CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliato a RI presso lo studio dell'Avv. Antonio Nicolini,
che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
) e (c.f. CodiceFiscale_3 CP_3 C.F._4
, residenti a [...]ed elettivamente domiciliate a RI, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Luciana Pisano, che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
appellate pagina 1 di 18 e contro
(c.f. ), in proprio e Controparte_4 C.F._5
quale erede di (c.f. Persona_1 Parte_2
e (c.f. ) C.F._6 Parte_3 C.F._7
appellati-contumaci
con la partecipazione di
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._8 CP_6
), (c.f. ), C.F._9 CP_7 C.F._10 [...]
(c.f. ), CP_8 C.F._11 Controparte_9 CP_10
, (c.f. ),
[...] CP_11 CP_12 C.F._12 Pt_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._13 Parte_5 [...]
) e (c.f. ), C.F._14 Parte_6 C.F._15
appellati-contumaci
e riassunto da
(c.f. ), residente a [...]ed elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliato a RI presso lo studio dell'Avv. Antonio Nicolini,
che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
nei confronti di
(c.f. ), (c.f. CP_6 C.F._9 CP_7
), (c.f. ), C.F._10 CP_13 C.F._11
nella loro qualità di eredi di , Parte_5
appellati-contumaci
nonché successivamente riassunto da
(c.f. ), residente a [...]ed elet- Parte_1 C.F._1
pagina 2 di 18 tivamente domiciliato a RI presso lo studio dell'Avv. Antonio Nicolini,
che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
anche nei confronti di
, e CP_14 Controparte_15 CP_16
nella loro qualità di eredi di
[...] Controparte_4
appellati-contumaci
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello,
in via preliminare, accertata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità
del gravame ex art. 342 cpc e l'interesse ad agire ex art. 100 cpc degli odierni appellanti, dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 135,
comma 1, lett. b), Dlgs n. 51/1998;
ancora in via preliminare, sia pure graduata, ritenere sussistenti i presup-
posti per l'applicazione dell'art. 295 cpc -atteso che dalla definizione del giudi-
zio per la cassazione della sentenza n. 962/2018 dipende la decisione della pre-
sente controversia- ovvero per l'applicazione dell'art. 296 cpc;
nel merito, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, dichiarare la sentenza n. 2083/2019 del Tribunale di RI affetta da violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella duplice forma dell'ultrapetizione e dell'extrapetizione. Conseguentemente, annullare il pro-
getto di divisione approvato, e la connessa assegnazione delle quote ivi dispo-
sta;
pagina 3 di 18 vinte le spese del presente giudizio di rinvio e del pregresso procedimento nanti la Suprema Corte di Cassazione, da computarsi avendo riguardo all'intervenuta partecipazione all'udienza di discussione.
Nell'interesse delle appellate: voglia la Corte d'appello adita, contrariis
reiectis:
I) - rigettare l'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 135, comma 1, lett. b) Dlgs n. 51/1998;
II) - rigettare l'istanza di sospensione del presente procedimento per man-
canza dei presupposti di cui agli artt. 295 e 296 c.p.c.;
III) - nel merito, rigettare la proposta impugnazione, poiché infondata – in particolare quanto ai dedotti vizi di ultrapetizione ed extrapetizione – e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2083/2019 del Tribunale di RI, in uno al progetto di divisione approvato ed alla connessa assegnazione delle quote ivi disposta;
IV) - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di rinvio ed esclusione dalla rifusione delle spese eventualmente da liquidarsi per il pro-
cedimento nanti la Corte di Cassazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Al fine di ottenere lo scioglimento della comunione sul terreno agrico-
lo ubicato in agro del Comune di Orroli, località Taccu Maiore, distinto in ca-
tasto al foglio 64, mappale 50, della complessiva superficie di ettari 58.86,80,
e convennero in giudizio, nanti il Tribunale Persona_1 Controparte_4
di RI (proc. iscritto al n. 4521/1996), , e Pt_2 CP_1 CP_17 CP_3
(nella loro qualità di eredi di , esponendo che, Parte_3 Persona_2
pagina 4 di 18 tutti insieme attori e convenuti, ne erano contitolari pro-indiviso, per differenti titoli.
Per quanto rileva in questa sede, i convenuti aderirono alla domanda di scioglimento della comunione.
L'Ufficio dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei liti-
Per sconsorti necessari (in un primo momento pretermessi) , , Pt_1 CP_5
CP_ CP_1
, Maria, , , e . Pt_4 CP_6 CP_13 Parte_6
Con sentenza non definitiva n. 1035 del 9 marzo 2009, il Tribunale:
- determinò la consistenza del compendio da dividere, identificandolo nel terreno ubicato in agro del Comune di Orroli, località Taccu Maiore, in catasto al foglio 64, mappale 50, della complessiva superficie di ettari
59.86,80 (derivante dal frazionamento del precedente mappale 50 della complessiva superficie di ettari 63.37,60);
- accertò la qualità di comunisti in capo a:
i. e per la quota di 11/39 Persona_1 Controparte_4
(aventi causa di , a sua volta erede di Persona_4 Persona_5
[.
);
ii. , e per la quota CP_1 CP_17 CP_3 Pt_3 Parte_2
complessiva di 22/39 (aventi causa di a propria vol- Persona_2
ta avente causa dal defunto padre e dalla sorella , Per_5 CP_1
di cui 1/4 in capo a e la restante parte in capo alle sorelle Pt_2
coeredi testamentarie;
Per CP_ CP_1 iii. , , , Maria, , , Pt_1 CP_5 Pt_4 CP_6 CP_8
[..
e per la quota di 3/39 (aventi causa di Parte_6 Per_6
a sua volta avente causa da ).
[...] Persona_7
pagina 5 di 18 Contro questa pronuncia proposero appello gli (proc. n. 432/2009 Pt_1
R.G.), ma il giudizio di primo grado proseguì per le operazioni di divisione.
Sul presupposto che il progetto elaborato dal c.t.u. e sottoposto dal giudice all'approvazione delle parti non avesse incontrato contestazioni, con ordinanza del 24-25 giugno 2010 il Tribunale provvide ad assegnare in proprietà esclusi-
va alle parti le porzioni di terreno (meglio identificate nel progetto divisionale)
corrispondenti alle rispettive quote ideali di proprietà.
Con la sentenza (definitiva) n. 2171 del 14 luglio 2011, poi, il Tribunale li-
quidò le spese del giudizio di divisione, ponendole a carico dei chiamati , i Pt_1
quali proposero appello anche contro questa sentenza (proc. n. 561/2011 R.G.).
La Corte d'appello dispose la riunione dei due procedimenti e ne dichiarò
l'estinzione con la sentenza n. 962 del 12 novembre 2019.
Contro questa sentenza di secondo grado, ed proposero Pt_1 CP_7
ricorso in cassazione (proc. n. 9878/2019 R.G.).
Nel frattempo, gli avevano proposto ricorso in Cassazione contro Pt_1
l'ordinanza 24-25 giugno 2010.
In quest'ultimo giudizio resistette il solo mentre il pa- Controparte_4
dre e i , pur ritualmente intimati, non si costituirono. CP_18 Per_2
Con la sentenza n. 4821 del 2 marzo 2016, la Suprema Corte cassò il prov-
vedimento impugnato e rinviò, per nuovo esame, al Tribunale di RI, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La S.C. ritenne che, a dispetto di quanto indicato nell'ordinanza impugnata circa l'assenza di contestazioni, l'avvocato degli attuali ricorrenti aveva formu-
pagina 6 di 18 lato a verbale le proprie contestazioni sul progetto di divisione. Né appare
possibile assumere una pretestuosità della contestazione, posto che la stessa si
legava anche alla circostanza che nelle more, la sentenza con la quale erano
state determinate le quote tra i condividenti, e sulla base della quale era stato
predisposto il progetto di divisione poi sottoposto alla discussione delle parti,
era stata oggetto di gravame da parte degli OR, i quali quindi legittimamen-
te, nella loro prospettiva, intendevano formulare riserve avverso la soluzione
proposta. In tal caso quindi il Tribunale avrebbe potuto approvare il progetto
di divisione, non già con ordinanza, sull'erroneo presupposto dell'assenza di
contestazioni, bensì con sentenza.
*
2. Il procedimento di rinvio in Tribunale prese lo stesso numero del proce-
dimento originario (n. 4521/1996 R.G.) e fu definito con la sentenza n. 2083,
pubblicata il 26 settembre 2019 e non notificata, con la quale, giudicando in composizione monocratica, il Tribunale:
- approvò e dichiarò esecutivo il progetto di divisione esattamente nei termini risultanti dalla citata ordinanza 24-25 giugno 2010;
- dispose l'assegnazione alle parti delle quote individuate nel progetto stesso;
- regolò le spese di legittimità a carico di e a favore Controparte_4
dei ricorrenti in riassunzione e quelle del giudizio di rinvio a carico dei ricorrenti e a favore delle altre parti.
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevò che, stante il decisum del-
la S.C., il giudizio di rinvio era deputato a dirimere le contestazioni al progetto pagina 7 di 18 di divisione e non già alla pedissequa conversione in sentenza dell'ordinanza di assegnazione, come richiesto dagli attori in riassunzione, giacché:
i. l'ordinanza di cui all'art. 789, terzo comma, c.p.c. ha so-
stanzialmente natura di provvedimento di volontaria giurisdizione,
privo di natura decisoria e con funzione meramente ricognitiva dell'accordo, di natura negoziale, intervenuto fra le parti condivi-
denti, cui si ricollegano gli effetti sostanziali della procedura divi-
sionale e come tale del tutto privo di motivazione ed insuscettibile di gravame;
ii. la sentenza di cui all'ultima parte del citato art. 789 c.p.c. ha tipicamente natura di giurisdizione contenziosa, essendo appunto deputata a dirimere, con efficacia di giudicato, le contestazioni in-
sorte in sede di discussione del progetto predisposto all'esito della procedura divisionale.
Tanto precisato, il primo giudice spiegò che il richiamo dell'attore in rias- sunzione alle ragioni di contestazione dell'originale progetto non avrebbe giu-
stificato una soluzione diversa dalla conferma di quello stesso progetto, atteso che:
1. le sentenze non definitive adottate dal giudice di primo grado nel corso della procedura divisionale al fine di dirimere le questioni pre-
liminari sollevate dalle parti (qual era la n. 1035/2009), sono vincolanti per il giudice e per le parti nell'ulteriore corso del giudizio, essendo su-
scettibili di contestazione e riforma solo in n sede di gravame;
pagina 8 di 18 2. conseguentemente, le parti condividenti non erano ammesse a sollevare in sede di discussione del progetto divisionale questioni da de-
durre in sede di gravame avverso la sentenza non definitiva, tanto è vero che le contestazioni eventualmente sollevate in tal senso dovrebbero es-
sere dichiarate inammissibili e tamquam non essent;
3. nessuna contestazione era stata, sia pur implicitamente, solleva-
ta nell'interesse dell'attore in riassunzione in ordine alle regole tecniche divisionali dettate dagli artt. 718 ss. c.p.c. con riferimento alla concreta formazione delle quote da assegnare a ciascuno dei condividenti, con la conseguenza che nessuna pronuncia si rendeva necessaria sotto tale pro-
filo.
Alla luce di tali rilievi, il primo giudice ripropose integralmente il progetto divisionale originale e regolò le spese del giudizio di cassazione a favore degli
OR, con condanna di e quelle del giudizio di rinvio con Controparte_4
condanna degli OR in favore dei e dei Per_2 CP_4
* * *
3. Contro la sentenza ha proposto appello , il quale ha lamenta- Parte_1
to:
I) in via preliminare la nullità della sentenza, per violazio-
ne dell'art. 135, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 51/1998, a mente del quale anche il giudizio di rinvio, atteso che la causa di divisione era stata introdotta nell'anno 1996, avrebbe dovuto essere deciso da un giudice collegiale e non monocratico, come invece accaduto nel-
la fattispecie;
pagina 9 di 18 II) ancora in via preliminare, che il primo giudice avesse af-
fermato il passaggio in giudicato della sentenza n. 1035/2009, a se-
guito della pronuncia della sentenza della Corte d'appello n.
962/2018, che era stata, invece, impugnata in cassazione (proc. n.
9878/2019 R.G.), con conseguente sussistenza dei presupposti di applicazione della sospensione ex art. 295 c.p.c. o, in via subordi-
nata, ex art. 296 c.p.c.;
III) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., essendosi il giudice pronun-
ciato oltre i limiti della domanda di conversione in sentenza dell'ordinanza di assegnazione irritualmente adottata in assenza delle condizioni di legge (ultrapetizione) e avendo il giudice ritenu-
to –erroneamente- che la sentenza non definitiva datata 9 marzo
2009 fosse divenuta cosa giudicata per effetto della declaratoria di estinzione del giudizio d'appello adottata dal giudice del gravame con sentenza n. 962/2018 (extrapetizione);
IV) l'erronea regolazione delle spese di lite del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, quale precipitato logico-giuridico della non corretta ricostruzione giuridica della vicenda, e la manca-
ta liquidazione dei compensi della fase di discussione nel giudizio di legittimità.
Contumaci gli altri appellati, hanno resistito in giudizio CP_3 CP_2
ed . CP_1
* * *
pagina 10 di 18 4. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
L'art. 135 d.lgs. 51/1998 prevede che:
1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del
presente decreto legislativo sono definiti:
a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si
tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisa-
te le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto,
in ogni altro caso;
la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle
disposizioni anteriormente vigenti.
Atteso che il processo che ha originato la vicenda è stato definito pacifica-
mente dopo la data di efficacia del citato decreto legislativo, deve ritenersi che la composizione del Tribunale, anche in sede di rinvio, avrebbe dovuto essere quella collegiale, atteso che, alla data di introduzione del giudizio di divisione
(anno 1996) l'art. 48 ord. giudiziario (r.d 12/1941), come modificato dall'art. 88 della l. 353/1990, prevedeva un elenco di controversie in cui il tribunale ci-
vile decide in composizione collegiale, tra le quali n. 8) i giudizi di cui agli
artt. 784 ss. c.p.c., ossia i giudizi di divisione.
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicché, ove mutino le regole del pro-
cesso, tale giudizio resta soggetto -se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado (Cass., ord. 26 aprile 2017, n. 10213).
pagina 11 di 18 Atteso il giudizio di rinvio è stato, invece, deciso da un giudice monocrati-
co, deve essere dichiarata la nullità della sentenza n. 2083/2019.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocra-
tica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce,
alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161,
primo comma, c.p.c., un'autonoma causa di nullità della decisione che non pro-
duce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'im-
pugnazione sia anche giudice del merito (Cass. S.U., 25 settembre 2008, n.
24080).
La conseguenza è che, non essendo ammissibile la rimessione in primo grado, la pronuncia impugnata è nulla e il giudice di appello deve rinnovare la decisione, sanando la nullità (Cass., ord. 14 luglio 2022, n. 22235).
Questa Corte, pertanto, deve procedere all'esame del merito (con il conse-
guente assorbimento degli ulteriori motivi di appello contro la sentenza nulla).
*
5. Per quanto attiene al merito della questione, occorre muovere dal rilievo che nel giudizio di rinvio, come ben sottolineato dal giudice di quella fase, gli attori in riassunzione si limitarono a chiedere che si provvedesse all'approvazione del progetto di divisione con sentenza;
in questo giudizio di appello si è limitato a chiedere l'annullamento del progetto di di- Parte_1
visione approvato dal Tribunale.
Questa Corte, conseguentemente, deve tenere conto esclusivamente dell'originale contestazione degli OR (udienza 24 giugno 2010 davanti al giu-
dice istruttore) che era fondata -per usare le parole della S.C.- sulla circostanza
pagina 12 di 18 che nelle more, la sentenza con la quale erano state determinate le quote tra i
condividenti, e sulla base della quale era stato predisposto il progetto di divi-
sione poi sottoposto alla discussione delle parti, era stata oggetto di gravame.
Gli OR non sollevarono contestazioni al progetto di divisione diverse da quelle relative all'identificazione delle quote;
in particolare, non contestarono l'applicazione delle regole tecniche che governano la concreta formazione del-
le quote da assegnarsi a ciascuno dei condividenti né altri profili relativi alla individuazione della porzione materiale assegnata loro.
Tanto precisato, occorre considerare che, per quanto l'appellante non ne ab-
bia dato conto, con l'ordinanza n. 19731, pubblicata in data 17 luglio 2024, la
CP_ S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da e Parte_1
contro la sentenza n. 962/2018 di questa Corte d'appello con cui era stata di-
chiarata l'estinzione dei due giudizi riuniti, uno dei quali di impugnazione della sentenza non definitiva n. 1035/2019, con cui il Tribunale aveva determinato la consistenza del bene oggetto della divisione e le rispettive quote ideali di pro-
prietà.
Il passaggio in giudicato (in senso tecnico) di questa pronuncia esclude che possano essere riesaminate, alla stregua di contestazioni al progetto, le questio-
ni da essa risolte, che –per quanto sopra argomentato- costituiscono l'unica contestazione sollevata, per relationem, dagli OR al progetto predisposto dal
Tribunale.
Atteso che -come osservato- non risultano ulteriori contestazioni, il progetto a suo tempo predisposto dal Tribunale (sulla scorta della ipotesi di divisione al-
legata alla relazione datata 11 gennaio 2010 del c.t.u. dott. agr. Persona_8
pagina 13 di 18 ru) deve essere sostanzialmente recepito da questa Corte, in quanto conforme alle statuizioni passate in giudicato.
In definitiva, deve provvedersi all'assegnazione:
Per A) ai terzi chiamati in causa , , , Maria, , Pt_1 CP_5 Pt_4 CP_6
CP_1 CP_
, e , in comunione pro-indiviso fra lo- CP_13 Parte_6
ro, della quota sub. A) della superficie di ha 04.90,57;
B) alle sorelle , e (quali eredi di CP_1 CP_17 CP_3 Parte_3 [...]
), in comunione pro-indiviso fra loro, delle quote sub. B1 B2, Persona_9
B3 e B4 della superficie di ha 06.74,53 ciascuna;
C) a (sempre quale erede di della quota Parte_2 Persona_2
sub. C), della superficie di ha 08.99.37;
D) a (anche quale erede di Controparte_4 Persona_1
della quota sub. D), della superficie di ettari 17.68.74.
*
Dagli elaborati in atti risulta evidente come le quote oggetto di assegnazione non individuino beni aventi autonoma identificazione catastale.
L'assegnazione del giudice istruttore venne fatta sulla base della sola rap-
presentazione grafica delle porzioni materiali commisurate alle quote ideali e da attribuire ai singoli gruppi di condividenti.
Anche in questa sede, pertanto, non può che provvedersi all'assegnazione sulla base di tale rappresentazione grafica.
Tanto comporta che le parti si debbano fare carico dei frazionamenti catasta-
li necessari per l'intestazione delle singole porzioni materiali attribuite loro e pagina 14 di 18 per la trascrizione (a favore e contro) nella conservatoria dei registri immobi-
liari del presente provvedimento di scioglimento della comunione.
* * *
6. Le spese devono essere regolate sulla base del principio della soccomben-
za applicato all'esito globale del giudizio.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, solo le spese occorrenti per lo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto ef-
fettuate nel comune interesse dei condividenti, mentre trova applicazione il principio della soccombenza con riferimento alle spese che siano conseguite a eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass., 24 gennaio 2020,
n. 1635).
Per CP_ In conseguenza di ciò, , , , Maria, , , Pt_1 CP_5 Pt_4 CP_6
CP_1
e devono essere condannati a rifondere CP_13 Parte_6 [...]
unico tra gli intimati a resistere in giudizio, delle spese del CP_19
giudizio di cassazione definito con la sentenza n. 4128/2016.
CP_
, , e , attori in riassunzione in Tri- Pt_1 CP_5 CP_6 CP_13
bunale, devono essere condannati a rifondere le spese processuali di quel grado di giudizio a favore dei convenuti e Per_2 CP_4
deve essere condannato a rifondere le delle spese del Parte_1 Per_2
presente giudizio di appello.
Sullo scaglione 5.201-26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 5 d.m.
55/2014 sul valore della quota degli OR in contestazione, i compensi sono li-
quidati ai valori medi per tutte le fasi del giudizio davanti al Tribunale e di quello davanti alla Cassazione e per le fasi studio, introduttiva e di decisione pagina 15 di 18 per questo giudizio di appello (con le maggiorazioni per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale ove ricorrano i presupposti).
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara la nullità della sentenza n. 2083/2019 del Tribunale di
RI;
2. dichiara lo scioglimento della comunione sul terreno in agro del
Comune di Orroli, località Taccu Maiore, in catasto al foglio 64,
mappale 50, della complessiva superficie di ettari 59.86,80;
3. assegna:
Per A) ai terzi chiamati in causa , , , Pt_1 CP_5 Pt_4
CP_1 CP_ Maria, , , e , in CP_6 CP_13 Parte_6
comunione pro-indiviso fra loro, la quota sub. A) della su-
perficie di ha 04.90,57;
B) a , e (quali eredi di CP_1 CP_17 CP_3 Parte_3
, in comunione pro-indiviso fra loro, le Persona_2
quote sub. B1 B2, B3 e B4 della superficie di ha 06.74,53
ciascuna;
C) a (quale erede di la quota Parte_2 Persona_2
sub. C), della superficie di ha 08.99.37;
pagina 16 di 18 D) a (anche quale erede di Controparte_4 [...]
la quota sub. D), della superficie di ettari Persona_10
17.68.74;
Per CP_ 4. condanna , , , Maria, , , Pt_1 CP_5 Pt_4 CP_6
CP_1
e , in solido tra loro, a rifondere CP_13 Parte_6
delle spese del giudizio di cassazione definito Controparte_4
con la sentenza n. 4128/2016, che liquida in euro 3.082,00 per compensi ed euro 5.824,98 per la maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014), oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
CP_ 5. condanna , , e , in soli- Pt_1 CP_5 CP_6 CP_13
do tra loro, a rifondere le spese processuali del giudizio di rinvio davanti al Tribunale, che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed euro 4.264,68 per la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.,
per ciascuno, a favore di:
i. Parte_2
ii. e in solido tra lo- CP_20 CP_2 CP_3
ro;
iii. Controparte_4
6. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 Pt_7
e , in solido tra loro, delle spese processuali del
[...] CP_3
presente grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi ed euro
3.331,44, per la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quar-
pagina 17 di 18 to comma, d.m. 55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
7. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu-
to per l'impugnazione.
RI, 17 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliato a RI presso lo studio dell'Avv. Antonio Nicolini,
che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
) e (c.f. CodiceFiscale_3 CP_3 C.F._4
, residenti a [...]ed elettivamente domiciliate a RI, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Luciana Pisano, che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
appellate pagina 1 di 18 e contro
(c.f. ), in proprio e Controparte_4 C.F._5
quale erede di (c.f. Persona_1 Parte_2
e (c.f. ) C.F._6 Parte_3 C.F._7
appellati-contumaci
con la partecipazione di
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._8 CP_6
), (c.f. ), C.F._9 CP_7 C.F._10 [...]
(c.f. ), CP_8 C.F._11 Controparte_9 CP_10
, (c.f. ),
[...] CP_11 CP_12 C.F._12 Pt_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._13 Parte_5 [...]
) e (c.f. ), C.F._14 Parte_6 C.F._15
appellati-contumaci
e riassunto da
(c.f. ), residente a [...]ed elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliato a RI presso lo studio dell'Avv. Antonio Nicolini,
che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
nei confronti di
(c.f. ), (c.f. CP_6 C.F._9 CP_7
), (c.f. ), C.F._10 CP_13 C.F._11
nella loro qualità di eredi di , Parte_5
appellati-contumaci
nonché successivamente riassunto da
(c.f. ), residente a [...]ed elet- Parte_1 C.F._1
pagina 2 di 18 tivamente domiciliato a RI presso lo studio dell'Avv. Antonio Nicolini,
che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
anche nei confronti di
, e CP_14 Controparte_15 CP_16
nella loro qualità di eredi di
[...] Controparte_4
appellati-contumaci
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello,
in via preliminare, accertata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità
del gravame ex art. 342 cpc e l'interesse ad agire ex art. 100 cpc degli odierni appellanti, dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 135,
comma 1, lett. b), Dlgs n. 51/1998;
ancora in via preliminare, sia pure graduata, ritenere sussistenti i presup-
posti per l'applicazione dell'art. 295 cpc -atteso che dalla definizione del giudi-
zio per la cassazione della sentenza n. 962/2018 dipende la decisione della pre-
sente controversia- ovvero per l'applicazione dell'art. 296 cpc;
nel merito, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, dichiarare la sentenza n. 2083/2019 del Tribunale di RI affetta da violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella duplice forma dell'ultrapetizione e dell'extrapetizione. Conseguentemente, annullare il pro-
getto di divisione approvato, e la connessa assegnazione delle quote ivi dispo-
sta;
pagina 3 di 18 vinte le spese del presente giudizio di rinvio e del pregresso procedimento nanti la Suprema Corte di Cassazione, da computarsi avendo riguardo all'intervenuta partecipazione all'udienza di discussione.
Nell'interesse delle appellate: voglia la Corte d'appello adita, contrariis
reiectis:
I) - rigettare l'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 135, comma 1, lett. b) Dlgs n. 51/1998;
II) - rigettare l'istanza di sospensione del presente procedimento per man-
canza dei presupposti di cui agli artt. 295 e 296 c.p.c.;
III) - nel merito, rigettare la proposta impugnazione, poiché infondata – in particolare quanto ai dedotti vizi di ultrapetizione ed extrapetizione – e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2083/2019 del Tribunale di RI, in uno al progetto di divisione approvato ed alla connessa assegnazione delle quote ivi disposta;
IV) - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di rinvio ed esclusione dalla rifusione delle spese eventualmente da liquidarsi per il pro-
cedimento nanti la Corte di Cassazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Al fine di ottenere lo scioglimento della comunione sul terreno agrico-
lo ubicato in agro del Comune di Orroli, località Taccu Maiore, distinto in ca-
tasto al foglio 64, mappale 50, della complessiva superficie di ettari 58.86,80,
e convennero in giudizio, nanti il Tribunale Persona_1 Controparte_4
di RI (proc. iscritto al n. 4521/1996), , e Pt_2 CP_1 CP_17 CP_3
(nella loro qualità di eredi di , esponendo che, Parte_3 Persona_2
pagina 4 di 18 tutti insieme attori e convenuti, ne erano contitolari pro-indiviso, per differenti titoli.
Per quanto rileva in questa sede, i convenuti aderirono alla domanda di scioglimento della comunione.
L'Ufficio dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei liti-
Per sconsorti necessari (in un primo momento pretermessi) , , Pt_1 CP_5
CP_ CP_1
, Maria, , , e . Pt_4 CP_6 CP_13 Parte_6
Con sentenza non definitiva n. 1035 del 9 marzo 2009, il Tribunale:
- determinò la consistenza del compendio da dividere, identificandolo nel terreno ubicato in agro del Comune di Orroli, località Taccu Maiore, in catasto al foglio 64, mappale 50, della complessiva superficie di ettari
59.86,80 (derivante dal frazionamento del precedente mappale 50 della complessiva superficie di ettari 63.37,60);
- accertò la qualità di comunisti in capo a:
i. e per la quota di 11/39 Persona_1 Controparte_4
(aventi causa di , a sua volta erede di Persona_4 Persona_5
[.
);
ii. , e per la quota CP_1 CP_17 CP_3 Pt_3 Parte_2
complessiva di 22/39 (aventi causa di a propria vol- Persona_2
ta avente causa dal defunto padre e dalla sorella , Per_5 CP_1
di cui 1/4 in capo a e la restante parte in capo alle sorelle Pt_2
coeredi testamentarie;
Per CP_ CP_1 iii. , , , Maria, , , Pt_1 CP_5 Pt_4 CP_6 CP_8
[..
e per la quota di 3/39 (aventi causa di Parte_6 Per_6
a sua volta avente causa da ).
[...] Persona_7
pagina 5 di 18 Contro questa pronuncia proposero appello gli (proc. n. 432/2009 Pt_1
R.G.), ma il giudizio di primo grado proseguì per le operazioni di divisione.
Sul presupposto che il progetto elaborato dal c.t.u. e sottoposto dal giudice all'approvazione delle parti non avesse incontrato contestazioni, con ordinanza del 24-25 giugno 2010 il Tribunale provvide ad assegnare in proprietà esclusi-
va alle parti le porzioni di terreno (meglio identificate nel progetto divisionale)
corrispondenti alle rispettive quote ideali di proprietà.
Con la sentenza (definitiva) n. 2171 del 14 luglio 2011, poi, il Tribunale li-
quidò le spese del giudizio di divisione, ponendole a carico dei chiamati , i Pt_1
quali proposero appello anche contro questa sentenza (proc. n. 561/2011 R.G.).
La Corte d'appello dispose la riunione dei due procedimenti e ne dichiarò
l'estinzione con la sentenza n. 962 del 12 novembre 2019.
Contro questa sentenza di secondo grado, ed proposero Pt_1 CP_7
ricorso in cassazione (proc. n. 9878/2019 R.G.).
Nel frattempo, gli avevano proposto ricorso in Cassazione contro Pt_1
l'ordinanza 24-25 giugno 2010.
In quest'ultimo giudizio resistette il solo mentre il pa- Controparte_4
dre e i , pur ritualmente intimati, non si costituirono. CP_18 Per_2
Con la sentenza n. 4821 del 2 marzo 2016, la Suprema Corte cassò il prov-
vedimento impugnato e rinviò, per nuovo esame, al Tribunale di RI, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La S.C. ritenne che, a dispetto di quanto indicato nell'ordinanza impugnata circa l'assenza di contestazioni, l'avvocato degli attuali ricorrenti aveva formu-
pagina 6 di 18 lato a verbale le proprie contestazioni sul progetto di divisione. Né appare
possibile assumere una pretestuosità della contestazione, posto che la stessa si
legava anche alla circostanza che nelle more, la sentenza con la quale erano
state determinate le quote tra i condividenti, e sulla base della quale era stato
predisposto il progetto di divisione poi sottoposto alla discussione delle parti,
era stata oggetto di gravame da parte degli OR, i quali quindi legittimamen-
te, nella loro prospettiva, intendevano formulare riserve avverso la soluzione
proposta. In tal caso quindi il Tribunale avrebbe potuto approvare il progetto
di divisione, non già con ordinanza, sull'erroneo presupposto dell'assenza di
contestazioni, bensì con sentenza.
*
2. Il procedimento di rinvio in Tribunale prese lo stesso numero del proce-
dimento originario (n. 4521/1996 R.G.) e fu definito con la sentenza n. 2083,
pubblicata il 26 settembre 2019 e non notificata, con la quale, giudicando in composizione monocratica, il Tribunale:
- approvò e dichiarò esecutivo il progetto di divisione esattamente nei termini risultanti dalla citata ordinanza 24-25 giugno 2010;
- dispose l'assegnazione alle parti delle quote individuate nel progetto stesso;
- regolò le spese di legittimità a carico di e a favore Controparte_4
dei ricorrenti in riassunzione e quelle del giudizio di rinvio a carico dei ricorrenti e a favore delle altre parti.
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevò che, stante il decisum del-
la S.C., il giudizio di rinvio era deputato a dirimere le contestazioni al progetto pagina 7 di 18 di divisione e non già alla pedissequa conversione in sentenza dell'ordinanza di assegnazione, come richiesto dagli attori in riassunzione, giacché:
i. l'ordinanza di cui all'art. 789, terzo comma, c.p.c. ha so-
stanzialmente natura di provvedimento di volontaria giurisdizione,
privo di natura decisoria e con funzione meramente ricognitiva dell'accordo, di natura negoziale, intervenuto fra le parti condivi-
denti, cui si ricollegano gli effetti sostanziali della procedura divi-
sionale e come tale del tutto privo di motivazione ed insuscettibile di gravame;
ii. la sentenza di cui all'ultima parte del citato art. 789 c.p.c. ha tipicamente natura di giurisdizione contenziosa, essendo appunto deputata a dirimere, con efficacia di giudicato, le contestazioni in-
sorte in sede di discussione del progetto predisposto all'esito della procedura divisionale.
Tanto precisato, il primo giudice spiegò che il richiamo dell'attore in rias- sunzione alle ragioni di contestazione dell'originale progetto non avrebbe giu-
stificato una soluzione diversa dalla conferma di quello stesso progetto, atteso che:
1. le sentenze non definitive adottate dal giudice di primo grado nel corso della procedura divisionale al fine di dirimere le questioni pre-
liminari sollevate dalle parti (qual era la n. 1035/2009), sono vincolanti per il giudice e per le parti nell'ulteriore corso del giudizio, essendo su-
scettibili di contestazione e riforma solo in n sede di gravame;
pagina 8 di 18 2. conseguentemente, le parti condividenti non erano ammesse a sollevare in sede di discussione del progetto divisionale questioni da de-
durre in sede di gravame avverso la sentenza non definitiva, tanto è vero che le contestazioni eventualmente sollevate in tal senso dovrebbero es-
sere dichiarate inammissibili e tamquam non essent;
3. nessuna contestazione era stata, sia pur implicitamente, solleva-
ta nell'interesse dell'attore in riassunzione in ordine alle regole tecniche divisionali dettate dagli artt. 718 ss. c.p.c. con riferimento alla concreta formazione delle quote da assegnare a ciascuno dei condividenti, con la conseguenza che nessuna pronuncia si rendeva necessaria sotto tale pro-
filo.
Alla luce di tali rilievi, il primo giudice ripropose integralmente il progetto divisionale originale e regolò le spese del giudizio di cassazione a favore degli
OR, con condanna di e quelle del giudizio di rinvio con Controparte_4
condanna degli OR in favore dei e dei Per_2 CP_4
* * *
3. Contro la sentenza ha proposto appello , il quale ha lamenta- Parte_1
to:
I) in via preliminare la nullità della sentenza, per violazio-
ne dell'art. 135, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 51/1998, a mente del quale anche il giudizio di rinvio, atteso che la causa di divisione era stata introdotta nell'anno 1996, avrebbe dovuto essere deciso da un giudice collegiale e non monocratico, come invece accaduto nel-
la fattispecie;
pagina 9 di 18 II) ancora in via preliminare, che il primo giudice avesse af-
fermato il passaggio in giudicato della sentenza n. 1035/2009, a se-
guito della pronuncia della sentenza della Corte d'appello n.
962/2018, che era stata, invece, impugnata in cassazione (proc. n.
9878/2019 R.G.), con conseguente sussistenza dei presupposti di applicazione della sospensione ex art. 295 c.p.c. o, in via subordi-
nata, ex art. 296 c.p.c.;
III) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., essendosi il giudice pronun-
ciato oltre i limiti della domanda di conversione in sentenza dell'ordinanza di assegnazione irritualmente adottata in assenza delle condizioni di legge (ultrapetizione) e avendo il giudice ritenu-
to –erroneamente- che la sentenza non definitiva datata 9 marzo
2009 fosse divenuta cosa giudicata per effetto della declaratoria di estinzione del giudizio d'appello adottata dal giudice del gravame con sentenza n. 962/2018 (extrapetizione);
IV) l'erronea regolazione delle spese di lite del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, quale precipitato logico-giuridico della non corretta ricostruzione giuridica della vicenda, e la manca-
ta liquidazione dei compensi della fase di discussione nel giudizio di legittimità.
Contumaci gli altri appellati, hanno resistito in giudizio CP_3 CP_2
ed . CP_1
* * *
pagina 10 di 18 4. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
L'art. 135 d.lgs. 51/1998 prevede che:
1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del
presente decreto legislativo sono definiti:
a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si
tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisa-
te le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto,
in ogni altro caso;
la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle
disposizioni anteriormente vigenti.
Atteso che il processo che ha originato la vicenda è stato definito pacifica-
mente dopo la data di efficacia del citato decreto legislativo, deve ritenersi che la composizione del Tribunale, anche in sede di rinvio, avrebbe dovuto essere quella collegiale, atteso che, alla data di introduzione del giudizio di divisione
(anno 1996) l'art. 48 ord. giudiziario (r.d 12/1941), come modificato dall'art. 88 della l. 353/1990, prevedeva un elenco di controversie in cui il tribunale ci-
vile decide in composizione collegiale, tra le quali n. 8) i giudizi di cui agli
artt. 784 ss. c.p.c., ossia i giudizi di divisione.
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicché, ove mutino le regole del pro-
cesso, tale giudizio resta soggetto -se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado (Cass., ord. 26 aprile 2017, n. 10213).
pagina 11 di 18 Atteso il giudizio di rinvio è stato, invece, deciso da un giudice monocrati-
co, deve essere dichiarata la nullità della sentenza n. 2083/2019.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocra-
tica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce,
alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161,
primo comma, c.p.c., un'autonoma causa di nullità della decisione che non pro-
duce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'im-
pugnazione sia anche giudice del merito (Cass. S.U., 25 settembre 2008, n.
24080).
La conseguenza è che, non essendo ammissibile la rimessione in primo grado, la pronuncia impugnata è nulla e il giudice di appello deve rinnovare la decisione, sanando la nullità (Cass., ord. 14 luglio 2022, n. 22235).
Questa Corte, pertanto, deve procedere all'esame del merito (con il conse-
guente assorbimento degli ulteriori motivi di appello contro la sentenza nulla).
*
5. Per quanto attiene al merito della questione, occorre muovere dal rilievo che nel giudizio di rinvio, come ben sottolineato dal giudice di quella fase, gli attori in riassunzione si limitarono a chiedere che si provvedesse all'approvazione del progetto di divisione con sentenza;
in questo giudizio di appello si è limitato a chiedere l'annullamento del progetto di di- Parte_1
visione approvato dal Tribunale.
Questa Corte, conseguentemente, deve tenere conto esclusivamente dell'originale contestazione degli OR (udienza 24 giugno 2010 davanti al giu-
dice istruttore) che era fondata -per usare le parole della S.C.- sulla circostanza
pagina 12 di 18 che nelle more, la sentenza con la quale erano state determinate le quote tra i
condividenti, e sulla base della quale era stato predisposto il progetto di divi-
sione poi sottoposto alla discussione delle parti, era stata oggetto di gravame.
Gli OR non sollevarono contestazioni al progetto di divisione diverse da quelle relative all'identificazione delle quote;
in particolare, non contestarono l'applicazione delle regole tecniche che governano la concreta formazione del-
le quote da assegnarsi a ciascuno dei condividenti né altri profili relativi alla individuazione della porzione materiale assegnata loro.
Tanto precisato, occorre considerare che, per quanto l'appellante non ne ab-
bia dato conto, con l'ordinanza n. 19731, pubblicata in data 17 luglio 2024, la
CP_ S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da e Parte_1
contro la sentenza n. 962/2018 di questa Corte d'appello con cui era stata di-
chiarata l'estinzione dei due giudizi riuniti, uno dei quali di impugnazione della sentenza non definitiva n. 1035/2019, con cui il Tribunale aveva determinato la consistenza del bene oggetto della divisione e le rispettive quote ideali di pro-
prietà.
Il passaggio in giudicato (in senso tecnico) di questa pronuncia esclude che possano essere riesaminate, alla stregua di contestazioni al progetto, le questio-
ni da essa risolte, che –per quanto sopra argomentato- costituiscono l'unica contestazione sollevata, per relationem, dagli OR al progetto predisposto dal
Tribunale.
Atteso che -come osservato- non risultano ulteriori contestazioni, il progetto a suo tempo predisposto dal Tribunale (sulla scorta della ipotesi di divisione al-
legata alla relazione datata 11 gennaio 2010 del c.t.u. dott. agr. Persona_8
pagina 13 di 18 ru) deve essere sostanzialmente recepito da questa Corte, in quanto conforme alle statuizioni passate in giudicato.
In definitiva, deve provvedersi all'assegnazione:
Per A) ai terzi chiamati in causa , , , Maria, , Pt_1 CP_5 Pt_4 CP_6
CP_1 CP_
, e , in comunione pro-indiviso fra lo- CP_13 Parte_6
ro, della quota sub. A) della superficie di ha 04.90,57;
B) alle sorelle , e (quali eredi di CP_1 CP_17 CP_3 Parte_3 [...]
), in comunione pro-indiviso fra loro, delle quote sub. B1 B2, Persona_9
B3 e B4 della superficie di ha 06.74,53 ciascuna;
C) a (sempre quale erede di della quota Parte_2 Persona_2
sub. C), della superficie di ha 08.99.37;
D) a (anche quale erede di Controparte_4 Persona_1
della quota sub. D), della superficie di ettari 17.68.74.
*
Dagli elaborati in atti risulta evidente come le quote oggetto di assegnazione non individuino beni aventi autonoma identificazione catastale.
L'assegnazione del giudice istruttore venne fatta sulla base della sola rap-
presentazione grafica delle porzioni materiali commisurate alle quote ideali e da attribuire ai singoli gruppi di condividenti.
Anche in questa sede, pertanto, non può che provvedersi all'assegnazione sulla base di tale rappresentazione grafica.
Tanto comporta che le parti si debbano fare carico dei frazionamenti catasta-
li necessari per l'intestazione delle singole porzioni materiali attribuite loro e pagina 14 di 18 per la trascrizione (a favore e contro) nella conservatoria dei registri immobi-
liari del presente provvedimento di scioglimento della comunione.
* * *
6. Le spese devono essere regolate sulla base del principio della soccomben-
za applicato all'esito globale del giudizio.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, solo le spese occorrenti per lo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto ef-
fettuate nel comune interesse dei condividenti, mentre trova applicazione il principio della soccombenza con riferimento alle spese che siano conseguite a eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass., 24 gennaio 2020,
n. 1635).
Per CP_ In conseguenza di ciò, , , , Maria, , , Pt_1 CP_5 Pt_4 CP_6
CP_1
e devono essere condannati a rifondere CP_13 Parte_6 [...]
unico tra gli intimati a resistere in giudizio, delle spese del CP_19
giudizio di cassazione definito con la sentenza n. 4128/2016.
CP_
, , e , attori in riassunzione in Tri- Pt_1 CP_5 CP_6 CP_13
bunale, devono essere condannati a rifondere le spese processuali di quel grado di giudizio a favore dei convenuti e Per_2 CP_4
deve essere condannato a rifondere le delle spese del Parte_1 Per_2
presente giudizio di appello.
Sullo scaglione 5.201-26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 5 d.m.
55/2014 sul valore della quota degli OR in contestazione, i compensi sono li-
quidati ai valori medi per tutte le fasi del giudizio davanti al Tribunale e di quello davanti alla Cassazione e per le fasi studio, introduttiva e di decisione pagina 15 di 18 per questo giudizio di appello (con le maggiorazioni per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale ove ricorrano i presupposti).
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara la nullità della sentenza n. 2083/2019 del Tribunale di
RI;
2. dichiara lo scioglimento della comunione sul terreno in agro del
Comune di Orroli, località Taccu Maiore, in catasto al foglio 64,
mappale 50, della complessiva superficie di ettari 59.86,80;
3. assegna:
Per A) ai terzi chiamati in causa , , , Pt_1 CP_5 Pt_4
CP_1 CP_ Maria, , , e , in CP_6 CP_13 Parte_6
comunione pro-indiviso fra loro, la quota sub. A) della su-
perficie di ha 04.90,57;
B) a , e (quali eredi di CP_1 CP_17 CP_3 Parte_3
, in comunione pro-indiviso fra loro, le Persona_2
quote sub. B1 B2, B3 e B4 della superficie di ha 06.74,53
ciascuna;
C) a (quale erede di la quota Parte_2 Persona_2
sub. C), della superficie di ha 08.99.37;
pagina 16 di 18 D) a (anche quale erede di Controparte_4 [...]
la quota sub. D), della superficie di ettari Persona_10
17.68.74;
Per CP_ 4. condanna , , , Maria, , , Pt_1 CP_5 Pt_4 CP_6
CP_1
e , in solido tra loro, a rifondere CP_13 Parte_6
delle spese del giudizio di cassazione definito Controparte_4
con la sentenza n. 4128/2016, che liquida in euro 3.082,00 per compensi ed euro 5.824,98 per la maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014), oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
CP_ 5. condanna , , e , in soli- Pt_1 CP_5 CP_6 CP_13
do tra loro, a rifondere le spese processuali del giudizio di rinvio davanti al Tribunale, che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed euro 4.264,68 per la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.,
per ciascuno, a favore di:
i. Parte_2
ii. e in solido tra lo- CP_20 CP_2 CP_3
ro;
iii. Controparte_4
6. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 Pt_7
e , in solido tra loro, delle spese processuali del
[...] CP_3
presente grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi ed euro
3.331,44, per la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quar-
pagina 17 di 18 to comma, d.m. 55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
7. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu-
to per l'impugnazione.
RI, 17 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 18 di 18