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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17809 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CE MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23817 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Palestrina via Pedemontana 5 Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Daniela Zaccari e Tommaso Bancheri che lo rappresentano e difendono giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo Direttore pro tempore elettivamente domiciliati in Roma,
[...] via dei Portoghesi n 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difese
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Come da note di udienza del 5 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c il ricorrente ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n.097 20210127154323000 notificata da Controparte_2
all'opponente il 18 gennaio 2023, in relazione alla sanzione ammnistrativa pecuniaria di
25.823,00 applicata dal Collegio di Garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma
per violazione dell'art 7 co 6 e co 7 legge 515/1993
A sostegno della domanda evidenziava la mancata notifica degli atti presupposti alla formazione del titolo e la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria trattandosi di sanzioni amministrative.
Costituitisi i resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda sul presupposto della legittimità
del loro operato.
La preliminare eccezione di prescrizione del diritto è fondata e merita accoglimento.
Il ruolo formato dall'ente impositore costituisce titolo ai sensi del D.lgs 26 febbraio 1999 n 46
art 49 comma 1, in seguito al quale viene notificata al singolo debitore dal concessionario la cartella di pagamento.
Il diritto a riscuotere la pretesa sanzionatoria si prescrive a norma dall'art 28 L. 689/81 in cinque anni. Il rinvio operato dall'art 28, 2 comma L 689/81 alla disciplina civilistica rende applicabile il regime della interruzione della prescrizione ex art 2943 c.c. . Tale articolo prevede un sistema chiuso di cause di interruzione identificate, tra le altre, con ogni atto diretto alla riscossione che valga costituire in mora il creditore.
Nel caso che ci occupa è pacificamente emerso che la notifica del titolo è avvenuta l'8
maggio 2016 mentre la notifica della relativa cartella di pagamento è avvenuta il 18
gennaio 2023 , quando la prescrizione del credito era maturata senza che il concessionario per la riscossione avesse provveduto alla interruzione con altri validi atti.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sos tegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiolog ica da COVID19), prevede la sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e delle rate la cui scadenza rientra nel periodo c ompreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 pertanto non si applica al caso che ci occupa
L'accoglimento della preliminare eccezione di merito esclude l'esame delle ulteriori questioni.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovute le somme riportate nella cartella di pagamento 097 20210127154323000 notificata all'opponente il 18 gennaio 2016;
2) compensa le spese tra le parti
Così deciso in Roma, dalla II sezione civile del tribunale, il 19 dicembre 2025 .
Il giudice
CE MI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CE MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23817 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Palestrina via Pedemontana 5 Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Daniela Zaccari e Tommaso Bancheri che lo rappresentano e difendono giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo Direttore pro tempore elettivamente domiciliati in Roma,
[...] via dei Portoghesi n 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difese
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Come da note di udienza del 5 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c il ricorrente ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n.097 20210127154323000 notificata da Controparte_2
all'opponente il 18 gennaio 2023, in relazione alla sanzione ammnistrativa pecuniaria di
25.823,00 applicata dal Collegio di Garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma
per violazione dell'art 7 co 6 e co 7 legge 515/1993
A sostegno della domanda evidenziava la mancata notifica degli atti presupposti alla formazione del titolo e la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria trattandosi di sanzioni amministrative.
Costituitisi i resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda sul presupposto della legittimità
del loro operato.
La preliminare eccezione di prescrizione del diritto è fondata e merita accoglimento.
Il ruolo formato dall'ente impositore costituisce titolo ai sensi del D.lgs 26 febbraio 1999 n 46
art 49 comma 1, in seguito al quale viene notificata al singolo debitore dal concessionario la cartella di pagamento.
Il diritto a riscuotere la pretesa sanzionatoria si prescrive a norma dall'art 28 L. 689/81 in cinque anni. Il rinvio operato dall'art 28, 2 comma L 689/81 alla disciplina civilistica rende applicabile il regime della interruzione della prescrizione ex art 2943 c.c. . Tale articolo prevede un sistema chiuso di cause di interruzione identificate, tra le altre, con ogni atto diretto alla riscossione che valga costituire in mora il creditore.
Nel caso che ci occupa è pacificamente emerso che la notifica del titolo è avvenuta l'8
maggio 2016 mentre la notifica della relativa cartella di pagamento è avvenuta il 18
gennaio 2023 , quando la prescrizione del credito era maturata senza che il concessionario per la riscossione avesse provveduto alla interruzione con altri validi atti.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sos tegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiolog ica da COVID19), prevede la sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e delle rate la cui scadenza rientra nel periodo c ompreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 pertanto non si applica al caso che ci occupa
L'accoglimento della preliminare eccezione di merito esclude l'esame delle ulteriori questioni.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovute le somme riportate nella cartella di pagamento 097 20210127154323000 notificata all'opponente il 18 gennaio 2016;
2) compensa le spese tra le parti
Così deciso in Roma, dalla II sezione civile del tribunale, il 19 dicembre 2025 .
Il giudice
CE MI