Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 25.06.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 842/2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Pamela Zanardini e Enrica Domenighini
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. - contumace convenuto
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, debitamente notificato, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di CP_1 Controparte_1 per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento in proprio favore delle omesse spettanze retributive quantificate 6.260,16 di cui € 3.024.85 a titolo di TFR, oltre interessi rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01.08.2017 fino alle dimissioni del
Pulizia Industria e Multiservizi;
lamentava la mancata corresponsione in proprio favore delle retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto 2024 e dei ratei di fine rapporto e TFR, rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra rimesse sinteticamente.
Nessuno si costituiva per la convenuta Controparte_1 accertata la regolarità del procedimento di notifica degli atti di causa, il Giudice dichiarava a verbale la contumacia della società e, senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio con contestuale motivazione allo stato degli atti.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito sviluppate.
***
La ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (doc. 1), delle dimissioni
(doc. 2).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto" (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la datrice di lavoro nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico.
Sulla scorta di quanto passato in rassegna, è possibile affermare il diritto della ricorrente a ricevere dalla convenuta l'importo di €
6.260,16 di cui € 3.024.85 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
il conteggio – parte integrante del ricorso è stato correttamente compiuto con riferimento alle statuizioni del CCNL di settore (doc. 3) e delle risultanze delle buste paga possedute (doc. 1)
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1
[...] al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di
,
€ 6.260,16 di cui € 3.024.85 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
Controparte_1 al pagamento in favore di
- condanna delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 Parte_1
accessori di legge, conper compensi professionali, oltre distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta