TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3149 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 18/01/1971 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/07/1972 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Viale Strasburgo n.277, presso lo studio dell'avv. Grasso Anna Maria che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
2) Con riferimento alla casa coniugale, attualmente in comproprietà al 50% fra i coniugi, al pari di tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, i ricorrenti hanno concordato che il sig. Parte_1 trasferirà a titolo gratuito, entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della declaranda separazione consensuale, la propria quota in favore della sig.ra , la quale si farà carico di Controparte_1 tutte le spese relative al rogito, ivi comprese quelle notarili. All'uopo i coniugi hanno già provveduto alla rinegoziazione del rapporto di mutuo n. 7442992 al fine di ottenere una rata d'importo minore il cui pagamento, dal mese di aprile 2025, è già ad esclusivo carico della sig.ra Controparte_1 Parimenti, dalla data di deposito del presente ricorso e nelle more della stipuladel rogito, rimarranno a carico della ricorrente tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al cespite, il pagamento di tutte le utenze (con onere della ricorrente di provvedere alla voltura delle stesse a proprio nome) ed ogni e qualsivoglia spesa relativa all'immobile, tutte incluse e nessuna esclusa.
3) Gli arredi e corredi dell'immobile verranno divisi fra i coniugi di comune accordo.
4) I figli, e rimarranno a vivere con la madre nell'abitazione coniugale. Per_1 Per_2
5) Il sig. provvederà al mantenimento ordinario della figlia fino al Parte_1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica, nella misura di € 250,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie [...]; le spese straordinarie verranno divise al 50% fra i coniugi, secondo le previsioni del Protocollo del Tribunale di Palermo.
6) Rimarrà ad esclusivo carico del sig. il pagamento delle rate del finanziamento Parte_1 n. 27835841 (rata mensile € 261,56), del finanziamento Santander Consumer Bank s.p.a. Pt_2
(rata mensile € 323,82) che, seppur formalmente intestati alla sig.ra sono stati Controparte_1 contratti nell'interesse dell'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata
“Free Body Training”; rimarranno, inoltre, ad esclusivo carico del ricorrente anche le rate dei finanziamenti n. 7807615 (rata mensile € 431,49) e n. 9247375 (rata mensile € 88,13).
7) I coniugi convengono che l'autovettura targata DD106SA, attualmente intestata al sig.
[...]
, venga trasferita, a titolo gratuito, alla sig.ra entro e non oltre 30 Parte_1 Controparte_1 giorni dall'omologa dalla declaranda separazione, con passaggio di proprietà a cura e spese della stessa;
parimenti, la relativa polizza assicurativa, attualmente intestata al ricorrente, dovrà essere trasferita a nome della sig.ra che provvederà a pagare il relativo premio”. CP_1
2
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 28/09/1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 180 - P. II, serie A - Anno 1996).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG OS
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3149 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 18/01/1971 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/07/1972 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Viale Strasburgo n.277, presso lo studio dell'avv. Grasso Anna Maria che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
2) Con riferimento alla casa coniugale, attualmente in comproprietà al 50% fra i coniugi, al pari di tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, i ricorrenti hanno concordato che il sig. Parte_1 trasferirà a titolo gratuito, entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della declaranda separazione consensuale, la propria quota in favore della sig.ra , la quale si farà carico di Controparte_1 tutte le spese relative al rogito, ivi comprese quelle notarili. All'uopo i coniugi hanno già provveduto alla rinegoziazione del rapporto di mutuo n. 7442992 al fine di ottenere una rata d'importo minore il cui pagamento, dal mese di aprile 2025, è già ad esclusivo carico della sig.ra Controparte_1 Parimenti, dalla data di deposito del presente ricorso e nelle more della stipuladel rogito, rimarranno a carico della ricorrente tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al cespite, il pagamento di tutte le utenze (con onere della ricorrente di provvedere alla voltura delle stesse a proprio nome) ed ogni e qualsivoglia spesa relativa all'immobile, tutte incluse e nessuna esclusa.
3) Gli arredi e corredi dell'immobile verranno divisi fra i coniugi di comune accordo.
4) I figli, e rimarranno a vivere con la madre nell'abitazione coniugale. Per_1 Per_2
5) Il sig. provvederà al mantenimento ordinario della figlia fino al Parte_1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica, nella misura di € 250,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie [...]; le spese straordinarie verranno divise al 50% fra i coniugi, secondo le previsioni del Protocollo del Tribunale di Palermo.
6) Rimarrà ad esclusivo carico del sig. il pagamento delle rate del finanziamento Parte_1 n. 27835841 (rata mensile € 261,56), del finanziamento Santander Consumer Bank s.p.a. Pt_2
(rata mensile € 323,82) che, seppur formalmente intestati alla sig.ra sono stati Controparte_1 contratti nell'interesse dell'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata
“Free Body Training”; rimarranno, inoltre, ad esclusivo carico del ricorrente anche le rate dei finanziamenti n. 7807615 (rata mensile € 431,49) e n. 9247375 (rata mensile € 88,13).
7) I coniugi convengono che l'autovettura targata DD106SA, attualmente intestata al sig.
[...]
, venga trasferita, a titolo gratuito, alla sig.ra entro e non oltre 30 Parte_1 Controparte_1 giorni dall'omologa dalla declaranda separazione, con passaggio di proprietà a cura e spese della stessa;
parimenti, la relativa polizza assicurativa, attualmente intestata al ricorrente, dovrà essere trasferita a nome della sig.ra che provvederà a pagare il relativo premio”. CP_1
2
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 28/09/1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 180 - P. II, serie A - Anno 1996).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG OS
3