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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 782/2024
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato ex art. 1168 c.c. e 703
c.p.c. la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Rosario Monforte, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Salvatore Incarbone, giusta procura in atti.
RESISTENTE
***
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., ha rappresentato: Parte_1
- di essere proprietaria di un fondo rustico con annessi fabbricati sito in Santo Pietro fraz. di
GI, Via Molara n. 15, censito al N.C.U. del Comune di GI al foglio 278, part. 128, 129 e 341;
- che su tale fondo insistono due fabbricati di cui uno non accatastato e di minori dimensioni
(adibito ad ulteriore casa di villeggiatura), l'altro di maggiori dimensioni suddiviso in due parti aventi ingressi autonomi e indipendenti: la più grande adibita ad abitazione, la più piccola a magazzino;
- che la parte adibita ad abitazione viene utilizzata dalla stessa e dalla propria famiglia durante la villeggiatura, abitando la ricorrente già da molti anni in Lombardia e ritornando in Sicilia soltanto per le vacanze;
- di avere consentito a “di utilizzare l'abitazione di maggiori dimensioni e Controparte_1
ciò anche in ragione del rapporto di amicizia esistente con il marito della ricorrente e delle particolari difficoltà economiche in cui versava in quel momento il resistente”, il quale
Pagina 1 effettuava all'interno del fondo rustico lavori saltuari, rimborsando “occasionalmente le spese inerenti la fornitura di energia elettrica dell'immobile intestata alla ricorrente”;
- che il non aveva “esercitato il possesso esclusivo dell'appartamento concesso CP_1 in uso in quanto quest'ultimo oltre a non essere occupato continuamente dal resistente, veniva rilasciato libero ogni qualvolta la ricorrente, in possesso della chiave di ingresso, ritornava in Sicilia unitamente alla propria famiglia per trascorrere alcuni giorni di villeggiatura presso il proprio immobile”;
- che, il 16.09.2024, , marito della ricorrente, che si trovava a GI per Testimone_1 procedere all'esecuzione dei lavori previsti ed autorizzati dal Comune di GI sul fondo in questione, “accertava che il sig. , senza alcun preavviso ed in Controparte_1
modo del tutto arbitrario, aveva provveduto a sostituire non solo la serratura dell'abitazione dallo stesso utilizzata ma anche quella della porta di ingresso dell'appartamento attiguo facente parte dello stesso fabbricato impedendone, in questo modo, il libero accesso”.
Tanto premesso, sul presupposto dell'avvenuto spoglio del possesso, ha chiesto ordinarsi al resistente l'immediata reintegra nel pieno possesso dell'immobile sito in Santo Pietro fraz. di
GI, Via Molara n.15, censito al N.C.U. del Comune di GI al foglio catastale 278, part. 128, 129 e 341, in particolare dell'abitazione di maggiori dimensioni originariamente concessa in uso al e dell'abitazione di minori dimensioni. CP_1
Costituitosi in giudizio, ha sostenuto: a) di abitare l'immobile per cui è causa, in Controparte_1
forza di un contratto di comodato gratuito ad uso abitativo stipulato con la ricorrente, da diciotto anni “senza soluzione di continuità, in tutte le stagioni, di giorno e di notte, e ciò poiché non aveva
e non ha mai avuto altro luogo “abitabile” ove andare a vivere”; b) di pagare regolarmente le utenze, provvedere alla ordinaria manutenzione dell'immobile, mediante lavoretti che compie anche personalmente, di prendersi cura delle piante, salvaguardando il fabbricato e il terreno dall'incuria, dagli incendi, dai ladri e dai vandali;
c) di avere sostituito diciassette anni fa, previa comunicazione alla ricorrente e al marito e loro assenso, la chiave dell'immobile adibito ad abitazione, mentre la chiave del fabbricato utilizzato come ripostiglio/deposito non è mai stata cambiata, al fine di consentire al “quando in estate o per le festività comandate si trovava in Sicilia e voleva Tes_1
venire in campagna, a Santo Pietro, di potervi accedere liberamente e utilizzare gli attrezzi ivi custoditi, alcuni dei quali erano suoi”; d) di avere perso, nell'agosto 2024, “sia le chiavi della porta
d'ingresso della parte di fabbricato adibito a sua abitazione e domicilio (che sostituì circa 17 anni fa), sia le chiavi del confinante locale ripostiglio / deposito (mai sostituite), per cui ha dovuto provvedere, mediante fabbro, alla sostituzione delle rispettive serrature, ovviamente munite di
Pagina 2 nuove chiavi. La nuova chiave del locale adibito a deposito è stata consegnata al sig.
[...]
marito della ricorrente, il 17 settembre u.s. allorché questi, recatosi sui luoghi e volendo Tes_1 accedere al predetto ripostiglio”; mentre la chiave dell'abitazione non è mai stata consegnata proprio per ragioni di privacy e come concordato diciassette anni prima;
e) che la serratura dell'ulteriore fabbricato non accatastato non è mai stata cambiata, tanto che il marito della ricorrente continua ad accedervi. Sul presupposto di non avere commesso alcuno spoglio violento o clandestino, ha chiesto rigettarsi il ricorso, pur facendo prontezza di riconsegna banco iudicis delle chiavi inerenti al ripostiglio/magazzino.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di sommarie informazioni da due testi informatori per parte ricorrente e da uno per parte resistente.
“Affinché l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. possa essere esperita vittoriosamente è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res;
2) lo spoglio di detto possesso da parte di terzi;
3) l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta spoliativa”
(Tribunale di Lamezia Terme, sez. I , 9 dicembre 2020, n. 653) e la prova di tali fatti grava sul ricorrente (Corte d'Appello di Bari, sez. III, 17 gennaio 2019, n. 110; Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2018, n. 21475). Inoltre, in base al disposto dell'art. 2697 c.c., una volta provato il possesso
“da parte di chi assuma di esserne stato spogliato, incombe a chi contesti il possesso stesso l'onere di provare che esso derivi da propri atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà o di transitorietà” (Tribunale di Modena, sez. II, 29 dicembre 2016).
Alla luce dei superiori criteri, la ricorrente è tenuta, in primo luogo, a provare l'esercizio del possesso;
in secondo luogo, a fornire prova dell'avvenuto spoglio dal punto di vista materiale e morale, dimostrando – per quanto attiene al profilo soggettivo – l'alterazione dello stato dei luoghi avvenuta contro la volontà (anche soltanto presunta) del possessore (Cassazione civile, sez. II, 3 giugno 2014, n. 12416; Cassazione civile, sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26985; Cassazione civile, sez. II, 7 dicembre 2012, n. 22174).
Nel caso in esame, è incontestato l'esercizio del possesso da parte della ricorrente, poiché nel momento in cui il resistente si qualifica come comodatario del bene, a prescindere dalle modalità continuative attraverso le quali esplica il proprio diritto, egli assume la posizione di detentore – in forza del diritto personale di godimento scaturente dal contratto di comodato – cui fa da pendant la qualifica di possessore sia pure mediato da parte del proprietario.
Occorre, allora, verificare se nel caso in esame si è verificata quella condotta spoliativa allegata dalla ricorrente, dal punta di vista materiale e morale. Al riguardo, lo stesso resistente ha ammesso
Pagina 3 di avere sostituito la serratura sia dell'abitazione sia del ripostiglio;
ma ha contestato che tale azione fosse rivolta ad escludere il possesso della ricorrente, precisando che la sostituzione fosse dovuta alla perdita delle chiavi degli immobili in questione e di avere consegnato al le chiavi del Tes_1
magazzino, non quelle dell'abitazione in ragione del contratto di comodato ad uso abitativo vigente tra le parti.
All'udienza del 7 novembre 2024, per quel che qui rileva, la parte ricorrente ha contestato la circostanza relativa all'occupazione ininterrotta per diciotto anni dell'immobile per cui è causa, sottolineando che il si è limitato ad utilizzarlo per brevi periodi e saltuariamente in CP_1
ragione di alcuni lavori di pulizia e potatura che lo stesso ha effettuato all'interno del fondo.
Tuttavia, tale contestazione non inficia quanto dalla stessa sostenuto in ricorso in merito all'aver concesso ad uso abitativo l'immobile, per le difficoltà economiche in cui versava il resistente, con la precisazione che quest'ultimo pagava altresì la fornitura elettrica. Asserzione quest'ultima che si pone in contrasto con le sue allegazioni relative alla mancanza di energia elettrica nell'immobile, mentre il teste (la cui dichiarazioni appaiono genuine e attendibili nel loro Testimone_2
complesso) ha dichiarato che l'abitazione era dotata di energia elettrica. Per altro verso, è anche possibile ritenere che il si avvalesse di un gruppo elettrogeno analogamente alla CP_1
ricorrente, come affermato dal teste . Si tratta, tuttavia, di circostanze che non Testimone_3
è stato possibile appurare compiutamente, in quanto le dichiarazioni dei testi – che non è detto si pongano in assoluto contrasto tra loro, per quanto appena segnalato – sono comunque divergenti.
Né appare dirimente, alla luce delle deduzioni di parte ricorrente e delle dichiarazioni testimoniali in atti, il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato da nell'ottobre 2023, in Testimone_1
quanto non è idoneo ad escludere la presenza di energia elettrica, anche con altro fornitore o attraverso un gruppo elettrogeno, nel fondo in questione.
Quanto all'occupazione continua o meno dell'immobile da parte del , il fatto allegato CP_1
dalla ricorrente che quest'ultimo risulta residente a [...]in c.da Biffaro s.n. ed è proprietario di diversi immobili destinati a civile abitazione, oltre che di numerosi fondi agricoli e destinati al pascolo ubicati nel territorio di GI (come da certificato di residenza e visure catastali prodotti dalla ricorrente) appare irrilevante, posto che dal certificato di residenza prodotto non è indicato il momento a partire dal quale il resistente ha la residenza in quel luogo e, in ogni caso, si tratta di un dato meramente formale che non preclude l'abitazione presso altro immobile, considerato peraltro che è la stessa ricorrente ad ammettere di avere concesso l'uso abitativo al resistente. In secondo luogo, dalle visure catastali prodotte – che in ordine alla titolarità dei beni hanno un valore meramente indiziario – risulta che il è unico proprietario di un fondo CP_1
adibito al pascolo con annesso un rudere e comproprietario nella quota di un quarto di altri terreni e
Pagina 4 di un unico immobile ad uso abitativo a seguito di successione ereditaria del 2023, sicché anche tali circostanze non appaiono dirimenti.
Dal compendio probatorio in atti non risulta possibile determinare con certezza le modalità attraverso le quali il ha occupato l'immobile, se saltuariamente o continuativamente;
CP_1 circostanze che rilevano ai fini della prova dell'elemento soggettivo dello spoglio.
“Allorquando, infatti, il convenuto in giudizio possessorio non contesti i fatti addebitatigli, ma sostenga di aver agito quale detentore qualificato in funzione di un rapporto contrattuale che lo lega a chi agisce in reintegrazione, la configurabilità dello spoglio è condizionata dalla natura del vincolo contrattuale dedotto e dall'analisi delle facoltà di godimento concesse a chi, in base a quel rapporto con la cosa, poteva disporne, di talché il giudice del merito è tenuto, sia pure ai soli fini del giudizio possessorio, ad esaminare l'eccezione ed alla conseguente indagine (Cass. 5-6-1987 n.
4906)” (in termini Cassazione civile, sez. II, 30 giugno 2014, n. 14819).
Posto che la testimonianza di non può essere presa in considerazione, perché Testimone_4 assolutamente non circostanziata, anche in confronto con le dichiarazioni rese dall'altro teste di parte ricorrente, , le affermazioni rese da quest'ultimo e quelle rese da Testimone_3
parimenti attendibili, appaiono di segno opposto. Ed allora, la controversia non Testimone_2
potrà che essere decisa sulla base dell'onere della prova che è in capo a parte ricorrente.
Al riguardo, premesso che l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sul fondo della da parte del non esclude l'uso abitativo, come del resto emerge dalle stesse Pt_1 CP_1 asserzioni della ricorrente, il rapporto tra i due soggetti va inquadrato nell'ambito del comodato ad uso abitativo, che non è soggetto ad alcun vincolo di forma.
Le difese del , valutate insieme agli altri elementi probatori in atti e alle deduzioni di CP_1
parte ricorrente, consentono di escludere che la sua condotta fosse volta a realizzare un'interversio possessionis e ad estromettere la dal possesso dell'immobile. Tra l'altro quest'ultima, pur Pt_1 dichiarando di essere in possesso delle chiavi dell'immobile, non ha specificamente contestato di avere prestato il proprio consenso, diciassette anni addietro, alla sostituzione delle chiavi né la consegna delle chiavi del magazzino nel settembre 2024. Ancora, il teste non ha Tes_3
espressamente confermato la circostanza che la fosse in possesso delle chiavi. Le Pt_1 dichiarazioni relative al fatto che la proprietaria abitasse l'immobile durante la villeggiatura potrebbero, infatti, riferirsi all'immobile non accatastato. Sicché, sebbene la condotta di sostituzione delle chiavi potrebbe astrattamente essere qualificata come atto di spoglio, la ricorrente non ha dimostrato l'elemento soggettivo che deve sorreggere l'atto materiale, e dunque la cessazione del possesso in nome altrui da parte del e l'inizio del possesso in nome proprio CP_1
Pagina 5 mediante atti significativi che diano contezza della c.d. contraddictio rispetto allo stato di fatto antecedente qualificabile come mera detenzione.
Dalle difese della ricorrente – che in ricorso ha precisato come il rilascio dell'immobile fosse necessario al fine di poter eseguire i lavori autorizzati dal Comune di GI – nonché dalla circostanza di avere introdotto il presente giudizio (il 26.09.2024) appena sei giorni dopo l'invio della lettera di richiesta di reintegrazione nel possesso (il 20.09.2024) ricevuta dal il CP_1
25.09.2024, senza attendere un riscontro da parte di quest'ultimo, emerge che l'interesse precipuo della ricorrente fosse quello di ottenere la restituzione dell'immobile, sciogliendo così il comodato, com'era peraltro in suo diritto, prescrivendo l'art. 1810 c.c. che, quando non è convenuto un termine, il comodatario è tenuto a restituire il bene oggetto di comodato non appena il comodante la richiede. E ciò si evince anche dalle incongruenze riscontrate tra la lettera di diffida e il ricorso, poiché nella prima viene contestata la condotta di sostituzione delle chiavi di tutti gli immobili, mentre nel secondo viene specificato che l'immobile non accatastato è sempre stato nella disponibilità della ricorrente. La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, agire con un'azione contrattuale di esatto adempimento, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento non essendo stato provato l'elemento soggettivo dello spoglio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (10.000 euro) e delle attività effettivamente prestate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, e per essa in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in euro 1.751,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
GI, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
Pagina 6
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato ex art. 1168 c.c. e 703
c.p.c. la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Rosario Monforte, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Salvatore Incarbone, giusta procura in atti.
RESISTENTE
***
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., ha rappresentato: Parte_1
- di essere proprietaria di un fondo rustico con annessi fabbricati sito in Santo Pietro fraz. di
GI, Via Molara n. 15, censito al N.C.U. del Comune di GI al foglio 278, part. 128, 129 e 341;
- che su tale fondo insistono due fabbricati di cui uno non accatastato e di minori dimensioni
(adibito ad ulteriore casa di villeggiatura), l'altro di maggiori dimensioni suddiviso in due parti aventi ingressi autonomi e indipendenti: la più grande adibita ad abitazione, la più piccola a magazzino;
- che la parte adibita ad abitazione viene utilizzata dalla stessa e dalla propria famiglia durante la villeggiatura, abitando la ricorrente già da molti anni in Lombardia e ritornando in Sicilia soltanto per le vacanze;
- di avere consentito a “di utilizzare l'abitazione di maggiori dimensioni e Controparte_1
ciò anche in ragione del rapporto di amicizia esistente con il marito della ricorrente e delle particolari difficoltà economiche in cui versava in quel momento il resistente”, il quale
Pagina 1 effettuava all'interno del fondo rustico lavori saltuari, rimborsando “occasionalmente le spese inerenti la fornitura di energia elettrica dell'immobile intestata alla ricorrente”;
- che il non aveva “esercitato il possesso esclusivo dell'appartamento concesso CP_1 in uso in quanto quest'ultimo oltre a non essere occupato continuamente dal resistente, veniva rilasciato libero ogni qualvolta la ricorrente, in possesso della chiave di ingresso, ritornava in Sicilia unitamente alla propria famiglia per trascorrere alcuni giorni di villeggiatura presso il proprio immobile”;
- che, il 16.09.2024, , marito della ricorrente, che si trovava a GI per Testimone_1 procedere all'esecuzione dei lavori previsti ed autorizzati dal Comune di GI sul fondo in questione, “accertava che il sig. , senza alcun preavviso ed in Controparte_1
modo del tutto arbitrario, aveva provveduto a sostituire non solo la serratura dell'abitazione dallo stesso utilizzata ma anche quella della porta di ingresso dell'appartamento attiguo facente parte dello stesso fabbricato impedendone, in questo modo, il libero accesso”.
Tanto premesso, sul presupposto dell'avvenuto spoglio del possesso, ha chiesto ordinarsi al resistente l'immediata reintegra nel pieno possesso dell'immobile sito in Santo Pietro fraz. di
GI, Via Molara n.15, censito al N.C.U. del Comune di GI al foglio catastale 278, part. 128, 129 e 341, in particolare dell'abitazione di maggiori dimensioni originariamente concessa in uso al e dell'abitazione di minori dimensioni. CP_1
Costituitosi in giudizio, ha sostenuto: a) di abitare l'immobile per cui è causa, in Controparte_1
forza di un contratto di comodato gratuito ad uso abitativo stipulato con la ricorrente, da diciotto anni “senza soluzione di continuità, in tutte le stagioni, di giorno e di notte, e ciò poiché non aveva
e non ha mai avuto altro luogo “abitabile” ove andare a vivere”; b) di pagare regolarmente le utenze, provvedere alla ordinaria manutenzione dell'immobile, mediante lavoretti che compie anche personalmente, di prendersi cura delle piante, salvaguardando il fabbricato e il terreno dall'incuria, dagli incendi, dai ladri e dai vandali;
c) di avere sostituito diciassette anni fa, previa comunicazione alla ricorrente e al marito e loro assenso, la chiave dell'immobile adibito ad abitazione, mentre la chiave del fabbricato utilizzato come ripostiglio/deposito non è mai stata cambiata, al fine di consentire al “quando in estate o per le festività comandate si trovava in Sicilia e voleva Tes_1
venire in campagna, a Santo Pietro, di potervi accedere liberamente e utilizzare gli attrezzi ivi custoditi, alcuni dei quali erano suoi”; d) di avere perso, nell'agosto 2024, “sia le chiavi della porta
d'ingresso della parte di fabbricato adibito a sua abitazione e domicilio (che sostituì circa 17 anni fa), sia le chiavi del confinante locale ripostiglio / deposito (mai sostituite), per cui ha dovuto provvedere, mediante fabbro, alla sostituzione delle rispettive serrature, ovviamente munite di
Pagina 2 nuove chiavi. La nuova chiave del locale adibito a deposito è stata consegnata al sig.
[...]
marito della ricorrente, il 17 settembre u.s. allorché questi, recatosi sui luoghi e volendo Tes_1 accedere al predetto ripostiglio”; mentre la chiave dell'abitazione non è mai stata consegnata proprio per ragioni di privacy e come concordato diciassette anni prima;
e) che la serratura dell'ulteriore fabbricato non accatastato non è mai stata cambiata, tanto che il marito della ricorrente continua ad accedervi. Sul presupposto di non avere commesso alcuno spoglio violento o clandestino, ha chiesto rigettarsi il ricorso, pur facendo prontezza di riconsegna banco iudicis delle chiavi inerenti al ripostiglio/magazzino.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di sommarie informazioni da due testi informatori per parte ricorrente e da uno per parte resistente.
“Affinché l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. possa essere esperita vittoriosamente è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res;
2) lo spoglio di detto possesso da parte di terzi;
3) l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta spoliativa”
(Tribunale di Lamezia Terme, sez. I , 9 dicembre 2020, n. 653) e la prova di tali fatti grava sul ricorrente (Corte d'Appello di Bari, sez. III, 17 gennaio 2019, n. 110; Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2018, n. 21475). Inoltre, in base al disposto dell'art. 2697 c.c., una volta provato il possesso
“da parte di chi assuma di esserne stato spogliato, incombe a chi contesti il possesso stesso l'onere di provare che esso derivi da propri atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà o di transitorietà” (Tribunale di Modena, sez. II, 29 dicembre 2016).
Alla luce dei superiori criteri, la ricorrente è tenuta, in primo luogo, a provare l'esercizio del possesso;
in secondo luogo, a fornire prova dell'avvenuto spoglio dal punto di vista materiale e morale, dimostrando – per quanto attiene al profilo soggettivo – l'alterazione dello stato dei luoghi avvenuta contro la volontà (anche soltanto presunta) del possessore (Cassazione civile, sez. II, 3 giugno 2014, n. 12416; Cassazione civile, sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26985; Cassazione civile, sez. II, 7 dicembre 2012, n. 22174).
Nel caso in esame, è incontestato l'esercizio del possesso da parte della ricorrente, poiché nel momento in cui il resistente si qualifica come comodatario del bene, a prescindere dalle modalità continuative attraverso le quali esplica il proprio diritto, egli assume la posizione di detentore – in forza del diritto personale di godimento scaturente dal contratto di comodato – cui fa da pendant la qualifica di possessore sia pure mediato da parte del proprietario.
Occorre, allora, verificare se nel caso in esame si è verificata quella condotta spoliativa allegata dalla ricorrente, dal punta di vista materiale e morale. Al riguardo, lo stesso resistente ha ammesso
Pagina 3 di avere sostituito la serratura sia dell'abitazione sia del ripostiglio;
ma ha contestato che tale azione fosse rivolta ad escludere il possesso della ricorrente, precisando che la sostituzione fosse dovuta alla perdita delle chiavi degli immobili in questione e di avere consegnato al le chiavi del Tes_1
magazzino, non quelle dell'abitazione in ragione del contratto di comodato ad uso abitativo vigente tra le parti.
All'udienza del 7 novembre 2024, per quel che qui rileva, la parte ricorrente ha contestato la circostanza relativa all'occupazione ininterrotta per diciotto anni dell'immobile per cui è causa, sottolineando che il si è limitato ad utilizzarlo per brevi periodi e saltuariamente in CP_1
ragione di alcuni lavori di pulizia e potatura che lo stesso ha effettuato all'interno del fondo.
Tuttavia, tale contestazione non inficia quanto dalla stessa sostenuto in ricorso in merito all'aver concesso ad uso abitativo l'immobile, per le difficoltà economiche in cui versava il resistente, con la precisazione che quest'ultimo pagava altresì la fornitura elettrica. Asserzione quest'ultima che si pone in contrasto con le sue allegazioni relative alla mancanza di energia elettrica nell'immobile, mentre il teste (la cui dichiarazioni appaiono genuine e attendibili nel loro Testimone_2
complesso) ha dichiarato che l'abitazione era dotata di energia elettrica. Per altro verso, è anche possibile ritenere che il si avvalesse di un gruppo elettrogeno analogamente alla CP_1
ricorrente, come affermato dal teste . Si tratta, tuttavia, di circostanze che non Testimone_3
è stato possibile appurare compiutamente, in quanto le dichiarazioni dei testi – che non è detto si pongano in assoluto contrasto tra loro, per quanto appena segnalato – sono comunque divergenti.
Né appare dirimente, alla luce delle deduzioni di parte ricorrente e delle dichiarazioni testimoniali in atti, il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato da nell'ottobre 2023, in Testimone_1
quanto non è idoneo ad escludere la presenza di energia elettrica, anche con altro fornitore o attraverso un gruppo elettrogeno, nel fondo in questione.
Quanto all'occupazione continua o meno dell'immobile da parte del , il fatto allegato CP_1
dalla ricorrente che quest'ultimo risulta residente a [...]in c.da Biffaro s.n. ed è proprietario di diversi immobili destinati a civile abitazione, oltre che di numerosi fondi agricoli e destinati al pascolo ubicati nel territorio di GI (come da certificato di residenza e visure catastali prodotti dalla ricorrente) appare irrilevante, posto che dal certificato di residenza prodotto non è indicato il momento a partire dal quale il resistente ha la residenza in quel luogo e, in ogni caso, si tratta di un dato meramente formale che non preclude l'abitazione presso altro immobile, considerato peraltro che è la stessa ricorrente ad ammettere di avere concesso l'uso abitativo al resistente. In secondo luogo, dalle visure catastali prodotte – che in ordine alla titolarità dei beni hanno un valore meramente indiziario – risulta che il è unico proprietario di un fondo CP_1
adibito al pascolo con annesso un rudere e comproprietario nella quota di un quarto di altri terreni e
Pagina 4 di un unico immobile ad uso abitativo a seguito di successione ereditaria del 2023, sicché anche tali circostanze non appaiono dirimenti.
Dal compendio probatorio in atti non risulta possibile determinare con certezza le modalità attraverso le quali il ha occupato l'immobile, se saltuariamente o continuativamente;
CP_1 circostanze che rilevano ai fini della prova dell'elemento soggettivo dello spoglio.
“Allorquando, infatti, il convenuto in giudizio possessorio non contesti i fatti addebitatigli, ma sostenga di aver agito quale detentore qualificato in funzione di un rapporto contrattuale che lo lega a chi agisce in reintegrazione, la configurabilità dello spoglio è condizionata dalla natura del vincolo contrattuale dedotto e dall'analisi delle facoltà di godimento concesse a chi, in base a quel rapporto con la cosa, poteva disporne, di talché il giudice del merito è tenuto, sia pure ai soli fini del giudizio possessorio, ad esaminare l'eccezione ed alla conseguente indagine (Cass. 5-6-1987 n.
4906)” (in termini Cassazione civile, sez. II, 30 giugno 2014, n. 14819).
Posto che la testimonianza di non può essere presa in considerazione, perché Testimone_4 assolutamente non circostanziata, anche in confronto con le dichiarazioni rese dall'altro teste di parte ricorrente, , le affermazioni rese da quest'ultimo e quelle rese da Testimone_3
parimenti attendibili, appaiono di segno opposto. Ed allora, la controversia non Testimone_2
potrà che essere decisa sulla base dell'onere della prova che è in capo a parte ricorrente.
Al riguardo, premesso che l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sul fondo della da parte del non esclude l'uso abitativo, come del resto emerge dalle stesse Pt_1 CP_1 asserzioni della ricorrente, il rapporto tra i due soggetti va inquadrato nell'ambito del comodato ad uso abitativo, che non è soggetto ad alcun vincolo di forma.
Le difese del , valutate insieme agli altri elementi probatori in atti e alle deduzioni di CP_1
parte ricorrente, consentono di escludere che la sua condotta fosse volta a realizzare un'interversio possessionis e ad estromettere la dal possesso dell'immobile. Tra l'altro quest'ultima, pur Pt_1 dichiarando di essere in possesso delle chiavi dell'immobile, non ha specificamente contestato di avere prestato il proprio consenso, diciassette anni addietro, alla sostituzione delle chiavi né la consegna delle chiavi del magazzino nel settembre 2024. Ancora, il teste non ha Tes_3
espressamente confermato la circostanza che la fosse in possesso delle chiavi. Le Pt_1 dichiarazioni relative al fatto che la proprietaria abitasse l'immobile durante la villeggiatura potrebbero, infatti, riferirsi all'immobile non accatastato. Sicché, sebbene la condotta di sostituzione delle chiavi potrebbe astrattamente essere qualificata come atto di spoglio, la ricorrente non ha dimostrato l'elemento soggettivo che deve sorreggere l'atto materiale, e dunque la cessazione del possesso in nome altrui da parte del e l'inizio del possesso in nome proprio CP_1
Pagina 5 mediante atti significativi che diano contezza della c.d. contraddictio rispetto allo stato di fatto antecedente qualificabile come mera detenzione.
Dalle difese della ricorrente – che in ricorso ha precisato come il rilascio dell'immobile fosse necessario al fine di poter eseguire i lavori autorizzati dal Comune di GI – nonché dalla circostanza di avere introdotto il presente giudizio (il 26.09.2024) appena sei giorni dopo l'invio della lettera di richiesta di reintegrazione nel possesso (il 20.09.2024) ricevuta dal il CP_1
25.09.2024, senza attendere un riscontro da parte di quest'ultimo, emerge che l'interesse precipuo della ricorrente fosse quello di ottenere la restituzione dell'immobile, sciogliendo così il comodato, com'era peraltro in suo diritto, prescrivendo l'art. 1810 c.c. che, quando non è convenuto un termine, il comodatario è tenuto a restituire il bene oggetto di comodato non appena il comodante la richiede. E ciò si evince anche dalle incongruenze riscontrate tra la lettera di diffida e il ricorso, poiché nella prima viene contestata la condotta di sostituzione delle chiavi di tutti gli immobili, mentre nel secondo viene specificato che l'immobile non accatastato è sempre stato nella disponibilità della ricorrente. La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, agire con un'azione contrattuale di esatto adempimento, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento non essendo stato provato l'elemento soggettivo dello spoglio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (10.000 euro) e delle attività effettivamente prestate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, e per essa in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in euro 1.751,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
GI, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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