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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1336/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7571/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Albanella - P.zza Municipio 84044 Albanella SA
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5011/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002263987000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017042301 000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Vito e letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate ON (ER); non costituito l'appellato Comune di Albanella;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella esattoriale notificante ruolo per TARI 2015 emessi dal Comune di Albanella, osservando: “ Il ricorso va accolto. Il motivo dell'accoglimento è dato dalla circostanza che non è stata data prova della notifica del prodromico avviso di liquidazione o sollecito, cosicché è intervenuta prescrizione essendo la cartella notificata nel 2023 il primo atto utile. Le eccezioni formulate da ON in ordine alla tempestività del deposito in segreteria del ricorso sono sanate dall'avvenuto contraddittorio nel merito. L'entitá della lite consente la compensazione delle spese. ” ;
-che il contribuente appella quanto al capo di compensazione delle spese;
-che ER si è costituita, senza interporre appello incidentale, per resistere, ribadendo quanto alla lite la sua estraneità sostanziale;
-che l'appellato ente impositore Comune di Albanella, benché ritualmente intimato è rimasto assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada accolto;
-che preliminarmente va osservato che il Giudice di prime cure ha risolto in espresso la questione proposta da ER in primo0 grado sulla inammissibilità del ricorso originario per tardività di costituzione, ritenendo una sanatoria, e pertanto la mera riproposizione senza il confronto specifico e soprattutto senza manifestare la volontà di appello del punto deciso esclude la cognizione di questo giudice di appello;
-che, comunque, la costituzione in primo grado del ricorrente contribuente, contrariamente a quanto eccepito dall'ER, è tempestiva, atteso che il ricorso è stato introdotto con pec del 24 ottobre 2023, in regime di obbligatorio reclamo, e la costituzione è avvenuta il 6 febbraio 2024 entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine di 90 giorni per la definizione in via amministrativa;
-che quanto al motivo di appello qui compromesso relativo al capo delle spese, lo stesso è fondato, atteso che la ragione di compensazione espressa (valore minimo della lite) non integra ragione legale di compensazione ai sensi dell'art. 15 D.L.vo 546/1992 e, riesaminata la controversia di primo grado, non sussistono altre legali ragioni di compensazione;
-che ovviamente la giudaizzatone viene condotta, per il valore e per la semplicità della controversia, sulla base della tariffa forense con la massima riduzione, per le fasi di giudizio e effettiva svolte (escluse quindi trattazione ed istruttoria e decisione perché non compiute); vanno poste in ragione della ratio decidendi a carico esclusivo del Comune di Albanella, mentre quelle verso ER compensate essendo sostanzialmente estranea alla lite;
e si liquidano in dispositivo;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado vanno invece compensate, sussistendo ragione legale nell'errore del Riduce di primo grado, nella estraneità sostanziale della resistente ER, e valorizzando il comportamento processuale probo del Comune, che neppure si è costituito, salvo il rimborso del CUT, se versato, da porre a carico del Comune;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma parziale della sentenza appellata riguardo al solo capo di regolazione delle spese, condanna il Comune di Albanella a rifondere al contribuente le spese di primo grado che liquida in euro 143,00, oltre rimb. for. 15%, IVA e CAP se dovuti nonchè CUT di Difensore_1primo grado se pagato, che distrae in favore del suo difensore avv. , per dichiarata fattane anticipazione;
compensa spese tra il contribuente ed ER;
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado, salvo il rimborso del CUT, se pagato, che pone a carico del Difensore_1Comune di Albanella, con distrazione in favore dell'avv. per dichiarata anticipazione.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7571/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Albanella - P.zza Municipio 84044 Albanella SA
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5011/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002263987000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017042301 000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Vito e letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate ON (ER); non costituito l'appellato Comune di Albanella;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella esattoriale notificante ruolo per TARI 2015 emessi dal Comune di Albanella, osservando: “ Il ricorso va accolto. Il motivo dell'accoglimento è dato dalla circostanza che non è stata data prova della notifica del prodromico avviso di liquidazione o sollecito, cosicché è intervenuta prescrizione essendo la cartella notificata nel 2023 il primo atto utile. Le eccezioni formulate da ON in ordine alla tempestività del deposito in segreteria del ricorso sono sanate dall'avvenuto contraddittorio nel merito. L'entitá della lite consente la compensazione delle spese. ” ;
-che il contribuente appella quanto al capo di compensazione delle spese;
-che ER si è costituita, senza interporre appello incidentale, per resistere, ribadendo quanto alla lite la sua estraneità sostanziale;
-che l'appellato ente impositore Comune di Albanella, benché ritualmente intimato è rimasto assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada accolto;
-che preliminarmente va osservato che il Giudice di prime cure ha risolto in espresso la questione proposta da ER in primo0 grado sulla inammissibilità del ricorso originario per tardività di costituzione, ritenendo una sanatoria, e pertanto la mera riproposizione senza il confronto specifico e soprattutto senza manifestare la volontà di appello del punto deciso esclude la cognizione di questo giudice di appello;
-che, comunque, la costituzione in primo grado del ricorrente contribuente, contrariamente a quanto eccepito dall'ER, è tempestiva, atteso che il ricorso è stato introdotto con pec del 24 ottobre 2023, in regime di obbligatorio reclamo, e la costituzione è avvenuta il 6 febbraio 2024 entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine di 90 giorni per la definizione in via amministrativa;
-che quanto al motivo di appello qui compromesso relativo al capo delle spese, lo stesso è fondato, atteso che la ragione di compensazione espressa (valore minimo della lite) non integra ragione legale di compensazione ai sensi dell'art. 15 D.L.vo 546/1992 e, riesaminata la controversia di primo grado, non sussistono altre legali ragioni di compensazione;
-che ovviamente la giudaizzatone viene condotta, per il valore e per la semplicità della controversia, sulla base della tariffa forense con la massima riduzione, per le fasi di giudizio e effettiva svolte (escluse quindi trattazione ed istruttoria e decisione perché non compiute); vanno poste in ragione della ratio decidendi a carico esclusivo del Comune di Albanella, mentre quelle verso ER compensate essendo sostanzialmente estranea alla lite;
e si liquidano in dispositivo;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado vanno invece compensate, sussistendo ragione legale nell'errore del Riduce di primo grado, nella estraneità sostanziale della resistente ER, e valorizzando il comportamento processuale probo del Comune, che neppure si è costituito, salvo il rimborso del CUT, se versato, da porre a carico del Comune;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma parziale della sentenza appellata riguardo al solo capo di regolazione delle spese, condanna il Comune di Albanella a rifondere al contribuente le spese di primo grado che liquida in euro 143,00, oltre rimb. for. 15%, IVA e CAP se dovuti nonchè CUT di Difensore_1primo grado se pagato, che distrae in favore del suo difensore avv. , per dichiarata fattane anticipazione;
compensa spese tra il contribuente ed ER;
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado, salvo il rimborso del CUT, se pagato, che pone a carico del Difensore_1Comune di Albanella, con distrazione in favore dell'avv. per dichiarata anticipazione.