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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. R.G. 3587/2018 promossa da:
(C.F. e P.IV ), Parte_1 P.IV_1
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Spada e dall'avv. Monica Spada, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE - contro
(C.F. e P.IV ), Controparte_1 P.IV_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c.
Parte attrice: “NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
A.1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dei contratto di conto corrente di cui è causa e dei rapporti ad esso collegati o di singole clausole contrattuali, nonché di ogni successiva modifica e/o variazione delle stesse,
A.2) ACCERTARE E DICHIARARE l'ammontare dell'esatto dare/avere tra le parti e CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo finale del rapporto di cui è causa epurandolo dagli addebiti illegittimi, con ogni conseguente effetto sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria.
A.3) CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., agli interessi ex art.
1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;
IN OGNI CASO
Pagina 1 B.1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente alla determinazione degli interessi debitori e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati ai rapporti in esame;
B.2) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo - di interessi, cms, competenze, spese ed oneri e per l'effetto DICHIARARE
l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.3) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, e per l'effetto DICHIARARE
l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.4) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa, di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti, di spese e competenze in difetto di valida pattuizione e per interessi applicati sulla differenza in “giorni valuta” tra la data di esecuzione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché relativamente agli addebiti di ogni e qualsivoglia spesa e competenza applicata dalla in difetto di valida pattuizione e per l'effetto CP_1
DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.5) DETERMINARE il Costo Effettivo Annuo dell'impugnato rapporto bancario, nonché il Tasso
Effettivo Globale (T.E.G.);
B.6) ACCERTARE e DICHIARARE, previa verifica del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, ed in ogni caso perché usurari ex art. 644 c.p., con l'effetto che, ai sensi dell'art. 1815, comma
2, c.c. nessuna applicazione di interessi vi dovrà essere nei rapporti di cui è causa;
B.7) ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile del rapporto dedotto in causa in regime: i) di saggio legale di interesse - salvo quanto esposto al punto B.6) -,
ii) senza alcuna capitalizzazione - né di interessi, né di commissioni sul massimo scoperto, né di spese e oneri vari -, iii) con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenute spese e/o competenze a qualsiasi titolo pretese;
e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo finale del rapporto di cui è causa epurandolo dagli addebiti illegittimi, con ogni conseguente effetto sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria;
B.8) CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via
Pagina 2 equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., agli interessi ex art.
1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;
C) Con vittoria di competenze e spese oltre a quelle generali di giudizio e accessori di legge, da liquidarsi a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.
D) Porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e di CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o non accolte.
Ci si richiama alle osservazioni alla CTU del consulente di parte e alle note dimesse a verbale”;
Parte convenuta: “INSISTE per il rigetto integrale della domanda, con conferma del saldo a debito riportato nell'ultimo estratto conto, non avendo la correntista, quale parte attrice del giudizio, prodotto in atti l'intera sequenza degli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto
CHIEDE - in subordine considerarsi valida la “(ipotesi interruzione prescrizione al 9.10.2018, data del verbale relativo al procedimento di mediazione)” della CTU del 25/5/2020, che riconosce un saldo a debito di euro 23.379,50;
- in ulteriore subordine, considerarsi valida la ipotesi della CTU integrativa indicata come seconda ipotesi di ricalcolo e, quindi, con un saldo a debito pari ad € 19.637,50.
PRECISA le conclusioni richiamando quelle già formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 22.10.2018 la soc. Parte_1
ha convenuto in giudizio premettendo di aver intrattenuto Controparte_1
con la banca presso la dipendenza di Fiumicino il rapporto di conto corrente n. 250.58, al quale erano collegati dei rapporti di apertura di credito.
Svolte ai nn. 1), 2) e 3) alcune considerazioni sulla rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole, sulla prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme e sugli effetti dalla mancata contestazione degli estratti conto bancari, la parte attrice ha dedotto ed eccepito:
4) l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
5) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
6) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
7) l'illegittima applicazione di altre spese e competenze in difetto di valida pattuizione;
8) l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Ciò premesso, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 27.2.2019, Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni:
Pagina 3 i) dichiarare inammissibili le domande avversarie per omesso assolvimento dell'onere della prova;
ii) rigettare tutte le domande e le istanze spiegate da parte attrice perché prescritte, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate;
iii) con vittoria di spese e compensi del giudizio
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di CTU contabile.
***
In via preliminare, deve dichiararsi la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento a qualsiasi pretesa creditoria avente ad oggetto operazioni annotate sul conto corrente prima del 10.2.2007, vale dire dieci anni prima della ricezione in data 10.2.2017 della richiesta della cliente di consegnare la documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB.
L'udienza di prima comparizione e trattazione della causa era fissata in citazione al 25.2.2019, poi differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis comma 4 c.p.c. al 28.2.2019.
La banca si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 27.2.2019, dunque il giorno prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
In base all'art. 167 comma 2 c.p.c., il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
È pacifico che le attività elencate nel comma 2 dell'art. 167 c.p.c. debbano necessariamente essere esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, purché tempestivamente depositata entro il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c., restando altrimenti precluse al convenuto in caso di costituzione tardiva.
Come è noto, le eccezioni sottoposte alla sanzione della decadenza di cui all'art. 167 comma 2
c.p.c. sono soltanto quelle in senso stretto e non le eccezioni in senso lato, le quali consistono nella allegazione o nella rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, come tali rilevabili d'ufficio anche dal giudice se non riservati per legge all'iniziativa della parte ovvero non corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (cfr. Cassazione civile sez. VI,
30/06/2020, n.12980).
Pagina 4 Per opinione consolidata, l'eccezione di prescrizione del debito, avuto riguardo all'espresso divieto codicistico di rilievo officioso (art. 2938 c.c.), integra un'eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2017, n.14282; Cassazione civile sez. II, 18/01/2017, n.1203; Corte appello
Bari sez. III, 22/09/2021, n.1645), e deve pertanto essere sollevata dal convenuto entro il termine preclusivo stabilito dall'art. 167 comma 2 c.p.c.
In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista facendo valere la nullità di clausole del contratto di conto corrente, le Sezioni Unite hanno precisato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, intenda opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte
(Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Per quanto di interesse, la S.C. nella sua più autorevole composizione ha ribadito che “l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette
l'invocato effetto estintivo”, mentre non occorre che tale inerzia “sia "particolarmente connotata" in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie)”, puntualizzando che “la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione - che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto - implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice, che - previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione - potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso”.
A tale conclusione la S.C. è pervenuta muovendo dalla tradizionale distinzione, nell'ambito della costituzione del convenuto, tra potere di allegazione e potere della prova, “nel senso che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi, in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei
Pagina 5 fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile”.
Deve pertanto ritenersi che nel giudizio ordinario di cognizione, proposto dal correntista al fine di ottenere la ripetizione dell'indebito o la rettifica del saldo in dipendenza dell'illegittimità degli addebiti annotati sul conto corrente, l'eccezione di prescrizione del credito fondata sulla presupposta natura solutoria delle rimesse debba essere allegata dalla banca a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine previsto dall'art. 167 c.p.c. In difetto, risulta preclusa al giudice la verifica della natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, poiché funzionale a verificare la fondatezza di un'eccezione (in senso stretto) non oggetto di tempestiva allegazione e dunque introduzione nel thema decidendum.
Ciò premesso, le domande attoree investono il rapporto di conto corrente bancario n. 250,58 acceso dalla soc. con contratto del 14.9.2000 presso la filiale di Parte_1
Fiumicino della al quale risulta collegata una linea di credito Controparte_1
aumentata fino all'importo di € 35.000,00 con contratto di apertura di credito del 22.8.2006 (all. 1 citazione).
Con riferimento all'eccezione di MPS di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, sulla premessa della chiusura del conto corrente in data 5.10.2016 con saldo debitore negativo pari ad € 53.547,74 e del mancato pagamento del saldo debitore da parte del correntista, vale evidenziare che essa non impedisce di esaminare la domanda di accertamento negativo e di rettifica del saldo del conto corrente come proposta dall'attrice al par. A.2) dell'atto di citazione, volta ad accertare e dichiarare “l'ammontare dell'esatto dare/avere tra le parti e CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo finale del rapporto di cui è causa epurandolo dagli addebiti illegittimi, con ogni conseguente effetto sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria”.
Quanto all'eccezione di MPS di mancato assolvimento dell'onere della prova a causa dell'omesso deposito della serie completa degli estratti conto dall'accensione del rapporto alla chiusura, giova richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “la rettifica del saldo del conto corrente può essere operata anche nel caso in cui il correntista attore non sia riuscito a produrre copia integrale degli estratti conto: infatti la mancata produzione integrale degli estratti del conto corrente non ostacola l'accoglimento della domanda, potendo le varie rimesse essere provate 'aliunde' e potendo la domanda essere limitata ad un solo periodo di vigenza del rapporto, quello per il quale sono stati prodotti gli estratti del conto corrente” (Tribunale Brescia sez. V,
20/12/2022, n.3071, in Dejure).
Pagina 6 Come verificato dal CTU nominato in corso di causa, la parte attrice ha prodotto tutti gli estratti di conto corrente a decorrere dal primo trimestre 2007 sino alla chiusura del rapporto in data
7.10.2016. Secondo quanto riportato nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, “il primo saldo disponibile iniziale risale al 1.1.2007 e riporta un saldo a debito per la società correntista per euro
21.745,90; il saldo finale, invece, risulta sempre a debito per la correntista per euro 53.528,61”.
La mancata produzione degli estratti conto dall'apertura del rapporto al 2006, pertanto, non esclude il dovere di esaminare la fondatezza delle domande svolte dalla correntista in relazione al periodo per il quale gli estratti conto sono stati depositati (1.1.2007 – 7.10.2016), dovendo evidenziarsi che il saldo del primo estratto conto disponibile è sfavorevole al correntista e che nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalla banca rispetto alla misura del saldo e all'esistenza delle operazioni come annotate negli estratti conto prodotti ex adverso.
Quanto all'eccepita approvazione tacita degli estratti conto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cassazione civile sez. I, 26/05/2011, n.11626).
Allo scopo di verificare la fondatezza delle doglianze attoree si è reso necessario espletare una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 9.12.2019 è stato sottoposto al CTU dott. il seguente quesito: Persona_1
“da espletare mediante consultazione della sola documentazione versata in atti ed effettuando i conteggi, di seguito indicati, partendo dal primo saldo debitore documentato.
1) Verificare se per le seguenti voci di spese sono state applicate condizioni diverse ( o non previste) da quelle previste del contratto di apertura di credito in conto corrente del 14.9.2000 come modificato in data 21.8.2006:
- Recupero spese e/o commissioni;
-Recupero Spese prelevamento da sportelli automatici altra banca;
- Canone carta elettronica;
- Spese erogazione finanziamento;
- - Spese prelevamenti per cassa;
- Operazione assegni;
- Op.ni diverse inc/pag; - -Op.ni Carte self serv;
- - Vers. E operazioni per cassa;
- E/c periodici;
-Spese di liquidazione ed amministrazione conto affidamenti
e/o scoperti;
-Commissioni per istruttoria e revisione fido;
- Spese e comm. su ass. insoluti e protestati;
-
Corrispettivo su accordato;
- Canoni e spese di liquidazione;
- Comunicazioni e rendiconti;
- Spese di registrazioni;
-Disposizioni di pagamento preautorizzate;
- Bonifici disposti allo sportello;
-
Pagina 7 Bonifici disposti tramite internet - Canone carte di debito;
- Pagamenti occasionali - CIV c/c affidato;
- Direct Debit.
2) In caso di riscontro di costi non previsti dal contratto o di condizioni applicate in misura diversa da quella contrattualmente pattuita rideterminare il saldo di chiusura del conto corrente conteggiando unicamente le spese previste dal contratto nella misura ivi indicata.
3) Accertare se la valuta applicata per le operazioni di addebiti in conto corrente è quella indicata nel contratto e in caso contrario, ricalcolare il saldo di chiusura del conto applicando le corrette valute e computando gli interessi passivi sulla somma così determinata.
4) Accertare se la valuta applicata per le operazioni di accredito in conto corrente è quella indicata nel contratto e in caso contrario ricalcolare il saldo di chiusura del conto corrente applicando le corrette valute e computando gli interessi attivi dovuti dall'istituto di credito.
5) Ricalcolare il saldo di chiusura del conto corrente eliminando gli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto”.
All'esito delle indagini svolte, supportate da argomentazioni chiare, logiche e coerenti, il CTU è pervenuto ai risultati di seguito esposti.
Con riferimento ai quesiti 3) e 4), suscettibili di esame congiunto poiché entrambi volti a verificare se – come lamentato dall'attrice – la banca abbia arbitrariamente operato il gioco delle valute, il
CTU dopo aver correttamente rilevato che le condizioni contrattuali “prevedono condizioni sicuramente più dettagliate per le movimentazioni in entrata”, laddove risultano carenti o indeterminate per le movimentazioni in addebito, ha provveduto “quale primo calcolo, a rideterminare, per ogni singola movimentazione, i giorni di differenza tra la data contabile dell'operazione e la data valuta, applicata dalla Banca MPS;
a confrontare la differenza, così come sopra calcolata, con i giorni valuta previsti nelle condizioni contrattuali;
a riportare la data valuta alla data contabile, ove le singole movimentazioni bancarie siano risultate non previste e/o non disciplinate dal documento contrattuale”.
Con riferimento ai quesiti 1) e 2), il CTU ha riscontrato l'esistenza di spese, oneri e commissioni addebitati al correntista in misura più gravosa rispetto alle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, in assenza di uno specifico accordo volto a modificarne il contenuto. Del pari ha rilevato commissioni o oneri addebitati in assenza di alcuna previsione contrattuale (quali le commissioni di istruttoria veloce e le commissioni sull'accordato, “introdotte dal legislatore a seguito dell'eliminazione della cms, ma …, in relazione alle quali, non si è rinvenuto l'accordo”).
Correttamente il CTU ha rideterminato secondo le condizioni originariamente pattuite tutti gli oneri addebitati in difformità, in senso più sfavorevole per il correntista, mentre ha escluso dal saldo rettificato gli oneri addebitati in assenza di una clausola contrattuale.
Pagina 8 Non coglie nel segno il rilievo di parte convenuta secondo cui le variazioni in questione sarebbero da ricondursi al legittimo esercizio dello “ius variandi”, avendo il cliente accettato la clausola contrattuale che attribuiva alla banca il potere di modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche anche in senso sfavorevole al primo.
Invero, la parte attrice nell'atto di citazione ha espressamente contestato il mancato rispetto da parte della banca del procedimento negoziale configurato dall'art. 118 TUB per l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, individuando le modifiche intervenute in senso peggiorativo e deducendo di non aver mai ricevuto la comunicazione scritta imposta dall'art. 118
TUB ai fini del legittimo esercizio dello “ius variandi”. Sarebbe stato onere della banca, pertanto, dimostrare di aver assolto agli oneri prescritti dall'art. 118 TUB (a mente del quale, nella formulazione ratione temporis applicabile al momento dell'accensione del rapporto, “
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal
CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”) per il corretto esercizio dello
“ius variandi”, anzitutto producendo le comunicazioni scritte volte a preannunciare la modifica sfavorevole al correntista e a documentarne da parte di quest'ultimo la ricezione. Nulla è stato invece prodotto a tale proposito dalla banca, sicché deve ribadirsi la fondatezza della doglianza articolata dall'attrice, nei limiti verificati dal CTU.
Corretta è anche l'esclusione dal saldo degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, dovendo dichiararsi la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, delle clausole contrattuali che ne regolamentavano l'applicazione.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, con riferimento al periodo anteriore alle
Parte modifiche normative apportate al nel 2009 e nel 2012, la clausola recante la commissione di massimo scoperto deve ritenersi valida e soddisfa i requisiti di determinatezza o di determinabilità dell'oggetto purché risultino previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità (Tribunale Napoli, sez. II, 15/10/2014; Tribunale Salerno, 07/10/2016, n.4487). Devono quindi essere specificati la percentuale della commissione, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale della clausola di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, tra cui la base di calcolo (Tribunale
Pagina 9 Pistoia, 07/11/2018, n.895; Tribunale Crotone, 30/08/2019, n.1019; Tribunale Arezzo, 03/03/2020,
n.186; Tribunale Torino sez. VI, 17/02/2016).
Le condizioni economiche del contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito indicano la misura percentuale della commissione di massimo scoperto (0,500%, stabilendo una “aliquota aggiuntiva” dell'1% sullo “sconfinamento se autorizzato” quanto al contratto di conto corrente;
1,25% “per eventuali sconfinamenti” quanto al contratto di apertura di credito) ma risultano carenti sulla determinazione della base di calcolo. L'insufficiente specificazione della base di computo della commissione di massimo scoperto (ad esempio sul picco di scopertura e/o di massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso;
sulla media del trimestre;
sul totale accordato ecc.: cfr.
Tribunale Torino sez. VI, 17/02/2016) rende irrimediabilmente indeterminabile l'oggetto delle clausole. In difetto del predetto requisito, difatti, il cliente versa in una situazione di oggettiva impossibilità di stimare preventivamente l'entità della commissione e anche di calcolarne ex post, in modo univoco, l'ammontare. In applicazione dei superiori principi, deve quindi essere dichiarata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., delle clausole recanti la previsione della commissione di massimo scoperto.
Quanto alla doglianza di illegittima applicazione di interessi anatocistici, il contratto di conto corrente è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000, che ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni bancarie. Dalla documentazione contrattuale emerge la pattuizione della reciproca periodicità (trimestrale) della regolamentazione degli interessi debitori e creditori, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata Delibera CICR del 9/2/2000, discendendo da ciò la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo fino al 31.12.2013, di contro non occorrendo – non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 7 della Delibera CICR – una specifica approvazione per iscritto di tale clausola.
È noto però che a seguito della novellazione dell'art. 120 TUB ad opera dell'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 120, comma secondo, TUB era stato così riformulato:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo l'interpretazione recentemente avallata anche dalla S.C., l'art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, “fa divieto di applicazione dell'anatocismo a
Pagina 10 far data dal 1° dicembre 2014 [rectius 1° gennaio 2014] e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344).
È pertanto giustificata l'esclusione dal saldo degli interessi anatocistici contabilizzati dall'1.1.2014 fino alla chiusura del rapporto di conto corrente il 7.10.2016, dunque prima della vigenza delle nuove disposizioni emesse dal CICR con Delibera del 3/8/2016 in attuazione dell'ulteriore modifica dell'art. 120 comma TUB disposta dal DL 18/2016, convertito nella legge 49/2016.
Non è invece fondata la censura di usura.
Va premesso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si reputa condivisibile, al fine di verificare il rispetto da parte della banca del tasso soglia dell'usura occorre attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'TA (cfr. Tribunale Milano, 15/11/2017
n.11541; Tribunale Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.619). Come è noto, il tasso soglia è determinato sulla base del TEGM rilevato trimestralmente dalla Banca d'TA mediante l'applicazione delle Istruzioni adottate dall'autorità di vigilanza. Difatti, l'art. 644 c.p. costituisce una norma parzialmente in bianco, il cui contenuto precettivo e, in particolare, la determinazione del limite oltre il quale gli interessi devono considerarsi usurari, richiedono l'integrazione da parte di un organo tecnico, qual è la Banca d'TA. Di conseguenza, “quando occorre confrontare il
TEG applicato da una banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare”, per cui sarebbe scientificamente inattendibile l'esito “derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. […] un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto” (Tribunale Milano, 15/11/2017 n.11541).
Come efficacemente esposto dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta nonché confermato dai documenti prodotti, in assenza di una specifica e convincente contro argomentazione della parte attrice, “con riferimento al contratto di conto corrente de quo, il tasso soglia usura di riferimento per la verifica per il mese di ottobre 2000 è pari al 14,73%, cioè il tasso del 9,82% per “aperture di credito in conto corrente“ aumentato della metà (decreto ministeriale terzo trimestre 2000 - All. 5)”, talché “non vi è stata violazione della L. 108/96 in quanto il Tasso effettivo globale è stato determinato nella misura massima del 14,61,% e dunque risulta in ogni caso inferiore al Tasso Soglia Usura di riferimento pari al 14,73%”.
Pagina 11 D'altra parte, dalla stessa perizia di parte prodotta dall'attrice, come richiamata anche in citazione, si desume che in ipotesi di verifica dell'usura eseguita secondo la formula utilizzata dalla Banca
d'TA non emerge in alcun trimestre il superamento del tasso soglia, non potendo invece recepirsi, per le ragioni sopra richiamate, ogni verifica condotta dal perito di parte sulla base di criteri non condivisi dall'autorità di vigilanza.
In conclusione, secondo le verifiche eseguite dal CTU e sulla scorta dei conteggi dettagliatamente riportati nei prospetti allegati alla relazione depositata il 17.9.2021, ai quali ad ogni buon conto si rinvia, deve accertarsi che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa era pari alla data del
7.10.2016 ad € 13.347,78 a debito del correntista, anziché ad € 53.528,61 a carico del correntista, come invece risultante dall'estratto conto, con una differenza pari ad € 40.180,83 per oneri non dovuti alla banca.
È opportuno evidenziare che non può farsi riferimento ai conteggi contenuti nella relazione integrativa depositata il 5.1.2022, poiché sviluppati espungendo dal ricalcolo le somme corrispondenti alle rimesse solutorie riscontrate fino al 6.2.2018, laddove alla luce della tardività dell'eccezione non può tenersi conto della eventuale prescrizione di tali rimesse. Appare quindi corretto fare riferimento alla relazione del 17.9.2021, aderendosi all'ipotesi che non contempla la decurtazione dal saldo rettificato di alcun importo prescritto.
In difetto di prova del pagamento del debito annotato nell'estratto conto, deve accogliersi la richiesta di parte attrice di condannare la banca alla rettifica del saldo finale del conto corrente, da quantificarsi in € 13.347,78 a carico del correntista.
Ogni altra domanda risulta assorbita o va respinta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 7.616,00 per compensi, applicati i parametri medi ex DM n. 55/2014 e ss. mm. relativi allo scaglione corrispondente al valore del decisum, considerata l'attività processuale effettivamente espletata.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico di Controparte_1
Non può accogliersi la richiesta di refusione delle spese di CTP per € 9.150,00, non essendone stato documentato il pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede:
1) accerta nell'importo di € 13.347,78 a debito di il Parte_1
saldo del conto corrente oggetto di causa alla data di chiusura del 7.10.2016;
Pagina 12 2) condanna a rettificare nell'importo di € Controparte_1
13.347,78 a debito di il saldo del conto corrente oggetto Parte_1
di causa alla data del 7.10.2016;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite, liquidate in misura di € 7.616,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IV (se dovuta) come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Manuela Spada e dell'avv. Monica Spada che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosene antistatarie;
4) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Civitavecchia il 18/02/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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