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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIAMPI ES MARIA, Giudice monocratico in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2024 depositato il 24/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora - Corso Volsci 111 03039 Sora FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9992 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: -------------------------
Resistente/Appellato: --------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe notificato alla ricorrente e scaturito dal controllo dei versamenti effettuati relativamente al presupposto d'imposta per l'anno 2018, consistente nel possesso al 100% di tre unità immobiliari site nel Comune di Sora:
1. A02 - Foglio 36, Particella 728, Sub. 2;
2. A05 – Foglio SU, Particella 536, Sub. 1;
3. AREA FABBRICABILE – Foglio 36, Particella 37.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo.
Si è costituito il Comune di Sora resistendo al ricorso,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, L'immobile di cui al punto 1), di proprietà della ricorrente dal 1992 (All. 2) è stato donato alla figlia, Nominativo_1, in data 25/11/2021.
L'immobile di cui al punto 2), di proprietà della ricorrente dal 2007 (All. 3) è stato donato alla figlia, Nominativo_1, in data 25/11/2021.
L'immobile di cui al punto 3), di proprietà della ricorrente dal 1992 (All. 4) è stato donato alla figlia,
Nominativo_1, in data 25/11/2021.
Da ciò si evince che la ricorrente per l'anno 2018, non essendo alcuno dei tre adibito ad abitazione principale e, pertanto, esente da IMU, doveva pagare il tributo complessivamente dovuto di € 921,00 per tutti e tre gli immobili. A fronte del parziale versamento effettuato dalla ricorrente pari ad € 202,00, l'Ente, correttamente e legittimamente ha provveduto a richiedere con l'avviso in questa sede impugnato, la differenza d'imposta di € 719,00, oltre a sanzioni, interessi e spese, per un totale di € 991,00. A nulla rilevano le doglianze di parte ricorrente in merito al presunto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento notificato, atteso che lo stesso è, nella sua completezza di informazioni, chiaro, comprensibile ed esaustivo, e riporta tutte le informazioni utili ad identificare il presupposto l'imposta ed il quantum dovuto.
Del tutto prive di fondamento le censure di cui ai punti II, III e IV del ricorso, atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'Ente nell'avviso non ha indicato “che trattasi di titolarità di diritti su immobili intestati al Sig. Nominativo_2 C.F. CF_1, …”, padre della ricorrente, dichiarato fallito con sentenza n. 32/2018 del 19.11.2018 e deceduto il 24.03.2021, bensì di titolarità di diritti su immobili posseduti nel 2018 da Ricorrente_1
Ad ulteriore conferma di quanto appena asserito il Comune ha allegato (All. 5) copia della dichiarazione presentata a questo Ente (prot. 6138/2019), ex art. 10, D.Lgs. n. 504/1992, dal curatore fallimentare del Sig. Nominativo_2, da cui si evince che non sono presenti gli immobili oggetto dell'accertamento in questa sede impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. La materia del contendere giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIAMPI ES MARIA, Giudice monocratico in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2024 depositato il 24/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora - Corso Volsci 111 03039 Sora FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9992 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: -------------------------
Resistente/Appellato: --------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe notificato alla ricorrente e scaturito dal controllo dei versamenti effettuati relativamente al presupposto d'imposta per l'anno 2018, consistente nel possesso al 100% di tre unità immobiliari site nel Comune di Sora:
1. A02 - Foglio 36, Particella 728, Sub. 2;
2. A05 – Foglio SU, Particella 536, Sub. 1;
3. AREA FABBRICABILE – Foglio 36, Particella 37.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo.
Si è costituito il Comune di Sora resistendo al ricorso,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, L'immobile di cui al punto 1), di proprietà della ricorrente dal 1992 (All. 2) è stato donato alla figlia, Nominativo_1, in data 25/11/2021.
L'immobile di cui al punto 2), di proprietà della ricorrente dal 2007 (All. 3) è stato donato alla figlia, Nominativo_1, in data 25/11/2021.
L'immobile di cui al punto 3), di proprietà della ricorrente dal 1992 (All. 4) è stato donato alla figlia,
Nominativo_1, in data 25/11/2021.
Da ciò si evince che la ricorrente per l'anno 2018, non essendo alcuno dei tre adibito ad abitazione principale e, pertanto, esente da IMU, doveva pagare il tributo complessivamente dovuto di € 921,00 per tutti e tre gli immobili. A fronte del parziale versamento effettuato dalla ricorrente pari ad € 202,00, l'Ente, correttamente e legittimamente ha provveduto a richiedere con l'avviso in questa sede impugnato, la differenza d'imposta di € 719,00, oltre a sanzioni, interessi e spese, per un totale di € 991,00. A nulla rilevano le doglianze di parte ricorrente in merito al presunto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento notificato, atteso che lo stesso è, nella sua completezza di informazioni, chiaro, comprensibile ed esaustivo, e riporta tutte le informazioni utili ad identificare il presupposto l'imposta ed il quantum dovuto.
Del tutto prive di fondamento le censure di cui ai punti II, III e IV del ricorso, atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'Ente nell'avviso non ha indicato “che trattasi di titolarità di diritti su immobili intestati al Sig. Nominativo_2 C.F. CF_1, …”, padre della ricorrente, dichiarato fallito con sentenza n. 32/2018 del 19.11.2018 e deceduto il 24.03.2021, bensì di titolarità di diritti su immobili posseduti nel 2018 da Ricorrente_1
Ad ulteriore conferma di quanto appena asserito il Comune ha allegato (All. 5) copia della dichiarazione presentata a questo Ente (prot. 6138/2019), ex art. 10, D.Lgs. n. 504/1992, dal curatore fallimentare del Sig. Nominativo_2, da cui si evince che non sono presenti gli immobili oggetto dell'accertamento in questa sede impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. La materia del contendere giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese