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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 210/2022 R.G., proposta da da
(già ), Codice Parte_1 Pt_1
Fiscale e Partita IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso il recapito telematico del proprio difensore avv. Isabella Calzolari, dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in atti
contro
, in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Codice Fiscale , elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Campo Calabro (RC), alla via Carmine n. 6, presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Barrese, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
, Codice Fiscale , Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n. 37 presso lo studio dell'avv. Maria Elisabetta Cavallaro, dalla quale è rappresentato e difeso per procura in atti
1 Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024, il cui contenuto deve intendersi richiamato in questa sede;
con ordinanza del 19 dicembre 2024, questo GI ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del provvedimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha adito l'intestato Tribunale deducendo:
- che il di le aveva richiesto la fornitura di energia CP_1 CP_1
elettrica per 23 punti di prelievo e sottoscritto, in data 22/12/2010, un contratto di energia elettrica per varie utenze;
- che l'Ente era rimasto debitore per un'unica fattura (n. E176012199) per l'importo di € 9.551,63, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del
3,5%, come previsto dalle condizioni generali del contratto, dalla scadenza
2 della fattura in data 31/03/2017 e fino al soddisfo.
L'attrice ha formulato, quindi, le seguenti domande: “1) accertare e dichiarare che il ha usufruito della fornitura di Controparte_1
Energia Elettrica da Eni e per l'effetto condannare il Controparte_1
al pagamento dell'importo complessivo di € 11.126,08, di cui €
[...]
9.551,63 per la fattura insoluta ed € 1.574,45 a titolo di interessi di mora al tasso del 3,5%, come previsto dalle condizioni generali del contratto, dalla scadenza della fattura del 31/03/2017 al 14/12/2021, oltre ulteriori interessi di mora e sino al soddisfo. 2) in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del Controparte_1
e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento dell'importo di
[...]
€ 11.126,08, o quella diversa somma che risulterà dovuta a termine del giudizio, oltre ulteriori interessi di mora sino al soddisfo. 3) in via sempre subordinata, nel caso in cui venisse accertato la mancanza di un impegno di spesa e la nullità del contratto, accertare e dichiarare la sussistenza di
Parte un rapporto obbligatorio diretto tra il Sig. ed e Controparte_2
per effetto condannare il Sig. al pagamento Controparte_2
Parte dell'importo complessivo di € 11.126,08 in favore di 4) in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali al 15%”.
Il convenuto si è costituito in giudizio a mezzo di comparsa CP_1
depositata telematicamente l'8 giugno 2022, rilevando l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale, contestando la domanda di indebito arricchimento e concludendo nei seguenti termini “
1. Integralmente rigettare la domanda proposta da parte attrice siccome destituita di qualsivoglia fondamento e per l'effetto dichiarare nulla la pretesa creditoria avanzata;
2. Dichiarare l'insussistenza dell'azione di indebito
3 arricchimento ex art. 2041 c.c.; 3. Accertare e dichiarare che la società ha agito temerariamente contro l'odierna Parte_1
parte convenuta con responsabilità aggravata e, conseguentemente, condannarla al pagamento del dovuto risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. quantificandolo in via equitativa;
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con atto depositato telematicamente il 5 gennaio 2023, si è costituito in giudizio l'arch. eccependo il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva e, comunque, l'intervenuta prescrizione;
nel contestare diffusamente le domande formulate nei suoi confronti dall'attrice e dal quindi, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito CP_1
riportate: “In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva per tutti i fatti dedotti in narrativa e conseguentemente estromettere l'Arch. dal giudizio de quo;
2) CP_2
Comunque accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme asseritamente maturate e non pagate, non essendo mai stato spiegato nei confronti dell'odierno convenuto alcun atto interruttivo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito: 3) Rigettare comunque la domanda proposta da parte attrice e la ulteriore domanda spiegata dal convenuto
essendo le stesse infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto e per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) Nella denegata ipotesi e quale domanda riconvenzionale e/o eccezione riconvenzionale dichiarare
l'esclusiva tenutezza del solo al pagamento Controparte_1
degli importi complessivamente chiesti da parte attrice a titolo di garanzia
e manleva ed in ragione dell'ingiustificato arricchimento operato per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Disposto l'espletamento della negoziazione assistita e concessi i termini di
4 cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 3 gennaio 2024 il
GI ha rigettato le richieste di prova articolate dalle parti, sicché la causa è stata istruita solo a mezzo della produzione documentale.
II. Sulla scorta di granitica giurisprudenza di legittimità, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle Sezioni Unite n. 13533/2001, quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le tante, Cassazione civile, 28/06/2024 n. 17915, Cassazione civile, 27/01/2023 n. 2554).
Va rammentato anche che la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, in mancanza della quale tali atti sono nulli ed improduttivi di effetti giuridici, oltre che insuscettibili di sanatoria.
Con specifico riguardo all'attività negoziale stipulata nell'interesse degli enti locali, poi, l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) stabilisce che essi “possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria”.
A mente del primo comma dell'art. 183 TUEL, infine, “l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151”. 5 III. Ciò premesso in termini generali, la società attrice ha prodotto il contratto per la somministrazione di energia elettrica, sottoscritto il 22 dicembre 2010 dall'arch. che al tempo era il Controparte_2
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di . CP_1
Agisce in giudizio, quindi, deducendo che - in relazione all'utenza n.
505351912439 - il ha saldato tutte le fatture ad Controparte_1
eccezione della n. E176012199, pagata solo parzialmente (residuando l'importo di € 9.551,63).
Il convenuto contesta la mancanza della delibera contenente CP_1
l'impegno di spesa e della necessaria dichiarazione di copertura finanziaria la validità del rapporto contrattuale.
Inoltre, il contratto era stato sottoscritto dal funzionario (all'epoca) responsabile dell'ufficio Tecnico, l'arch. - che Controparte_2
sarebbe stato privo di qualsiasi potere decisionale in materia economico finanziaria, che erano in capo al responsabile dell'Area Economico finanziaria Rag. Sig.ra - il quale, di conseguenza, avrebbe Parte_2
assunto personalmente l'obbligazione contrattuale nei confronti di Pt_1
(come accertato anche da questo Tribunale, GI dott.ssa Elena
[...]
Luppino, con sentenza n. 264 del 2 marzo 2022, prodotta nel fascicolo telematico dell . Pt_3
Quest'ultima sentenza ha preso in esame proprio il contratto sottoscritto il
22 dicembre 2020 dall'arch. e, per quanto resa tra parti diverse CP_2
(in quel caso ad agire in giudizio nei confronti del Controparte_1
era in forza di contratti di cessione
[...] Parte_4
dei crediti ed il funzionario non era stato citato), questo decidente condivide pienamente e fa propri i principi in essa enunciati:
6 “La prima fase di una qualsiasi procedura di spesa degli enti locali è costituita dal cd. impegno di spesa: «L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza
e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 2. Con
l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute» (art. 183 TUEL).
L'art. 191 TUEL - norma posta a tutela del preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario degli enti pubblici locali e del buon andamento della PA (cfr. Cass. S.U. 12195/2005) - prevede poi che: «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati […] 4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi
7 in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».
Dalla normativa richiamata si ricava, quindi, che l'adozione dell'impegno di spesa da parte dell'ente locale rappresenta una fase preliminare ed indispensabile affinché sorga il vincolo obbligatorio in capo all'ente locale, non risultando sufficiente la sola stipula del contratto da parte del funzionario incaricato. Infatti, in mancanza del suddetto impegno
l'eventuale obbligazione contratta dal privato con il pubblico funzionario vincolerà esclusivamente quest'ultimo e non anche l'ente.
Tale disciplina normativa non pregiudica in alcun modo il privato, in quanto quest'ultimo ha diritto di ricevere la comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, i cui estremi devono essere successivamente indicati in fattura;
inoltre, in caso di omessa comunicazione, il privato ha facoltà di non eseguire la prestazione concordata sino all'effettiva ricezione della stessa”.
La domanda dell'attrice è stata, di conseguenza, rigettata:
“Non sono state, infatti, prodotte le delibere comunali contenenti l'impegno di spesa né il contratto azionato reca alcun riferimento agli atti deliberativi di impegno, né ancora le fatture prodotte in giudizio contengono le indicazioni di cui all'art. 191 TUEL in ordine alla comunicazione della copertura finanziaria. Pertanto, deve ritenersi che il preventivo obbligatorio impegno di spesa nel caso di specie sia stato omesso e che, quindi, il contratto di fornitura non sia stato validamente concluso e non 8 sia vincolante per il . CP_1
Neppure in questa sede la società attrice ha prodotto le delibere contenenti l'impegno di spesa.
L'asserita circostanza che il - attraverso il pagamento delle prime CP_1
fatture - abbia dato conferma della richiesta di fornitura di energia elettrica non può assumere alcun valore, posto che il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo in maniera espressa, “con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative”
(Cassazione civile, 21/11/2018 n. 30109 e 09/12/2015 n. 24860).
Anche la Suprema Corte di Cassazione, d'altro canto, è granitica nell'affermare il principio secondo il quale “in tema di assunzione
d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario,
i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (tra tante, la recente Cassazione civile, 21/06/2024 n.
17197).
Coerentemente, la domanda principale formulata nei confronti del
[...]
non può che essere rigettata, mentre quella (prima Controparte_1
subordinata) di indebito arricchimento dev'essere dichiarata improponibile, 9 alla luce di quanto si dirà al punto successivo.
IV. Va analizzata, a questo punto, la domanda formulata nei confronti dell'arch. posto che, come appena chiarito, soltanto Controparte_2
con lo stesso è da considerarsi intercorso il rapporto obbligatorio.
Il funzionario, al fine di paralizzare le domande formulate nei suoi confronti, ha eccepito:
1) il difetto di legittimazione passiva, per essere stato evocato in giudizio nella qualità di Sindaco e l.r. del;
Controparte_1
2) l'intervenuta prescrizione, in quanto il credito risale a più di 5 anni prima della notifica dell'atto introduttivo in mancanza di validi atti interruttivi nei suoi confronti;
3) in via riconvenzionale, “l'esclusiva tenutezza del solo Controparte_1
al pagamento degli importi complessivamente chiesti da parte
[...]
attrice a titolo di garanzia e manleva ed in ragione dell'ingiustificato arricchimento operato per tutti i motivi dedotti in narrativa”.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non è fondata.
Com'è noto, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se - secondo in base alla prospettazione del rapporto controverso data dall'attore - questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale ed il convenuto quella di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che il difetto si profila solo qualora risulti che l'attore ovvero il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente il diritto o tenuto a subire la
10 pronunzia giurisdizionale.
Nella fattispecie, pur avendo erroneamente affermato al punto 1 della citazione che l'Arch. aveva sottoscritto il contratto quale CP_2
Parte_ Sindaco del Comune di , dalla prospettazione dell e CP_1
dalla enunciazione delle domande appare evidente che queste ultime sono state formulate direttamente nei suoi confronti per l'attività ad egli riconducibile.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile, in quanto il convenuto si è costituito in giudizio solo il 5 gennaio 2023, ben oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.
Essa, in quanto eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere proposta nei termini indicati dall'art. 166 cpc e la tardiva proposizione della stessa è, pacificamente, rilevabile di ufficio dal giudice.
Quanto a quella che è definita “Domanda e/o eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento e/o di garanzia e manleva”, si osserva che si definisce domanda riconvenzionale la domanda proposta dal convenuto nei confronti dell'attore o, comunque, la domanda proposta contro chi è già parte del giudizio, mentre attraverso l'eccezione riconvenzionale il convenuto deduce una situazione sostanziale nuova e diversa rispetto a quella argomentata dall'attore, quale mero fatto impeditivo, modificativo o estintivo al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o dei titoli dedotti, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda.
Ritiene questo decidente che quella sollevata dall'arch. non vada CP_2
qualificata come domanda riconvenzionale (che sarebbe inammissibile per le medesime ragioni per le quali lo è l'eccezione di prescrizione) ma quale eccezione riconvenzionale, che tuttavia si palesa infondata.
11 L'azione di arricchimento è prevista dall'art. 2041 c.c.:“chi, senza una giusta causa, si è arricchito in danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Si tratta di una azione residuale (art. 2042 c.c.) in astratto proponibile dal danneggiato, che nella fattispecie sarebbe - eventualmente - la società attrice non certo l'arch. CP_2
Nel caso in esame è la legge stessa (art. 191, c. IV TUEL) a prevedere chiaramente che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
È vero che la norma fa riferimenti alla parte non “riconoscibile” del debito, ma sul punto deve rilevarsi che non si rinviene alcuna norma che imponga all'ente locale di riconoscere come debiti fuori bilancio le spese ordinarie disposte senza preventivo impegno di spesa, né alcun “diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile)” (Cassazione civile Sez.
Un., 21/12/2020 n. 29178, Cassazione civile, 12/11/2013 n. 25373).
La domanda subordinata formulata nei confronti dell'arch. CP_2
dunque, può essere accolta.
12 III. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'attrice e l'arch. e sono liquidate come in dispositivo;
vengono CP_2
compensate tra le altre parti, alla luce delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile. in composizione monocratica in persona del G.O.T. Avv. Giuseppe Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 210/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) In accoglimento della domanda subordinata formulata da
[...]
, condanna l'arch. Parte_5 CP_2
al pagamento in suo favore della somma di € 9.551,63, oltre
[...]
interessi al tasso convenzionale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta ogni altra domanda nei termini di cui in parte motiva;
3) Condanna l'arch. alla rifusione delle spese Controparte_2
processuali in favore dell'attrice, che vengono liquidate in € 296,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi (DM 147/2022, scaglione fino a €
26.000, valori minimi) oltre spese generali (15%), CPA ed IVA (se dovuta); spese compensate riguardo agli altri rapporti processuali.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 30 aprile 2025.
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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