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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3321 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARO ANITA c/o il cui studio in Cassano allo Jonio, alla Via Pontenuovo, snc, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILADA e FERRATO P.IVA_1
BE con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso l'Ufficio Legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava la pensione ex L. 118/71 negata, viceversa, dal ctu nominato nella pregressa fase processuale, dott.ssa , che aveva accertato un Persona_1 grado di invalidità pari all'86%; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data. CP_ Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la CP_ rinnovazione della ctu;
l' , sebbene costituito in Giudizio, non ha inteso depositare note.
La causa è matura per la decisone.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 07.05.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 04.06.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 02.07.2025.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la competente Commissione Medica in data 05.04.2024 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il
27.04.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1711/24, riconoscersi il beneficio della pensione ex L. 118/71.
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come il ctu nominato nella pregressa fase processuale abbia errato nella valutazione complessiva del soggetto.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo, dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse all'elaborato Persona_1 dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l' invocata provvidenza, si limita ad operare una diversa tabellazione delle patologie riscontrate dall'Ausiliare del Giudice rilevando anche l'omissione di una patologia.
Le doglianze e le contestazioni non colgono nel segno.
Difatti va rilevato, anzitutto, come il CTU abbia valutato, unitamente a tutte le certificazioni versate agli atti, le diverse e poi riscontrate patologie rammentandosi che la visita medico-legale non può costituire la sola visione ed esame, ai fini del suo convincimento, degli atti allegati al fascicolo;
se così fosse il ruolo dell'Ausiliare del Giudice sarebbe del tutto inutile e relegato a mero lettore di carte costituendo momento centrale, viceversa, la visita che si snoda attraverso la raccolta dei dati, l'esame obiettivo, l'accertamento circa l'esistenza o meno di patologie e, soprattutto, la connotazione di gravità o meno delle medesime.
In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte evidentemente solo sulla base della documentazione.
Tanto, peraltro, risulta sottolineato dall'Ausiliare del Giudice che, in sede di risposta alle osservazioni proposte dalla Parte e di poi trasfuse nel presente ricorso, condivisibilmente ha avuto modo di rilevare come i Codici vanno indicati “nel loro massimo e minimo valore di percentuale, in base alle condizioni cliniche del paziente ed anche in base agli esiti invalidanti delle stesse patologie” aggiungendo ulteriormente che “non erano presenti nella documentazione medica allegata, patologie da poter essere tabellate per analogia e proporzionalità ad altre patologie con i relativi codici”.
Difatti parte ricorrente per le diverse patologie riscontrate dal CTU, riporta i Codice tabellari indicati dallo stesso ma nel range tra il minimo ed il massino previsto per taluna di esse, senza evidenza e costrutto medico-scientifico, applica sempre il massimo;
ciò vale per la ipoacusia, per la patologia cardiaca, per quella a livello osteoarticolare ove, addirittura pone una alternativa e/o concorrenza tra i Codici da utilizzare.
Analogamente viene posta una alternativa per la patologia che non sarebbe stata riscontrata dal ctu
(leucoencefalopatia).
Peraltro ed in un certo senso a conferma della bontà dell'elaborato peritale soccorre la stessa ricorrente che, ripetesi, non solo applica i Codice tabellari, sempre nella estensione massima, ponendo anche alternative nella scelta ed applicazione includendo patologie non riscontrate dal ctu, ma ciò nonostante giunge ad un grado percentuale pari al 100% solo grazie all'ulteriore 5% previsto dalla normativa (v. pag. 5 del ricorso).
Diversamente da quanto riportato in ricorso il lavoro svolto dalla dott.ssa si presenta completo ed Per_1 esaustivo dal punto di vista medico-legale essendosi la stessa trovata al cospetto di una persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento dei benefici richiesti con CP_ conferma del Giudizio emesso dalla Commissione Medica .
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti e nella risposta alle osservazioni, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche contestazioni.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1711/24) e sulla domanda da questa proposta nei confronti
[...] CP_ dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 22 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3321 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARO ANITA c/o il cui studio in Cassano allo Jonio, alla Via Pontenuovo, snc, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILADA e FERRATO P.IVA_1
BE con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso l'Ufficio Legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava la pensione ex L. 118/71 negata, viceversa, dal ctu nominato nella pregressa fase processuale, dott.ssa , che aveva accertato un Persona_1 grado di invalidità pari all'86%; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data. CP_ Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la CP_ rinnovazione della ctu;
l' , sebbene costituito in Giudizio, non ha inteso depositare note.
La causa è matura per la decisone.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 07.05.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 04.06.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 02.07.2025.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la competente Commissione Medica in data 05.04.2024 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il
27.04.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1711/24, riconoscersi il beneficio della pensione ex L. 118/71.
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come il ctu nominato nella pregressa fase processuale abbia errato nella valutazione complessiva del soggetto.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo, dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse all'elaborato Persona_1 dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l' invocata provvidenza, si limita ad operare una diversa tabellazione delle patologie riscontrate dall'Ausiliare del Giudice rilevando anche l'omissione di una patologia.
Le doglianze e le contestazioni non colgono nel segno.
Difatti va rilevato, anzitutto, come il CTU abbia valutato, unitamente a tutte le certificazioni versate agli atti, le diverse e poi riscontrate patologie rammentandosi che la visita medico-legale non può costituire la sola visione ed esame, ai fini del suo convincimento, degli atti allegati al fascicolo;
se così fosse il ruolo dell'Ausiliare del Giudice sarebbe del tutto inutile e relegato a mero lettore di carte costituendo momento centrale, viceversa, la visita che si snoda attraverso la raccolta dei dati, l'esame obiettivo, l'accertamento circa l'esistenza o meno di patologie e, soprattutto, la connotazione di gravità o meno delle medesime.
In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte evidentemente solo sulla base della documentazione.
Tanto, peraltro, risulta sottolineato dall'Ausiliare del Giudice che, in sede di risposta alle osservazioni proposte dalla Parte e di poi trasfuse nel presente ricorso, condivisibilmente ha avuto modo di rilevare come i Codici vanno indicati “nel loro massimo e minimo valore di percentuale, in base alle condizioni cliniche del paziente ed anche in base agli esiti invalidanti delle stesse patologie” aggiungendo ulteriormente che “non erano presenti nella documentazione medica allegata, patologie da poter essere tabellate per analogia e proporzionalità ad altre patologie con i relativi codici”.
Difatti parte ricorrente per le diverse patologie riscontrate dal CTU, riporta i Codice tabellari indicati dallo stesso ma nel range tra il minimo ed il massino previsto per taluna di esse, senza evidenza e costrutto medico-scientifico, applica sempre il massimo;
ciò vale per la ipoacusia, per la patologia cardiaca, per quella a livello osteoarticolare ove, addirittura pone una alternativa e/o concorrenza tra i Codici da utilizzare.
Analogamente viene posta una alternativa per la patologia che non sarebbe stata riscontrata dal ctu
(leucoencefalopatia).
Peraltro ed in un certo senso a conferma della bontà dell'elaborato peritale soccorre la stessa ricorrente che, ripetesi, non solo applica i Codice tabellari, sempre nella estensione massima, ponendo anche alternative nella scelta ed applicazione includendo patologie non riscontrate dal ctu, ma ciò nonostante giunge ad un grado percentuale pari al 100% solo grazie all'ulteriore 5% previsto dalla normativa (v. pag. 5 del ricorso).
Diversamente da quanto riportato in ricorso il lavoro svolto dalla dott.ssa si presenta completo ed Per_1 esaustivo dal punto di vista medico-legale essendosi la stessa trovata al cospetto di una persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento dei benefici richiesti con CP_ conferma del Giudizio emesso dalla Commissione Medica .
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti e nella risposta alle osservazioni, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche contestazioni.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1711/24) e sulla domanda da questa proposta nei confronti
[...] CP_ dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 22 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo