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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9563/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9563/2016 R.G.
e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Albrizio ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 il suo studio in Bari, Strada II De Angelis, 4
opponente
C O N T R O
, e , rappresentati e difesi dall'avv. G. Grimaldi ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari, Via G. Bovio, 43/L
opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.6.2016 introduceva il giudizio di merito a Parte_1 seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta dinanzi al G.E. nell'ambito della procedura n. 1605/16 introdotta ex art. 612 c.p.c. all'esito della quale era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 sosteneva l'inopponibilità nei suoi confronti del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione dell'obbligo di fare e costituito dalla sentenza n. 2429/2005 emessa dal Tribunale di Bari con cui
, originario proprietario del bene, era stato condannato all'abbattimento di un piccolo CP_1 manufatto di sua proprietà, ritenuto abusivo in violazione della concessione edilizia n. 566/70 rilasciata dal Comune di Bari e che aveva destinato l'area a parcheggio condominiale scoperto;
rimarcava come la sentenza, così come la domanda, non erano mai state trascritte con conseguente inopponibilità ex art. 2909 c.c. avendo egli trascritto il suo atto di acquisto del bene (del 14.5.2013) in data 17.5.2013.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione e/o illegittimità della procedura esecutiva dell'opposizione proposta;
di condannare i convenuti alla restituzione della somma pagata per la fase sommaria dell'opposizione, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.6.2016 si costituivano , Parte_2 Parte_3
e prendendo atto dell'abbandono, nel giudizio di merito, del secondo motivo di Parte_4 opposizione proposto nella fase cautelare dinanzi al G.E., e sostenendo, quanto all'unico motivo di opposizione, l'opponibilità nei confronti del del titolo esecutivo ex art. 2909 c.c, che non Pt_1 avrebbe necessitato di trascrizione alla stregua della previsione dell'art. 2643 n. 14 c.c. e dell'art. 2652
c.c. non trattandosi di atto con cui erano stati costituiti, trasferiti o modificati diritti reali.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione depositata, la stessa veniva rinviata all'udienza del 19.9.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Con l'unico motivo proposto, l'opponente ha contestato il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sul presupposto della inopponibilità ex art. 2909 c.c. del titolo esecutivo.
Con sentenza n. 2429/2005, resa l'8/9/2005 e depositata il 7/11/2005 il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di e , proprietari di diverse unità immobiliari Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 4 nel complesso condominiale in Bari denominato “Villa Re David”, nei confronti di , CP_1 costruttore del complesso e venditore delle unità immobiliari, condannando il convenuto a demolire entro 120 giorni dal deposito della sentenza il manufatto esistente nell'area condominiale meglio descritto nella relazione peritale in atti.
Il giudizio da cui è scaturito il titolo esecutivo poi azionato, come si legge nella motivazione, è stato originato da una domanda da qualificarsi ex art. 1102 c.c., ossia quella con cui un condomino contesta l'utilizzo che della cosa comune fa un altro condomino impedendo agli altri il godimento secondo il loro diritto.
Si tratta di sentenza che, ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c., non deve essere trascritta non operando la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti reali.
In fattispecie assimilabile a quella oggetto di giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che il divieto, sancito dall'art. 1122 c.c., di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio, comporta una limitazione di fonte legale intrinseca alle singole unità immobiliari, assimilabile ad un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui;
ne consegue che non occorre che la domanda diretta ad ottenere la relativa tutela venga trascritta, agli effetti indicati dall'art. 2653 c.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione in pristino di un'unità abitativa realizzata in uno spazio di proprietà comune, ai fini dell'opponibilità della pronunziata sentenza all'avente causa dell'originario convenuto) (Cass.
3123/12).
La decisione è pertanto opponibile non solo al convenuto del giudizio, , ma anche al suo CP_1 successore a titolo particolare, . Parte_1
Invero, in forza dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 n. 14 c.c., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli artt. 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653 c.c., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato (Cass. 3643/13).
Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto dell'opposizione proposta. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 e ss.mm. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_2 Parte_3 Parte_4 provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti che si liquidano in
€ 3.397,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi anticipatario.
Bari, 7.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9563/2016 R.G.
e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Albrizio ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 il suo studio in Bari, Strada II De Angelis, 4
opponente
C O N T R O
, e , rappresentati e difesi dall'avv. G. Grimaldi ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari, Via G. Bovio, 43/L
opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.6.2016 introduceva il giudizio di merito a Parte_1 seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta dinanzi al G.E. nell'ambito della procedura n. 1605/16 introdotta ex art. 612 c.p.c. all'esito della quale era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 sosteneva l'inopponibilità nei suoi confronti del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione dell'obbligo di fare e costituito dalla sentenza n. 2429/2005 emessa dal Tribunale di Bari con cui
, originario proprietario del bene, era stato condannato all'abbattimento di un piccolo CP_1 manufatto di sua proprietà, ritenuto abusivo in violazione della concessione edilizia n. 566/70 rilasciata dal Comune di Bari e che aveva destinato l'area a parcheggio condominiale scoperto;
rimarcava come la sentenza, così come la domanda, non erano mai state trascritte con conseguente inopponibilità ex art. 2909 c.c. avendo egli trascritto il suo atto di acquisto del bene (del 14.5.2013) in data 17.5.2013.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione e/o illegittimità della procedura esecutiva dell'opposizione proposta;
di condannare i convenuti alla restituzione della somma pagata per la fase sommaria dell'opposizione, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.6.2016 si costituivano , Parte_2 Parte_3
e prendendo atto dell'abbandono, nel giudizio di merito, del secondo motivo di Parte_4 opposizione proposto nella fase cautelare dinanzi al G.E., e sostenendo, quanto all'unico motivo di opposizione, l'opponibilità nei confronti del del titolo esecutivo ex art. 2909 c.c, che non Pt_1 avrebbe necessitato di trascrizione alla stregua della previsione dell'art. 2643 n. 14 c.c. e dell'art. 2652
c.c. non trattandosi di atto con cui erano stati costituiti, trasferiti o modificati diritti reali.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione depositata, la stessa veniva rinviata all'udienza del 19.9.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Con l'unico motivo proposto, l'opponente ha contestato il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sul presupposto della inopponibilità ex art. 2909 c.c. del titolo esecutivo.
Con sentenza n. 2429/2005, resa l'8/9/2005 e depositata il 7/11/2005 il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di e , proprietari di diverse unità immobiliari Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 4 nel complesso condominiale in Bari denominato “Villa Re David”, nei confronti di , CP_1 costruttore del complesso e venditore delle unità immobiliari, condannando il convenuto a demolire entro 120 giorni dal deposito della sentenza il manufatto esistente nell'area condominiale meglio descritto nella relazione peritale in atti.
Il giudizio da cui è scaturito il titolo esecutivo poi azionato, come si legge nella motivazione, è stato originato da una domanda da qualificarsi ex art. 1102 c.c., ossia quella con cui un condomino contesta l'utilizzo che della cosa comune fa un altro condomino impedendo agli altri il godimento secondo il loro diritto.
Si tratta di sentenza che, ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c., non deve essere trascritta non operando la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti reali.
In fattispecie assimilabile a quella oggetto di giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che il divieto, sancito dall'art. 1122 c.c., di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio, comporta una limitazione di fonte legale intrinseca alle singole unità immobiliari, assimilabile ad un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui;
ne consegue che non occorre che la domanda diretta ad ottenere la relativa tutela venga trascritta, agli effetti indicati dall'art. 2653 c.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione in pristino di un'unità abitativa realizzata in uno spazio di proprietà comune, ai fini dell'opponibilità della pronunziata sentenza all'avente causa dell'originario convenuto) (Cass.
3123/12).
La decisione è pertanto opponibile non solo al convenuto del giudizio, , ma anche al suo CP_1 successore a titolo particolare, . Parte_1
Invero, in forza dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 n. 14 c.c., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli artt. 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653 c.c., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato (Cass. 3643/13).
Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto dell'opposizione proposta. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 e ss.mm. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_2 Parte_3 Parte_4 provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti che si liquidano in
€ 3.397,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi anticipatario.
Bari, 7.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 4 di 4