CASS
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2024, n. 44755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44755 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI CA nato a [...] 1'8 luglio 1979; avverso l'ordinanza del 14 giugno 2024 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di CA VI (sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Diana One s.r.1., dichiarato il 24 maggio 2023), avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura o di autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di quattro motivi d'impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 44755 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/10/2024 I primi due motivi, formulati sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 274 e 299, comma 1, cod. proc. pen.), censurano la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e la parallela dichiarazione d'inammissibilità del relativo motivo d'impugnazione proposto dinanzi al Tribunale, richiamando, sotto tale profilo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 46201 del 2018. Si deduce che la liquidazione giudiziale delle asserite società veicolo (per il tramite delle quali si è ipotizzata la prosecuzione dell'attività criminosa) precluderebbe l'esercizio dell'attività d'impresa e che tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dai Tribunale, era stata specificamente dedotta dal ricorrente già dinanzi al GI, per cui non poteva essere dichiarata inammissibile dal Tribunale. Il terzo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 299 e 329 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene la difesa che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del sequestro preventivo di tutti i conti correnti riconducibili alla società disposto nell'ambito del procedimento penale n. 8609/2020 e della conseguente paralisi dell'attività economiche, all'esito della quale la società fallita cadde in dissesto finanziario;
non avrebbe tenuto conto, poi, che le stesse banche che ora si dolgono della mancata soddisfazione del loro credito, ben conoscevano la situazione patrimoniale della società, concedendo ugualmente credito alla Diana One s.r.I., poi fallita. L'ultimo motivo attiene alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e deduce violazione di legge (in relazione all'art. 284 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione, sostenendo che agli atti vi sarebbe piena prova dello stato di indigenza dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi sono indeducibili. Va premesso che la cognizione del giudice, investito dell'appello cautelare, per la natura devolutiva di tale gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato;
sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non esaminate dal giudice a quo, salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931; Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786). Ebbene, l'ordinanza impugnata, dichiarando l'inammissibilità (di parte) delle censure prospettate, ha fatto corretta applicazione di tale principio. 2 Il Consi liere estensore Il Presi L'originaria istanza proposta innanzi al GI non era volta ad ottenere la revoca di una misura in atto, ma la sola sua sostituzione o, in subordine, l'autorizzazione allo svolgimento di un'attività lavorativa. E il petitum, così come formulato, si limita a sollecitare la verifica di un ipotizzato affievolimento delle esigenze cautelar (con la richiesta di sostituzione della misura) o la rimodulazione delle concrete modalità operative (l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa), senza prospettare alcuna censura né in ordine all'esistenza di un idoneo quadro indiziario, né in ordine alla esistenza, in sé, di concrete ed attuali esigenze cautelari (del quale si ipotizza solo un'attenuazione); questioni che, quindi, per quanto in precedenza osservato, essendo rimaste estranee alla cognizione del GI, non potevano trovare ingresso in appello. Incoerente, in ultimo, anche il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite indicata in ricorso (n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092), dove si discorre di appello avverso il rigetto di un'istanza di revoca (e non di sostituzione) e si assume che la mancata attivazione del riesame non ha la valenza di una rinuncia all'impugnazione, anche in assenza di fatti sopravvenuti. Il quarto motivo è formulato in termini chiaramente generici: si sostiene che nel "fascicolo procedimentale" vi fosse "ampia prova" dello stato di indigenza, senza in alcun modo sostanziare tale affermazione e senza, peraltro, confrontarsi con la specifica motivazione resa sul punto nell'ordinanza impugnata (nella quale si dava comunque atto della mancata documentazione degli orari dell'attività da svolgere e della conseguente impossibilità di valutarne la compatibilità con le esigenze cautelari). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di CA VI (sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Diana One s.r.1., dichiarato il 24 maggio 2023), avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura o di autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di quattro motivi d'impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 44755 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/10/2024 I primi due motivi, formulati sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 274 e 299, comma 1, cod. proc. pen.), censurano la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e la parallela dichiarazione d'inammissibilità del relativo motivo d'impugnazione proposto dinanzi al Tribunale, richiamando, sotto tale profilo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 46201 del 2018. Si deduce che la liquidazione giudiziale delle asserite società veicolo (per il tramite delle quali si è ipotizzata la prosecuzione dell'attività criminosa) precluderebbe l'esercizio dell'attività d'impresa e che tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dai Tribunale, era stata specificamente dedotta dal ricorrente già dinanzi al GI, per cui non poteva essere dichiarata inammissibile dal Tribunale. Il terzo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 299 e 329 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene la difesa che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del sequestro preventivo di tutti i conti correnti riconducibili alla società disposto nell'ambito del procedimento penale n. 8609/2020 e della conseguente paralisi dell'attività economiche, all'esito della quale la società fallita cadde in dissesto finanziario;
non avrebbe tenuto conto, poi, che le stesse banche che ora si dolgono della mancata soddisfazione del loro credito, ben conoscevano la situazione patrimoniale della società, concedendo ugualmente credito alla Diana One s.r.I., poi fallita. L'ultimo motivo attiene alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e deduce violazione di legge (in relazione all'art. 284 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione, sostenendo che agli atti vi sarebbe piena prova dello stato di indigenza dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi sono indeducibili. Va premesso che la cognizione del giudice, investito dell'appello cautelare, per la natura devolutiva di tale gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato;
sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non esaminate dal giudice a quo, salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931; Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786). Ebbene, l'ordinanza impugnata, dichiarando l'inammissibilità (di parte) delle censure prospettate, ha fatto corretta applicazione di tale principio. 2 Il Consi liere estensore Il Presi L'originaria istanza proposta innanzi al GI non era volta ad ottenere la revoca di una misura in atto, ma la sola sua sostituzione o, in subordine, l'autorizzazione allo svolgimento di un'attività lavorativa. E il petitum, così come formulato, si limita a sollecitare la verifica di un ipotizzato affievolimento delle esigenze cautelar (con la richiesta di sostituzione della misura) o la rimodulazione delle concrete modalità operative (l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa), senza prospettare alcuna censura né in ordine all'esistenza di un idoneo quadro indiziario, né in ordine alla esistenza, in sé, di concrete ed attuali esigenze cautelari (del quale si ipotizza solo un'attenuazione); questioni che, quindi, per quanto in precedenza osservato, essendo rimaste estranee alla cognizione del GI, non potevano trovare ingresso in appello. Incoerente, in ultimo, anche il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite indicata in ricorso (n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092), dove si discorre di appello avverso il rigetto di un'istanza di revoca (e non di sostituzione) e si assume che la mancata attivazione del riesame non ha la valenza di una rinuncia all'impugnazione, anche in assenza di fatti sopravvenuti. Il quarto motivo è formulato in termini chiaramente generici: si sostiene che nel "fascicolo procedimentale" vi fosse "ampia prova" dello stato di indigenza, senza in alcun modo sostanziare tale affermazione e senza, peraltro, confrontarsi con la specifica motivazione resa sul punto nell'ordinanza impugnata (nella quale si dava comunque atto della mancata documentazione degli orari dell'attività da svolgere e della conseguente impossibilità di valutarne la compatibilità con le esigenze cautelari). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024