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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/08/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 308 del 27 giugno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 393 / 2021 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maurizio Daneri;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Renzo Turri e dell'avv. Pietro Turri;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa CP_2
Nannucci.
Parti resistenti
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive – concorrenza sleale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di aver iniziato a lavorare presso la BSP Broker s.r.l. nell'agosto Parte_1 del 2006, formalizzando, in un primo momento, un contratto di collaborazione a progetto, in data 01.10.2006 con scadenza il 30.09.2007, e, successivamente, di lavoro autonomo e/o di associazione in partecipazione. Il rapporto, prosegue, si è concluso per recesso comunicato dal lavoratore alla società in data 11.10.2019.
Il ricorrente espone che la società datrice di lavoro (breviter, BSP s.r.l.) , Controparte_3 costituita nel 1997 come società di intermediazione assicurativa e velocemente sviluppatasi, dopo essersi avvalsa di nuovi soci e collaboratori (tra cui, e Persona_1 Persona_2 Per_3
, ha negli anni aumentato la propria attività e struttura, aprendo nuove filiali ad AR e
[...]
Firenze, avvalendosi di un cospicuo numero di collaboratori autonomi e di una quantità inferiore di lavoratori dipendenti, sempre inferiore, in media, alle 15 unità. Per iniziativa della BSP s.r.l. e dei suoi soci fondatori nel 2010 veniva costituita una nuova società, la Controparte_4
(breviter, , con socio unico BSP s.r.l., con amministratore unico e legale rappresentante il CP_5
Per_ sig. già consigliere e Vice presidente del C.d.A della BSP, all'interno della quale confluiva, mediante delibera assembleare di aumento di capitale sociale sottoscritto tramite conferimento del relativo ramo aziendale, l'azienda già di proprietà della BSP s.r.l. relativa all'attività di brokeraggio, alle quali il ricorrente era adibito.
A seguito di tale operazione societaria, il rapporto del sig. è quindi proseguito senza Pt_1 soluzione di continuità con la società neocostituita, successivamente denominata, dal 12.08.2014,
(breviter, BNI s.r.l.), odierna convenuta. Controparte_1
Il ricorrente sostiene che il rapporto di lavoro, al di là delle strutture contrattuali formalmente assunte nel tempo, è sempre stato sostanzialmente di tipo subordinato.
Il sig. difatti deduce di essere stato sempre stabilmente inserito nell'organizzazione Pt_1 aziendale e coinvolto nelle attività di coordinamento e passaggio da una società all'altra, con un Per_ Per_ progressivo aumento di responsabilità e competenze delegategli da e In particolare, il sig. sostiene di aver svolto, per tutto il corso del rapporto, mansioni di tipo tecnico- Pt_1 amministrativo, di coordinamento e direzione del reparto operativo, di consulenza assicurativa, Per_ Per_ coadiuvando effettivamente le attività dei soci, supportando il sig. il sig. e il sig. Pt_2 dal quale avrebbe preso ordini e direttive quotidiane, occupandosi di svolgere attività relative alla predisposizione e gestione dei contratti con il cliente. Il ricorrente rappresenta, inoltre, di essersi occupato, dal 2010, direttamente ed in autonomia sotto le direttive dell'amministratore unico, della gestione delle gare uniche di appalto, dei procedimenti relativi all'acquisizione delle certificazioni di qualità dei quali era responsabili, dei rapporti con l'IVASS, dei rapporti contrattuali intercorrenti con i clienti, collaboratori esterni, agenti e broker, di esser stato nominato, nel febbraio 2010, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di aver partecipato, in relazione del ruolo, a riunioni organizzate dalla società ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/2008, di aver gestito, in via diretta, dal 2013, alcuni dei clienti principali della società (come Camera di CP_5
Pag. 2 di 22 Commercio Industria e Artigianato di Prato ed il Gruppo Consiag s.p.a.) e, dal 2017, anche degli enti pubblici (Camera di Commercio industria, Artigianato della Maremma e del Tirreno e ed enti commerciali della province di Pistoia, Lucca e Pisa); nonché di esser divenuto, dal 2013, punto di riferimento per il settore della responsabilità civile, essendo stato incaricato dall'amministratore della società di condurre in autonomia le trattative per le polizze di responsabilità civile Per_ professionale delle società amministrate dal sig. Il ricorrente rappresenta, infine, di esser stato addetto iscritto dal 2008 nella sezione E del R.U.I. e, dal 2013, a seguito di superamento del relativo esame, su sollecitazione del alla sezione B- Broker del Registro unico Intermediari Pt_1
IVASS, in qualità di “responsabile dell'attività di intermediazione della società BSI Broker Service Italia s.r.l.”
Il ricorrente fonda, quindi, la natura subordinata del rapporto di lavoro su alcuni elementi:
- l'attività di consulenza ed intermediazione era svolta per clienti già acquisiti della B.N.I. s.r.l., non potendo lo stesso avere o gestire clienti propri, in via diretta ed autonoma, ma anzi, non ricevendo alcun compenso aggiuntivo a titolo di provvigione a seguito dell'immissione di molti clienti “personali” nel circuito B.N.I. s.r.l. (riferisce, piuttosto, di aver subito una riduzione stipendiale da euro 2,300 a 1,800 euro mensili);
- lo stabile inserimento del ricorrente nell'organico della società, elemento che emergerebbe anche documentalmente dalla descrizione del ruolo del sig. nel sito web, dagli organigrammi Pt_1 aziendali ad uso interno e dai biglietti da visita personalizzati con i loghi delle società; Per_
- il rapporto di scambio quotidiano, sia in presenza che via e-mail, con il sig. dal quale riceveva direttive, la dotazione di un proprio ufficio quotidiano, con uso esclusivo della postazione scrivania, di telefono e PC fisso, di altri dispositivi aziendali funzionali all'esercizio delle mansioni, di account e-mail aziendale, di autovettura aziendale per le trasferte (con relativo rimborso);
- l'obbligatorio rispetto di orario di lavoro (in via ordinaria, da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 19:00, con un'ora per la pausa pranzo, e il sabato dalla 8:30 alle 13:30), le cui variazioni (ad esempio, assenza per esigenze di servizio, malattie o esigenze personali) dovevano essere preventivamente comunicate, salvo garantire la propria reperibilità telefonica per urgenze varie;
- l'inserimento del ricorrente nel piano ferie aziendale;
- la misura della retribuzione, che veniva versata in misura fissa concordata, dalla vigenza del contratto di co.co.pro. in poi, con erogazioni e forme stabilite unilateralmente dall'amministrazione, fino al 2014, anno in cui venne chiesto al ricorrente di aprire partita IVA e di emettere fatture per il pagamento ricevuto con l'intesa che il pagamento delle relative tasse e contributi sarebbe stato comunque a carico della società.
Pag. 3 di 22 Rappresenta, infine, di essersi dimesso l'11.10.2019, rapportando tale decisione a difficoltà economiche (nello specifico, ritardo nelle retribuzioni mensili) ed organizzative della società
(sotto il profilo della gestione dei clienti, con conseguente compromissione anche della propria immagine professionale). Tali circostanze, espone, lo avrebbe costretto a ricercare nuove attività lavorative e di aver, quindi, iniziato a prestare attività lavorativa per la società Controparte_6
(oggi , non potendo contare su TFR o NASPI alla luce
[...] Controparte_7 della natura non subordinata del rapporto con B.N.I.. Espone che, di converso, la B.N.I., oltre ad aver omesso la retribuzione per gli ultimi mesi del rapporto (ed aperto un contenzioso con
[...]
e con altri collaboratori o dipendenti) ha denunciato il sig. unitamente Controparte_7 Pt_1 ad altri colleghi, per i reati di cui agli art. 513 c.p. e 167-ter D.Lgs 196/2003.
Il sig. dunque, richiede l'accertamento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, Pt_1 con inquadramento al I livello del CCNL applicato dall'impresa e rivendica, per i motivi sopra riassunti, differenze retributive pari ad euro 158.954,65, oltre alla regolarizzazione contributiva, CP_ evocando in giudizio B.N.I. e CP_ 2. Si è costituito in giudizio chiedendo che, ove vengano accertate le ragioni creditorie del ricorrente, la convenuta sia condannata alla regolarizzazione contributiva per i periodi di evasione, oltre alle sanzioni da calcolarsi al momento del pagamento.
3. Si è, inoltre, costituita in giudizio la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ricostruendo la vicenda storica della società e la sua crescita esponenziale. Rappresenta, poi, come a partire dalla prima metà del 2019 sia stata posta in essere una “fuga collettiva ed organizzata di ex dipendenti ed ex collaboratori BNI” (in ordine cronologico si sono dimessi dal febbraio 2019: ed , oltre al Per_4 Persona_5 Testimone_1 Persona_6 ricorrente), con distrazione di clientela della BNI verso società concorrenti presso cui il ricorrente e gli ultimi tre ex dipendenti hanno iniziato a prestare attività lavorativa (ovvero, la società
[...]
, con conseguente danno subito, quantificato in euro 1.700.000,00. Controparte_6
Parte convenuta, contestando quindi le ragioni dedotte dall'ex dipendente a giustificazione delle proprie dimissioni, sostiene di converso la solidità della propria realtà imprenditoriale e, di converso, una pianificazione di un'operazione di sottrazione di clientela, esplicitata nell'uscita simultanea di un consistente numero di dipendenti, nella richiesta del sig. di spostare le sue Pt_1 caselle di posta e sue personali in un unico account gmail di posta elettronica, nei numerosi recessi di clienti B.N.I. e negli scambi e-mail tra il sig. e i suoi clienti dove questi ultimi Pt_1 venivano informati della nuova realtà presso cui il ricorrente operava.
La BNI s.r.l. sostiene, pertanto, il coinvolgimento del ricorrente in una più ampia operazione di concorrenza sleale posta in essere dalla concorrente , che si sarebbe Controparte_7
Pag. 4 di 22 indebitamente appropriata del lavoro altrui, con l'aiuto dei lavoratori stornati. Per tale ragione, la società rappresenta di aver promosso cause sia contro i lavoratori sia contro , Controparte_7 come esposte da parte ricorrente, per un ammontare complessivo di € 2.220.000,00.
La società nella memoria difensiva ricostruisce, inoltre, i rapporti lavorativi tra BNI ed il ricorrente, presentato dal sig. , marito di una socia, quale dottore in giurisprudenza Per_2 rappresentando che, in un primo momento, dal 10.10.2006 al 30.09.2007, fu stipulato un contratto di collaborazione a progetto, senza alcun vincolo di presenza e di orario ed in maniera del tutto autonoma, con un compenso di euro 40.150 annui, oltre ad un premio di risultato in relazione della clientela acquisita, il cui reclutamento rappresentava lo scopo del progetto.
Successivamente, dal 12.3.2007 al 31.07.2007, fu stipulato un contratto di collaborazione a progetto, con lo scopo di assistere il responsabile area tecnica nelle funzioni relative all'area tecnica, sviluppare ed implementare competenze professionali, sviluppare attività di vendita dei servizi BSP ai diversi settori di clientela e raccogliere informazioni dal territorio dalle persone su di esso operanti;
dal 3.11.2008 al 31.12.2008 è stato stipulato un ulteriore contratto di collaborazione a progetto con lo scopo di interfacciare la committente con nuova potenziale clientela, assistere BSP nella realizzazione, esecuzione dei progetti con enti pubblici, cauzioni, assistenza nella richiesta di affidamenti dei clienti e condomini;
infine, dal 1.1.2012 al 31.12.2012 è stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, in seguito alla quale il rapporto lavorativo è continuato con un contratto di collaborazione autonoma tra intermediari, regolato da fatture IVA. La convenuta rappresenta di aver scoperto, poco dopo la stipula del primo contratto di collaborazione, che il ricorrente era privo della laurea in giurisprudenza, e che le relazioni che aveva sul territorio pratese erano inficiate a causa del dissesto di una società del padre. Deduce di aver comunque fornito allo stesso un'ulteriore opportunità nell'ambito delle attività legate agli enti pubblici, affiancandolo al dott. a fini formativi. La società nega che il sig. si sia Pt_2 Pt_1 occupato autonomamente dell'attività di mediazione, di gestione delle gare pubbliche, che fosse
RLS o che si sia mai occupato di tali funzioni. Invero, sostiene, l'iscrizione alla sezione E degli intermediari è indice di un grado di autonomia ridotto, in quanto i soggetti ivi iscritti non possono direttamente mediare ma possono farlo solo sotto la responsabilità di un iscritto alla sezione A o B. Allo stesso modo, nega che il abbia mai assunto la responsabilità diretta di Pt_1 clienti quali il Gruppo Consiag s.p.a. e la Camera di commercio di (se non nei limiti delle CP_3 attività tipiche dell'intermediazione), che abbia subito un incremento di responsabilità al momento dell'uscita del dott. che abbia condotto in autonomia le polizze di responsabilità Pt_2 civile delle società (in quanto doveva occuparsi solo del rinnovo delle coperture CP_5 obbligatorie per legge degli intermediari, inviando un questionario), che sia stato il collaboratore
Pag. 5 di 22 Per_ più vicino e di riferimento del sig. o che abbia svolto attività di coordinamento tra la direzione e il reparto operativo.
La società confuta gli argomenti proposti nel ricorso a sostegno della subordinazione, contestando che il ricorrente operasse su direttive impartite dai vertici della società, sostenendo che le allegazioni fornite sono, piuttosto, sintomatiche di un mero scambio di comunicazioni e coordinamento operativo nell'ambito della intermediazione. Inquadra gli ulteriori elementi nell'ambito di un ordinario rapporto di intermediazione (iscrizione ai RUI, rapporti con l'IVASS, polizza professionale personali, incarico di ottenere nuovi clienti), oppure come comportamenti posti in essere dal sig. stesso per sua iniziativa. Nega, altresì, che il fosse tenuto al Pt_1 Pt_1 rispetto di orari di lavoro, che lavorasse il sabato, che fosse dotato di autonomia per la gestione dell'ufficio gare o dei clienti, che fosse tenuto a comunicare trasferte, chiedere malattie o permessi o che le modifiche dei compensi fossero imposte in via unilaterale. Venendo, nello specifico, alla questione dei compensi, la società rileva che gli importi dovuti relativi alle mensilità di settembre ed ottobre sono stati trattenuti da B.N.I. per i danni prodotti dal sig. per lo sviamento Pt_1 della clientela, di cui richiede anche in questa sede ristoro, promuovendo domanda riconvenzionale teso all'accertamento di una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n.3 c.c., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma pari ad euro
125.000.000 (o diversa di giustizia).
4. Con rituale memoria di costituzione, il sig. chiede il rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale (ovvero, in ipotesi meramente subordinata, la riduzione della quantificazione dei danni), contestando la genericità e indeterminatezza delle allegazioni a supporto della correlazione tra lo sviamento della clientela e il comportamento del sig. collegando le proprie scelte Pt_1 professionali ad una malpractice da parte di B.N.I. s.r.l., che avrebbe portato alle dimissioni di oltre quaranta lavoratori e alla cessazione del rapporto con la convenuta di vari clienti, anche prestigiosi, tra cui la Scuola Superiore Normale di Pisa. Per il resto, si riporta a quanto esposto nel ricorso, allegando, tra le altre, la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nell'ambito del procedimento penale a suo carico.
5. La causa, che ha visto l'interruzione del procedimento per decesso del procuratore di B.N.I.
(poi riassunto dal ricorrente), è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite, con prova testimoniale e con CTU contabile. All'esito dell'esame delle corpose difese delle parti, dell'istruttoria svolta anche mediante consulenza e della discussione finale, è stato pubblicato dispositivo in pubblica udienza, riservando il deposito delle motivazioni, stante il carico di lavoro dell'ufficio in rapporto alla complessità della relativa stesura, in sessanta giorni.
6. Il ricorso risulta suscettibile di accoglimento, seppur nei limiti di seguito precisati.
Pag. 6 di 22 7. Sotto il profilo fattuale, può dirsi documentale e pacifico che i rapporti tra e Parte_1 la resistente risultano essere formalmente disciplinati attraverso i seguenti contratti:
- contratto di collaborazione a progetto con B.S.P. dal 10.10.2006 Controparte_8 al 30.09.2007;
- contratto di collaborazione a progetto del 12.3.2007, scadenza il 31.12.2007, con B.S.P.
Broker di assicurazioni S.r.l..
- contratto di collaborazione a progetto del 3.11.2008, scadenza il 31.12.2008, con B.S.P.. Il progetto, nell'allegato 1, risulta individuato nell' “interfacciare la committente con nuova potenziale clientela, ed inoltre assistere BSP nella realizzazione ed esecuzione dei seguenti progetti;
a) enti pubblici, con comunicazione a tutti gli Enti e rilevazione della posizione assicurativa e di brokeraggio di tutti gli enti Toscani;
cauzioni, con l'assistenza nella richiesta di affidamenti dei clienti e successive comunicazioni;
c) condomini, con la stesura dei testi di riferimento e assistenza nell'impostazione dei capitolati specifici per gruppi di amministratori e relativi condomini;
credito, con l'assistenza nella rilevazione del posizionamento dei vari clienti e l'analisi delle esigenze di copertura;
e) certificazione legata alle coperture C.A.R. o E.A.R. e postume;
f) D&O, con la rilevazione del posizionamento dei singoli prodotti e la proposizione alla clientela delle soluzioni assicurative;
g) rinegoziazioni, affidate da BSP al collaboratore e da porre in atto per la fine del 2008;h) clientela specifica UIP, da contattare a mezzo lettera e poi con appuntamenti di persona;
i) assistenza tecnica commerciale al personale delle filiali di AR e di Pisa e di RO ( – e stesura di programmi assicurativi, relazioni, Pt_2 Per_7 capitolati di polizza e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività delle filiali;
j) assistenza tecnica CP_ commerciale alla sede di per tutta quella clientela che verrà di volta in volta proposta dai responsabili dei clienti;
- contratto di associazione in partecipazione tra e del Controparte_4 Parte_1
31.12.2012, che tuttavia ha come riferimento l'arco temporale riferito all'anno solare 2012. L'art. 3 (Partecipazione agli utili ed alle perdite) prevede la partecipazione dell'associato ad una quota parte dell'utile che viene liquidata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'esito dell'approvazione del rendiconto annuale, salvo poi prevedere una corresponsione periodica, pari, quanto al primo anno, ad euro 2.250,00, con cadenza mensile. Viene altresì previsto che l'associato non possa avanzare alcuna pretesa in ordine ad un guadagno minimo;
- successivamente non esiste alcuna regolazione scritta dei rapporti, ma entrambe le parti rappresentano la prosecuzione della collaborazione in forma autonoma, con emissione di fatture
IVA.
8. La valutazione, preliminare a qualsiasi ulteriore questione dedotta in ricorso, attiene, quindi alla qualificazione dell'attività lavorativa svolta da ovvero la reale natura del Parte_1
Pag. 7 di 22 rapporto con le società, poi confluite a vario titolo in così come venutosi a Controparte_1 concretizzare nel corso della sua esecuzione.
Come noto, ciò che distingue un rapporto di lavoro subordinato - rispetto alle altre forme autonome o parasubordinate - è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si esplica, fra l'altro, nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo, è noto, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla modalità della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere sussunta sia in una forma autonoma che subordinata di collaborazione. Ulteriori elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione nonché la cadenza e la misura fissa della retribuzione - assumono per tale valutazione natura sussidiaria e possono rilevarsi utili soprattutto qualora la distinzione non risulti agevole utilizzando il criterio primario.
La qualificazione compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, in quanto espressione della comune volontà dei contraenti, ma non assume carattere determinante, dovendosi guardare, piuttosto, al comportamento complessivo, anche posteriore, complessivamente tenuto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una volontà diversa.
Ebbene, dall'esame degli elementi raccolti, può dirsi accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a dispetto del nomen iuris via via attribuito al rapporto, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione.
È comprovata, per nove anni continuativi (ed in realtà, sin dal 2006), l'identità della natura della prestazione lavorativa richiesta (al di là dei singoli incarichi affidati al lavoratore), che risulta essere peraltro svolta senza alcuna soluzione di continuità. È, quindi, già di per sé eccentrico che siano mutate, con il tempo, formalmente delle condizioni contrattuali a fronte di una figura che, al di là di singole mansioni, risulta presente con gli stessi paradigmi e la stessa posizione all'interno di una realtà sociale.
È emerso, altresì, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione datoriale e nell'espletamento di mansioni dirette al perseguimento delle comuni ed ordinarie necessità connesse all'oggetto sociale dell'impresa. È, inoltre incontroversa l'esecuzione della prestazione
Pag. 8 di 22 lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro e con l'utilizzo di strumenti propri della società, comunque confermata, come si avrà modo di dire, all'esito dell'istruttoria.
Sotto il profilo documentale, è del tutto significativo l'all.1 al contratto di associazione in partecipazione in cui le mansioni risultano particolarmente pregnanti ed improntano più una figura a tutto tondo inserita in una determinata realtà lavorativa (a titolo esemplificativo, “- gestire la clientela acquisita finalizzando il servizio alla massima soddisfazione delle esigenze manifestate, così da rendere possibile la presentazione alla stessa del complesso dei servizi generali di cui è dotata Controparte_4
(....); - coordinare le iniziative di tutti coloro che appartengono alla specifica unità al fine di uniformare le direttrici di vendita e ampliare la copertura del territorio e dei clienti con tutta la gamma dei servizi a disposizione;
(...) - tradurre i rapporti tra l'azienda e i clienti al fine di ottimizzare la comunicazione e di individuare le migliori opportunità di mercato;
(...) - predisporre l'attività di programmazione e preparazione per l'intera unità relativamente alle attività di vendita dei servizi, assistenza della clientela e soddisfazione delle esigenze dei clienti nel pieno rispetto degli obbiettivi affidati all'unità di quelli personali ed in accordo con la politica aziendale;
(...) - sviluppare con costanza e omogeneità le relazioni esterne con la clientela, unificando le direttrici di vendita e precisando ai collaboratori cosa può essere fatto per raggiungere gli obbiettivi;
- organizzare il lavoro di gruppo dell'intera unità e partecipare all'aggiornamento di tutti gli strumenti di lavoro, quali ad esempio argomentari di vendita, schedari e report commerciali;
(...) - affiancare nella necessità le persone che fanno parte sia dell'unità che dell'intera organizzazione qualora sia richiesto un intervento specialistico sulla clientela;
(...) - monitorare costantemente che le condizioni di prestazione di servizi, come determinate dalle procedure di Controparte_4
vengano sistematicamente adottate da tutto il personale delle filiali e delle unità, così come controllare che
[...] vengano rispettati orari e regolamenti (...); (...) - partecipare a tutte le riunioni sia periodiche, sia commerciali, sia specifiche, sia formative che competono;
- gestione esterna dei rapporti con la clientela. (...) - predisporre settimanalmente un piano delle visite e determinare l'obiettivo da realizzare durante ogni singola visita;
(...) - partecipare al reclutamento ed inserimento del personale in ogni funzione aziendale ed in particolare nell'unità di competenza;
- partecipare al coordinamento delle iniziative di rilevazioni delle esigenze di tutto il personale in relazione alle diverse funzioni e compiti ad esso assegnate e realizzare rapporti mensili sull'incedere delle esigenze stesse dinanzi al variare delle situazioni operative;
(...)”).
Risulta, altresì, documentale (ed il testimone lo ha comunque confermato in Testimone_2 sede testimoniale), che il sig. fosse stato nominato rappresentante dei lavoratori per la Pt_1 sicurezza (tanto da partecipare alle riunioni annuali), circostanza che stona con la visione di una figura avulsa e svincolata dalla società, come si dovrebbe supporre per un mero collaboratore senza alcun vincolo nei confronti della realtà per cui collabora (in teoria, anche del tutto saltuariamente). Molti testimoni utilizzano un termine, ovvero “referente di B.N.I.”, per individuare il ricorrente ed i motivi dei rapporti con la società di brokeraggio, elemento che non
Pag. 9 di 22 rende l'idea di una figura autonoma e scollegata, ma di una figura stabilmente rapportata alla società nel corso di un apprezzabile periodo di tempo (si veda il teste che utilizza in due Tes_3 occasioni il termine, così come la cliente della società . Parte_3
, dipendente della società dal 2006 al 2022, ha confermato che il ricorrente Testimone_4 aveva una presenza in ufficio pressoché quotidiana, anche se non legata ad un determinato orario e collegando la comunicazione dell'assenza più ad una buona prassi per il coordinamento con gli altri che ad un vero e proprio obbligo. Il testimone ha confermato che il sig. si Tes_5 Pt_1 avvaleva per le trasferte dell'autovettura aziendale e riceveva un rimborso spese.
(dipendente per undici anni della società fino al giugno 2019) ha confermato Parte_4 che il rapporto lavorativo con il ricorrente era quotidiano e che il sig. disponeva, come Pt_1 tutti, di una postazione personale esclusiva, con PC e con coordinate mail riferibili alla società. Ha inoltre riferito che il aveva anche una reperibilità, ovvero un cellulare cui rispondeva per Pt_1 problemi lavorativi. (che rappresenta di aver lavorato con la società dal 2011 al Testimone_6
2019 e di avere un contenzioso in essere con la stessa), ha confermato sostanzialmente le stesse circostanze, escludendo che il sig. si occupasse di clienti diversi da quelli riferibili alle Pt_1 società. Ha inoltre riferito come tutti osservassero un orario di lavoro dalle 8.15 /8.30 fino alle 19
/ 19.30.
(dipendente dal 2003 al 2019) ha dichiarato di aver visto il sig. alle Testimone_7 Pt_1 varie riunioni tenute a e di non apprezzato alcuna soluzione di continuità nella CP_3 collaborazione con le società (“non ho avuto modo di apprezzare soluzioni di continuità nel rapporto tra il ricorrente e le società perché tutte le volte che avevo bisogno l'ho sempre trovato. I contatti potevano essere più stretti in caso di trattative particolari, mentre magari potevamo non sentirci per due mesi perché non c'era bisogno, salvo vedersi comunque all'interno della struttura”).
socio e dipendente della società, ha individuato nella comunicazione di Testimone_8 eventuali assenze una prassi generalizzata legata al coordinamento all'interno dei vari gruppi.
Altri spunti di riflessione provengono dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società, nel corso dell'interrogatorio formale. Quest'ultimo ha individuato una Persona_1 modalità operativa “generale” della società, consistente nella gestione delle varie pratiche e/o attraverso gruppi di persone, tanto che la comunicazione delle assenze, anche durante il periodo estivo, vengono da lui rapportate ad una forma di rispetto nei confronti degli altri componenti del gruppo, piuttosto che di obbligo stringente.
Ora, se è vero che nessuno ha deputato alla comunicazione delle assenze ad un obbligo stringente, quanto piuttosto ad una correttezza nei confronti degli altri, è anche vero che anche tale elemento risulta essere significativo di un nesso intimo con la struttura societaria e di una
Pag. 10 di 22 necessità di assicurare una presenza quotidiana che ben poco si rapporta ad una mera collaborazione in via del tutto autonoma e più si attaglia ad un coordinamento tipico del rapporto subordinato.
Il rapporto si appalesa ancora più stringente sol se si consideri il regime di esclusività delle prestazioni, che emerge nella sua vis dalle stesse parole del legale rappresentante della società (“Se gestiva in maniera autonoma dei clienti al di fuori del sistema, stante gli obblighi di non concorrenza, sarebbe stato comportamento atto all'interruzione del rapporto”).
Dall'insieme di tali elementi prevalgono, dunque, rispetto alla forma attribuita dalle parti al rapporto di lavoro, le considerazioni circa le concrete modalità di svolgimento della prestazione, che, per i suoi contenuti intellettuali, non si presta ad essere oggetto di penetranti poteri conformativi della parte datoriale ma si confronta con un pieno inserimento del sig. nella Pt_1 compagine organizzativa della società sotto il profilo sia fisico che intellettuale, avvenuta per molti anni, con attribuzioni di ruoli e responsabilità del tutto conglobanti la propria professionalità: elementi idonei, alla luce del parametro normativo dell'art. 2094 c.c., a rende corretta la qualificazione del rapporto in controversia come di natura subordinata.
9. Risolta in senso favorevole al lavoratore la questione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intervenuto, non vi sono elementi sufficienti per condurre la prestazione lavorativa del sig. al livello rivendicato (ovvero il primo). Pt_1
Non essendovi elementi per giungere all'applicazione di un CCNL diverso da quello addotto dal ricorrente, si osserva che il primo livello individua i lavoratori “con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”. Tra i profili esemplificativi risultano individuati le seguenti figure: “1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
(…)
6. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità; 10. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità”.
Da quanto è pertanto dato apprendere dalla lettura combinata sia del profilo che delle figure esemplificative, al personale di primo livello si accompagna una responsabilità non tanto (e non solo) involgente un singolo progetto ovvero un singolo settore o ambito, ma piuttosto una visione di insieme che caratterizza l'intero imprinting dell'ufficio, sovraintendendo di fatto un'unità nel suo insieme. I profili esemplificativi, difatti, individuano posizioni manageriali involgenti
Pag. 11 di 22 l'immagine e la più generale espressione dell'ufficio di riferimento ovvero della società complessivamente considerata.
Ebbene, tale verticalizzazione della figura di BR non risulta emersa inconfutabilmente all'esito della corposa istruttoria svolta.
Innanzitutto, occorre prendere le mosse dai contratti via via formalizzati in atti, in cui risultano individuati i ruoli che il sig. avrebbe assunto nella collaborazione della società. Pt_1
Sotto questo profilo, il contratto a progetto del 2008 si rapporta più ad un'individuazione di un ruolo operativo, in cui, come sopra anche richiamato, il sig. è chiamato ad occuparsi delle Pt_1 seguenti mansioni, di seguito riproposte per comodità di lettura: interfacciare la committente con nuova potenziale clientela, ed inoltre assistere BSP nella realizzazione ed esecuzione dei seguenti progetti;
a) enti pubblici, con comunicazione a tutti gli Enti e rilevazione della posizione assicurativa e di brokeraggio di tutti gli enti
Toscani; cauzioni, con l'assistenza nella richiesta di affidamenti dei clienti e successive comunicazioni;
c) condomini, con la stesura dei testi di riferimento e assistenza nell'impostazione dei capitolati specifici per gruppi di amministratori e relativi condomini;
credito, con l'assistenza nella rilevazione del posizionamento dei vari clienti e
l'analisi delle esigenze di copertura;
e) certificazione legata alle coperture C.A.R. o E.A.R. e postume;
f) D&O, con la rilevazione del posizionamento dei singoli prodotti e la proposizione alla clientela delle soluzioni assicurative;
g) rinegoziazioni, affidate da BSP al collaboratore e da porre in atto per la fine del 2008;h) clientela specifica
UIP, da contattare a mezzo lettera e poi con appuntamenti di persona;
i) assistenza tecnica commerciale al personale delle filiali di AR e di Pisa e di RO ( – e stesura di programmi assicurativi, Pt_2 Per_7 relazioni, capitolati di polizza e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività delle filiali;
j) assistenza CP_ tecnica commerciale alla sede di per tutta quella clientela che verrà di volta in volta proposta dai responsabili dei clienti. Il contratto di associazione in partecipazione riferibile all'anno 2012, diversamente, individua nella persona di un ruolo anche di coordinamento e di ponte, che, sotto il Pt_1 profilo astratto, sembra lambire il livello ambito (si pensi, tra le mansioni di cui all'all. 1 sopra citato per astratto, ai seguenti compiti: “partecipare al coordinamento delle iniziative di rilevazioni delle esigenze di tutto il personale in relazione alle diverse funzioni e compiti ad esso assegnate e realizzare rapporti mensili sull'incedere delle esigenze stesse dinanzi al variare delle situazioni operative”; “monitorare costantemente che le condizioni di prestazione di servizi, come determinate dalle procedure di vengano Controparte_4 sistematicamente adottate da tutto il personale delle filiali e delle unità, così come controllare che vengano rispettati orari e regolamenti”; “coordinare le iniziative di tutti coloro che appartengono alla specifica unità al fine di uniformare le direttrici di vendita e ampliare la copertura del territorio e dei clienti con tutta la gamma dei servizi a disposizione”).
Pag. 12 di 22 Tuttavia, dall'esame della documentazione offerta e dalle prove testimoniali, non risulta un'effettiva traccia che questo ruolo di coordinamento e di tramite si sia effettivamente concretizzato nel corso del lungo rapporto intercorso tra le parti.
La testimone (ex dipendente ed ora presidente della Parte_3 Controparte_9
) si è limitata ad individuare il sig. come il “referente e consulente per conto di B.N.I.”,
[...] Pt_1 ovvero l'interlocutore che si occupava della consulenza per i servizi offerti (e relativa copertura), dopo un accordo iniziale preso con e gli altri. La stessa ha poi riferito di rivolgersi ad Persona_1 altri dipendenti e collaboratori della società, su indicazioni del in caso di sinistro. Pt_1
assicuratore con partita I.V.A che ha dichiarato di aver avuto mandato con la Persona_8 resistente per circa tre anni e di aver collaborato con la stessa per “rischi particolari”, ha individuato come “il tecnico con cui mi relazionavo per i rischi assicurativi”, descrivendo Parte_1 che “nel mio lavoro andavo dal cliente per un'analisi del rischio e poi studiavo insieme a quali fossero le Pt_1 possibilità di trasferire il rischio”. Ha quindi affermato che, data la sua perizia, il sig. lo aiutava Pt_1 anche nella stesura delle polizze e che si occupava anche di pratiche nell'ambito della responsabilità professionale, conducendo anche trattative (senza tuttavia essere in grado di collocare se l'attività fosse per suo conto o per la società, pur precisando di essersi rapportato con lui sempre nell'ambito della società). risulta essere molto generico nell'individuazione della figura del Parte_5 Pt_1
(oltretutto, ha dichiarato di avere un contenzioso in atto con la società), limitandosi ad affermare che il ricorrente “faceva la prima azione verso le compagnie per poi proporre le varie soluzioni”.
, ex dipendente della società dal 2015 al 2020 (che ha dichiarato di aver CP_10 composto bonariamente i motivi di controversia con la stessa), ha riferito che il sig. era in Pt_1 un gruppo di persone che hanno seguito dei clienti (tra cui vi erano anche degli enti pubblici) lasciati da un altro dipendente, per problemi di salute e di essersi rapportata con lo Persona_9 stesso per “questioni tecniche”. Ha a più riprese escluso che si occupasse delle attività di Pt_1 coordinamento all'interno del proprio ufficio, affermando come lo stesso non fosse presente in un gruppo di lavoro che si occupava di fare da tramite tra il C.D.A. e la struttura operativa e che, precedentemente, una figura di intermediario simile non fosse affatto contemplata. La gestione di alcuni enti pubblici (circa una quindicina) prima gestiti da risulta confermata anche da Persona_9
(anch'egli in contenzioso con la società), il quale ha precisato che, prima del Testimone_1 problema di salute che ha poi portato alle dimissioni del sig. il sig. già collaborava Pt_2 Pt_1 con lo stesso per la gestione di tale clientela (tra cui ha ricordato Camera di Commercio di Per_ Livorno, i comuni di Fauglia, Terricciola, Bientina, Calci). La collaborazione di con Pt_1
Pag. 13 di 22 risulta, infine, confermata da , anch'essa ex dipendente della filiale di Livorno Pt_2 Persona_6
(anch'essa, coinvolta in un contenzioso con la società).
ex dipendente della società, ha escluso in capo a il ruolo di Testimone_4 Pt_1 coordinamento, precisando come in azienda non vi fossero rapporti gerarchici, affermando, quanto alle mansioni, che il ricorrente “aveva un ruolo tecnico nel settore della responsabilità professionale”. Per_ Quanto alla gestione degli enti pubblici, ha individuato la figura centrale sempre nel sig. e di essersi spesso affiancato nella gestione e di essersi anche recato da solo per visite presso gli enti, Per_ ovvero con il sig. (e, su domanda specifica dell'avvocato del ricorrente, anche con il sig. quanto alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno). Pt_1
che ha dichiarato di aver lavorato per la società dal giugno 2019 per circa Parte_4 undici anni, si è limitato ad affermare che il sig. era un referente dei clienti e che “noi Pt_1 eravamo colleghi, quindi su alcuni argomenti ci confrontavamo”. Ha inoltre dichiarato che “Camera di
Commercio Industria di Prato e Gruppo Consiag S.p.a. erano clienti della società ma il ricorrente non ne era il principale responsabile” e di non essere in grado di riferire sul tipo di autonomia o responsabilità dato per il tipo di attività. Un ruolo di responsabilità di tali enti da parte di è escluso anche Pt_1 da socio della holding VSI che detiene a sua volta la maggior parte delle quote di Persona_3
(“il sig. svolgeva una parte più amministrativa, ma non aveva la responsabilità ed il CP_1 Pt_1 coordinamento del cliente”).
ex dipendente dal 2003 al 2019 (che ha dichiarato di non aver contenziosi Testimone_7 in essere, ma di essere a conoscenza di una denuncia da parte delle società), ha individuato il fulcro del lavoro del ricorrente nella collaborazione con per quanto riguarda gli enti Persona_10 pubblici e, comunque, che l'attività consisteva anche nel seguire i professionisti. Ha inoltre dichiarando che, “per eventuali rapporti di collaborazione con le agenzie, dopo averne parlato nell'ambito di un Per_ confronto con il sig. ho avuto modo di vedere che tutta la pratica veniva poi istruita e portata avanti da
. Ha inoltre confermato che fu il ricorrente a contattarlo per la visita periodica dal medico Pt_1 del lavoro e di essersi sempre rivolto a in caso di esigenze per l'IVASS. Pt_1 Testimone_6
(non del tutto terzo in quanto con un contenzioso in essere con la società) ha individuato il ricorrente come “responsabile” del gruppo Consiag e Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Prato e ha confermato che lo stesso fu inserito in affiancamento a per Persona_9 la gestione di alcuni enti pubblici.
Nel corso dell'interrogatorio formale, ha più volte ribadito una modalità di Persona_1 organizzazione della società non piramidale, ma “circolare” (per utilizzare letteralmente una sua espressione), fondata su gruppi di lavoro che, tra loro, si coordinavano senza una peculiare figura apicale.
Pag. 14 di 22 Ebbene, al di là di indicazioni più o meno specifiche di responsabilità, tuttavia riferita a singoli aspetti lavorativi o a singoli clienti (si veda, appunto, l'ultima affermazione del testimone
, ed al di là del dato meramente indicativo e formale individuato nel contratto di Tes_6 associazione in partecipazione circa un ruolo di cooordinamento di altre figure lavorative, nessuno dei testimoni ha saputo individuare un'effettiva responsabilità gestoria di un'unità lavorativa, né tantomeno, alcuni testimoni hanno individuato il ricorrente come loro responsabile o diretto superiore, evidenziando piuttosto una figura di riferimento sotto il profilo tecnico e, pertanto, concernente alcuni aspetti della gestione dei clienti, piuttosto che come manager o direttore latu senso considerabile.
Ne deriva che la domanda tesa all'inquadramento al primo livello CCNL applicato al rapporto deve essere respinta.
Le mansioni assegnate alla ricorrente devono, diversamente, essere inquadrate al II livello
CCNL applicato.
Il livello in questione, per come è possibile apprendere dalla lettura del CCNL allegato, inquadra i lavoratori “di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. Tra i profili esemplificativi rientrano l'“addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi”, il “segretario di direzione con mansioni di concetto, l'agente esterno consegnatario delle merci, il supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato”, il “capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita”, il “contabile con mansioni di concetto”.
Alla luce dell'individuazione del ruolo nelle uniche forme contrattuali disciplinate per scritto e delle indicazioni promanate dalla contrattazione collettiva, la figura di si inserisce in un Pt_1 contesto di esecutore di una parte della programmazione generale della società e delle attività connesse al suo scopo ed al suo oggetto sociale, occupandosi di profili tecnici e di affiancamento alle varie figure (dai commerciali, agli agenti, ai clienti stessi).
Il secondo livello, pertanto, maggiormente si attaglia a quanto complessivamente emerso dalla lettura degli atti.
Non risulta ostativo a tale riconoscimento il fatto che il ricorrente non abbia espressamente richiesto, in via subordinata all'interno delle conclusioni, il riconoscimento esplicito del secondo livello. In primo luogo, le conclusioni dell'atto introduttivo sono volte al riconoscimento, comunque, del “diverso livello retributivo che verrà accertato di giustizia” e il livello in questione risulta, peraltro, esplicitamente richiamato all'interno della parte narrativa del ricorso, tanto che la resistente, nella propria memoria di costituzione, affronta espressamente la questione dell'inquadramento anche al secondo livello. Inoltre, è sicuramente condivisibile quanto a
Pag. 15 di 22 proposito affermato in via del tutto consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale” (cfr., Cass., n. 15053 del 2007 e successive conformi, tra cui n. 22872 del 2013; n. 23371 del 2022; n. 2875 del 2024).
L'eccezione di prescrizione decennale (unica eccezione di prescrizione sollevata in memoria) risulta fondata alla luce del costante indirizzo per cui l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 8057 del 2011; Cass., n. 21645 del
2016; Cass., n. 28284 del 2022). L'accertamento pertanto ha ad oggetto il decennio successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (data allo stato non ricostruibile ad un sommario esame del fascicolo, non rinvenendosi, salvo errori, le notifiche in questione).
10. Non può dirsi sufficientemente provato lo svolgimento costante e continuativo di un orario lavorativo eccedente le 40 ore settimanali, diversamente da quanto sostenuto in ricorso
(dalle ore 08:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30). Nel corso dell'istruttoria svolta, soltanto alcuni testimoni hanno affrontato espressamente la questione dell'orario di lavoro,
Il testimone ha dichiarato che, a fronte di una presenza quotidiana, non vi Testimone_4 era una rigida programmazione oraria, ma l'orario era sostanzialmente dettato dalle esigenze lavorative e le eventuali assenze erano comunicate per esigenze di coordinamento.
Del tutto sfumati sono i contorni della testimonianza di circa l'effettivo Parte_4 orario di lavoro (“Si entrava tutti alla stessa ora, dalle 8:30 alle 9:00 (orario di apertura al pubblico). Se era in ufficio lo vedevo uscire forse verso le 18:30 – 19 ma non so essere preciso nel ricordo. Non lo so se andava in ufficio il sabato mattina. Molti avevano le chiavi dell'ufficio ed anche il sig. (non so dire particolari ragioni Pt_1 che riguardassero la detenzione da parte sua delle chiavi che noi avevamo per comodità)”). Il testimone
[...]
(socio e dipendente della società) si è limitato ad affermare di aver visto il ricorrente Tes_8 unicamente in due o tre occasioni nella giornata di sabato.
L'unico testimone a riferire di una stretta osservanza di un orario di lavoro è Testimone_6 il quale ha dichiarato (oltre ad averlo visto anche nella giornata di sabato): “tendenzialmente tutti eravamo tenuti a fare lo stesso orario. Io quando arrivavo (8:15 – 8:30) lui era già presente, per finire poi alle 19
– 19:30, con una pausa pranzo durante il giorno un po' flessibile. Quello era l'orario che gli avevo visto fare”.
Pag. 16 di 22 Tuttavia, occorre valutare tale dichiarazione con estrema cautela, dal momento che lo stesso risulta non essere scevro da ragioni di interesse, avendo egli stesso attivato un contenzioso presso la società (definito identico dalla difesa di parte resistente ed, effettivamente, concernente anche differenze retributive dovute ad orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali, come noto alla scrivente per essere la stessa assegnataria del procedimento).
Tale circostanza, pertanto, oltre al fatto che il dato è generalizzato, non individua quante siano state con cadenza settimanali eventuali trasferte lavorative del sig. e quindi comunque Pt_1 generico, rende molto volatile l'orario lavorativo del ricorrente. Pertanto, da un lato, sicuramente non vi sono elementi che depongono per un orario lavorativo part time (che dovrebbe essere dimostrato anche in forma scritta) e che quindi rendono sicuramente il rapporto lavorativo inquadrabile in un orario full time. Dall'altro, la mancata stringenza in punto di rispetto di orari predeterminati e, sostanzialmente il sostanziale coordinamento delle presenze in ufficio con gli altri, rende incerto l'arco temporale dell'eventuale effettivo straordinario svolto, rispetto al quale, diversamente, è richiesto particolare rigore.
Pare utile rammentare, difatti, che lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, soggiace, come noto, ad una stringente regola di riparto, per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150 del 2018 e successive conformi, tra cui Cass., n. 19320 del 2022).
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Non vi sono elementi, pertanto, per riconoscere un orario di lavoro eccedente il full time.
Allo stesso modo, non vi sono elementi per meglio circostanziare altre voci, individuate soltanto nelle conclusioni (i.e. festività, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di cassa), voci che, peraltro, richiedono, secondo costante giurisprudenza del tutto condivisibile,
l'individuazione dei relativi elementi costitutivi e dei precisi riferimenti temporali che, nell'azione proposta, sono del tutto assenti, anche nella stessa parte narrativa del ricorso. Sotto tale profilo, il ricorso si appalesa inammissibile.
Pag. 17 di 22 11. Il Tribunale, pertanto, ha dato incarico peritale al fine di quantificare le differenze retributive sulla scorta dei parametri precedentemente esposti. Alla luce delle risultanze contabili, occorre correggere la quantificazione sulla scorta del parametro temporale individuato nelle conclusioni del ricorso (per maggiore coerenza con il principio della domanda ai sensi dell'art. 99
c.p.c.) e delle somme percepite per come rappresentate dallo stesso ricorrente nel ricorso e che, certamente, devono essere prese in considerazione trattandosi di base non contestata. Per il resto,
è evidente che il regime di preclusioni proprie del processo del lavoro impongono di tener conto unicamente del percepito limitatamente alle allegazioni iniziali delle parti costituite, con tardività di eventuali ulteriori allegazioni che erano già nella disponibilità conoscitiva delle parti.
Grazie alla specificazione contenuta nel conteggio di parte dei vari periodi è stato quindi possibile al Tribunale ricostruire le differenze retributive riconoscibili, dovendosi tener conto anche degli ulteriori importi percepiti di cui sopra e di seguito riportati:
Anno 2010: €. 5.215,33
Anno 2011: €. 4.705,31
Anno 2012: €. 4.406,61
Anno 2015: €. 2.089,41
Anno 2017: € 140,48
Anno 2018: € 1561,00
Anno 2019: - €. 1.090,35.
Le differenze retributive possono essere, così, quantificate in €. 23.719,75 (€. 40.747,54 - €
17.027,79). Alla somma, così quantificata, vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del singolo diritto al saldo.
12. In ragione dell'accertamento della natura subordinata del rapporto, la società resistente CP_ deve essere condannata, altresì, alla regolarizzazione previdenziale presso l convenuto. La condanna sul punto deve essere necessariamente generica, alla luce delle conclusioni esplicitate CP_ nell'atto introduttivo in giudizio e dell'assenza di una domanda riconvenzionale esplicitata da
(motivo per cui le conclusioni dell' tese alla qualificazione dell'omissione in Controparte_11 termini di evasione, con conseguente debenza delle sanzioni previste, non risultano ammissibili - cfr. Cass., n. 20176 del 2008; conf. Cass., n. 18392 del 2019).
13. Non risulta suscettibile di accoglimento la domanda riconvenzionale promossa dalla
B.N.I..
Pag. 18 di 22 La società, in particolare, sostiene che il sig. (con cui non risulta stipulato alcun patto Pt_1 scritto di non concorrenza) si sia reso protagonista, unitamente ad altri ex dipendenti e collaboratori, di una complessa operazione che ha portato alla distrazione di clientela di B.N.I. nei confronti della nuova realtà imprenditoriali presso cui il ricorrente ha iniziato a prestare attività dalle sue dimissioni, con cui risulta pendente contenzioso Controparte_6 per analoghi motivi. In sostanza, quello di cui si accusa il sig. è un “illecito sviamento di Pt_1 clientela”.
Ebbene, è noto che la concorrenza sleale per “illecito sviamento di clientela” è fattispecie non tipizzata (in altri termini, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale quali lo storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, ecc.); questo in quanto, per comune esperienza, il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, di modo che, per apprezzare i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598 n. 3 c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria. È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito.
Come recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 14098 del 2025), l'assenza di un patto di non concorrenza non esime il concorrente dall'assumere comportamenti improntati alla correttezza commerciale a termini dell'art. 2598 cod. civ., norma che costituisce clausola generale dell'illecito extracontrattuale concorrenziale, all'interno della quale operano anche le fattispecie tipizzate di cui ai nn. 1) e 2), in quanto atti idonei a danneggiare l'altrui azienda.
Si è quindi affermato che, sotto il profilo astratto, tra i comportamenti di concorrenza sleale rientra certamente la condotta posta in essere da un imprenditore che, per tramite di propri dipendenti, già al servizio di un concorrenti, si appropri di documentazione recanti informazioni aziendali strutturati (nel caso esaminato dalla corte, che richiama propri precedenti, nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo); tuttavia, occorre che il trasferimento sia di importanza tale da superare la “capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (cfr. precedente citato, che a sua volta richiama Cass., n.
18772 del 2019).
Pag. 19 di 22 In buona sostanza, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Ebbene, gli elementi portati dalla società a fondamento della responsabilità del sig. Pt_1 sono, sotto tale profilo, assai scarni.
Risulta del tutto equivoco il significato da attribuire alla mail, allegata al doc. 1 di parte resistente, in cui chiede al tecnico, con preghiera di riservatezza, di trasferire le Parte_1 caselle di posta elettronica con dominio B.N.I. su un account gmail. Difatti, prima ancora di affrontare la questione agitata dalle parti circa l'applicabilità o meno delle garanzie dello Statuto dei Lavoratori, non è dato sapere cosa tali caselle effettivamente contengano e, quindi, la
“qualità” del contenuto che la società attribuisce come sottratto, elemento che rende del tutto incerta la finalità collegata a tale scopo. Si veda, solo per esempio, la produzione delle mail nell'ambito del presente procedimento, effettuata ad esempio per la finalità, del tutto diversa da quella che la società vuole attribuire al di ottenere l'accertamento del rapporto intercorso Pt_1 in termini di subordinazione. Peraltro, dalla lettura dei verbali testimoniali prodotti dal ricorrente nella memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale, tale passaggio neppure può dirsi effettivamente provato.
Del preteso contenuto delle caselle, peraltro in alcun modo emerso nell'ambito del giudizio
(non si registra neppure la richiesta di esibizione delle stesse ad opera della convenuta), non è possibile inferire alcuna argomentazione a sostegno dell'illecito.
Anche l'ulteriore circostanza evidenziata nella memoria di costituzione non risulta persuasiva.
La società, difatti, fa leva su recessi immediati di clienti della filiale pratese in concomitanza con le dimissioni del ed allega documentazione riferibile all'avv. Serena Cresti ed al Comune di Pt_1
Terricciola che attesterebbe il loro passaggio all' . Controparte_7
La tesi prova troppo, risultando del tutto carente (anche in termini di allegazione e prova, in alcun modo non richiesta), la circostanza, imprescindibile, che i dati aziendali nella disponibilità del sig. siano stati trasferiti effettivamente nell'impresa concorrente e che, pertanto, il Pt_1 passaggio della clientela si sia attuato con modalità illecite.
Pag. 20 di 22 Difatti, proprio alla luce dei principi testè citati, i contatti tra il sig. e l'eventuale Pt_1 clientela della società non necessariamente costituiscono un fatto illecito, in quanto l'acquisizione della clientela, anche attraverso iniziative interessanti quella altrui, ove attuata con modalità e mezzi conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale, rientra nel normale e legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale. Nel caso di specie, i clienti individuati nel passaggio non risultano né in termini assoluti, né relativi (non si comprende, difatti, quale sia la percentuale dei recessi in rapporto alla complessiva clientela) e non risulta richiesta alcuna prova volta a comprendere i meccanismi che ha portato tale clientela al recesso e, pertanto, ad escludere che almeno una parte non si sia determinata in tal senso motu proprio sulla scorta del rapporto fiduciario che, solitamente, caratterizza determinati tipi di contratti e che porta del tutto fisiologicamente, che una parte della clientela si determini spontaneamente a seguire una persona di cui hanno particolare fiducia e stima presso la nuova realtà imprenditoriale. Anche la documentazione prodotta circa la comunicazione dell'avv. Cresti non lascia certamente propendere per una particolare tesi in tal senso.
Mancando, per le ragioni dette, qualsiasi indizio di comportamento professionalmente scorretto da parte del sig. la domanda riconvenzionale non merita, conseguentemente, Pt_1 accoglimento, difettando i presupposti di cui all'art. 2598 c.c..
14. In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare la dicotomia tra quanto rivendicato in giudizio e la quantificazione delle differenze oggetto di condanna, il rigetto della domanda riconvenzionale ed il comportamento della resistente sotto il profilo conciliativo. Tali elementi rendono equa la compensazione di metà delle spese del giudizio tra il ricorrente e la CP_4 [...]
CP_
, con condanna di quest'ultima al pagamento dell'ulteriore metà in ragione del valore complessivo della controversia, sulla scorta dei parametri medi previsti. La società resistente, alla luce dell'accertamento di cui al dispositivo, deve essere inoltre condannata a rifondere le spese del CP_ giudizio sostenute da secondo una diversa quantificazione che tenga conto della natura previdenziale e meramente documentale della domanda di regolarizzazione previdenziale, che non rende autonomamente liquidabile la fase di trattazione, del valore indeterminato della causa e della non particolare complessità della questione relativa alla regolarizzazione previdenziale
(motivo per cui viene seguito lo scaglione relativo alle controversie previdenziale, valore indeterminato, complessità bassa, parametri minimi esclusa la fase di trattazione).
Atteso il principio di causalità e la necessità di operare la CTU ai fini della quantificazione delle differenze retributive, le spese di CTU devono essere poste a carico della società resistente, che dovrà altresì rifondere al ricorrente le spese per la consulenza di parte, nella misura in cui risulta liquidata la consulenza d'ufficio.
Pag. 21 di 22
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 tra il 10.10.2006 e l'11.10.2019, con diritto all'inquadramento (nei limiti Controparte_1 prescrizionali di cui alla motivazione) al 2° livello CCNL Terziario e Servizi e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento della somma di €. 23.719,75, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione delle singole poste al saldo, nonché alla relativa CP_ regolarizzazione contributiva presso
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 18.917,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte in favore del ricorrente €. 9.458,50, oltre accessori); CP_
4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da liquida in €.
3.291,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
5) pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società resistente e condanna la stessa a rifondere le spese sostenute dal ricorrente per la consulenza tecnica di parte, nei limiti quantitativi liquidati alla CTU.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 27 giugno 2025 – il 26 agosto 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 393 / 2021 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maurizio Daneri;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Renzo Turri e dell'avv. Pietro Turri;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa CP_2
Nannucci.
Parti resistenti
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive – concorrenza sleale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di aver iniziato a lavorare presso la BSP Broker s.r.l. nell'agosto Parte_1 del 2006, formalizzando, in un primo momento, un contratto di collaborazione a progetto, in data 01.10.2006 con scadenza il 30.09.2007, e, successivamente, di lavoro autonomo e/o di associazione in partecipazione. Il rapporto, prosegue, si è concluso per recesso comunicato dal lavoratore alla società in data 11.10.2019.
Il ricorrente espone che la società datrice di lavoro (breviter, BSP s.r.l.) , Controparte_3 costituita nel 1997 come società di intermediazione assicurativa e velocemente sviluppatasi, dopo essersi avvalsa di nuovi soci e collaboratori (tra cui, e Persona_1 Persona_2 Per_3
, ha negli anni aumentato la propria attività e struttura, aprendo nuove filiali ad AR e
[...]
Firenze, avvalendosi di un cospicuo numero di collaboratori autonomi e di una quantità inferiore di lavoratori dipendenti, sempre inferiore, in media, alle 15 unità. Per iniziativa della BSP s.r.l. e dei suoi soci fondatori nel 2010 veniva costituita una nuova società, la Controparte_4
(breviter, , con socio unico BSP s.r.l., con amministratore unico e legale rappresentante il CP_5
Per_ sig. già consigliere e Vice presidente del C.d.A della BSP, all'interno della quale confluiva, mediante delibera assembleare di aumento di capitale sociale sottoscritto tramite conferimento del relativo ramo aziendale, l'azienda già di proprietà della BSP s.r.l. relativa all'attività di brokeraggio, alle quali il ricorrente era adibito.
A seguito di tale operazione societaria, il rapporto del sig. è quindi proseguito senza Pt_1 soluzione di continuità con la società neocostituita, successivamente denominata, dal 12.08.2014,
(breviter, BNI s.r.l.), odierna convenuta. Controparte_1
Il ricorrente sostiene che il rapporto di lavoro, al di là delle strutture contrattuali formalmente assunte nel tempo, è sempre stato sostanzialmente di tipo subordinato.
Il sig. difatti deduce di essere stato sempre stabilmente inserito nell'organizzazione Pt_1 aziendale e coinvolto nelle attività di coordinamento e passaggio da una società all'altra, con un Per_ Per_ progressivo aumento di responsabilità e competenze delegategli da e In particolare, il sig. sostiene di aver svolto, per tutto il corso del rapporto, mansioni di tipo tecnico- Pt_1 amministrativo, di coordinamento e direzione del reparto operativo, di consulenza assicurativa, Per_ Per_ coadiuvando effettivamente le attività dei soci, supportando il sig. il sig. e il sig. Pt_2 dal quale avrebbe preso ordini e direttive quotidiane, occupandosi di svolgere attività relative alla predisposizione e gestione dei contratti con il cliente. Il ricorrente rappresenta, inoltre, di essersi occupato, dal 2010, direttamente ed in autonomia sotto le direttive dell'amministratore unico, della gestione delle gare uniche di appalto, dei procedimenti relativi all'acquisizione delle certificazioni di qualità dei quali era responsabili, dei rapporti con l'IVASS, dei rapporti contrattuali intercorrenti con i clienti, collaboratori esterni, agenti e broker, di esser stato nominato, nel febbraio 2010, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di aver partecipato, in relazione del ruolo, a riunioni organizzate dalla società ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/2008, di aver gestito, in via diretta, dal 2013, alcuni dei clienti principali della società (come Camera di CP_5
Pag. 2 di 22 Commercio Industria e Artigianato di Prato ed il Gruppo Consiag s.p.a.) e, dal 2017, anche degli enti pubblici (Camera di Commercio industria, Artigianato della Maremma e del Tirreno e ed enti commerciali della province di Pistoia, Lucca e Pisa); nonché di esser divenuto, dal 2013, punto di riferimento per il settore della responsabilità civile, essendo stato incaricato dall'amministratore della società di condurre in autonomia le trattative per le polizze di responsabilità civile Per_ professionale delle società amministrate dal sig. Il ricorrente rappresenta, infine, di esser stato addetto iscritto dal 2008 nella sezione E del R.U.I. e, dal 2013, a seguito di superamento del relativo esame, su sollecitazione del alla sezione B- Broker del Registro unico Intermediari Pt_1
IVASS, in qualità di “responsabile dell'attività di intermediazione della società BSI Broker Service Italia s.r.l.”
Il ricorrente fonda, quindi, la natura subordinata del rapporto di lavoro su alcuni elementi:
- l'attività di consulenza ed intermediazione era svolta per clienti già acquisiti della B.N.I. s.r.l., non potendo lo stesso avere o gestire clienti propri, in via diretta ed autonoma, ma anzi, non ricevendo alcun compenso aggiuntivo a titolo di provvigione a seguito dell'immissione di molti clienti “personali” nel circuito B.N.I. s.r.l. (riferisce, piuttosto, di aver subito una riduzione stipendiale da euro 2,300 a 1,800 euro mensili);
- lo stabile inserimento del ricorrente nell'organico della società, elemento che emergerebbe anche documentalmente dalla descrizione del ruolo del sig. nel sito web, dagli organigrammi Pt_1 aziendali ad uso interno e dai biglietti da visita personalizzati con i loghi delle società; Per_
- il rapporto di scambio quotidiano, sia in presenza che via e-mail, con il sig. dal quale riceveva direttive, la dotazione di un proprio ufficio quotidiano, con uso esclusivo della postazione scrivania, di telefono e PC fisso, di altri dispositivi aziendali funzionali all'esercizio delle mansioni, di account e-mail aziendale, di autovettura aziendale per le trasferte (con relativo rimborso);
- l'obbligatorio rispetto di orario di lavoro (in via ordinaria, da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 19:00, con un'ora per la pausa pranzo, e il sabato dalla 8:30 alle 13:30), le cui variazioni (ad esempio, assenza per esigenze di servizio, malattie o esigenze personali) dovevano essere preventivamente comunicate, salvo garantire la propria reperibilità telefonica per urgenze varie;
- l'inserimento del ricorrente nel piano ferie aziendale;
- la misura della retribuzione, che veniva versata in misura fissa concordata, dalla vigenza del contratto di co.co.pro. in poi, con erogazioni e forme stabilite unilateralmente dall'amministrazione, fino al 2014, anno in cui venne chiesto al ricorrente di aprire partita IVA e di emettere fatture per il pagamento ricevuto con l'intesa che il pagamento delle relative tasse e contributi sarebbe stato comunque a carico della società.
Pag. 3 di 22 Rappresenta, infine, di essersi dimesso l'11.10.2019, rapportando tale decisione a difficoltà economiche (nello specifico, ritardo nelle retribuzioni mensili) ed organizzative della società
(sotto il profilo della gestione dei clienti, con conseguente compromissione anche della propria immagine professionale). Tali circostanze, espone, lo avrebbe costretto a ricercare nuove attività lavorative e di aver, quindi, iniziato a prestare attività lavorativa per la società Controparte_6
(oggi , non potendo contare su TFR o NASPI alla luce
[...] Controparte_7 della natura non subordinata del rapporto con B.N.I.. Espone che, di converso, la B.N.I., oltre ad aver omesso la retribuzione per gli ultimi mesi del rapporto (ed aperto un contenzioso con
[...]
e con altri collaboratori o dipendenti) ha denunciato il sig. unitamente Controparte_7 Pt_1 ad altri colleghi, per i reati di cui agli art. 513 c.p. e 167-ter D.Lgs 196/2003.
Il sig. dunque, richiede l'accertamento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, Pt_1 con inquadramento al I livello del CCNL applicato dall'impresa e rivendica, per i motivi sopra riassunti, differenze retributive pari ad euro 158.954,65, oltre alla regolarizzazione contributiva, CP_ evocando in giudizio B.N.I. e CP_ 2. Si è costituito in giudizio chiedendo che, ove vengano accertate le ragioni creditorie del ricorrente, la convenuta sia condannata alla regolarizzazione contributiva per i periodi di evasione, oltre alle sanzioni da calcolarsi al momento del pagamento.
3. Si è, inoltre, costituita in giudizio la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ricostruendo la vicenda storica della società e la sua crescita esponenziale. Rappresenta, poi, come a partire dalla prima metà del 2019 sia stata posta in essere una “fuga collettiva ed organizzata di ex dipendenti ed ex collaboratori BNI” (in ordine cronologico si sono dimessi dal febbraio 2019: ed , oltre al Per_4 Persona_5 Testimone_1 Persona_6 ricorrente), con distrazione di clientela della BNI verso società concorrenti presso cui il ricorrente e gli ultimi tre ex dipendenti hanno iniziato a prestare attività lavorativa (ovvero, la società
[...]
, con conseguente danno subito, quantificato in euro 1.700.000,00. Controparte_6
Parte convenuta, contestando quindi le ragioni dedotte dall'ex dipendente a giustificazione delle proprie dimissioni, sostiene di converso la solidità della propria realtà imprenditoriale e, di converso, una pianificazione di un'operazione di sottrazione di clientela, esplicitata nell'uscita simultanea di un consistente numero di dipendenti, nella richiesta del sig. di spostare le sue Pt_1 caselle di posta e sue personali in un unico account gmail di posta elettronica, nei numerosi recessi di clienti B.N.I. e negli scambi e-mail tra il sig. e i suoi clienti dove questi ultimi Pt_1 venivano informati della nuova realtà presso cui il ricorrente operava.
La BNI s.r.l. sostiene, pertanto, il coinvolgimento del ricorrente in una più ampia operazione di concorrenza sleale posta in essere dalla concorrente , che si sarebbe Controparte_7
Pag. 4 di 22 indebitamente appropriata del lavoro altrui, con l'aiuto dei lavoratori stornati. Per tale ragione, la società rappresenta di aver promosso cause sia contro i lavoratori sia contro , Controparte_7 come esposte da parte ricorrente, per un ammontare complessivo di € 2.220.000,00.
La società nella memoria difensiva ricostruisce, inoltre, i rapporti lavorativi tra BNI ed il ricorrente, presentato dal sig. , marito di una socia, quale dottore in giurisprudenza Per_2 rappresentando che, in un primo momento, dal 10.10.2006 al 30.09.2007, fu stipulato un contratto di collaborazione a progetto, senza alcun vincolo di presenza e di orario ed in maniera del tutto autonoma, con un compenso di euro 40.150 annui, oltre ad un premio di risultato in relazione della clientela acquisita, il cui reclutamento rappresentava lo scopo del progetto.
Successivamente, dal 12.3.2007 al 31.07.2007, fu stipulato un contratto di collaborazione a progetto, con lo scopo di assistere il responsabile area tecnica nelle funzioni relative all'area tecnica, sviluppare ed implementare competenze professionali, sviluppare attività di vendita dei servizi BSP ai diversi settori di clientela e raccogliere informazioni dal territorio dalle persone su di esso operanti;
dal 3.11.2008 al 31.12.2008 è stato stipulato un ulteriore contratto di collaborazione a progetto con lo scopo di interfacciare la committente con nuova potenziale clientela, assistere BSP nella realizzazione, esecuzione dei progetti con enti pubblici, cauzioni, assistenza nella richiesta di affidamenti dei clienti e condomini;
infine, dal 1.1.2012 al 31.12.2012 è stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, in seguito alla quale il rapporto lavorativo è continuato con un contratto di collaborazione autonoma tra intermediari, regolato da fatture IVA. La convenuta rappresenta di aver scoperto, poco dopo la stipula del primo contratto di collaborazione, che il ricorrente era privo della laurea in giurisprudenza, e che le relazioni che aveva sul territorio pratese erano inficiate a causa del dissesto di una società del padre. Deduce di aver comunque fornito allo stesso un'ulteriore opportunità nell'ambito delle attività legate agli enti pubblici, affiancandolo al dott. a fini formativi. La società nega che il sig. si sia Pt_2 Pt_1 occupato autonomamente dell'attività di mediazione, di gestione delle gare pubbliche, che fosse
RLS o che si sia mai occupato di tali funzioni. Invero, sostiene, l'iscrizione alla sezione E degli intermediari è indice di un grado di autonomia ridotto, in quanto i soggetti ivi iscritti non possono direttamente mediare ma possono farlo solo sotto la responsabilità di un iscritto alla sezione A o B. Allo stesso modo, nega che il abbia mai assunto la responsabilità diretta di Pt_1 clienti quali il Gruppo Consiag s.p.a. e la Camera di commercio di (se non nei limiti delle CP_3 attività tipiche dell'intermediazione), che abbia subito un incremento di responsabilità al momento dell'uscita del dott. che abbia condotto in autonomia le polizze di responsabilità Pt_2 civile delle società (in quanto doveva occuparsi solo del rinnovo delle coperture CP_5 obbligatorie per legge degli intermediari, inviando un questionario), che sia stato il collaboratore
Pag. 5 di 22 Per_ più vicino e di riferimento del sig. o che abbia svolto attività di coordinamento tra la direzione e il reparto operativo.
La società confuta gli argomenti proposti nel ricorso a sostegno della subordinazione, contestando che il ricorrente operasse su direttive impartite dai vertici della società, sostenendo che le allegazioni fornite sono, piuttosto, sintomatiche di un mero scambio di comunicazioni e coordinamento operativo nell'ambito della intermediazione. Inquadra gli ulteriori elementi nell'ambito di un ordinario rapporto di intermediazione (iscrizione ai RUI, rapporti con l'IVASS, polizza professionale personali, incarico di ottenere nuovi clienti), oppure come comportamenti posti in essere dal sig. stesso per sua iniziativa. Nega, altresì, che il fosse tenuto al Pt_1 Pt_1 rispetto di orari di lavoro, che lavorasse il sabato, che fosse dotato di autonomia per la gestione dell'ufficio gare o dei clienti, che fosse tenuto a comunicare trasferte, chiedere malattie o permessi o che le modifiche dei compensi fossero imposte in via unilaterale. Venendo, nello specifico, alla questione dei compensi, la società rileva che gli importi dovuti relativi alle mensilità di settembre ed ottobre sono stati trattenuti da B.N.I. per i danni prodotti dal sig. per lo sviamento Pt_1 della clientela, di cui richiede anche in questa sede ristoro, promuovendo domanda riconvenzionale teso all'accertamento di una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n.3 c.c., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma pari ad euro
125.000.000 (o diversa di giustizia).
4. Con rituale memoria di costituzione, il sig. chiede il rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale (ovvero, in ipotesi meramente subordinata, la riduzione della quantificazione dei danni), contestando la genericità e indeterminatezza delle allegazioni a supporto della correlazione tra lo sviamento della clientela e il comportamento del sig. collegando le proprie scelte Pt_1 professionali ad una malpractice da parte di B.N.I. s.r.l., che avrebbe portato alle dimissioni di oltre quaranta lavoratori e alla cessazione del rapporto con la convenuta di vari clienti, anche prestigiosi, tra cui la Scuola Superiore Normale di Pisa. Per il resto, si riporta a quanto esposto nel ricorso, allegando, tra le altre, la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nell'ambito del procedimento penale a suo carico.
5. La causa, che ha visto l'interruzione del procedimento per decesso del procuratore di B.N.I.
(poi riassunto dal ricorrente), è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite, con prova testimoniale e con CTU contabile. All'esito dell'esame delle corpose difese delle parti, dell'istruttoria svolta anche mediante consulenza e della discussione finale, è stato pubblicato dispositivo in pubblica udienza, riservando il deposito delle motivazioni, stante il carico di lavoro dell'ufficio in rapporto alla complessità della relativa stesura, in sessanta giorni.
6. Il ricorso risulta suscettibile di accoglimento, seppur nei limiti di seguito precisati.
Pag. 6 di 22 7. Sotto il profilo fattuale, può dirsi documentale e pacifico che i rapporti tra e Parte_1 la resistente risultano essere formalmente disciplinati attraverso i seguenti contratti:
- contratto di collaborazione a progetto con B.S.P. dal 10.10.2006 Controparte_8 al 30.09.2007;
- contratto di collaborazione a progetto del 12.3.2007, scadenza il 31.12.2007, con B.S.P.
Broker di assicurazioni S.r.l..
- contratto di collaborazione a progetto del 3.11.2008, scadenza il 31.12.2008, con B.S.P.. Il progetto, nell'allegato 1, risulta individuato nell' “interfacciare la committente con nuova potenziale clientela, ed inoltre assistere BSP nella realizzazione ed esecuzione dei seguenti progetti;
a) enti pubblici, con comunicazione a tutti gli Enti e rilevazione della posizione assicurativa e di brokeraggio di tutti gli enti Toscani;
cauzioni, con l'assistenza nella richiesta di affidamenti dei clienti e successive comunicazioni;
c) condomini, con la stesura dei testi di riferimento e assistenza nell'impostazione dei capitolati specifici per gruppi di amministratori e relativi condomini;
credito, con l'assistenza nella rilevazione del posizionamento dei vari clienti e l'analisi delle esigenze di copertura;
e) certificazione legata alle coperture C.A.R. o E.A.R. e postume;
f) D&O, con la rilevazione del posizionamento dei singoli prodotti e la proposizione alla clientela delle soluzioni assicurative;
g) rinegoziazioni, affidate da BSP al collaboratore e da porre in atto per la fine del 2008;h) clientela specifica UIP, da contattare a mezzo lettera e poi con appuntamenti di persona;
i) assistenza tecnica commerciale al personale delle filiali di AR e di Pisa e di RO ( – e stesura di programmi assicurativi, relazioni, Pt_2 Per_7 capitolati di polizza e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività delle filiali;
j) assistenza tecnica CP_ commerciale alla sede di per tutta quella clientela che verrà di volta in volta proposta dai responsabili dei clienti;
- contratto di associazione in partecipazione tra e del Controparte_4 Parte_1
31.12.2012, che tuttavia ha come riferimento l'arco temporale riferito all'anno solare 2012. L'art. 3 (Partecipazione agli utili ed alle perdite) prevede la partecipazione dell'associato ad una quota parte dell'utile che viene liquidata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'esito dell'approvazione del rendiconto annuale, salvo poi prevedere una corresponsione periodica, pari, quanto al primo anno, ad euro 2.250,00, con cadenza mensile. Viene altresì previsto che l'associato non possa avanzare alcuna pretesa in ordine ad un guadagno minimo;
- successivamente non esiste alcuna regolazione scritta dei rapporti, ma entrambe le parti rappresentano la prosecuzione della collaborazione in forma autonoma, con emissione di fatture
IVA.
8. La valutazione, preliminare a qualsiasi ulteriore questione dedotta in ricorso, attiene, quindi alla qualificazione dell'attività lavorativa svolta da ovvero la reale natura del Parte_1
Pag. 7 di 22 rapporto con le società, poi confluite a vario titolo in così come venutosi a Controparte_1 concretizzare nel corso della sua esecuzione.
Come noto, ciò che distingue un rapporto di lavoro subordinato - rispetto alle altre forme autonome o parasubordinate - è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si esplica, fra l'altro, nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo, è noto, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla modalità della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere sussunta sia in una forma autonoma che subordinata di collaborazione. Ulteriori elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione nonché la cadenza e la misura fissa della retribuzione - assumono per tale valutazione natura sussidiaria e possono rilevarsi utili soprattutto qualora la distinzione non risulti agevole utilizzando il criterio primario.
La qualificazione compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, in quanto espressione della comune volontà dei contraenti, ma non assume carattere determinante, dovendosi guardare, piuttosto, al comportamento complessivo, anche posteriore, complessivamente tenuto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una volontà diversa.
Ebbene, dall'esame degli elementi raccolti, può dirsi accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a dispetto del nomen iuris via via attribuito al rapporto, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione.
È comprovata, per nove anni continuativi (ed in realtà, sin dal 2006), l'identità della natura della prestazione lavorativa richiesta (al di là dei singoli incarichi affidati al lavoratore), che risulta essere peraltro svolta senza alcuna soluzione di continuità. È, quindi, già di per sé eccentrico che siano mutate, con il tempo, formalmente delle condizioni contrattuali a fronte di una figura che, al di là di singole mansioni, risulta presente con gli stessi paradigmi e la stessa posizione all'interno di una realtà sociale.
È emerso, altresì, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione datoriale e nell'espletamento di mansioni dirette al perseguimento delle comuni ed ordinarie necessità connesse all'oggetto sociale dell'impresa. È, inoltre incontroversa l'esecuzione della prestazione
Pag. 8 di 22 lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro e con l'utilizzo di strumenti propri della società, comunque confermata, come si avrà modo di dire, all'esito dell'istruttoria.
Sotto il profilo documentale, è del tutto significativo l'all.1 al contratto di associazione in partecipazione in cui le mansioni risultano particolarmente pregnanti ed improntano più una figura a tutto tondo inserita in una determinata realtà lavorativa (a titolo esemplificativo, “- gestire la clientela acquisita finalizzando il servizio alla massima soddisfazione delle esigenze manifestate, così da rendere possibile la presentazione alla stessa del complesso dei servizi generali di cui è dotata Controparte_4
(....); - coordinare le iniziative di tutti coloro che appartengono alla specifica unità al fine di uniformare le direttrici di vendita e ampliare la copertura del territorio e dei clienti con tutta la gamma dei servizi a disposizione;
(...) - tradurre i rapporti tra l'azienda e i clienti al fine di ottimizzare la comunicazione e di individuare le migliori opportunità di mercato;
(...) - predisporre l'attività di programmazione e preparazione per l'intera unità relativamente alle attività di vendita dei servizi, assistenza della clientela e soddisfazione delle esigenze dei clienti nel pieno rispetto degli obbiettivi affidati all'unità di quelli personali ed in accordo con la politica aziendale;
(...) - sviluppare con costanza e omogeneità le relazioni esterne con la clientela, unificando le direttrici di vendita e precisando ai collaboratori cosa può essere fatto per raggiungere gli obbiettivi;
- organizzare il lavoro di gruppo dell'intera unità e partecipare all'aggiornamento di tutti gli strumenti di lavoro, quali ad esempio argomentari di vendita, schedari e report commerciali;
(...) - affiancare nella necessità le persone che fanno parte sia dell'unità che dell'intera organizzazione qualora sia richiesto un intervento specialistico sulla clientela;
(...) - monitorare costantemente che le condizioni di prestazione di servizi, come determinate dalle procedure di Controparte_4
vengano sistematicamente adottate da tutto il personale delle filiali e delle unità, così come controllare che
[...] vengano rispettati orari e regolamenti (...); (...) - partecipare a tutte le riunioni sia periodiche, sia commerciali, sia specifiche, sia formative che competono;
- gestione esterna dei rapporti con la clientela. (...) - predisporre settimanalmente un piano delle visite e determinare l'obiettivo da realizzare durante ogni singola visita;
(...) - partecipare al reclutamento ed inserimento del personale in ogni funzione aziendale ed in particolare nell'unità di competenza;
- partecipare al coordinamento delle iniziative di rilevazioni delle esigenze di tutto il personale in relazione alle diverse funzioni e compiti ad esso assegnate e realizzare rapporti mensili sull'incedere delle esigenze stesse dinanzi al variare delle situazioni operative;
(...)”).
Risulta, altresì, documentale (ed il testimone lo ha comunque confermato in Testimone_2 sede testimoniale), che il sig. fosse stato nominato rappresentante dei lavoratori per la Pt_1 sicurezza (tanto da partecipare alle riunioni annuali), circostanza che stona con la visione di una figura avulsa e svincolata dalla società, come si dovrebbe supporre per un mero collaboratore senza alcun vincolo nei confronti della realtà per cui collabora (in teoria, anche del tutto saltuariamente). Molti testimoni utilizzano un termine, ovvero “referente di B.N.I.”, per individuare il ricorrente ed i motivi dei rapporti con la società di brokeraggio, elemento che non
Pag. 9 di 22 rende l'idea di una figura autonoma e scollegata, ma di una figura stabilmente rapportata alla società nel corso di un apprezzabile periodo di tempo (si veda il teste che utilizza in due Tes_3 occasioni il termine, così come la cliente della società . Parte_3
, dipendente della società dal 2006 al 2022, ha confermato che il ricorrente Testimone_4 aveva una presenza in ufficio pressoché quotidiana, anche se non legata ad un determinato orario e collegando la comunicazione dell'assenza più ad una buona prassi per il coordinamento con gli altri che ad un vero e proprio obbligo. Il testimone ha confermato che il sig. si Tes_5 Pt_1 avvaleva per le trasferte dell'autovettura aziendale e riceveva un rimborso spese.
(dipendente per undici anni della società fino al giugno 2019) ha confermato Parte_4 che il rapporto lavorativo con il ricorrente era quotidiano e che il sig. disponeva, come Pt_1 tutti, di una postazione personale esclusiva, con PC e con coordinate mail riferibili alla società. Ha inoltre riferito che il aveva anche una reperibilità, ovvero un cellulare cui rispondeva per Pt_1 problemi lavorativi. (che rappresenta di aver lavorato con la società dal 2011 al Testimone_6
2019 e di avere un contenzioso in essere con la stessa), ha confermato sostanzialmente le stesse circostanze, escludendo che il sig. si occupasse di clienti diversi da quelli riferibili alle Pt_1 società. Ha inoltre riferito come tutti osservassero un orario di lavoro dalle 8.15 /8.30 fino alle 19
/ 19.30.
(dipendente dal 2003 al 2019) ha dichiarato di aver visto il sig. alle Testimone_7 Pt_1 varie riunioni tenute a e di non apprezzato alcuna soluzione di continuità nella CP_3 collaborazione con le società (“non ho avuto modo di apprezzare soluzioni di continuità nel rapporto tra il ricorrente e le società perché tutte le volte che avevo bisogno l'ho sempre trovato. I contatti potevano essere più stretti in caso di trattative particolari, mentre magari potevamo non sentirci per due mesi perché non c'era bisogno, salvo vedersi comunque all'interno della struttura”).
socio e dipendente della società, ha individuato nella comunicazione di Testimone_8 eventuali assenze una prassi generalizzata legata al coordinamento all'interno dei vari gruppi.
Altri spunti di riflessione provengono dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società, nel corso dell'interrogatorio formale. Quest'ultimo ha individuato una Persona_1 modalità operativa “generale” della società, consistente nella gestione delle varie pratiche e/o attraverso gruppi di persone, tanto che la comunicazione delle assenze, anche durante il periodo estivo, vengono da lui rapportate ad una forma di rispetto nei confronti degli altri componenti del gruppo, piuttosto che di obbligo stringente.
Ora, se è vero che nessuno ha deputato alla comunicazione delle assenze ad un obbligo stringente, quanto piuttosto ad una correttezza nei confronti degli altri, è anche vero che anche tale elemento risulta essere significativo di un nesso intimo con la struttura societaria e di una
Pag. 10 di 22 necessità di assicurare una presenza quotidiana che ben poco si rapporta ad una mera collaborazione in via del tutto autonoma e più si attaglia ad un coordinamento tipico del rapporto subordinato.
Il rapporto si appalesa ancora più stringente sol se si consideri il regime di esclusività delle prestazioni, che emerge nella sua vis dalle stesse parole del legale rappresentante della società (“Se gestiva in maniera autonoma dei clienti al di fuori del sistema, stante gli obblighi di non concorrenza, sarebbe stato comportamento atto all'interruzione del rapporto”).
Dall'insieme di tali elementi prevalgono, dunque, rispetto alla forma attribuita dalle parti al rapporto di lavoro, le considerazioni circa le concrete modalità di svolgimento della prestazione, che, per i suoi contenuti intellettuali, non si presta ad essere oggetto di penetranti poteri conformativi della parte datoriale ma si confronta con un pieno inserimento del sig. nella Pt_1 compagine organizzativa della società sotto il profilo sia fisico che intellettuale, avvenuta per molti anni, con attribuzioni di ruoli e responsabilità del tutto conglobanti la propria professionalità: elementi idonei, alla luce del parametro normativo dell'art. 2094 c.c., a rende corretta la qualificazione del rapporto in controversia come di natura subordinata.
9. Risolta in senso favorevole al lavoratore la questione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intervenuto, non vi sono elementi sufficienti per condurre la prestazione lavorativa del sig. al livello rivendicato (ovvero il primo). Pt_1
Non essendovi elementi per giungere all'applicazione di un CCNL diverso da quello addotto dal ricorrente, si osserva che il primo livello individua i lavoratori “con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”. Tra i profili esemplificativi risultano individuati le seguenti figure: “1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
(…)
6. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità; 10. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità”.
Da quanto è pertanto dato apprendere dalla lettura combinata sia del profilo che delle figure esemplificative, al personale di primo livello si accompagna una responsabilità non tanto (e non solo) involgente un singolo progetto ovvero un singolo settore o ambito, ma piuttosto una visione di insieme che caratterizza l'intero imprinting dell'ufficio, sovraintendendo di fatto un'unità nel suo insieme. I profili esemplificativi, difatti, individuano posizioni manageriali involgenti
Pag. 11 di 22 l'immagine e la più generale espressione dell'ufficio di riferimento ovvero della società complessivamente considerata.
Ebbene, tale verticalizzazione della figura di BR non risulta emersa inconfutabilmente all'esito della corposa istruttoria svolta.
Innanzitutto, occorre prendere le mosse dai contratti via via formalizzati in atti, in cui risultano individuati i ruoli che il sig. avrebbe assunto nella collaborazione della società. Pt_1
Sotto questo profilo, il contratto a progetto del 2008 si rapporta più ad un'individuazione di un ruolo operativo, in cui, come sopra anche richiamato, il sig. è chiamato ad occuparsi delle Pt_1 seguenti mansioni, di seguito riproposte per comodità di lettura: interfacciare la committente con nuova potenziale clientela, ed inoltre assistere BSP nella realizzazione ed esecuzione dei seguenti progetti;
a) enti pubblici, con comunicazione a tutti gli Enti e rilevazione della posizione assicurativa e di brokeraggio di tutti gli enti
Toscani; cauzioni, con l'assistenza nella richiesta di affidamenti dei clienti e successive comunicazioni;
c) condomini, con la stesura dei testi di riferimento e assistenza nell'impostazione dei capitolati specifici per gruppi di amministratori e relativi condomini;
credito, con l'assistenza nella rilevazione del posizionamento dei vari clienti e
l'analisi delle esigenze di copertura;
e) certificazione legata alle coperture C.A.R. o E.A.R. e postume;
f) D&O, con la rilevazione del posizionamento dei singoli prodotti e la proposizione alla clientela delle soluzioni assicurative;
g) rinegoziazioni, affidate da BSP al collaboratore e da porre in atto per la fine del 2008;h) clientela specifica
UIP, da contattare a mezzo lettera e poi con appuntamenti di persona;
i) assistenza tecnica commerciale al personale delle filiali di AR e di Pisa e di RO ( – e stesura di programmi assicurativi, Pt_2 Per_7 relazioni, capitolati di polizza e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività delle filiali;
j) assistenza CP_ tecnica commerciale alla sede di per tutta quella clientela che verrà di volta in volta proposta dai responsabili dei clienti. Il contratto di associazione in partecipazione riferibile all'anno 2012, diversamente, individua nella persona di un ruolo anche di coordinamento e di ponte, che, sotto il Pt_1 profilo astratto, sembra lambire il livello ambito (si pensi, tra le mansioni di cui all'all. 1 sopra citato per astratto, ai seguenti compiti: “partecipare al coordinamento delle iniziative di rilevazioni delle esigenze di tutto il personale in relazione alle diverse funzioni e compiti ad esso assegnate e realizzare rapporti mensili sull'incedere delle esigenze stesse dinanzi al variare delle situazioni operative”; “monitorare costantemente che le condizioni di prestazione di servizi, come determinate dalle procedure di vengano Controparte_4 sistematicamente adottate da tutto il personale delle filiali e delle unità, così come controllare che vengano rispettati orari e regolamenti”; “coordinare le iniziative di tutti coloro che appartengono alla specifica unità al fine di uniformare le direttrici di vendita e ampliare la copertura del territorio e dei clienti con tutta la gamma dei servizi a disposizione”).
Pag. 12 di 22 Tuttavia, dall'esame della documentazione offerta e dalle prove testimoniali, non risulta un'effettiva traccia che questo ruolo di coordinamento e di tramite si sia effettivamente concretizzato nel corso del lungo rapporto intercorso tra le parti.
La testimone (ex dipendente ed ora presidente della Parte_3 Controparte_9
) si è limitata ad individuare il sig. come il “referente e consulente per conto di B.N.I.”,
[...] Pt_1 ovvero l'interlocutore che si occupava della consulenza per i servizi offerti (e relativa copertura), dopo un accordo iniziale preso con e gli altri. La stessa ha poi riferito di rivolgersi ad Persona_1 altri dipendenti e collaboratori della società, su indicazioni del in caso di sinistro. Pt_1
assicuratore con partita I.V.A che ha dichiarato di aver avuto mandato con la Persona_8 resistente per circa tre anni e di aver collaborato con la stessa per “rischi particolari”, ha individuato come “il tecnico con cui mi relazionavo per i rischi assicurativi”, descrivendo Parte_1 che “nel mio lavoro andavo dal cliente per un'analisi del rischio e poi studiavo insieme a quali fossero le Pt_1 possibilità di trasferire il rischio”. Ha quindi affermato che, data la sua perizia, il sig. lo aiutava Pt_1 anche nella stesura delle polizze e che si occupava anche di pratiche nell'ambito della responsabilità professionale, conducendo anche trattative (senza tuttavia essere in grado di collocare se l'attività fosse per suo conto o per la società, pur precisando di essersi rapportato con lui sempre nell'ambito della società). risulta essere molto generico nell'individuazione della figura del Parte_5 Pt_1
(oltretutto, ha dichiarato di avere un contenzioso in atto con la società), limitandosi ad affermare che il ricorrente “faceva la prima azione verso le compagnie per poi proporre le varie soluzioni”.
, ex dipendente della società dal 2015 al 2020 (che ha dichiarato di aver CP_10 composto bonariamente i motivi di controversia con la stessa), ha riferito che il sig. era in Pt_1 un gruppo di persone che hanno seguito dei clienti (tra cui vi erano anche degli enti pubblici) lasciati da un altro dipendente, per problemi di salute e di essersi rapportata con lo Persona_9 stesso per “questioni tecniche”. Ha a più riprese escluso che si occupasse delle attività di Pt_1 coordinamento all'interno del proprio ufficio, affermando come lo stesso non fosse presente in un gruppo di lavoro che si occupava di fare da tramite tra il C.D.A. e la struttura operativa e che, precedentemente, una figura di intermediario simile non fosse affatto contemplata. La gestione di alcuni enti pubblici (circa una quindicina) prima gestiti da risulta confermata anche da Persona_9
(anch'egli in contenzioso con la società), il quale ha precisato che, prima del Testimone_1 problema di salute che ha poi portato alle dimissioni del sig. il sig. già collaborava Pt_2 Pt_1 con lo stesso per la gestione di tale clientela (tra cui ha ricordato Camera di Commercio di Per_ Livorno, i comuni di Fauglia, Terricciola, Bientina, Calci). La collaborazione di con Pt_1
Pag. 13 di 22 risulta, infine, confermata da , anch'essa ex dipendente della filiale di Livorno Pt_2 Persona_6
(anch'essa, coinvolta in un contenzioso con la società).
ex dipendente della società, ha escluso in capo a il ruolo di Testimone_4 Pt_1 coordinamento, precisando come in azienda non vi fossero rapporti gerarchici, affermando, quanto alle mansioni, che il ricorrente “aveva un ruolo tecnico nel settore della responsabilità professionale”. Per_ Quanto alla gestione degli enti pubblici, ha individuato la figura centrale sempre nel sig. e di essersi spesso affiancato nella gestione e di essersi anche recato da solo per visite presso gli enti, Per_ ovvero con il sig. (e, su domanda specifica dell'avvocato del ricorrente, anche con il sig. quanto alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno). Pt_1
che ha dichiarato di aver lavorato per la società dal giugno 2019 per circa Parte_4 undici anni, si è limitato ad affermare che il sig. era un referente dei clienti e che “noi Pt_1 eravamo colleghi, quindi su alcuni argomenti ci confrontavamo”. Ha inoltre dichiarato che “Camera di
Commercio Industria di Prato e Gruppo Consiag S.p.a. erano clienti della società ma il ricorrente non ne era il principale responsabile” e di non essere in grado di riferire sul tipo di autonomia o responsabilità dato per il tipo di attività. Un ruolo di responsabilità di tali enti da parte di è escluso anche Pt_1 da socio della holding VSI che detiene a sua volta la maggior parte delle quote di Persona_3
(“il sig. svolgeva una parte più amministrativa, ma non aveva la responsabilità ed il CP_1 Pt_1 coordinamento del cliente”).
ex dipendente dal 2003 al 2019 (che ha dichiarato di non aver contenziosi Testimone_7 in essere, ma di essere a conoscenza di una denuncia da parte delle società), ha individuato il fulcro del lavoro del ricorrente nella collaborazione con per quanto riguarda gli enti Persona_10 pubblici e, comunque, che l'attività consisteva anche nel seguire i professionisti. Ha inoltre dichiarando che, “per eventuali rapporti di collaborazione con le agenzie, dopo averne parlato nell'ambito di un Per_ confronto con il sig. ho avuto modo di vedere che tutta la pratica veniva poi istruita e portata avanti da
. Ha inoltre confermato che fu il ricorrente a contattarlo per la visita periodica dal medico Pt_1 del lavoro e di essersi sempre rivolto a in caso di esigenze per l'IVASS. Pt_1 Testimone_6
(non del tutto terzo in quanto con un contenzioso in essere con la società) ha individuato il ricorrente come “responsabile” del gruppo Consiag e Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Prato e ha confermato che lo stesso fu inserito in affiancamento a per Persona_9 la gestione di alcuni enti pubblici.
Nel corso dell'interrogatorio formale, ha più volte ribadito una modalità di Persona_1 organizzazione della società non piramidale, ma “circolare” (per utilizzare letteralmente una sua espressione), fondata su gruppi di lavoro che, tra loro, si coordinavano senza una peculiare figura apicale.
Pag. 14 di 22 Ebbene, al di là di indicazioni più o meno specifiche di responsabilità, tuttavia riferita a singoli aspetti lavorativi o a singoli clienti (si veda, appunto, l'ultima affermazione del testimone
, ed al di là del dato meramente indicativo e formale individuato nel contratto di Tes_6 associazione in partecipazione circa un ruolo di cooordinamento di altre figure lavorative, nessuno dei testimoni ha saputo individuare un'effettiva responsabilità gestoria di un'unità lavorativa, né tantomeno, alcuni testimoni hanno individuato il ricorrente come loro responsabile o diretto superiore, evidenziando piuttosto una figura di riferimento sotto il profilo tecnico e, pertanto, concernente alcuni aspetti della gestione dei clienti, piuttosto che come manager o direttore latu senso considerabile.
Ne deriva che la domanda tesa all'inquadramento al primo livello CCNL applicato al rapporto deve essere respinta.
Le mansioni assegnate alla ricorrente devono, diversamente, essere inquadrate al II livello
CCNL applicato.
Il livello in questione, per come è possibile apprendere dalla lettura del CCNL allegato, inquadra i lavoratori “di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. Tra i profili esemplificativi rientrano l'“addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi”, il “segretario di direzione con mansioni di concetto, l'agente esterno consegnatario delle merci, il supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato”, il “capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita”, il “contabile con mansioni di concetto”.
Alla luce dell'individuazione del ruolo nelle uniche forme contrattuali disciplinate per scritto e delle indicazioni promanate dalla contrattazione collettiva, la figura di si inserisce in un Pt_1 contesto di esecutore di una parte della programmazione generale della società e delle attività connesse al suo scopo ed al suo oggetto sociale, occupandosi di profili tecnici e di affiancamento alle varie figure (dai commerciali, agli agenti, ai clienti stessi).
Il secondo livello, pertanto, maggiormente si attaglia a quanto complessivamente emerso dalla lettura degli atti.
Non risulta ostativo a tale riconoscimento il fatto che il ricorrente non abbia espressamente richiesto, in via subordinata all'interno delle conclusioni, il riconoscimento esplicito del secondo livello. In primo luogo, le conclusioni dell'atto introduttivo sono volte al riconoscimento, comunque, del “diverso livello retributivo che verrà accertato di giustizia” e il livello in questione risulta, peraltro, esplicitamente richiamato all'interno della parte narrativa del ricorso, tanto che la resistente, nella propria memoria di costituzione, affronta espressamente la questione dell'inquadramento anche al secondo livello. Inoltre, è sicuramente condivisibile quanto a
Pag. 15 di 22 proposito affermato in via del tutto consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale” (cfr., Cass., n. 15053 del 2007 e successive conformi, tra cui n. 22872 del 2013; n. 23371 del 2022; n. 2875 del 2024).
L'eccezione di prescrizione decennale (unica eccezione di prescrizione sollevata in memoria) risulta fondata alla luce del costante indirizzo per cui l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 8057 del 2011; Cass., n. 21645 del
2016; Cass., n. 28284 del 2022). L'accertamento pertanto ha ad oggetto il decennio successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (data allo stato non ricostruibile ad un sommario esame del fascicolo, non rinvenendosi, salvo errori, le notifiche in questione).
10. Non può dirsi sufficientemente provato lo svolgimento costante e continuativo di un orario lavorativo eccedente le 40 ore settimanali, diversamente da quanto sostenuto in ricorso
(dalle ore 08:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30). Nel corso dell'istruttoria svolta, soltanto alcuni testimoni hanno affrontato espressamente la questione dell'orario di lavoro,
Il testimone ha dichiarato che, a fronte di una presenza quotidiana, non vi Testimone_4 era una rigida programmazione oraria, ma l'orario era sostanzialmente dettato dalle esigenze lavorative e le eventuali assenze erano comunicate per esigenze di coordinamento.
Del tutto sfumati sono i contorni della testimonianza di circa l'effettivo Parte_4 orario di lavoro (“Si entrava tutti alla stessa ora, dalle 8:30 alle 9:00 (orario di apertura al pubblico). Se era in ufficio lo vedevo uscire forse verso le 18:30 – 19 ma non so essere preciso nel ricordo. Non lo so se andava in ufficio il sabato mattina. Molti avevano le chiavi dell'ufficio ed anche il sig. (non so dire particolari ragioni Pt_1 che riguardassero la detenzione da parte sua delle chiavi che noi avevamo per comodità)”). Il testimone
[...]
(socio e dipendente della società) si è limitato ad affermare di aver visto il ricorrente Tes_8 unicamente in due o tre occasioni nella giornata di sabato.
L'unico testimone a riferire di una stretta osservanza di un orario di lavoro è Testimone_6 il quale ha dichiarato (oltre ad averlo visto anche nella giornata di sabato): “tendenzialmente tutti eravamo tenuti a fare lo stesso orario. Io quando arrivavo (8:15 – 8:30) lui era già presente, per finire poi alle 19
– 19:30, con una pausa pranzo durante il giorno un po' flessibile. Quello era l'orario che gli avevo visto fare”.
Pag. 16 di 22 Tuttavia, occorre valutare tale dichiarazione con estrema cautela, dal momento che lo stesso risulta non essere scevro da ragioni di interesse, avendo egli stesso attivato un contenzioso presso la società (definito identico dalla difesa di parte resistente ed, effettivamente, concernente anche differenze retributive dovute ad orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali, come noto alla scrivente per essere la stessa assegnataria del procedimento).
Tale circostanza, pertanto, oltre al fatto che il dato è generalizzato, non individua quante siano state con cadenza settimanali eventuali trasferte lavorative del sig. e quindi comunque Pt_1 generico, rende molto volatile l'orario lavorativo del ricorrente. Pertanto, da un lato, sicuramente non vi sono elementi che depongono per un orario lavorativo part time (che dovrebbe essere dimostrato anche in forma scritta) e che quindi rendono sicuramente il rapporto lavorativo inquadrabile in un orario full time. Dall'altro, la mancata stringenza in punto di rispetto di orari predeterminati e, sostanzialmente il sostanziale coordinamento delle presenze in ufficio con gli altri, rende incerto l'arco temporale dell'eventuale effettivo straordinario svolto, rispetto al quale, diversamente, è richiesto particolare rigore.
Pare utile rammentare, difatti, che lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, soggiace, come noto, ad una stringente regola di riparto, per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150 del 2018 e successive conformi, tra cui Cass., n. 19320 del 2022).
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Non vi sono elementi, pertanto, per riconoscere un orario di lavoro eccedente il full time.
Allo stesso modo, non vi sono elementi per meglio circostanziare altre voci, individuate soltanto nelle conclusioni (i.e. festività, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di cassa), voci che, peraltro, richiedono, secondo costante giurisprudenza del tutto condivisibile,
l'individuazione dei relativi elementi costitutivi e dei precisi riferimenti temporali che, nell'azione proposta, sono del tutto assenti, anche nella stessa parte narrativa del ricorso. Sotto tale profilo, il ricorso si appalesa inammissibile.
Pag. 17 di 22 11. Il Tribunale, pertanto, ha dato incarico peritale al fine di quantificare le differenze retributive sulla scorta dei parametri precedentemente esposti. Alla luce delle risultanze contabili, occorre correggere la quantificazione sulla scorta del parametro temporale individuato nelle conclusioni del ricorso (per maggiore coerenza con il principio della domanda ai sensi dell'art. 99
c.p.c.) e delle somme percepite per come rappresentate dallo stesso ricorrente nel ricorso e che, certamente, devono essere prese in considerazione trattandosi di base non contestata. Per il resto,
è evidente che il regime di preclusioni proprie del processo del lavoro impongono di tener conto unicamente del percepito limitatamente alle allegazioni iniziali delle parti costituite, con tardività di eventuali ulteriori allegazioni che erano già nella disponibilità conoscitiva delle parti.
Grazie alla specificazione contenuta nel conteggio di parte dei vari periodi è stato quindi possibile al Tribunale ricostruire le differenze retributive riconoscibili, dovendosi tener conto anche degli ulteriori importi percepiti di cui sopra e di seguito riportati:
Anno 2010: €. 5.215,33
Anno 2011: €. 4.705,31
Anno 2012: €. 4.406,61
Anno 2015: €. 2.089,41
Anno 2017: € 140,48
Anno 2018: € 1561,00
Anno 2019: - €. 1.090,35.
Le differenze retributive possono essere, così, quantificate in €. 23.719,75 (€. 40.747,54 - €
17.027,79). Alla somma, così quantificata, vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del singolo diritto al saldo.
12. In ragione dell'accertamento della natura subordinata del rapporto, la società resistente CP_ deve essere condannata, altresì, alla regolarizzazione previdenziale presso l convenuto. La condanna sul punto deve essere necessariamente generica, alla luce delle conclusioni esplicitate CP_ nell'atto introduttivo in giudizio e dell'assenza di una domanda riconvenzionale esplicitata da
(motivo per cui le conclusioni dell' tese alla qualificazione dell'omissione in Controparte_11 termini di evasione, con conseguente debenza delle sanzioni previste, non risultano ammissibili - cfr. Cass., n. 20176 del 2008; conf. Cass., n. 18392 del 2019).
13. Non risulta suscettibile di accoglimento la domanda riconvenzionale promossa dalla
B.N.I..
Pag. 18 di 22 La società, in particolare, sostiene che il sig. (con cui non risulta stipulato alcun patto Pt_1 scritto di non concorrenza) si sia reso protagonista, unitamente ad altri ex dipendenti e collaboratori, di una complessa operazione che ha portato alla distrazione di clientela di B.N.I. nei confronti della nuova realtà imprenditoriali presso cui il ricorrente ha iniziato a prestare attività dalle sue dimissioni, con cui risulta pendente contenzioso Controparte_6 per analoghi motivi. In sostanza, quello di cui si accusa il sig. è un “illecito sviamento di Pt_1 clientela”.
Ebbene, è noto che la concorrenza sleale per “illecito sviamento di clientela” è fattispecie non tipizzata (in altri termini, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale quali lo storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, ecc.); questo in quanto, per comune esperienza, il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, di modo che, per apprezzare i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598 n. 3 c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria. È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito.
Come recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 14098 del 2025), l'assenza di un patto di non concorrenza non esime il concorrente dall'assumere comportamenti improntati alla correttezza commerciale a termini dell'art. 2598 cod. civ., norma che costituisce clausola generale dell'illecito extracontrattuale concorrenziale, all'interno della quale operano anche le fattispecie tipizzate di cui ai nn. 1) e 2), in quanto atti idonei a danneggiare l'altrui azienda.
Si è quindi affermato che, sotto il profilo astratto, tra i comportamenti di concorrenza sleale rientra certamente la condotta posta in essere da un imprenditore che, per tramite di propri dipendenti, già al servizio di un concorrenti, si appropri di documentazione recanti informazioni aziendali strutturati (nel caso esaminato dalla corte, che richiama propri precedenti, nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo); tuttavia, occorre che il trasferimento sia di importanza tale da superare la “capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (cfr. precedente citato, che a sua volta richiama Cass., n.
18772 del 2019).
Pag. 19 di 22 In buona sostanza, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Ebbene, gli elementi portati dalla società a fondamento della responsabilità del sig. Pt_1 sono, sotto tale profilo, assai scarni.
Risulta del tutto equivoco il significato da attribuire alla mail, allegata al doc. 1 di parte resistente, in cui chiede al tecnico, con preghiera di riservatezza, di trasferire le Parte_1 caselle di posta elettronica con dominio B.N.I. su un account gmail. Difatti, prima ancora di affrontare la questione agitata dalle parti circa l'applicabilità o meno delle garanzie dello Statuto dei Lavoratori, non è dato sapere cosa tali caselle effettivamente contengano e, quindi, la
“qualità” del contenuto che la società attribuisce come sottratto, elemento che rende del tutto incerta la finalità collegata a tale scopo. Si veda, solo per esempio, la produzione delle mail nell'ambito del presente procedimento, effettuata ad esempio per la finalità, del tutto diversa da quella che la società vuole attribuire al di ottenere l'accertamento del rapporto intercorso Pt_1 in termini di subordinazione. Peraltro, dalla lettura dei verbali testimoniali prodotti dal ricorrente nella memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale, tale passaggio neppure può dirsi effettivamente provato.
Del preteso contenuto delle caselle, peraltro in alcun modo emerso nell'ambito del giudizio
(non si registra neppure la richiesta di esibizione delle stesse ad opera della convenuta), non è possibile inferire alcuna argomentazione a sostegno dell'illecito.
Anche l'ulteriore circostanza evidenziata nella memoria di costituzione non risulta persuasiva.
La società, difatti, fa leva su recessi immediati di clienti della filiale pratese in concomitanza con le dimissioni del ed allega documentazione riferibile all'avv. Serena Cresti ed al Comune di Pt_1
Terricciola che attesterebbe il loro passaggio all' . Controparte_7
La tesi prova troppo, risultando del tutto carente (anche in termini di allegazione e prova, in alcun modo non richiesta), la circostanza, imprescindibile, che i dati aziendali nella disponibilità del sig. siano stati trasferiti effettivamente nell'impresa concorrente e che, pertanto, il Pt_1 passaggio della clientela si sia attuato con modalità illecite.
Pag. 20 di 22 Difatti, proprio alla luce dei principi testè citati, i contatti tra il sig. e l'eventuale Pt_1 clientela della società non necessariamente costituiscono un fatto illecito, in quanto l'acquisizione della clientela, anche attraverso iniziative interessanti quella altrui, ove attuata con modalità e mezzi conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale, rientra nel normale e legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale. Nel caso di specie, i clienti individuati nel passaggio non risultano né in termini assoluti, né relativi (non si comprende, difatti, quale sia la percentuale dei recessi in rapporto alla complessiva clientela) e non risulta richiesta alcuna prova volta a comprendere i meccanismi che ha portato tale clientela al recesso e, pertanto, ad escludere che almeno una parte non si sia determinata in tal senso motu proprio sulla scorta del rapporto fiduciario che, solitamente, caratterizza determinati tipi di contratti e che porta del tutto fisiologicamente, che una parte della clientela si determini spontaneamente a seguire una persona di cui hanno particolare fiducia e stima presso la nuova realtà imprenditoriale. Anche la documentazione prodotta circa la comunicazione dell'avv. Cresti non lascia certamente propendere per una particolare tesi in tal senso.
Mancando, per le ragioni dette, qualsiasi indizio di comportamento professionalmente scorretto da parte del sig. la domanda riconvenzionale non merita, conseguentemente, Pt_1 accoglimento, difettando i presupposti di cui all'art. 2598 c.c..
14. In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare la dicotomia tra quanto rivendicato in giudizio e la quantificazione delle differenze oggetto di condanna, il rigetto della domanda riconvenzionale ed il comportamento della resistente sotto il profilo conciliativo. Tali elementi rendono equa la compensazione di metà delle spese del giudizio tra il ricorrente e la CP_4 [...]
CP_
, con condanna di quest'ultima al pagamento dell'ulteriore metà in ragione del valore complessivo della controversia, sulla scorta dei parametri medi previsti. La società resistente, alla luce dell'accertamento di cui al dispositivo, deve essere inoltre condannata a rifondere le spese del CP_ giudizio sostenute da secondo una diversa quantificazione che tenga conto della natura previdenziale e meramente documentale della domanda di regolarizzazione previdenziale, che non rende autonomamente liquidabile la fase di trattazione, del valore indeterminato della causa e della non particolare complessità della questione relativa alla regolarizzazione previdenziale
(motivo per cui viene seguito lo scaglione relativo alle controversie previdenziale, valore indeterminato, complessità bassa, parametri minimi esclusa la fase di trattazione).
Atteso il principio di causalità e la necessità di operare la CTU ai fini della quantificazione delle differenze retributive, le spese di CTU devono essere poste a carico della società resistente, che dovrà altresì rifondere al ricorrente le spese per la consulenza di parte, nella misura in cui risulta liquidata la consulenza d'ufficio.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 tra il 10.10.2006 e l'11.10.2019, con diritto all'inquadramento (nei limiti Controparte_1 prescrizionali di cui alla motivazione) al 2° livello CCNL Terziario e Servizi e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento della somma di €. 23.719,75, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione delle singole poste al saldo, nonché alla relativa CP_ regolarizzazione contributiva presso
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 18.917,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte in favore del ricorrente €. 9.458,50, oltre accessori); CP_
4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da liquida in €.
3.291,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
5) pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società resistente e condanna la stessa a rifondere le spese sostenute dal ricorrente per la consulenza tecnica di parte, nei limiti quantitativi liquidati alla CTU.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 27 giugno 2025 – il 26 agosto 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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