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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1905/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.10.2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI PIERRO FRANCESCO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Piave n. 65, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI PIERRO FRANCESCO, giusta procura in CP_1 atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Piave n. 65, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Trani con rito concordatario il 17.08.2011 (atto n.191, parte II, serie A , anno 2011). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Nelle more del procedimento, le parti hanno modificato le condizioni originarie, come indicate con note scritte del 29.11.2024. All'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note sostitutive dell'udienza del 19.3.2025. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 18.10.2024. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Trani il 17.08.2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto come modificate e integrate con note scritte sostitutive dell'udienza del 19.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Trani, il 25.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.10.2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI PIERRO FRANCESCO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Piave n. 65, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI PIERRO FRANCESCO, giusta procura in CP_1 atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Piave n. 65, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Trani con rito concordatario il 17.08.2011 (atto n.191, parte II, serie A , anno 2011). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Nelle more del procedimento, le parti hanno modificato le condizioni originarie, come indicate con note scritte del 29.11.2024. All'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note sostitutive dell'udienza del 19.3.2025. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 18.10.2024. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Trani il 17.08.2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto come modificate e integrate con note scritte sostitutive dell'udienza del 19.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Trani, il 25.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia