Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, l'effetto estintivo dei reati previsto dalla procedura disciplinata dal capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è subordinato al verificarsi delle due condizioni dell'adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e del pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall'art. 21 comma 2 del decreto legislativo citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2002, n. 40576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40576 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 09/10/2002
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01903
3. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 007268/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE SA TO N. IL 27/11/1932;
avverso SENTENZA del 19/09/2001 TRIBUNALE di GRAMMICHELE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. FARAONE Vincenzo (Catania). MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 19.9.2001 del Tribunale di Caltagirone, sez. distacc. di Grammichele, ON AL TO, nella sua qualità di sindaco del comune di Palagonia, fu condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di lire tre milioni di ammenda perché ritenuto responsabile di varie violazioni alla normativa antinfortunistica, accertate in Palagonia il 30.6.98. Il Giudicante, dopo aver accertato l'effettiva esistenza delle violazioni contestate, aveva rilevato "come nel caso di specie non possa trovare applicazione la causa di estinzione del reato disciplinata dall'art. 24 D.L.vo 758/94", essendo risultato pacificamente che il ON aveva sì adempiuto alle prescrizioni dell'organo di vigilanza, ma "il pagamento della sanzione di cui all'art. 21 D.L.vo cit. era invece avvenuto soltanto il 4.2.00, quindi ben oltre i trenta giorni concessi". Tale decisione è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore del ON, il quale ha denunciato, con unico motivo, che il primo Giudice avrebbe con la sua decisione, in violazione degli artt. 21 e 24 D.L.vo 758/94, "ritenuto l'azione penale procedibile, confondendo la accezione di adempimento alle prescrizione imposte dall'organo di vigilanza con il mero pagamento della sanzione pecuniaria"; secondo il ricorrente, "l'adempimento di cui si tratta e che determina il venir meno della offensività, e quindi l'estinzione del reato, consiste nell'adeguamento dei luoghi e delle strutture alle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, mentre il pagamento previsto dall'art. 21 co. 2 attiene all'attività sanzionatoria di materia amministrativa". Il ricorso è infondato, non potendosi condividere la tesi difensiva. Infatti, l'art. 21 cit. dispone testualmente che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 2 co. 2". Risulta, quindi, chiaro che l'effetto estintivo consegue al verificarsi delle due condizioni dell'adempimento alla prescrizione e del pagamento, e non solo alla prima. E, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è del tutto irrilevante che la dicitura relativa all'adempimento nel termine sia dalla norma collocata apparentemente solo in riferimento alla prima delle due condizioni, perché, subito dopo, nella norma stessa è detto "e provvede al pagamento previsto dall'art. 21 co. 2"; e in tale ultima norma è specificato che l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma...". Quindi, al di là della mera apparenza, la previsione di termine è comune alle due condizioni, che, di conseguenza, in ordine alla relativa osservanza, vanno poste su identico piano: l'inosservanza del termine stabilito dall'organo di vigilanza determina il non verificarsi dell'effetto estintivo sia che abbia riguardo all'adeguamento alle prescrizioni, sia che riguardi il pagamento della somma stabilita. Ciò è confermato anche dalla formulazione del co. 2 del cit. art. 24, in base al quale il P.M. richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1", e cioè se l'adeguamento alle prescrizioni è avvenuto nei termini e se il contravventore ha provveduto al pagamento previsto dall'art. 21 co. 2 (il che, come si è visto, significa, in forza del rinvio, al pagamento nel termine di trenta giorni dall'ammissione al pagamento stesso).
A nulla rileva che tali previsioni di termini non siano accompagnate da esplicite sanzioni di decadenza o di inammissibilità, perché da un lato tutto il procedimento di estinzione appare chiaramente improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà;
dall'altro, quella mancata previsione discende dalla natura stessa della procedura di precondizione negativa dell'azione penale (nel senso che questa non viene esercitata solo se sia stata perfezionata, in tutti i suoi estremi, la procedura di estinzione). Alla conclusione qui accolta conducono, del resto, anche le considerazioni del carattere eccezionale della trasformazione di un illecito da penale in amministrativo e della complessiva ratio della fattispecie estintiva che, oltre che fondata sull'esigenza del sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro, ha anche chiari intenti deflativi. Tali considerazioni inducono all'affermazione del principio che nei casi in cui, per la minore gravità degli illeciti commessi e/o anche per altri motivi connessi, lo Stato rinuncia a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l'estinzione del reato con l'adempimento dell'obbligazione amministrativa (lato sensu intesa), la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, appunto per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e, comunque, prima del processo, ma non più quando lo Stato, di fronte all'inerzia dell'interessato, ha ripreso il suo potere-dovere di perseguirlo.
Dovendo, pertanto, ritenersi infondata la tesi sottesa al motivo di ricorso, il ricorso stesso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2002