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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
647/2020 R.G.A.C.
C O R T E D ' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA Sezione civile R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di GG CA, composta dai magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente;
2) dott.ssa Federica Rende ONsigliera relatrice;
3) dott.ssa Rosa Maria Bova ONsigliera. Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A neLA causa civile in grado di appello iscritta al n. 647/2020 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...], il [...] (c.f. ; Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...], il [...], (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Aldo De Caridi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in GG CA (RC), Via Marina, n. 47, 89135, PEC: ; Email_1
APPELLANTI
(C.F. , nato il [...] a [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata il [...] a [...]; Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. , nato il [...] a [...];
[...] C.F._5 Pt_6
(C.F. ), nata il [...] a [...];
[...] C.F._6 [...]
(C.F. , nata il [...] a [...]; tutti rappresentati e CP_1 C.F._7 difesi dall'avv. Francesco Polimeni, elettivamente domiciliati presso il suo studio in GG CA, Via B. Buozzi n. 4, PEC: ; Email_2
APPELLATI
Oggetto: Negatoria servitutis - Appello aLA sentenza del Tribunale di GG CA n. 427/2020 neLA causa n. 3398/2014 R.G.A.C., pubblicata il 7.4.2020 – non notificata;
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione iscritto a ruolo il 28.10.2014 , , Parte_3 Parte_4
, , deducevano che: Parte_5 Parte_6 ONtroparte_1
- i coniugi e erano proprietari di 2 appezzamenti, giusta decreto di CP_1 Pt_4 trasferimento del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del 21.7.2004, precisamente “Terreno in ON di GG Cal, località NE , nel NCT di RC al foglio 9, pLA 85 , esteso mq 4790; e terreno sito in ON Località NE , nel NCT del Comune di RC al foglio 9 pLA 196, mq 2440”; - gli allora attori , e (eredi di ONtroparte_1 Parte_7 Parte_6 Per_1
erano proprietari per atto notaio del 24.2.1987 n 5036, dei seguenti beni:
[...] Per_2
“terreno di natura agrumeto di prima classe con sovrastanti una staLA, ed un fienile, non riportati in Catasto costruiti con un contributo deLA Cassa per il Mezzogiorno, sito in ON di GG CA, in località NE, deLA superficie approssimativa di mq. 720, confinante con proprietà , con una stradeLA comunale e, dagli altri due lati, con Per_3 una stradeLA di accesso comune a più proprietari che in parte la Persona_4 separa da proprietà delle RR EL TA ( strada ferrata GG CA- ViLA S. Giovanni); riportato nel Catasto Terreni aLA partita 1565 intestata ancora – per non eseguita voltura- al suddetto defunto – (foglio 9 di mappa , pLA 195 , Persona_5 Per_6 con la superficie di ettari 0.07.20, con il reddito dominicale di L. 378,00 e con il reddito agrario di L. 24,48” ;
- i coniugi e erano proprietari per atto notaio del Parte_1 Parte_2 Per_7
17.4.2007 n rep 6952 , dei seguenti beni: “fabbricato a due piani fuori terra, con copertura a falde ed annessa corte , sito in GG CA , in località ON, in via Polimeni , snc, confinante nell'intero : con detta vvia, con la proprietà con proprietà , CP_1 Per_3
e con il cespite appresso descritto al n 2, salvo altri, composto di : appartamento posto a piano terreno (primo fuori terra) composto di tre vani cucina e bagno, confinante con la detta via, con proprietà con proprietà e con la corte del fabbricato, salvo CP_1 Per_3 altri , riportato nel catasto fabbricati del Comune di GG CA al foglio 9 di mappa sez CNA pLA 193, subalterno 3, zona censuaria 2, categoria A/5 , consistenza 4,5 vani , con la rendita catastale di euro 83,67 – via Polimeni snc piano T. Appartamento posto al primo piano (secondo fuori terra) composto di tre vani, cucina, ripostiglio e bagno, confinante: con detta via, con proprietà con proprietà e con il cespite appresso descritto CP_1 Per_3 al n 2 ) , salvo altri;
riportato nel Catasto dei fabbricati del Comune di GG CA al foglio 9 di mappa, sez CNA , particeLA 193 , subalterno 4, zona censuaria 2, categoria A/5 , classe 4, consistenza 4,5 con la rendita catastale di euro 83, 67 – via Polimeni snc piano 1 ; 2) rudere di fabbricato completamente inabitabile , ad un piano fuori terra, confinante : con la Ferrovia , con la corte del fabbricato sopradescritto, con la proprietà e con la CP_1 proprietà , riprtato nel catasto dei fabbricati del Comune di GG CA al Per_3 foglio di mappa sez CNA particeLA 193, subalterno 5 (unità coLAbente), via Polimeni snc piano T”.
Deducevano che dagli atti pubblici emergeva che l'accesso al fabbricato ed al rudere CP_2 sottostante, completamente inabitabile, ma da qualche anno trasformato in casa di abitazione, avveniva esclusivamente daLA via Polimeni (lato nord) attraverso il viottolo esistente e confinante con proprietà ed eredi che la strada di accesso ai fabbricati CP_3 Per_8
e terreni degli attori, risultava da tempo immemorabile essere la strada privata che, partendo da via Polimeni, raggiungeva gli abitati ed i fondi degli stessi;
che su tale stradeLA avevano diritto di passare i proprietari dei fondi limitrofi, , e (giusta atto per notaio Per_3 ONtroparte_4 CP_5 del 25.7.2003). Persona_9
Lamentavano che i convenuti dopo aver acquistato nel 2007 il rudere, lo avevano trasformato in abitazione e avevano abusivamente utilizzato la stradeLA privata Giustra-Polimeni-
[...]
, che partendo da via Polimeni , raggiungeva i loro fondi, nonostante fossero stati CP_6 diffidati a non esercitare il passaggio e nessun diritto su queLA potessero vantare.
Chiedevano, in conclusione, che venisse dichiarato che i coniugi non avevano alcun CP_7 diritto di esercitare il passaggio attraverso la stradeLA di cui erano proprietari e, per l'effetto, condannarli aLA rimozione di tutto il materiale che occupava la suddetta;
in difetto, che venisse disposta l'esecuzione in loro danno con loro condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il 5.2.2015 si costituivano in giudizio i convenuti e , Parte_2 Parte_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità deLA domanda per violazione deLA normativa suLA mediazione obbligatoria (avendo gli attori attivato la mediazione ex lege 28/2010 solo dopo l'inizio deLA causa); nonché la carenza di legittimazione attiva di tutti gli attori per non avere gli stessi provato di essere titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento suLA stradeLA oggetto di causa. Nel merito, invece, chiedevano il rigetto deLA domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, dal momento che nell'atto di acquisto del 24.2.1987, richiamato dalle parti attrici, riguardante l'acquisto di e in catasto al foglio 9 pLA 195, mq 720, Persona_1 ONtroparte_1 emergevano chiaramente i confini deLA proprietà degli attori e ONtroparte_1 Parte_6
, così identificati: “Piccolo appezzamento di terreno di natura agrumeto di prima Parte_7 classe, con sovrastante una staLA ed un fienile non riportati in catasto costruzioni con un contributo deLA Cassa per i,l Mezzogiorno, sito in ON di GG CA , in località NE, deLA superficie approssimativa di mq 720, confinante con proprietà , (nr lato Nord), con una Per_3 stradeLA comunale (nr: attuale via Polimeni, lato Est); e, dagli altri due lati, con una stradeLA di accesso comune a più proprietari (n.r: lato sud ovest , la Ferrovia) che in parte lo separa dalle RR EL TA”. Da tali elementi i convenuti deducevano che gli attori non avevano alcun diritto suLA strada, che apparteneva esclusivamente a , e conclusivamente, chiedevano: preliminarmente accertarsi Per_3
l'inammissibilità ed improponibilità deLA domanda, nonché la carenza di legittimazione degli attori;
nel merito, affermare il diritto dei coniugi convenuti di usufruire deLA strada che ricadeva interamente su terreno del , sul quale nessun titolo potevano vantare gli attori. Per_3
All'udienza del 26.9.2019 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda fondata.
Preliminarmente, evidenziava che da un lato gli attori avevano sostenuto di essere comproprietari deLA stradeLA oggetto di causa;
ciò suLA base delle planimetrie prodotte neLA relazione di parte e corredata da certificazioni ipocatastali;
dall'altro lato, invece, il Tribunale sottolineava che i convenuti non avevano mai esplicitamente affermato di avere titolo per esercitare il transito, né di godere di alcun diritto di servitù acquisito (tanto più che le generiche argomentazioni non erano mai state corredate da una produzione documentale, né dall'allegazione dell'esistenza di un qualsiasi fatto costitutivo quale avrebbe potuto essere un contratto, l'acquisto per usucapione, la destinazione di padre di famiglia, ecc.).
Invero, secondo la valutazione del giudicante, nel caso di actio negatoria servitutis, il riparto dell'onere di provare l'esistenza del diritto incombeva sul convenuto;
i coniugi non CP_7 avevano né allegato, né provato o chiesto di provare, di essere titolari di una servitù attiva di passaggio e, quindi, di un diritto che autorizzasse e legittimasse l'esercizio del transito contestato.
Anzi, avevano meramente addotto che l'unico proprietario del suolo, il , aveva Per_3
“consentito” il transito sul suo fondo ai comparenti. Tuttavia, meri atti di tolleranza o di cortesia di un comproprietario al passaggio di terzi sul proprio fondo non potevano costituire il fondamento di un diritto dei beneficiati;
né poteva costituirsi un diritto reale su immobile se non con atto scritto (art. 1350 c.c.), deLA cui esistenza non vi era neppure allegazione.
Quanto aLA prova di legittimazione attiva degli allora attori, deduceva il primo giudice che la posizione degli stessi era assai meno gravosa di queLA che incombeva su chi agisse in rivendica, potendosi limitare ad una dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
Sul punto, ancora, sottolineava che non aveva rilevanza la mancata partecipazione al giudizio di
, individuato dai convenuti quale comproprietario del fondo assieme agli attori, Persona_10 poiché l'azione esercitata era meramente dichiarativa, e mancava neLA specie qualsiasi litisconsorzio necessario dal lato attivo o passivo.
Dunque, il punto nodale e risolutivo del contenzioso, era il diritto di proprietà degli attori sul fondo e la necessità di accertarne la titolarità attraverso la produzione documentale e l'indagine peritale volta anche a verificare la corrispondenza dei titoli al suolo oggetto di causa.
L'immobile del quale era stato richiesto dichiararsi la libertà da servitù passive di passaggio era quello compreso tra le p.lle 1210 da una parte (Giustra-Polimeni) e dall'altra parte p.LA 194 di proprietà ; la c.d. “stradeLA” oggetto di causa sfociava da una parte suLA “strada Polimeni”, Per_3 dall'altra dal lato ove correva la linea ferrata.
Sempre secondo la planimetria agli atti, dunque, il passaggio che i avevano acquisito CP_7 con l'atto di acquisto del 2007 era invece quello che circondava da due lati la p.LA 193 degli stessi convenuti, confluendo da una parte daLA via Polimeni, ed assicurando per questa via l'accesso al loro immobile. La medesima descrizione si rinveniva neLA planimetria redatta dal CTU ed allegata all'elaborato peritale.
La lettura del titolo di proprietà dei (atto per notaio del 17.4.2007 – rep 6952 – CP_7 Per_7 allegato n 3 dell'atto di citazione) corrispondeva, dunque, aLA ricostruzione del CTU: nel suddetto titolo si leggeva che i coniugi acquistavano un “fabbricato a due piani” con annessa CP_8 corte in località ON via Polimeni snc, che neLA descrizione dettagliata era composto da due appartamenti ed un rudere, tutti ricompresi neLA p.LA 193 (sub 3, sub 4 ed il rudere sub 5): l'immobile compravenduto risultava confinante con via Polimeni, con proprietà con proprietà CP_1
e con la corte del suddetto fabbricato. Per_3
La descrizione corrispondeva altresì aLA planimetria prodotta dagli attori;
non vi era nell'atto di acquisto il riconoscimento di alcuna servitù dominante di passaggio su fondi altrui, avendo la p.LA
193 un fronte suLA via Polimeni e la strada che partiva daLA corte e sfociava su questa via. Dai titoli di proprietà degli attori, per contro, pur non emergendo che la “stradeLA” posta a sinistra deLA p.LA
194 avesse un numero autonomo di particeLA, non poteva escludersi che questa fosse in comproprietà dei titolari delle particelle che la circondavano o nelle quali era ricompresa: in effetti non risultava annessa a nessuna delle particelle confinanti, ed il fatto che fosse uno spazio libero di passaggio verso la via Polimeni compreso tra le p.lle 1210 (di e come da Persona_1 ONtroparte_1 certificato catastale del 18.9.2014) e la p.LA 194 di sembrava attribuire ai titolari di questa Per_3 lo spazio suddetto.
Il CTU, aLA pag. 7 dell'elaborato peritale, aveva espressamente confermato che “La suddetta stradina ricade sulle particelle 1210 e 194 (Cfr Allegato 2)”. Non vi era alcuna evidenza invece che la porzione di terreno potesse essere esclusivamente di proprietà del (che non era parte nel giudizio), dovendosi ritenere in comproprietà Per_3 tra i titolari delle suddette particelle.
Quindi la legittimazione attiva a chiedere il riconoscimento deLA libertà del fondo da servitù di passaggio o pesi ed onere gravanti a beneficio dei convenuti doveva riconoscersi quantomeno ai titolari deLA pLA 1210 – già 195 (ovvero i e ); tanto più che la p.LA 1210 Per_1 ONtroparte_1
(che in catasto era intestata al dante causa dei , , e aLA era collocata neLA Per_1 Per_1 CP_1 planimetria catastale tra le p.lle 194 e 196.
In effetti, il titolo di proprietà del e era l'atto per notaio el 1987, Persona_1 CP_1 Per_2 che riguarda la p.LA 195, venduta ai coniugi da In tale atto Per_1 ONtroparte_9 si leggeva che il cespite venduto era “…deLA superficie approssimativa di mq. 720, confinante con proprietà , con una stradeLA comunale e, dagli altri due lati, con una stradeLA di accesso Per_3 comune a più proprietari che in parte la separa da proprietà delle RR ONtroparte_10 EL TA (strada ferrata GG CA- ViLA S. Giovanni)…”.
Il rilievo del CTU e la descrizione che lo stesso forniva EL stato dei luoghi confermava detta ricostruzione e giustificava le doglianze degli attori, posto che risultava che i convenuti utilizzavano la parte di fondo sul quale non risultavano avere titolo per il passaggio, mentre, pur essendovi un passaggio pedonale che avrebbe consentito daLA corte del fabbricato a Pt_1 e (pLA 193) di raggiungere la via Polimeni, questo risultava comunque chiuso. Pt_2
Il CTU aveva rilevato “Annessa aLA part. 193 dei resistenti sigg.ri , al confine con la CP_7 part. 907 (di proprietà del sig. si trova una corte aLA quale si potrebbe anche accedere Per_8 daLA via Polimeni;
attualmente l'accesso è impedito daLA presenza di una recinzione e di una siepe. La larghezza deLA corte nel punto in cui la stessa confina con via Polimenti è pari a mt. 1,50 ” (pag. 6 relazionee CTU).
Quanto aLA richiesta di ordinare ai convenuti la rimozione del materiale che occupava la stradeLA privata, il Giudicante evidenziava che non fosse indicato né provato quale era tale materiale, né che lo stesso fosse riconducibile ai convenuti, fatta eccezione dei due autoveicoli rappresentati nelle fotografie e di cui di uno era ben visibile la targa RC 460559, dell'altro la targa non era interamente visibile ma lo era limitatamente ai caratteri “EF 012…”; tuttavia, entrambi appartenevano a
[...] nato il [...], come da visure prodotte dagli attori , ovvero al convenuto costituito. Pt_1
Ne conseguiva l'ordine al di spostare i veicoli daLA strada, astenendosi per il futuro dal Pt_1 passarvi nonché dal farvi sostare o transitare i propri mezzi.
Invece, il Giudice non riconosceva la legittimazione attiva agli attori e , Parte_3 Parte_4 in quanto sprovvisti di titolo sul suolo interessato al passaggio, ma su altre particelle pur se prossime, e, dunque, non avevano provato di avere alcun diritto che ne legittimasse la domanda: il titolo di proprietà prodotto era un laconico decreto di trasferimento del giudice delle esecuzioni immobiliari del 31.5.2014 (all 1 aLA citazione) che trasferiva ai predetti le plle 85 e 196; ma queste non avevano alcuna contiguità con la porzione di suolo oggetto di causa, mentre l'actio negatoria competeva al titolare del fondo su cui si esercitava la servitù asseritamente sine titulo.
Inoltre, il decreto di trasferimento del GE non riportava alcun diritto dei suLA strada Persona_4 in contestazione che legittimasse la domanda di negatoria ex art 949 cc. Tuttavia, l'avere addotto di avere un “passaggio” comune ad altri suLA suddetta stradeLA, punto non contestato esplicitamente dai convenuti, poteva giustificare l'integrale compensazione delle spese fra questi attori e i convenuti.
Da ultimo, doveva rilevarsi che la domanda volta al riconoscimento del diritto dei convenuti a passare daLA strada oggetto di causa, per averne il pregresso diritto o per altra ragione (interclusione del fondo, che legittimerebbe la costituzione di una servitù coattiva) sarebbe qualificabile come domanda riconvenzionale, tendendo ad ottenere non già la mera reiezione deLA domanda degli attori, ma il riconoscimento di un diritto contrapposto.
Tuttavia, secondo il primo giudice, non solo ogni domanda riconvenzionale sarebbe stata tardivamente proposta, e sarebbe stata quindi inammissibile, perché la costituzione dei convenuti non era avvenuta nel termine degli artt. 166 e 167 cpc (20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, a pena di decadenza), ma solo il 5.2.2014, ovvero il giorno stesso deLA prima udienza effettivamente celebratasi;
ma anche perché neLA costituzione i comparenti non avevano neppure formulato alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a sostenere di avere diritto di passare, per il permesso avutone dal proprietario deLA particeLA latistante e negando Persona_10 legittimazione attiva agli attori: eccezioni che tendeva a paralizzare la domanda e non già ad avanzare domande autonome e contrapposte.
Ultroneo e non conducente era quindi l'avere dedotto, solo con le comparse conclusionali che il fondo dei non era di fatto raggiungibile daLA stradeLA, ricadente suLA p.LA 193 in continuità CP_7 deLA corte (per la presenza di siepe, sbarramento, palo di illuminazione ecc. e perché il passaggio largo solo mt 1,50 sarebbe stato esclusivamente pedonale e non carrabile), stante l'assenza negli atti introduttivi di tali argomenti e delle conducenti domande, mai tempestivamente avanzate ed azionate.
In conclusione, il Tribunale accoglieva la domanda avanzata da , Parte_5 Parte_6
(quali eredi di ) e , e per l'effetto dichiarava il fondo di questi – Persona_1 Persona_11 sito in ON, ed identificato in Catasto Terreni aLA partita 1565 al foglio 9 di mappa, pLA 195 (oggi pLA 1210) , libero da servitù di transito a favore dei convenuti e , e per l'effetto ordinava Pt_1 Pt_2
a questi di astenersi dall'esercitare il passaggio pedonale e carraio attraverso la stradeLA oggetto di causa, ricadente sulle plle 1210 e 196; condannava a rimuovere i veicoli targati RC Parte_1 460559, e EF 012RN rivenuti sui luoghi di causa e risultanti allo stesso intestati;
condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Parte_8 calcolate ex DM 55/2014 sul valore deLA causa, che si liquidavano per euro 630,00 su cui andranno calcolate e corrisposte spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge . Dichiarava il difetto di legittimazione attiva degli attori e , e compensava le spese fra questi e Parte_3 Parte_4
i convenuti.
In data 17.12.2020 e propongono atto di citazione Parte_2 Parte_1 in appello chiedendo di: “IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà deLA sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRELIMINARE, disporre ex art. 354 cpc la remissione deLA causa al Giudice di primo grado ai fini deLA integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. ; nelle Persona_10 denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di cui sopra, senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse: 3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello nei limiti indicati e, per l'effetto, in riforma parziale deLA sentenza n. 427/2020 emessa dal Tribunale di GG CA, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Patrizia Morabito, nell'ambito del giudizio N. R.G. 3398/2014, pubblicata in data 07/04/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure (…) ON vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 4) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione deLA istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado come formulate daLA difesa degli appeLAnti per tutte le ragioni esposte neLA parte motiva del presente appello, da intendersi qui riportate e trascritte”.
In particolare, con il primo motivo di gravame contestano la legittimazione attiva dei sigg. Pt_5
e per come dichiarata neLA sentenza di primo grado.
[...] Parte_6 ONtroparte_1
ON il secondo motivo d'appello ribadiscono la necessità del litisconsorzio necessario tra i soggetti legittimati e le conseguenze processuali ex art. 354 cpc.
Diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime cure in ordine aLA necessità del litisconsorzio necessario tra i soggetti titolati all'azione, gli appeLAnti sostengono che in tema di “actio negatoria servitutis”, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti.
Secondo gli appeLAnti, sempre non conducente ai fini di causa sarebbe stata la circostanza dedotta dal CTU in ordine all'esistenza di un diverso accesso al fondo , circostanza che esulava CP_2 dal giudizio, ma che anche ove valutata sarebbe stata ininfluente ai fini deLA decisione rilevato che per stessa ammissione del CTU si trattava di un passaggio pedonale, deLA larghezza di mt 1,50 con presenza di un dislivello tra la via Polimeni e la corte annessa aLA particeLA 193.
Tutto quanto sopra trascritto, anche a voler tralasciare la presenza di una folta vegetazione, non consentirebbe certamente l'accesso aLA particeLA 193 di proprietà dei coniugi – Pt_1 Pt_2
ON il terzo motivo di gravame, gli appeLAnti contestano l'“errata interpretazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado”.
Il Giudice di prime cure, secondo gli appeLAnti, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, laddove avrebbe ritenuto non indispensabile l'ammissione deLA prova testimoniale volta ad accertare il pacifico diritto di e al passaggio suLA stradeLA oggetto di causa. In ogni Pt_1 Pt_2 caso e per come emerso daLA consulenza tecnica i – non avrebbero altro accesso Pt_1 Pt_2 al loro fondo salvo la stradeLA per cui è causa attese le condizioni di cui aLA stradeLA confinante con il fondo di proprietà le cui dimensioni ridotte, ulteriormente ristrette daLA Per_8 presenza di un palo deLA pubblica illuminazione e da un dislivello rispetto al livello deLA strada via Polimeni, non consentirebbero alcun passaggio. Circostanza che in ogni caso faceva presumere che il passaggio dei – per accedere al fondo di proprietà avvenisse attraverso la stradeLA Pt_1 Pt_2 posta nel fondo . Per_3
Ancora, nel corso del giudizio di primo grado non era stata fornita la prova anche in relazione aLA circostanza che i e occupassero in maniera stabile la stradeLA oggetto di causa con due Pt_1 Pt_2 autovetture e altro materiale, sebbene neLA sentenza gravata si leggesse: “Tuttavia non è indicato né provato quale sia tale materiale, né che lo stesso sia riconducibile ai convenuti, fatta eccezione dei due autoveicoli rappresentati nelle fotografie e di cui uno è ben visibile la targa RC 260559, dell'altro la targa non è interamente visibile, e lo è limitatamente ai caratteri EF012, appartengono entrambi a nato il [...], come da visure prodotte dagli attori, ovvero al convenuto Parte_1 costituito. Ne consegue l'ordine al di spostare i veicoli daLA strada per cui è causa Pt_1 astenendosi per il futuro dal passarvi nonché dal farvi sostare o transitare i propri mezzi”.
Come ben evidenziato dal Giudice, difatti, non vi era nessuna prova dell'occupazione stabile con materiale o mezzi deLA stradeLA da parte dei coniugi Pt_1 Sul punto gli appeLAnti evidenziano che la sentenza non viene gravata. Tuttavia, rilevano che, al contempo, nemmeno nessuna prova che i due veicoli fossero presenti nei luoghi suddetti in maniera stabile e continuativa né tantomeno e, in via preliminare, che fossero di proprietà del
in assenza addirittura deLA identificazione precisa del veicolo asseritamente presente suLA Pt_1 strada. Insistono, quindi per la riforma deLA sentenza in assenza di prova che il veicolo del Pt_1 fosse stabilmente collocato suLA stradeLA, oltre che neLA attribuzione sempre al deLA proprietà Pt_1 di un veicolo non identificato con certezza ed in merito al quale è stata ordinata la rimozione.
In data 30.3.2021 si costituiscono , Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , chiedendo il rigetto
[...] ONtroparte_11 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è posta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON il primo motivo di gravame, gli appeLAnti contestano la legittimazione attiva di Pt_5
e .
[...] Parte_6 ONtroparte_1
In particolare, gli odierni appeLAnti ribadiscono quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado e, cioè, ritengono che non vi sia prova deLA circostanza che , e Parte_5 Parte_6 siano comproprietari deLA stradeLA oggetto di contestazione. Assumono al ONtroparte_1 contempo che la proprietà di tale strada sia da ricondurre esclusivamente al . Non Per_3 producono alcuna documentazione a sostegno deLA propria affermazione.
Il giudizio intentato in primo grado dagli odierni appeLAti, è stato inquadrato dal primo giudice come actio negatoria servitutis.
Secondo il consolidato indirizzo deLA giurisprudenza di legittimità,“In tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto deLA controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa deLA proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione deLA situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte-, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza deLA titolarità deLA proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza deLA servitù sul fondo in questione.” (Cassazione civile sez. II, 08/01/2025, n. 392).
DaLA consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado emerge come tale tratto di strada ricada tra le particelle 1210, di proprietà degli appeLAti , e Parte_5 Parte_6 [...] ON
e , di proprietà del . CP_1 Per_3
SuLA scorta di tale accertamento, il giudice di primo grado ha ritenuto che “Dai titoli di proprietà ON degli attori, per contro, pur non emergendo che la “stradeLA” posta a sinistra deLA p.LA abbia un numero autonomo di particeLA, non può escludersi che questa sia in comproprietà dei titolari delle particelle che la circondano o nelle quali è ricompresa: in effetti non risulta annessa a nessuna delle particelle confinanti, ed il fatto che sia uno spazio libero di passaggio verso la via Polimeni compreso tra le p.lle 1210 (di e , come da certificato catastale Persona_1 ONtroparte_1 ON del 18.9.2014) e la pLA di sembra attribuire ai titolari di questa lo spazio suddetto”. Per_3
Il giudice di prime cure ha quindi concluso che “non vi è alcuna evidenza invece che la suddetta porzione di terreno possa essere esclusivamente di proprietà del (che non è parte nel Per_3 presente giudizio), dovendosi ritenere in comproprietà tra i titolari delle suddette particelle”.
Tale assunto non è stato smentito da parte appeLAnte che non ha fornito elementi atti a dimostrare che l'area in questione fosse di esclusiva proprietà del . Per_3
Né appare condivisibile l'ulteriore censura mossa dagli appeLAnti secondo cui gli odierni appeLAti non avrebbero potuto proporre l'azione poiché l'actio negatoria servitutis non può essere legittimamente proposta ove la questione abbia ad oggetto un'area a cui è permesso l'accesso da parte di una collettività indistinta di persone (Cassazione civile sez. II, 03/12/2019, n. 31510). E' evidente, infatti, che nel caso di specie non ricorre tale presupposto, essendo l'accesso consentito soltanto a taluni soggetti proprietari dei fondi limitrofi.
ON il secondo motivo di gravame, gli appeLAnti hanno chiesto disporre ex art. 354 c.p.c. la remissione deLA causa al Giudice di primo grado ai fini deLA integrazione del contraddittorio nei confronti di trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Persona_10
L'assunto non è condivisibile.
La giurisprudenza deLA Corte è concorde e consolidata nel senso che l'actio negatoria servitutis è un'azione di accertamento diretta soltanto a far dichiarare l'inesistenza del diritto nei confronti di chi lo afferma e, pertanto, la relativa causa ha natura scindibile per cui, nel caso di pluralità di fondi, siano essi serventi o dominanti, non da luogo, né dal lato attivo né dal lato passivo, ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari interessati, dovendo sempre ravvisarsi una pluralità di rapporti di servitù (v. Cass. 11.2.1987, n.1495; 28.9.1996, n.8565, Cassazione civile sez. II, 01/08/2001, n.10470).
Solo nel caso in cui l'actio negatoria servitutis, tenda non solo aLA dichiarazione di inesistenza del diritto di servitù ma anche aLA rimozione delle opere mediante le quali tale diritto è stato esercitato, occorre la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari del preteso fondo dominante, come litisconsorti necessari (Cassazione 7040/20).
In termini analoghi, “L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione deLA cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza deLA servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 22835 del 14/08/2024).
Nel caso di specie, controvertendosi unicamente in ordine aLA dichiarazione di esistenza del diritto, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario;
ne consegue che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 102 c.p.c., e, conseguentemente, dell'art. 354 stesso codice, con la conseguenza che tale motivo d'appello deve essere rigettato. ON il terzo motivo di gravame, gli appeLAnti contestano l'“errata interpretazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado”. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, laddove aveva ritenuto non indispensabile l'ammissione deLA prova testimoniale volta ad accertare il pacifico diritto di e al passaggio suLA stradeLA oggetto Pt_1 Pt_2 di causa.
Preliminarmente occorre osservare come fosse onere degli appeLAnti quello di dimostrare l'esistenza di un loro diritto di passaggio suLA stradeLA in questione (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023: “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto deLA controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa deLA proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza deLA titolarità deLA proprietà, ma all'ottenimento deLA cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva daLA controparte”.
La tesi da loro sostenuta, secondo cui la stradeLA oggetto di causa è di esclusiva proprietà del e quest'ultimo gli avrebbe consentito di utilizzarla, non è sufficiente a sostenere la Persona_10 loro pretesa. Ciò perché, anche a voler considerare che effettivamente il fosse unico proprietario Per_3 dell'area, non vi è alcuna prova che quest'ultimo, rimasto estraneo al processo e non evocato nemmeno in primo grado dai coniugi avesse manifestato in maniera inequivocabile CP_13 la volontà diretta aLA costituzione deLA servitù medesima per la cui validità (ad substantiam) è richiesta la forma scritta.
Gli appeLAnti, invero, non hanno neppure allegato l'esistenza di un documento scritto costitutivo di una servitù di passaggio, né tale costituzione può desumersi dall'atto d'acquisto del terreno di cui sono titolari, neppure può ritenersi che abbiano usucapito un tale diritto, atteso che assumono di avere usufruito del diritto di passaggio dal 2007 e, dunque, da un periodo insufficiente per il maturare dell'usucapione.
Per tale ragione, dunque, alcuna utilità avrebbe potuto avere la prova testimoniale richiesta.
Sui fatti sopravvenuti
Assumono gli appeLAnti con il deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.10.2021 che, nelle more del giudizio, hanno acquistato da l'unità immobiliare identificata Persona_10 ON aLA sezione ON, foglio 9, particeLA .
ON la comparsa conclusionale, hanno depositato l'atto di compravendita datato 21 maggio 2021 (per notar , rep. n. 6931 - racc. n. 4344 del 21.05.2021 registrato il 09.06.2021 al n. 1414 Persona_12 serie IT). Sostengono quindi che se, come statuito con la sentenza impugnata, la strada oggetto del presente ON giudizio ricade tra le particelle 1210 e , a seguito di tale compravendita è pacifico che spetti agli appeLAnti il diritto di passaggio in qualità di proprietari, non più quali beneficiari di servitù. Al riguardo, richiamano una sentenza emessa daLA Corte di Cassazione secondo cui “qualora nel corso del giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto acquisti la comproprietà del bene (neLA specie, una strada), ogni questione relativa aLA servitù è assorbita, atteso che la turbativa deLA proprietà non può essere più inquadrata come tentativo di acquisire un diritto di servitù, ma deve essere regolata nell'ambito del regime di amministrazione deLA cosa comune tra comproprietari” (Cass. n. 21110 del 16 settembre 2013).
Rilevano altresì che, anche ove non si volesse accedere a tale tesi, comunque gli odierni appeLAnti avrebbero acquisito il diritto ad utilizzare la strada, posto che nell'atto notarile di compravendita deLA ON p.LA (per notar , rep. n. 6931 - racc. n. 4344 del 21.05.2021 registrato il Persona_13
09.06.2021 al n. 1414 serie IT), all'art. 2 è precisato che a tale fondo si accede attraverso una stradeLA
“deLA larghezza di circa 4 (quattro) metri lineari, posta a cavallo tra la particeLA oggi venduta e la particeLA 1210, delimitata da un muro ubicato suLA particeLA 1210, in virtù di una servitù di passaggio pedonale e carrabile per destinazione del padre di famiglia”.
Occorre preliminarmente osservare che la produzione del contratto di compravendita relativo aLA ON particeLA , effettuato con la comparsa conclusionale dopo che la causa era stata trattenuta per la decisione, deve ritenersi inammissibile.
Ed infatti, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. neLA nuova formulazione, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile. Tuttavia tale produzione è comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata con comparsa conclusionale. Nel caso di specie, la documentazione attestante l'avvenuta vendita risale al 2021 e parte appeLAnte non ha dedotto alcun motivo ostativo aLA produzione tardiva.
In ogni caso, la circostanza che la vendita sia stata effettuata non è contestata daLA controparte che si difende nel merito, non solo in sede di memoria di replica, ma anche con le note di trattazione del 9 giugno 2022. Deve pertanto ritenersi che, benché la produzione documentale attestante la vendita sia inammissibile, l'avvenuta vendita sia un fatto non contestato tra le parti. Tale fatto sopravvenuto, in effetti, determina l'improcedibilità dell'originaria domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo, è condivisibile quanto sostenuto dagli odierni appeLAti, secondo cui “La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che l'acquisto sopravvenuto non può sanare ex post una situazione di esercizio abusivo del passaggio, né può retroattivamente attribuire diritti non esistenti al tempo deLA lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 28.11.2017, n. 28379). L'actio negatoria servitutis, per sua natura, è volta all'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù al momento dell'introduzione del giudizio: ogni mutamento successivo non può incidere suLA fondatezza originaria deLA domanda”. Tale circostanza, tuttavia, in assenza di una precisa indicazione delle parti appeLAte che specifichi quale sia l'attuale interesse ad agire ed a proseguire l'intentata azione negatoria servitutis pur in ON presenza dell'intervenuto acquisto deLA particeLA ad opera degli appeLAnti, non è tale da incidere sull'esito del giudizio.
Né può avere rilevanza in questa sede - ove la domanda originaria era queLA di negatoria servitutis - la dedotta circostanza deLA intervenuta edificazione, ad opera degli odierni appeLAnti, di un muro lungo il perimetro dell'immobile acquistato che impedirebbe il passaggio ai residenti, poiché si tratta di un fatto nuovo che esula daLA richiesta originaria di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù o di altro diritto che legittimasse gli appeLAnti all'utilizzo deLA stradeLA.
- Spese processuali
Il verificarsi di un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio, che ha inciso sull'esito del medesimo, costituisce motivo per compensare le spese del presente grado di giudizio e, al contempo, per non incidere suLA ripartizione delle spese stabilita daLA sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di GG CA, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Parte_3
; ; ;
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1. Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara improcedibile l'originaria domanda.
2. ONferma l'impugnata sentenza nel capo relativo alle spese.
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso neLA camera di consiglio svoltasi suLA piattaforma Microsoft Teams il 10.12.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone
C O R T E D ' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA Sezione civile R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di GG CA, composta dai magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente;
2) dott.ssa Federica Rende ONsigliera relatrice;
3) dott.ssa Rosa Maria Bova ONsigliera. Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A neLA causa civile in grado di appello iscritta al n. 647/2020 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...], il [...] (c.f. ; Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...], il [...], (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Aldo De Caridi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in GG CA (RC), Via Marina, n. 47, 89135, PEC: ; Email_1
APPELLANTI
(C.F. , nato il [...] a [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata il [...] a [...]; Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. , nato il [...] a [...];
[...] C.F._5 Pt_6
(C.F. ), nata il [...] a [...];
[...] C.F._6 [...]
(C.F. , nata il [...] a [...]; tutti rappresentati e CP_1 C.F._7 difesi dall'avv. Francesco Polimeni, elettivamente domiciliati presso il suo studio in GG CA, Via B. Buozzi n. 4, PEC: ; Email_2
APPELLATI
Oggetto: Negatoria servitutis - Appello aLA sentenza del Tribunale di GG CA n. 427/2020 neLA causa n. 3398/2014 R.G.A.C., pubblicata il 7.4.2020 – non notificata;
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione iscritto a ruolo il 28.10.2014 , , Parte_3 Parte_4
, , deducevano che: Parte_5 Parte_6 ONtroparte_1
- i coniugi e erano proprietari di 2 appezzamenti, giusta decreto di CP_1 Pt_4 trasferimento del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del 21.7.2004, precisamente “Terreno in ON di GG Cal, località NE , nel NCT di RC al foglio 9, pLA 85 , esteso mq 4790; e terreno sito in ON Località NE , nel NCT del Comune di RC al foglio 9 pLA 196, mq 2440”; - gli allora attori , e (eredi di ONtroparte_1 Parte_7 Parte_6 Per_1
erano proprietari per atto notaio del 24.2.1987 n 5036, dei seguenti beni:
[...] Per_2
“terreno di natura agrumeto di prima classe con sovrastanti una staLA, ed un fienile, non riportati in Catasto costruiti con un contributo deLA Cassa per il Mezzogiorno, sito in ON di GG CA, in località NE, deLA superficie approssimativa di mq. 720, confinante con proprietà , con una stradeLA comunale e, dagli altri due lati, con Per_3 una stradeLA di accesso comune a più proprietari che in parte la Persona_4 separa da proprietà delle RR EL TA ( strada ferrata GG CA- ViLA S. Giovanni); riportato nel Catasto Terreni aLA partita 1565 intestata ancora – per non eseguita voltura- al suddetto defunto – (foglio 9 di mappa , pLA 195 , Persona_5 Per_6 con la superficie di ettari 0.07.20, con il reddito dominicale di L. 378,00 e con il reddito agrario di L. 24,48” ;
- i coniugi e erano proprietari per atto notaio del Parte_1 Parte_2 Per_7
17.4.2007 n rep 6952 , dei seguenti beni: “fabbricato a due piani fuori terra, con copertura a falde ed annessa corte , sito in GG CA , in località ON, in via Polimeni , snc, confinante nell'intero : con detta vvia, con la proprietà con proprietà , CP_1 Per_3
e con il cespite appresso descritto al n 2, salvo altri, composto di : appartamento posto a piano terreno (primo fuori terra) composto di tre vani cucina e bagno, confinante con la detta via, con proprietà con proprietà e con la corte del fabbricato, salvo CP_1 Per_3 altri , riportato nel catasto fabbricati del Comune di GG CA al foglio 9 di mappa sez CNA pLA 193, subalterno 3, zona censuaria 2, categoria A/5 , consistenza 4,5 vani , con la rendita catastale di euro 83,67 – via Polimeni snc piano T. Appartamento posto al primo piano (secondo fuori terra) composto di tre vani, cucina, ripostiglio e bagno, confinante: con detta via, con proprietà con proprietà e con il cespite appresso descritto CP_1 Per_3 al n 2 ) , salvo altri;
riportato nel Catasto dei fabbricati del Comune di GG CA al foglio 9 di mappa, sez CNA , particeLA 193 , subalterno 4, zona censuaria 2, categoria A/5 , classe 4, consistenza 4,5 con la rendita catastale di euro 83, 67 – via Polimeni snc piano 1 ; 2) rudere di fabbricato completamente inabitabile , ad un piano fuori terra, confinante : con la Ferrovia , con la corte del fabbricato sopradescritto, con la proprietà e con la CP_1 proprietà , riprtato nel catasto dei fabbricati del Comune di GG CA al Per_3 foglio di mappa sez CNA particeLA 193, subalterno 5 (unità coLAbente), via Polimeni snc piano T”.
Deducevano che dagli atti pubblici emergeva che l'accesso al fabbricato ed al rudere CP_2 sottostante, completamente inabitabile, ma da qualche anno trasformato in casa di abitazione, avveniva esclusivamente daLA via Polimeni (lato nord) attraverso il viottolo esistente e confinante con proprietà ed eredi che la strada di accesso ai fabbricati CP_3 Per_8
e terreni degli attori, risultava da tempo immemorabile essere la strada privata che, partendo da via Polimeni, raggiungeva gli abitati ed i fondi degli stessi;
che su tale stradeLA avevano diritto di passare i proprietari dei fondi limitrofi, , e (giusta atto per notaio Per_3 ONtroparte_4 CP_5 del 25.7.2003). Persona_9
Lamentavano che i convenuti dopo aver acquistato nel 2007 il rudere, lo avevano trasformato in abitazione e avevano abusivamente utilizzato la stradeLA privata Giustra-Polimeni-
[...]
, che partendo da via Polimeni , raggiungeva i loro fondi, nonostante fossero stati CP_6 diffidati a non esercitare il passaggio e nessun diritto su queLA potessero vantare.
Chiedevano, in conclusione, che venisse dichiarato che i coniugi non avevano alcun CP_7 diritto di esercitare il passaggio attraverso la stradeLA di cui erano proprietari e, per l'effetto, condannarli aLA rimozione di tutto il materiale che occupava la suddetta;
in difetto, che venisse disposta l'esecuzione in loro danno con loro condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il 5.2.2015 si costituivano in giudizio i convenuti e , Parte_2 Parte_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità deLA domanda per violazione deLA normativa suLA mediazione obbligatoria (avendo gli attori attivato la mediazione ex lege 28/2010 solo dopo l'inizio deLA causa); nonché la carenza di legittimazione attiva di tutti gli attori per non avere gli stessi provato di essere titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento suLA stradeLA oggetto di causa. Nel merito, invece, chiedevano il rigetto deLA domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, dal momento che nell'atto di acquisto del 24.2.1987, richiamato dalle parti attrici, riguardante l'acquisto di e in catasto al foglio 9 pLA 195, mq 720, Persona_1 ONtroparte_1 emergevano chiaramente i confini deLA proprietà degli attori e ONtroparte_1 Parte_6
, così identificati: “Piccolo appezzamento di terreno di natura agrumeto di prima Parte_7 classe, con sovrastante una staLA ed un fienile non riportati in catasto costruzioni con un contributo deLA Cassa per i,l Mezzogiorno, sito in ON di GG CA , in località NE, deLA superficie approssimativa di mq 720, confinante con proprietà , (nr lato Nord), con una Per_3 stradeLA comunale (nr: attuale via Polimeni, lato Est); e, dagli altri due lati, con una stradeLA di accesso comune a più proprietari (n.r: lato sud ovest , la Ferrovia) che in parte lo separa dalle RR EL TA”. Da tali elementi i convenuti deducevano che gli attori non avevano alcun diritto suLA strada, che apparteneva esclusivamente a , e conclusivamente, chiedevano: preliminarmente accertarsi Per_3
l'inammissibilità ed improponibilità deLA domanda, nonché la carenza di legittimazione degli attori;
nel merito, affermare il diritto dei coniugi convenuti di usufruire deLA strada che ricadeva interamente su terreno del , sul quale nessun titolo potevano vantare gli attori. Per_3
All'udienza del 26.9.2019 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda fondata.
Preliminarmente, evidenziava che da un lato gli attori avevano sostenuto di essere comproprietari deLA stradeLA oggetto di causa;
ciò suLA base delle planimetrie prodotte neLA relazione di parte e corredata da certificazioni ipocatastali;
dall'altro lato, invece, il Tribunale sottolineava che i convenuti non avevano mai esplicitamente affermato di avere titolo per esercitare il transito, né di godere di alcun diritto di servitù acquisito (tanto più che le generiche argomentazioni non erano mai state corredate da una produzione documentale, né dall'allegazione dell'esistenza di un qualsiasi fatto costitutivo quale avrebbe potuto essere un contratto, l'acquisto per usucapione, la destinazione di padre di famiglia, ecc.).
Invero, secondo la valutazione del giudicante, nel caso di actio negatoria servitutis, il riparto dell'onere di provare l'esistenza del diritto incombeva sul convenuto;
i coniugi non CP_7 avevano né allegato, né provato o chiesto di provare, di essere titolari di una servitù attiva di passaggio e, quindi, di un diritto che autorizzasse e legittimasse l'esercizio del transito contestato.
Anzi, avevano meramente addotto che l'unico proprietario del suolo, il , aveva Per_3
“consentito” il transito sul suo fondo ai comparenti. Tuttavia, meri atti di tolleranza o di cortesia di un comproprietario al passaggio di terzi sul proprio fondo non potevano costituire il fondamento di un diritto dei beneficiati;
né poteva costituirsi un diritto reale su immobile se non con atto scritto (art. 1350 c.c.), deLA cui esistenza non vi era neppure allegazione.
Quanto aLA prova di legittimazione attiva degli allora attori, deduceva il primo giudice che la posizione degli stessi era assai meno gravosa di queLA che incombeva su chi agisse in rivendica, potendosi limitare ad una dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
Sul punto, ancora, sottolineava che non aveva rilevanza la mancata partecipazione al giudizio di
, individuato dai convenuti quale comproprietario del fondo assieme agli attori, Persona_10 poiché l'azione esercitata era meramente dichiarativa, e mancava neLA specie qualsiasi litisconsorzio necessario dal lato attivo o passivo.
Dunque, il punto nodale e risolutivo del contenzioso, era il diritto di proprietà degli attori sul fondo e la necessità di accertarne la titolarità attraverso la produzione documentale e l'indagine peritale volta anche a verificare la corrispondenza dei titoli al suolo oggetto di causa.
L'immobile del quale era stato richiesto dichiararsi la libertà da servitù passive di passaggio era quello compreso tra le p.lle 1210 da una parte (Giustra-Polimeni) e dall'altra parte p.LA 194 di proprietà ; la c.d. “stradeLA” oggetto di causa sfociava da una parte suLA “strada Polimeni”, Per_3 dall'altra dal lato ove correva la linea ferrata.
Sempre secondo la planimetria agli atti, dunque, il passaggio che i avevano acquisito CP_7 con l'atto di acquisto del 2007 era invece quello che circondava da due lati la p.LA 193 degli stessi convenuti, confluendo da una parte daLA via Polimeni, ed assicurando per questa via l'accesso al loro immobile. La medesima descrizione si rinveniva neLA planimetria redatta dal CTU ed allegata all'elaborato peritale.
La lettura del titolo di proprietà dei (atto per notaio del 17.4.2007 – rep 6952 – CP_7 Per_7 allegato n 3 dell'atto di citazione) corrispondeva, dunque, aLA ricostruzione del CTU: nel suddetto titolo si leggeva che i coniugi acquistavano un “fabbricato a due piani” con annessa CP_8 corte in località ON via Polimeni snc, che neLA descrizione dettagliata era composto da due appartamenti ed un rudere, tutti ricompresi neLA p.LA 193 (sub 3, sub 4 ed il rudere sub 5): l'immobile compravenduto risultava confinante con via Polimeni, con proprietà con proprietà CP_1
e con la corte del suddetto fabbricato. Per_3
La descrizione corrispondeva altresì aLA planimetria prodotta dagli attori;
non vi era nell'atto di acquisto il riconoscimento di alcuna servitù dominante di passaggio su fondi altrui, avendo la p.LA
193 un fronte suLA via Polimeni e la strada che partiva daLA corte e sfociava su questa via. Dai titoli di proprietà degli attori, per contro, pur non emergendo che la “stradeLA” posta a sinistra deLA p.LA
194 avesse un numero autonomo di particeLA, non poteva escludersi che questa fosse in comproprietà dei titolari delle particelle che la circondavano o nelle quali era ricompresa: in effetti non risultava annessa a nessuna delle particelle confinanti, ed il fatto che fosse uno spazio libero di passaggio verso la via Polimeni compreso tra le p.lle 1210 (di e come da Persona_1 ONtroparte_1 certificato catastale del 18.9.2014) e la p.LA 194 di sembrava attribuire ai titolari di questa Per_3 lo spazio suddetto.
Il CTU, aLA pag. 7 dell'elaborato peritale, aveva espressamente confermato che “La suddetta stradina ricade sulle particelle 1210 e 194 (Cfr Allegato 2)”. Non vi era alcuna evidenza invece che la porzione di terreno potesse essere esclusivamente di proprietà del (che non era parte nel giudizio), dovendosi ritenere in comproprietà Per_3 tra i titolari delle suddette particelle.
Quindi la legittimazione attiva a chiedere il riconoscimento deLA libertà del fondo da servitù di passaggio o pesi ed onere gravanti a beneficio dei convenuti doveva riconoscersi quantomeno ai titolari deLA pLA 1210 – già 195 (ovvero i e ); tanto più che la p.LA 1210 Per_1 ONtroparte_1
(che in catasto era intestata al dante causa dei , , e aLA era collocata neLA Per_1 Per_1 CP_1 planimetria catastale tra le p.lle 194 e 196.
In effetti, il titolo di proprietà del e era l'atto per notaio el 1987, Persona_1 CP_1 Per_2 che riguarda la p.LA 195, venduta ai coniugi da In tale atto Per_1 ONtroparte_9 si leggeva che il cespite venduto era “…deLA superficie approssimativa di mq. 720, confinante con proprietà , con una stradeLA comunale e, dagli altri due lati, con una stradeLA di accesso Per_3 comune a più proprietari che in parte la separa da proprietà delle RR ONtroparte_10 EL TA (strada ferrata GG CA- ViLA S. Giovanni)…”.
Il rilievo del CTU e la descrizione che lo stesso forniva EL stato dei luoghi confermava detta ricostruzione e giustificava le doglianze degli attori, posto che risultava che i convenuti utilizzavano la parte di fondo sul quale non risultavano avere titolo per il passaggio, mentre, pur essendovi un passaggio pedonale che avrebbe consentito daLA corte del fabbricato a Pt_1 e (pLA 193) di raggiungere la via Polimeni, questo risultava comunque chiuso. Pt_2
Il CTU aveva rilevato “Annessa aLA part. 193 dei resistenti sigg.ri , al confine con la CP_7 part. 907 (di proprietà del sig. si trova una corte aLA quale si potrebbe anche accedere Per_8 daLA via Polimeni;
attualmente l'accesso è impedito daLA presenza di una recinzione e di una siepe. La larghezza deLA corte nel punto in cui la stessa confina con via Polimenti è pari a mt. 1,50 ” (pag. 6 relazionee CTU).
Quanto aLA richiesta di ordinare ai convenuti la rimozione del materiale che occupava la stradeLA privata, il Giudicante evidenziava che non fosse indicato né provato quale era tale materiale, né che lo stesso fosse riconducibile ai convenuti, fatta eccezione dei due autoveicoli rappresentati nelle fotografie e di cui di uno era ben visibile la targa RC 460559, dell'altro la targa non era interamente visibile ma lo era limitatamente ai caratteri “EF 012…”; tuttavia, entrambi appartenevano a
[...] nato il [...], come da visure prodotte dagli attori , ovvero al convenuto costituito. Pt_1
Ne conseguiva l'ordine al di spostare i veicoli daLA strada, astenendosi per il futuro dal Pt_1 passarvi nonché dal farvi sostare o transitare i propri mezzi.
Invece, il Giudice non riconosceva la legittimazione attiva agli attori e , Parte_3 Parte_4 in quanto sprovvisti di titolo sul suolo interessato al passaggio, ma su altre particelle pur se prossime, e, dunque, non avevano provato di avere alcun diritto che ne legittimasse la domanda: il titolo di proprietà prodotto era un laconico decreto di trasferimento del giudice delle esecuzioni immobiliari del 31.5.2014 (all 1 aLA citazione) che trasferiva ai predetti le plle 85 e 196; ma queste non avevano alcuna contiguità con la porzione di suolo oggetto di causa, mentre l'actio negatoria competeva al titolare del fondo su cui si esercitava la servitù asseritamente sine titulo.
Inoltre, il decreto di trasferimento del GE non riportava alcun diritto dei suLA strada Persona_4 in contestazione che legittimasse la domanda di negatoria ex art 949 cc. Tuttavia, l'avere addotto di avere un “passaggio” comune ad altri suLA suddetta stradeLA, punto non contestato esplicitamente dai convenuti, poteva giustificare l'integrale compensazione delle spese fra questi attori e i convenuti.
Da ultimo, doveva rilevarsi che la domanda volta al riconoscimento del diritto dei convenuti a passare daLA strada oggetto di causa, per averne il pregresso diritto o per altra ragione (interclusione del fondo, che legittimerebbe la costituzione di una servitù coattiva) sarebbe qualificabile come domanda riconvenzionale, tendendo ad ottenere non già la mera reiezione deLA domanda degli attori, ma il riconoscimento di un diritto contrapposto.
Tuttavia, secondo il primo giudice, non solo ogni domanda riconvenzionale sarebbe stata tardivamente proposta, e sarebbe stata quindi inammissibile, perché la costituzione dei convenuti non era avvenuta nel termine degli artt. 166 e 167 cpc (20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, a pena di decadenza), ma solo il 5.2.2014, ovvero il giorno stesso deLA prima udienza effettivamente celebratasi;
ma anche perché neLA costituzione i comparenti non avevano neppure formulato alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a sostenere di avere diritto di passare, per il permesso avutone dal proprietario deLA particeLA latistante e negando Persona_10 legittimazione attiva agli attori: eccezioni che tendeva a paralizzare la domanda e non già ad avanzare domande autonome e contrapposte.
Ultroneo e non conducente era quindi l'avere dedotto, solo con le comparse conclusionali che il fondo dei non era di fatto raggiungibile daLA stradeLA, ricadente suLA p.LA 193 in continuità CP_7 deLA corte (per la presenza di siepe, sbarramento, palo di illuminazione ecc. e perché il passaggio largo solo mt 1,50 sarebbe stato esclusivamente pedonale e non carrabile), stante l'assenza negli atti introduttivi di tali argomenti e delle conducenti domande, mai tempestivamente avanzate ed azionate.
In conclusione, il Tribunale accoglieva la domanda avanzata da , Parte_5 Parte_6
(quali eredi di ) e , e per l'effetto dichiarava il fondo di questi – Persona_1 Persona_11 sito in ON, ed identificato in Catasto Terreni aLA partita 1565 al foglio 9 di mappa, pLA 195 (oggi pLA 1210) , libero da servitù di transito a favore dei convenuti e , e per l'effetto ordinava Pt_1 Pt_2
a questi di astenersi dall'esercitare il passaggio pedonale e carraio attraverso la stradeLA oggetto di causa, ricadente sulle plle 1210 e 196; condannava a rimuovere i veicoli targati RC Parte_1 460559, e EF 012RN rivenuti sui luoghi di causa e risultanti allo stesso intestati;
condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Parte_8 calcolate ex DM 55/2014 sul valore deLA causa, che si liquidavano per euro 630,00 su cui andranno calcolate e corrisposte spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge . Dichiarava il difetto di legittimazione attiva degli attori e , e compensava le spese fra questi e Parte_3 Parte_4
i convenuti.
In data 17.12.2020 e propongono atto di citazione Parte_2 Parte_1 in appello chiedendo di: “IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà deLA sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRELIMINARE, disporre ex art. 354 cpc la remissione deLA causa al Giudice di primo grado ai fini deLA integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. ; nelle Persona_10 denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di cui sopra, senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse: 3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello nei limiti indicati e, per l'effetto, in riforma parziale deLA sentenza n. 427/2020 emessa dal Tribunale di GG CA, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Patrizia Morabito, nell'ambito del giudizio N. R.G. 3398/2014, pubblicata in data 07/04/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure (…) ON vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 4) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione deLA istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado come formulate daLA difesa degli appeLAnti per tutte le ragioni esposte neLA parte motiva del presente appello, da intendersi qui riportate e trascritte”.
In particolare, con il primo motivo di gravame contestano la legittimazione attiva dei sigg. Pt_5
e per come dichiarata neLA sentenza di primo grado.
[...] Parte_6 ONtroparte_1
ON il secondo motivo d'appello ribadiscono la necessità del litisconsorzio necessario tra i soggetti legittimati e le conseguenze processuali ex art. 354 cpc.
Diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime cure in ordine aLA necessità del litisconsorzio necessario tra i soggetti titolati all'azione, gli appeLAnti sostengono che in tema di “actio negatoria servitutis”, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti.
Secondo gli appeLAnti, sempre non conducente ai fini di causa sarebbe stata la circostanza dedotta dal CTU in ordine all'esistenza di un diverso accesso al fondo , circostanza che esulava CP_2 dal giudizio, ma che anche ove valutata sarebbe stata ininfluente ai fini deLA decisione rilevato che per stessa ammissione del CTU si trattava di un passaggio pedonale, deLA larghezza di mt 1,50 con presenza di un dislivello tra la via Polimeni e la corte annessa aLA particeLA 193.
Tutto quanto sopra trascritto, anche a voler tralasciare la presenza di una folta vegetazione, non consentirebbe certamente l'accesso aLA particeLA 193 di proprietà dei coniugi – Pt_1 Pt_2
ON il terzo motivo di gravame, gli appeLAnti contestano l'“errata interpretazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado”.
Il Giudice di prime cure, secondo gli appeLAnti, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, laddove avrebbe ritenuto non indispensabile l'ammissione deLA prova testimoniale volta ad accertare il pacifico diritto di e al passaggio suLA stradeLA oggetto di causa. In ogni Pt_1 Pt_2 caso e per come emerso daLA consulenza tecnica i – non avrebbero altro accesso Pt_1 Pt_2 al loro fondo salvo la stradeLA per cui è causa attese le condizioni di cui aLA stradeLA confinante con il fondo di proprietà le cui dimensioni ridotte, ulteriormente ristrette daLA Per_8 presenza di un palo deLA pubblica illuminazione e da un dislivello rispetto al livello deLA strada via Polimeni, non consentirebbero alcun passaggio. Circostanza che in ogni caso faceva presumere che il passaggio dei – per accedere al fondo di proprietà avvenisse attraverso la stradeLA Pt_1 Pt_2 posta nel fondo . Per_3
Ancora, nel corso del giudizio di primo grado non era stata fornita la prova anche in relazione aLA circostanza che i e occupassero in maniera stabile la stradeLA oggetto di causa con due Pt_1 Pt_2 autovetture e altro materiale, sebbene neLA sentenza gravata si leggesse: “Tuttavia non è indicato né provato quale sia tale materiale, né che lo stesso sia riconducibile ai convenuti, fatta eccezione dei due autoveicoli rappresentati nelle fotografie e di cui uno è ben visibile la targa RC 260559, dell'altro la targa non è interamente visibile, e lo è limitatamente ai caratteri EF012, appartengono entrambi a nato il [...], come da visure prodotte dagli attori, ovvero al convenuto Parte_1 costituito. Ne consegue l'ordine al di spostare i veicoli daLA strada per cui è causa Pt_1 astenendosi per il futuro dal passarvi nonché dal farvi sostare o transitare i propri mezzi”.
Come ben evidenziato dal Giudice, difatti, non vi era nessuna prova dell'occupazione stabile con materiale o mezzi deLA stradeLA da parte dei coniugi Pt_1 Sul punto gli appeLAnti evidenziano che la sentenza non viene gravata. Tuttavia, rilevano che, al contempo, nemmeno nessuna prova che i due veicoli fossero presenti nei luoghi suddetti in maniera stabile e continuativa né tantomeno e, in via preliminare, che fossero di proprietà del
in assenza addirittura deLA identificazione precisa del veicolo asseritamente presente suLA Pt_1 strada. Insistono, quindi per la riforma deLA sentenza in assenza di prova che il veicolo del Pt_1 fosse stabilmente collocato suLA stradeLA, oltre che neLA attribuzione sempre al deLA proprietà Pt_1 di un veicolo non identificato con certezza ed in merito al quale è stata ordinata la rimozione.
In data 30.3.2021 si costituiscono , Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , chiedendo il rigetto
[...] ONtroparte_11 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è posta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON il primo motivo di gravame, gli appeLAnti contestano la legittimazione attiva di Pt_5
e .
[...] Parte_6 ONtroparte_1
In particolare, gli odierni appeLAnti ribadiscono quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado e, cioè, ritengono che non vi sia prova deLA circostanza che , e Parte_5 Parte_6 siano comproprietari deLA stradeLA oggetto di contestazione. Assumono al ONtroparte_1 contempo che la proprietà di tale strada sia da ricondurre esclusivamente al . Non Per_3 producono alcuna documentazione a sostegno deLA propria affermazione.
Il giudizio intentato in primo grado dagli odierni appeLAti, è stato inquadrato dal primo giudice come actio negatoria servitutis.
Secondo il consolidato indirizzo deLA giurisprudenza di legittimità,“In tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto deLA controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa deLA proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione deLA situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte-, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza deLA titolarità deLA proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza deLA servitù sul fondo in questione.” (Cassazione civile sez. II, 08/01/2025, n. 392).
DaLA consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado emerge come tale tratto di strada ricada tra le particelle 1210, di proprietà degli appeLAti , e Parte_5 Parte_6 [...] ON
e , di proprietà del . CP_1 Per_3
SuLA scorta di tale accertamento, il giudice di primo grado ha ritenuto che “Dai titoli di proprietà ON degli attori, per contro, pur non emergendo che la “stradeLA” posta a sinistra deLA p.LA abbia un numero autonomo di particeLA, non può escludersi che questa sia in comproprietà dei titolari delle particelle che la circondano o nelle quali è ricompresa: in effetti non risulta annessa a nessuna delle particelle confinanti, ed il fatto che sia uno spazio libero di passaggio verso la via Polimeni compreso tra le p.lle 1210 (di e , come da certificato catastale Persona_1 ONtroparte_1 ON del 18.9.2014) e la pLA di sembra attribuire ai titolari di questa lo spazio suddetto”. Per_3
Il giudice di prime cure ha quindi concluso che “non vi è alcuna evidenza invece che la suddetta porzione di terreno possa essere esclusivamente di proprietà del (che non è parte nel Per_3 presente giudizio), dovendosi ritenere in comproprietà tra i titolari delle suddette particelle”.
Tale assunto non è stato smentito da parte appeLAnte che non ha fornito elementi atti a dimostrare che l'area in questione fosse di esclusiva proprietà del . Per_3
Né appare condivisibile l'ulteriore censura mossa dagli appeLAnti secondo cui gli odierni appeLAti non avrebbero potuto proporre l'azione poiché l'actio negatoria servitutis non può essere legittimamente proposta ove la questione abbia ad oggetto un'area a cui è permesso l'accesso da parte di una collettività indistinta di persone (Cassazione civile sez. II, 03/12/2019, n. 31510). E' evidente, infatti, che nel caso di specie non ricorre tale presupposto, essendo l'accesso consentito soltanto a taluni soggetti proprietari dei fondi limitrofi.
ON il secondo motivo di gravame, gli appeLAnti hanno chiesto disporre ex art. 354 c.p.c. la remissione deLA causa al Giudice di primo grado ai fini deLA integrazione del contraddittorio nei confronti di trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Persona_10
L'assunto non è condivisibile.
La giurisprudenza deLA Corte è concorde e consolidata nel senso che l'actio negatoria servitutis è un'azione di accertamento diretta soltanto a far dichiarare l'inesistenza del diritto nei confronti di chi lo afferma e, pertanto, la relativa causa ha natura scindibile per cui, nel caso di pluralità di fondi, siano essi serventi o dominanti, non da luogo, né dal lato attivo né dal lato passivo, ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari interessati, dovendo sempre ravvisarsi una pluralità di rapporti di servitù (v. Cass. 11.2.1987, n.1495; 28.9.1996, n.8565, Cassazione civile sez. II, 01/08/2001, n.10470).
Solo nel caso in cui l'actio negatoria servitutis, tenda non solo aLA dichiarazione di inesistenza del diritto di servitù ma anche aLA rimozione delle opere mediante le quali tale diritto è stato esercitato, occorre la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari del preteso fondo dominante, come litisconsorti necessari (Cassazione 7040/20).
In termini analoghi, “L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione deLA cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza deLA servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 22835 del 14/08/2024).
Nel caso di specie, controvertendosi unicamente in ordine aLA dichiarazione di esistenza del diritto, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario;
ne consegue che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 102 c.p.c., e, conseguentemente, dell'art. 354 stesso codice, con la conseguenza che tale motivo d'appello deve essere rigettato. ON il terzo motivo di gravame, gli appeLAnti contestano l'“errata interpretazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado”. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, laddove aveva ritenuto non indispensabile l'ammissione deLA prova testimoniale volta ad accertare il pacifico diritto di e al passaggio suLA stradeLA oggetto Pt_1 Pt_2 di causa.
Preliminarmente occorre osservare come fosse onere degli appeLAnti quello di dimostrare l'esistenza di un loro diritto di passaggio suLA stradeLA in questione (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023: “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto deLA controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa deLA proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza deLA titolarità deLA proprietà, ma all'ottenimento deLA cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva daLA controparte”.
La tesi da loro sostenuta, secondo cui la stradeLA oggetto di causa è di esclusiva proprietà del e quest'ultimo gli avrebbe consentito di utilizzarla, non è sufficiente a sostenere la Persona_10 loro pretesa. Ciò perché, anche a voler considerare che effettivamente il fosse unico proprietario Per_3 dell'area, non vi è alcuna prova che quest'ultimo, rimasto estraneo al processo e non evocato nemmeno in primo grado dai coniugi avesse manifestato in maniera inequivocabile CP_13 la volontà diretta aLA costituzione deLA servitù medesima per la cui validità (ad substantiam) è richiesta la forma scritta.
Gli appeLAnti, invero, non hanno neppure allegato l'esistenza di un documento scritto costitutivo di una servitù di passaggio, né tale costituzione può desumersi dall'atto d'acquisto del terreno di cui sono titolari, neppure può ritenersi che abbiano usucapito un tale diritto, atteso che assumono di avere usufruito del diritto di passaggio dal 2007 e, dunque, da un periodo insufficiente per il maturare dell'usucapione.
Per tale ragione, dunque, alcuna utilità avrebbe potuto avere la prova testimoniale richiesta.
Sui fatti sopravvenuti
Assumono gli appeLAnti con il deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.10.2021 che, nelle more del giudizio, hanno acquistato da l'unità immobiliare identificata Persona_10 ON aLA sezione ON, foglio 9, particeLA .
ON la comparsa conclusionale, hanno depositato l'atto di compravendita datato 21 maggio 2021 (per notar , rep. n. 6931 - racc. n. 4344 del 21.05.2021 registrato il 09.06.2021 al n. 1414 Persona_12 serie IT). Sostengono quindi che se, come statuito con la sentenza impugnata, la strada oggetto del presente ON giudizio ricade tra le particelle 1210 e , a seguito di tale compravendita è pacifico che spetti agli appeLAnti il diritto di passaggio in qualità di proprietari, non più quali beneficiari di servitù. Al riguardo, richiamano una sentenza emessa daLA Corte di Cassazione secondo cui “qualora nel corso del giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto acquisti la comproprietà del bene (neLA specie, una strada), ogni questione relativa aLA servitù è assorbita, atteso che la turbativa deLA proprietà non può essere più inquadrata come tentativo di acquisire un diritto di servitù, ma deve essere regolata nell'ambito del regime di amministrazione deLA cosa comune tra comproprietari” (Cass. n. 21110 del 16 settembre 2013).
Rilevano altresì che, anche ove non si volesse accedere a tale tesi, comunque gli odierni appeLAnti avrebbero acquisito il diritto ad utilizzare la strada, posto che nell'atto notarile di compravendita deLA ON p.LA (per notar , rep. n. 6931 - racc. n. 4344 del 21.05.2021 registrato il Persona_13
09.06.2021 al n. 1414 serie IT), all'art. 2 è precisato che a tale fondo si accede attraverso una stradeLA
“deLA larghezza di circa 4 (quattro) metri lineari, posta a cavallo tra la particeLA oggi venduta e la particeLA 1210, delimitata da un muro ubicato suLA particeLA 1210, in virtù di una servitù di passaggio pedonale e carrabile per destinazione del padre di famiglia”.
Occorre preliminarmente osservare che la produzione del contratto di compravendita relativo aLA ON particeLA , effettuato con la comparsa conclusionale dopo che la causa era stata trattenuta per la decisione, deve ritenersi inammissibile.
Ed infatti, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. neLA nuova formulazione, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile. Tuttavia tale produzione è comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata con comparsa conclusionale. Nel caso di specie, la documentazione attestante l'avvenuta vendita risale al 2021 e parte appeLAnte non ha dedotto alcun motivo ostativo aLA produzione tardiva.
In ogni caso, la circostanza che la vendita sia stata effettuata non è contestata daLA controparte che si difende nel merito, non solo in sede di memoria di replica, ma anche con le note di trattazione del 9 giugno 2022. Deve pertanto ritenersi che, benché la produzione documentale attestante la vendita sia inammissibile, l'avvenuta vendita sia un fatto non contestato tra le parti. Tale fatto sopravvenuto, in effetti, determina l'improcedibilità dell'originaria domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo, è condivisibile quanto sostenuto dagli odierni appeLAti, secondo cui “La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che l'acquisto sopravvenuto non può sanare ex post una situazione di esercizio abusivo del passaggio, né può retroattivamente attribuire diritti non esistenti al tempo deLA lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 28.11.2017, n. 28379). L'actio negatoria servitutis, per sua natura, è volta all'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù al momento dell'introduzione del giudizio: ogni mutamento successivo non può incidere suLA fondatezza originaria deLA domanda”. Tale circostanza, tuttavia, in assenza di una precisa indicazione delle parti appeLAte che specifichi quale sia l'attuale interesse ad agire ed a proseguire l'intentata azione negatoria servitutis pur in ON presenza dell'intervenuto acquisto deLA particeLA ad opera degli appeLAnti, non è tale da incidere sull'esito del giudizio.
Né può avere rilevanza in questa sede - ove la domanda originaria era queLA di negatoria servitutis - la dedotta circostanza deLA intervenuta edificazione, ad opera degli odierni appeLAnti, di un muro lungo il perimetro dell'immobile acquistato che impedirebbe il passaggio ai residenti, poiché si tratta di un fatto nuovo che esula daLA richiesta originaria di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù o di altro diritto che legittimasse gli appeLAnti all'utilizzo deLA stradeLA.
- Spese processuali
Il verificarsi di un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio, che ha inciso sull'esito del medesimo, costituisce motivo per compensare le spese del presente grado di giudizio e, al contempo, per non incidere suLA ripartizione delle spese stabilita daLA sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di GG CA, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Parte_3
; ; ;
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1. Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara improcedibile l'originaria domanda.
2. ONferma l'impugnata sentenza nel capo relativo alle spese.
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso neLA camera di consiglio svoltasi suLA piattaforma Microsoft Teams il 10.12.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone