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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1653/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TT RG, TO
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7296/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1707/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300000189 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300000189 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300000189 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 835/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno impugnava la sentenza n. 1707/09/24 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - depositata il 16.4.2024 e non notificata -, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300000189000 limitatamente alla doglianza relativa alla duplicazione del credito IRPEF-anno
2015 dell'importo di euro 10.930,00.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui ometteva di considerare che, atteso l'esito sfavorevole al contribuente del ricorso promosso avverso l'avviso di accertamento n.
TF9011304146/2020, con la intimazione n. TF9IPPN00801/20022, notificata in data 28.12.2022, (a cui faceva seguito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000189000),
l'amministrazione finanziaria intimava il pagamento delle somme dovute – pari ad euro 32.790,00 - fino a concorrenza dei due terzi di quanto accertato (prima iscrizione ex art. 15 d.P.R. 600/1973 a seguito della iscrizione a ruolo del ricorso: euro 10.930,00; seconda iscrizione post sentenza, ex art. 68 d.lvo 546/1992: euro 10.930,00).
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel riportarsi a quanto da essa sostenuto nell'originario atto introduttivo della lite, concludeva per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della pronuncia impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince:
a) che l'Agenzia delle Entrate notificava al Resistente_1, in data 1.7.2021, l'avviso di accertamento esecutivo n. TF9011304146/2020, il quale veniva impugnato dal contribuente;
b) che, nelle more della definizione del giudizio, l'Agenzia affidava, ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 602/1973, all'agente della riscossione un terzo delle imposte accertate escluse le sanzioni;
c) che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 2479/07/2022, depositata in data 24.10.2022, rigettava il ricorso;
d) che, a seguito di tale pronuncia, l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 68 d.lvo 546/1992, emetteva l'intimazione n. TF9IPPN00801/20022, notificata in data 28.12.2022, con la quale intimava il pagamento delle somme dovute fino a concorrenza dei due terzi di quanto accertato e dei due terzi delle sanzioni. Errata, pertanto, si appalesa la gravata pronuncia nella parte in cui ometteva di considerare che, atteso l'esito sfavorevole al contribuente del ricorso promosso avverso l'avviso di accertamento n.
TF9011304146/2020, con la intimazione n. TF9IPPN00801/20022, notificata in data 28.12.2022, (a cui faceva seguito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000189000),
l'amministrazione finanziaria intimava il pagamento delle somme dovute – pari ad euro 32.790,00 - fino a concorrenza dei due terzi di quanto accertato (prima iscrizione ex art. 15 d.P.R. 600/1973 a seguito della iscrizione a ruolo del ricorso: euro 10.930,00; seconda iscrizione post sentenza, ex art. 68 d.lvo 546/1992: euro 10.930,00).
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TT RG, TO
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7296/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1707/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300000189 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300000189 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300000189 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 835/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno impugnava la sentenza n. 1707/09/24 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - depositata il 16.4.2024 e non notificata -, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300000189000 limitatamente alla doglianza relativa alla duplicazione del credito IRPEF-anno
2015 dell'importo di euro 10.930,00.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui ometteva di considerare che, atteso l'esito sfavorevole al contribuente del ricorso promosso avverso l'avviso di accertamento n.
TF9011304146/2020, con la intimazione n. TF9IPPN00801/20022, notificata in data 28.12.2022, (a cui faceva seguito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000189000),
l'amministrazione finanziaria intimava il pagamento delle somme dovute – pari ad euro 32.790,00 - fino a concorrenza dei due terzi di quanto accertato (prima iscrizione ex art. 15 d.P.R. 600/1973 a seguito della iscrizione a ruolo del ricorso: euro 10.930,00; seconda iscrizione post sentenza, ex art. 68 d.lvo 546/1992: euro 10.930,00).
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel riportarsi a quanto da essa sostenuto nell'originario atto introduttivo della lite, concludeva per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della pronuncia impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince:
a) che l'Agenzia delle Entrate notificava al Resistente_1, in data 1.7.2021, l'avviso di accertamento esecutivo n. TF9011304146/2020, il quale veniva impugnato dal contribuente;
b) che, nelle more della definizione del giudizio, l'Agenzia affidava, ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 602/1973, all'agente della riscossione un terzo delle imposte accertate escluse le sanzioni;
c) che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 2479/07/2022, depositata in data 24.10.2022, rigettava il ricorso;
d) che, a seguito di tale pronuncia, l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 68 d.lvo 546/1992, emetteva l'intimazione n. TF9IPPN00801/20022, notificata in data 28.12.2022, con la quale intimava il pagamento delle somme dovute fino a concorrenza dei due terzi di quanto accertato e dei due terzi delle sanzioni. Errata, pertanto, si appalesa la gravata pronuncia nella parte in cui ometteva di considerare che, atteso l'esito sfavorevole al contribuente del ricorso promosso avverso l'avviso di accertamento n.
TF9011304146/2020, con la intimazione n. TF9IPPN00801/20022, notificata in data 28.12.2022, (a cui faceva seguito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000189000),
l'amministrazione finanziaria intimava il pagamento delle somme dovute – pari ad euro 32.790,00 - fino a concorrenza dei due terzi di quanto accertato (prima iscrizione ex art. 15 d.P.R. 600/1973 a seguito della iscrizione a ruolo del ricorso: euro 10.930,00; seconda iscrizione post sentenza, ex art. 68 d.lvo 546/1992: euro 10.930,00).
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.