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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. IO VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1153/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
nata a [...] il [...] e residente a[...], (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
nato Florsheim Main (Germania) il 30/08/1972, residente a [...] in Parte_2
Piazzale Italia, 2, (C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in Piazza C.F._2
Armerina (EN) Via Solazzo n. 3 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barresi (C.F.:
) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero espresso in data 12.08.2024.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1 Parte_2
civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto ad Aidone in data 7.07.1991, trascritto e annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, Serie A, anno
1991, Ufficio 1, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 05 giugno 2024.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nati tre figli: IO (nato il
19/01/1992 a Piazza Armerina), (nata in data [...] a [...]) e (nato il Per_1 Per_2
giorno 11/10/2003 a Piazza Armerina), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Gli odierni ricorrenti, hanno inoltre esposto che con decreto di omologa n. cronol. 4903/2022 del
05/07/2022, reso all'esito del giudizio n. R.G. 547/2022, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1. Le parti vivranno separati conservando il reciproco rispetto confermando quanto già di fatto occorso ossia che potranno liberamente fissare la loro residenza ove vorranno.
2. Le parti hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica ed in ordine ai beni delle parti (limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria) e nulla hanno reciprocamente a pretendere.
3. Ciascun parte, essendo autosufficiente e godendo di proprie ed autonome fonti di reddito, provvederà al proprio personale mantenimento e pertanto tenuto conto delle attuali rispettive capacità di reddito, convengono reciprocamente di rinunziare a qualsivoglia assegno di mantenimento, ed in tal senso, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano espresso e reciproco consenso, essendo entrambi, economicamente autonomi.
4. L'immobile sito in Aidone (EN) in Via Arconide, 74, così identificato in catasto: foglio 78 particella
2990 categoria A/3, già casa coniugale è di proprietà di entrambi al 50% per ciascuno.
5. Detta casa coniugale, di cui entrambi i ricorrenti hanno il diritto di usufrutto, resta assegnata alla RA
, che di fatto la abita unitamente ai figli e ed alla stessa restano Parte_1 Per_1 Per_2
assegnati l'arredamento e le masserizie ivi esistenti.
6. I figli, tutti maggiorenni sono autosufficienti, provvederanno al proprio personale mantenimento.”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. cronol. 4903/2022 del 05/07/2022, reso all'esito del giudizio n. R.G. 547/2022, oltre che
2 dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato Florsheim Main (Germania) il 30/08/1972, (C.F.: , dichiara la
[...] C.F._2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto ad Aidone in data 7.07.1991, trascritto e annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, Serie
A, anno 1991 Ufficio 1, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. IO Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. IO VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1153/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
nata a [...] il [...] e residente a[...], (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
nato Florsheim Main (Germania) il 30/08/1972, residente a [...] in Parte_2
Piazzale Italia, 2, (C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in Piazza C.F._2
Armerina (EN) Via Solazzo n. 3 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barresi (C.F.:
) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero espresso in data 12.08.2024.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1 Parte_2
civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto ad Aidone in data 7.07.1991, trascritto e annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, Serie A, anno
1991, Ufficio 1, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 05 giugno 2024.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nati tre figli: IO (nato il
19/01/1992 a Piazza Armerina), (nata in data [...] a [...]) e (nato il Per_1 Per_2
giorno 11/10/2003 a Piazza Armerina), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Gli odierni ricorrenti, hanno inoltre esposto che con decreto di omologa n. cronol. 4903/2022 del
05/07/2022, reso all'esito del giudizio n. R.G. 547/2022, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1. Le parti vivranno separati conservando il reciproco rispetto confermando quanto già di fatto occorso ossia che potranno liberamente fissare la loro residenza ove vorranno.
2. Le parti hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica ed in ordine ai beni delle parti (limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria) e nulla hanno reciprocamente a pretendere.
3. Ciascun parte, essendo autosufficiente e godendo di proprie ed autonome fonti di reddito, provvederà al proprio personale mantenimento e pertanto tenuto conto delle attuali rispettive capacità di reddito, convengono reciprocamente di rinunziare a qualsivoglia assegno di mantenimento, ed in tal senso, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano espresso e reciproco consenso, essendo entrambi, economicamente autonomi.
4. L'immobile sito in Aidone (EN) in Via Arconide, 74, così identificato in catasto: foglio 78 particella
2990 categoria A/3, già casa coniugale è di proprietà di entrambi al 50% per ciascuno.
5. Detta casa coniugale, di cui entrambi i ricorrenti hanno il diritto di usufrutto, resta assegnata alla RA
, che di fatto la abita unitamente ai figli e ed alla stessa restano Parte_1 Per_1 Per_2
assegnati l'arredamento e le masserizie ivi esistenti.
6. I figli, tutti maggiorenni sono autosufficienti, provvederanno al proprio personale mantenimento.”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. cronol. 4903/2022 del 05/07/2022, reso all'esito del giudizio n. R.G. 547/2022, oltre che
2 dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato Florsheim Main (Germania) il 30/08/1972, (C.F.: , dichiara la
[...] C.F._2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto ad Aidone in data 7.07.1991, trascritto e annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, Serie
A, anno 1991 Ufficio 1, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. IO Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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