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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2025, n. 25573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25573 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE EL (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] LA GI (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, Penale Sent. Sez. 4 Num. 25573 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 06/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 30 gennaio 2025, rigettava l'istanza di riesame avanzata da CO EP e FI IE avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere disposta il 19 dicembre 2024 con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino. 2. Il giudice del riesame riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza pendenti sui prevenuti in ordine all'ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e 73 , d.P.R. n. 309/1990 descritti nell'incolpazione provvisoria e ritenevano la sussistenza altresì delle esigenze cautelari per il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, stante la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod proc. pen. 4. Propongono ricorso per cassazione CO EP e FI IE 5. CO EP lamenta, con il primo motivo, vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione. 5.1. Deduce la difesa che i giudici di merito avevano immotivamente omesso di valutare la risalenza temporale dai fatti contestati, pari a ben cinque anni. L'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 era stata contestata come cessata nel dicembre 2019 e, secondo la contestazione, il CO vi avrebbe operato per circa un anno ( dal 2018 al 5 novembre 2019, data in cui era stato sottoposto a custodia cautelare per altra causa). Il Tribunale del riesame, senza operare distinzione alcuna tra gli indagati, aveva rilevato che il pericolo di recidiva era altamente probabile in considerazione della continuativa e sistematica commissione di illeciti e delle caratteristiche della struttura associativa;
che gli indagati erano privi di attività lavorative in grado di garantire adeguati redditi;
che i predetti avevano eletto le condotte delinquenziali a stabile sistema di vita;
che pertanto, nonostante il tempo trascorso, non vi erano elementi medio tempore intervenuti per desumere un cambiamento delle abitudini di vita degli indagati. I giudici di merito avevano effettuato tali valutazioni senza valutare distintamente le posizioni dei correi, e, pertanto, il ragionamento era del tutto privo dell'elemento della concretezza. Inoltre, il Tribunale del Riesame aveva immotivatamente disatteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come, anche di fronte alla contestazione di reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il decorso del tempo è elemento significativo per superare la presunzione di legge, anche in considerazione della condotta serbata dall'indagato. Il Tribunale del riesame non aveva in alcun modo valutato la circostanza che, nel considerevole lasso di tempo trascorso, il ricorrente non aveva commesso alcun illecito. Doveva essere rilevato che la consegna della informativa conclusiva da parte della Polizia giudiziaria risaliva all'aprile 2021; che, pertanto, nel periodo intercorrente tra il 2019 e il 2021 il ricorrente era stato monitorato dagli inquirenti, senza che fosse emersa alcuna commissione di illeciti;
che il CO aveva radicalmente mutato il proprio stile di vita in quanto, dopo aver patteggiato la pena a seguito dell'arresto nel 2019 per l'operazione" Cerbero", aveva intrapreso una regolare attività lavorativa nel settore della vendita di bevande, conducendo una vita regolare con la propria convivente, dalla quale aveva avuto due figli;
il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva emesso una ordinanza di affidamento in prova con permesso di lavoro nel febbraio 2022; era emerso il buon comportamento dell'indagato, risultante dalle ordinanze prodotte al Tribunale del Riesame. Era del tutto erronea ed apodittica la motivazione dei giudici di merito secondo cui l'esiguità dei redditi del CO, inidonea a mantenere la numerosa famiglia ( il predetto, oltre ai figli in tenera età avuti con l'attuale compagna, deve mantenere altri due ragazzi di 12 anni, ossia la figlia della attuale compagna e un figlio nato da una precedente relazione) avrebbe determinato il pericolo di ricaduta dell'indagato nelle attività delittuose. Il Tribunale non aveva valutato le risultanze della documentazione reddituale depositata dalla quale emergeva la percezione di redditi tali da consentire l'attuale tenore di vita dell'indagato. 5.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla disposta applicazione della misura della custodia cautelare in carcere riguardo al capo 27 della imputazione provvisoria, inerente alla cessione di 28 grammi di cocaina. Il Tribunale del riesame aveva omesso di pronunciarsi in ordine agli effetti della pronuncia passata in giudicato della Corte d'appello di Torino che, quanto alla cocaina trovata in possesso del Di TR CA ( cessionario) aveva qualificato il fatto come rientrante nella ipotesi di cui al V comma del'art. 73 del DPR 309/1990. 6. FI IE deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge processuale in riferimento agli artt. 274 lett.c), 275 comma 3 e 292 comma 2 lett c) cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 275 comma 3 cod proc. pen non può escludere il diretto rilievo della distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare, e fattori quali l'allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale.La misura cautelare era stata eseguita il 14 gennaio 2025, a distanza di cinque anni dalla cessazione della permanenza del reato associativo (dicembre 2019). L'ordinanza impugnata non solo non aveva adeguatamente giustificato la sussistenza dei presupposti per applicare e mantenere la misura carceraria, ma non aveva neanche valutato la sussistenza di elementi, allegati dal ricorrente, tali da escludere la presunzione di idoneità della custodia in carcere a fronteggiare le esigenze cautelari. Innanzi tutto, il giudizio sulla adeguatezza della misura era stato compiuto senza operare alcuna distinzione tra gli indagati;
era meramente assertiva la previsione di un pericolo di recidivanza specifica, trattandosi di una associazione la cui operatività era cessata da molti anni;
il monitoraggio eseguito dagli inquirenti fino al 2021, epoca in cui risulta depositata l'annotazione conclusiva, non aveva portato evidenza alcuna circa la commissione di nuovi illeciti. Dunque, la inesistenza di condotte delittuose successive alla cessazione del sodalizio non può non avere incidenza sul giudizio di permanenza delle esigenze cautelari, come statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza citata dalla stessa ordinanza di riesame. I giudici di merito non avevano adempiuto ad un onere motivazionale che tenesse conto del suddetto elemento, ed avevano altresì compiuto considerazioni erronee circa l'esame del concreto profilo degli indagati. In particolare, con riferimento al ricorrente, nell'ordinanza impugnata si era fatto riferimento a 4 condanne per reati in materia di stupefacenti riportate dal 2012 al 2015; l'esame del certificato penale ( allegato in ossequio al principio di autosufficienza) consentiva di appurare che era stata riconosciuta la continuazione tra le diverse sentenze;
pertanto, si trattava di un unico reato continuato commesso tra il maggio 2010 e il novembre 2011. Era ingiustificata ed illogica la considerazione che la concretezza del pericolo di reiterazione del reato doveva essere desunta dal ruolo del ricorrente quale dirigente ed organizzatore;
era erroneo il ragionamento che accomunava l'odierno ricorrente al ruolo del CO posto che solo dopo l'arresto di quest'ultimo l'associazione aveva cessato di operare;
non vi era prova che, dopo la cessazione del rapporto associativo, il ricorrente avesse mantenuto rapporti con altri narcotrafficanti o esponenti della criminalità calabrese. Mancava quindi la effettiva valutazione del pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta;
né era stato considerato il mutamento dello stile di vita del ricorrente, che aveva documentato di aver avuto un figlio producendo il proprio stato di famiglia.Dalla documentazione allegata ai motivi nuovi nonché al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza emergeva poi che la compagna del ricorrente esercitava regolare attività lavorativa come cassiera presso un supermercato dal 2012, e pertanto il nucleo familiare aveva una stabile fonte di sostentamento. Infine, con argomentazioni apodittiche e svincolate da elementi concreti, accomunando la posizione del ricorrente ad altri coindagati, il Tribunale del riesame aveva fatto riferimento a contesti di narcotraffico senza alcun reale concreto elemento di riscontro. 7. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 8. I difensori degli indagati, avv. Francesco Bosco per CO EP e avv. MO MB per FI IE, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. L'avv, MB ha altresì allegato ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Torino ha applicato a FI IE la misura gradata degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di rinuncia al ricorso risulta sottoscritta dai difensori degli indagati, né è stata depositata la procura speciale rilasciata dagli indagati ai propri difensori ai fini della rinuncia. Va quindi ribadito che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244 - 01; da ultimo, Sez.
2 - n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01). 2. Emerge altresì che i due ricorrenti hanno ottenuto l'attenuazione della misura cautelare loro applicata e si trovano attualmente agli arresti domiciliari ( è stata depositata dall'avv. MB l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino riguardante FI IE, mentre per il CO è stata acquisita la posizione giuridica). Non può, però, rilevarsi una carenza di interesse ad agire, posto che i motivi di ricorso non riguardano soltanto la inadeguatezza della custodia in carcere, ma attengono alla assoluta insussistenza delle esigenze cautelari. I ricorsi proposti, pertanto, devono essere esaminati sotto tale profilo. 3. Va a questo punto ricordato che, per alcune tipologie di reato specificatamente indicate (tra le quali l'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato ai ricorrenti) l'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., nella formulazione vigente, prevede un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all'adeguatezza della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice nella scelta. Pertanto, se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 citato, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze .cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento sia alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola custodia a garantirle. 4. Posto che non è in discussione il profilo relativo ai gravi indizi di colpevolezza, riguardo alla insussistenza delle esigenze di cautela, i ricorrenti deducono l'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, del rilevante decorso del tempo dalla cessazione della permanenza del reato associativo, nonché la omessa o insufficiente valutazione del documentato cambiamento dello stile di vita, della formazione di stabili nuclei familiari, del fatto che i nuclei familiari degli indagati potessero contare su lecite entrate economiche in grado di garantire loro adeguato sostentamento senza che vi fosse la spinta a ricorrere al procacciamento di guadagni illeciti. 5. Le dogRanze sono infondate. Riguardo al c.d. "tempo silente", (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati), nei casi in cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità è nel senso che il decorso del tempo, ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La prova contraria, infatti, non può desumersi dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo se non sussistano altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01). Altre pronunce, richiamate dalla Difesa, hanno specificato che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). 6. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è pienamente rispettosa dei principi sopra riportati in quanto esamina e prende in considerazione l'elemento della decorrenza temporale rispetto alla cessazione della permanenza del reato associativo, osservando però che detto elemento non è sufficiente a scardinare la presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose , in quanto ( cfr. pag. 46 e 47 dell'ordinanza impugnata) nonostante il tempo trascorso, erano rilevabili significativi elementi da cui desumere la perdurante pericolosità degli odierni ricorrenti. • In particolare, il Tribunale considera che "CO EP e FI IE vantano redditi leciti del tutto inadeguati al loro sostentamento e stile di vita ( disponibilità di vettura, motocicli, cellulari e quant'altro)". A fronte di tale passaggio motivazionale, lo FI IE si è limitato a dedurre che la propria convivente esercita regolare attività lavorativa quale cassiera, allegando le buste paga prodotte nella fase di merito. La deduzione è del tutto inidonea ad attaccare l' argomentazione sopra riportata, essendo non manifestamente illogico il giudizio espresso dal Tribunale circa l' insufficienza di siffatta retribuzione, pari a circa euro mille mensili, a garantire uno stile di vita agiato per un intero nucleo familiare. Quanto al CO, nel ricorso si è rappresentata la carente valutazione della documentazione reddituale complessiva del CO medesimo e della convivente. Detta documentazione, però, risulta genericamente indicata e neppure allegata al ricorso, che, sul punto, difetta di autosufficienza. Relativamente al secondo motivo proposto - con il quale si lamenta vizio di violazione di legge riguardo alla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato fine contestato al capo 27) - il ricorso si limita a dedurre che altro coindagato, separatamente giudicato, era stato condannato per l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 del DPR 309/1990, e che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione detta circostanza. La doglianza non contesta specificatamente le precise argomentazioni del Tribunale del riesame sul punto, che non solo richiamano una serie di elementi fattuali del tutto coerentemente considerati, ma prendono espressamente in considerazione la posizione del coindagato giudicato separatamente osservando che, secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è possibile la diversa qualificazione del fatto nel caso di concorso di persone nel reato (SU, n.27727 del 14 dicembre 2024, dep. 2025, Rv 286581 -01). 7. Alla luce di quanto esposto, si impone il rigetto dei ricorsi. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non si fa luogo agli adempimenti di cui all'art. 94 c.
1-ter, disp. att. cod.proc.pen, risultando gli indagati in regime di arresti dorniciliari.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pre i nte
che gli indagati erano privi di attività lavorative in grado di garantire adeguati redditi;
che i predetti avevano eletto le condotte delinquenziali a stabile sistema di vita;
che pertanto, nonostante il tempo trascorso, non vi erano elementi medio tempore intervenuti per desumere un cambiamento delle abitudini di vita degli indagati. I giudici di merito avevano effettuato tali valutazioni senza valutare distintamente le posizioni dei correi, e, pertanto, il ragionamento era del tutto privo dell'elemento della concretezza. Inoltre, il Tribunale del Riesame aveva immotivatamente disatteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come, anche di fronte alla contestazione di reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il decorso del tempo è elemento significativo per superare la presunzione di legge, anche in considerazione della condotta serbata dall'indagato. Il Tribunale del riesame non aveva in alcun modo valutato la circostanza che, nel considerevole lasso di tempo trascorso, il ricorrente non aveva commesso alcun illecito. Doveva essere rilevato che la consegna della informativa conclusiva da parte della Polizia giudiziaria risaliva all'aprile 2021; che, pertanto, nel periodo intercorrente tra il 2019 e il 2021 il ricorrente era stato monitorato dagli inquirenti, senza che fosse emersa alcuna commissione di illeciti;
che il CO aveva radicalmente mutato il proprio stile di vita in quanto, dopo aver patteggiato la pena a seguito dell'arresto nel 2019 per l'operazione" Cerbero", aveva intrapreso una regolare attività lavorativa nel settore della vendita di bevande, conducendo una vita regolare con la propria convivente, dalla quale aveva avuto due figli;
il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva emesso una ordinanza di affidamento in prova con permesso di lavoro nel febbraio 2022; era emerso il buon comportamento dell'indagato, risultante dalle ordinanze prodotte al Tribunale del Riesame. Era del tutto erronea ed apodittica la motivazione dei giudici di merito secondo cui l'esiguità dei redditi del CO, inidonea a mantenere la numerosa famiglia ( il predetto, oltre ai figli in tenera età avuti con l'attuale compagna, deve mantenere altri due ragazzi di 12 anni, ossia la figlia della attuale compagna e un figlio nato da una precedente relazione) avrebbe determinato il pericolo di ricaduta dell'indagato nelle attività delittuose. Il Tribunale non aveva valutato le risultanze della documentazione reddituale depositata dalla quale emergeva la percezione di redditi tali da consentire l'attuale tenore di vita dell'indagato. 5.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla disposta applicazione della misura della custodia cautelare in carcere riguardo al capo 27 della imputazione provvisoria, inerente alla cessione di 28 grammi di cocaina. Il Tribunale del riesame aveva omesso di pronunciarsi in ordine agli effetti della pronuncia passata in giudicato della Corte d'appello di Torino che, quanto alla cocaina trovata in possesso del Di TR CA ( cessionario) aveva qualificato il fatto come rientrante nella ipotesi di cui al V comma del'art. 73 del DPR 309/1990. 6. FI IE deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge processuale in riferimento agli artt. 274 lett.c), 275 comma 3 e 292 comma 2 lett c) cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 275 comma 3 cod proc. pen non può escludere il diretto rilievo della distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare, e fattori quali l'allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale.La misura cautelare era stata eseguita il 14 gennaio 2025, a distanza di cinque anni dalla cessazione della permanenza del reato associativo (dicembre 2019). L'ordinanza impugnata non solo non aveva adeguatamente giustificato la sussistenza dei presupposti per applicare e mantenere la misura carceraria, ma non aveva neanche valutato la sussistenza di elementi, allegati dal ricorrente, tali da escludere la presunzione di idoneità della custodia in carcere a fronteggiare le esigenze cautelari. Innanzi tutto, il giudizio sulla adeguatezza della misura era stato compiuto senza operare alcuna distinzione tra gli indagati;
era meramente assertiva la previsione di un pericolo di recidivanza specifica, trattandosi di una associazione la cui operatività era cessata da molti anni;
il monitoraggio eseguito dagli inquirenti fino al 2021, epoca in cui risulta depositata l'annotazione conclusiva, non aveva portato evidenza alcuna circa la commissione di nuovi illeciti. Dunque, la inesistenza di condotte delittuose successive alla cessazione del sodalizio non può non avere incidenza sul giudizio di permanenza delle esigenze cautelari, come statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza citata dalla stessa ordinanza di riesame. I giudici di merito non avevano adempiuto ad un onere motivazionale che tenesse conto del suddetto elemento, ed avevano altresì compiuto considerazioni erronee circa l'esame del concreto profilo degli indagati. In particolare, con riferimento al ricorrente, nell'ordinanza impugnata si era fatto riferimento a 4 condanne per reati in materia di stupefacenti riportate dal 2012 al 2015; l'esame del certificato penale ( allegato in ossequio al principio di autosufficienza) consentiva di appurare che era stata riconosciuta la continuazione tra le diverse sentenze;
pertanto, si trattava di un unico reato continuato commesso tra il maggio 2010 e il novembre 2011. Era ingiustificata ed illogica la considerazione che la concretezza del pericolo di reiterazione del reato doveva essere desunta dal ruolo del ricorrente quale dirigente ed organizzatore;
era erroneo il ragionamento che accomunava l'odierno ricorrente al ruolo del CO posto che solo dopo l'arresto di quest'ultimo l'associazione aveva cessato di operare;
non vi era prova che, dopo la cessazione del rapporto associativo, il ricorrente avesse mantenuto rapporti con altri narcotrafficanti o esponenti della criminalità calabrese. Mancava quindi la effettiva valutazione del pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta;
né era stato considerato il mutamento dello stile di vita del ricorrente, che aveva documentato di aver avuto un figlio producendo il proprio stato di famiglia.Dalla documentazione allegata ai motivi nuovi nonché al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza emergeva poi che la compagna del ricorrente esercitava regolare attività lavorativa come cassiera presso un supermercato dal 2012, e pertanto il nucleo familiare aveva una stabile fonte di sostentamento. Infine, con argomentazioni apodittiche e svincolate da elementi concreti, accomunando la posizione del ricorrente ad altri coindagati, il Tribunale del riesame aveva fatto riferimento a contesti di narcotraffico senza alcun reale concreto elemento di riscontro. 7. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 8. I difensori degli indagati, avv. Francesco Bosco per CO EP e avv. MO MB per FI IE, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. L'avv, MB ha altresì allegato ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Torino ha applicato a FI IE la misura gradata degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di rinuncia al ricorso risulta sottoscritta dai difensori degli indagati, né è stata depositata la procura speciale rilasciata dagli indagati ai propri difensori ai fini della rinuncia. Va quindi ribadito che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244 - 01; da ultimo, Sez.
2 - n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01). 2. Emerge altresì che i due ricorrenti hanno ottenuto l'attenuazione della misura cautelare loro applicata e si trovano attualmente agli arresti domiciliari ( è stata depositata dall'avv. MB l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino riguardante FI IE, mentre per il CO è stata acquisita la posizione giuridica). Non può, però, rilevarsi una carenza di interesse ad agire, posto che i motivi di ricorso non riguardano soltanto la inadeguatezza della custodia in carcere, ma attengono alla assoluta insussistenza delle esigenze cautelari. I ricorsi proposti, pertanto, devono essere esaminati sotto tale profilo. 3. Va a questo punto ricordato che, per alcune tipologie di reato specificatamente indicate (tra le quali l'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato ai ricorrenti) l'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., nella formulazione vigente, prevede un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all'adeguatezza della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice nella scelta. Pertanto, se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 citato, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze .cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento sia alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola custodia a garantirle. 4. Posto che non è in discussione il profilo relativo ai gravi indizi di colpevolezza, riguardo alla insussistenza delle esigenze di cautela, i ricorrenti deducono l'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, del rilevante decorso del tempo dalla cessazione della permanenza del reato associativo, nonché la omessa o insufficiente valutazione del documentato cambiamento dello stile di vita, della formazione di stabili nuclei familiari, del fatto che i nuclei familiari degli indagati potessero contare su lecite entrate economiche in grado di garantire loro adeguato sostentamento senza che vi fosse la spinta a ricorrere al procacciamento di guadagni illeciti. 5. Le dogRanze sono infondate. Riguardo al c.d. "tempo silente", (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati), nei casi in cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità è nel senso che il decorso del tempo, ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La prova contraria, infatti, non può desumersi dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo se non sussistano altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01). Altre pronunce, richiamate dalla Difesa, hanno specificato che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). 6. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è pienamente rispettosa dei principi sopra riportati in quanto esamina e prende in considerazione l'elemento della decorrenza temporale rispetto alla cessazione della permanenza del reato associativo, osservando però che detto elemento non è sufficiente a scardinare la presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose , in quanto ( cfr. pag. 46 e 47 dell'ordinanza impugnata) nonostante il tempo trascorso, erano rilevabili significativi elementi da cui desumere la perdurante pericolosità degli odierni ricorrenti. • In particolare, il Tribunale considera che "CO EP e FI IE vantano redditi leciti del tutto inadeguati al loro sostentamento e stile di vita ( disponibilità di vettura, motocicli, cellulari e quant'altro)". A fronte di tale passaggio motivazionale, lo FI IE si è limitato a dedurre che la propria convivente esercita regolare attività lavorativa quale cassiera, allegando le buste paga prodotte nella fase di merito. La deduzione è del tutto inidonea ad attaccare l' argomentazione sopra riportata, essendo non manifestamente illogico il giudizio espresso dal Tribunale circa l' insufficienza di siffatta retribuzione, pari a circa euro mille mensili, a garantire uno stile di vita agiato per un intero nucleo familiare. Quanto al CO, nel ricorso si è rappresentata la carente valutazione della documentazione reddituale complessiva del CO medesimo e della convivente. Detta documentazione, però, risulta genericamente indicata e neppure allegata al ricorso, che, sul punto, difetta di autosufficienza. Relativamente al secondo motivo proposto - con il quale si lamenta vizio di violazione di legge riguardo alla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato fine contestato al capo 27) - il ricorso si limita a dedurre che altro coindagato, separatamente giudicato, era stato condannato per l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 del DPR 309/1990, e che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione detta circostanza. La doglianza non contesta specificatamente le precise argomentazioni del Tribunale del riesame sul punto, che non solo richiamano una serie di elementi fattuali del tutto coerentemente considerati, ma prendono espressamente in considerazione la posizione del coindagato giudicato separatamente osservando che, secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è possibile la diversa qualificazione del fatto nel caso di concorso di persone nel reato (SU, n.27727 del 14 dicembre 2024, dep. 2025, Rv 286581 -01). 7. Alla luce di quanto esposto, si impone il rigetto dei ricorsi. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non si fa luogo agli adempimenti di cui all'art. 94 c.
1-ter, disp. att. cod.proc.pen, risultando gli indagati in regime di arresti dorniciliari.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pre i nte