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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2508/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. BOTTI Parte_1 C.F._1
LEONARDO
OPPONENTE contro
C.F. , C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con l'avv. LEONARDO BLANDINO P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009).
Parte opposta evidenziava - il decreto ingiuntivo n. 1932/19 è stato regolarmente notificato in data 02.01.20 e, pertanto, non vi sono i presupposti per introitare una opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. come da cartolina e cad prodotti agli atti del giudizio (v. Cass. n.
21817/12) - la notifica effettuata per compiuta giacenza comporta, sino a contraria dimostrazione, che all'indirizzo l'agente postale abbia riscontrato la presenza di un recapito sicuro riferibile al destinatario - controparte non contesta in alcun modo la sottoscrizione del contratto, l'erogazione del finanziamento e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate, circostanze che dovranno ritenersi pacifiche e non oggetto di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato il comma 1 dell'art. 115 c.p.c. - l'odierno opponente non ha sollevato alcuna contestazione sull'effettuazione della prestazione, essendosi limitato a contestare l'illegittimità della pretesa creditoria.
Ciò posto giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si rilevava inoltre – l'odierna opposta ha fornito prova della fonte del diritto azionato oltre a fornire precisa ricostruzione della composizione del credito vantato - la data di
Pag. 2 di 6 decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto -
l'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (cfr. fasc. monitorio) scadeva in data
27.12.12 e da tale data dovrà considerarsi decorrente il termine prescrizionale - in data
22.09.10 è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine ed in data 05.08.2019
è stata inoltrata diffida di pagamento - il decreto ingiuntivo n. 932/2019 (doc. 2) si fonda sui crediti vantati da in forza del finanziamento n. 1673124 (e non del CP_1
finanziamento 1306937 posto alla base del decreto ingiuntivo 1932/2019 oggi opposto)
- l'estratto conto relativo al contratto 1673124 (doc. 3) in forza del quale è stato introitato il ricorso per d.i. che ha portato all'emissione del d.i. 932/2019.
Vi è generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi censura in ordine alla validità dei rapporti contrattuali posti in essere.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente sono risultate carenti sul fonte probatorio.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore dell'ente
Pag. 3 di 6 erogante qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Legittime in tal senso le deduzioni di parte opposta.
Va poi osservato che le contestazioni sollevate da parte opponente sulla quantificazione dell'importo ingiunto appaiono del tutto generiche e, come tali, inidonee a privare di valore indiziario le scritture contabili (le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Cass.
Civ., Sez. I, 15/09/2000, n. 12169. Cass. 21/07/2000, n. 9579; Cass. 18/04/2001, n.
5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751. Per la giurisprudenza di merito: Trib. Bari,
14/11/2006, in Massima Redazionale 2006; Trib. Bari, 04/12/2007 e Trib. Monza,
05/03/2008).
Infondato è poi il motivo di opposizione che concerne l'asserita usurarietà degli interessi.
Si deve ricordare che nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'opponente era gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con
Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il
Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d.
"soglia" (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione
Pag. 4 di 6 circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019).
In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'opponente, nel caso, dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta.
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020,
n.19597 (cfr. "onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto").
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata.
Anzi e per converso la contestazione appare solamente genericamente accennata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Quest'ultima, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle
Pag. 5 di 6 parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n.
212).
Né le generiche doglianze effettuate da parte opponente, la cui incidenza non è neanche specificata, possono portare alla solo ipotizzata usurarietà.
Appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.). La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
L'opponente contestava altresì la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Tali clausole indicano in maniera chiari costi negoziali e sono state approvate da parte opponente;
non vi sono elementi concreti per poter valutare eventuali squilibri nei rapporti contrattuali;
non sono stati indicati nel dettaglio i costi o gli addebiti concreti che sarebbero derivati dalla pattuizione ed applicazione di tali clausole, motivi per cui non è possibile valutarne la gravosità.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 14/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2508/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. BOTTI Parte_1 C.F._1
LEONARDO
OPPONENTE contro
C.F. , C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con l'avv. LEONARDO BLANDINO P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009).
Parte opposta evidenziava - il decreto ingiuntivo n. 1932/19 è stato regolarmente notificato in data 02.01.20 e, pertanto, non vi sono i presupposti per introitare una opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. come da cartolina e cad prodotti agli atti del giudizio (v. Cass. n.
21817/12) - la notifica effettuata per compiuta giacenza comporta, sino a contraria dimostrazione, che all'indirizzo l'agente postale abbia riscontrato la presenza di un recapito sicuro riferibile al destinatario - controparte non contesta in alcun modo la sottoscrizione del contratto, l'erogazione del finanziamento e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate, circostanze che dovranno ritenersi pacifiche e non oggetto di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato il comma 1 dell'art. 115 c.p.c. - l'odierno opponente non ha sollevato alcuna contestazione sull'effettuazione della prestazione, essendosi limitato a contestare l'illegittimità della pretesa creditoria.
Ciò posto giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si rilevava inoltre – l'odierna opposta ha fornito prova della fonte del diritto azionato oltre a fornire precisa ricostruzione della composizione del credito vantato - la data di
Pag. 2 di 6 decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto -
l'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (cfr. fasc. monitorio) scadeva in data
27.12.12 e da tale data dovrà considerarsi decorrente il termine prescrizionale - in data
22.09.10 è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine ed in data 05.08.2019
è stata inoltrata diffida di pagamento - il decreto ingiuntivo n. 932/2019 (doc. 2) si fonda sui crediti vantati da in forza del finanziamento n. 1673124 (e non del CP_1
finanziamento 1306937 posto alla base del decreto ingiuntivo 1932/2019 oggi opposto)
- l'estratto conto relativo al contratto 1673124 (doc. 3) in forza del quale è stato introitato il ricorso per d.i. che ha portato all'emissione del d.i. 932/2019.
Vi è generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi censura in ordine alla validità dei rapporti contrattuali posti in essere.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente sono risultate carenti sul fonte probatorio.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore dell'ente
Pag. 3 di 6 erogante qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Legittime in tal senso le deduzioni di parte opposta.
Va poi osservato che le contestazioni sollevate da parte opponente sulla quantificazione dell'importo ingiunto appaiono del tutto generiche e, come tali, inidonee a privare di valore indiziario le scritture contabili (le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Cass.
Civ., Sez. I, 15/09/2000, n. 12169. Cass. 21/07/2000, n. 9579; Cass. 18/04/2001, n.
5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751. Per la giurisprudenza di merito: Trib. Bari,
14/11/2006, in Massima Redazionale 2006; Trib. Bari, 04/12/2007 e Trib. Monza,
05/03/2008).
Infondato è poi il motivo di opposizione che concerne l'asserita usurarietà degli interessi.
Si deve ricordare che nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'opponente era gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con
Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il
Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d.
"soglia" (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione
Pag. 4 di 6 circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019).
In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'opponente, nel caso, dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta.
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020,
n.19597 (cfr. "onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto").
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata.
Anzi e per converso la contestazione appare solamente genericamente accennata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Quest'ultima, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle
Pag. 5 di 6 parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n.
212).
Né le generiche doglianze effettuate da parte opponente, la cui incidenza non è neanche specificata, possono portare alla solo ipotizzata usurarietà.
Appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.). La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
L'opponente contestava altresì la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Tali clausole indicano in maniera chiari costi negoziali e sono state approvate da parte opponente;
non vi sono elementi concreti per poter valutare eventuali squilibri nei rapporti contrattuali;
non sono stati indicati nel dettaglio i costi o gli addebiti concreti che sarebbero derivati dalla pattuizione ed applicazione di tali clausole, motivi per cui non è possibile valutarne la gravosità.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 14/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
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