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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17681 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott.ssa Paola Larosa
all'esito della camera di consiglio del 16.12.2025
assenti i procuratori allontanatisi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 12398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Lo Mastro e Parte_1
NC ED ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma via degli
Scipioni n.256B giusta procura in calce al ricorso in appello;
RICORRENTE
E
1 2
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, Via del Tempio di Giove n.21 presso l'Avvocatura Capitolina,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bozzone, in virtù di procura generale notarile;
E
in persona del sig. , Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Napoli, Via dei Fiorentini n.21 presso lo studio dell'Avv. Carlo Palumbo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c.
[...]
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
04720230023858460000 con la quale era richiesto il pagamento della somma di euro 46.834,33 relativa alla Determina Dirigenziale di n. CP_1
95190011138.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità della cartella per mancanza della notifica della determina dirigenziale ingiuntiva - della cui esistenza dichiarava di essere venuto a conoscenza solo in data 20.02.2024 al momento della notifica della cartella di pagamento- e la conseguente prescrizione del credito, stante la mancata notifica dell'atto prodromico rispetto alla cartella,
oltre all'illegittimità della cartella per assenza di motivazione, dal momento che
2 3
nella cartella vi era solo il nominativo dell'ente impositore che aveva emesso la determina dirigenziale ingiuntiva ma non anche la data di commessa infrazione o di relazione del relativo verbale che aveva determinato l'adozione della determina dirigenziale né era stata allegata alla cartella la determina stessa.
Chiedeva quindi la dichiarazione di illegittimità o inefficacia della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione proposta. In CP_1
particolare, con riferimento all'asserita inesistenza della notifica della determinazione dirigenziale, rilevava che, come provato dalla documentazione prodotta in atti, l'atto era stato regolarmente notificato a mezzo del servizio postale e la notifica si era perfezionata in data 22.08.2019, con il ritiro del plico da parte del destinatario. In ordine alla dedotta prescrizione deduceva che il periodo intercorso tra la notifica della determinazione dirigenziale (22.08.2019) e la notifica della cartella ( 20.02.2024) non superava il quinquennio e pertanto l'eccezione di prescrizione doveva essere respinta. Quanto alla rilevata assenza di motivazione della cartella esponeva che, ferma restando la riferibilità di tale fase all'attività del concessionario alla riscossione, la motivazione della cartella era ricavabile “per relationem” dal riferimento alla determinazione dirigenziale,
citando giurisprudenza della Cassazione a sostegno.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2
preliminarmente il difetto di competenza del Giudice adito, essendo competente il
Giudice di Pace di Roma, e rilevando altresì la tardività dell'opposizione, in
3 4
quanto proposta oltre il termine di giorni 20 dalla notifica della cartella avvenuta in data 20.02.2024.
Nel merito deduceva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla doglianza relativa alla omessa notifica della determinazione dirigenziale,
essendo tale attività afferente all'attività dell'ente impositore e contestava la censura di illegittimità della cartella per carenza di motivazione o mancata allegazione della determina dirigenziale, osservando che alcun obbligo di allegazione del titolo sotteso alla cartella era posto a carico del concessionario-
citando Cassazione a sostegno- e precisando che la cartella presentava il contenuto tipico richiesto dalla legge e che l'obbligo di motivazione poteva essere assolto anche “per relationem” con riferimento all'atto presupposto, purché ne fossero indicati gli estremi, come nel caso di specie.
Chiedeva quindi la dichiarazione del difetto di competenza, l'accertamento della tardività dell'opposizione e nel merito il rigetto della stessa.
La causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 16.12.2025.
In via preliminare si osserva che appare infondata l'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito, in favore della competenza del Giudice di Pace. Infatti, ai sensi del comma 5° dell'art.6 del D.Lgs. N.150/2011, sussiste la competenza del
Tribunale adito, trattandosi di una sanzione amministrativa di importo superiore ad euro 15.493,00.
Ugualmente non fondata appare l'eccezione di tardività del ricorso proposto;
Infatti, nella parte in cui l'opponente ha contestato la notifica del titolo sotteso alla cartella di pagamento, è configurabile un'opposizione c.d. recuperatoria.
4 5
Ora, secondo il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass., SSUU,
n. 22080/2017) “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione
del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con
il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o
dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della
violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e
non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto,
entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, si osserva che l'opposizione recuperatoria è stata tempestivamente proposta, nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.150/2011, con il deposito del ricorso il 20.03.2024, a fronte di notifica della cartella avvenuta il
20.02.2024.
Nel merito l'opposizione appare infondata, per le ragioni esposte a seguire.
In primo luogo si rileva che, malgrado la costituzione dei sia CP_1
avvenuta tardivamente, ossia oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., applicabile in ragione del rito, ciò non comporta, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.09.2025, la non utilizzabilità della documentazione allegata alla comparsa. Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “…va ribadito che per il giudizio di opposizione
previsto dall'art.22 ss. L. n.681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in
materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a
5 6
prescindere dall'iniziativa delle parti. Ne deriva che il termine di dieci giorni,
fissato dal giudice nel rispetto dell'art.23, co.2, L.n.689/1981, non presenta natura
perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte
dell'amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità. Data questa mera
irregolarità, il documento è e resta idoneo ad integrare il materiale probatorio,
sulla base del quale il giudice può legittimamente formare il proprio
convincimento” ( Cass. Sez. lav. Ord. n.7801/2024).
Ciò premesso, il motivo di opposizione fondato sulla mancata notifica della determinazione dirigenziale sottesa appare infondato, considerato che dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione di si evince CP_1
che la notifica della determinazione dirigenziale è avvenuta a mezzo servizio postale e si è perfezionata in data 22.08.2019, attraverso il ritiro del plico non recapitato da parte del destinatario.
Pertanto, a fronte di regolare notifica del titolo presupposto, appare non fondata la doglianza del ricorrente relativa all'intervenuta prescrizione del credito, essendo avvenuta la notifica della cartella entro il termine di prescrizione quinquennale applicabile.
Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale, lo stesso appare infondato, considerato che,
secondo la giurisprudenza della Cassazione, è sufficiente che la cartella esattoriale contenga il riferimento al titolo sotteso al credito, e non è necessario che tale titolo venga allegato, né che sia esposta una motivazione alcuna motivazione aggiuntiva.
6 7
Da quanto sopra consegue che il ricorso in opposizione appare infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ed in considerazione della limitata complessità del giudizio, che non ha richiesto lo svolgimento di attività
istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio nei confronti di e di , CP_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuna di dette parti convenute, in euro 3.500,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
Roma, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott.ssa Paola Larosa
all'esito della camera di consiglio del 16.12.2025
assenti i procuratori allontanatisi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 12398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Lo Mastro e Parte_1
NC ED ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma via degli
Scipioni n.256B giusta procura in calce al ricorso in appello;
RICORRENTE
E
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in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, Via del Tempio di Giove n.21 presso l'Avvocatura Capitolina,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bozzone, in virtù di procura generale notarile;
E
in persona del sig. , Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Napoli, Via dei Fiorentini n.21 presso lo studio dell'Avv. Carlo Palumbo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c.
[...]
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
04720230023858460000 con la quale era richiesto il pagamento della somma di euro 46.834,33 relativa alla Determina Dirigenziale di n. CP_1
95190011138.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità della cartella per mancanza della notifica della determina dirigenziale ingiuntiva - della cui esistenza dichiarava di essere venuto a conoscenza solo in data 20.02.2024 al momento della notifica della cartella di pagamento- e la conseguente prescrizione del credito, stante la mancata notifica dell'atto prodromico rispetto alla cartella,
oltre all'illegittimità della cartella per assenza di motivazione, dal momento che
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nella cartella vi era solo il nominativo dell'ente impositore che aveva emesso la determina dirigenziale ingiuntiva ma non anche la data di commessa infrazione o di relazione del relativo verbale che aveva determinato l'adozione della determina dirigenziale né era stata allegata alla cartella la determina stessa.
Chiedeva quindi la dichiarazione di illegittimità o inefficacia della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione proposta. In CP_1
particolare, con riferimento all'asserita inesistenza della notifica della determinazione dirigenziale, rilevava che, come provato dalla documentazione prodotta in atti, l'atto era stato regolarmente notificato a mezzo del servizio postale e la notifica si era perfezionata in data 22.08.2019, con il ritiro del plico da parte del destinatario. In ordine alla dedotta prescrizione deduceva che il periodo intercorso tra la notifica della determinazione dirigenziale (22.08.2019) e la notifica della cartella ( 20.02.2024) non superava il quinquennio e pertanto l'eccezione di prescrizione doveva essere respinta. Quanto alla rilevata assenza di motivazione della cartella esponeva che, ferma restando la riferibilità di tale fase all'attività del concessionario alla riscossione, la motivazione della cartella era ricavabile “per relationem” dal riferimento alla determinazione dirigenziale,
citando giurisprudenza della Cassazione a sostegno.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2
preliminarmente il difetto di competenza del Giudice adito, essendo competente il
Giudice di Pace di Roma, e rilevando altresì la tardività dell'opposizione, in
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quanto proposta oltre il termine di giorni 20 dalla notifica della cartella avvenuta in data 20.02.2024.
Nel merito deduceva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla doglianza relativa alla omessa notifica della determinazione dirigenziale,
essendo tale attività afferente all'attività dell'ente impositore e contestava la censura di illegittimità della cartella per carenza di motivazione o mancata allegazione della determina dirigenziale, osservando che alcun obbligo di allegazione del titolo sotteso alla cartella era posto a carico del concessionario-
citando Cassazione a sostegno- e precisando che la cartella presentava il contenuto tipico richiesto dalla legge e che l'obbligo di motivazione poteva essere assolto anche “per relationem” con riferimento all'atto presupposto, purché ne fossero indicati gli estremi, come nel caso di specie.
Chiedeva quindi la dichiarazione del difetto di competenza, l'accertamento della tardività dell'opposizione e nel merito il rigetto della stessa.
La causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 16.12.2025.
In via preliminare si osserva che appare infondata l'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito, in favore della competenza del Giudice di Pace. Infatti, ai sensi del comma 5° dell'art.6 del D.Lgs. N.150/2011, sussiste la competenza del
Tribunale adito, trattandosi di una sanzione amministrativa di importo superiore ad euro 15.493,00.
Ugualmente non fondata appare l'eccezione di tardività del ricorso proposto;
Infatti, nella parte in cui l'opponente ha contestato la notifica del titolo sotteso alla cartella di pagamento, è configurabile un'opposizione c.d. recuperatoria.
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Ora, secondo il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass., SSUU,
n. 22080/2017) “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione
del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con
il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o
dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della
violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e
non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto,
entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, si osserva che l'opposizione recuperatoria è stata tempestivamente proposta, nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.150/2011, con il deposito del ricorso il 20.03.2024, a fronte di notifica della cartella avvenuta il
20.02.2024.
Nel merito l'opposizione appare infondata, per le ragioni esposte a seguire.
In primo luogo si rileva che, malgrado la costituzione dei sia CP_1
avvenuta tardivamente, ossia oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., applicabile in ragione del rito, ciò non comporta, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.09.2025, la non utilizzabilità della documentazione allegata alla comparsa. Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “…va ribadito che per il giudizio di opposizione
previsto dall'art.22 ss. L. n.681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in
materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a
5 6
prescindere dall'iniziativa delle parti. Ne deriva che il termine di dieci giorni,
fissato dal giudice nel rispetto dell'art.23, co.2, L.n.689/1981, non presenta natura
perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte
dell'amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità. Data questa mera
irregolarità, il documento è e resta idoneo ad integrare il materiale probatorio,
sulla base del quale il giudice può legittimamente formare il proprio
convincimento” ( Cass. Sez. lav. Ord. n.7801/2024).
Ciò premesso, il motivo di opposizione fondato sulla mancata notifica della determinazione dirigenziale sottesa appare infondato, considerato che dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione di si evince CP_1
che la notifica della determinazione dirigenziale è avvenuta a mezzo servizio postale e si è perfezionata in data 22.08.2019, attraverso il ritiro del plico non recapitato da parte del destinatario.
Pertanto, a fronte di regolare notifica del titolo presupposto, appare non fondata la doglianza del ricorrente relativa all'intervenuta prescrizione del credito, essendo avvenuta la notifica della cartella entro il termine di prescrizione quinquennale applicabile.
Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale, lo stesso appare infondato, considerato che,
secondo la giurisprudenza della Cassazione, è sufficiente che la cartella esattoriale contenga il riferimento al titolo sotteso al credito, e non è necessario che tale titolo venga allegato, né che sia esposta una motivazione alcuna motivazione aggiuntiva.
6 7
Da quanto sopra consegue che il ricorso in opposizione appare infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ed in considerazione della limitata complessità del giudizio, che non ha richiesto lo svolgimento di attività
istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio nei confronti di e di , CP_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuna di dette parti convenute, in euro 3.500,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
Roma, 16.12.2025
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