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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/07/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PY
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2007 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
Parte_1 P.I. P.IVA_1 con sede legale in Reggio Emilia, via Augusto Piccard n. 16/g, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Controparte_1 C.F. nato a [...] il [...], rappresentata e difesa,in virtù di C.F. 1
comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.9.2024, dall'Avv. Marco Fantini del Foro di
Reggio Emilia (C.fisc.: ), in sostituzione dei precedenti difensori ed in forza C.F. 2
di procura alle liti rilasciata in calce al detto atto, con revoca contestuale di ogni precedente mandato e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n. 51 che dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax: 0522/1537907, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 delEmail_1 "
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
ATTRICE-OPPONETE
CONTRO
C.F. C.F. 3 in qualità di titolare Dr. Controparte_2
dell'impresa individuale Id Controparte_3 P.I. P.IVA_2 con sede in
Città Di Castello, Loc. Passerina (PG) Voc. Casanuova 34/A rappresentata e difesa, in forza di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Rocco Strangi, C.F.
C.F. 4 p.e.c. Email_2 del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata in Modena, Via Cardinale G. Morone 8, presso lo studio dello stesso, che dichiara di voler ricevere eventuali notifiche e/o comunicazioni via P.E.C all'indirizzo sopra indicato CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 463/2024, emesso dal Tribunale di
Perugia il 9.4.2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c.con ordinanza del
5.11.2024
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 18.6.2025 con termini per memorie e repliche antecedenti ex art. 189 .p.c. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 17.5.2024 la Parte_1 P.I. P.IVA_1 con sede legale in Reggio Emilia, via Augusto Piccard n. 16/g, in persona del consigliere delegato Dott. CA OR, rappresentata e difesa
C.F._5 Pec: Email_3 fax: dagli Avv.ti Arturo Cancrini (C.F.:
C.F._6 ; pec: Email_4 fax: 06.56561640) 06.56561640) e Dario Esposito ( giusta procura alle liti in calce al detto atto da intendersi materialmente congiunto ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Cancrini e CP_4 sito in Roma, Piazza San Bernardo n.
101 che dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: PEC: Fax: 06.56561640, proponeva opposizioneEmail_3 Email_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2024, emesso dal Tribunale di Perugia il 9.4.2024 e notificato a mezzo pec in pari data, in favore della Dr. nei confronti dell'opponente, per il Controparte_2
pagamento della somma di € 23.911,48, oltre interessi legali, come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione.
Sosteneva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte asserendo che era la stessa a non aver adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della stessa, che era una società che svolgeva attività di consulenza, produzione, assistenza, commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di prodotti software e hardware, nonché attività editoriale, attività di traduzioni ed interpretariato, per lo svolgimento delle quali, come indicate nello Statuto e che, nell'ottica principale di implementare la Business Unit di essa opponente, che offriva servizi legati mondo dell'HR, questa decideva di affidarsi, tra altri, alla Sig.ra Controparte_2
[...] che entrava altresì a far parte della compagine sociale a partire dal 7.9.2021 e veniva nominata amministratrice operativa della Gear(così d'ora in poi per brevità n.d.r.) dietro ricezione di un emolumento per l'attività che avrebbe svolto in favore della medesima.
Asseriva quindi l'opponente che, sebbene senza rispettare i budget prefissatisi, durante tutto il 2021 e il 2022, signora Parte 2 aveva comunque svolto attività per conto della Gear. ma. asseritamente senza spiegazioni,
a partire dal 2023, svolgeva saltuariamente attività per conto della suddetta, non rispettando gli obiettivi prefissati e generando un forte calo di fatturazione e rassegnando, infine, le proprie dimissioni da
Amministratrice operativa della Gear in data 19 giugno 2023.
In data 14.7.2023,proseguiva l'opponente, si riuniva l'assemblea dei soci della Gear, che nominava i Sig.ri
Controparte_1 e CA OR quali membri del nuovo Consiglio di Persona_1
Amministrazione seguito delle dimissioni della Sig.ra CP_2 la quale, affermava l'opponente, da quel momento avrebbe dovuto desistere dallo svolgere attività in favore della stess, e di fatto, nulla aveva espletato, non avendo più alcun titolo e/o autorizzazione alla luce delle dimissioni rassegnate dal Consiglio di
Amministrazione ed in assenza di un inquadramento aziendale.
Asseriva ancora l'opponente che l'opposta, nel periodo gennaio -maggio 2023, tratteneva, per propria stessa ammissione e sempre a dire dell'opponente, indebitamente, la somma complessiva di € 33.151,00, oltre iva, a fronte dei regolari incassi da parte dei Clienti., così che l'opponente emetteva la fattura n. 61 del 8.8.2023 nei confronti della IDExpansive di Controparte_2 per la somma complessiva di € 40.444,22 (33.151,00,
oltre iva), chiedendone il pagamento, per saldare la posizione debitoria di quest'ultima, somma che la Sig.ra
CP_2 rifiutava di corrispondere .
La Gear, in data 21.10.2023, invitava la Sig.ra CP_2 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per risolvere bonariamente la controversia, cui l'opposta aderiva e in data 7.12.2023 le parti stipulavano una convenzione di negoziazione assistita ma non raggiungevano alcun accordo, così che la Gear agiva in giudizio, notificando in data 21.3.2024 un atto di citazione con il quale conveniva la CP_2 dinanzi al Tribunale di
Perugia (RG n. 1221/2024), al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dei crediti asseritamente spettanti alla società per € 40.444,22; nelle more, in data 25.1.2024 la Sig.ra CP_2 emetteva la fattura n. 1, con la quale chiedeva alla Gear il pagamento della somma di € 23.911,48 per attività svolte per conto della Società, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in queta sede,.
L'opponente, pertanto, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Giudice, l'assenza di documentazione probatoria del credito fatto valere e comunque l'infondatezza dello stesso, così che chiedeva il rigetto della richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 18.7.2024 si costituiva in giudizio la Dr. C.F. Controparte_2 in qualità di titolare dell'impresa individuale C.F. 3 Controparte_5
P.IVA_2 con sede in Città Di Castello, Loc. Passerina (PG) Voc. Casanuova 34/A rappresentata e P.I.
difesa, in forza di procura speciale posta in calce al detto atto atto, dall'Avv. Rocco Strangi, C.F. del Foro di Modena ed elettivamente p.e.c. Email_2 C.F._4
domiciliata in Modena, Via Cardinale G. Morone 8, presso lo studio dello stesso, che dichiara di voler ricevere eventuali notifiche e/o comunicazioni via P.E.C all'indirizzo sopra indicato e sosteneva che: la stessa vantava una consolidata esperienza nel settore della consulenza aziendale HR (risorse umane) e strumenti PDA
(Personal Development Analysis) svolgendo le sue prestazioni a favore di imprese di primaria rilevanza sul piano nazionale,tra cui SA s.p.a., Enel s.p.a.e Marelli s.p.a.. e nel corso dei primi mesi del 2021 veniva contattata dal sig. Controparte_1 socio ed amministratore di Parte 1 conosciuto tramite il sig. Tes_1
[...] il quale le riferiva che Parte_1 aveva l'intenzione di ampliare l'ambito della sua attività anche alla fornitura di servizi inerenti la consulenza aziendale HR (risorse umane) e strumento PDA (Personal
Development Analysis); per tale motivo le veniva proposto di entrare, insieme al Tes_1 nella società in modo che le sue competenze e relazioni commerciali grazie al supporto commerciale, finanziario ed organizzativo di Parte_1 potessero sviluppare su larga scala i servizi in questione, con conseguenti maggiori profitti.
Asseriva l'opposta che venivano così avviate le trattative tra le parti, nel corso delle quali Parte_1 le proponeva una collaborazione che la stessa, facendo affidamento sulle rosee prospettive di guadagno affermate dal CP_1 accettava secondo il seguente schema: 1) Parte_1 avrebbe sin da subito acquistato un corposo numero di assessment Personal Development
Analysis, ovvero dei test atti a rilevare lo stile comportamentale delle persone nell'ambiente lavorativo per migliorare le loro abilità, predisposti dalla CP_2 per un corrispettivo di circa € 50.000,00;
2) La CP_2 e Controparte_6 sarebbero divenuti soci di Parte_1 con la quota del 10%, versando alla società, ciascuno, la somma di € 30.000,00 tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale;
3) A seguito del suo ingresso nella società la CP_2 avrebbe dovuto versare a Parte 1 i proventi ricevuti per lo svolgimento delle sue prestazioni professionali a favore di alcuni suoi clienti tra i quali SA,
EX, CO e così difatti avveniva avendo:
1) Pt 1 acquistato in data 28.08.2021 dalla CP_2 n. 2131 Assessment PDA per il corrispettivo di imponibili € 51.996,40 come risultava da fattura di cui al doc. 9 versato in tti;
.
2) La CP_2 ed il Tes_1 dopo pochi giorni, ovvero il 07.09.2021, sottoscrivevano e versavano ciascuno l'aumento del capitale per € 30.000,00, cosicché Pt 1 di fatto recuperava quanto versato per l'acquisto dei servizi della CP_2
3) Parte_3 versava, dal 31.12.2021 al 26.05.2023 a Parte_1 l'ulteriore e complessiva somma di €
114.467,05 inerenti a corrispettivi ricevuti o da ricevere dai propri clienti, a fronte di emissione da parte di
Pt_1 di fatture con delle causalità, però, del tutto generiche non potendo difatti indicare alcuna effettiva e concreta prestazione svolta in suo favore.
Affermava ancora l'opponente che, sin dal momento del suo ingresso nella società, la stessa, divenuta, come. Testimone_1 componente del C.D.A. di Pt_1 aveva riscontrato come la realtà societaria era tutt'altra cosa rispetto a quella asserita dal CP_1 tanto da dover anche sopperire personalmente alle carenze organizzative interne ed a quelle commerciali relative allo sviluppo dell'attività in quanto, contrariamente a quanto rassicurato dal CP_1 al momento dell'avvio delle trattative, Parte_1 non solo era risultata del
tutto priva di una organizzazione interna idonea ad implementare i servizi destinati ad essere sviluppati grazie all'ingresso dell'opposta ma, soprattutto, versava in uno stato di grave e profonda crisi di liquidità.
Quanto sopra era confermato dal fatto che a decorrere dalla primavera del 2022, e quindi a pochi mesi dall'ingresso nella società, il Tes_1 era stato costretto ad effettuare dei finanziamenti alla società per € 10.000,00 e la CP_2 a sua volta, a rinunciare a pretese creditorie di € 12.500,00 per prestazioni rese alla società, senza che, tuttavia, tale iniezione di liquidità, oltre a quella garantita dai proventi girati dalla CP_2 fosse sufficiente a garantire alla società il regolare svolgimento dell'attività. In definitiva, asseriva l'opposta,
Parte_1 con il suddetto schema di collaborazione proposto alla CP_2 sottacendo a quest'ultima lo stato di difficoltà economica in cui versava, otteneva da quest'ultima una ingente liquidità, in parte a titolo di aumento di capitale sociale per € 30.000,00 e in parte per versamenti del tutto privi di causa pari a complessivi
€ 114.467,05, così che l'opposta si attivava per interrompere ogni rapporto con la società e la stessa e
Testimone_1 anticipavano già nel mese di Febbraio 2023 ai soci la loro intenzione di volere cedere le quote di loro partecipazione e, al contempo, di volersi dimettere anche da ruoli gestionali, non condividendo affatto la assenza di strategia imposta dai soci di maggioranza, al 56% Pt_4 CP_7 ,per cercare di porre fine al deficit finanziario e a quello organizzativo che ne conseguiva. Ed in effetti, in data 19.06.2023 l'opposta comunicava alla società le sue dimissioni dalla carica di amministratore, continuando tuttavia a svolgere quale titolare della CP_5 per il periodo successivo e sino al 18.12.2023 delle prestazioni a favore di :SA, EX e OM, in relazione alle quali Pt_1
و CP_2 da tali
[...] aveva già ottenuto il trasferimento, a suo favore, di tutti compensi ricevuti dalla aziende, tra i quali quelli relativi alle fatture n.1 del 2022, n. 2 del 2023, n. 7 del 2023 e n. 14 del 2023 pari a complessivi € 42.534,00; a favore di CVR in relazione alle quali Pt_1 aveva fatturato i relativi corrispettivi alla cliente con la fattura n. 43/ 2022 di € 10.736.00, prestazioni indicate nelle causali di cui alla fattura azionata in via monitoria ove peraltro ed a dimostrazione della veridicità di quanto affermato, venivano richiamante, nelle singole voci, i vari clienti (SA, EX, OM e CVR) e le suddette fatture all'epoca emesse dalla CP_2 ovvero: un percorso di coaching digitale con incontri on line ogni due settimane per la durata di 1,5 ore ciascuno con tre dipendenti SA (n.1 dal 05.07.23 al 06.10.2023; n. 2 dal 10.07.23 al
03.10.2023) con indicazione “Ft. N. 1/22 SA" (ovvero la fattura doc. 27); un ulteriore percorso di coaching
(Self empowerement) con incontri on line ogni due settimane per la durata di 1,5 ore ciascuno con altri due dipendenti SA (N.1 dal 06.07.23; N. 2 dal 11.09.2023 al 27.10.2023) con indicazione “Ft. N. 1/22 SA” (
ovvero la fattura doc. 27); un ulteriore percorso di coaching digitale con incontri on line ogni due settimane per la durata di 1,5 ore ciascuno con otto dipendenti SA (n. 1 dal 18.07.2023 al 19.09.2023; n. 2 dal 20.07.2023 al 12.10.2023; n. 3 dal 24.07.2023 al 18.10.2023; n. 4 dal 06.09.2023 al 06.11.2023; n. 5 dal 07.09.2023 al 10.11.2023; n. 6 dal
10.10.2023 al 04.12.2023; n. 7 dal 12.10.2023 al 06.12.2023; n. 58 dal 20.10.2023 al 18.12.2023) con indicazione "Ft. N. 1/23 SA" (rectius 2/23) (ovvero la fattura doc. 28); un percorso di certificazione analista
PDA con incontri on line in quattro moduli di 3 ore ciascuno con due dipendenti EX dal 18 al
21.09.2023, con indicazione "Ft. N. 7/23" (ovvero la fattura doc. 29); una attività di consulenza svolta a favore di OM e che si è svolta in varie fasi, ovvero: due incontri tenutosi a Lodi 1'11.07.2023 ed il 12.07.2023
presso il uno con dipendenti, clienti e fornitori finalizzato alla migliore gestione delParte _5
gruppo della durata di 9 ore e l'altro alla previsione dell'attività aziendale per i prossimi 10 anni, della durata di 5 ore;
incontro in data 21.07.2023 presso sede OM Lodi di due ore;
incontro a San Sapolcro (AR) in data
26.07.2023 con il direttore generale di OM della durata di 2 ore;
con indicazione Ft. N. 14/23; (ovvero la fattura doc. 30); un percorso di coaching con incontri personali presso la sede di CVR di Gubbio con due dipendenti per 2 h ciascuno mensili dal 19.07.2023 al 04.12.2023, con indicazione "FT Gear dic. 2022" (ovvero la fattura doc. 31).
Quindi, asseriva l'opposta, Parte_1 ,in relazione alle suddette prestazioni, aveva ottenuto dalla stessa delle somme senza alcuna giustificazione causale, oltre che ad essersi avvalsa delle sue prestazioni per l'espletamento dei servizi a favore di CVR di cui alla fattura n. 43/ 2022 di € 10.736.00 motivo per il quale era stata emessa la fattura oggetto della domanda monitoria che, pertanto, era da ritenersi legittima.
Deduceva l'opposta che, nel frattempo i soci di maggioranza di Parte_1 Controparte 1 e Pt_4 CP_8 rispettivamente titolari delle quote del 24% e del 56% come doc. 1 fase monitoria, di fatto avevano completato la loro opera in danno alla stessa, titolare della quota del 10%) addivenendo:a)alla vendita dell'intera partecipazione sociale del 56% da parte di Pt_4 CP_8 al sig. Controparte_1 per il corrispettivo di un (1) euro;
tutto ciò peraltro in spregio al diritto di prelazione statutaria che sia la CP_2 che il sig. Tes_1 avevano comunicato di voler esercitare come da lettera di contestazione doc. 34 e visura attestante la nuova composizione del capitale sociale doc.35) ;b) alla vendita dell'unico immobile di titolarità della società per un corrispettivo di € 400.000,00 chiaramente sottostimato rispetto al valore reale a tale società Parte_6 (doc. 36) partecipata al 99% proprio dalla ex socia Pt_4 CP_8 (come risulta da visura doc. 37); c) all'aumento dello stipendio percepito dal Sig. Controparte_1 per carica di amministratore sin dall'Agosto 2023 nonostante la grave situazione di crisi finanziaria in cui versava la società.
L'opposta pertanto, concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la conferma dello stesso, il rigetto dell'opposizione, v inte le spese.
Con comparsa del 13.9.2024 si costituiva in giudizio l'Avv. Marco Fantini del Foro di Reggio Emilia (C.fisc.:
C.F. 2 ), in favore della società Parte_1 (P.I. P.IVA 1 ), corrente in Reggio Emilia
(RE) Via Augusto Piccard n°16/g in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. [...]
CP_1 C.F. nato a Reggio Emilia il [...], in [...] precedenti C.F. 1 "
difensori ed in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al detto atto, con revoca contestuale di ogni precedente mandato e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n. 51, richiamando in toto le argomentazioni, istanze, eccezioni, produzioni, richieste istruttorie ed ogni altra richiesta e conclusioni svolte dai precedenti difensori nonché formulando, ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare nel corso del procedimento, anche alla luce delle difese e richieste avversarie e dichiarava, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax: 0522/1537907, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Email_1 così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68.
Confermata la prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., al 30.10.2024 e concessi i termini antecedenti per il deposito delle memorie di cui a detta norma, in quella sede il Giudice riservava la decisione sulle rispettive richieste delle parti, assunta con ordinanza del 5.11.2024, con la quale rilevava che la questione dell'eccepita incompetenza territoriale di parte opponente avrebbe potuto essere decisa unitamente al merito, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. per le motivazioni di cui al provvedimento, ammetteva la prova per testi diretta e contraria rispettivamente chiesta da parte opposta e da parte opponente e fissava per l'espletamento l'udienza del 5.2.2025, all'esito del quale il giudizio veniva rinviato per discussione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 18.6.2025, dove il Giudice riservava la decisione, previa concessione dei termini antecedenti la stessa per deposito di memorie conclusive e repliche.
In merito all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto sollevata da parte opponente nell'atto di costituzione, quale convenuta in senso sostanziale nel presente giudizio e quindi l'incompetenza di questo Giudice a conoscere della controversia, in favore del
Tribunale di Reggio Emilia per essere ivi posta la sede legale della società opponente, ai sensi dell'art. 19 c p.c. si rileva che l'ingiungente, Dr. Controparte_2 quale creditore in senso sostanziale della somma della quale chiede il pagamento in forza della fattura posta a base del monitorio, n.TD01 del 25.1.2024, agisce in qualità di titolare dell'impresa individuale P.I. P.IVA_2 con Controparte_5 sede in Città Di Castello, Loc. Passerina (PG) Voc. Casanuova 34/C e che la Giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è costante nell'affermare che. in tema di competenza per territorio derogabile ai sensi dell'art. 28
c.p.c. come nel caso di specie, qualora l'ingiungente, quale creditore in senso sostanziale, abbia adito uno dei
Fori alternativi in applicazione dell'art.20 c.p.c., che dispone che le cause relative a diritti di obbligazione concernenti il pagamento di una somma di denaro possono essere proposte innanzi il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi e quindi adempiersi, l'obbligazione dedotta in giudizio, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c. 3° comma c.c., che è nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, nel caso di specie il domicilio del creditore ingiungente, alla data dell'emissione della fattura posta a base del monitorio, 25.1.2024 e della quale chiede il pagamento, è in Città di Castello, quindi nel territorio del Tribunale di Perugia, luogo di pagamento della stessa. Quindi la Giurisprudenza è pacifica nell'affermare che, qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del Giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, dato che il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità, non possono al riguardo avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti dallo stesso avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (v.Cassazione civile sez. III -
12/12/2023, n. 34787) e che in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il Giudice del domicilio del creditore, ex articolo 1182, comma 3 cc, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare( Tribunale sez. III - Verona,
24/05/2025, n. 1218).
Pertanto, nelle cause relative a diritti di obbligazioni, il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio, ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c., il Giudice che ritiene competente, ma anche di contestare competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18,19,20 c.p.c., non avendo l'attore alcun onere di specificare il criterio di competenza scelto e le ragioni per le quali ha ritenuto di dover incardinare la controversia presso il Giudice adito. (Corte appello Napoli sez. VII, 27/06/2024, n.2916) così che il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il Giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del Giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza. (Tribunale sez. XIII - Roma, 29/04/2024, n. 7291). Mancando, nel caso di specie, la tempestiva contestazione articolata ed esaustiva di tutti i fori concorrenti e sotto tutti i profili ipotizzabili ad opera dell'opponente, come detto, parte convenuta in senso sostanziale,
l'eccezione di incompetenza per territorio dalla stessa sollevata si ha per come non proposta e la competenza a conoscere l'attuale controversia rimane radicata innanzi questo Giudice.
Nel merito, questo Giudice ha già avuto modo di esaminare la questione prospettata in sede di richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, allorchè ha rilevato che a fronte della documentazione fornita da parte opposta ingiungente sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con le memorie istruttorie deputate,documentazione facente prova sia dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti, che hanno portato l'attuale parte opposta ad entrare nella compagine sociale di parte opponente per la qu ota del 10%e in tale veste contribuire all'aumento di capitale della stessa con il versamento di €.30.000,00,a vendere alla medesima un numero di assessment Personal Development Analysis, ovvero dei test atti a rilevare lo stile comportamentale delle persone nell'ambiente lavorativo per migliorare le loro abilità, dla stessa predisposti per un corrispettivo di circa € 50.000,00, ad impegnarsi, a seguito del suo ingresso nella società a versare a Parte_1 i proventi ricevuti per lo svolgimento delle sue prestazioni professionali a favore di alcuni suoi clienti tra i quali SA, EX, OM e che ha altresì documentalmente dimostrato che
Pt 1 ha acquistato, in data 28.08.2021 dalla stessa, n. 2131 Assessment PDA per il corrispettivo di imponibili
€ 51.996,40, che il 07.09.2021 sottoscriveva e versava l'aumento del capitale per € 30.000,00 e “...che ha versato dal 31.12.2021 al 26.05.2023 a Parte_1 l'ulteriore e complessiva somma di € 114.467,05 inerenti a corrispettivi ricevuti o da ricevere dai propri clienti a fronte di emissione da parte di Pt_1 di fatture con delle causalità del tutto generiche non potendo difatti indicare alcuna effettiva e concreta prestazione svolta...", parte opposta non ha specificatamente e documentalmente contestate tali circostanze, anzi tutte sono state confermato dal teste Testimone_1 indotto dall'opposta e che, sentito all'udienza del 5.2.2025 anche a prova contraria sui capitoli di parte opponente, ha confermato l'attività svolta dall'opposta in favore dell'opponente e la riscossione, da parte di questa,dei compensi erogati dai soggetti in favore dei quali detta attività è stata svolta mentre,sentito in riprova sulle circostanze di cui ai capitoli di parte opponente, ha asserito di essere entrato nella compagine sociale dello stessa il medesimo giorno in cui vi è entrata a far parte l'opposta, di non aver avuto alcun incarico dall'opponente di produrre un esame della società finalizzato alla sua riorganizzazione, di non aver avuto ragguagli o informazioni circa lo stato economico e patrimoniale dell'opponente né di ciò era stata informata parte opposta, di non essere a conoscenza dei rapporti che intercorsero tra l'opposta e l'opponente, la quale entrava a far parte della compagine sociale come il Tes_1
,che allo stesso e a parte opposta quali amministratori, veniva erogato un emolumento di €.36.000,00 annui oltre divisione utili e che rispondendo alla specifica circostanza di cui al n.13 delle capitolazioni di parte opposta con la qual si chiedeva al teste "Vero che il sig. Controparte_1 amministratore di Parte_1 si è più volte dichiarato disponibile a pagare alla dott.ssa CP_2 il corrispettivo di cui alla fattura doc. 2 ( fascicolo CP_2 che le si rammostra (doc.posto a base del monitorio ndr) ha affermato “E' vera la circostanza alla quale ero presente e che ho sentito dire più vote dal CP_1 anche se eravamo già usciti da
Amministratori di Pt_1 dal 30.6.2023". Alla luce di quanto sopra, non confutato in modo efficace da parte opponente e ritenuta la prova per testi demandata agli ex soci ed amministrator di parte opponente non dirimente a fronte della documentazione versata in atti, così come l'interrogatorio formale dell'opposta, si ritiene l'infondatezza dell'opposizione e quindi va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo ex ar.648 c.p.c. e al quale viene conferita definitiva esecutorietà ex art.654 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 463/2024, emesso dal Tribunale di Perugia il
9.4.2024,provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c. proposta da Parte_1 (P.I. P.IVA 1 ) con sede legale in Reggio Emilia, via Augusto Piccard n. 16/g, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Controparte_1 C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...] و
‚rappresentata e difesa,in virtù di comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.9.2024, dall'Avv. Marco
Fantini del Foro di Reggio Emilia (C.fisc.: D), in sostituzione dei precedenti difensoriC.F. 2 ed in forza di procura alle liti rilasciata in calce al detto atto, con revoca contestuale di ogni precedente mandato e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n. 51 che dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero fax: all'indirizzo di posta elettronica certificatadi 0522/1537907, (PEC): ovvero
, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. Email_1 9
in qualità 11 febbraio 2005, n. 68.
contro
Dr.
.F. C.F. 3 Controparte_2 con sede in di titolare dell'impresa individuale P.I. P.IVA_2 Controparte_5
Città Di Castello, Loc. Passerina (PG) Voc. Casanuova 34/A rappresentata e difesa, in forza di procura speciale posta in calce al detto atto atto, dall'Avv. Rocco Strangi, C.F. C.F._4 p.e.c.
del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata in Modena, Via Email_2
Cardinale G. Morone 8, presso lo studio dello stesso che dichiara di voler ricevere eventuali notifiche e/o comunicazioni via P.E.C all'indirizzo sopra indicato,opposta:
Disattesa ogni altra istanza e richiesta, ritenuta l'infondatezza dell'opposizione la rigetta e per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. 463/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c., emesso dal Tribunale di Perugia il 9.4.2024, nei confronti di parte opponente ed in favore di parte opposta, cui viene conferita definitiva esecutorietà ex art.654 c.p.c.
Condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore di parte opposta, determinate come segue:
€.345,65 per rimborso spese documentate, €.5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e
Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 12.7.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2007 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
Parte_1 P.I. P.IVA_1 con sede legale in Reggio Emilia, via Augusto Piccard n. 16/g, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Controparte_1 C.F. nato a [...] il [...], rappresentata e difesa,in virtù di C.F. 1
comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.9.2024, dall'Avv. Marco Fantini del Foro di
Reggio Emilia (C.fisc.: ), in sostituzione dei precedenti difensori ed in forza C.F. 2
di procura alle liti rilasciata in calce al detto atto, con revoca contestuale di ogni precedente mandato e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n. 51 che dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax: 0522/1537907, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 delEmail_1 "
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
ATTRICE-OPPONETE
CONTRO
C.F. C.F. 3 in qualità di titolare Dr. Controparte_2
dell'impresa individuale Id Controparte_3 P.I. P.IVA_2 con sede in
Città Di Castello, Loc. Passerina (PG) Voc. Casanuova 34/A rappresentata e difesa, in forza di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Rocco Strangi, C.F.
C.F. 4 p.e.c. Email_2 del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata in Modena, Via Cardinale G. Morone 8, presso lo studio dello stesso, che dichiara di voler ricevere eventuali notifiche e/o comunicazioni via P.E.C all'indirizzo sopra indicato CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 463/2024, emesso dal Tribunale di
Perugia il 9.4.2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c.con ordinanza del
5.11.2024
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 18.6.2025 con termini per memorie e repliche antecedenti ex art. 189 .p.c. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 17.5.2024 la Parte_1 P.I. P.IVA_1 con sede legale in Reggio Emilia, via Augusto Piccard n. 16/g, in persona del consigliere delegato Dott. CA OR, rappresentata e difesa
C.F._5 Pec: Email_3 fax: dagli Avv.ti Arturo Cancrini (C.F.:
C.F._6 ; pec: Email_4 fax: 06.56561640) 06.56561640) e Dario Esposito ( giusta procura alle liti in calce al detto atto da intendersi materialmente congiunto ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Cancrini e CP_4 sito in Roma, Piazza San Bernardo n.
101 che dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: PEC: Fax: 06.56561640, proponeva opposizioneEmail_3 Email_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2024, emesso dal Tribunale di Perugia il 9.4.2024 e notificato a mezzo pec in pari data, in favore della Dr. nei confronti dell'opponente, per il Controparte_2
pagamento della somma di € 23.911,48, oltre interessi legali, come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione.
Sosteneva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte asserendo che era la stessa a non aver adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della stessa, che era una società che svolgeva attività di consulenza, produzione, assistenza, commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di prodotti software e hardware, nonché attività editoriale, attività di traduzioni ed interpretariato, per lo svolgimento delle quali, come indicate nello Statuto e che, nell'ottica principale di implementare la Business Unit di essa opponente, che offriva servizi legati mondo dell'HR, questa decideva di affidarsi, tra altri, alla Sig.ra Controparte_2
[...] che entrava altresì a far parte della compagine sociale a partire dal 7.9.2021 e veniva nominata amministratrice operativa della Gear(così d'ora in poi per brevità n.d.r.) dietro ricezione di un emolumento per l'attività che avrebbe svolto in favore della medesima.
Asseriva quindi l'opponente che, sebbene senza rispettare i budget prefissatisi, durante tutto il 2021 e il 2022, signora Parte 2 aveva comunque svolto attività per conto della Gear. ma. asseritamente senza spiegazioni,
a partire dal 2023, svolgeva saltuariamente attività per conto della suddetta, non rispettando gli obiettivi prefissati e generando un forte calo di fatturazione e rassegnando, infine, le proprie dimissioni da
Amministratrice operativa della Gear in data 19 giugno 2023.
In data 14.7.2023,proseguiva l'opponente, si riuniva l'assemblea dei soci della Gear, che nominava i Sig.ri
Controparte_1 e CA OR quali membri del nuovo Consiglio di Persona_1
Amministrazione seguito delle dimissioni della Sig.ra CP_2 la quale, affermava l'opponente, da quel momento avrebbe dovuto desistere dallo svolgere attività in favore della stess, e di fatto, nulla aveva espletato, non avendo più alcun titolo e/o autorizzazione alla luce delle dimissioni rassegnate dal Consiglio di
Amministrazione ed in assenza di un inquadramento aziendale.
Asseriva ancora l'opponente che l'opposta, nel periodo gennaio -maggio 2023, tratteneva, per propria stessa ammissione e sempre a dire dell'opponente, indebitamente, la somma complessiva di € 33.151,00, oltre iva, a fronte dei regolari incassi da parte dei Clienti., così che l'opponente emetteva la fattura n. 61 del 8.8.2023 nei confronti della IDExpansive di Controparte_2 per la somma complessiva di € 40.444,22 (33.151,00,
oltre iva), chiedendone il pagamento, per saldare la posizione debitoria di quest'ultima, somma che la Sig.ra
CP_2 rifiutava di corrispondere .
La Gear, in data 21.10.2023, invitava la Sig.ra CP_2 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per risolvere bonariamente la controversia, cui l'opposta aderiva e in data 7.12.2023 le parti stipulavano una convenzione di negoziazione assistita ma non raggiungevano alcun accordo, così che la Gear agiva in giudizio, notificando in data 21.3.2024 un atto di citazione con il quale conveniva la CP_2 dinanzi al Tribunale di
Perugia (RG n. 1221/2024), al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dei crediti asseritamente spettanti alla società per € 40.444,22; nelle more, in data 25.1.2024 la Sig.ra CP_2 emetteva la fattura n. 1, con la quale chiedeva alla Gear il pagamento della somma di € 23.911,48 per attività svolte per conto della Società, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in queta sede,.
L'opponente, pertanto, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Giudice, l'assenza di documentazione probatoria del credito fatto valere e comunque l'infondatezza dello stesso, così che chiedeva il rigetto della richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 18.7.2024 si costituiva in giudizio la Dr. C.F. Controparte_2 in qualità di titolare dell'impresa individuale C.F. 3 Controparte_5
P.IVA_2 con sede in Città Di Castello, Loc. Passerina (PG) Voc. Casanuova 34/A rappresentata e P.I.
difesa, in forza di procura speciale posta in calce al detto atto atto, dall'Avv. Rocco Strangi, C.F. del Foro di Modena ed elettivamente p.e.c. Email_2 C.F._4
domiciliata in Modena, Via Cardinale G. Morone 8, presso lo studio dello stesso, che dichiara di voler ricevere eventuali notifiche e/o comunicazioni via P.E.C all'indirizzo sopra indicato e sosteneva che: la stessa vantava una consolidata esperienza nel settore della consulenza aziendale HR (risorse umane) e strumenti PDA
(Personal Development Analysis) svolgendo le sue prestazioni a favore di imprese di primaria rilevanza sul piano nazionale,tra cui SA s.p.a., Enel s.p.a.e Marelli s.p.a.. e nel corso dei primi mesi del 2021 veniva contattata dal sig. Controparte_1 socio ed amministratore di Parte 1 conosciuto tramite il sig. Tes_1
[...] il quale le riferiva che Parte_1 aveva l'intenzione di ampliare l'ambito della sua attività anche alla fornitura di servizi inerenti la consulenza aziendale HR (risorse umane) e strumento PDA (Personal
Development Analysis); per tale motivo le veniva proposto di entrare, insieme al Tes_1 nella società in modo che le sue competenze e relazioni commerciali grazie al supporto commerciale, finanziario ed organizzativo di Parte_1 potessero sviluppare su larga scala i servizi in questione, con conseguenti maggiori profitti.
Asseriva l'opposta che venivano così avviate le trattative tra le parti, nel corso delle quali Parte_1 le proponeva una collaborazione che la stessa, facendo affidamento sulle rosee prospettive di guadagno affermate dal CP_1 accettava secondo il seguente schema: 1) Parte_1 avrebbe sin da subito acquistato un corposo numero di assessment Personal Development
Analysis, ovvero dei test atti a rilevare lo stile comportamentale delle persone nell'ambiente lavorativo per migliorare le loro abilità, predisposti dalla CP_2 per un corrispettivo di circa € 50.000,00;
2) La CP_2 e Controparte_6 sarebbero divenuti soci di Parte_1 con la quota del 10%, versando alla società, ciascuno, la somma di € 30.000,00 tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale;
3) A seguito del suo ingresso nella società la CP_2 avrebbe dovuto versare a Parte 1 i proventi ricevuti per lo svolgimento delle sue prestazioni professionali a favore di alcuni suoi clienti tra i quali SA,
EX, CO e così difatti avveniva avendo:
1) Pt 1 acquistato in data 28.08.2021 dalla CP_2 n. 2131 Assessment PDA per il corrispettivo di imponibili € 51.996,40 come risultava da fattura di cui al doc. 9 versato in tti;
.
2) La CP_2 ed il Tes_1 dopo pochi giorni, ovvero il 07.09.2021, sottoscrivevano e versavano ciascuno l'aumento del capitale per € 30.000,00, cosicché Pt 1 di fatto recuperava quanto versato per l'acquisto dei servizi della CP_2
3) Parte_3 versava, dal 31.12.2021 al 26.05.2023 a Parte_1 l'ulteriore e complessiva somma di €
114.467,05 inerenti a corrispettivi ricevuti o da ricevere dai propri clienti, a fronte di emissione da parte di
Pt_1 di fatture con delle causalità, però, del tutto generiche non potendo difatti indicare alcuna effettiva e concreta prestazione svolta in suo favore.
Affermava ancora l'opponente che, sin dal momento del suo ingresso nella società, la stessa, divenuta, come. Testimone_1 componente del C.D.A. di Pt_1 aveva riscontrato come la realtà societaria era tutt'altra cosa rispetto a quella asserita dal CP_1 tanto da dover anche sopperire personalmente alle carenze organizzative interne ed a quelle commerciali relative allo sviluppo dell'attività in quanto, contrariamente a quanto rassicurato dal CP_1 al momento dell'avvio delle trattative, Parte_1 non solo era risultata del
tutto priva di una organizzazione interna idonea ad implementare i servizi destinati ad essere sviluppati grazie all'ingresso dell'opposta ma, soprattutto, versava in uno stato di grave e profonda crisi di liquidità.
Quanto sopra era confermato dal fatto che a decorrere dalla primavera del 2022, e quindi a pochi mesi dall'ingresso nella società, il Tes_1 era stato costretto ad effettuare dei finanziamenti alla società per € 10.000,00 e la CP_2 a sua volta, a rinunciare a pretese creditorie di € 12.500,00 per prestazioni rese alla società, senza che, tuttavia, tale iniezione di liquidità, oltre a quella garantita dai proventi girati dalla CP_2 fosse sufficiente a garantire alla società il regolare svolgimento dell'attività. In definitiva, asseriva l'opposta,
Parte_1 con il suddetto schema di collaborazione proposto alla CP_2 sottacendo a quest'ultima lo stato di difficoltà economica in cui versava, otteneva da quest'ultima una ingente liquidità, in parte a titolo di aumento di capitale sociale per € 30.000,00 e in parte per versamenti del tutto privi di causa pari a complessivi
€ 114.467,05, così che l'opposta si attivava per interrompere ogni rapporto con la società e la stessa e
Testimone_1 anticipavano già nel mese di Febbraio 2023 ai soci la loro intenzione di volere cedere le quote di loro partecipazione e, al contempo, di volersi dimettere anche da ruoli gestionali, non condividendo affatto la assenza di strategia imposta dai soci di maggioranza, al 56% Pt_4 CP_7 ,per cercare di porre fine al deficit finanziario e a quello organizzativo che ne conseguiva. Ed in effetti, in data 19.06.2023 l'opposta comunicava alla società le sue dimissioni dalla carica di amministratore, continuando tuttavia a svolgere quale titolare della CP_5 per il periodo successivo e sino al 18.12.2023 delle prestazioni a favore di :SA, EX e OM, in relazione alle quali Pt_1
و CP_2 da tali
[...] aveva già ottenuto il trasferimento, a suo favore, di tutti compensi ricevuti dalla aziende, tra i quali quelli relativi alle fatture n.1 del 2022, n. 2 del 2023, n. 7 del 2023 e n. 14 del 2023 pari a complessivi € 42.534,00; a favore di CVR in relazione alle quali Pt_1 aveva fatturato i relativi corrispettivi alla cliente con la fattura n. 43/ 2022 di € 10.736.00, prestazioni indicate nelle causali di cui alla fattura azionata in via monitoria ove peraltro ed a dimostrazione della veridicità di quanto affermato, venivano richiamante, nelle singole voci, i vari clienti (SA, EX, OM e CVR) e le suddette fatture all'epoca emesse dalla CP_2 ovvero: un percorso di coaching digitale con incontri on line ogni due settimane per la durata di 1,5 ore ciascuno con tre dipendenti SA (n.1 dal 05.07.23 al 06.10.2023; n. 2 dal 10.07.23 al
03.10.2023) con indicazione “Ft. N. 1/22 SA" (ovvero la fattura doc. 27); un ulteriore percorso di coaching
(Self empowerement) con incontri on line ogni due settimane per la durata di 1,5 ore ciascuno con altri due dipendenti SA (N.1 dal 06.07.23; N. 2 dal 11.09.2023 al 27.10.2023) con indicazione “Ft. N. 1/22 SA” (
ovvero la fattura doc. 27); un ulteriore percorso di coaching digitale con incontri on line ogni due settimane per la durata di 1,5 ore ciascuno con otto dipendenti SA (n. 1 dal 18.07.2023 al 19.09.2023; n. 2 dal 20.07.2023 al 12.10.2023; n. 3 dal 24.07.2023 al 18.10.2023; n. 4 dal 06.09.2023 al 06.11.2023; n. 5 dal 07.09.2023 al 10.11.2023; n. 6 dal
10.10.2023 al 04.12.2023; n. 7 dal 12.10.2023 al 06.12.2023; n. 58 dal 20.10.2023 al 18.12.2023) con indicazione "Ft. N. 1/23 SA" (rectius 2/23) (ovvero la fattura doc. 28); un percorso di certificazione analista
PDA con incontri on line in quattro moduli di 3 ore ciascuno con due dipendenti EX dal 18 al
21.09.2023, con indicazione "Ft. N. 7/23" (ovvero la fattura doc. 29); una attività di consulenza svolta a favore di OM e che si è svolta in varie fasi, ovvero: due incontri tenutosi a Lodi 1'11.07.2023 ed il 12.07.2023
presso il uno con dipendenti, clienti e fornitori finalizzato alla migliore gestione delParte _5
gruppo della durata di 9 ore e l'altro alla previsione dell'attività aziendale per i prossimi 10 anni, della durata di 5 ore;
incontro in data 21.07.2023 presso sede OM Lodi di due ore;
incontro a San Sapolcro (AR) in data
26.07.2023 con il direttore generale di OM della durata di 2 ore;
con indicazione Ft. N. 14/23; (ovvero la fattura doc. 30); un percorso di coaching con incontri personali presso la sede di CVR di Gubbio con due dipendenti per 2 h ciascuno mensili dal 19.07.2023 al 04.12.2023, con indicazione "FT Gear dic. 2022" (ovvero la fattura doc. 31).
Quindi, asseriva l'opposta, Parte_1 ,in relazione alle suddette prestazioni, aveva ottenuto dalla stessa delle somme senza alcuna giustificazione causale, oltre che ad essersi avvalsa delle sue prestazioni per l'espletamento dei servizi a favore di CVR di cui alla fattura n. 43/ 2022 di € 10.736.00 motivo per il quale era stata emessa la fattura oggetto della domanda monitoria che, pertanto, era da ritenersi legittima.
Deduceva l'opposta che, nel frattempo i soci di maggioranza di Parte_1 Controparte 1 e Pt_4 CP_8 rispettivamente titolari delle quote del 24% e del 56% come doc. 1 fase monitoria, di fatto avevano completato la loro opera in danno alla stessa, titolare della quota del 10%) addivenendo:a)alla vendita dell'intera partecipazione sociale del 56% da parte di Pt_4 CP_8 al sig. Controparte_1 per il corrispettivo di un (1) euro;
tutto ciò peraltro in spregio al diritto di prelazione statutaria che sia la CP_2 che il sig. Tes_1 avevano comunicato di voler esercitare come da lettera di contestazione doc. 34 e visura attestante la nuova composizione del capitale sociale doc.35) ;b) alla vendita dell'unico immobile di titolarità della società per un corrispettivo di € 400.000,00 chiaramente sottostimato rispetto al valore reale a tale società Parte_6 (doc. 36) partecipata al 99% proprio dalla ex socia Pt_4 CP_8 (come risulta da visura doc. 37); c) all'aumento dello stipendio percepito dal Sig. Controparte_1 per carica di amministratore sin dall'Agosto 2023 nonostante la grave situazione di crisi finanziaria in cui versava la società.
L'opposta pertanto, concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la conferma dello stesso, il rigetto dell'opposizione, v inte le spese.
Con comparsa del 13.9.2024 si costituiva in giudizio l'Avv. Marco Fantini del Foro di Reggio Emilia (C.fisc.:
C.F. 2 ), in favore della società Parte_1 (P.I. P.IVA 1 ), corrente in Reggio Emilia
(RE) Via Augusto Piccard n°16/g in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. [...]
CP_1 C.F. nato a Reggio Emilia il [...], in [...] precedenti C.F. 1 "
difensori ed in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al detto atto, con revoca contestuale di ogni precedente mandato e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n. 51, richiamando in toto le argomentazioni, istanze, eccezioni, produzioni, richieste istruttorie ed ogni altra richiesta e conclusioni svolte dai precedenti difensori nonché formulando, ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare nel corso del procedimento, anche alla luce delle difese e richieste avversarie e dichiarava, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax: 0522/1537907, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Email_1 così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68.
Confermata la prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., al 30.10.2024 e concessi i termini antecedenti per il deposito delle memorie di cui a detta norma, in quella sede il Giudice riservava la decisione sulle rispettive richieste delle parti, assunta con ordinanza del 5.11.2024, con la quale rilevava che la questione dell'eccepita incompetenza territoriale di parte opponente avrebbe potuto essere decisa unitamente al merito, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. per le motivazioni di cui al provvedimento, ammetteva la prova per testi diretta e contraria rispettivamente chiesta da parte opposta e da parte opponente e fissava per l'espletamento l'udienza del 5.2.2025, all'esito del quale il giudizio veniva rinviato per discussione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 18.6.2025, dove il Giudice riservava la decisione, previa concessione dei termini antecedenti la stessa per deposito di memorie conclusive e repliche.
In merito all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto sollevata da parte opponente nell'atto di costituzione, quale convenuta in senso sostanziale nel presente giudizio e quindi l'incompetenza di questo Giudice a conoscere della controversia, in favore del
Tribunale di Reggio Emilia per essere ivi posta la sede legale della società opponente, ai sensi dell'art. 19 c p.c. si rileva che l'ingiungente, Dr. Controparte_2 quale creditore in senso sostanziale della somma della quale chiede il pagamento in forza della fattura posta a base del monitorio, n.TD01 del 25.1.2024, agisce in qualità di titolare dell'impresa individuale P.I. P.IVA_2 con Controparte_5 sede in Città Di Castello, Loc. Passerina (PG) Voc. Casanuova 34/C e che la Giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è costante nell'affermare che. in tema di competenza per territorio derogabile ai sensi dell'art. 28
c.p.c. come nel caso di specie, qualora l'ingiungente, quale creditore in senso sostanziale, abbia adito uno dei
Fori alternativi in applicazione dell'art.20 c.p.c., che dispone che le cause relative a diritti di obbligazione concernenti il pagamento di una somma di denaro possono essere proposte innanzi il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi e quindi adempiersi, l'obbligazione dedotta in giudizio, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c. 3° comma c.c., che è nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, nel caso di specie il domicilio del creditore ingiungente, alla data dell'emissione della fattura posta a base del monitorio, 25.1.2024 e della quale chiede il pagamento, è in Città di Castello, quindi nel territorio del Tribunale di Perugia, luogo di pagamento della stessa. Quindi la Giurisprudenza è pacifica nell'affermare che, qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del Giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, dato che il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità, non possono al riguardo avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti dallo stesso avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (v.Cassazione civile sez. III -
12/12/2023, n. 34787) e che in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il Giudice del domicilio del creditore, ex articolo 1182, comma 3 cc, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare( Tribunale sez. III - Verona,
24/05/2025, n. 1218).
Pertanto, nelle cause relative a diritti di obbligazioni, il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio, ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c., il Giudice che ritiene competente, ma anche di contestare competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18,19,20 c.p.c., non avendo l'attore alcun onere di specificare il criterio di competenza scelto e le ragioni per le quali ha ritenuto di dover incardinare la controversia presso il Giudice adito. (Corte appello Napoli sez. VII, 27/06/2024, n.2916) così che il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il Giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del Giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza. (Tribunale sez. XIII - Roma, 29/04/2024, n. 7291). Mancando, nel caso di specie, la tempestiva contestazione articolata ed esaustiva di tutti i fori concorrenti e sotto tutti i profili ipotizzabili ad opera dell'opponente, come detto, parte convenuta in senso sostanziale,
l'eccezione di incompetenza per territorio dalla stessa sollevata si ha per come non proposta e la competenza a conoscere l'attuale controversia rimane radicata innanzi questo Giudice.
Nel merito, questo Giudice ha già avuto modo di esaminare la questione prospettata in sede di richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, allorchè ha rilevato che a fronte della documentazione fornita da parte opposta ingiungente sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con le memorie istruttorie deputate,documentazione facente prova sia dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti, che hanno portato l'attuale parte opposta ad entrare nella compagine sociale di parte opponente per la qu ota del 10%e in tale veste contribuire all'aumento di capitale della stessa con il versamento di €.30.000,00,a vendere alla medesima un numero di assessment Personal Development Analysis, ovvero dei test atti a rilevare lo stile comportamentale delle persone nell'ambiente lavorativo per migliorare le loro abilità, dla stessa predisposti per un corrispettivo di circa € 50.000,00, ad impegnarsi, a seguito del suo ingresso nella società a versare a Parte_1 i proventi ricevuti per lo svolgimento delle sue prestazioni professionali a favore di alcuni suoi clienti tra i quali SA, EX, OM e che ha altresì documentalmente dimostrato che
Pt 1 ha acquistato, in data 28.08.2021 dalla stessa, n. 2131 Assessment PDA per il corrispettivo di imponibili
€ 51.996,40, che il 07.09.2021 sottoscriveva e versava l'aumento del capitale per € 30.000,00 e “...che ha versato dal 31.12.2021 al 26.05.2023 a Parte_1 l'ulteriore e complessiva somma di € 114.467,05 inerenti a corrispettivi ricevuti o da ricevere dai propri clienti a fronte di emissione da parte di Pt_1 di fatture con delle causalità del tutto generiche non potendo difatti indicare alcuna effettiva e concreta prestazione svolta...", parte opposta non ha specificatamente e documentalmente contestate tali circostanze, anzi tutte sono state confermato dal teste Testimone_1 indotto dall'opposta e che, sentito all'udienza del 5.2.2025 anche a prova contraria sui capitoli di parte opponente, ha confermato l'attività svolta dall'opposta in favore dell'opponente e la riscossione, da parte di questa,dei compensi erogati dai soggetti in favore dei quali detta attività è stata svolta mentre,sentito in riprova sulle circostanze di cui ai capitoli di parte opponente, ha asserito di essere entrato nella compagine sociale dello stessa il medesimo giorno in cui vi è entrata a far parte l'opposta, di non aver avuto alcun incarico dall'opponente di produrre un esame della società finalizzato alla sua riorganizzazione, di non aver avuto ragguagli o informazioni circa lo stato economico e patrimoniale dell'opponente né di ciò era stata informata parte opposta, di non essere a conoscenza dei rapporti che intercorsero tra l'opposta e l'opponente, la quale entrava a far parte della compagine sociale come il Tes_1
,che allo stesso e a parte opposta quali amministratori, veniva erogato un emolumento di €.36.000,00 annui oltre divisione utili e che rispondendo alla specifica circostanza di cui al n.13 delle capitolazioni di parte opposta con la qual si chiedeva al teste "Vero che il sig. Controparte_1 amministratore di Parte_1 si è più volte dichiarato disponibile a pagare alla dott.ssa CP_2 il corrispettivo di cui alla fattura doc. 2 ( fascicolo CP_2 che le si rammostra (doc.posto a base del monitorio ndr) ha affermato “E' vera la circostanza alla quale ero presente e che ho sentito dire più vote dal CP_1 anche se eravamo già usciti da
Amministratori di Pt_1 dal 30.6.2023". Alla luce di quanto sopra, non confutato in modo efficace da parte opponente e ritenuta la prova per testi demandata agli ex soci ed amministrator di parte opponente non dirimente a fronte della documentazione versata in atti, così come l'interrogatorio formale dell'opposta, si ritiene l'infondatezza dell'opposizione e quindi va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo ex ar.648 c.p.c. e al quale viene conferita definitiva esecutorietà ex art.654 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 463/2024, emesso dal Tribunale di Perugia il
9.4.2024,provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c. proposta da Parte_1 (P.I. P.IVA 1 ) con sede legale in Reggio Emilia, via Augusto Piccard n. 16/g, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Controparte_1 C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...] و
‚rappresentata e difesa,in virtù di comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.9.2024, dall'Avv. Marco
Fantini del Foro di Reggio Emilia (C.fisc.: D), in sostituzione dei precedenti difensoriC.F. 2 ed in forza di procura alle liti rilasciata in calce al detto atto, con revoca contestuale di ogni precedente mandato e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n. 51 che dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero fax: all'indirizzo di posta elettronica certificatadi 0522/1537907, (PEC): ovvero
, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. Email_1 9
in qualità 11 febbraio 2005, n. 68.
contro
Dr.
.F. C.F. 3 Controparte_2 con sede in di titolare dell'impresa individuale P.I. P.IVA_2 Controparte_5
Città Di Castello, Loc. Passerina (PG) Voc. Casanuova 34/A rappresentata e difesa, in forza di procura speciale posta in calce al detto atto atto, dall'Avv. Rocco Strangi, C.F. C.F._4 p.e.c.
del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata in Modena, Via Email_2
Cardinale G. Morone 8, presso lo studio dello stesso che dichiara di voler ricevere eventuali notifiche e/o comunicazioni via P.E.C all'indirizzo sopra indicato,opposta:
Disattesa ogni altra istanza e richiesta, ritenuta l'infondatezza dell'opposizione la rigetta e per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. 463/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c., emesso dal Tribunale di Perugia il 9.4.2024, nei confronti di parte opponente ed in favore di parte opposta, cui viene conferita definitiva esecutorietà ex art.654 c.p.c.
Condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore di parte opposta, determinate come segue:
€.345,65 per rimborso spese documentate, €.5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e
Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 12.7.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloni