Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10488/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Anna Maria De Pascali;
e
“ Controparte_1
con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Memeo;
[...]
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. In punto di fatto, la parte ricorrente ha dedotto di avere superato il concorso ed essere stato assunto dalla P_
; di lavorare attualmente alle dipendenze dell' in
[...] CP_1 quanto transitata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) L. n. 3/2010, alle dipendenze dell'agenzia P_ resistente, con profilo professionale di “operaio specializzato super”, destinata al centro vivaio di CP_3
Lecce, Ha specificato che, con legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010, è stata istituita l' Controparte_4
quale ente strumentale della
[...]
; con deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del P_
23.03.2010, è stato successivamente Individuato il personale dipendente della da trasferire all' ai P_ CP_1 sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a), della Legge Regionale n. 3/2010 (cfr. allegato A della predetta Deliberazione che riporta tra il personale trasferito all' anche il CP_1 ricorrente con destinazione al Centro Vivaio Galio di Lecce (cfr. all.n. 9 al fascicolo di parte ricorrente).
Ha dedotto altresì di aver percorso con il proprio mezzo per ogni giornata lavorativa 39,80 KM a/r per recarsi dal
1
C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico- Forestale e Idraulico-Agraria del 07.12.2010; ha agito in giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità pretesa nell'ammontare complessivo per come calcolato prendendo in considerazione la distanza più breve che è quella appunto quella di 39,80 KM a/r dalla residenza sita in Melendugno (LE) alla Via Roca n. 74, fino al Cantiere di lavoro vivaio sito in Lecce in viale della Libertà n. CP_3
70 (LE), mentre la distanza tra il Centro di Raccolta sito in Nardò (LE) in via San Pietroburgo n. 25 fino al Cantiere di lavoro vivaio sito in Lecce in viale della Libertà CP_3
n. 70, è pari a 63,80 Km a/r.; di avere diritto all'indennità de qua per l'anno 2016, a partire dal mese di novembre, n. 34 giornate lavorative, per l'anno 2017 n. 208 giornate, per l'anno 2018 n. 212 giornate, per l'anno 2019 n. 214 giornate, per l'anno 2020 fino al 2 maggio 2020 n. 44 giornate. L'ente convenuto, dal canto suo, si è costituito in giudizio, eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva. A tal riguardo occorre ricordare che la ha P_ trasferito le attività forestali ad secondo l'art. 12 CP_1 comma 2 lett. a) della L. R. n. 3/10 “In fase di prima istituzione l' si avvale: a) degli operai di ruolo e CP_1 degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della già addetti alle attività P_
Forestali ed Irrigue, che transitano alle dipendenze dell' ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo CP_1
31/03/2001 n. 165.” Il ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001 è un dipendente di in quanto è CP_1 automaticamente transitato in ex art. 2112 c.c. come CP_1 previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. Puglia n. 3/2010. L' , in secondo luogo, ha eccepito che la natura CP_1 pubblicistica del rapporto non consenta di applicare l'invocato istituto dell'attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in
2 violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza della parte datoriale è riservata all' CP_5
Preliminarmente occorre evidenziare che il tipo di rapporto lavorativo in esame, pur essendo assoggettato alla generale disciplina sul pubblico impiego di cui al D.L.vo n. 165/2001 ha una connotazione del tutto peculiare sotto il profilo della disciplina del trattamento economico in quanto regolamentato dalla contrattazione collettiva di diritto comune. Ed infatti, all'art. 1, comma 2 L. n. 3/2010 P_ ha istituito l' resistente ed ha chiaramente CP_1 stabilito che:
<< L' ha personalità giuridica di diritto pubblico e CP_1 opera quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.>>. Dalla inequivocabile portata letterale della norma appena richiamata l' Controparte_6
è da annoverare tra gli enti
[...] pubblici non economici. Ne consegue l'assoggettamento al D.L.vo n. 165/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2 D.L.vo n. 165/2001 che si riporta:
<< Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .>> CP_7
Tanto è stato chiarito dalla Suprema Corte nella recente pronuncia: così Cass. n. 10811/2023 nella parte in cui ribadisce: “ … (omissis)… Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che (Omissis) sia ente pubblico non economico. La Legge Regionale n. 3 del
3 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della RE, operando (Omissis) come mero "ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), P_ con nomina parimenti regionale del Direttore Generale. Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di (Omissis), che va dunque ritenuta tale. … (omissis)…”. Sebbene sia indiscusso l'assoggettamento del rapporto in esame alla generale disciplina di cui al D.L.vo n. 165/2001, la qualificazione dello stesso in termini di pubblico impiego non è di ostacolo all'applicazione della contrattazione collettiva privatistica in ragione del particolare settore nel quale gli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale operano, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui occorre dare continuità. Si tenga conto di quanto chiaramente affermato in contenzioso che ha coinvolto operai forestali dipendenti di ruolo della da Cass. 6193/2023: “… (omissis)… Controparte_8
l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "
[...]
per fronteggiare le Controparte_9 esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato." ed era stato stabilito che "Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento"; la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato;
4 4.2. a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni la con la L. 27 luglio 1977, Controparte_8
n. 37, ricalcando le disposizioni della normativa nazionale, aveva previsto "In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della RE e della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, le amministrazioni incaricate della gestione dei suddetti beni, gli Ispettorati dipartimentali delle Foreste e gli altri Enti e amministrazioni delegati e abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, ad eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico - forestali, idraulico - agrarie e di riforestazione, possono impiegare, per dette opere, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categoria.";
4.3. successivamente la L.R. n. 13 del 1987, oltre a prevedere l'istituzione dell'Ufficio Controparte_10
(art. 10) e la delega di funzioni alle
[...] Parte_2
ed alle Amministrazioni Provinciali (art. 4),
[...] all'art. 32, intitolato "garanzie occupazionali", aveva stabilito che l'impiego del personale forestale "sarà effettuato a norma dei Contratti Collettivi Nazionali ed integrativo regionale vigenti, ad eccezione di quanto indicato al punto B dell'art. 5 ed all'art. 11 del CCNL 22 marzo 1984 e dell'art. 3 del CIR 28 marzo 1989 ed equivalenti indicazioni dei successivi contratti"; 4.4. è poi intervenuta la L. 7 maggio 1996, n. 11 che, nel testo originario, stabiliva, all'art. 30, "Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto dei contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria.
2. Gli Enti delegati e la RE si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.
3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn - over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le
5 finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori." 4.5. il comma 1 della disposizione citata è stato, poi, modificato dalla L.R. 24 luglio 2006, n. 14, con la quale è stato previsto che "Gli interventi previsti dall'art. 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
4.6. gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno, quindi, ribadito l'applicazione ai rapporti di lavoro, finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della RE, della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico
- forestale e idraulico - agraria, contrattazione applicabile ai dipendenti di "Comunità montane, Enti pubblici, Consorzi forestali, Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica" (così si esprime la richiamata contrattazione collettiva quanto al campo di applicazione della stessa);
4.7. a fronte di detto quadro normativo destituita di fondamento è la pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'applicazione dei CCNL per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali, perché l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato è espressamente prevista dalla legislazione regionale, che nel far ciò si è posta in continuità con le analoghe disposizioni dettate dal legislatore nazionale;
4.8. non giova richiamare le pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da regioni ordinarie (Veneto), a statuto speciale (Valle d'OS) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale (Ente Foreste della SA e Azienda Forestale della RE Calabria); quelle pronunce, infatti, rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con
6 clausola di durata affetta da nullità, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, non hanno mancato di dare atto dell'applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto;
4.9. l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, espressamente prevista dal legislatore, non determina alcuna violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti regionali e si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano … (omissis)…”. Per la soluzione della presente controversia, infatti, occorre fare concreta applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità della piena compatibilità della disciplina convenzionale collettiva di diritto comune, quanto meno per la regolazione del trattamento economico del rapporto lavorativo dipendente degli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale, con la qualificazione dello stesso in termini di pubblico impiego, tenuto conto delle peculiarità del settore in cui gli operai forestali sono destinati ad operare.
Si tenga conto ancora di Cass. 10811/2023 nella seguente parte del principio di diritto affermato: “… (omissis)… in particolare, rispetto al personale operaio dell'(Omissis) il cui rapporto, ai sensi della Legge n. 3 del P_
2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, …(omissis)…”. In concreto, secondo la recente interpretazione fornita dalla Suprema Corte, la L. n. 3/2010, nella P_ parte in cui prevede l'applicabilità della contrattazione di diritto comune al rapporto degli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale, come altre leggi regionali, si pone in continuità storica con la legislazione nazionale ed in particolare con L. n. 124/1995 in cui era previsto espressamente che il trattamento economico, per quello che qui più interessa, doveva essere regolato dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro1. contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. P_ P_ n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la RE ed inquadrato in (Omissis) a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3 del 2010 cit. P_ 4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della
RE SA (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art. 36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'OS (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza - a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni - di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al
"contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile. Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti - si cita da Corte
Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che ""(l)a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro
(ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (...)"" (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)". Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8 E la legislazione regionale di cui si discute è stata ritenuta dalla Suprema Corte “… coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …” proprio perché, rendendo vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune storicamente richiamata dalla legislazione nazionale per la regolazione del trattamento economico del rapporto in esame, così come hanno fatto tante altre leggi regionali, ha contribuito a garantire uniformità di disciplina nel peculiare settore. Si consideri, infatti, a tal proposito che la Consulta “… (omissis)… ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, compreso il loro trattamento economico e giuridico, rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), … (omissis)…” e che “… (omissis)… i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati… (omissis)…”2.
In concreto, la L. n. 3/2010, rendendo P_ vincolante per gli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune di settore, ha attuato la finalità perseguita dal legislatore statale di omogeneizzare la regolamentazione del settore ed il principio di pari
4.4. L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno.
4.4.1. Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che (Omissis) "si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato.
4.4.2 Sul piano nazionale, il D.L. 120 del 2021 conv. con mod. in L. 155 del 2021, art.
7-bis, prevede altresì ora che "per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni". Previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del D.Lgs. n. 165 del 2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte. … (omissis)…”.
9 trattamento contrattuale (all'interno dello stesso settore) di cui all'art. 45, comma 2 T.U.P.I.3. Da ultimo la S.C. con sentenza n. 23894/2024 del 5.09.2024 proprio nel contenzioso (nello specifico indennità CP_1 chilometrica) ha precisato che l'applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “ Controparte_9
, per fronteggiare le esigenze relative
[...] all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”.» (Cass. n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della « Controparte_4
, e, in particolare, il suo art. 12,
[...] comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell' si CP_1 applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell'Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo
10 stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell' ». CP_1
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della RE a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall' , di cui alla lettera b) del precedente CP_1 comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l'attuale controricorrente), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria». Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l'art.
7-bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni». Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa
11 Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell' e, quindi, alla legislazione CP_1 speciale della (Cass. n. 10811/2023; conf. P_
Cass. n. 21006/2023). Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che «l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Di conseguenza, «il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori». Ebbene, alla luce di tutto quanto appena sopra riportato occorre affermare la piena compatibilità e coerenza della legislazione regionale esaminata con i principi ordinamentali del T.U.P.I. alla luce dell'interpretazione fornita dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamate. Pertanto, attesa la piena legittimità della contrattazione collettiva di diritto comune a regolamentare in via generale ed astratta il trattamento economico del rapporto lavorativo degli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale occorre verificare in concreto l'effettiva vincolatività per il rapporto in esame del C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria della e del C.C.N.L. per P_ gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria del 07.12.2010. Ed infatti, la L. n. 3/2010 ha previsto per P_
l' neo-costituita una dotazione organica per lo CP_1 svolgimento delle attività istituzionali ed in fase di prima attuazione l'utilizzazione delle seguenti risorse umane suddivise in tre gruppi: a) operai di ruolo ed operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della già addetti alle P_ attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell' ai sensi dell'art. 12, comma 2, CP_1 lett. a) L. n. 3/2010; P_
b) operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo P_
12 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia da stabilizzare ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) L. n. 3/2010; P_
c) dipendenti di ruolo della già addetti P_ all'organizzazione e all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e P_ trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del distacco, con mantenimento del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) L. n. 3/2010. P_
Inoltre, al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale cit. è stata disposta la facoltà per gli operai di ruolo come il ricorrente transitati all'Agenzia di optare per l'inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria. Questa la norma richiamata all'epoca vigente, abrogata in seguito dalla L. n. 45/2012: P_
<< Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della transitati alle dipendenze P_ dell' ai sensi del comma 2, lettera a), sono CP_1 inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale.>>. Ebbene, è pacifico che la parte ricorrente, già dipendente di ruolo della è transitata nel 2010 alle P_ dipendenze dell' resistente ai sensi dell'art. 12, CP_1 comma 2, lett. a) L. cit. Ciò posto, occorre analizzare la disciplina convenzionale richiamata dalle parti. Ebbene, l'art. 15 C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria del 07.12.2010 così dispone:
<< Art. 15 - Mezzi di trasporto Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi
13 di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta.> Inoltre, all'art. 54 Parte Operai stesso CCNL cit. è così previsto: <- Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.>>. Analoga disciplina è ricalcata e specificata nell'art. 23 C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico- Forestale e Idraulico-Agraria della in cui P_
è stato riconosciuto il diritto del lavoratore al rimborso delle spese nella misura indicata in caso di utilizzo del mezzo proprio per il percorso effettuato dal centro di raccolta (di norma individuato presso il Comune dove ha sede il Centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore) al centro lavorativo.
Le parti sociali hanno specificato il concetto di centro di raccolta facendolo coincidere o con la residenza del lavoratore o con il Centro per l'impiego optando per il luogo più vicino al centro di lavoro. Laddove, in forza dell'accordo sindacale del 16/10/2014 le parti hanno reinterpretato l'art. 23 del Cirl (nuovo) del 10.06.2014 e hanno stabilito quanto segue: “Le Parti in riferimento all'art. 23 dopo ampio dibattito raggiungono la seguente intesa: “L'art. 23 va interpretato nel senso che, fermo restando quanto già previsto nel nuovo CIRL, qualora
14 la residenza anagrafica del lavoratore risulti più prossima al centro lavorativo rispetto al centro di raccolta, l'indennità chilometrica sarà corrisposta dalla stessa residenza e non dal centro per l'impiego”. Ebbene, nel caso in esame è incontestato che la parte ricorrente abbia utilizzato il proprio mezzo per raggiungere dalla propria residenza in Melendugno il cantiere centro vivaio di Lecce a partire dal mese di novembre 2016, CP_3
n. 34 giornate lavorative, per l'anno 2017 n. 208, per l'anno 2018 n. 212, per l'anno 2019 n. 214, per l'anno 2020 fino al 2 maggio 2020 n. 44. Risulta pacifico, inoltre, che la distanza percorsa dalla residenza del ricorrente fino al centro lavorativo sia inferiore a quella intercorrente tra l'altro centro di raccolta più vicino alla residenza del lavoratore ed il centro lavorativo. Tanto conforta le pretese della parte ricorrente dovendo dare atto della sussistenza di tutti i presupposti e delle condizioni disciplinate dalla contrattazione collettiva di diritto comune applicata al rapporto in esame per il riconoscimento del diritto all'indennità pretesa. Peraltro, occorre ricordare che è stata già riconosciuta con sentenza l'indennità in parola, in favore del ricorrente, per altro periodo lavorativo (cfr. sent. n. 2441/23 CDA di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado). Ne consegue l'accoglimento della domanda della parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto all'indennità prevista dagli artt. 23 C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria della RE e 15 C.C.N.L. per gli Addetti P_ ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria del 07.12.2010 per il periodo dedotto in giudizio. Non ha pregio la doglianza con cui l' ha denunciato la CP_1 violazione dell'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, che la difesa di parte resistente reputa applicabile anche all' in quanto ente annoverabile tra le pubbliche CP_1 amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. La censura va disattesa per le ragioni già enunciate dalla Cda territoriale in precedenti pronunzie (cfr. ex multis Corte App. Bari sent. 1021/2022 pubblicata il 25 maggio 2022) Per quanto qui interessa la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
15 indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009…… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)». Prevede tuttavia il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art. 1) e che, in quanto tale, non vincola direttamente gli enti locali. Ciò in forza anche della esimente del comma 20 che, laddove esclude in modo espresso le Regioni, non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo cioè gli enti “strumentali” delle Regioni, tra i quali rientra espressamente l' ex art. 1 della CP_1
l.r. Puglia n. 3 del 25 febbraio 2010. Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle regioni”. (cfr. anche CdA di Bari, n.2396/2023). Pertanto, in mancanza di specifiche contestazioni sui conteggi prodotti dalla parte ricorrente per la determinazione dell'ammontare complessivo dei crediti qui pretesi, deve essere condannata l'agenzia resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 9.719,77 (euro novemilasettecentodiciannove/77) dal mese di novembre 2016 fino al 02/05/2020, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e
16 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo. La domanda attorea deve essere nel suo complesso accolta per tutte le ragioni sin qui espresse, stante la sussistenza di tutti i presupposti e delle condizioni disciplinate dalla contrattazione collettiva di diritto comune applicata al rapporto in esame per il riconoscimento del diritto all'indennità pretesa nella misura richiesta dal ricorrente, sì come prevista dagli artt. 23 C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria della e 15 C.C.N.L. per gli Addetti P_ ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria del 07.12.2010. Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di cui agli artt. 23 C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria della RE e 15 C.C.N.L. per gli Addetti P_ ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria del 07.12.2010 per gli il periodo dedotto in ricorso rapportata ad un percorso di km 39,80 a/r e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma € 9.719,77 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.216,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 3.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così ancora Cass. 10811/2023 nella parte in cui ribadisce: “… Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la , "l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione Controparte_8 idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero , per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei Controparte_9 lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con
7 2 Così C. Cost. n. 190/2022, che richiama C. Cost. 154/2019 e precedenti conformi. 3 Cfr. punto 5.8 di Cass. 11953/2023.