Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto dal sig. avv. Domenico Trobia, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
il Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza di questa Sezione n. 468 del 2 luglio 2024, passata in giudicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. SS SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale, II, n. 468 del 2 luglio 2024, con riferimento alle sue statuizioni in materia di spese di giudizio.
Detta pronuncia - nell’accogliere il ricorso n.R.G. 17/2023 - ha condannato il Comune di Formia al pagamento delle relative spese di lite, per un ammontare di euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Domenico Trobia, dichiaratosi antistatario.
2 - Tale sentenza del Tribunale è stata notificata nelle forme di legge il 27 marzo 2025 al Comune di Formia. In atti è, poi, presente attestazione del suo passaggio in giudicato.
3 - Parte ricorrente, con il presente ricorso, nel lamentare che l’ente locale non ha ancora ottemperato alla liquidazione delle spese di lite recata dalla pronuncia, ha domandato:
- l’esecuzione della suindicata pronuncia;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d) cod.proc.amm.;
- la condanna del Comune, ai sensi dell'art. 114, comma 4 lett e), del cod. proc. amm., al pagamento di una penalità di mora;
- la condanna al pagamento delle spese di lite.
4 – Il Comune di Formia, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5 – All’udienza camerale del 9 dicembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6 - Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo all’esecutività e al passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e all’avvenuto decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio può poi nutrirsi sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza passata in giudicato del Giudice amministrativo, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. a) del cod. proc. amm..
7 - Il ricorso è, nel merito, fondato, in quanto il Comune non ha offerto la prova del pagamento dell’importo liquidato in favore del professionista ricorrente dal provvedimento al quale deve prestarsi ottemperanza.
8 - Va, dunque, ordinato al Comune di Formia di dare integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, II, n. 468 del 2 luglio 2024, passata in giudicato, attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, nella misura e secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo.
A tali importi devono essere aggiunte le ulteriori spese funzionali all’instaurazione del giudizio amministrativo di ottemperanza, quali quelle di richiesta delle copie ad uso notifica e quelle della relativa notifica.
Il pagamento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di quarantacinque giorni dalla notifica o (se anteriore) dalla comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Comune di Formia, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni.
10 – La richiesta di penalità di mora va invece respinta.
Il Collegio, in considerazione della nomina del commissario ad acta contestualmente già compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Rimane tuttavia salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione del Comune debitore all’attività del commissario ad acta .
11 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Formia di provvedere al pagamento delle somme indicate nella sentenza di questo Tribunale, II, n. 468 del 2 luglio 2024, passata in giudicato, nella misura e secondo le modalità previste dal titolo esecutivo in questa sede azionato, nel termine di quarantacinque giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza di questo Tribunale, II, n. 468 del 2 luglio 2024, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni, ove decorra inutilmente il termine di cui al precedente alinea concesso al Comune di Formia per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Comune di Formia il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UD VA, Presidente FF
SS SE, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS SE | UD VA |
IL SEGRETARIO