Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 23909/2024 r.g.
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 23909 del R.G.N.C. del 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. MESSINA MARA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. BRUNELLI FRANCESCO, presso ila quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Con ricorso depositato il 06.11.2024, esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
23.07.2005 in Napoli con il IG. (Atto n. 74, parte II, serie A, sez. C., Reg. Atti di CP_1
matrimonio Anno 2005), adottando il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata la figlia il 14.07.2006, studentessa liceale maggiorenne, non economicamente Per_1
autosufficiente; che nel 2023, il senza dare spiegazione e informazione alcuna, si allontanava CP_1
da casa senza farvi ritorno, lasciando incredule moglie e figlia;
che dopo la nascita della figlia ella aveva messo da parte le proprie aspirazioni lavorative, per dedicarsi alla casa e all'accudimento della bambina, per compensare la scarsa presenza domestica del marito, assorbito dal lavoro, essendo il titolare di una impresa dedita alla vendita di pellami e articoli da viaggio;
che il ménage CP_1
familiare era sempre stato impostato con attribuzione a sé delle incombenze pratiche e della contribuzione di spesa al solo il quale, con le proprie cospicue entrate, provvedeva a sostenere CP_1
tutti i costi inerenti alla casa e alla vita familiare, caratterizzata da un alto tenore di vita;
che, a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, ella si era ritrovata da sola a provvedere al sostegno della casa, della figlia e di se stessa, ed aveva dovuto immediatamente adoperarsi per trovare un'occupazione; che ella era stata assunta come dipendente part-time, impiegata al call center, con retribuzione mensile di circa € 700,00; che il si limitava a versare alla moglie un contributo di CP_1
€ 400,00 mensili, cifra del tutto insufficiente a soddisfare le esigenze familiari, specie se rapportate al tenore di vita goduto in convivenza;
che la crisi coniugale era quindi imputabile esclusivamente al i cui comportamenti, contrari ai doveri matrimoniali, avevano determinato la lacerazione della CP_1
communio omnis vitae.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al assegnare a sé la casa familiare, disporre a carico del signor a titolo di CP_1 CP_1 mantenimento personale della ricorrente, un importo mensile pari ad € 1.200,00 e a titolo di mantenimento ordinario della figlia, maggiorenne non economicamente autosufficiente, un importo mensile pari ad € 1200,00, oltre il 75% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 17.3.2025, con comparsa di costituzione del
19.02.2025, si costituiva il quale deduceva che, a seguito della notifica del ricorso, le CP_1
parti avevano raggiunto un accordo conciliativo della lite, chiedendo l'applicazione del Protocollo vigente in tema di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del Tribunale di Napoli, in relazione alle seguenti condizioni:
“1) la casa familiare, sita in CI, via Scalea n. 19, di proprietà esclusiva del signor viene CP_1
assegnata alla sig.ra che l'abiterà con la figlia , maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente;
2) il sig. si obbliga a versare al coniuge € 300,00 mensili, a titolo di mantenimento della CP_1
figlia, il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, concordate e documentate. n. 23909/2024 r.g.
3) per quanto attiene alle spese straordinarie i coniugi si rifanno al Protocollo redatto presso il
Tribunale di Napoli in tema di spese straordinarie, che diventa parte integrante del presente accordo;
4) oltre al versamento mensile di € 300,00, in funzione solutorio-compensativa dell'obbligo al mantenimento della figlia, il IG. manifesta la propria volontà di trasferire a CP_1 CP_2
che accetta, la nuda proprietà dell'immobile sito in CI, via Scalea n. 19, oggi casa coniugale, nonché la piena proprietà del locale adibito all'attività commerciale svolta dal IG. sito in CP_1
CI al Viale Leonardo da Vinci n. 90;
4) il IG. anifesta altresì la propria volontà di trasferire alla IG.ra , che accetta, CP_1 Parte_1
il diritto di usufrutto dell'immobile sito in CI, via Scalea n. 19, attualmente casa coniugale dove la stessa risiede con l'unica figlia.
Le parti dichiarano che i predetti trasferimenti immobiliari rispondono all'interesse reciproco di definire tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici volti alla soluzione della crisi familiare e convengono di voler procedere, nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 29 comma 1- bis L.
52/85, alle seguenti attribuzioni:
1) il IG. , nato a [...] il [...], e residente a [...], CP_1
c.f. , trasferisce la nuda proprietà - per l'intero - alla figlia , C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , C.F._3
che accetta, ed il diritto di usufrutto alla IG.ra , nata a [...] il [...] e residente Parte_1
a CI (NA) alla via Scalea n. 19, P. II, C.F. , che accetta, della seguente C.F._1
unità immobiliare: A) appartamento facente parte dell'Isolato A del complesso edilizio sito in CI
(NA), alla via Scalea n. 19, posto al II piano, interno 11, avente ingresso dalla porta a destra del compreso, composto di sei vani e mezzo catastali, confinante con viale, con scala e con appartamento interno 12.
PROVENIENZA: immobile pervenuto allo stesso IG. per atto di compravendita del CP_1
20.03.2003 - Notaio di Napoli, Repertorio N. 67812, Raccolta N. 15232, Persona_2
registrato in Napoli il 03.04.2003 e trascritto in Napoli in data 26.03.2003 ai NN. 12557-9241;
Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di CI al Foglio 2, p.lla 1106, sub. 15, Via Scalea
n. 19/a, p. 2, Cat. A/2, Cl. 7, vani 6,5, sup. cat. Mq 143 Totale escluse aree scoperte 135 mq, RC Euro
688,18. Si allegano visura storica ed attuale del bene.
Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nella fotocopia della scheda planimetrica N. 1420694 del 20.11.1965 che si allega al presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1- bis, della legge 27.02.85 n. 52 la parte cedente dichiara e la parte cessionaria ne prende atto che i dati catastali e le planimetrie relative all'immobile n. 23909/2024 r.g.
trasferito in questa sede, sono conformi allo stato di fatto dello stesso, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
L'unità immobiliare viene trasferita a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso connesso azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti e con la comproprietà delle parti comuni di cui all'art. 117 c.c., nonché con le servitù e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti.
Si deposita attestato di prestazione energetica (cd. APE) in vigore.
Lo stesso appartamento in oggetto viene ceduto e trasferito con tutti i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato del quale lo stesso fa parte.
Il fabbricato relativo all'unità in oggetto è privo di regolamento di condominio, ma dotato di tabelle millesimali regolarmente approvate dall'assemblea condominiale ed in uso sin dal 28.04.1979, che le cessionarie dichiarano di ben conoscere ed approvare per sé ed aventi causa.
Il cedente dichiara e garantisce che per l'unità immobiliare oggi trasferita è in regola con il pagamento di tutti gli oneri condominiali ordinari e straordinari dovuti sino alla data odierna, come da dichiarazione dell'amministratore condominiale depositata in atti.
Fermo quanto sopra, le parti espressamente pattuiscono che tutti gli oneri condominiali dovuti per esercizi o fatti antecedenti al presente accordo, anche se dovessero essere accertati e/o deliberati successivamente (per es., conguagli) saranno ad esclusivo carico del IG. CP_1
2) il IG. , nato a [...] il [...], e residente a [...], CP_1
c.f. , trasferisce la piena proprietà alla figlia , nata a [...] il C.F._2 CP_2
14.07.2006 e residente in [...], C.F. , che accetta, del C.F._3
locale terraneo adibito a negozio sito al Viale Leonardo da Vinci n. 90, di mq 21 circa, confinante con il detto Viale dal quale ha accesso, con terraneo civico n. 88 e con terraneo civico n. 92 sempre al medesimo Viale.
PROVENIENZA: immobile pervenuto allo stesso IG. per atto di compravendita del CP_1
26.05.2003 – Notaio del Genio di CI, Repertorio N. 59991, Raccolta N. 10638, Per_3
registrato in Napoli 4 il 09.06.2003 al n. 2703/IV e trascritto in Napoli 2 in data 06.06.2003 ai NN.
23338-16783.
Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di CI alla partita 1019650, Foglio 3, p.lla 1336, sub. 2, piano terra, Cat. C/1; Cl. 7, mq 21, sup. cat. Mq 23, RC Euro 693,03. Si allegano visura storica e visura attuale del bene.
Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nella fotocopia della scheda planimetrica N. 0265079 del 08.08.1962 che si allega al presente atto. n. 23909/2024 r.g.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1- bis, della legge 27.02.85 n. 52 la parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Si deposita attestato di prestazione energetica (cd. APE) in vigore.
L'unità immobiliare viene trasferita a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso connesso azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti e con la proporzionale comproprietà delle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c., con le servitù
e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti.
Il fabbricato del quale fa parte il terraneo in questione è dotato di regolamento di condominio, completo delle tabelle millesimali, redatto con atto per Notar di Mariano del Persona_4
29.10.1962, rep. 8147 racc. 3930, trascritto presso la competente conservatoria dei RR.II. in data, ai numeri 7727 e che si deposita in uno al presente atto.
Il cedente dichiara e garantisce che per l'unità immobiliare oggi trasferita è in regola con il pagamento di tutti gli oneri condominiali ordinari e straordinari dovuti sino alla data odierna, come da dichiarazione dell'amministratore condominiale che si deposita.
Fermo quanto sopra, le parti espressamente pattuiscono che tutti gli oneri condominiali dovuti sino alla data di oggi saranno ad esclusivo carico del IG. anche se dovessero essere CP_1
accertati e/o deliberati successivamente.
GARANZIA CIRCA LA TITOLARITA' DEI DIRITTI REALI TRASFERITI.
Il IG. garantisce, sotto la propria responsabilità, la piena proprietà delle quote CP_1
immobiliari trasferite. Dette quote risultano intestate in catasto correttamente alla parte cedente, come si evince dalle allegate visure, nonché conformi alle risultanze dei registri immobiliari, come confermato dalla Relazione Notarile allegata al presente atto.
Il IG. garantisce altresì l'assenza di iscrizioni, trascrizioni o vincoli pregiudizievoli sulle CP_1
quote immobiliari trasferite, risultando esse libere da ipoteche o altri pesi ed oneri che possano rilevare ai fini del trasferimento.
In merito alla presenza di formalità pregiudizievoli e/o inerenti, come risulta dalla relazione notarile allegata, le stesse parti dichiarano di aver costituito in fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 cc, gli immobili oggetto del presente accordo per destinarli alle esigenze della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta con atto per Notaio del Genio di Torre del Greco in data Per_5
17.11.22, repertorio n. 7023, trascritto nei RR.II. di Napoli 2 il 28.11.2022 ai NN. 57964/44301 e, avendo ad oggetto i medesimi immobili oggetto del trasferimento diretto, la sua destinazione cesserà col recepimento del presente accordo. n. 23909/2024 r.g.
Le parti dichiarano espressamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità, che non esistono ulteriori formalità pregiudizievoli relativamente a quanto in oggetto, trascritte o iscritte successivamente alla data della relazione notarile come innanzi prodotta.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il Decreto Legislativo 10.06.2020 n. 48, la IG.ra e la figlia Parte_1 CP_2
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n. NumeroDiCa_1
10/12/2024 19.53.36.192 relativo all'appartamento di Via Scalea 19 e n. AENGR-507558-
10/12/2024 19.53.36.193 relativo al locale di Via Leonardo da Vinci, entrambi redatti in data
10.12.2024 da iscritto al Collegio dei Geometri di Napoli al n. 7147, allegate Parte_2 al presente atto, e garantendo il cedente la loro validità nonché l'essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato.
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali e quant'altro si considera trasmesso alla parte acquirente all'atto della trascrizione del presente atto presso la
Conservatoria dei RRII di competenza.
Le parti dichiarano di essere in regime di separazione dei beni.
Il IG. dichiara, quanto all'edificazione dei fabbricati di cui fanno parte le unità CP_1
immobiliari in oggetto, che, come da contratti di compravendita allegati, gli immobili oggetto di cessione col presente accordo risultano entrambi edificati in data antecedente al 1967 e successivamente non state realizzate opere bisognevoli di licenza, autorizzazione o concessione.
Il IG. dichiara altresì che relativamente alle unità immobiliari oggetto del presente CP_1 accordo non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie previste dall'art. 41
L. 47/85.
Le parti dichiarano di essere consapevoli che i trasferimenti immobiliari adottati rimangono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale;
il Cancelliere attesta a verbale che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma 1-bis L. 52/85; in proposito il Cancelliere non assume alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica.
Le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale (atteso che questo, limitandosi a dare atto degli accordi, non sarebbe n. 23909/2024 r.g.
affetto da errori) ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo nelle forme adeguate dinnanzi ad un Notaio ai fini della trascrivibilità.
Le parti e con esse i difensori si impegnano a curare nel modo più celere possibile la trascrizione e la voltura del verbale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio –
Agenzia del Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalla relativa responsabilità; le parti e i difensori si impegnano altresì a depositare in via telematica agli atti del procedimento la richiesta di trascrizione degli accordi presentata, nonché a depositare, successivamente, non appena ottenuta, la copia della trascrizione rilasciata dall'Ufficio – Agenzia del territorio competente;
le parti dichiarano di non essersi avvalse di agenti di mediazione e di non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo;
le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della composizione della crisi coniugale con riguardo ai rapporti patrimoniali e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 L. 74/87”.
All'udienza del 17.03.2025, comparivano le parti con i rispettivi procuratori nonché la figlia maggiorenne delle parti.
Il giudice relatore rappresentava ai presenti l'inapplicabilità del Protocollo vigente in tema di trasferimenti immobiliari all'accordo depositato in atti, atteso che nella specie oggetto dell'accordo erano immobili di proprietà esclusiva del acquistati prima del matrimonio, e non in costanza CP_1 dello stesso, come richiesto all'art.1 del citato Protocollo.
Preso atto di tanto, le parti, pur evidenziando che la giurisprudenza di legittimità non poneva un distinguo fra immobili acquistati prima e dopo il matrimonio e che il Protocollo non era fonte di diritto, e non poteva costituire limite ai principi del diritto vivente quanto all'autonomia negoziale dei coniugi, chiedevano comunque recepirsi l'accordo in atti, alle stesse condizioni, con l'unica precisazione, in relazione ai punti 4 e 5 dello stesso, che il si obbligava a trasferire alla figlia CP_1
che esprimeva la propria volontà di accettare in udienza, la nuda proprietà dell'immobile sito Per_1
in CI, alla Via Scalea n. 19, piano II, nonché la piena proprietà del locale commerciale sito in
CI, al Viale Leonardo Da Vinci n. 90, nonché, sempre a precisazione dell'accordo, che il sig. si obbligava a trasferire alla sig.ra , che accettava, il diritto di usufrutto dell'immobile, CP_1 Pt_1
sito in CI alla Via Scalea, n. 19, secondo piano, già adibito a casa coniugale, con spese di lite compensate.
All'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo, come riformulato dalle parti in udienza, assegnava la causa in decisione al Collegio per l'omologa, con atti al PM per le sue conclusioni, il quale, in data
18.03.2025, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi.
DIRITTO n. 23909/2024 r.g.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, e in relazione all'accordo raggiunto tra le parti, come precisato all'udienza del 17.03.2025, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti, nei termini precisati all'udienza del 17.03.2025, può essere pertanto recepito.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, le relative spese sono compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] (Atto n. 74, p. II, s. A, sez. C, Reg. Atti di Matrimonio CP_1
anno 2005);
b) omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 17.3.2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Napoli, 21.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti