Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Santoro e Guido Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 22.03.2024, emesso dal Comando del Reggimento “-OMISSIS-” (3°) di -OMISSIS-, di rigetto della domanda tesa ad ottenere il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266/1999
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l’atto depositato il 28.11.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. DE De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 22.03.2024, con il quale il Comando del Reggimento “-OMISSIS-” (3°) di -OMISSIS- ha rigettato la sua domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266/1999.
2. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
4. – In vista della discussione della causa, con atto depositato il 28.11.2025, i difensori del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare agli atti, rappresentando che il sig. -OMISSIS- di non ha più interesse alla decisione del ricorso in ragione della sua assunzione presso altra amministrazione.
5. – All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Il collegio rileva che l’atto depositato il 28.11.2025 non rispetta i requisiti richiesti dall’art. 84 cod. proc. amm. per la valida rinuncia agli atti, difettando la sottoscrizione personale del ricorrente (o di un procuratore munito di procura speciale alla rinuncia) e la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Cionondimeno, pur in assenza delle anzidette formalità, dal medesimo atto possono desumersi univoci argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del ricorso, che deve dunque essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, co. 4, cod. proc. amm.
7. – Tenuto conto della particolare natura degli interessi dedotti in giudizio, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
VI La UA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
DE De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE De RA | VI La UA |
IL SEGRETARIO