Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6341/2023 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. FARETRA ANNA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2023, il ricorrente di cui in epigrafe
- premesso di essere dipendente della in servizio presso il P.O. CP_1 [...]
, con mansioni di C.P.S. Infermiere, inquadrato in categoria D6 del CP_2
CCNL Comparto Sanità Pubblica, presso il reparto di Medicina e Chirurgia del citato nosocomio;
che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, in qualità di infermiere autista era stato addetto al trasporto di malati covid 19 in ambulanza, per un totale di 25 turni di servizio;
che la struttura presso cui era stato impiegato a far data dal 15.03.2020 rientrava tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020 (concernente le modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 34/2020) trattandosi di servizio di Pronto Soccorso
c) Condannare la convenuta, alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, per fattane anticipazione”.
La si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_2
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altri colleghi di questa
Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (cfr. sentenza n. 1255/2023 pubbl. il 02/05/2023, estensore dott. Francesco De
Giorgi, nonché sentenza 284/2023 pubbl. il 01/02/2023, estensore dott.
Vincenzo Maria Tedesco).
La resistente rappresentava che “alla fascia A accedano coloro i quali siano stati coinvolti in attività Covid nei reparti di Anestesia,
Rianimazione, Malattie Infettive, Pneumologia, Dipartimenti di Prevenzione, mentre alla fascia C accedono coloro che non appartengono ai settori menzionati ma sono stati comunque coinvolti in attività COVID”.
Ciò posto, sosteneva come il ricorrente non fosse un operatore sanitario coinvolto nei settori individuati dalla Fascia A, potendo tutt'al più pretendere gli importi relativi alla Fascia C in ragione del numero di turni effettivamente espletati.
Deduceva, inoltre, che gli importi indicati dall'Accordo regionale “sono previsti al lordo di oneri ed Irap che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda”.
Tanto premesso, va evidenziato che la legislazione relativa all'indennità richiesta prevede che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l.
18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna
, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del Parte_3
D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID
Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”;
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stato coinvolto nella emergenza Covid.
Il punto controverso è se questo coinvolgimento sia stato diretto (fascia
A) o indiretto e, comunque, rispetto a quali valori debba essere parametrato il trattamento economico spettante al ricorrente (fascia B, C,
D).
In base a quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, il ricorrente si è dedicato, per tutto il periodo per cui è ricorso, al trasporto di pazienti Covid 19 in ambulanza.
Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto “di presa in carico di pazienti COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A), anche per il tramite del richiamo al personale dipendente del 118 e del Pronto Soccorso.
E' infondata inoltre l'ulteriore difesa della circa le modalità di CP_1 calcolo degli importi. Sul punto è intervenuta di recente la Corte
d'Appello di Bari – Sezione Lavoro-, la quale si è pronunciata nei seguenti termini: “Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; Parte_4
155/2020) e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo)… Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di
“traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore….In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole (Corte d'Appello di Parte_5
Bari – Sezione Lavoro – n. 1724/2024).
Il ricorso è dunque integralmente fondato.
Circa la quantificazione del dovuto, al ricorrente spettano gli importi di di € 441,00 (primo mese di fascia A) e di € 1.134,00 (secondo mese di fascia A, 18 turni), per un totale di € 1.575,00.
Avendo parte ricorrente già conseguito € 367,15 (cfr. le buste paga di
Agosto 2020, Settembre 2021 e Dicembre 2022), residua – quale somma dovuta
– quella di € 1.207,85.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento Parte_2 in favore del ricorrente, per i titoli di cui in premessa, della somma di €
1.207,85, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condanna la al pagamento delle spese processuali pari ad € Parte_2
1.030,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15 %, IVA e C.A.P., con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 14/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli