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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3.11.2023 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Marta Parte_1
Semola che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'avv. Filippo Doni che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 168/23 del Tribunale di Treviso
In punto: assegno sociale
Causa trattata all'udienza del 24.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 168/23 emessa in data
03.05.2023 e in pari data pubblicata, non notificata
- riformarsi il capo b) della sentenza (e conseguentemente il capo c) e statuirsi che ha diritto alla corresponsione Parte_1
dell'assegno sociale così come previsto dall'art. 3, comma 6, L.
335/1995 e successive modifiche e integrazioni anche per gli anni successivi al 2018 e, quindi, dal 2019 ad oggi e, per l'effetto, annulli i provvedimenti di diniego del beneficio da parte dell' CP_1
- condannare l' a pagare a i relativi ratei di CP_1 Parte_1
assegno sociale dal 2019 per una somma ad oggi maturata pari a complessivi € 41.697,63 o il minor importo di € € 34.142,95, oltre ai ratei che andranno a maturare, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, la maggiore o minor somma che risultasse in corso di causa.
In via istruttoria: In caso di contestazione da parte dell' si CP_1
chiede che venga disposta CTU volta a quantificare i ratei di assegno sociale spettante alla ricorrente.
In ogni caso: spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio interamente rifusi”
Conclusioni per parte appellata: “PRELIMINARMENTE, IN VIA
SUBORDINATA: dichiararsi inammissibile ogni domanda ulteriore, sia in primo grado che in appello, rispetto a quanto oggetto del ricorso di primo grado (periodo 2018 – 2020);
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PRELIMINARMENTE, IN VIA SUBORDINATA: dichiararsi in tutto o in parte inammissibile l'avverso appello per genericità dello stesso con riguardo alla quantificazione della pretesa di parte appellante;
PRELIMINARMENTE, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: dichiararsi inammissibile l'avverso appello per difetto di interesse ad agire con riguardo all'assenza dei requisiti reddituali.
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: rigettarsi ogni domanda di condanna nei confronti di in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto e comunque non provata, ed in ogni caso per assenza di specifico motivo di appello con riguardo alla mancata quantificazione in sentenza del diritto oggetto di causa;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, accogliersi le CONCLUSIONI di in primo grado: CP_1
PRELIMINAREMENTE: dichiararsi il presente giudizio inammissibile per difetto di domanda amministrativa per gli anni
2019 e 2020; NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: limitarsi l'eventuale condanna di parte resistente alla sola annualità
2018, e comunque alla sola condanna generica o al solo importo che verrà ritenuto spettante all'esito di puntuale dimostrazione in corso di causa. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: confermarsi l'impugnata sentenza.
IN OGNI CASO: confermarsi la decisione di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile l'avverso ricorso in primo grado per
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difetto di previa istanza amministrativa per i periodi successivi al
2018.
Spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi o in subordine compensati, anche in relazione alla sola eventuale parziale fondatezza dell'avversa domanda.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 3.11.2023, la sig.ra Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Treviso, in parziale accoglimento del ricorso proposto, ha riconosciuto il suo diritto alla percezione dell'assegno sociale per l'anno 2018 (richiesto con domanda amministrativa del 30.01.2018) ma ha rigettato la domanda volta ad ottenere la corresponsione della medesima prestazione per gli anni 2019 e 2020 ritenendo necessaria a tal fine la presentazione di anno in anno della domanda amministrativa all' . CP_1
Il Giudice di prime cure, facendo applicazione del principio secondo cui lo stato di bisogno del richiedente l'assegno sociale deve essere desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza necessità che tale stato di bisogno sia anche incolpevole (Cass. n. 24954/21), ha escluso che potesse rilevare ai fini della determinazione del reddito percepito la concessione in comodato gratuito di un immobile al figlio, ha ritenuto irrilevanti i proventi della vendita di alcuni immobili da parte del marito della ricorrente nell'anno 2016 e ha considerato come reddito percepito dal marito solamente la differenza tra quanto percepito dalla vendita di un terreno nel 2018 e quanto conferito come apporto infruttifero alla società AM GA RL di cui era socio nel
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2018. Ritenuti, quindi rispettati i limiti di reddito per l'anno 2018, ha riconosciuto la spettanza dell'assegno sociale ma ha negato che potesse riconoscersi la prestazione anche per gli anni 2019 e 2020 in mancanza di presentazione della domanda amministrativa in relazione a tali anni.
L'originaria ricorrente ha proposto appello sulla base di due connessi motivi con cui censura la decisione gravata per aver ritenuto necessaria la presentazione della domanda amministrativa di anno in anno atteso che, in base alla stessa regolamentazione interna dell' , non sarebbe necessaria la presentazione di una nuova CP_1
domanda amministrativa ogni anno (potendo l sospendere la CP_1
prestazione in caso di superamento dei limiti di reddito) e per non aver, conseguentemente, riconosciuto l'assegno sociale anche per gli anni 2019 e 2020 nonostante fosse stata depositata in atti la documentazione attestante il permanere del requisito reddituale anche per gli anni successivi al 2018. L'appellante chiede, quindi, la condanna dell' ad erogare l'assegno sociale anche per gli anni CP_1
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Si è costituito in appello l' (dopo lo scadere del termine di dieci CP_1
giorni a ritroso dalla data dell'udienza di discussione) ed ha sostenuto l'infondatezza dell'appello evidenziando, in particolare, come l'appellante e il coniuge della stessa disponessero di redditi complessivamente superiori ai limiti di reddito per il godimento dell'assegno sociale.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 24.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I motivi d'appello, in quanto connessi, possono essere analizzati congiuntamente.
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In via preliminare deve affermarsi come sia ormai passata in giudicato la statuizione di prime cure in ordine alla spettanza dell'assegno sociale per l'anno 2018 e, parimenti, in mancanza di appello da parte dell' , deve ritenersi definitiva la statuizione di irrilevanza ai fini CP_1
della determinazione dei redditi da computarsi per la verifica della spettanza e della misura della prestazione, i proventi delle operazioni immobiliari del 2016 e del 2018 (salva la minor somma di Euro 1.500, valorizzata dal Tribunale in termini di reddito rilevante in relazione all'anno 2018).
1.1 – Parte appellante si duole del fatto che il giudice del lavoro abbia ritenuto necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa per ciascun anno successivo al primo e tale doglianza è fondata. L'art. 3 L. 335/1995, dopo aver indicato i requisiti che il richiedente deve avere al momento della domanda (età, cittadinanza e/o residenza e/o permesso di soggiorno, reddito annuo), indica i limiti reddituali per ottenere tale beneficio precisando che “I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale”. Tale ultima affermazione conduce a ritenere che non sia affatto necessario presentare ogni anno una domanda amministrativa per poter beneficiare della prestazione che, al contrario, una volta riconosciuta come spettante all'esito della domanda amministrativa presentata, ha una natura provvisoria nel senso che l' è tenuto a sospenderla o a ridurla laddove, in base CP_1
alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni RED inviate – laddove sia necessario trasmetterle – e agli eventuali controlli, emerga il superamento dei limiti reddituali o una modifica in aumento delle condizioni reddituali idonea a determinare una diminuzione dell'importo dell'assegno sociale.
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1.2 – Nel caso di specie l'appellante, con il ricorso di primo grado aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi Unico riferite agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 sostenendo la spettanza dell'assegno anche per tali anni.
1.3 – L'Istutito, ha avuto modo di prendere posizione in merito alla sussistenza dei requisiti reddituali ed ha confermato, a pag. 7 della memoria difensiva di primo grado, che il coniuge della ricorrente
“risulta titolare di redditi pari ad € 6.644,00 (2018), 6.719 (2019) e
6.746,00 (2020)”.
È ben vero che, inizialmente, a pag. 4 della memoria difensiva, aveva affermato: “l'istituto ha ritenuto di non accogliere l'avversa istanza amministrativa del 30.01.2018, in quanto il marito della stessa risulta titolare di immobili, pur se uno degli stessi è adibito a casa di abitazione”. Tuttavia, tale deduzione risulta generica, non prende posizione sulla rendita catastale degli stessi o su eventuali redditi percepiti dal godimento di tali immobili e, soprattutto, ha poi specificamente indicato (a pag. 7, come sopra riportato) quali fossero i redditi rilevanti del marito della ricorrente ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale.
Alcun altro rilievo in merito alla presenza di redditi ulteriori rilevanti aveva avanzato l'Istituto (ferma l'irrilevanza, per il giudicato formatosi, in ordine ai proventi delle vendite immobiliari nei termini con cui si è già riferito e alla concessione in comodato di un appartamento al figlio).
Tenuto conto che il rito del lavoro si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, nel caso di specie si deve rilevare come a fronte dell'allegazione attorea in merito all'insussistenza di redditi rilevanti in capo al marito in relazione agli immobili di cui era proprietario, l' nulla ha CP_1
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replicato e, anzi, ha puntualmente quantificato i redditi da questi percepiti e ritenuti rilevanti ai fini del rispetto del requisito reddituale per la percezione dell'assegno sociale. Risulta, conseguentemente, tardiva l'allegazione in grado d'appello in merito all'esistenza di redditi catastali ostativi al riconoscimento della prestazione richiesta.
Le dichiarazioni dei redditi dell'appellata, riferite agli stessi anni non evidenziano alcun reddito rilevante (emerge solo un modesto reddito non imponibile riferibile all'immobile in proprietà concesso in comodato al figlio, la cui rilevanza ai fini dell'assegno sociale è già stata esclusa dal giudice di prime cure con statuizione non appellata dall' ). CP_1
2 – Deve, quindi, parzialmente riformarsi la sentenza di primo grado accertando la spettanza dell'assegno sociale, nella misura di legge tenendo conto dei redditi documentati, anche per gli anni 2019 e 2020 da determinarsi tenendo conto dei redditi del coniuge nella misura pari ad Euro 6.719 per il 2019 ed Euro 6.746,00 per il 2020, con conseguente condanna dell'Istituto a provvedere al relativo pagamento maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Parte appellante, al fine di ritenere i redditi da pensione rilevanti nella misura dei due terzi, invoca l'ultimo periodo dell'art. 3, co. 6, l. n.
335/1995 in forza del quale “Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. Tuttavia, in assenza di specificazioni e prova in merito alla tipologia di pensione liquidata in favore di , non è Parte_2
possibile applicare tale disposizione di favore.
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3 – Non può accogliersi la domanda volta ad ottenere il riconoscimento e la condanna al pagamento dell'assegno sociale per gli anni successivi al 2020 atteso che con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado e con la produzione offerta in prima udienza, la ricorrente ha necessariamente documentato solo i redditi percepiti sino a quel momento, non avendo a disposizione le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi al 2020. Le dichiarazioni dei redditi riferite all'anno 2021 sono state depositate solo con le note conclusive in primo grado e, pertanto, l' non ha potuto neppure prendere CP_1
compiutamente posizione sull'esistenza di redditi ulteriori o diversi o in merito alla possibile presenza di redditi che neppure dovevano essere dichiarati nel modello 730 o nell'Unico ma da dichiarare comunque con dichiarazione RED (cfr. circolare n. 195/2015, CP_1
punti 2.1 e 2.2). Le ulteriori dichiarazioni reddituali per gli anni 2022
e 2023 sono state prodotte solo in sede di discussione in appello e si riferiscono ad annualità neppure contemplate dal ricorso di primo grado. Conseguentemente, fermo l'accertamento del diritto alla prestazione dell'assegno sociale per l'anno 2018 (come statuito in primo grado), è qui possibile pronunciare condanna di pagamento della stessa nella misura di legge con riferimento alle ulteriori annualità 2019 e 2020, mentre per gli anni successivi la prestazione sarà dovuta al permanere dei requisiti di legge, da verificarsi in sede amministrativa.
4 – In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi vengono poste a carico dell' sulla base del CP_1
valore della domanda complessivamente accolta (tre annualità dell'assegno sociale), da determinarsi sulla base di valori minimi atteso il numero esiguo delle questioni di diritto affrontate e tenendo conto della sostanziale assenza di attività istruttoria.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello, accerta il diritto dell'appellante alla percezione dell'assegno sociale anche per gli anni 2019 e 2020, nella misura di legge, da determinarsi tenendo conto dei redditi del coniuge pari ad Euro 6.719 per il
2019 ed Euro 6.746 per il 2020, con conseguente condanna dell'Istituto a provvedere al relativo pagamento maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo;
− Condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambi i CP_1
gradi che si liquidano in Euro 1.865 per il primo grado ed Euro
1.984 per il secondo, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 24.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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