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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. Nr. 525/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 03/04/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ROMANIA) il 18.01.1959 e residente a [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Marino (C.F.: ) e dall'avv. Fabrizio Colasberna CodiceFiscale_2
(C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi Pec CodiceFiscale_3
e Email_1
Email_2
- ricorrente -
CONTRO
(CF: ) nata a [...] il P_ C.F._4
20/03/1959 ed ivi residente in [...], per se e nella qualità di amministratore di sostegno della SI.ra , in forza dei Controparte_2 provvedimenti tutelari del 12/02/2018 e del 29/05/2018 [all.1], nata a [...]
Pratameno il 24/11/1926; (CF: , nato a Parte_2 C.F._5
Vallelunga Pratameno il 13/10/1963 ed ivi residente in [...];
[...]
(CF: ) nato a [...] il Parte_3 C.F._6
13/12/1957 e residente a [...], tutti rappresentati e difesi dell'avv. Tommaso Pelagalli (CF: ), con domicilio digitale C.F._7 eletto presso l'indirizzo PEC: Email_3
- resistenti - CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/03/2019, la IG.ra ha Parte_1 esposto:
- di essere stata contatta dalla IG.ra per assistere giorno e P_ notte la madre anziana, IG.ra , quest'ultima necessitante di Parte_4 aiuto in quanto “inferma ed invalida fisicamente e mentalmente” (pag. 2 ricorso);
- di essere stata occupata in nero dal 01/03/2014 al 31/03/2018 presso l'abitazione della IG.ra sita a Vallelunga Pratameno (CL), in Via P_
Manzoni n. 39,
1 - che, all'atto dell'assunzione, le venne prospettato un impegno lavorativo distribuito su 4 gg alla settimana <per almeno 5 ore diurne e 12 ore notturne di lavoro al giorno ed una paga di € 300,00 mensili>> (pag. 3, punto 3) ricorso);
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: <1) dal 01.03.2014 sino alla data del 31.12.2014: - Quattro giorni alla settimana che andavano dal Lunedi al
Sabato, in base alle eIGenze della SI.ra , dalle ore 13.30 alle ore 18.30 e P_ dalle ore 21.00 alle ore 9.00, escluse le Domeniche e la festività del Ferragosto poiché in ferie non retribuite dal 13 al 31 Agosto di ogni anno;
2) Dal 01.06.2015 sino alla data del 30.09.2016:
- Sei giorni alla settimana dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della
SI.ra , dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ad esclusione della Domenica e del P_ Ferragosto, con una retribuzione di € 300,00 mensili. La ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie che va dal 17 Dicembre 2015 al 16 Gennaio 2016 ed in tale periodo ha percepito la retribuzione solo delle giornate effettivamente svolte.
- In questo periodo la ricorrente, per l'assistenza alla SI.ra , ha P_ effettuato la turnazione con l'altra badante SI.ra ; Parte_5
3) Dal 1.10.2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro 31.03.2018:
- Sei giorni alla settimana dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della
SI.ra , dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00, ad P_ esclusione della Domenica, del Ferragosto e del I° Novembre, con una retribuzione mensile di € 400,00 fino a Luglio 2017 e di € 450,00 da Agosto 2017 in poi. La ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie dal 14.12.2016 al 15.01.2017 ed ha usufruito di un secondo periodo di assenza per infortunio in seguito ad incidente stradale dal 11.12.2017 al 28.02.2018. In questi periodi di ferie e di assenza per infortunio ha percepito la retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate. In questo periodo la ricorrente, per l'assistenza alla SI.ra , ha P_ effettuato la turnazione con l'altra badante SI.ra fino al Parte_5
13.12.2016 e con la SI.ra dal 16.01.2017 in poi>>; Persona_1
- che il lavoro svolto è consistito nel prendersi cura della IG.ra ; P_ segnatamente, doveva accudirla, cambiarla, prepararle le pietanze e darle da mangiare, pulire la camera da letto e il bagno, garantirle assistenza diurna e notturna;
- che veniva retribuita in contanti dalla IG.ra o, in assenza, P_ dal fratello della stessa;
Parte_2
- di essere stata licenziata oralmente a causa del rifiuto opposto alla richiesta dei IG.ri , e di lavorare anche nelle ore che Parte_2 Parte_3 P_ avrebbe dovuto effettuare l'altra badante;
- di aver presentato alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) una richiesta di intervento essendo stato ingiustamente licenziata e non avendo conseguito le spettanze dovute;
- che in data 27/09/2018 si è tenuto davanti all'organo conciliatore un incontro finalizzato a comporre bonariamente la lite il quale, tuttavia, non ha avuto esito positivo;
- che nel marzo 2019 la IG.ra amministratrice di sostegno della P_ IG.ra , ha regolarizzato la sua posizione contributiva nei seguenti Controparte_2 termini:
• <3 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana per il periodo 01.09.2015 al 30.09.2016;
• 3 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana per il periodo dall'1.10.2016 al 15.03.2018>> (pag. 6 ricorso).
2 Con
- che, contestualmente, l' le ha comunicato che la IG.ra P_ aveva tratto in suo favore un assegno circolare pari ad € 4.180,52 a titolo di differenze retributive, ratei 13^ mensilità, ferie non godute e TFR;
- che la IG.ra si è comportata come datrice di lavoro, impartendo P_ le direttive circa le prestazioni da svolgere e gli orari da rispettare, provvedendo anche a corrispondere la retribuzione in contanti;
- che la IG.ra non era autosufficiente, sicché l'assistenza Controparte_2 prestata va inquadrata nel livello C-super (assistente a persone non autosufficienti) del CCNL collaboratori familiari;
- che, alla luce dei conteggi del consulente di parte, ha diritto di ricevere la somma complessiva di € 57.005,28 per differenze retributive e TFR. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente per l'attività lavorativa disimpegnata alle dipendenze della SI.ra e c.ti in favore della IG.ra al riconoscimento di un P_ P_ rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'01.03.2014 al 31.03.2018; • ritenere e dichiarare che l'attività lavorativa disimpegnata dalla ricorrente è inquadrabile al livello C Super del C.C.N.L. Collaboratori Familiani non convivente;
• conseguentemente condannare la SI.ra e la Controparte_2
SI.ra , il SI. , il SI. a corrispondere alla CP_4 Parte_2 Parte_3 ricorrente per l'intercorso rapporto di lavoro di natura subordinata quale collaboratore familiare categoria CS non convivente, la somma complessiva di €
57.005,28, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, lavoro notturno, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, mancato preavviso e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
• condannare la SI.ra e la SI.ra , il SI. Controparte_2 CP_4 [...]
, il SI. , alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del Pt_2 Parte_3 giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge>>.
I convenuti si sono costituiti in giudizio in data 16/01/2020 e hanno articolato le seguenti difese:
- hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva o il difetto di titolarità del rapporto controverso dal lato passivo poiché
o l'assunzione di controparte è stata operata direttamente dalla loro madre;
o è stata la madre a concordare le modalità della prestazione;
o i IG.ri e non hanno mai corrisposto somme di denaro Parte_2 Parte_3 alla ricorrente né tantomeno hanno impartito ordini o direttive.
- hanno rappresentato che l'attività della IG.ra è consistita nella mera _1 presenza diurna, così ripartita:
▪ dal settembre 2015 al settembre 2016, cinque giorni alla settimana per 3 ore giornaliere;
▪ dall'ottobre in poi, sei giorni a settimana per 3 ore giornaliere;
- hanno negato la riconducibilità delle mansioni disimpegnate nel livello C- super poiché la IG.ra all'epoca non aveva bisogno di assistenza ma Controparte_2 di semplice presenza e la ricorrente non era titolare di alcun titolo specialistico né in possesso di alcuna esperienza in tale campo;
Con
- hanno sottolineato come l' non abbia raccolto elementi sufficienti a confutare le dichiarazioni rese dagli stessi durante l'incontro conciliativo e, per contro, abbia riscontrato l'intervenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro
<mediante la corresponsione alla ricorrente di €. 4.180,52 a titolo di differenze
3 retributive ed altre indennità di fine rapporto (all. 6), e mediante il versamento dei relativi contributi (all.7)>> (pag. 5 della memoria);
- hanno puntualizzato, da ultimo, che controparte ha sempre goduto delle ferie, del riposo settimanale e dei festivi e che costei è stata preavvisata con largo anticipo dalle volontà di portare la IG.ra in una casa di riposo <essendo P_ peggiorate le sue condizioni fisiche e venuta quasi del tutta meno la sua lucidità mentale>> (pag. 5 memoria). Costoro hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<voglia l'intestato ed adito Giudice del Lavoro: ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattese;
- ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro è intercorso tra la ricorrente e la IG.ra e, conseguentemente, ritenere e dichiarare Controparte_2 la carenza di legittimazione passiva ovvero la mancanza di titolarità nel rapporto controverso della IG.ra e dei IG.ri e per la loro P_ Parte_2 Parte_3 totale estraneità al rapporto oggetto di giudizio;
- ritenere e dichiarare che, in ragione delle risultanze ispettive, alla ricorrente nulla è dovuto per titolo e ragione di causa avendo i resistenti corrisposto le differenze retributive e le altre indennità richieste nonché versato i relativi oneri previdenziali e fiscali. Mel merito, rigettarsi il ricorso per la sua infondatezza ovvero per qualsivoglia altra motivazione;
- con vittoria di spese e dei compensi di lite>>.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e CTU contabile. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 03/04/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Prima di vagliare il merito della controversia, occorre soffermarsi sull'eccezione preliminare con cui la difesa dei convenuti ha contestato che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente abbia avuto come controparte datoriale i figli della IG.ra , quantomeno per il periodo di tempo antecedente al settembre 2015. P_ L'atto assunzionale, infatti, sarebbe espressione della volontà della IG.ra che già da tempo intratteneva con la IG.ra <rapporti amicali P_ _1 essendo vicin[e] di casa e frequentatrici abituali>>. L'eccezione non persuade. Come puntualizzato dalla Suprema Corte <Per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. (Nella specie, una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, correggendone tuttavia la motivazione, nel senso che la legittimazione passiva della figlia era fondata sull'effettività del potere direttivo da lei esercitato e non - come ritenuto dal giudice territoriale - sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta)>> [Cass. sez. L, n. 3418/2012 (Rv. 621160
- 01)].
4 Il principio sopra massimato si inserisce nell'ambito di una vicenda in cui il giudice di merito aveva riconosciuto la legittimazione passiva della figlia dell'assistita facendo riferimento al principio dell'apparenza1. Il giudice di legittimità ha confermato la statuizione resa in secondo cure facendo ricorso, però, ad un diverso criterio motivazionale, basato non sul principio dell'apparenza bensì in quello di effettività del rapporto.
In motivazione si sottolinea: <Com'è noto il suddetto principio [quello dell'apparenza, n.d.r.] - riconducibile a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole pur potendo avere molteplici applicazioni (sia nel diritto sostanziale, sia in quello processuale) tuttavia, al di fuori dei casi particolari nei quali ne sono espressamente disciplinati gli effetti (vedi: art. 534 c.c., commi 2 e
3, artt. 1189, 1415 e 1416 cod. civ.), non ha connotazioni definite e precise, in quanto opera nell'ambito dei singoli rapporti giuridici in modo differente a seconda di quanto e come ciascun rapporto sia compatibile con la prevalenza dello schema apparente su quello reale (vedi, per tutte: Cass. 1 marzo 1995, n. 2311).
Ad esso, in linea generale, si ricorre nelle situazioni in cui, in presenza di circostanze univoche ed obiettive, una data realtà appare come esistente - senza che sia imputabile alcun comportamento colposo al soggetto nei cui confronti si producono i relativi effetti (forma pura) oppure per il comportamento colposo di un soggetto, il quale avendo causato lo stato di apparenza, ne subisce gli effetti (forma colposa) - e ciò, conseguentemente, comporta la tutela del legittimo e incolpevole affidamento dei terzi nella situazione apparente, la quale, anche se non conforme alla realtà, non è ragionevolmente altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni (arg. ex Cass. 29 aprile 2010, n. 10297; Cass. 23 aprile
2010, n. 9694; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20811; Cass. 28 agosto 2007, n. 18191; Cass.
12 gennaio 2006, n. 408; Cass. 13 agosto 2004, n. 15743; Cass. 26 giugno 1978, n.
3146). Data la sua generale applicazione, sia pure caratterizzata dall'anzidetta variabilità di connotazioni, il principio in argomento può trovare applicazione anche nel diritto del lavoro (come accade, ad esempio, in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), va, però, osservato che, nella presente fattispecie, è più appropriato fare riferimento al diverso principio di effettività del rapporto di lavoro.
[…]. Ora è noto che il contratto di lavoro da origine ad un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. L'esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontà ed oggettivamente la causa contrattuale e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., comma 2) lo strumento d'emersione della reale volontà delle parti e dell'assetto negoziale che queste intendono attribuire al rapporto stesso
(volontà e assetto che. in ipotesi, possono anche essere diversi da quelli originari e determinare, nel corso dell'attuazione del rapporto, una modificazione di singole
5 clausole contrattuali e talora della stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista), come più volte affermato da questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 18 agosto 2004, n. 16144; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20361; Cass. 5 luglio 2006, n. 15327;
Cass. 15 giugno 2009, n. 13858).
Inoltre, è principio consolidato che la nota caratteristica della subordinazione del rapporto di lavoro è rappresentata dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro>>. I dettami esegetici sopra tratteggiati appaiono mutuabili nel caso di specie;
la cornice fattuale su cui si innesta il precedente richiamato e quella dell'odierno contenzioso sono omogenee e sovrapponibili, trattandosi in entrambi i casi di prestazioni di lavoro domestico.
È possibile allora focalizzare le seguenti circostanze:
- non è emerso che vi sia stato un formale atto di assunzione della IG.ra da parte della madre degli odierni convenuti;
_1
- nel corso del rapporto, l'organizzazione e le modalità di espletamento dell'attività della ricorrente sono state il frutto dell'intervento congiunto dei figli della IG.ra , in particolare sotto la supervisione della IG.ra P_ [...]
, la quale ha dichiarato: P_
➢ di aver “deciso di prendere in mano la situazione”, espressione che richiama l'assunzione da parte della stessa del compito di impostare la collaborazione domestica;
➢ di aver provveduto a corrispondere in prima persona la retribuzione mensile a partire dal settembre 2015 [€ 400 e dal 2016 € 450,00], senza specificare che ciò è avvenuto per mero incarico della madre;
➢ che, dal 2016, si era convenuto un aumento delle giornate lavorative (da 5 giorni a 6 giorni alla settimana) e il corrispondente aumento retributivo sopra indicato [in sede di interrogatorio, la IG.ra
[...]
ha adoperato il termine “avevamo”, lasciando intendere che P_ via stata una concertazione con i fratelli2]; l'implementazione dell'arco delle giornate lavorative e l'aumento del corrispettivo salariale delineano delle tipiche scelte di stampo datoriale riconducibili al potere organizzativo che assumono particolare IGnificato a fronte di prestazioni, come nella specie, elementari, ripetitive e predeterminate;
➢ che, talvolta, è stato chiesto alla IG.ra <di fare qualche ora _1 in più>>, richiesta legittimata dalla sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo dei convenuti [anche in questo caso, la IG.ra
[...]
non si è espressa in prima persona, affermando che <Può P_ essere capitato che…le venisse chiesto…>>]3;
➢ che nel segmento conclusivo del rapporto, in ragione delle assenze della IG.ra , la retribuzione è stata calibrata unicamente sulle “ore _1 effettivamente lavorate”, facendo così riferimento ad una modifica delle condizioni lavorative tipica dello jus variandi del datore di lavoro;
➢ che era stata strutturata una turnazione <con la fino al Pt_5
31.12.2016 e dal 16.01.2017 con la la predisposizione di Parte_7
6 turni di lavoro è una manifestazione caratteristica del potere datoriale di organizzare l'attività dei collaboratori;
➢ che la IG.ra , <più che altro aveva il compito di tenerla sotto _1 osservazione [la IG.ra n.d.r.] perché mia madre voleva uscire P_ di casa>>5, con ciò evidenziando come la ricorrente sia stata messa al corrente delle problematiche da affrontare e destinataria delle direttive circa l'attività da compiere per fronteggiarle;
l'eterodeterminazione dell'attività è la cifra caratterizzante della figura datoriale. Come si dirà infra, il rapporto di lavoro per cui è causa va ricondotto alla sfera giuridica dei convenuti fin dal giugno 2015, sebbene l'interrogatorio della IG.ra ne circoscriva la genesi dal settembre dello stesso anno. P_
Depongono in tal senso:
- la deposizione della teste la quale ha Parte_5 inequivocabilmente puntualizzato che l'alternanza con la ricorrente è iniziata dal 01/06/2015: lei era adibita al turno notturno 14/22, la IG. a quello diurno _1
08/14;
- la ricostruzione operata in seno alla pronuncia di questo Tribunale n. 357/2022 (RG 738/2018) in cui il dies a quo del rapporto della IG.ra Parte_5
(la badante “notturna” che dava il cambio alla ricorrente) è stato
[...] pacificamente ancorato alla data del 01/06/2015;
- l'inverosimiglianza del fatto che la IG.ra non avesse alcuna necessità P_ di accudimento diurno e di sorveglianza in un epoca (giugno 2015) in cui il suo stato mentale risultava già precario, affetto da demenza senile e che, altrettanto inverosimilmente, la degenerazione delle sue condizioni di salute si sia avuta a soli tre mesi di distanza (settembre 2015). Le considerazioni sopra sviluppate conducono al rigetto dell'eccezione sollevata dai convenuti;
gli stessi vanno qualificati come datori di lavoro e ritenuti legittimati passivi rispetto alle pretese azionate dalla IG.ra . _1
La IG.ra è stata unicamente la beneficiaria finale della prestazione P_ lavorativa resa dalla ricorrente.
3. Venendo dunque al merito della causa, deve premettersi che la controversia, quale individuata in ricorso (art. 112 c.p.c.), concerne il periodo marzo 2014 –marzo 2018, nel corso del quale la ricorrente, secondo le prospettazioni dell'atto introduttivo, ha assistito la IG.ra in qualità di collaboratrice domestica, P_ osservando l'orario di lavoro indicato supra al punto 1) della narrativa e percependo una retribuzione di € 400 fino a luglio 2017 e di € 450 da agosto 2017. Alla luce dei documenti offerti in comunicazione e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, appare innanzitutto provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro domestico subordinato.
Infatti, le testimonianze acquisite hanno posto in luce:
➢ che la ricorrente ha disimpegnato la propria attività presso l'abitazione della IG.ra , sita a Vallelunga Pratameno via Manzoni n. 39; P_
➢ che la ricorrente era deputata a coprire il turno della mattina, dalle 8.00 alle 14, alternandosi con la IG.ra Parte_5 impegnata invece nel turno anti-meridiano e serale (14.00-8.00) [cfr. quanto dichiarato da : <ADR sub 1) non Parte_5 so riferire per il periodo antecedente al 01.06.2015. Posso dire che a
7 partire da quella data la ricorrente lavorava con me, lei faceva il turno della mattina dalla 8 alle 14 e io alle 14 davo il cambio>>; <Adr sub 3: Io ho lavorato presso la SI.ra per 18 mesi, dal 01.06.2015 P_ al 31.12.2016…Preciso che io la vedevo soltanto la mattina fino alle 14,00 poi lei andava via e io iniziavo il mio turno e la ricorrente mi dava nuovamente il cambio l'indomani alle 8>>; <Adr sub 4): Preciso che ho visto la ricorrente svolgere le sue mansioni nelle occasioni in cui venivo contattata anche al di fuori del mio turno lavorativo, al fine di aiutare la ricorrente e ciò nel periodo in cui la IG.ra era P_ allettata in seguito ad una caduta. Non ricordo esattamente il periodo ma posso dire che ciò iniziò a capitare dopo diverso tempo che avevo iniziato a lavorare, forse nel mese di settembre 2016. Ciò non capitava tutti i giorni , ma due o tre volte a settimana dipendeva dai periodi>>];
➢ che, sebbene i testi e , ON TE rispettivamente marito di e moglie di P_ [...]
abbiano riferito di avere visto qualche volta la ricorrente Pt_2
[entrambi hanno rappresentato che gli è capitato di incontrarla di mattina], indicativi di una presenza tutt'altro che saltuaria appaiono le dichiarazioni provenienti da un'altra teste, la IG.ra S_
, amica della ricorrente ed ella stessa badante, la quale ha
[...] sottolineato: <ADR sub 1) posso dire che lavorava presso l'abitazione della stessa in quanto io lavoravo presso un'abitazione vicina e quindi ci incontravamo quasi tutte le mattine, a partire dal 2014 ma non ricordo una data precisa>>; <ADR sub 3) si è vero, posso dire che io non mi sono recata in visita presso l'abitazione della IG.ra , P_ ma passavo davanti l'abitazione tutti I giorni mentre mi recavo a lavoro. Oltre ad incontrare la ricorrente lungo la strada la vedevo ad esempio stendere i panni, acquistare dai venditori ambulanti di fronte l'abitazione o pulire l'uscio di casa. A volte, se la giornata era bella, la vedevo far uscire la IGnora fuori dall'abitazione e ciò avveniva ogni mattina>>. Non è dubitabile che l'attività della IG.ra , come sopra provata, _1 debba ritenersi di lavoro subordinato (e non autonomo).
In primo luogo, infatti, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'attività lavorativa concretantesi nella collaborazione domestica è da ritenersi di natura subordinata, laddove non risulti che essa sia riconducibile a un vincolo di solidarietà istituito affectionis vel benevolentiae causa [Cass. 17093/2017].
Inoltre, del lavoro subordinato nella specie ricorrono comunque rilevanti indici sintomatici, tra i quali: la continuità della prestazione lavorativa, la sottoposizione della lavoratrice ad un orario di lavoro e alle direttive dei datori di lavoro, il pagamento dei compensi con cadenza periodica, lo svolgimento dell'attività nel contesto domestico datoriale e in sinergia con altro personale domestico. Il tutto è poi confermato dall'avvenuta regolarizzazione della posizione assicurativa della IG.ra presso l'INPS “certificata” dalla nota _1 dell'Ispettorato n. 515 del 07/02/2019 [cfr. le produzioni sub doc. 5) ric. e quelle sub da 5A) a 7) convenuti] a cui è conseguita la <la corresponsione alla ricorrente di
€. 4.180,52 a titolo di differenze retributive ed altre indennità di fine rapporto (all. 6)>> e il <versamento dei relativi contributi (all.7)>> [pag. 5 memoria convenuti].
8 4. Deve dirsi ora dell'orario di lavoro e delle mansioni svolte dalla ricorrente, sulla base delle risultanze delle prove testimoniali. Affrontano per prima la tematica dell'orario di lavoro, la IG.ra _1 ha affermato di avere svolto le proprie mansioni seguendo il seguente orario: <1) dal 01.03.2014 sino alla data del 31.12.2014: - Quattro giorni alla settimana che andavano dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della SI.ra , dalle ore P_
13.30 alle ore 18.30 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00, escluse le Domeniche e la festività del Ferragosto poiché in ferie non retribuite dal 13 al 31 Agosto di ogni anno;
2) Dal 01.06.2015 sino alla data del 30.09.2016:
- Sei giorni alla settimana dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della
SI.ra , dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ad esclusione della Domenica e del P_ Ferragosto, con una retribuzione di € 300,00 mensili. La ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie che va dal 17 Dicembre 2015 al 16 Gennaio 2016 ed in tale periodo ha percepito la retribuzione solo delle giornate effettivamente svolte.
- In questo periodo la ricorrente, per l'assistenza alla SI.ra , ha P_ effettuato la turnazione con l'altra badante SI.ra ; Parte_5
3) Dal 1.10.2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro 31.03.2018:
- Sei giorni alla settimana dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della
SI.ra , dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00, ad P_ esclusione della Domenica, del Ferragosto e del I° Novembre, con una retribuzione mensile di € 400,00 fino a Luglio 2017 e di € 450,00 da Agosto 2017 in poi. La ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie dal 14.12.2016 al 15.01.2017 ed ha usufruito di un secondo periodo di assenza per infortunio in seguito ad incidente stradale dal 11.12.2017 al 28.02.2018. In questi periodi di ferie e di assenza per infortunio ha percepito la retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate. In questo periodo la ricorrente, per l'assistenza alla SI.ra , ha P_ effettuato la turnazione con l'altra badante SI.ra fino al Parte_5
13.12.2016 e con la SI.ra dal 16.01.2017 in poi>> [pagg. da 2 a Persona_1
4 ricorso].
Le evidenze testimoniali, tuttavia, non confortano la prospettazione attorea in relazione a due aspetti: a) l'estensione temporale del rapporto di lavoro b) l'articolazione oraria dello stesso. Circa il punto sub a), mancato evidenze probatorie che permettano di ancorare l'attività lavorativa della ricorrente all'intervallo temporale 01/03/2024-31/12/2024. Nessuna delle testimonianze acquisite offre riscontri in ordine a tale presunto periodo lavorativo;
vi è soltanto un accenno da parte della teste S_
, la quale ha rappresento di aver incontrato la IG.ra
[...] _1
<quasi tutte le mattine, a partire dal 2014>> ma subito dopo ha ammesso di non ricordare una data precisa. Si tratta di una indicazione alquanto generica, non circostanza sul piano spazio- temporale, peraltro da valutare con prudenza in considerazione dei rapporti di amicizia intercorrenti tra la dichiarante e la ricorrente. Nel corso dell'interrogatorio, la IG.ra ha ricordato che la P_ madre, a fronte della domanda circa la necessità di un aiuto, le <rispose che veniva già ad aiutarla la ricorrente, che già conoscevamo in quanto vicini di casa>>.
Come sopra, la dichiarazione è priva di riferimenti temporali chiari ed inequivoci e, al pari di quanto detto dalla teste , non MO
9 puntualizza a che titolo sia avvenuta la frequentazione della casa della IG.ra P_ in data antecedente al 2015, se a titolo lavorativo ovvero a titolo amicale nell'ambito di una collaborazione “autonoma” e discrezionale. D'altra parte, non convince nemmeno la tesi patrocinata dai convenuti [sulla cui base è stata effettuata la regolarizzazione] secondo cui l'esordio del rapporto di lavoro della ricorrente sarebbe da ancorare al settembre 2015.
Il compendio probatorio, infatti, disvela come la IG.ra abbia _1 iniziato a lavorare fin dal giugno 2015.
Milita chiaramente in tale direzione la deposizione della teste Parte_5
, la quale ha puntualizzato in modo inequivoco che l'alternanza con la
[...] ricorrente è iniziata dal 01/06/2015: lei era adibita al turno notturno 14/22, la IG.
a quello diurno 08/14 [<Adr sub 1:non so riferire per il periodo _1 antecedente al 01.06.2015. Posso dire che a partire da quella data la ricorrente lavorava con me, lei faceva il turno della mattina dalla 8 alle 14 e io alle 14 davo il cambio >>].
Il dato indiziario ora riportato è rafforzato dalle emergenze del parallelo procedimento RG 738/2018, instaurato dalla IG.ra (la Parte_5 badante “notturna” che dava il cambio alla ricorrente) contro gli odierni convenuti e definito dalla pronuncia di questo Tribunale n. 357/2022. In seno a tale pronuncia, il “dies a quo” del rapporto della IG.ra Parte_5
è stato pacificamente ancorato alla data del 01/06/2015; è un dato che
[...] non è possibile tralasciare e che può essere valorizzare in chiava probatoria tenuto anche conto che <In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale>> (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del
01/02/2023 (Rv. 667206 - 01)>>.
Occorre considerare, poi, che i figli della IG.ra , convenuti anche in P_ quel giudizio, non hanno disconosciuto:
- né la circostanza che le prestazioni della IG.ra Parte_5 fossero risalenti al giugno 2015;
- né la circostanza che l'odierna ricorrente, escussa come teste nel procedimento RG 738/2018, abbia riferito di aver fatto la <badante alla IG.ra
negli orari non coperti dalla > [pag. 4 della pronuncia P_ Pt_5
357/2022].
Ed allora, non sembra plausibile accreditare la prospettiva dagli stessi sostenuta secondo cui, per il trimestre giugno-settembre 2015, la IG.ra avrebbe _1 aiutato la IG.ra come una semplice amica di famiglia, <essendo vicin[e] di P_ casa e frequentatrici abituali>> [pag. 1 note difensive autorizzate depositate dai convenuti il 24/03/2025].
A ciò si aggiunga che appare inverosimile che la IG.ra non avesse P_ alcuna necessità di accudimento diurno e di sorveglianza in un epoca (giugno 2015) in cui il suo stato mentale risultava già precario, affetto da demenza senile e che, altrettanto inverosimilmente, la degenerazione delle sue condizioni di salute si sia avuta a soli tre mesi di distanza (settembre 2015, quando la IG.ra , P_ temendo che la madre <potesse fare un uso improprio della pensione alla luce di
10 episodi durante i quali la stessa nascondeva il denaro e non ricordava dove lo aveva riposto e comunque a fronte del degenerare anche del suo stato mentale>> decise
<di prendere in mano la situazione>>).
Se la nascita del rapporto va dunque collocata a partire dal 01/06/2015, la conclusione dello stesso va fissata al 15/03/2018 e non, come allegato in ricorso, al
31/03/2018.
La protrazione fino a metà marzo 2018 è attestata dalla documentazione concerne l'intervenuta regolarizzazione in cui è stata segnalata come “data fine rapporto di lavoro” proprio il 15/03/2018 [cfr. le produzioni sub doc. 5) ric. e quelle sub da 5A) a 7) convenuti]
Non è emersa alcuna prova, invece, circa lo svolgimento di attività lavorativa per la residua quindicina di giorni della predetta mensilità. In ordine al punto sub b), non sono state acquisite evidenze del lavoro in orario notturno a partire da ottobre 2016 (vedi pag. 3 ricorso).
Anzi, gli esiti testimoniali mettono in luce come, per tutta la durata del rapporto, la finestra temporale in cui si è svolta l'attività del ricorrente ha riguardato unicamente il segmento mattutino, precisamente dalle 08.00 alle 14.00. Lo riscontrano, in primo luogo, le affermazioni rese dalla IG.ra Parte_5
(si ripete, la badante “notturna” che dava il cambio alla ricorrente) del
[...] seguente tenore: <Adr sub 1:non so riferire per il periodo antecedente al
01.06.2015. Posso dire che a partire da quella data la ricorrente lavorava con me, lei faceva il turno della mattina dalla 8 alle 14 e io alle 14 davo il cambio. […] Adr sub 3: Io ho lavorato presso la SI.ra per 18 mesi, dal 01.06.2015 al P_
31.12.2016. Per il periodo in cui io ho lavorato lì la ricorrente era presente ….
Preciso che io la vedevo soltanto la mattina fino alle 14,00 poi lei andava via e io iniziavo il mio turno e la ricorrente mi dava nuovamente il cambio l'indomani alle 8>> [è vero che la teste ha avuto un contenzioso con i IG. (definito appunto P_ dalla sopra citata sentenza n. 357/2022] ma non sono emersi elementi atti a far dubitare dell'attendibilità della stessa]. In secondo luogo, anche le dichiarazioni rese dalla teste S_
, per quanto meno puntuali, convergono in tal senso: <ADR sub 1)
[...] posso dire che lavorava presso l'abitazione della stessa in quanto io lavoravo presso un'abitazione vicina e quindi ci incontravamo quasi tutte le mattine, a partire dal 2014 ma non ricordo una data precisa…ADR sub 3) Ci incontravamo invece quasi sempre la mattina fino alle 13.30. Preciso che i miei orari lavorativi erano dale 9,00 alle 14,00 e dalle 16,00, alle 22,00.>>.
Anche il teste marito della IG.ra ON [...]
, ha ammesso che <É capitato di mattina di trovare a lavoro la IG.ra P_
, mentre non l'ho mai incontrata di pomeriggio>>; allo stesso modo la teste _1
, moglie del IG. ha riferito di non aver mai TE Parte_2 incontrato la ricorrente di pomeriggio bensì <mi è capitato di incontrarla di mattina quando mi è capitato di andarci perché non lavoravo ad esempio il venerdì mattina se prendevo il giorno per ragioni personali o il sabato>>.
Inoltre, si è già puntualizzato che, in seno al giudizio RG 738/2018, i convenuti non hanno contestato che la IG.ra fosse incaricata di Parte_5 sovraintendere il turno dalle 14.00 alle 8.00 mentre la ricorrente dovesse badare alla IG.ra <negli orari non coperti dalla ovvero dalle 8.00 alle P_ Pt_5
14.00>> [pag. 4 della pronuncia 357/2022].
11 5. La prova orale ha permesso di prendere contezza anche dell'espletamento di lavoro in occasione delle festività, ad eccezione di quelle natalizie. Giova nuovamente richiamare la deposizione inequivoca della teste che ha ricordato che <Per il periodo in cui io ho Parte_5 lavorato lì la ricorrente era presente ad eccezione delle domeniche e delle festività natalizie, in quanto si assentava nel mese di dicembre. Nelle altre festività lavorava sempre>>; nel medesimo solco si muove, parzialmente, quanto rammentato dalla teste : <se la giornata era bella, la vedevo far uscire la MO IGnora fuori dall'abitazione e ciò avveniva ogni mattina, anche durante i festivi e le domeniche>> (il riferimento al lavoro domenicale non può essere tenuto in considerazione in quanto escluso espressamente dalla stessa ricorrente).
Le dichiarazioni della teste , invece, laddove escludono la TE presenza della ricorrente nei giorni festivi (<Non ho mai incontrato la ricorrente a lavoro presso mia suocera in un giorno festivo>>), si scontrano con le dichiarazioni convergenti dei testi di parte attrice.
6. Quanto alle mansioni, la ricorrente ha rivendicato di aver assistito una persona non autosufficiente, sicché la collaborazione prestata dovrebbe essere inquadrata nel livello C-super. Secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, <nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> [vedi, per tutte: Cass.
20272/2010].
In relazione al prima fase segnalata dalla Suprema Corte, occorre evidenziare come: i) la prestazione della ricorrente, anche per sua stessa ammissione, non fosse connotata da particolari contenuti e non implicasse specifiche conoscenze di base, né teoriche né tecniche;
ii) le risultanze restituite dall'istruttoria orale hanno fotografato:
▪ come la ricorrente si occupasse di supportare la IG.ra nella P_ vestizione, nella preparazione dei pasti e di tenerla sorvegliata [è quanto sostenuto anche dalla IG.ra : <la aiutava a vestirsi P_
e le preparava da mangiare, magari dava una mano in casa ma più che altro aveva il compito di tenerla sotto osservazione perché mia madre voleva uscire di casa>>];
▪ come la ricorrente dovesse anche accudire la IG.ra , cambiarla, P_ darle da mangiare e provvedere alla pulizia della casa [vedi la testimonianza della IG.ra , la quale ha Parte_5 confermato il capitolato sub 4), escludendo espressamente l'assistenza notturna]
▪ come rientrasse tra le incombenze della IG.ra anche il _1 governo della casa dell'assistita [la teste ha MO esposto: <Oltre ad incontrare la ricorrente lungo la strada la vedevo ad esempio stendere i panni, acquistare dai venditori ambulanti di fronte l'abitazione o pulire l'uscio di casa>>].
12 Dunque, non può ritenersi provato che la ricorrente abbia operato esclusivamente o in modo prevalente quale mera sorvegliante della IG.ra . P_ Piuttosto, ella si è occupata di assistere quest'ultima nel compimento degli atti quotidiani di vita e nelle varie eIGenze della casa.
La contrattazione collettiva di riferimento perimetra il livello B nei seguenti termini: <Livello B Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro>>.
Costituisce livello superiore quello B-super che abbraccia il profilo dell'<Assistente a persone autosufficienti>> rappresentato da colui che <Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle eIGenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti>>.
Appartengono al Livello C invece <i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
a) Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi Tes_4 compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime>>. Sopra il livello C si posiziona il Livello C-super: quest'ultimo è integrato dal profilo <Assistente a persone non autosufficienti (non formato)>> così descritto:
Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle eIGenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti>>.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro non è stato regolamentato contrattualmente, né si è fatto riferimento alcuno alla contrattazione collettiva, che tuttavia può essere utilizzata come parametro di riferimento, non solo per avere
13 elementi con cui procedere alla determinazione della retribuzione, ma pure per l'inquadramento della prestazione lavorativa. In tali casi il Giudice del merito, per determinare la giusta retribuzione spettante al lavoratore subordinato, può fare applicazione dei precetti fissati dall'art 36 Cost.
Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. <il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost.,
e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla
Direttiva 2022/2041/UE>> [Sez. L - , Sentenza n. 27711 del 02/10/2023 (Rv. 669026
- 01)]. Sempre in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.,
<il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio
i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità>> [Sez.
L - , Ordinanza n. 944 del 20/01/2021 (Rv. 660252 - 01)]. Assunto il contratto collettivo come criterio orientativo e parametrico, quindi, il Giudice non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale. Tra gli istituti che non appartengono nel minimo costituzionale rientra quello degli aumenti periodici (cosiddetti scatti) di anzianità. Tale istituto è estraneo al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Sulla scorta di tali premesse, l'attività lavorativa prestata dalla IG.ra trova corrispondenza nel livello B-super del CCNL sulla disciplina del _1 rapporto di lavoro domestico prodotto dalla difesa attorea sub doc. 6).
Tale conclusione è giustificata:
i) dal fatto che le mansioni di accudimento sia fisico che domestico non richiedessero il possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche;
ii) dal fatto che le stesse non hanno comportato mai la totale autonomia e responsabilità dell'accudente, tanto è vero che la IG.ra nelle ore scoperte, P_ era affiancata e monitorata dai familiari [il teste ha Testimone_5 riferito, a tal proposito: <noi familiari ci alternavamo per non lasciare mia suocera da sola>>]. È dunque ai livelli retributivi e al regime relativo a tale livello (B-super) previsto dal CCNL che deve farsi riferimento per individuare la retribuzione
14 proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., a fronte della acclarata attività di lavoro subordinato.
7. Prima di procedere oltre nella quantificazione del dovuto, deve rammentarsi, che in tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, <… trova applicazione - salvo che per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo - il principio dell'assorbimento, per cui ove il trattamento economico complessivamente erogato in concreto dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto, non debbono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente corrisposti, dovendosi, peraltro, escludere che il lavoratore sia tenuto, sulla mera richiesta del datore di lavoro, a restituire tale eccedenza, atteso che i contratti collettivi stabiliscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che ciò impedisca al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse semplicemente offerte al lavoratore o determinate da una contrattazione ovvero conseguenti alla diversa e inesatta qualificazione del rapporto tra le parti, la quale può essere frutto di un errore delle parti ma anche della volontà di usufruire di una normativa specifica ovvero di eluderla. Ne consegue che il datore di lavoro, ove chieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, ha l'onere di dimostrare che la maggior retribuzione è stata determinata da un errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ.>> [Cass., n. 5552/2011; nello stesso senso, Cass. 19923/2014 (Rv. 632791
- 01) e Cass. 46/2017 (Rv. 642262 - 01)].
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente ha indicato di avere percepito, nel periodo, un compenso di € 300 fino a settembre 2016, di € 400 fino al luglio 2017 e di € 450 da agosto 2017, a fronte di un orario di lavoro di 30 ore settimanali dal 01/06/2015 al 30/09/2016 e di 36 ore settimanali dal 01/10/2016 al 15/03/2018.
Poiché il trattamento complessivamente goduto è inferiore a quello dovuto in rapporto ai minimi retributivi del livello B-super, la IG.ra ha diritto di _1 ricevere le relative differenze retributive, oltre TFR, 13^ mensilità, festività lavorate, ferie e permessi non goduti.
La determinazione delle spettanze è avvenuta mediante CTU contabile affidata al dr. . Persona_2 Le parti hanno sollevato plurimi rilievi nei confronti all'operato conclusivo del perito, anche tramite propri consulenti. La maggior parte di questi ha già trovato confutazione nel corredo motivazionale sopra tratteggiato.
Va puntualizzato che, correttamente, la quantificazione non ha computato il periodo intercorso dal giorno 11/12/2017 al giorno 28/02/2018, arco temporale in cui la ricorrente non ha lavorato a causa di un sinistro stradale;
secondo i convenuti andrebbero espunti, sempre per la medesima causale, anche i mesi di giugno e luglio
2017 ma il rilievo è assertivo e non supportato da alcun riscontro né documentale né testimoniale.
I conteggi elaborati dal consulente appaiono quindi aderenti alle indicazioni del quesito e risultano motivati con logicità e coerenza. Il contenuto della relazione peritale è da intendersi conseguentemente richiamato nella sua integralità nella presente motivazione.
15 Sui crediti della ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore e della difficoltà delle questioni, applicando i coefficienti tariffari minimi fissati dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione alle cause di lavoro comprese nello scaglione da € 5201 ad € 26000 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accerta e dichiara che la IG.ra ha prestato attività Parte_1 lavorativa subordinata con mansioni di “Assistente a persone autosufficienti” inquadrabili nel livello B-Super CCNL lavoro domestico in favore della IG.ra
, con orario di lavoro dalle 08.00 alle 14.00 per cinque Controparte_2 giorni alla settimana dal 01/06/2015 al 30/09/2016 e per sei giorni alla settimana dal
01/10/2016 al 15/03/2018;
b) dichiara tenuti e pertanto condanna , Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma P_ complessiva di € 17.137,80 a titolo di differenze retributive, TFR, 13^ mensilità, festività lavorate, ferie e permessi non goduti, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
c) condanna altresì , e Parte_2 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore della P_ ricorrente, spese che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2700, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge;
d) pone le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di , e Parte_2 Parte_3 [...]
, in solido tra loro. P_
Caltanissetta, 19/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al punto 1 della pronuncia si evidenzia: <a) quanto alla legittimazione passiva - in assenza di una formale assunzione da parte della e in presenza di una partecipazione di più soggetti sia al CP_5 momento della assunzione sia nel corso del rapporto - si è determinata una situazione di apparente co-titolarità del rapporto stesso, per la quale, in applicazione del principio dell'affidamento incolpevole, la ha tratto la convinzione che la reale datrice di lavoro fosse la CP_6 Parte_6 dato che era costei a darle le direttive e la retribuzione (senza aver mai specificato di farlo per mero incarico della madre), oltre a farle regalie personali>>. 2 Cfr. verbale ud. 10/11/2021: <Adr sub 3: non è vero, da quando ho preso in mano la situazione la ricorrente faceva 3 ore la mattina dietro corrispettivo di euro 400 e poi dal 2016 di 450,00 perché avevamo aumentato un giorno e anziché 5 giorni lavorava per 6 giorni e dunque anche il sabato. Per il periodo precedente non so riferire>>. 3 Cfr. verbale ud. 10/11/2021 AdR sub. 4.1). 4 Cfr. verbale ud. 10/11/2021 AdR sub. 4.3). 5 Cfr. verbale ud. 10/11/2021 AdR sub. 5).
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 03/04/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ROMANIA) il 18.01.1959 e residente a [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Marino (C.F.: ) e dall'avv. Fabrizio Colasberna CodiceFiscale_2
(C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi Pec CodiceFiscale_3
e Email_1
Email_2
- ricorrente -
CONTRO
(CF: ) nata a [...] il P_ C.F._4
20/03/1959 ed ivi residente in [...], per se e nella qualità di amministratore di sostegno della SI.ra , in forza dei Controparte_2 provvedimenti tutelari del 12/02/2018 e del 29/05/2018 [all.1], nata a [...]
Pratameno il 24/11/1926; (CF: , nato a Parte_2 C.F._5
Vallelunga Pratameno il 13/10/1963 ed ivi residente in [...];
[...]
(CF: ) nato a [...] il Parte_3 C.F._6
13/12/1957 e residente a [...], tutti rappresentati e difesi dell'avv. Tommaso Pelagalli (CF: ), con domicilio digitale C.F._7 eletto presso l'indirizzo PEC: Email_3
- resistenti - CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/03/2019, la IG.ra ha Parte_1 esposto:
- di essere stata contatta dalla IG.ra per assistere giorno e P_ notte la madre anziana, IG.ra , quest'ultima necessitante di Parte_4 aiuto in quanto “inferma ed invalida fisicamente e mentalmente” (pag. 2 ricorso);
- di essere stata occupata in nero dal 01/03/2014 al 31/03/2018 presso l'abitazione della IG.ra sita a Vallelunga Pratameno (CL), in Via P_
Manzoni n. 39,
1 - che, all'atto dell'assunzione, le venne prospettato un impegno lavorativo distribuito su 4 gg alla settimana <per almeno 5 ore diurne e 12 ore notturne di lavoro al giorno ed una paga di € 300,00 mensili>> (pag. 3, punto 3) ricorso);
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: <1) dal 01.03.2014 sino alla data del 31.12.2014: - Quattro giorni alla settimana che andavano dal Lunedi al
Sabato, in base alle eIGenze della SI.ra , dalle ore 13.30 alle ore 18.30 e P_ dalle ore 21.00 alle ore 9.00, escluse le Domeniche e la festività del Ferragosto poiché in ferie non retribuite dal 13 al 31 Agosto di ogni anno;
2) Dal 01.06.2015 sino alla data del 30.09.2016:
- Sei giorni alla settimana dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della
SI.ra , dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ad esclusione della Domenica e del P_ Ferragosto, con una retribuzione di € 300,00 mensili. La ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie che va dal 17 Dicembre 2015 al 16 Gennaio 2016 ed in tale periodo ha percepito la retribuzione solo delle giornate effettivamente svolte.
- In questo periodo la ricorrente, per l'assistenza alla SI.ra , ha P_ effettuato la turnazione con l'altra badante SI.ra ; Parte_5
3) Dal 1.10.2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro 31.03.2018:
- Sei giorni alla settimana dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della
SI.ra , dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00, ad P_ esclusione della Domenica, del Ferragosto e del I° Novembre, con una retribuzione mensile di € 400,00 fino a Luglio 2017 e di € 450,00 da Agosto 2017 in poi. La ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie dal 14.12.2016 al 15.01.2017 ed ha usufruito di un secondo periodo di assenza per infortunio in seguito ad incidente stradale dal 11.12.2017 al 28.02.2018. In questi periodi di ferie e di assenza per infortunio ha percepito la retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate. In questo periodo la ricorrente, per l'assistenza alla SI.ra , ha P_ effettuato la turnazione con l'altra badante SI.ra fino al Parte_5
13.12.2016 e con la SI.ra dal 16.01.2017 in poi>>; Persona_1
- che il lavoro svolto è consistito nel prendersi cura della IG.ra ; P_ segnatamente, doveva accudirla, cambiarla, prepararle le pietanze e darle da mangiare, pulire la camera da letto e il bagno, garantirle assistenza diurna e notturna;
- che veniva retribuita in contanti dalla IG.ra o, in assenza, P_ dal fratello della stessa;
Parte_2
- di essere stata licenziata oralmente a causa del rifiuto opposto alla richiesta dei IG.ri , e di lavorare anche nelle ore che Parte_2 Parte_3 P_ avrebbe dovuto effettuare l'altra badante;
- di aver presentato alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) una richiesta di intervento essendo stato ingiustamente licenziata e non avendo conseguito le spettanze dovute;
- che in data 27/09/2018 si è tenuto davanti all'organo conciliatore un incontro finalizzato a comporre bonariamente la lite il quale, tuttavia, non ha avuto esito positivo;
- che nel marzo 2019 la IG.ra amministratrice di sostegno della P_ IG.ra , ha regolarizzato la sua posizione contributiva nei seguenti Controparte_2 termini:
• <3 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana per il periodo 01.09.2015 al 30.09.2016;
• 3 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana per il periodo dall'1.10.2016 al 15.03.2018>> (pag. 6 ricorso).
2 Con
- che, contestualmente, l' le ha comunicato che la IG.ra P_ aveva tratto in suo favore un assegno circolare pari ad € 4.180,52 a titolo di differenze retributive, ratei 13^ mensilità, ferie non godute e TFR;
- che la IG.ra si è comportata come datrice di lavoro, impartendo P_ le direttive circa le prestazioni da svolgere e gli orari da rispettare, provvedendo anche a corrispondere la retribuzione in contanti;
- che la IG.ra non era autosufficiente, sicché l'assistenza Controparte_2 prestata va inquadrata nel livello C-super (assistente a persone non autosufficienti) del CCNL collaboratori familiari;
- che, alla luce dei conteggi del consulente di parte, ha diritto di ricevere la somma complessiva di € 57.005,28 per differenze retributive e TFR. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente per l'attività lavorativa disimpegnata alle dipendenze della SI.ra e c.ti in favore della IG.ra al riconoscimento di un P_ P_ rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'01.03.2014 al 31.03.2018; • ritenere e dichiarare che l'attività lavorativa disimpegnata dalla ricorrente è inquadrabile al livello C Super del C.C.N.L. Collaboratori Familiani non convivente;
• conseguentemente condannare la SI.ra e la Controparte_2
SI.ra , il SI. , il SI. a corrispondere alla CP_4 Parte_2 Parte_3 ricorrente per l'intercorso rapporto di lavoro di natura subordinata quale collaboratore familiare categoria CS non convivente, la somma complessiva di €
57.005,28, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, lavoro notturno, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, mancato preavviso e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
• condannare la SI.ra e la SI.ra , il SI. Controparte_2 CP_4 [...]
, il SI. , alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del Pt_2 Parte_3 giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge>>.
I convenuti si sono costituiti in giudizio in data 16/01/2020 e hanno articolato le seguenti difese:
- hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva o il difetto di titolarità del rapporto controverso dal lato passivo poiché
o l'assunzione di controparte è stata operata direttamente dalla loro madre;
o è stata la madre a concordare le modalità della prestazione;
o i IG.ri e non hanno mai corrisposto somme di denaro Parte_2 Parte_3 alla ricorrente né tantomeno hanno impartito ordini o direttive.
- hanno rappresentato che l'attività della IG.ra è consistita nella mera _1 presenza diurna, così ripartita:
▪ dal settembre 2015 al settembre 2016, cinque giorni alla settimana per 3 ore giornaliere;
▪ dall'ottobre in poi, sei giorni a settimana per 3 ore giornaliere;
- hanno negato la riconducibilità delle mansioni disimpegnate nel livello C- super poiché la IG.ra all'epoca non aveva bisogno di assistenza ma Controparte_2 di semplice presenza e la ricorrente non era titolare di alcun titolo specialistico né in possesso di alcuna esperienza in tale campo;
Con
- hanno sottolineato come l' non abbia raccolto elementi sufficienti a confutare le dichiarazioni rese dagli stessi durante l'incontro conciliativo e, per contro, abbia riscontrato l'intervenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro
<mediante la corresponsione alla ricorrente di €. 4.180,52 a titolo di differenze
3 retributive ed altre indennità di fine rapporto (all. 6), e mediante il versamento dei relativi contributi (all.7)>> (pag. 5 della memoria);
- hanno puntualizzato, da ultimo, che controparte ha sempre goduto delle ferie, del riposo settimanale e dei festivi e che costei è stata preavvisata con largo anticipo dalle volontà di portare la IG.ra in una casa di riposo <essendo P_ peggiorate le sue condizioni fisiche e venuta quasi del tutta meno la sua lucidità mentale>> (pag. 5 memoria). Costoro hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<voglia l'intestato ed adito Giudice del Lavoro: ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattese;
- ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro è intercorso tra la ricorrente e la IG.ra e, conseguentemente, ritenere e dichiarare Controparte_2 la carenza di legittimazione passiva ovvero la mancanza di titolarità nel rapporto controverso della IG.ra e dei IG.ri e per la loro P_ Parte_2 Parte_3 totale estraneità al rapporto oggetto di giudizio;
- ritenere e dichiarare che, in ragione delle risultanze ispettive, alla ricorrente nulla è dovuto per titolo e ragione di causa avendo i resistenti corrisposto le differenze retributive e le altre indennità richieste nonché versato i relativi oneri previdenziali e fiscali. Mel merito, rigettarsi il ricorso per la sua infondatezza ovvero per qualsivoglia altra motivazione;
- con vittoria di spese e dei compensi di lite>>.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e CTU contabile. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 03/04/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Prima di vagliare il merito della controversia, occorre soffermarsi sull'eccezione preliminare con cui la difesa dei convenuti ha contestato che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente abbia avuto come controparte datoriale i figli della IG.ra , quantomeno per il periodo di tempo antecedente al settembre 2015. P_ L'atto assunzionale, infatti, sarebbe espressione della volontà della IG.ra che già da tempo intratteneva con la IG.ra <rapporti amicali P_ _1 essendo vicin[e] di casa e frequentatrici abituali>>. L'eccezione non persuade. Come puntualizzato dalla Suprema Corte <Per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. (Nella specie, una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, correggendone tuttavia la motivazione, nel senso che la legittimazione passiva della figlia era fondata sull'effettività del potere direttivo da lei esercitato e non - come ritenuto dal giudice territoriale - sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta)>> [Cass. sez. L, n. 3418/2012 (Rv. 621160
- 01)].
4 Il principio sopra massimato si inserisce nell'ambito di una vicenda in cui il giudice di merito aveva riconosciuto la legittimazione passiva della figlia dell'assistita facendo riferimento al principio dell'apparenza1. Il giudice di legittimità ha confermato la statuizione resa in secondo cure facendo ricorso, però, ad un diverso criterio motivazionale, basato non sul principio dell'apparenza bensì in quello di effettività del rapporto.
In motivazione si sottolinea: <Com'è noto il suddetto principio [quello dell'apparenza, n.d.r.] - riconducibile a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole pur potendo avere molteplici applicazioni (sia nel diritto sostanziale, sia in quello processuale) tuttavia, al di fuori dei casi particolari nei quali ne sono espressamente disciplinati gli effetti (vedi: art. 534 c.c., commi 2 e
3, artt. 1189, 1415 e 1416 cod. civ.), non ha connotazioni definite e precise, in quanto opera nell'ambito dei singoli rapporti giuridici in modo differente a seconda di quanto e come ciascun rapporto sia compatibile con la prevalenza dello schema apparente su quello reale (vedi, per tutte: Cass. 1 marzo 1995, n. 2311).
Ad esso, in linea generale, si ricorre nelle situazioni in cui, in presenza di circostanze univoche ed obiettive, una data realtà appare come esistente - senza che sia imputabile alcun comportamento colposo al soggetto nei cui confronti si producono i relativi effetti (forma pura) oppure per il comportamento colposo di un soggetto, il quale avendo causato lo stato di apparenza, ne subisce gli effetti (forma colposa) - e ciò, conseguentemente, comporta la tutela del legittimo e incolpevole affidamento dei terzi nella situazione apparente, la quale, anche se non conforme alla realtà, non è ragionevolmente altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni (arg. ex Cass. 29 aprile 2010, n. 10297; Cass. 23 aprile
2010, n. 9694; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20811; Cass. 28 agosto 2007, n. 18191; Cass.
12 gennaio 2006, n. 408; Cass. 13 agosto 2004, n. 15743; Cass. 26 giugno 1978, n.
3146). Data la sua generale applicazione, sia pure caratterizzata dall'anzidetta variabilità di connotazioni, il principio in argomento può trovare applicazione anche nel diritto del lavoro (come accade, ad esempio, in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), va, però, osservato che, nella presente fattispecie, è più appropriato fare riferimento al diverso principio di effettività del rapporto di lavoro.
[…]. Ora è noto che il contratto di lavoro da origine ad un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. L'esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontà ed oggettivamente la causa contrattuale e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., comma 2) lo strumento d'emersione della reale volontà delle parti e dell'assetto negoziale che queste intendono attribuire al rapporto stesso
(volontà e assetto che. in ipotesi, possono anche essere diversi da quelli originari e determinare, nel corso dell'attuazione del rapporto, una modificazione di singole
5 clausole contrattuali e talora della stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista), come più volte affermato da questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 18 agosto 2004, n. 16144; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20361; Cass. 5 luglio 2006, n. 15327;
Cass. 15 giugno 2009, n. 13858).
Inoltre, è principio consolidato che la nota caratteristica della subordinazione del rapporto di lavoro è rappresentata dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro>>. I dettami esegetici sopra tratteggiati appaiono mutuabili nel caso di specie;
la cornice fattuale su cui si innesta il precedente richiamato e quella dell'odierno contenzioso sono omogenee e sovrapponibili, trattandosi in entrambi i casi di prestazioni di lavoro domestico.
È possibile allora focalizzare le seguenti circostanze:
- non è emerso che vi sia stato un formale atto di assunzione della IG.ra da parte della madre degli odierni convenuti;
_1
- nel corso del rapporto, l'organizzazione e le modalità di espletamento dell'attività della ricorrente sono state il frutto dell'intervento congiunto dei figli della IG.ra , in particolare sotto la supervisione della IG.ra P_ [...]
, la quale ha dichiarato: P_
➢ di aver “deciso di prendere in mano la situazione”, espressione che richiama l'assunzione da parte della stessa del compito di impostare la collaborazione domestica;
➢ di aver provveduto a corrispondere in prima persona la retribuzione mensile a partire dal settembre 2015 [€ 400 e dal 2016 € 450,00], senza specificare che ciò è avvenuto per mero incarico della madre;
➢ che, dal 2016, si era convenuto un aumento delle giornate lavorative (da 5 giorni a 6 giorni alla settimana) e il corrispondente aumento retributivo sopra indicato [in sede di interrogatorio, la IG.ra
[...]
ha adoperato il termine “avevamo”, lasciando intendere che P_ via stata una concertazione con i fratelli2]; l'implementazione dell'arco delle giornate lavorative e l'aumento del corrispettivo salariale delineano delle tipiche scelte di stampo datoriale riconducibili al potere organizzativo che assumono particolare IGnificato a fronte di prestazioni, come nella specie, elementari, ripetitive e predeterminate;
➢ che, talvolta, è stato chiesto alla IG.ra <di fare qualche ora _1 in più>>, richiesta legittimata dalla sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo dei convenuti [anche in questo caso, la IG.ra
[...]
non si è espressa in prima persona, affermando che <Può P_ essere capitato che…le venisse chiesto…>>]3;
➢ che nel segmento conclusivo del rapporto, in ragione delle assenze della IG.ra , la retribuzione è stata calibrata unicamente sulle “ore _1 effettivamente lavorate”, facendo così riferimento ad una modifica delle condizioni lavorative tipica dello jus variandi del datore di lavoro;
➢ che era stata strutturata una turnazione <con la fino al Pt_5
31.12.2016 e dal 16.01.2017 con la la predisposizione di Parte_7
6 turni di lavoro è una manifestazione caratteristica del potere datoriale di organizzare l'attività dei collaboratori;
➢ che la IG.ra , <più che altro aveva il compito di tenerla sotto _1 osservazione [la IG.ra n.d.r.] perché mia madre voleva uscire P_ di casa>>5, con ciò evidenziando come la ricorrente sia stata messa al corrente delle problematiche da affrontare e destinataria delle direttive circa l'attività da compiere per fronteggiarle;
l'eterodeterminazione dell'attività è la cifra caratterizzante della figura datoriale. Come si dirà infra, il rapporto di lavoro per cui è causa va ricondotto alla sfera giuridica dei convenuti fin dal giugno 2015, sebbene l'interrogatorio della IG.ra ne circoscriva la genesi dal settembre dello stesso anno. P_
Depongono in tal senso:
- la deposizione della teste la quale ha Parte_5 inequivocabilmente puntualizzato che l'alternanza con la ricorrente è iniziata dal 01/06/2015: lei era adibita al turno notturno 14/22, la IG. a quello diurno _1
08/14;
- la ricostruzione operata in seno alla pronuncia di questo Tribunale n. 357/2022 (RG 738/2018) in cui il dies a quo del rapporto della IG.ra Parte_5
(la badante “notturna” che dava il cambio alla ricorrente) è stato
[...] pacificamente ancorato alla data del 01/06/2015;
- l'inverosimiglianza del fatto che la IG.ra non avesse alcuna necessità P_ di accudimento diurno e di sorveglianza in un epoca (giugno 2015) in cui il suo stato mentale risultava già precario, affetto da demenza senile e che, altrettanto inverosimilmente, la degenerazione delle sue condizioni di salute si sia avuta a soli tre mesi di distanza (settembre 2015). Le considerazioni sopra sviluppate conducono al rigetto dell'eccezione sollevata dai convenuti;
gli stessi vanno qualificati come datori di lavoro e ritenuti legittimati passivi rispetto alle pretese azionate dalla IG.ra . _1
La IG.ra è stata unicamente la beneficiaria finale della prestazione P_ lavorativa resa dalla ricorrente.
3. Venendo dunque al merito della causa, deve premettersi che la controversia, quale individuata in ricorso (art. 112 c.p.c.), concerne il periodo marzo 2014 –marzo 2018, nel corso del quale la ricorrente, secondo le prospettazioni dell'atto introduttivo, ha assistito la IG.ra in qualità di collaboratrice domestica, P_ osservando l'orario di lavoro indicato supra al punto 1) della narrativa e percependo una retribuzione di € 400 fino a luglio 2017 e di € 450 da agosto 2017. Alla luce dei documenti offerti in comunicazione e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, appare innanzitutto provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro domestico subordinato.
Infatti, le testimonianze acquisite hanno posto in luce:
➢ che la ricorrente ha disimpegnato la propria attività presso l'abitazione della IG.ra , sita a Vallelunga Pratameno via Manzoni n. 39; P_
➢ che la ricorrente era deputata a coprire il turno della mattina, dalle 8.00 alle 14, alternandosi con la IG.ra Parte_5 impegnata invece nel turno anti-meridiano e serale (14.00-8.00) [cfr. quanto dichiarato da : <ADR sub 1) non Parte_5 so riferire per il periodo antecedente al 01.06.2015. Posso dire che a
7 partire da quella data la ricorrente lavorava con me, lei faceva il turno della mattina dalla 8 alle 14 e io alle 14 davo il cambio>>; <Adr sub 3: Io ho lavorato presso la SI.ra per 18 mesi, dal 01.06.2015 P_ al 31.12.2016…Preciso che io la vedevo soltanto la mattina fino alle 14,00 poi lei andava via e io iniziavo il mio turno e la ricorrente mi dava nuovamente il cambio l'indomani alle 8>>; <Adr sub 4): Preciso che ho visto la ricorrente svolgere le sue mansioni nelle occasioni in cui venivo contattata anche al di fuori del mio turno lavorativo, al fine di aiutare la ricorrente e ciò nel periodo in cui la IG.ra era P_ allettata in seguito ad una caduta. Non ricordo esattamente il periodo ma posso dire che ciò iniziò a capitare dopo diverso tempo che avevo iniziato a lavorare, forse nel mese di settembre 2016. Ciò non capitava tutti i giorni , ma due o tre volte a settimana dipendeva dai periodi>>];
➢ che, sebbene i testi e , ON TE rispettivamente marito di e moglie di P_ [...]
abbiano riferito di avere visto qualche volta la ricorrente Pt_2
[entrambi hanno rappresentato che gli è capitato di incontrarla di mattina], indicativi di una presenza tutt'altro che saltuaria appaiono le dichiarazioni provenienti da un'altra teste, la IG.ra S_
, amica della ricorrente ed ella stessa badante, la quale ha
[...] sottolineato: <ADR sub 1) posso dire che lavorava presso l'abitazione della stessa in quanto io lavoravo presso un'abitazione vicina e quindi ci incontravamo quasi tutte le mattine, a partire dal 2014 ma non ricordo una data precisa>>; <ADR sub 3) si è vero, posso dire che io non mi sono recata in visita presso l'abitazione della IG.ra , P_ ma passavo davanti l'abitazione tutti I giorni mentre mi recavo a lavoro. Oltre ad incontrare la ricorrente lungo la strada la vedevo ad esempio stendere i panni, acquistare dai venditori ambulanti di fronte l'abitazione o pulire l'uscio di casa. A volte, se la giornata era bella, la vedevo far uscire la IGnora fuori dall'abitazione e ciò avveniva ogni mattina>>. Non è dubitabile che l'attività della IG.ra , come sopra provata, _1 debba ritenersi di lavoro subordinato (e non autonomo).
In primo luogo, infatti, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'attività lavorativa concretantesi nella collaborazione domestica è da ritenersi di natura subordinata, laddove non risulti che essa sia riconducibile a un vincolo di solidarietà istituito affectionis vel benevolentiae causa [Cass. 17093/2017].
Inoltre, del lavoro subordinato nella specie ricorrono comunque rilevanti indici sintomatici, tra i quali: la continuità della prestazione lavorativa, la sottoposizione della lavoratrice ad un orario di lavoro e alle direttive dei datori di lavoro, il pagamento dei compensi con cadenza periodica, lo svolgimento dell'attività nel contesto domestico datoriale e in sinergia con altro personale domestico. Il tutto è poi confermato dall'avvenuta regolarizzazione della posizione assicurativa della IG.ra presso l'INPS “certificata” dalla nota _1 dell'Ispettorato n. 515 del 07/02/2019 [cfr. le produzioni sub doc. 5) ric. e quelle sub da 5A) a 7) convenuti] a cui è conseguita la <la corresponsione alla ricorrente di
€. 4.180,52 a titolo di differenze retributive ed altre indennità di fine rapporto (all. 6)>> e il <versamento dei relativi contributi (all.7)>> [pag. 5 memoria convenuti].
8 4. Deve dirsi ora dell'orario di lavoro e delle mansioni svolte dalla ricorrente, sulla base delle risultanze delle prove testimoniali. Affrontano per prima la tematica dell'orario di lavoro, la IG.ra _1 ha affermato di avere svolto le proprie mansioni seguendo il seguente orario: <1) dal 01.03.2014 sino alla data del 31.12.2014: - Quattro giorni alla settimana che andavano dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della SI.ra , dalle ore P_
13.30 alle ore 18.30 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00, escluse le Domeniche e la festività del Ferragosto poiché in ferie non retribuite dal 13 al 31 Agosto di ogni anno;
2) Dal 01.06.2015 sino alla data del 30.09.2016:
- Sei giorni alla settimana dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della
SI.ra , dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ad esclusione della Domenica e del P_ Ferragosto, con una retribuzione di € 300,00 mensili. La ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie che va dal 17 Dicembre 2015 al 16 Gennaio 2016 ed in tale periodo ha percepito la retribuzione solo delle giornate effettivamente svolte.
- In questo periodo la ricorrente, per l'assistenza alla SI.ra , ha P_ effettuato la turnazione con l'altra badante SI.ra ; Parte_5
3) Dal 1.10.2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro 31.03.2018:
- Sei giorni alla settimana dal Lunedi al Sabato, in base alle eIGenze della
SI.ra , dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00, ad P_ esclusione della Domenica, del Ferragosto e del I° Novembre, con una retribuzione mensile di € 400,00 fino a Luglio 2017 e di € 450,00 da Agosto 2017 in poi. La ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie dal 14.12.2016 al 15.01.2017 ed ha usufruito di un secondo periodo di assenza per infortunio in seguito ad incidente stradale dal 11.12.2017 al 28.02.2018. In questi periodi di ferie e di assenza per infortunio ha percepito la retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate. In questo periodo la ricorrente, per l'assistenza alla SI.ra , ha P_ effettuato la turnazione con l'altra badante SI.ra fino al Parte_5
13.12.2016 e con la SI.ra dal 16.01.2017 in poi>> [pagg. da 2 a Persona_1
4 ricorso].
Le evidenze testimoniali, tuttavia, non confortano la prospettazione attorea in relazione a due aspetti: a) l'estensione temporale del rapporto di lavoro b) l'articolazione oraria dello stesso. Circa il punto sub a), mancato evidenze probatorie che permettano di ancorare l'attività lavorativa della ricorrente all'intervallo temporale 01/03/2024-31/12/2024. Nessuna delle testimonianze acquisite offre riscontri in ordine a tale presunto periodo lavorativo;
vi è soltanto un accenno da parte della teste S_
, la quale ha rappresento di aver incontrato la IG.ra
[...] _1
<quasi tutte le mattine, a partire dal 2014>> ma subito dopo ha ammesso di non ricordare una data precisa. Si tratta di una indicazione alquanto generica, non circostanza sul piano spazio- temporale, peraltro da valutare con prudenza in considerazione dei rapporti di amicizia intercorrenti tra la dichiarante e la ricorrente. Nel corso dell'interrogatorio, la IG.ra ha ricordato che la P_ madre, a fronte della domanda circa la necessità di un aiuto, le <rispose che veniva già ad aiutarla la ricorrente, che già conoscevamo in quanto vicini di casa>>.
Come sopra, la dichiarazione è priva di riferimenti temporali chiari ed inequivoci e, al pari di quanto detto dalla teste , non MO
9 puntualizza a che titolo sia avvenuta la frequentazione della casa della IG.ra P_ in data antecedente al 2015, se a titolo lavorativo ovvero a titolo amicale nell'ambito di una collaborazione “autonoma” e discrezionale. D'altra parte, non convince nemmeno la tesi patrocinata dai convenuti [sulla cui base è stata effettuata la regolarizzazione] secondo cui l'esordio del rapporto di lavoro della ricorrente sarebbe da ancorare al settembre 2015.
Il compendio probatorio, infatti, disvela come la IG.ra abbia _1 iniziato a lavorare fin dal giugno 2015.
Milita chiaramente in tale direzione la deposizione della teste Parte_5
, la quale ha puntualizzato in modo inequivoco che l'alternanza con la
[...] ricorrente è iniziata dal 01/06/2015: lei era adibita al turno notturno 14/22, la IG.
a quello diurno 08/14 [<Adr sub 1:non so riferire per il periodo _1 antecedente al 01.06.2015. Posso dire che a partire da quella data la ricorrente lavorava con me, lei faceva il turno della mattina dalla 8 alle 14 e io alle 14 davo il cambio >>].
Il dato indiziario ora riportato è rafforzato dalle emergenze del parallelo procedimento RG 738/2018, instaurato dalla IG.ra (la Parte_5 badante “notturna” che dava il cambio alla ricorrente) contro gli odierni convenuti e definito dalla pronuncia di questo Tribunale n. 357/2022. In seno a tale pronuncia, il “dies a quo” del rapporto della IG.ra Parte_5
è stato pacificamente ancorato alla data del 01/06/2015; è un dato che
[...] non è possibile tralasciare e che può essere valorizzare in chiava probatoria tenuto anche conto che <In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale>> (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del
01/02/2023 (Rv. 667206 - 01)>>.
Occorre considerare, poi, che i figli della IG.ra , convenuti anche in P_ quel giudizio, non hanno disconosciuto:
- né la circostanza che le prestazioni della IG.ra Parte_5 fossero risalenti al giugno 2015;
- né la circostanza che l'odierna ricorrente, escussa come teste nel procedimento RG 738/2018, abbia riferito di aver fatto la <badante alla IG.ra
negli orari non coperti dalla > [pag. 4 della pronuncia P_ Pt_5
357/2022].
Ed allora, non sembra plausibile accreditare la prospettiva dagli stessi sostenuta secondo cui, per il trimestre giugno-settembre 2015, la IG.ra avrebbe _1 aiutato la IG.ra come una semplice amica di famiglia, <essendo vicin[e] di P_ casa e frequentatrici abituali>> [pag. 1 note difensive autorizzate depositate dai convenuti il 24/03/2025].
A ciò si aggiunga che appare inverosimile che la IG.ra non avesse P_ alcuna necessità di accudimento diurno e di sorveglianza in un epoca (giugno 2015) in cui il suo stato mentale risultava già precario, affetto da demenza senile e che, altrettanto inverosimilmente, la degenerazione delle sue condizioni di salute si sia avuta a soli tre mesi di distanza (settembre 2015, quando la IG.ra , P_ temendo che la madre <potesse fare un uso improprio della pensione alla luce di
10 episodi durante i quali la stessa nascondeva il denaro e non ricordava dove lo aveva riposto e comunque a fronte del degenerare anche del suo stato mentale>> decise
<di prendere in mano la situazione>>).
Se la nascita del rapporto va dunque collocata a partire dal 01/06/2015, la conclusione dello stesso va fissata al 15/03/2018 e non, come allegato in ricorso, al
31/03/2018.
La protrazione fino a metà marzo 2018 è attestata dalla documentazione concerne l'intervenuta regolarizzazione in cui è stata segnalata come “data fine rapporto di lavoro” proprio il 15/03/2018 [cfr. le produzioni sub doc. 5) ric. e quelle sub da 5A) a 7) convenuti]
Non è emersa alcuna prova, invece, circa lo svolgimento di attività lavorativa per la residua quindicina di giorni della predetta mensilità. In ordine al punto sub b), non sono state acquisite evidenze del lavoro in orario notturno a partire da ottobre 2016 (vedi pag. 3 ricorso).
Anzi, gli esiti testimoniali mettono in luce come, per tutta la durata del rapporto, la finestra temporale in cui si è svolta l'attività del ricorrente ha riguardato unicamente il segmento mattutino, precisamente dalle 08.00 alle 14.00. Lo riscontrano, in primo luogo, le affermazioni rese dalla IG.ra Parte_5
(si ripete, la badante “notturna” che dava il cambio alla ricorrente) del
[...] seguente tenore: <Adr sub 1:non so riferire per il periodo antecedente al
01.06.2015. Posso dire che a partire da quella data la ricorrente lavorava con me, lei faceva il turno della mattina dalla 8 alle 14 e io alle 14 davo il cambio. […] Adr sub 3: Io ho lavorato presso la SI.ra per 18 mesi, dal 01.06.2015 al P_
31.12.2016. Per il periodo in cui io ho lavorato lì la ricorrente era presente ….
Preciso che io la vedevo soltanto la mattina fino alle 14,00 poi lei andava via e io iniziavo il mio turno e la ricorrente mi dava nuovamente il cambio l'indomani alle 8>> [è vero che la teste ha avuto un contenzioso con i IG. (definito appunto P_ dalla sopra citata sentenza n. 357/2022] ma non sono emersi elementi atti a far dubitare dell'attendibilità della stessa]. In secondo luogo, anche le dichiarazioni rese dalla teste S_
, per quanto meno puntuali, convergono in tal senso: <ADR sub 1)
[...] posso dire che lavorava presso l'abitazione della stessa in quanto io lavoravo presso un'abitazione vicina e quindi ci incontravamo quasi tutte le mattine, a partire dal 2014 ma non ricordo una data precisa…ADR sub 3) Ci incontravamo invece quasi sempre la mattina fino alle 13.30. Preciso che i miei orari lavorativi erano dale 9,00 alle 14,00 e dalle 16,00, alle 22,00.>>.
Anche il teste marito della IG.ra ON [...]
, ha ammesso che <É capitato di mattina di trovare a lavoro la IG.ra P_
, mentre non l'ho mai incontrata di pomeriggio>>; allo stesso modo la teste _1
, moglie del IG. ha riferito di non aver mai TE Parte_2 incontrato la ricorrente di pomeriggio bensì <mi è capitato di incontrarla di mattina quando mi è capitato di andarci perché non lavoravo ad esempio il venerdì mattina se prendevo il giorno per ragioni personali o il sabato>>.
Inoltre, si è già puntualizzato che, in seno al giudizio RG 738/2018, i convenuti non hanno contestato che la IG.ra fosse incaricata di Parte_5 sovraintendere il turno dalle 14.00 alle 8.00 mentre la ricorrente dovesse badare alla IG.ra <negli orari non coperti dalla ovvero dalle 8.00 alle P_ Pt_5
14.00>> [pag. 4 della pronuncia 357/2022].
11 5. La prova orale ha permesso di prendere contezza anche dell'espletamento di lavoro in occasione delle festività, ad eccezione di quelle natalizie. Giova nuovamente richiamare la deposizione inequivoca della teste che ha ricordato che <Per il periodo in cui io ho Parte_5 lavorato lì la ricorrente era presente ad eccezione delle domeniche e delle festività natalizie, in quanto si assentava nel mese di dicembre. Nelle altre festività lavorava sempre>>; nel medesimo solco si muove, parzialmente, quanto rammentato dalla teste : <se la giornata era bella, la vedevo far uscire la MO IGnora fuori dall'abitazione e ciò avveniva ogni mattina, anche durante i festivi e le domeniche>> (il riferimento al lavoro domenicale non può essere tenuto in considerazione in quanto escluso espressamente dalla stessa ricorrente).
Le dichiarazioni della teste , invece, laddove escludono la TE presenza della ricorrente nei giorni festivi (<Non ho mai incontrato la ricorrente a lavoro presso mia suocera in un giorno festivo>>), si scontrano con le dichiarazioni convergenti dei testi di parte attrice.
6. Quanto alle mansioni, la ricorrente ha rivendicato di aver assistito una persona non autosufficiente, sicché la collaborazione prestata dovrebbe essere inquadrata nel livello C-super. Secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, <nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> [vedi, per tutte: Cass.
20272/2010].
In relazione al prima fase segnalata dalla Suprema Corte, occorre evidenziare come: i) la prestazione della ricorrente, anche per sua stessa ammissione, non fosse connotata da particolari contenuti e non implicasse specifiche conoscenze di base, né teoriche né tecniche;
ii) le risultanze restituite dall'istruttoria orale hanno fotografato:
▪ come la ricorrente si occupasse di supportare la IG.ra nella P_ vestizione, nella preparazione dei pasti e di tenerla sorvegliata [è quanto sostenuto anche dalla IG.ra : <la aiutava a vestirsi P_
e le preparava da mangiare, magari dava una mano in casa ma più che altro aveva il compito di tenerla sotto osservazione perché mia madre voleva uscire di casa>>];
▪ come la ricorrente dovesse anche accudire la IG.ra , cambiarla, P_ darle da mangiare e provvedere alla pulizia della casa [vedi la testimonianza della IG.ra , la quale ha Parte_5 confermato il capitolato sub 4), escludendo espressamente l'assistenza notturna]
▪ come rientrasse tra le incombenze della IG.ra anche il _1 governo della casa dell'assistita [la teste ha MO esposto: <Oltre ad incontrare la ricorrente lungo la strada la vedevo ad esempio stendere i panni, acquistare dai venditori ambulanti di fronte l'abitazione o pulire l'uscio di casa>>].
12 Dunque, non può ritenersi provato che la ricorrente abbia operato esclusivamente o in modo prevalente quale mera sorvegliante della IG.ra . P_ Piuttosto, ella si è occupata di assistere quest'ultima nel compimento degli atti quotidiani di vita e nelle varie eIGenze della casa.
La contrattazione collettiva di riferimento perimetra il livello B nei seguenti termini: <Livello B Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro>>.
Costituisce livello superiore quello B-super che abbraccia il profilo dell'<Assistente a persone autosufficienti>> rappresentato da colui che <Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle eIGenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti>>.
Appartengono al Livello C invece <i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
a) Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi Tes_4 compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime>>. Sopra il livello C si posiziona il Livello C-super: quest'ultimo è integrato dal profilo <Assistente a persone non autosufficienti (non formato)>> così descritto:
Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle eIGenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti>>.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro non è stato regolamentato contrattualmente, né si è fatto riferimento alcuno alla contrattazione collettiva, che tuttavia può essere utilizzata come parametro di riferimento, non solo per avere
13 elementi con cui procedere alla determinazione della retribuzione, ma pure per l'inquadramento della prestazione lavorativa. In tali casi il Giudice del merito, per determinare la giusta retribuzione spettante al lavoratore subordinato, può fare applicazione dei precetti fissati dall'art 36 Cost.
Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. <il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost.,
e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla
Direttiva 2022/2041/UE>> [Sez. L - , Sentenza n. 27711 del 02/10/2023 (Rv. 669026
- 01)]. Sempre in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.,
<il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio
i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità>> [Sez.
L - , Ordinanza n. 944 del 20/01/2021 (Rv. 660252 - 01)]. Assunto il contratto collettivo come criterio orientativo e parametrico, quindi, il Giudice non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale. Tra gli istituti che non appartengono nel minimo costituzionale rientra quello degli aumenti periodici (cosiddetti scatti) di anzianità. Tale istituto è estraneo al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Sulla scorta di tali premesse, l'attività lavorativa prestata dalla IG.ra trova corrispondenza nel livello B-super del CCNL sulla disciplina del _1 rapporto di lavoro domestico prodotto dalla difesa attorea sub doc. 6).
Tale conclusione è giustificata:
i) dal fatto che le mansioni di accudimento sia fisico che domestico non richiedessero il possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche;
ii) dal fatto che le stesse non hanno comportato mai la totale autonomia e responsabilità dell'accudente, tanto è vero che la IG.ra nelle ore scoperte, P_ era affiancata e monitorata dai familiari [il teste ha Testimone_5 riferito, a tal proposito: <noi familiari ci alternavamo per non lasciare mia suocera da sola>>]. È dunque ai livelli retributivi e al regime relativo a tale livello (B-super) previsto dal CCNL che deve farsi riferimento per individuare la retribuzione
14 proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., a fronte della acclarata attività di lavoro subordinato.
7. Prima di procedere oltre nella quantificazione del dovuto, deve rammentarsi, che in tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, <… trova applicazione - salvo che per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo - il principio dell'assorbimento, per cui ove il trattamento economico complessivamente erogato in concreto dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto, non debbono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente corrisposti, dovendosi, peraltro, escludere che il lavoratore sia tenuto, sulla mera richiesta del datore di lavoro, a restituire tale eccedenza, atteso che i contratti collettivi stabiliscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che ciò impedisca al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse semplicemente offerte al lavoratore o determinate da una contrattazione ovvero conseguenti alla diversa e inesatta qualificazione del rapporto tra le parti, la quale può essere frutto di un errore delle parti ma anche della volontà di usufruire di una normativa specifica ovvero di eluderla. Ne consegue che il datore di lavoro, ove chieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, ha l'onere di dimostrare che la maggior retribuzione è stata determinata da un errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ.>> [Cass., n. 5552/2011; nello stesso senso, Cass. 19923/2014 (Rv. 632791
- 01) e Cass. 46/2017 (Rv. 642262 - 01)].
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente ha indicato di avere percepito, nel periodo, un compenso di € 300 fino a settembre 2016, di € 400 fino al luglio 2017 e di € 450 da agosto 2017, a fronte di un orario di lavoro di 30 ore settimanali dal 01/06/2015 al 30/09/2016 e di 36 ore settimanali dal 01/10/2016 al 15/03/2018.
Poiché il trattamento complessivamente goduto è inferiore a quello dovuto in rapporto ai minimi retributivi del livello B-super, la IG.ra ha diritto di _1 ricevere le relative differenze retributive, oltre TFR, 13^ mensilità, festività lavorate, ferie e permessi non goduti.
La determinazione delle spettanze è avvenuta mediante CTU contabile affidata al dr. . Persona_2 Le parti hanno sollevato plurimi rilievi nei confronti all'operato conclusivo del perito, anche tramite propri consulenti. La maggior parte di questi ha già trovato confutazione nel corredo motivazionale sopra tratteggiato.
Va puntualizzato che, correttamente, la quantificazione non ha computato il periodo intercorso dal giorno 11/12/2017 al giorno 28/02/2018, arco temporale in cui la ricorrente non ha lavorato a causa di un sinistro stradale;
secondo i convenuti andrebbero espunti, sempre per la medesima causale, anche i mesi di giugno e luglio
2017 ma il rilievo è assertivo e non supportato da alcun riscontro né documentale né testimoniale.
I conteggi elaborati dal consulente appaiono quindi aderenti alle indicazioni del quesito e risultano motivati con logicità e coerenza. Il contenuto della relazione peritale è da intendersi conseguentemente richiamato nella sua integralità nella presente motivazione.
15 Sui crediti della ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore e della difficoltà delle questioni, applicando i coefficienti tariffari minimi fissati dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione alle cause di lavoro comprese nello scaglione da € 5201 ad € 26000 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accerta e dichiara che la IG.ra ha prestato attività Parte_1 lavorativa subordinata con mansioni di “Assistente a persone autosufficienti” inquadrabili nel livello B-Super CCNL lavoro domestico in favore della IG.ra
, con orario di lavoro dalle 08.00 alle 14.00 per cinque Controparte_2 giorni alla settimana dal 01/06/2015 al 30/09/2016 e per sei giorni alla settimana dal
01/10/2016 al 15/03/2018;
b) dichiara tenuti e pertanto condanna , Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma P_ complessiva di € 17.137,80 a titolo di differenze retributive, TFR, 13^ mensilità, festività lavorate, ferie e permessi non goduti, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
c) condanna altresì , e Parte_2 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore della P_ ricorrente, spese che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2700, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge;
d) pone le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di , e Parte_2 Parte_3 [...]
, in solido tra loro. P_
Caltanissetta, 19/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al punto 1 della pronuncia si evidenzia: <a) quanto alla legittimazione passiva - in assenza di una formale assunzione da parte della e in presenza di una partecipazione di più soggetti sia al CP_5 momento della assunzione sia nel corso del rapporto - si è determinata una situazione di apparente co-titolarità del rapporto stesso, per la quale, in applicazione del principio dell'affidamento incolpevole, la ha tratto la convinzione che la reale datrice di lavoro fosse la CP_6 Parte_6 dato che era costei a darle le direttive e la retribuzione (senza aver mai specificato di farlo per mero incarico della madre), oltre a farle regalie personali>>. 2 Cfr. verbale ud. 10/11/2021: <Adr sub 3: non è vero, da quando ho preso in mano la situazione la ricorrente faceva 3 ore la mattina dietro corrispettivo di euro 400 e poi dal 2016 di 450,00 perché avevamo aumentato un giorno e anziché 5 giorni lavorava per 6 giorni e dunque anche il sabato. Per il periodo precedente non so riferire>>. 3 Cfr. verbale ud. 10/11/2021 AdR sub. 4.1). 4 Cfr. verbale ud. 10/11/2021 AdR sub. 4.3). 5 Cfr. verbale ud. 10/11/2021 AdR sub. 5).