Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/1968, n. 1133
CASS
Sentenza 17 aprile 1968

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L'Esercizio del diritto di riscatto richiede non solo l'apposita dichiarazione del venditore, da comunicarsi al venditore entro il termine fissato, ma anche la corresponsione, entro lo stesso termine, delle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. Per tale rimborso e sufficiente, al fine di evitare la decadenza dal diritto di riscatto, che anteriormente alla scadenza di detto termine (sia esso quello legale o quello convenzionale) il venditore faccia offerta non formale, purche seria e concreta, del prezzo e delle somme accessorie da lui dovute. Tuttavia, dopo la scadenza del termine e di fronte al rifiuto del compratore di ricevere il pagamento dei rimborsi e di acconsentire al riscatto, e necessaria entro otto giorni dalla scadenza del termine l'offerta reale di tali rimborsi,che non puo trovare valido equipollente nell'invito a comparire davanti a un notaio per l'esecuzione del riscatto o nella proposizione di un'Azione giudiziaria circa il riscatto medesimo o in offerta di pagamento meramente verbali, in quanto la decadenza dal diritto di riscatto non e impedita se non dal compimento dell'atto previsto a tale scopo dalla legge.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/1968, n. 1133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1133
    Data del deposito : 17 aprile 1968

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