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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/06/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione IV CIVILE
In persona della dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 17193/2022 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...] Parte_1 C.F._1 in Rivoli (TO), elettivamente domiciliata in Torino in Corso Duca degli Abruzzi n.6 presso lo studio dell'avvocato
Vincenzo Lapiccirella che la rappresentata e difenda nel presente procedimento in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione
-ATTRICE- contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Dott. con organizzazione stabile in Italia, sita in Trieste (TS), corso Italia Controparte_2
n. 3, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Ferraris 71 presso lo studio dell'Avv. Laura Proietti che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
-CONVENUTA-
e contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio 2, presso lo studio dell'Avv. Alessia Corticchia che la rappresenta, difende e assiste giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
1
visto il verbale dell'udienza dell'8.5.2025 e preso atto delle conclusioni formulate sentite le parti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio per ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patiti dalla propria automobile Dacia Duster tg. GD742ZY a seguito del sinistro verificatosi in Rivoli, in data 20.12.2021; parte attrice esponeva che in data 20.12.2021, verso le ore 13.00 circa, mentre percorreva via Ospedale, giunta all'intersezione con via Fellogna, veniva urtata dall'autovettura Fiat 500 tg. EV960YX condotta dalla signora che, percorrendo la via indicata, non si arrestava al segnale di “stop”; Controparte_3
l'attrice dava atto che a causa del violento impatto la propria autovettura era carambolata contro il muro del lato opposto della strada riportando ingenti danni;
dato atto della responsabilità esclusiva della convenuta, come confermato dall'assunzione di responsabilità della nel modulo di constatazione amichevole, l'attrice allegava di aver CP_3 formulato richiesta risarcitoria alla quale compagnia assicuratrice della Controparte_4 danneggiate, non potendo procedere all'indennizzo diretto;
parte attrice allegava altresì che il danno patito dall'autovettura era stato concordato tra il perito della e la e quantificato in € 11.516,63, come da preventivo prodotto in atti;
CP_1 Parte_2 contestava pertanto l'offerta risarcitoria formulata stragiudizialmente dall'odierna convenuta, pari ad €
4.300,00 – oltre ad € 430,00 per compensi – instando per la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dell'intero danno patrimoniale patito e quantificato in € 11.516,63; chiedeva inoltre la condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno conseguente al comportamento antigiuridico tenuto dalla compagnia, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la perizia e l'offerta incongrua, quantificato in via equitativa in una somma non inferiore a € 3.000,00;
l'attrice instava, infine, per il risarcimento del danno conseguente al diniego di accesso alla perizia redatta dallo studio Caveglia nell'interesse della , ai sensi dell'art. 23 GDPR;
CP_1 ritualmente costituita, la eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, quindi, l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di pace in ragione della competenza per valore;
nel merito, contestava la fondatezza delle domande proposte da parte attrice sia con riferimento all'an della pretesa risarcitoria, che con riguardo alla quantificazione del danno allegato;
in ordine alla dinamica del sinistro, la compagnia assicurativa ribadiva l'irrilevanza delle risultanze del modulo CAI, inidonee a far piena prova delle responsabilità allegate;
sotto il profilo del quantum,
2 contestava l'ammontare del danno indicato da controparte rilevando come Controparte_1
l'offerta formulata stragiudizialmente avesse tenuto conto del valore relitto del veicolo, quantificato in
€ 6.500,00;
con comparsa di costituzione ritualmente depositata, contestava la fondatezza delle Controparte_3 domande attoree instando per l'accertamento del concorso di colpa nella causazione del sinistro imputabile alla condotta di parte attrice che, ancorché percorresse una strada con diritto di precedenza, sopraggiungeva all'intersezione a velocità elevata rendendo inevitabile il sinistro e determinando il maggior danno al veicolo;
assegnato il termine per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ed istruita la causa con l'esperimento di CTU dinamico-ricostruttiva, nonché estimativa dei danni patiti dal veicolo attoreo, con provvedimento del 27.3.2025 il giudice formulava proposta conciliativa;
a fronte della mancata adesione alla proposta da parte dell'attrice, all'udienza del 8.5.2025, previa discussione orale, il giudice tratteneva la causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., indicando in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza. osservato che a fondamento della propria domanda parte attrice ha allegato la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro, dando atto dell'assunzione di responsabilità Controparte_3 con la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole prodotto in atti;
che in tema di circolazione stradale, nel caso di scontro tra due veicoli, ciascun conducente è presunto responsabile in egual misura fino a prova contraria, ai sensi dell'art. 2054 c.c.: come osservato dalla
Cassazione, incombe sul danneggiato che intenda superare la presunzione richiamata dimostrare non solo che il conducente dell'auto antagonista sia in colpa, ma altresì che egli stesso si sia uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (v. Cass. 4.4.2025, n. 8944); che tale principio deve peraltro essere coordinato con la previsione di cui all'art. 143, comma 2, del d.lgs. 209/2005 che è chiara nell'affermare che il modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti determina la presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (v. Cass. 11.4.2025, n. 9488); come sottolineato dalla Suprema Corte, tale presunzione è finalizzata ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato;
se è certo che la previsione in oggetto non esclude che la società di assicurazioni possa offrire la prova di un diverso accadimento del sinistro, superando così la presunzione, è altrettanto certo che l'onere di offrire elementi di segno contrario sia posto a carico dell'assicuratore non essendo il danneggiato a dover fornire la prova della storicità e della dinamica del sinistro (v. Cass. 3.6.2024, n. 15431);
3 rilevato che, nel caso di specie, è agli atti il modulo CAI nel quale le parti hanno dato atto del mancato rispetto del segnale di “STOP” da parte della convenuta e della provenienza da destra con diritto di precedenza dell'attrice (v. doc. n. 2 parte attrice); che, per contro, non è stata fornita dalla compagnia convenuta alcuna prova contraria, essendosi la stessa limitata a contestare genericamente la responsabilità del proprio assicurato, senza fornire né offrire alcuna prova specifica in tal senso;
la stessa in qualità di responsabile civile, non ha offerto alcun elemento di segno contrario dal CP_3 quale evincere che il sinistro si sia verificato con modalità differenti rispetto a quelle indicate e sottoscritte nel modulo prodotto, limitandosi ad allegare, genericamente, la sussistenza di una corresponsabilità dell'attrice per l'eccessiva velocità tenuta;
**** che la rappresentazione della dinamica del sinistro fornita dall'attrice, riportata nel modulo CAI, ha trovato piena conferma nelle risultanze della CTU disposta in corso di giudizio;
esaminati gli atti e compiti gli accertamenti tecnici richiesti, il CTU incaricato ha ricostruito la dinamica del sinistro precisando che “il contributo causale al verificarsi del sinistro è individuato, nella misura del 100%, nella manovra messa in atto dalla conducente della che avrebbe messo in Pt_3 atto l'attraversamento della via Ospedale senza alcun interesse a conoscere se vi fossero veicoli sopraggiungenti con diritto di precedenza” (v. pag. 48 relazione in atti); lo stesso perito ha peraltro dato atto il quadro probatorio analizzato “porta a concludere che la probabile velocità dell'urto fosse dell'ordine dei 30km/h per entrambi i veicoli” precisando che “la velocità non superava, comunque, il valore imposto in zona”, escludendo la sussistenza di comportamenti scorretti e di un concorso imputabile a parte attrice;
ribadita la funzione sussidiaria della presunzione di pari colpa tra i conducenti prevista dall' art. 2054, comma 2, c.c., operante quando è incerto il grado di colpa di ciascun conducente, ovvero qualora non sia possibile determinare il comportamento specifico che ha causato il danno (v. Cass. 6.3.2024, n.
6051), deve rilevarsi che “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art.2054, comma 2, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ( art.2054, comma 1, c.c.)”
(v. Cass. 13.5.2021, n. 12884); nel caso di specie, alla luce degli elementi documentali offerti e delle risultanze dell'istruttoria svolta, deve affermarsi la esclusiva responsabilità dell'odierna convenuta nella causazione del sinistro, non avendo la signora rispettato il segnale di “STOP” e avendo intrapreso l'attraversamento della CP_3 via Ospedale senza aver previamente arrestato la propria auto e verificato che nessun veicolo, avente diritto di precedenza, sopraggiungesse;
ritenuto peraltro
4 che, accertata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del Controparte_3 sinistro, la domanda proposta da parte attrice non possa essere accolta, non potendo dirsi provato all'esito del giudizio l'ammontare del danno patito, neppure ulteriore rispetto alla somma di € 4.300,00 già offerta dalla compagnia convenuta;
come evidenziato nel provvedimento del 27.3.2024, infatti, gli elementi probatori offerti da parte attrice non rendono possibile una valutazione e una quantificazione puntuale del danno patito dall'autovettura di proprietà della a seguito del sinistro;
Pt_1 non vi sono agli atti fotografie che diano conto delle condizioni dell'autovettura incidentata, né che dettaglino i danni riportati;
neppure è stata offerta documentazione fotografica relativa alla fase di riparazione dell'auto dalla quale evincere gli interventi di ripristino eseguiti dalla;
Parte_2 lo stesso CTU, incaricato di verificare quali danni abbia subito l'autoveicolo di proprietà della parte attrice e di quantificare i costi di ripristino ha rilevato la “scarsità di materiale utile all'analisi dei danni riportati dalla Duster” dando quindi atto dell'impossibilità di rispondere ai quesiti formulati, atteso che “non c'è la possibilità di effettuare una valutazione quantitativa dettagliata per mancanza di
“fonti” su cui lavorare”; se, in termini generali, la risarcibilità dei danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale è rimessa alla valutazione del giudice senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (v. Cass. 26.6.2024, n. 17670), deve ritenersi che il solo preventivo di riparazione in quanto atto valutativo proveniente da un terzo estraneo alla controversia – qual è la carrozzeria – può essere valutato ai sensi dell'art. 2729 c.c. solo se unito ad altri elementi di prova, atteso che, da solo ed in sé considerato, non è che una valutazione in termini economici di uno stato di fatto;
laddove, come nel caso di specie, il preventivo costituisca l'unico elemento addotto a sostegno delle richieste avanzate, in assenza di altri elementi, deve ritenersi che lo stesso sia insufficiente ed assolutamente inidoneo a stimare il danno, potendo concorrere a formare il convincimento del giudice unitamente ad ulteriori elementi di prova che spetta alla parte richiedente fornire (v. Cass. 7.6.2018, n.
1187); nel caso di specie, come evidenziato, non vi sono elementi ulteriori – quali le fotografie del veicolo danneggiato, ovvero la prova dell'esborso – così che il mero preventivo prodotto in atti (v. doc. n. 4) non può ritenersi sufficiente per la determinazione del quantum debeatur;
**** né a differente soluzione può giungersi alla luce del richiesto ordine di esibizione formulato da parte attrice avente ad oggetto la perizia disposta dal fiduciario della compagnia studio Caveglia;
se è certo che, ai sensi dell'art. 146 CdA e dell'art. 2 D.M. 191/2008 il danneggiato sia titolare di un diritto di accesso agli atti presenti nel fascicolo del sinistro e, dunque, agli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito al fine di accogliere ovvero di denegare, in sede stragiudiziale,
5 l'indennizzo al danneggiato, deve rilevarsi che trattandosi di strumento istruttorio residuale l'ordine ex art. 210 c.p.c. presuppone la necessarietà dell'acquisizione, ovvero che il documento richiesto sia indispensabile ai fini della decisione, e che non sia comunque possibile acquisire aliunde la prova del fatto;
nel caso di specie tali presupposti non possono ritenersi sussistenti, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, nè dato prova di aver esercitato il proprio diritto di accesso ai sensi dell'art. 146 CdA, ovvero di aver richiesto alla compagnia la consegna della perizia e di averne ricevuto un diniego;
è agli atti, infatti, la mera comunicazione mail intercorsa con lo Studio Caveglia, cui non ha fatto seguito documentazione alcuna dalla quale evincere la prova di formale richiesta di accesso agli atti inviata alla compagnia (v. doc. n. 6); la domanda attorea, avente ad oggetto il danno patito a seguito del sinistro cagionato dalla convenuta non può pertanto trovare accoglimento;
CP_3 ritenuto che le ragioni esposte comportino altresì il rigetto delle ulteriori domande proposte da parte attrice aventi ad oggetto la condanna della compagnia convenuta al risarcimento del danno conseguente all'aver formulato un'offerta ritenuta dalla stessa attrice non congrua: nessun elemento probatorio è stato allegato a sostegno della ritenuta responsabilità ex art. 2043 c.c. della compagnia;
che, parimenti, in mancanza di prova dell'esercizio del diritto di accesso, neppure possa essere riconosciuta a favore dell'attrice la somma di € 3.000,00 chiesta dalla quale danno derivante Pt_1 dalla violazione delle norme previste dal GDPR, avendo la convenuta ostacolato l'accesso alla perizia dello Studio Caveglia quale fiduciario incaricato dalla Compagnia;
ritenuto che
le spese di lite seguano la soccombenza, con conseguente condanna dell'attrice a rimborsare ai convenuti le spese del presente giudizio liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività concretametne svolta e quindi applicando i valori minimi dello scaglione relativo;
che le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, debbano essere poste definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico delle parti attrice e convenute nella misura del 50% ciascuno;
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta le domande proposte da parte attrice;
6 condanna al pagamento in favore della compagnia convenuta Parte_1 Controparte_1
e di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.540,00 per ciascun convenuto, Controparte_3 oltre 15% Spese Generali, VIA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, per la metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico delle parti convenute.
Così deciso in Torino, il 6.6.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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