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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4893/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4893/2022 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
Controparte_1
Resistente
Oggi 5 maggio 2025 ad ore 13,12 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. BERELLINI GIUSEPPE il quale si riporta ai Parte_1 propri scritti difensivi e conclusioni ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Per l'avv.to SVEVA STANCATI ed CP_1 Controparte_1 il dott. MARCO BELLUCCI i quali si riportano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni formulate ed insiste per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,12, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della allegata sentenza e della contestuale motivazione.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 5 maggio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4893/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso, per C.F._1 CP_1 delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Berellini, presso il cui studio in Via M. Angeloni
80/A elegge domicilio indicando per le comunicazioni e notifiche del presente procedimento i seguenti recapiti: fax 075.5053498; PEC “ . Email_1
Ricorrente
Contro
:
, cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso Controparte_2 C.F._2
lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai Controparte_1 sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega su atto separato.
Resistente
Fatto.
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 368 del 20.09.2022, notificata in data 29 settembre 2022, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro € 187,80, comprensiva delle spese di notifica e chiedeva, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del provvedimento opposto e, nel merito, di annullare, l'Ordinanza Ingiunzione opposta, ritenuta illegittima e infondata unitamente ad ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
pagina 2 di 9 Proponeva la parte ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione di legge - difetto di motivazione del provvedimento di ingiunzione - mancata verifica e disamina degli scritti difensivi ex art. 18 l. 689/1981 – omessa audizione personale espressamente richiesta dall'interessato;
2) infondatezza delle rivendicazioni della sig.ra - insussistenza del rapporto di lavoro Parte_2
nei periodi reclamati – illegittimità conseguente dell'ordinanza ingiunzione per avere acriticamente mutuato le dichiarazioni accusatorie della predetta sig.ra senza alcun riscontro esterno Parte_2
a conferma;
3) insufficienza - contraddittorietà delle prove.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “… contrariis reiectis, … In via principale:
- accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 368 del 20.9.2022 dell' ex art.li 18 e 35 L. 689/1981 e art. 1 D.P.R. Controparte_1
571/1982, notificata il 29.9.2022 e di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Con vittoria di spese e compensi professionali e liquidazione diretta a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 368 del 20.09.2022 resa nei confronti di
e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse Parte_1 nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.
Lgs. n. 149/201 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza e, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali, viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/
2011, per i motivi indicati di seguito.
pagina 3 di 9 Preliminarmente è necessario rilevare, quanto alle doglianze attoree circa il difetto di motivazione del provvedimento di ingiunzione, alla mancata verifica e disamina degli scritti difensivi ed inoltre alla mancata convocazione dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta, che la giurisprudenza richiamata dalla parte appare non risolutiva, in quanto non sembra essersi verificata alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente, attesa la specificità del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa:
La Suprema Corte, in particolare Cass. SS.UU. n. 1786 del 2010 ha infatti chiarito che: “…. la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.”.
Tale argomentazione deve ritenersi riferibile anche al generale obbligo motivazionale imposto alla P.A. nell'emanare i provvedimenti ingiuntivi di cui alle Legge 689/81 affrontato nella medesima sentenza:
“Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.”.
pagina 4 di 9 Ritiene in sintesi il Supremo Consesso che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo che irroga la sanzione, con la conseguenza che, avendo il giudice cognizione piena sulla vicenda, il diritto di difesa del ricorrente è sempre e comunque garantito, indipendentemente dalle fasi endoprocedimentali poste in essere dalla P.A.: “Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n.
285 del 1992), è legittima, e non è quindi passibile di annullamento da parte del Giudice, l'ordinanza ingiunzione prefettizia che non indichi le ragioni per cui l'Autorità Amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. In tal senso, invero, rilevato che oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e che la cognizione del Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso
l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, l'omessa esplicita valutazione da parte dell'Autorità Amministrativa delle difese del trasgressore non integra una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto il medesimo potrà far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.”.
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
L'accertamento per cui è causa traeva origine dalla Richiesta di Intervento del 4.2.2019 della SI.ra la quale affermava di aver lavorato presso il ricorrente con contratto di lavoro dal Parte_3
21.3.2018 fino al 2.11.2018 in qualità di collaboratrice domestica, con un orario di sei ore al giorno per sei giorni a settimana.
Di fatto però la lavoratrice avrebbe iniziato a prestare servizio dal novembre 2011 per dieci ore al giorno per cinque/sei giorni a settimana, non percependo la tredicesima, la quattordicesima mensilità né la retribuzione di un mese nel quale era stata assente per ferie, salva la corresponsione degli stipendi erogati in nero e pari ad 800 Euro al mese.
Con In esito a ciò l' resistente contestava al ricorrente la seguente violazione: “1) Art. 9 bis comma 2, 2 bis e 2 ter DL 510/96 conv. con L. 608/96 come mod. dall'art. 1 comma 1180 L. 296/06 e succ. mod. - punto 1 della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato al Servizio competente
l'assunzione, a far data dal 01/01/12, come colf liv. B a tempo pieno, della sig.ra Parte_2
(Romania 10/01/68), regolarmente assunta dal 21/03/18 (sanzione pecuniaria amministrativa da euro
100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato ex art. 19 comma 3 D. Lgs. 276/03)”.
pagina 5 di 9 La parte resistente deduce che nel corso dell'attività di accertamento erano già state acquisite le dichiarazioni dei testimoni indicati sia dal da , assidui frequentatori della casa del Parte_1 Pt_1
ricorrente negli anni corrispondenti alle rivendicazioni della dal gennaio 2012 al marzo 2018, i Pt_2 quali escludevano che la predetta fosse presente in tale periodo all'interno dell'abitazione del ricorrente per svolgere lavori domestici.
La resistente Amministrazione riteneva invece fondato l'accertamento, basandosi sia sulle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, che di altri soggetti sentiti in corso di accertamento.
aveva dichiarato agli ispettori: “Sono un amico, vicino di casa della SI.ra CP_4 Pt_3
. Relativamente al suo rapporto di lavoro con posso dire: Ha lavorato come
[...] Parte_1
collaboratrice domestica presso la loro abitazione in località Prepo. Ho avuto modo di accompagnarla diversi giorni nell'arco dei cinque anni che la conosco. Questo avveniva soprattutto di inverno la portavo la mattina alle 8 e la ritornavo a prendere il pomeriggio alle 18.00. Il rapporto è terminato a novembre 2018 e per quanto a mia conoscenza era iniziato nell'anno 2011 mi pare. Lei si occupava di fare la collaboratrice domestica”.
“Conosco la SI.ra perché ho lavorato tanti anni per il suocero di CP_5 Parte_3
che si chiama Infatti, portavo spesso la domenica Parte_1 Parte_4 Per_1
a casa di e lì trovavo sempre a lavorare la SI.ra . Da quando Parte_1 Pt_5
mi ricordo la SI.ra ha lavorato sicuramente dal 2012 data nella quale io ero regolarmente Pt_5
assunta da Posso dire che la SI.ra ha lavorato per Fornaciari dal 2012 al Parte_4 Pt_3
2018. Lei lavorava tutte le settimane con la pausa del sabato e lavorava dalla mattina alle 9,00 alle
18,00 del pomeriggio… la SI.ra si occupava delle pulizie, di cucinare, di stirare e più in Pt_3 generale di gestire da sola la casa”.
: “Sono il genero della SI.ra . Relativamente al suo rapporto di lavoro Persona_2 Parte_3 con posso dire: È iniziato nell'anno 2011 come collaboratrice domestica lavorava Parte_1
presso la casa di Prepo dove abita la famiglia Lavorava tutti i giorni dalle 8 alle 18 dal Parte_1
lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 15. SI occupava di fare il pranzo e pulire la casa. Questo rapporto di lavoro è continuato fino a novembre 2018 è stata pagata sempre euro 800 al mese. Veniva pagata con soldi contanti non assegni non bonifici. Io conosco queste cose perché la SI.ra abitava con me e tutt'ora abita con me. Lei non avendo la patente, soprattutto quando il tempo era brutto, mi chiedeva di accompagnarla presso l'abitazione di . Parte_1
Le dichiarazioni sono in atti.
pagina 6 di 9 All'esito dell'istruttoria, i testi indotti dalla parte resistente confermavano le dichiarazioni resa in fase di accertamento, così come i testi di parte ricorrente.
La parte ricorrente osserva tuttavia che Dott.ssa Cristina LL, aveva affermato in udienza, in sede di prova testimoniale, di aver frequentato assiduamente da anni l'abitazione dei coniugi Parte_1
anche più volte a settimana ed in diversi orari del giorno, avendo un figlio coetaneo di quello dei coniugi predetti che si frequentavano quotidianamente sin dai tempi della scuola media ed inoltre che aveva visto una signora all'interno dell'abitazione del ricorrente, che aveva ritenuto essere una collaboratrice domestica, solo a partire dall'anno 2018, escludendo, tuttavia la presenza di persone e di colf negli anni compresi tra il 2012 e l'inizio del 2018, così smentendo la circostanza per la quale la
SI.ra avrebbe lavorato per il Prof. da in tale arco temporale. Parte_2 Parte_1 Pt_1
Inoltre il Dott. , aveva affermato nel corso della prova testimoniale, oltreché nella Persona_3 precedente dichiarazione, di aver frequentato assiduamente l'abitazione dei coniugi negli Parte_1
ultimi 10 anni, anche più volte alla settimana ed in diversi orari del giorno, essendo il loro assicuratore e consulente da sempre, oltre che loro amico personale e di aver visto solo una volta, prima del 2018 e prima della pandemia, una signora che lavorava in casa, ma escludeva che si trattasse della SI.ra
. Pt_2
Dette prove testimoniali erano anche risultate coerenti con quelle presenti in atti, rilasciate in precedenza sia dal Dott. consulente dell'azienda di famiglia del ricorrente nonché Tes_1 frequentatore dell'abitazione con cadenze settimanali, sia dal SI. frequentatore Controparte_6
assiduo della famiglia, il cui figlio era peraltro coetaneo di quello dei coniugi motivo per cui Parte_1
era solito accompagnare e riprendere il minore negli orari più vari del giorno.
Entrambi avevano infatti dichiarato in precedenza di non aver mai incontrato la SI.ra Parte_2 nel periodo compreso tra il 2012 e l'inizio del 2018.
Quanto poi alle dichiarazioni rese in udienza dai testi di controparte la difesa ricorrente osservava che il sig. , che avrebbe accompagnato la SI.ra con la macchina alcune volte fino al CP_4 Pt_2 cancello del complesso edilizio “Il Falco”, non era stato in grado di ricordare da quale anno la SI.ra avesse iniziato la collaborazione con il ricorrente, circostanza che deponeva in favore della tesi Pt_2
attorea per la complessiva genericità della dichiarazione, non essendo stata raggiunta la prova che la
SI.ra si trovasse alle dipendenze del ricorrente, prima della sua regolarizzazione, avvenuta solo Pt_2
dal marzo 2018.
pagina 7 di 9 Peraltro, la SI.ra , che pure confermava in udienza le circostanze che avevano indotto Parte_2
Con l' ad effettuare la contestazione di addebito, aveva medio tempore rinunciato alle pretese avanzate in sede stragiudiziale e poi giudiziale avanti al Giudice della Lavoro, aderendo ad una proposta transattiva, confermando in tal modo l'infondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata per altro verso dalla resistente Amministrazione con l'O.I. opposta in questa sede.
Con A sua volta l' resistente, all'esito dell'istruttoria, osservava che, nonostante la collaterale causa di lavoro si fosse conclusa con un accordo transattivo, in ogni caso, la sig.ra , unitamente al teste Pt_2
avevano confermato integralmente in udienza quanto sostenuto dalla lavoratrice nella Richiesta CP_4
di Intervento.
Quanto poi alla deposizione del teste aggiungeva la ricorrente, anche reiterando le Persona_3
eccezioni di imparzialità dello stesso, che il predetto aveva collocato la presenza della sig.ra Pt_2 nell'abitazione del a far data dal 2018 e che pertanto la circostanza doveva ritenersi Parte_1
inconferente, in quanto il teste non era stato in grado di specificare in quale periodo del 2018 la stessa veniva vista al lavoro. Pt_2
Faceva inoltre rilevare la contraddittorietà della testimonianza resa dalla sig.ra LL in quanto nella dichiarazione resa agli ispettori e confermata in udienza, la teste aveva riferito che la frequentazione dell'abitazione del era iniziata nell'anno 2014 e si era protratta fino alla data di rilascio della Parte_1
predetta dichiarazione (2019), mentre in udienza escludeva la presenza della stessa lavoratrice sin dall'anno 2012.
Ciò detto questo giudicante non può non rilevare, all'esito dell'istruttoria, che le prove tutte acquisite non sono risultate in alcun modo univoche e tali da confermare, senza ombra di dubbio, la pretesa sanzionatoria dell'Ente o la tesi sostenuta dal ricorrente.
Va inoltre osservato in proposito che le dichiarazioni acquisite dagli accertatori nella fase ispettiva e successivamente confermate in udienza, pur sicuramente idonee all'epoca dell'accertamento a giustificare l'emanazione della O.I. opposta, in corso di causa si sono rivelate incerte e tali da far ritenere non pienamente provata la responsabilità dell'opponente.
pagina 8 di 9 Per tale motivo il ricorso deve essere accolto, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011 per il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”, pur rendendosi necessario dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018, attesa l'originaria coerenza della contestazione, l'intervenuta transazione nel parallelo giudizio avanti al Giudice del Lavoro ma non la soccombenza della stessa, nonché la formula dubitativa utilizzata per la decisione della causa.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 368 del 20.09.2022, emessa dall'
[...]
nei confronti del prof. da . Controparte_1 Parte_1 Pt_1
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 5 maggio 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4893/2022 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
Controparte_1
Resistente
Oggi 5 maggio 2025 ad ore 13,12 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. BERELLINI GIUSEPPE il quale si riporta ai Parte_1 propri scritti difensivi e conclusioni ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Per l'avv.to SVEVA STANCATI ed CP_1 Controparte_1 il dott. MARCO BELLUCCI i quali si riportano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni formulate ed insiste per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,12, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della allegata sentenza e della contestuale motivazione.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 5 maggio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4893/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso, per C.F._1 CP_1 delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Berellini, presso il cui studio in Via M. Angeloni
80/A elegge domicilio indicando per le comunicazioni e notifiche del presente procedimento i seguenti recapiti: fax 075.5053498; PEC “ . Email_1
Ricorrente
Contro
:
, cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso Controparte_2 C.F._2
lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai Controparte_1 sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega su atto separato.
Resistente
Fatto.
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 368 del 20.09.2022, notificata in data 29 settembre 2022, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro € 187,80, comprensiva delle spese di notifica e chiedeva, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del provvedimento opposto e, nel merito, di annullare, l'Ordinanza Ingiunzione opposta, ritenuta illegittima e infondata unitamente ad ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
pagina 2 di 9 Proponeva la parte ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione di legge - difetto di motivazione del provvedimento di ingiunzione - mancata verifica e disamina degli scritti difensivi ex art. 18 l. 689/1981 – omessa audizione personale espressamente richiesta dall'interessato;
2) infondatezza delle rivendicazioni della sig.ra - insussistenza del rapporto di lavoro Parte_2
nei periodi reclamati – illegittimità conseguente dell'ordinanza ingiunzione per avere acriticamente mutuato le dichiarazioni accusatorie della predetta sig.ra senza alcun riscontro esterno Parte_2
a conferma;
3) insufficienza - contraddittorietà delle prove.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “… contrariis reiectis, … In via principale:
- accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 368 del 20.9.2022 dell' ex art.li 18 e 35 L. 689/1981 e art. 1 D.P.R. Controparte_1
571/1982, notificata il 29.9.2022 e di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Con vittoria di spese e compensi professionali e liquidazione diretta a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 368 del 20.09.2022 resa nei confronti di
e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse Parte_1 nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.
Lgs. n. 149/201 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza e, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali, viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/
2011, per i motivi indicati di seguito.
pagina 3 di 9 Preliminarmente è necessario rilevare, quanto alle doglianze attoree circa il difetto di motivazione del provvedimento di ingiunzione, alla mancata verifica e disamina degli scritti difensivi ed inoltre alla mancata convocazione dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta, che la giurisprudenza richiamata dalla parte appare non risolutiva, in quanto non sembra essersi verificata alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente, attesa la specificità del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa:
La Suprema Corte, in particolare Cass. SS.UU. n. 1786 del 2010 ha infatti chiarito che: “…. la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.”.
Tale argomentazione deve ritenersi riferibile anche al generale obbligo motivazionale imposto alla P.A. nell'emanare i provvedimenti ingiuntivi di cui alle Legge 689/81 affrontato nella medesima sentenza:
“Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.”.
pagina 4 di 9 Ritiene in sintesi il Supremo Consesso che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo che irroga la sanzione, con la conseguenza che, avendo il giudice cognizione piena sulla vicenda, il diritto di difesa del ricorrente è sempre e comunque garantito, indipendentemente dalle fasi endoprocedimentali poste in essere dalla P.A.: “Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n.
285 del 1992), è legittima, e non è quindi passibile di annullamento da parte del Giudice, l'ordinanza ingiunzione prefettizia che non indichi le ragioni per cui l'Autorità Amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. In tal senso, invero, rilevato che oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e che la cognizione del Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso
l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, l'omessa esplicita valutazione da parte dell'Autorità Amministrativa delle difese del trasgressore non integra una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto il medesimo potrà far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.”.
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
L'accertamento per cui è causa traeva origine dalla Richiesta di Intervento del 4.2.2019 della SI.ra la quale affermava di aver lavorato presso il ricorrente con contratto di lavoro dal Parte_3
21.3.2018 fino al 2.11.2018 in qualità di collaboratrice domestica, con un orario di sei ore al giorno per sei giorni a settimana.
Di fatto però la lavoratrice avrebbe iniziato a prestare servizio dal novembre 2011 per dieci ore al giorno per cinque/sei giorni a settimana, non percependo la tredicesima, la quattordicesima mensilità né la retribuzione di un mese nel quale era stata assente per ferie, salva la corresponsione degli stipendi erogati in nero e pari ad 800 Euro al mese.
Con In esito a ciò l' resistente contestava al ricorrente la seguente violazione: “1) Art. 9 bis comma 2, 2 bis e 2 ter DL 510/96 conv. con L. 608/96 come mod. dall'art. 1 comma 1180 L. 296/06 e succ. mod. - punto 1 della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato al Servizio competente
l'assunzione, a far data dal 01/01/12, come colf liv. B a tempo pieno, della sig.ra Parte_2
(Romania 10/01/68), regolarmente assunta dal 21/03/18 (sanzione pecuniaria amministrativa da euro
100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato ex art. 19 comma 3 D. Lgs. 276/03)”.
pagina 5 di 9 La parte resistente deduce che nel corso dell'attività di accertamento erano già state acquisite le dichiarazioni dei testimoni indicati sia dal da , assidui frequentatori della casa del Parte_1 Pt_1
ricorrente negli anni corrispondenti alle rivendicazioni della dal gennaio 2012 al marzo 2018, i Pt_2 quali escludevano che la predetta fosse presente in tale periodo all'interno dell'abitazione del ricorrente per svolgere lavori domestici.
La resistente Amministrazione riteneva invece fondato l'accertamento, basandosi sia sulle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, che di altri soggetti sentiti in corso di accertamento.
aveva dichiarato agli ispettori: “Sono un amico, vicino di casa della SI.ra CP_4 Pt_3
. Relativamente al suo rapporto di lavoro con posso dire: Ha lavorato come
[...] Parte_1
collaboratrice domestica presso la loro abitazione in località Prepo. Ho avuto modo di accompagnarla diversi giorni nell'arco dei cinque anni che la conosco. Questo avveniva soprattutto di inverno la portavo la mattina alle 8 e la ritornavo a prendere il pomeriggio alle 18.00. Il rapporto è terminato a novembre 2018 e per quanto a mia conoscenza era iniziato nell'anno 2011 mi pare. Lei si occupava di fare la collaboratrice domestica”.
“Conosco la SI.ra perché ho lavorato tanti anni per il suocero di CP_5 Parte_3
che si chiama Infatti, portavo spesso la domenica Parte_1 Parte_4 Per_1
a casa di e lì trovavo sempre a lavorare la SI.ra . Da quando Parte_1 Pt_5
mi ricordo la SI.ra ha lavorato sicuramente dal 2012 data nella quale io ero regolarmente Pt_5
assunta da Posso dire che la SI.ra ha lavorato per Fornaciari dal 2012 al Parte_4 Pt_3
2018. Lei lavorava tutte le settimane con la pausa del sabato e lavorava dalla mattina alle 9,00 alle
18,00 del pomeriggio… la SI.ra si occupava delle pulizie, di cucinare, di stirare e più in Pt_3 generale di gestire da sola la casa”.
: “Sono il genero della SI.ra . Relativamente al suo rapporto di lavoro Persona_2 Parte_3 con posso dire: È iniziato nell'anno 2011 come collaboratrice domestica lavorava Parte_1
presso la casa di Prepo dove abita la famiglia Lavorava tutti i giorni dalle 8 alle 18 dal Parte_1
lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 15. SI occupava di fare il pranzo e pulire la casa. Questo rapporto di lavoro è continuato fino a novembre 2018 è stata pagata sempre euro 800 al mese. Veniva pagata con soldi contanti non assegni non bonifici. Io conosco queste cose perché la SI.ra abitava con me e tutt'ora abita con me. Lei non avendo la patente, soprattutto quando il tempo era brutto, mi chiedeva di accompagnarla presso l'abitazione di . Parte_1
Le dichiarazioni sono in atti.
pagina 6 di 9 All'esito dell'istruttoria, i testi indotti dalla parte resistente confermavano le dichiarazioni resa in fase di accertamento, così come i testi di parte ricorrente.
La parte ricorrente osserva tuttavia che Dott.ssa Cristina LL, aveva affermato in udienza, in sede di prova testimoniale, di aver frequentato assiduamente da anni l'abitazione dei coniugi Parte_1
anche più volte a settimana ed in diversi orari del giorno, avendo un figlio coetaneo di quello dei coniugi predetti che si frequentavano quotidianamente sin dai tempi della scuola media ed inoltre che aveva visto una signora all'interno dell'abitazione del ricorrente, che aveva ritenuto essere una collaboratrice domestica, solo a partire dall'anno 2018, escludendo, tuttavia la presenza di persone e di colf negli anni compresi tra il 2012 e l'inizio del 2018, così smentendo la circostanza per la quale la
SI.ra avrebbe lavorato per il Prof. da in tale arco temporale. Parte_2 Parte_1 Pt_1
Inoltre il Dott. , aveva affermato nel corso della prova testimoniale, oltreché nella Persona_3 precedente dichiarazione, di aver frequentato assiduamente l'abitazione dei coniugi negli Parte_1
ultimi 10 anni, anche più volte alla settimana ed in diversi orari del giorno, essendo il loro assicuratore e consulente da sempre, oltre che loro amico personale e di aver visto solo una volta, prima del 2018 e prima della pandemia, una signora che lavorava in casa, ma escludeva che si trattasse della SI.ra
. Pt_2
Dette prove testimoniali erano anche risultate coerenti con quelle presenti in atti, rilasciate in precedenza sia dal Dott. consulente dell'azienda di famiglia del ricorrente nonché Tes_1 frequentatore dell'abitazione con cadenze settimanali, sia dal SI. frequentatore Controparte_6
assiduo della famiglia, il cui figlio era peraltro coetaneo di quello dei coniugi motivo per cui Parte_1
era solito accompagnare e riprendere il minore negli orari più vari del giorno.
Entrambi avevano infatti dichiarato in precedenza di non aver mai incontrato la SI.ra Parte_2 nel periodo compreso tra il 2012 e l'inizio del 2018.
Quanto poi alle dichiarazioni rese in udienza dai testi di controparte la difesa ricorrente osservava che il sig. , che avrebbe accompagnato la SI.ra con la macchina alcune volte fino al CP_4 Pt_2 cancello del complesso edilizio “Il Falco”, non era stato in grado di ricordare da quale anno la SI.ra avesse iniziato la collaborazione con il ricorrente, circostanza che deponeva in favore della tesi Pt_2
attorea per la complessiva genericità della dichiarazione, non essendo stata raggiunta la prova che la
SI.ra si trovasse alle dipendenze del ricorrente, prima della sua regolarizzazione, avvenuta solo Pt_2
dal marzo 2018.
pagina 7 di 9 Peraltro, la SI.ra , che pure confermava in udienza le circostanze che avevano indotto Parte_2
Con l' ad effettuare la contestazione di addebito, aveva medio tempore rinunciato alle pretese avanzate in sede stragiudiziale e poi giudiziale avanti al Giudice della Lavoro, aderendo ad una proposta transattiva, confermando in tal modo l'infondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata per altro verso dalla resistente Amministrazione con l'O.I. opposta in questa sede.
Con A sua volta l' resistente, all'esito dell'istruttoria, osservava che, nonostante la collaterale causa di lavoro si fosse conclusa con un accordo transattivo, in ogni caso, la sig.ra , unitamente al teste Pt_2
avevano confermato integralmente in udienza quanto sostenuto dalla lavoratrice nella Richiesta CP_4
di Intervento.
Quanto poi alla deposizione del teste aggiungeva la ricorrente, anche reiterando le Persona_3
eccezioni di imparzialità dello stesso, che il predetto aveva collocato la presenza della sig.ra Pt_2 nell'abitazione del a far data dal 2018 e che pertanto la circostanza doveva ritenersi Parte_1
inconferente, in quanto il teste non era stato in grado di specificare in quale periodo del 2018 la stessa veniva vista al lavoro. Pt_2
Faceva inoltre rilevare la contraddittorietà della testimonianza resa dalla sig.ra LL in quanto nella dichiarazione resa agli ispettori e confermata in udienza, la teste aveva riferito che la frequentazione dell'abitazione del era iniziata nell'anno 2014 e si era protratta fino alla data di rilascio della Parte_1
predetta dichiarazione (2019), mentre in udienza escludeva la presenza della stessa lavoratrice sin dall'anno 2012.
Ciò detto questo giudicante non può non rilevare, all'esito dell'istruttoria, che le prove tutte acquisite non sono risultate in alcun modo univoche e tali da confermare, senza ombra di dubbio, la pretesa sanzionatoria dell'Ente o la tesi sostenuta dal ricorrente.
Va inoltre osservato in proposito che le dichiarazioni acquisite dagli accertatori nella fase ispettiva e successivamente confermate in udienza, pur sicuramente idonee all'epoca dell'accertamento a giustificare l'emanazione della O.I. opposta, in corso di causa si sono rivelate incerte e tali da far ritenere non pienamente provata la responsabilità dell'opponente.
pagina 8 di 9 Per tale motivo il ricorso deve essere accolto, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011 per il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”, pur rendendosi necessario dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018, attesa l'originaria coerenza della contestazione, l'intervenuta transazione nel parallelo giudizio avanti al Giudice del Lavoro ma non la soccombenza della stessa, nonché la formula dubitativa utilizzata per la decisione della causa.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 368 del 20.09.2022, emessa dall'
[...]
nei confronti del prof. da . Controparte_1 Parte_1 Pt_1
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 5 maggio 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
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