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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 179/2025 RG, introdotta da
(IL (OR), 26/05/1963), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ZINGARELLI GRAZIELLA;
(GALATINA (LE), 18/08/1957), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MAGNANTI ANDREA e dell'avv. MONZIO COMPAGNONI
GERMANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 01/10/1988, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 873/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento stante l'autonomia ed indipendenza economica di entrambi;
2. quanto agli immobili acquistati in regime di comunione dei beni, e per la precisione l'immobile, già casa coniugale, sito in Roma Via Tarcento
n. 60, il box auto sito in Roma, Via Tarcento n. 20, int. 19, P. S1, e la cantina sita in Roma Via della Stazione Tuscolana n. 5 Piano S1, i ricorrenti si impegnano a mettere in vendita l'asse immobiliare, anche mediante conferimento di mandato ad agenzie immobiliari scelte di comune accordo, e a dividere tutto il ricavato in quota parte del 50% ciascuno.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/10/1988, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 179/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 01/10/1988 tra (IL (OR), Parte_1
26/05/1963) e (GALATINA (LE), 18/08/1957) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
1574, Parte II, Serie A04, Anno 1988, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 179/2025 RG, introdotta da
(IL (OR), 26/05/1963), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ZINGARELLI GRAZIELLA;
(GALATINA (LE), 18/08/1957), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MAGNANTI ANDREA e dell'avv. MONZIO COMPAGNONI
GERMANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 01/10/1988, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 873/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento stante l'autonomia ed indipendenza economica di entrambi;
2. quanto agli immobili acquistati in regime di comunione dei beni, e per la precisione l'immobile, già casa coniugale, sito in Roma Via Tarcento
n. 60, il box auto sito in Roma, Via Tarcento n. 20, int. 19, P. S1, e la cantina sita in Roma Via della Stazione Tuscolana n. 5 Piano S1, i ricorrenti si impegnano a mettere in vendita l'asse immobiliare, anche mediante conferimento di mandato ad agenzie immobiliari scelte di comune accordo, e a dividere tutto il ricavato in quota parte del 50% ciascuno.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/10/1988, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 179/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 01/10/1988 tra (IL (OR), Parte_1
26/05/1963) e (GALATINA (LE), 18/08/1957) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
1574, Parte II, Serie A04, Anno 1988, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi