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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2995/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
ASCHBACHER KURT e , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. ASCHBACHER
KURT
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_2 C.F._1
FRANCESCA e elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA ACQUI 3 38100 presso lo Pt_1 studio dell'avv. DONATI FRANCESCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE APPELLANTE: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'appellato sig. il quale avrebbe dovuto, semmai, Parte_2 formulare apposito appello incidentale;
in via principale, nel merito: - per le ragioni indicate nel motivo di appello n. 1, previo accertamento e dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo di primo grado di parte attrice di data 18.02.2020, si chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare la conseguente nullità della sentenza oggetto di pagina 1 di 9 impugnazione con condanna di parte appellata, , al pagamento delle spese del presente Parte_2 giudizio di appello oltre a quelle di primo grado;
- in subordine, per le ragioni esposte al motivo di appello n. 2 si chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancanza totale (sotto il profilo sia formale che sostanziale) del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c.;
- in ulteriore subordine, per le ragioni esposte al motivo di appello n. 3 si chiede al Tribunale adito, previo accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore già formulata in primo grado, che parte appellata venga condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado, oltre che al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello;
- per le ragioni indicate al motivo n. 4 del presente atto di citazione appello, si chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare il difetto della titolarità in capo all'allora attore del diritto di proprietà del veicolo Opel Corsa targato ED448MH e per l'effetto di voler rigettare tutte le richieste risarcitorie dell'allora attore, sig. Parte_2
- per le ragioni indicate ai motivi nn. 5 e 6 nel presente atto di citazione in appello, si chiede al
Tribunale adito di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della Parte_1 nella causazione del sinistro oggetto del giudizio, riformando parzialmente, quanto alla responsabilità concorsuale riconosciuta in capo alla e alle spese di lite, la sentenza Parte_1 impugnata accertando e dichiarando la totale responsabilità del sinistro in capo al sig. Parte_2 ovvero, riconoscere la totale assenza di prova in ordine alla quantificazione dei danni come esposta da parte attrice;
- rigettare la domanda riconvenzionale ovvero l'appello incidentale formulato dall'appellato sig.
[...]
a mezzo della propria comparsa di costituzione di data 29.03.2023; Parte_2 in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenesse sussistente la responsabilità concorsuale della , per le ragioni tutte compiutamente Parte_1 esposte al motivo n. 7 del presente atto di appello, si chiede la riforma del capo di sentenza sulle spese di lite con compensazione integrale delle spese di giudizio del primo grado ovvero, in subordine, riducendo l'importo della condanna.
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali al 15%, IVA e CAP;
Cont
in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie di cui all'atto di citazione in appello di parte di data 28.11.2022 ad oggi non ammesse.
APPELLATO: in via riconvenzionale: in parziale riforma della sentenza n. 163/22 del Giudice di Pace di Trento dd. 16 – 29/06/2022, condannare l'appellante in persona del Parte_1
pagina 2 di 9 Presidente ex art. 2051 cc e/o in subordine ex art. 2043 cc al risarcimento dei danni subiti dall'attore per i fatti per cui è giudizio quantificati in € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al saldo;
in via principale: rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza n. 163/22 del Giudice di Pace di dd. 16 – 29/06/2022; Pt_1 in via istruttoria: nel caso in cui questo Giudice lo ritenesse opportuno si insiste nuovamente per l' ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti da Con vittoria delle spese Parte_2 di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 28.11.2022 la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 310/2021 emessa dal Giudice di Pace di Trento con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta da – riconoscendogli la somma di € 3.000,00 a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni subiti il 2.5.2013, alle ore 22:30, presso il sottopasso industriale di Lavis, allorquando il veicolo Opel Corso, condotto dall'attore, era andato in avaria a causa di un allagamento verificatosi presso tale sottopassaggio.
Ha asserito che la sentenza di primo grado era nulla in quanto il Giudice di Pace aveva disatteso la eccezione di nullità dell'atto introduttivo per inosservanza del termine minimo di comparizione.
Ha affermato che la motivazione era contraddittoria in quanto il Giudice di Pace, pur asserendo che le precipitazioni erano state eccezionali e repentine e tali da integrare, quindi, il caso fortuito, aveva ritenuto che sussistesse ugualmente una responsabilità della PAT.
Ha rilevato, inoltre, di aver eccepito tempestivamente l'incompetenza per valore del Giudice adito in prima istanza, ma tale eccezione era stata disattesa;
ha ribadito che controparte aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione e che, pertanto, la domanda eccedeva la competenza del Giudice di Pace.
Ha asserito che controparte non aveva provato di essere proprietario del veicolo e che era errata la sentenza nella parte in cui riconosceva il diritto al risarcimento all'attore indipendentemente dalla sua qualità di proprietario.
Ha precisato che, in ogni caso, la condotta irresponsabile dell'attore, che, pur in presenza di pioggia battente ed essendo diretto all'attraversamento di un sottopasso (per sua stessa natura, di andamento curvo), non aveva fermato il proprio veicolo, era tale da interrompere il nesso causale.
Ha asserito che controparte non aveva provato i danni subiti e che, in ogni caso, la sentenza impugnata non aveva indicato in che modo e con quali criteri erano stati liquidati tali danni.
pagina 3 di 9 Ha affermato, infine, che anche la condanna alle spese era errata in quanto non conforme alle tariffe ed in quanto il Giudice non aveva tenuto conto della riduzione della domanda attorea.
Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse accolto e che fosse dichiarata la nullità della sentenza, ovvero che la domanda di controparte fosse rigettata o quantomeno ridotta, anche con riferimento alle spese di lite.
Con comparsa dd. 29.3.2023 si è costituito asserendo che non sussisteva alcuna nullità Parte_2 della sentenza, che la domanda iniziale era stata limitata entro la somma di € 5.000,00 e che la proprietà della vettura era stata provata negli atti di causa.
Ha affermato che non era stata fornita prova dell'esistenza del caso fortuito;
ha affermato che non Con sussisteva alcun concorso di colpa in capo all'attore e che la aveva avuto tutto il tempo necessario per provvedere alla chiusura del sottopasso. Con Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse respinto;
in via di appello incidentale, ha chiesto che la fosse condannata a risarcire integralmente i danni subiti e quantificati in € 5.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al saldo.
***
Va, in primo luogo, dichiarato infondato il motivo di appello relativo alla asserito nullità della sentenza per mancato accoglimento della eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per inosservanza del termine minimo di comparizione.
Si può indubbiamente convenire con l'appellante con riguardo alla infondatezza e contraddittorietà della motivazione addotta dal Giudice di Pace al riguardo (“Va altresì' disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per inosservanza del termine a comparire in violazione dell'art. 318, II c, c.p.c. in relazione agli artt. 163, 163bis e 164 c.p.c. perché la convenuta ha implicitamente rinunziato al nuovo termine perché diversamente l'avrebbe dovuto chiedere adeguatamente in modo espresso in prima udienza anche con istanza orale che sarebbe stata certamente accolta”); soprattutto in considerazione del fatto che l'udienza era stata tenuta mediante trattazione scritta e che l'eccezione era stata ribadita nelle note d'udienza.
Tale eccezione, tuttavia, era infondata in quanto (ordinanza n. 28646 del 15/12/2020) “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che
l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”. pagina 4 di 9 Infondata è, altresì, l'eccezione relativa all'incompetenza per valore del Giudice adito.
Invero, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto la condanna Parte_2 della convenuto “al risarcimento dei danni subiti dall'attore per i fatti per cui è giudizio allo stato quantificati in € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al saldo o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre e comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito”.
La giurisprudenza ha precisato (ordinanza n.23434 del 25/08/2021) ”in tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta”.
Per quanto attiene al merito della vertenza, va precisato che – anche in questo caso – è chiaramente errata la motivazione esposta nella sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui disattende l'eccezione sollevata dall'odierna appellante e relativa alla mancanza di titolarità del diritto risarcitorio in capo all'attore (“va altresì disattesa l'eccezione di “Assenza di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dall'attore” perché parte attrice è legittimata qualunque sia la veste assunta
(proprietario o possessore) atteso che la titolarità si presume fino a prova contraria e, dunque, alcuna prova “di acquisto a titolo derivativo o originario” occorre esigere”).
Si evidenzia che, tuttavia, dalla documentazione prodotta in causa emergeva la prova che Parte_2 era proprietario del veicolo Opel Corsa in questione;
invero, dal rapporto dei Vigili del Fuoco
[...] dd.
2.5.2013 emergeva che tale veicolo era “di proprietà del sig. , nato a [...] il Parte_2
pagina 5 di 9 01/02/84”; inoltre, in allegato alla memoria dd. 21.07.2020 parte convenuta aveva prodotto sub doc. 7 relativa visura ACI dove si certificava la proprietà del veicolo incidentato in capo all'attore. Cont Per quanto riguarda la responsabilità della per l'evento dannoso in oggetto, va evidenziato che tale responsabilità può essere ritenuta fondata ex art. 2051 c.c..
Invero, è stata provata l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito dal veicolo in oggetto (verbale dei Vigili del Fuoco: “in data 2 maggio 2013 alle ore 22,25 veniva richiesto il nostro intervento presso il sottopasso che collega la zona industriale primaria di Lavis con la tangenziale TN-Rocchetta, per il soccorso a degli automobilisti bloccati nell'allagamento del sottopassaggio stesso e parte della rotatoria sottosuolo dopo le forti precipitazioni che intercorrevano precedentemente alla chiamata di soccorso….si spostava l'autovettura Opel Corso ED448MH (di proprietà del sig. , nato a [...] il [...]) la quale aveva il motore in avaria…il Parte_2 livello delle acque raggiungeva circa 100 cm nelle parti a maggiore profondità della carreggiata in quanto le pompe adibite allo svuotamento erano insufficienti a fronte delle eccezionali precipitazioni
(80mm nelle due ore precedenti)”; : “2): “confermo; posso confermare la circostanza, Controparte_2 in quanto chiamato al telefono da mio fratello mi sono recato sul luogo (all'epoca abitavo a ) ed Pt_1 ho constatato che l'auto di mio fratello ed altre erano rimaste bloccate a causa dell'acqua nel sottopasso di cui al capitolo;
l'acqua era alta circa un metro”; : “2): “sì è vero;
posso Testimone_1 confermare la circostanza in quanto con mio cognato mi sono recata sul posto per Controparte_2 recuperare mio marito;
ho potuto verificare che l'Opel Corsa di mio marito era nel sottopasso con
l'acqua che in quel momento arrivava al ginocchio, preciso che l'auto era stata spostata dai Vigili verso in quanto l'acqua continuava a salire”). Pt_1
La giurisprudenza ha statuito (Sez.U. ordinanza n.20943 del 30/06/2022) che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Non si ritiene che sia stata fornita prova adeguata in merito all'esistenza di un caso fortuito, tale da escludere il nesso causale (sentenza n. 30521 del 22/11/2019: “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un pagina 6 di 9 "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia”; ordinanza n.4588 del 11/02/2022:
“Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”).
La sentenza di primo grado va confermata con riferimento all'accertamento di un concorso di colpa in capo al privato.
Invero l'appellato ha posto in essere una condotta che può ritenersi connotata da elementi di colpa
(anche se non da tale abnormità da interrompere il nesso causale); infatti, nonostante fosse in corso da un pio d'ore un nubifragio e nonostante l'area fosse illuminata, si è diretto con il proprio veicolo nel sottopasso, senza prima accertarsi della presenza di acqua e delle condizioni esistenti.
Al riguardo le prove testimoniali assunte hanno fornito due diverse valutazioni con riferimento alla visibilità del pericolo ( : a mio parere, provenendo da Lavis in direzione Trento- Persona_1
Rocchetta, dopo la rotonda, essendo la strada diritta, era possibile vedere che vi era acqua nel sottopasso;
: 5): “no, dalla rotatoria non era visibile”). Controparte_3
Tuttavia, dato le condizioni dei luoghi e le particolari circostanze, sarebbe stato conforme ad una condotta normalmente prudente se il si fosse avvicinato lentamente e con attenzione al Parte_2 sottopasso, in modo da poter accorgersi tempestivamente della presenza di una notevole quantità di acqua e di evitare, quindi, di inoltrarsi oltre.
Per tali motivi il concorso di colpa va determinato nella misura del 50 %.
Deve, quindi, trovare conferma la pronuncia impugnata con riferimento alla sussistenza del concorso di colpa (la cui percentuale misura, tuttavia, non era stata indicata dal Giudice di Pace, il quale non aveva neppure indicato i criteri in base ai quali aveva determinato i danni liquidati).
Per quanto riguarda i danni subiti dal veicolo, non si ritiene necessario assumere una ctu, essendo stata prodotta in causa la fattura emessa dall'autofficina (n.4616/2013) che ha effettuato la riparazione e risultando, gli interventi ivi descritti, compatibili con i danni lamentati pagina 7 di 9 Pertanto, spetta all'appellato un importo pari alla metà della fattura metà della fattura (€ 4.235,87 :2 = €
2.118,00).
Trattandosi di un debito di valore, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 2.5.2013 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 2.118,00 annualmente rivalutata, dal 2.5.2013 alla data odierna;
sulla somma come sopra complessivamente determinata, invece, dalla data della presente sentenza al saldo, sono dovuti i soli interessi legali.
Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento dei danni da c.d. fermo tecnico;
invero, la
Suprema Corte ha statuito (sentenza n.32946 del 17/12/2024 ) che “il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo.
E, a fronte della mancata dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, non è possibile indurre la loro derivazione causale dall'illecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, sulla base di un ragionamento presuntivo.
Fondato risulta, altresì, il motivo di impugnazione relativo all'eccessività della somma liquidata a titolo di spese del giudizio di primo grado. Invero, applicando le tariffe vigenti all'epoca , risultava un importo di € 1.205,00 (fase studio: € 225,00; fase introduttiva: € 240,00; fase trattazione: € 335,00; fase decisionale: € 405,00) e non di € 1.500,00, come liquidato dal Giudice di Pace. Con Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la deve essere condannata a corrispondere a gli importi sopra indicati. Parte_2
L'accoglimento (parziale) dell'appello ed il rigetto dell'appello incidentale (tale potendosi qualificare la domanda svolta dall'appellato), giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. In riforma della sentenza n. 163/22 del Giudice di Pace di Trento dd. 16 – 29/06/2022, accertato il concorso di colpa del convenuto nella misura del 50 %, condanna la Parte_1
a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di €
[...] Parte_2
2.118,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 2.5.2013 pagina 8 di 9 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 2.118,00 annualmente rivalutata, dal 2.5.2013 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data della presente sentenza al saldo;
2. condanna la a corrispondere a , a titolo di spese Parte_1 Parte_2 del giudizio di primo grado, la somma di € 1.205,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 5 ex art. 2 D.M. n.55/14;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in data 18/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2995/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
ASCHBACHER KURT e , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. ASCHBACHER
KURT
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_2 C.F._1
FRANCESCA e elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA ACQUI 3 38100 presso lo Pt_1 studio dell'avv. DONATI FRANCESCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE APPELLANTE: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'appellato sig. il quale avrebbe dovuto, semmai, Parte_2 formulare apposito appello incidentale;
in via principale, nel merito: - per le ragioni indicate nel motivo di appello n. 1, previo accertamento e dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo di primo grado di parte attrice di data 18.02.2020, si chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare la conseguente nullità della sentenza oggetto di pagina 1 di 9 impugnazione con condanna di parte appellata, , al pagamento delle spese del presente Parte_2 giudizio di appello oltre a quelle di primo grado;
- in subordine, per le ragioni esposte al motivo di appello n. 2 si chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancanza totale (sotto il profilo sia formale che sostanziale) del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c.;
- in ulteriore subordine, per le ragioni esposte al motivo di appello n. 3 si chiede al Tribunale adito, previo accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore già formulata in primo grado, che parte appellata venga condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado, oltre che al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello;
- per le ragioni indicate al motivo n. 4 del presente atto di citazione appello, si chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare il difetto della titolarità in capo all'allora attore del diritto di proprietà del veicolo Opel Corsa targato ED448MH e per l'effetto di voler rigettare tutte le richieste risarcitorie dell'allora attore, sig. Parte_2
- per le ragioni indicate ai motivi nn. 5 e 6 nel presente atto di citazione in appello, si chiede al
Tribunale adito di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della Parte_1 nella causazione del sinistro oggetto del giudizio, riformando parzialmente, quanto alla responsabilità concorsuale riconosciuta in capo alla e alle spese di lite, la sentenza Parte_1 impugnata accertando e dichiarando la totale responsabilità del sinistro in capo al sig. Parte_2 ovvero, riconoscere la totale assenza di prova in ordine alla quantificazione dei danni come esposta da parte attrice;
- rigettare la domanda riconvenzionale ovvero l'appello incidentale formulato dall'appellato sig.
[...]
a mezzo della propria comparsa di costituzione di data 29.03.2023; Parte_2 in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenesse sussistente la responsabilità concorsuale della , per le ragioni tutte compiutamente Parte_1 esposte al motivo n. 7 del presente atto di appello, si chiede la riforma del capo di sentenza sulle spese di lite con compensazione integrale delle spese di giudizio del primo grado ovvero, in subordine, riducendo l'importo della condanna.
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali al 15%, IVA e CAP;
Cont
in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie di cui all'atto di citazione in appello di parte di data 28.11.2022 ad oggi non ammesse.
APPELLATO: in via riconvenzionale: in parziale riforma della sentenza n. 163/22 del Giudice di Pace di Trento dd. 16 – 29/06/2022, condannare l'appellante in persona del Parte_1
pagina 2 di 9 Presidente ex art. 2051 cc e/o in subordine ex art. 2043 cc al risarcimento dei danni subiti dall'attore per i fatti per cui è giudizio quantificati in € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al saldo;
in via principale: rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza n. 163/22 del Giudice di Pace di dd. 16 – 29/06/2022; Pt_1 in via istruttoria: nel caso in cui questo Giudice lo ritenesse opportuno si insiste nuovamente per l' ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti da Con vittoria delle spese Parte_2 di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 28.11.2022 la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 310/2021 emessa dal Giudice di Pace di Trento con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta da – riconoscendogli la somma di € 3.000,00 a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni subiti il 2.5.2013, alle ore 22:30, presso il sottopasso industriale di Lavis, allorquando il veicolo Opel Corso, condotto dall'attore, era andato in avaria a causa di un allagamento verificatosi presso tale sottopassaggio.
Ha asserito che la sentenza di primo grado era nulla in quanto il Giudice di Pace aveva disatteso la eccezione di nullità dell'atto introduttivo per inosservanza del termine minimo di comparizione.
Ha affermato che la motivazione era contraddittoria in quanto il Giudice di Pace, pur asserendo che le precipitazioni erano state eccezionali e repentine e tali da integrare, quindi, il caso fortuito, aveva ritenuto che sussistesse ugualmente una responsabilità della PAT.
Ha rilevato, inoltre, di aver eccepito tempestivamente l'incompetenza per valore del Giudice adito in prima istanza, ma tale eccezione era stata disattesa;
ha ribadito che controparte aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione e che, pertanto, la domanda eccedeva la competenza del Giudice di Pace.
Ha asserito che controparte non aveva provato di essere proprietario del veicolo e che era errata la sentenza nella parte in cui riconosceva il diritto al risarcimento all'attore indipendentemente dalla sua qualità di proprietario.
Ha precisato che, in ogni caso, la condotta irresponsabile dell'attore, che, pur in presenza di pioggia battente ed essendo diretto all'attraversamento di un sottopasso (per sua stessa natura, di andamento curvo), non aveva fermato il proprio veicolo, era tale da interrompere il nesso causale.
Ha asserito che controparte non aveva provato i danni subiti e che, in ogni caso, la sentenza impugnata non aveva indicato in che modo e con quali criteri erano stati liquidati tali danni.
pagina 3 di 9 Ha affermato, infine, che anche la condanna alle spese era errata in quanto non conforme alle tariffe ed in quanto il Giudice non aveva tenuto conto della riduzione della domanda attorea.
Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse accolto e che fosse dichiarata la nullità della sentenza, ovvero che la domanda di controparte fosse rigettata o quantomeno ridotta, anche con riferimento alle spese di lite.
Con comparsa dd. 29.3.2023 si è costituito asserendo che non sussisteva alcuna nullità Parte_2 della sentenza, che la domanda iniziale era stata limitata entro la somma di € 5.000,00 e che la proprietà della vettura era stata provata negli atti di causa.
Ha affermato che non era stata fornita prova dell'esistenza del caso fortuito;
ha affermato che non Con sussisteva alcun concorso di colpa in capo all'attore e che la aveva avuto tutto il tempo necessario per provvedere alla chiusura del sottopasso. Con Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse respinto;
in via di appello incidentale, ha chiesto che la fosse condannata a risarcire integralmente i danni subiti e quantificati in € 5.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al saldo.
***
Va, in primo luogo, dichiarato infondato il motivo di appello relativo alla asserito nullità della sentenza per mancato accoglimento della eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per inosservanza del termine minimo di comparizione.
Si può indubbiamente convenire con l'appellante con riguardo alla infondatezza e contraddittorietà della motivazione addotta dal Giudice di Pace al riguardo (“Va altresì' disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per inosservanza del termine a comparire in violazione dell'art. 318, II c, c.p.c. in relazione agli artt. 163, 163bis e 164 c.p.c. perché la convenuta ha implicitamente rinunziato al nuovo termine perché diversamente l'avrebbe dovuto chiedere adeguatamente in modo espresso in prima udienza anche con istanza orale che sarebbe stata certamente accolta”); soprattutto in considerazione del fatto che l'udienza era stata tenuta mediante trattazione scritta e che l'eccezione era stata ribadita nelle note d'udienza.
Tale eccezione, tuttavia, era infondata in quanto (ordinanza n. 28646 del 15/12/2020) “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che
l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”. pagina 4 di 9 Infondata è, altresì, l'eccezione relativa all'incompetenza per valore del Giudice adito.
Invero, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto la condanna Parte_2 della convenuto “al risarcimento dei danni subiti dall'attore per i fatti per cui è giudizio allo stato quantificati in € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al saldo o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre e comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito”.
La giurisprudenza ha precisato (ordinanza n.23434 del 25/08/2021) ”in tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta”.
Per quanto attiene al merito della vertenza, va precisato che – anche in questo caso – è chiaramente errata la motivazione esposta nella sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui disattende l'eccezione sollevata dall'odierna appellante e relativa alla mancanza di titolarità del diritto risarcitorio in capo all'attore (“va altresì disattesa l'eccezione di “Assenza di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dall'attore” perché parte attrice è legittimata qualunque sia la veste assunta
(proprietario o possessore) atteso che la titolarità si presume fino a prova contraria e, dunque, alcuna prova “di acquisto a titolo derivativo o originario” occorre esigere”).
Si evidenzia che, tuttavia, dalla documentazione prodotta in causa emergeva la prova che Parte_2 era proprietario del veicolo Opel Corsa in questione;
invero, dal rapporto dei Vigili del Fuoco
[...] dd.
2.5.2013 emergeva che tale veicolo era “di proprietà del sig. , nato a [...] il Parte_2
pagina 5 di 9 01/02/84”; inoltre, in allegato alla memoria dd. 21.07.2020 parte convenuta aveva prodotto sub doc. 7 relativa visura ACI dove si certificava la proprietà del veicolo incidentato in capo all'attore. Cont Per quanto riguarda la responsabilità della per l'evento dannoso in oggetto, va evidenziato che tale responsabilità può essere ritenuta fondata ex art. 2051 c.c..
Invero, è stata provata l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito dal veicolo in oggetto (verbale dei Vigili del Fuoco: “in data 2 maggio 2013 alle ore 22,25 veniva richiesto il nostro intervento presso il sottopasso che collega la zona industriale primaria di Lavis con la tangenziale TN-Rocchetta, per il soccorso a degli automobilisti bloccati nell'allagamento del sottopassaggio stesso e parte della rotatoria sottosuolo dopo le forti precipitazioni che intercorrevano precedentemente alla chiamata di soccorso….si spostava l'autovettura Opel Corso ED448MH (di proprietà del sig. , nato a [...] il [...]) la quale aveva il motore in avaria…il Parte_2 livello delle acque raggiungeva circa 100 cm nelle parti a maggiore profondità della carreggiata in quanto le pompe adibite allo svuotamento erano insufficienti a fronte delle eccezionali precipitazioni
(80mm nelle due ore precedenti)”; : “2): “confermo; posso confermare la circostanza, Controparte_2 in quanto chiamato al telefono da mio fratello mi sono recato sul luogo (all'epoca abitavo a ) ed Pt_1 ho constatato che l'auto di mio fratello ed altre erano rimaste bloccate a causa dell'acqua nel sottopasso di cui al capitolo;
l'acqua era alta circa un metro”; : “2): “sì è vero;
posso Testimone_1 confermare la circostanza in quanto con mio cognato mi sono recata sul posto per Controparte_2 recuperare mio marito;
ho potuto verificare che l'Opel Corsa di mio marito era nel sottopasso con
l'acqua che in quel momento arrivava al ginocchio, preciso che l'auto era stata spostata dai Vigili verso in quanto l'acqua continuava a salire”). Pt_1
La giurisprudenza ha statuito (Sez.U. ordinanza n.20943 del 30/06/2022) che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Non si ritiene che sia stata fornita prova adeguata in merito all'esistenza di un caso fortuito, tale da escludere il nesso causale (sentenza n. 30521 del 22/11/2019: “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un pagina 6 di 9 "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia”; ordinanza n.4588 del 11/02/2022:
“Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”).
La sentenza di primo grado va confermata con riferimento all'accertamento di un concorso di colpa in capo al privato.
Invero l'appellato ha posto in essere una condotta che può ritenersi connotata da elementi di colpa
(anche se non da tale abnormità da interrompere il nesso causale); infatti, nonostante fosse in corso da un pio d'ore un nubifragio e nonostante l'area fosse illuminata, si è diretto con il proprio veicolo nel sottopasso, senza prima accertarsi della presenza di acqua e delle condizioni esistenti.
Al riguardo le prove testimoniali assunte hanno fornito due diverse valutazioni con riferimento alla visibilità del pericolo ( : a mio parere, provenendo da Lavis in direzione Trento- Persona_1
Rocchetta, dopo la rotonda, essendo la strada diritta, era possibile vedere che vi era acqua nel sottopasso;
: 5): “no, dalla rotatoria non era visibile”). Controparte_3
Tuttavia, dato le condizioni dei luoghi e le particolari circostanze, sarebbe stato conforme ad una condotta normalmente prudente se il si fosse avvicinato lentamente e con attenzione al Parte_2 sottopasso, in modo da poter accorgersi tempestivamente della presenza di una notevole quantità di acqua e di evitare, quindi, di inoltrarsi oltre.
Per tali motivi il concorso di colpa va determinato nella misura del 50 %.
Deve, quindi, trovare conferma la pronuncia impugnata con riferimento alla sussistenza del concorso di colpa (la cui percentuale misura, tuttavia, non era stata indicata dal Giudice di Pace, il quale non aveva neppure indicato i criteri in base ai quali aveva determinato i danni liquidati).
Per quanto riguarda i danni subiti dal veicolo, non si ritiene necessario assumere una ctu, essendo stata prodotta in causa la fattura emessa dall'autofficina (n.4616/2013) che ha effettuato la riparazione e risultando, gli interventi ivi descritti, compatibili con i danni lamentati pagina 7 di 9 Pertanto, spetta all'appellato un importo pari alla metà della fattura metà della fattura (€ 4.235,87 :2 = €
2.118,00).
Trattandosi di un debito di valore, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 2.5.2013 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 2.118,00 annualmente rivalutata, dal 2.5.2013 alla data odierna;
sulla somma come sopra complessivamente determinata, invece, dalla data della presente sentenza al saldo, sono dovuti i soli interessi legali.
Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento dei danni da c.d. fermo tecnico;
invero, la
Suprema Corte ha statuito (sentenza n.32946 del 17/12/2024 ) che “il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo.
E, a fronte della mancata dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, non è possibile indurre la loro derivazione causale dall'illecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, sulla base di un ragionamento presuntivo.
Fondato risulta, altresì, il motivo di impugnazione relativo all'eccessività della somma liquidata a titolo di spese del giudizio di primo grado. Invero, applicando le tariffe vigenti all'epoca , risultava un importo di € 1.205,00 (fase studio: € 225,00; fase introduttiva: € 240,00; fase trattazione: € 335,00; fase decisionale: € 405,00) e non di € 1.500,00, come liquidato dal Giudice di Pace. Con Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la deve essere condannata a corrispondere a gli importi sopra indicati. Parte_2
L'accoglimento (parziale) dell'appello ed il rigetto dell'appello incidentale (tale potendosi qualificare la domanda svolta dall'appellato), giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. In riforma della sentenza n. 163/22 del Giudice di Pace di Trento dd. 16 – 29/06/2022, accertato il concorso di colpa del convenuto nella misura del 50 %, condanna la Parte_1
a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di €
[...] Parte_2
2.118,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 2.5.2013 pagina 8 di 9 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 2.118,00 annualmente rivalutata, dal 2.5.2013 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data della presente sentenza al saldo;
2. condanna la a corrispondere a , a titolo di spese Parte_1 Parte_2 del giudizio di primo grado, la somma di € 1.205,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 5 ex art. 2 D.M. n.55/14;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in data 18/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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