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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1714/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20/10/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa nella Via Luigi
Spagna n. 50/Q, presso lo studio dell'avv. Accolla Emilia, che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Angelo De Melio, giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]1/E, elettivamente domiciliato in Siracusa nella Via Luigi Spagna
n. 50/Q, presso lo studio dell'avv. Accolla Emilia, che lo rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Angelo De Melio, giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 28/2/1987 (Anno 1987, Parte
Prima, Serie Nessuna, n. 15);
-di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
pagina1 di 2 -che dalla loro unione sono nati i figli, (in data 19.7.1987) e (in data 20.2.1992) Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 20/10/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 28/2/1987 (Anno
[...]
1987, Parte Prima, Serie Nessuna, n. 15), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 24/10/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1714/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20/10/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa nella Via Luigi
Spagna n. 50/Q, presso lo studio dell'avv. Accolla Emilia, che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Angelo De Melio, giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]1/E, elettivamente domiciliato in Siracusa nella Via Luigi Spagna
n. 50/Q, presso lo studio dell'avv. Accolla Emilia, che lo rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Angelo De Melio, giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 28/2/1987 (Anno 1987, Parte
Prima, Serie Nessuna, n. 15);
-di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
pagina1 di 2 -che dalla loro unione sono nati i figli, (in data 19.7.1987) e (in data 20.2.1992) Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 20/10/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 28/2/1987 (Anno
[...]
1987, Parte Prima, Serie Nessuna, n. 15), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 24/10/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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