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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
RA LA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5718/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00118 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563878 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 3.3.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento N. 112401563878 con il quale Roma Capitale aveva intimato al ricorrente il pagamento della somma totale di € 1.957,00 per omesso pagamento della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente. Eccepiva la erroneità del numero civico identificativo dell'immobile oggetto di tassazione e rilevava che per detti immobili era stato già corrisposto il dovuto e che, comunque, le autorimesse scoperte esterne, costituendo pertinenza dell'abitazione, erano escluse dal tributo. Concludeva per la nullità ovvero l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarre.
In data 19.6.2025 il ricorrente depositava atto di annullamento dell'avviso impugnato.
In data 15.1.2026 si costituiva Roma Capitale che chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto, in data 16/05/2025, ad esito del riesame della posizione del ricorrente, ad emettere l'atto n. U250500173879, mediante cui aveva disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401563878.
La causa era chiamata all'udienza camerale del 16.1.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, avendo l'Ufficio provveduto all'annullamento totale dell'atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerato l'esito del giudizio e la richiesta in tal senso formulata dall'Ufficio, cui la parte ricorrente non ha replicato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Francavilla
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
RA LA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5718/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00118 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563878 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 3.3.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento N. 112401563878 con il quale Roma Capitale aveva intimato al ricorrente il pagamento della somma totale di € 1.957,00 per omesso pagamento della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente. Eccepiva la erroneità del numero civico identificativo dell'immobile oggetto di tassazione e rilevava che per detti immobili era stato già corrisposto il dovuto e che, comunque, le autorimesse scoperte esterne, costituendo pertinenza dell'abitazione, erano escluse dal tributo. Concludeva per la nullità ovvero l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarre.
In data 19.6.2025 il ricorrente depositava atto di annullamento dell'avviso impugnato.
In data 15.1.2026 si costituiva Roma Capitale che chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto, in data 16/05/2025, ad esito del riesame della posizione del ricorrente, ad emettere l'atto n. U250500173879, mediante cui aveva disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401563878.
La causa era chiamata all'udienza camerale del 16.1.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, avendo l'Ufficio provveduto all'annullamento totale dell'atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerato l'esito del giudizio e la richiesta in tal senso formulata dall'Ufficio, cui la parte ricorrente non ha replicato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Francavilla