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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
AT AN, Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2381/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Eredita' Giacente Di Ricorrente_1 E Per Esso Il Curatore Rappresentante_1 C/o Domicilio Difensore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 C/o Indirizzo Difensore - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 646/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2/01334375373 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano ha chiesto al curatore dell'Eredità giacente di Ricorrente_1, deceduto il 25/09/2020, avv. Rappresentante_1, il pagamento dell'imposta principale di successione per un importo di € 2.977,83, imposta di bollo per € 85,00, imposta ipotecaria per € 677,00, imposta catastale per € 338,00, tassa ipotecaria di € 35,00, tributi speciali per € 30,99, oltre alla sanzione pari a € 672,34 per tardiva presentazione della dichiarazione, sanzioni e spese di notifica, per un totale di euro 4.806,66.
L'avv. Rappresentante_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, con sentenza n. 646/2025, lo ha respinto, compensando le spese.
Avverso la sentenza il curatore ha proposto appello chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha respinto il ricorso in quanto “Il curatore dell'eredità giacente, essendo soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è pertanto tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso. L'orientamento giurisprudenziale conferma che «per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella dell'atto pubblico con il quale la contribuente ha dichiarato di accettare l'eredità, il soggetto passivo d'imposta è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente»
L'appellante contesta la sentenza eccependo che il giudice di prime cure ha errato:
- NELL' ATTRIBUIRE RILEVANZA ALLA PRESENZA DI CHIAMATI ALL'EREDITA' AI FINI DEL DECIDERE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.28, COMMA 2 E 36 DEL T.U.S.;
- NEL RITENERE CHE L'EREDITÀ GIACENTE ABBIA IL POSSESSO DEI BENI EREDITARI. VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.28, COMMA 2 E 36 DEL T.U.S.;
- NEL RITENERE RILEVANTE AI FINI DEL DECIDERE LA SENTENZA DELLA CTR DEL LAZIO DEL 2007,
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 2009 E DUE ISOLATE SENTENZE DI MERITO, SENZA
CONSIDERARE GIUIRISPRUDENZA CONTRARIA DELLA STESSA CASSAZIONE E DI MERITO;
- PER NON AVERE PRESO IN CONSIDERAZIONE I MOTIVI ESPOSTI NEL RICORSO DI PRIMO GRADO.
Tutti i motivi indicati dall'appellante sono infondati e sono stati esaminati già dal primo giudice che, con ampia ed esaustiva decisione, li ha respinti.
Come indicato dal primo giudice, l'art. 28 comma 2, del D.lgs. n. 346 del 1990 prevede che “ Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonché i trustee, in caso di trust testamentario;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
gli esecutori testamentari. Nel caso di specie, i chiamati all'eredità avevano manifestato l'intenzione di non accettare l'eredità, ma concretamente non risulta nessuna rinuncia, per cui il Tribunale, su impulso di alcuni creditori, aveva nominato l'avv. Rappresentante_1 curatore dell'eredità giacente del sig. Ricorrente_1, con il conseguente obbligo di adempiere agli obblighi fiscali conseguenti, con il conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione in relazione ai beni compresi nell'asse ereditario e di versare le imposte dovute nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.
Ed in data 10/02/2023, il curatore presentava tardivamente la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 346/1990, indicando un'eredità attiva consistente nel bene immobile sito nel comune di Opera, senza menzionare passività e come erede lo Stato (che l'Ufficio rettificava).
Come risulta agli atti, l'asse ereditario comprendeva immobili che sono stati venduti per il pagamento di debiti contratti dal de cuis, che il curatore non ha indicato nella dichiarazione, che poteva concludersi anche negativamente.
Pertanto, atteso che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (ex articolo 28 citato), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (ex articolo 36 citato).
In tal senso anche l'articolo 36 del Dlgs 346/1990, che dispone che “1. gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria”.
Inoltre, il comma 3 del disposto normativo citato dispone che: “3. fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 Tur”.
La decisione del primo giudice, quindi, è conforme alla giurisprudenza di merito, citata anche dall'ufficio e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente confermato la sentenza
16428/2019, affermando che :”in tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del
1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (Cass. 15/07/2009 n. 16428). Allo stesso modo, non si può certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente (Ordinanza Sez. 5 N. 27081/2024).
Ed il curatore deve indicare nella dichiarazione di successione tutti gli elementi necessari per l'applicazione dell'imposta (per la determinazione del presupposto e della base imponibile, per la determinazione delle aliquote, ecc.), compresi i documenti di prova delle passività, ed è obbligato, ai sensi dell'art. 529 del Codice civile, a redigere l'inventario, avente la funzione di rappresentare i beni caduti in successione, includendo anche le passività, che nel caso in specie non risultano indicate.
Ed è errato l'assunto del curatore nel ritenere che l'eredità sia stata devoluta allo Stato, in quanto se nessuno interviene entro il termine di 10 anni, si dichiara l'eredità vacante e solo allora l'Agenzia del Demanio prende in carico il patrimonio.
Per quanto sopra, si respinge il ricorso. Considerata la particolarità della vertenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta appello del contibuente .Spese compensate.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA LA US OC
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
AT AN, Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2381/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Eredita' Giacente Di Ricorrente_1 E Per Esso Il Curatore Rappresentante_1 C/o Domicilio Difensore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 C/o Indirizzo Difensore - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 646/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2/01334375373 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano ha chiesto al curatore dell'Eredità giacente di Ricorrente_1, deceduto il 25/09/2020, avv. Rappresentante_1, il pagamento dell'imposta principale di successione per un importo di € 2.977,83, imposta di bollo per € 85,00, imposta ipotecaria per € 677,00, imposta catastale per € 338,00, tassa ipotecaria di € 35,00, tributi speciali per € 30,99, oltre alla sanzione pari a € 672,34 per tardiva presentazione della dichiarazione, sanzioni e spese di notifica, per un totale di euro 4.806,66.
L'avv. Rappresentante_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, con sentenza n. 646/2025, lo ha respinto, compensando le spese.
Avverso la sentenza il curatore ha proposto appello chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha respinto il ricorso in quanto “Il curatore dell'eredità giacente, essendo soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è pertanto tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso. L'orientamento giurisprudenziale conferma che «per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella dell'atto pubblico con il quale la contribuente ha dichiarato di accettare l'eredità, il soggetto passivo d'imposta è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente»
L'appellante contesta la sentenza eccependo che il giudice di prime cure ha errato:
- NELL' ATTRIBUIRE RILEVANZA ALLA PRESENZA DI CHIAMATI ALL'EREDITA' AI FINI DEL DECIDERE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.28, COMMA 2 E 36 DEL T.U.S.;
- NEL RITENERE CHE L'EREDITÀ GIACENTE ABBIA IL POSSESSO DEI BENI EREDITARI. VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.28, COMMA 2 E 36 DEL T.U.S.;
- NEL RITENERE RILEVANTE AI FINI DEL DECIDERE LA SENTENZA DELLA CTR DEL LAZIO DEL 2007,
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 2009 E DUE ISOLATE SENTENZE DI MERITO, SENZA
CONSIDERARE GIUIRISPRUDENZA CONTRARIA DELLA STESSA CASSAZIONE E DI MERITO;
- PER NON AVERE PRESO IN CONSIDERAZIONE I MOTIVI ESPOSTI NEL RICORSO DI PRIMO GRADO.
Tutti i motivi indicati dall'appellante sono infondati e sono stati esaminati già dal primo giudice che, con ampia ed esaustiva decisione, li ha respinti.
Come indicato dal primo giudice, l'art. 28 comma 2, del D.lgs. n. 346 del 1990 prevede che “ Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonché i trustee, in caso di trust testamentario;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
gli esecutori testamentari. Nel caso di specie, i chiamati all'eredità avevano manifestato l'intenzione di non accettare l'eredità, ma concretamente non risulta nessuna rinuncia, per cui il Tribunale, su impulso di alcuni creditori, aveva nominato l'avv. Rappresentante_1 curatore dell'eredità giacente del sig. Ricorrente_1, con il conseguente obbligo di adempiere agli obblighi fiscali conseguenti, con il conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione in relazione ai beni compresi nell'asse ereditario e di versare le imposte dovute nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.
Ed in data 10/02/2023, il curatore presentava tardivamente la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 346/1990, indicando un'eredità attiva consistente nel bene immobile sito nel comune di Opera, senza menzionare passività e come erede lo Stato (che l'Ufficio rettificava).
Come risulta agli atti, l'asse ereditario comprendeva immobili che sono stati venduti per il pagamento di debiti contratti dal de cuis, che il curatore non ha indicato nella dichiarazione, che poteva concludersi anche negativamente.
Pertanto, atteso che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (ex articolo 28 citato), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (ex articolo 36 citato).
In tal senso anche l'articolo 36 del Dlgs 346/1990, che dispone che “1. gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria”.
Inoltre, il comma 3 del disposto normativo citato dispone che: “3. fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 Tur”.
La decisione del primo giudice, quindi, è conforme alla giurisprudenza di merito, citata anche dall'ufficio e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente confermato la sentenza
16428/2019, affermando che :”in tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del
1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (Cass. 15/07/2009 n. 16428). Allo stesso modo, non si può certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente (Ordinanza Sez. 5 N. 27081/2024).
Ed il curatore deve indicare nella dichiarazione di successione tutti gli elementi necessari per l'applicazione dell'imposta (per la determinazione del presupposto e della base imponibile, per la determinazione delle aliquote, ecc.), compresi i documenti di prova delle passività, ed è obbligato, ai sensi dell'art. 529 del Codice civile, a redigere l'inventario, avente la funzione di rappresentare i beni caduti in successione, includendo anche le passività, che nel caso in specie non risultano indicate.
Ed è errato l'assunto del curatore nel ritenere che l'eredità sia stata devoluta allo Stato, in quanto se nessuno interviene entro il termine di 10 anni, si dichiara l'eredità vacante e solo allora l'Agenzia del Demanio prende in carico il patrimonio.
Per quanto sopra, si respinge il ricorso. Considerata la particolarità della vertenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta appello del contibuente .Spese compensate.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA LA US OC