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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 886 / 2025 R.G.
promossa da
N.Q. Parte_2 Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Calogero Alessio Russo Facciazza come da procura in atti;
-ricorrente-
Parte_3 n.q. di genitore di appresentato Parte_2
e difeso dall'avv. Calogero Alessio Russo Facciazza come in atti;
intervenuto -
contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e Michele Cordopatri come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: accertamento disabilità gravissima
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nella qualità di genitore di chiedendo al Tribunale del lavoro di Catania di 1.Parte_2 66 Disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e stabilire il termine per la notifica, secondo le forme e le modalità previste dall'art. 415 c.p.c.; 2. Nominare, ai sensi dell'art. 445 c.p.c., ove ritenuto necessario, un consulente tecnico al fine di accertare la ricorrenza, nella persona di sopra generalizzato, delle condizioni sanitarie di disabilità Parte_2
gravissima di cui alla L.R. Sicilia n. 4, del 2017 e del D.P. 532 del 31 Marzo 2017, pubblicato sul
S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017, e la relativa data di decorrenza;
3.
Conseguentemente accertare e dichiarare, in favore di la sussistenza delle Parte_2
condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del beneficio economico per persone con disabilità gravissima - di cui alla Legge Regionale n. 4, del 2017, del D.P. 532 del 31 Marzo 2017, pubblicato sul S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017, a partire dalla data della domanda amministrativa presentata (08/06/2017) o dalla successiva data di decorrenza;
4. Conseguentemente condannare l' in persona del rappresentante legale proControparte_1 tempore, con sede legale in Via Giuseppe La Farina, 263/n 98123, Messina (ME), alla corresponsione dell'assegno di cura previsto, a partire dalla data della domanda amministrativa presentata (08/6/2017) o dalla successiva data di decorrenza, con condanna al pagamento degli interessi legali, come per legge;
4. Per l'effetto, condannare l' Controparte_1
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei
,
compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso forfettario, ed al C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi".
Parte_2A fondamento del ricorso ha esposto che il figlio è un minore affetto da disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con invalidità 100% beneficiario dell'indennità di accompagnamento per le patologie "Disturbo dello spettro autistico, livello di supporto 3, con ritardo globale dello sviluppo e compromissione del linguaggio associata (pocheparole). Delezione nella regione cromosomica 15q11.1-q11.2" (Cartella Clinica emessa dal Oasi Tes_1 del CP_2
29/11/2017); "Disturbo dello spettro dell'autismo livello di gravita 3 (DSM 5) con associati Disabilita intellettiva di grado moderato e compromissione del linguaggio (parole singole). Delezione nella regione cromosomica 15q11.1-q11.2" (Cartella Clinica emessa dal Oasi Maria SS. Di Troina, del
28/09/2021).
Ha dedotto di avere inoltrato in data 08/06/2017, all' di CP_1 Controparte_1 tramite raccomandata A/R -, un'istanza per l'"accesso al beneficio economico per persone con disabilita gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 Marzo
2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017 e che, con verbale del 02/09/2017 l'Azienda sanitaria competente non aveva riconosciuto in capo al minore i requisiti per l'accesso al riconoscimento della disabilità gravissima.
Lamentando l'erroneità della predetta valutazione ha sostenuto la configurabilità del parametro di cui alla lett. g), dell'art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 Settembre 2016: "persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5", come emerso nelle cartelle cliniche emesse dall'istituto a Carattere
Scientifico "Oasi Maria SS. Di Troina", nonché del parametro di cui alla lett. h) (persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) = 8). ritenendo che la somministrazione della scala LAPMER, al minore Pt_2 determinerebbe un punteggio =8.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio l' CP_1 convenuta eccependo, preliminarmente, eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito spiegando difese volte al rigetto del ricorso. In particolare, parte resistente ha rilevato che il Parte_2 era stato valutato secondo i criteri stabiliti dalla Tabella Lamper, con un punteggio 9 e dunque considerato disabile non gravissimo, con conseguente esclusione del diritto a percepire il beneficio economico. In ragione delle difese articolate in memoria ha, dunque, concluso nei seguenti termini:
"1) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania;
2) in ogni caso, rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni sopra esposte;
3) nella remota ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario all'esito di eventuale
CTU, ordinare alla ricorrente la sottoscrizione del Patto di Cura e/o PAI con l'UVM territorialmente competente ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, recante l'impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4 del 1 marzo 2017 e ss.mm.ii. che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di Assistenza Individuali;
4) nel caso in cui si ritenesse dovuto il beneficio, lo stesso dovrà essere riconosciuto nei termini della circolare assessoriale 5/2021; 5) con vittoria di spese e compensi di causa".
Con memoria depositata in data 01/04/2025 interveniva volontariamente nel giudizio Parte_3
[...] nella qualità di genitore di Parte_2 richiamando e facendo propri i motivi in fatto ed in diritto esposti nel ricorso da Parte_1
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito, esaminati gli atti, in seguito all'udienza del 27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza.
1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente per essere i ricorrenti, come incontestato, residenti in [...]comune rientrante nella circoscrizione per cui vige la competenza del Tribunale di Catania.
2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento volontario di nel presente giudizio, perché tardivamente promosso oltre il termine di cuiParte_3 all'art. 419 c.p.c.
Ciò in quanto, non versandosi nell'ambito di una integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio dalle altre parti e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 19834/2004; Cass. n. 11442/2003).
In particolare, il termine di riferimento per la verifica della tempestività dell'intervento del terzo è sempre costituito dall'udienza di discussione come fissata nel decreto ab origine emesso dal giudice, restando irrilevante, trattandosi di termine di decadenza, che detta udienza prosegua in un altro giorno o che il giudice fissi una nuova udienza ai sensi dell'art. 420, comma 9 per la chiamata in causa del terzo (Cass. n. 6260/1985; Cass. n. 1898/1984).
Nel caso di specie a fronte dell'udienza di discussione fissata per il 3 aprile 2025, l'intervento del terzo è avvenuto con atto depositato il giorno 1 aprile 2025 così palesandosi la sua inammissibilità.
3. Venendo al merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della condizione medico-legale necessaria (i.e. lo stato di disabile gravissimo) ai fini della concessione dei benefici economici di cui al DPR n. 589 del 31 agosto 2018 in favore di Parte_2
L'art. 3 comma 2 del D.M. 26.09.2016 qualifica “persone in condizione di disabilità gravissima ... le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla 1. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, stato vegetativo oppure stato di minima coscienza con GCS '4; d) Soggetti con lesioni spinali fra C0/C5 con livello di lesione sulla scala ASIAnimpairment scale (AIS) di grado A o B. ... e) Soggetti con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo = 1 ai 4 arti (MRC) o >= 9 EDSS, o 5 Hoehn e Yahr, f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 db nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro CP 1 Parte 2 Parte 15 autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h)
persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM-5, con QI= 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)
= = 8; " i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche". Il successivo comma 3 della norma in esame chiarisce che “Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato
2 del presente decreto ...".
In particolare, poi, l'allegato 2 specifica che “1. Le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza;
c) respirazione;
d) nutrizione 2.
Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti: a) motricità: dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana
•
(ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona b) stato di coscienza: •compromissione severa: raramente/mai prende decisioni • persona non cosciente c) respirazione necessità di aspirazione quotidiana • presenza di tracheostomia d) nutrizione necessita di modifiche dietetiche
.
per deglutire sia solidi che liquidi • combinata orale e enterale/parenterale solo tramite sondino
•
naso-gastrico (SNG) • solo tramite gastrostomia (es.PEG) solo parenterale (attraverso catetere
.
.
venoso centrale CVC) 3.Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1".
Non appare superfluo sottolineare, dunque, che dal tenore dell'allegato 2 la condizione di dipendenza vitale che necessita, senza soluzione di continuità, di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, ricorre non solo in presenza di determinati domini ma anche dal riscontro del tipo di patologia e/o menomazione di cui alle lettere a)-h) dell'art. 3 del citato DM.
4. Tanto premesso, nella fattispecie a mano deve rilevarsi il difetto di prova, ma ancor prima di adeguata allegazione degli elementi posti a fondamento della domanda attorea.
Parte ricorrente si limita a dedurre che in ragione del riconoscimento in favore della delle condizioni legittimanti l'erogazione della indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della legge 104/1992, il predetto minore andrebbe riconosciuto quale disabile gravissimo. In particolare, ha richiamato a supporto di quanto sostenuto documentazione rilasciata dall' Oasi
Maria SS. Di Troina" risalente al 2017 e, ulteriore documentazione proveniente dalla medesima struttura rilasciata nel 2021 (cfr doc. 7) e nel 2024 (cfr. doc. 9) ove viene attestata la patologia dell'autismo III livello, peraltro già risultante dai verbali CP_3 in atti, ma che nessun elemento attesta quanto alla ricorrenza del secondo requisito ovvero punteggio sulla scala Level of Activity in
Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) = 8.
A ciò si aggiunge che la documentazione prodotta, per come visto, è assai lacunosa essendovi un vuoto temporale assai ampio dal 2017 al 2021 rispetto a quale nulla è dato sapere circa le reali condizioni del minore. Appare, poi, irrilevante la documentazione medica rilasciata in data 7/11/2023
(cfr. doc. 8) attinente una mera attestazione del medico curante, peraltro effettuata su richiesta.
Da tutte le predette certificazioni emerge, peraltro, una valutazione di compromissione intellettiva media o moderata, così in linea con la valutazione con punteggio 9 scala LAPMER già offerta
Cont dall'
Conseguentemente, dalla carenza di allegazione e prova discende l'inammissibilità della chiesta CTU da reputarsi inammissibile in quanto di carattere esplorativo.
5. Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va rigettato alla luce della documentazione in atti e della genericità delle deduzioni attoree, non idonee a supportare la pretesa invocata.
6. Avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili, anche con riferimento alla posizione dell'intervenuto Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara inammissibile l'intervento volontario di Parte_3
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Catania 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 886 / 2025 R.G.
promossa da
N.Q. Parte_2 Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Calogero Alessio Russo Facciazza come da procura in atti;
-ricorrente-
Parte_3 n.q. di genitore di appresentato Parte_2
e difeso dall'avv. Calogero Alessio Russo Facciazza come in atti;
intervenuto -
contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e Michele Cordopatri come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: accertamento disabilità gravissima
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nella qualità di genitore di chiedendo al Tribunale del lavoro di Catania di 1.Parte_2 66 Disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e stabilire il termine per la notifica, secondo le forme e le modalità previste dall'art. 415 c.p.c.; 2. Nominare, ai sensi dell'art. 445 c.p.c., ove ritenuto necessario, un consulente tecnico al fine di accertare la ricorrenza, nella persona di sopra generalizzato, delle condizioni sanitarie di disabilità Parte_2
gravissima di cui alla L.R. Sicilia n. 4, del 2017 e del D.P. 532 del 31 Marzo 2017, pubblicato sul
S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017, e la relativa data di decorrenza;
3.
Conseguentemente accertare e dichiarare, in favore di la sussistenza delle Parte_2
condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del beneficio economico per persone con disabilità gravissima - di cui alla Legge Regionale n. 4, del 2017, del D.P. 532 del 31 Marzo 2017, pubblicato sul S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017, a partire dalla data della domanda amministrativa presentata (08/06/2017) o dalla successiva data di decorrenza;
4. Conseguentemente condannare l' in persona del rappresentante legale proControparte_1 tempore, con sede legale in Via Giuseppe La Farina, 263/n 98123, Messina (ME), alla corresponsione dell'assegno di cura previsto, a partire dalla data della domanda amministrativa presentata (08/6/2017) o dalla successiva data di decorrenza, con condanna al pagamento degli interessi legali, come per legge;
4. Per l'effetto, condannare l' Controparte_1
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei
,
compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso forfettario, ed al C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi".
Parte_2A fondamento del ricorso ha esposto che il figlio è un minore affetto da disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con invalidità 100% beneficiario dell'indennità di accompagnamento per le patologie "Disturbo dello spettro autistico, livello di supporto 3, con ritardo globale dello sviluppo e compromissione del linguaggio associata (pocheparole). Delezione nella regione cromosomica 15q11.1-q11.2" (Cartella Clinica emessa dal Oasi Tes_1 del CP_2
29/11/2017); "Disturbo dello spettro dell'autismo livello di gravita 3 (DSM 5) con associati Disabilita intellettiva di grado moderato e compromissione del linguaggio (parole singole). Delezione nella regione cromosomica 15q11.1-q11.2" (Cartella Clinica emessa dal Oasi Maria SS. Di Troina, del
28/09/2021).
Ha dedotto di avere inoltrato in data 08/06/2017, all' di CP_1 Controparte_1 tramite raccomandata A/R -, un'istanza per l'"accesso al beneficio economico per persone con disabilita gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 Marzo
2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017 e che, con verbale del 02/09/2017 l'Azienda sanitaria competente non aveva riconosciuto in capo al minore i requisiti per l'accesso al riconoscimento della disabilità gravissima.
Lamentando l'erroneità della predetta valutazione ha sostenuto la configurabilità del parametro di cui alla lett. g), dell'art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 Settembre 2016: "persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5", come emerso nelle cartelle cliniche emesse dall'istituto a Carattere
Scientifico "Oasi Maria SS. Di Troina", nonché del parametro di cui alla lett. h) (persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) = 8). ritenendo che la somministrazione della scala LAPMER, al minore Pt_2 determinerebbe un punteggio =8.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio l' CP_1 convenuta eccependo, preliminarmente, eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito spiegando difese volte al rigetto del ricorso. In particolare, parte resistente ha rilevato che il Parte_2 era stato valutato secondo i criteri stabiliti dalla Tabella Lamper, con un punteggio 9 e dunque considerato disabile non gravissimo, con conseguente esclusione del diritto a percepire il beneficio economico. In ragione delle difese articolate in memoria ha, dunque, concluso nei seguenti termini:
"1) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania;
2) in ogni caso, rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni sopra esposte;
3) nella remota ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario all'esito di eventuale
CTU, ordinare alla ricorrente la sottoscrizione del Patto di Cura e/o PAI con l'UVM territorialmente competente ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, recante l'impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4 del 1 marzo 2017 e ss.mm.ii. che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di Assistenza Individuali;
4) nel caso in cui si ritenesse dovuto il beneficio, lo stesso dovrà essere riconosciuto nei termini della circolare assessoriale 5/2021; 5) con vittoria di spese e compensi di causa".
Con memoria depositata in data 01/04/2025 interveniva volontariamente nel giudizio Parte_3
[...] nella qualità di genitore di Parte_2 richiamando e facendo propri i motivi in fatto ed in diritto esposti nel ricorso da Parte_1
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito, esaminati gli atti, in seguito all'udienza del 27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza.
1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente per essere i ricorrenti, come incontestato, residenti in [...]comune rientrante nella circoscrizione per cui vige la competenza del Tribunale di Catania.
2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento volontario di nel presente giudizio, perché tardivamente promosso oltre il termine di cuiParte_3 all'art. 419 c.p.c.
Ciò in quanto, non versandosi nell'ambito di una integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio dalle altre parti e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 19834/2004; Cass. n. 11442/2003).
In particolare, il termine di riferimento per la verifica della tempestività dell'intervento del terzo è sempre costituito dall'udienza di discussione come fissata nel decreto ab origine emesso dal giudice, restando irrilevante, trattandosi di termine di decadenza, che detta udienza prosegua in un altro giorno o che il giudice fissi una nuova udienza ai sensi dell'art. 420, comma 9 per la chiamata in causa del terzo (Cass. n. 6260/1985; Cass. n. 1898/1984).
Nel caso di specie a fronte dell'udienza di discussione fissata per il 3 aprile 2025, l'intervento del terzo è avvenuto con atto depositato il giorno 1 aprile 2025 così palesandosi la sua inammissibilità.
3. Venendo al merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della condizione medico-legale necessaria (i.e. lo stato di disabile gravissimo) ai fini della concessione dei benefici economici di cui al DPR n. 589 del 31 agosto 2018 in favore di Parte_2
L'art. 3 comma 2 del D.M. 26.09.2016 qualifica “persone in condizione di disabilità gravissima ... le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla 1. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, stato vegetativo oppure stato di minima coscienza con GCS '4; d) Soggetti con lesioni spinali fra C0/C5 con livello di lesione sulla scala ASIAnimpairment scale (AIS) di grado A o B. ... e) Soggetti con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo = 1 ai 4 arti (MRC) o >= 9 EDSS, o 5 Hoehn e Yahr, f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 db nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro CP 1 Parte 2 Parte 15 autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h)
persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM-5, con QI= 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)
= = 8; " i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche". Il successivo comma 3 della norma in esame chiarisce che “Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato
2 del presente decreto ...".
In particolare, poi, l'allegato 2 specifica che “1. Le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza;
c) respirazione;
d) nutrizione 2.
Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti: a) motricità: dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana
•
(ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona b) stato di coscienza: •compromissione severa: raramente/mai prende decisioni • persona non cosciente c) respirazione necessità di aspirazione quotidiana • presenza di tracheostomia d) nutrizione necessita di modifiche dietetiche
.
per deglutire sia solidi che liquidi • combinata orale e enterale/parenterale solo tramite sondino
•
naso-gastrico (SNG) • solo tramite gastrostomia (es.PEG) solo parenterale (attraverso catetere
.
.
venoso centrale CVC) 3.Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1".
Non appare superfluo sottolineare, dunque, che dal tenore dell'allegato 2 la condizione di dipendenza vitale che necessita, senza soluzione di continuità, di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, ricorre non solo in presenza di determinati domini ma anche dal riscontro del tipo di patologia e/o menomazione di cui alle lettere a)-h) dell'art. 3 del citato DM.
4. Tanto premesso, nella fattispecie a mano deve rilevarsi il difetto di prova, ma ancor prima di adeguata allegazione degli elementi posti a fondamento della domanda attorea.
Parte ricorrente si limita a dedurre che in ragione del riconoscimento in favore della delle condizioni legittimanti l'erogazione della indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della legge 104/1992, il predetto minore andrebbe riconosciuto quale disabile gravissimo. In particolare, ha richiamato a supporto di quanto sostenuto documentazione rilasciata dall' Oasi
Maria SS. Di Troina" risalente al 2017 e, ulteriore documentazione proveniente dalla medesima struttura rilasciata nel 2021 (cfr doc. 7) e nel 2024 (cfr. doc. 9) ove viene attestata la patologia dell'autismo III livello, peraltro già risultante dai verbali CP_3 in atti, ma che nessun elemento attesta quanto alla ricorrenza del secondo requisito ovvero punteggio sulla scala Level of Activity in
Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) = 8.
A ciò si aggiunge che la documentazione prodotta, per come visto, è assai lacunosa essendovi un vuoto temporale assai ampio dal 2017 al 2021 rispetto a quale nulla è dato sapere circa le reali condizioni del minore. Appare, poi, irrilevante la documentazione medica rilasciata in data 7/11/2023
(cfr. doc. 8) attinente una mera attestazione del medico curante, peraltro effettuata su richiesta.
Da tutte le predette certificazioni emerge, peraltro, una valutazione di compromissione intellettiva media o moderata, così in linea con la valutazione con punteggio 9 scala LAPMER già offerta
Cont dall'
Conseguentemente, dalla carenza di allegazione e prova discende l'inammissibilità della chiesta CTU da reputarsi inammissibile in quanto di carattere esplorativo.
5. Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va rigettato alla luce della documentazione in atti e della genericità delle deduzioni attoree, non idonee a supportare la pretesa invocata.
6. Avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili, anche con riferimento alla posizione dell'intervenuto Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara inammissibile l'intervento volontario di Parte_3
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Catania 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso