Decreto presidenziale 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Torre, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno – Questura di Siracusa – Ufficio polizia amministrativa e sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149 e con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento DASPO Cat.2^ - Div. Ant. M.P./Daspo/n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Siracusa in data 03/05/2023 e notificato il successivo 05/05/2023, nonché, ove occorra, del verbale della Questura di Siracusa di notifica ed esecuzione del provvedimento di DASPO nei confronti di ricorrente, e di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 4 luglio 2023 e depositato il successivo 17 luglio 2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto emesso dall’amministrazione resistente nei suoi confronti, per aver partecipato ad attività dirette a turbare l’ordine pubblico, avendo noleggiato una autovettura Fiat Panda targata -OMISSIS- per recarsi a Lentini e vedere la partita, insieme ad altri tifosi del Siracusa a bordo di altre autovetture e pulmini e poiché, raggiunto l’ingresso della città di Lentini, «gli occupanti della Fiat Panda venivano visti lanciare alcune bombe carta così come appurato dalle registrazioni dell’impianto di video sorveglianza del centro commerciale “Le Vele” e attestato da personale di P.S. presente sui luoghi».
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 401/1989, difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla partecipazione attiva all’episodio contestato, eccesso di potere per travisamento dei fatti, poiché dalla visione delle immagini delle registrazioni dell’impianto di video sorveglianza del Centro Commerciale “Le Vele”, elemento probatorio su cui si fonda l’emissione del provvedimento, non si evince in alcun modo la responsabilità dell’odierno ricorrente riguardo i fatti contestati né, che il petardo esploso (singolo) sia stato lanciato dall’autovettura Fiat Panda targata -OMISSIS-.
2) Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90. Mancata comunicazione di avviso del Procedimento Amministrativo. Mancata indicazione delle “particolari esigenza di celerità”, conseguente violazione di legge e carenza istruttoria ex artt. 3 e 10 della l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
3) Violazione di legge dell’art. 6 della l. 377/01. Eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in merito ai luoghi d’accesso, transito trasporto da e per gli impianti sportivi, stante la genericità del divieto.
Si è costituito in giudizio l’amministrazione statale intimata.
Con ordinanza n. 433/2023 – non appellata – questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Successivamente l’amministrazione intimata ha depositato documentazione nonché il filmato posto a base del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 10 settembre 2024 – come da verbale – il ricorso è stato posto in decisione.
Deve premettersi che la giurisprudenza ha qualificato la fattispecie in esame (D.A.SPO.) come istituto tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del D.A.SPO., ma, appunto, una dimostrazione fondata su “elementi di fatto” gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2022, n. 10986; T.a.r. per la Sicilia, sez. IV, 20 maggio 2024, n. 1697; T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 27 aprile 2024, n. 418; T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 26 febbraio 2024, n. 144).
È stato osservato, inoltre, che la valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza in subiecta materia , non presuppone l’accertamento penale di un reato, ciò in quanto anche una condotta non integrante una fattispecie di rilevanza penale può essere idonea a creare pericoli per l’ordine pubblico negli impianti sportivi (cfr. T.a.r. Sicilia, sez. I, 20 giugno 2023, n. 2051), con la precisazione che, poiché il D.A.SPO. è una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, ai fini della sua emissione è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti per la verifica della pericolosità del soggetto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2019, n. 2916; T.a.r. Piemonte, sez. I, 9 aprile 2024, n. 347; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 20 giugno 2023, n. 2051).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa viene in rilievo l’art. 6- bis della l. n. 401/1989 secondo cui “ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone .”
L’imputabilità al ricorrente del comportamento antidoveroso descritto nel provvedimento impugnato – anche a titolo di concorso morale o d’istigazione – si fonda su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti comprovati, non solo dal filmato della videosorveglianza (visionato dal Tribunale), ma da quanto direttamente percepito dagli operanti vicini al luogo in cui dalla fiat Panda targata -OMISSIS- noleggiata dal ricorrente (circostanza non contestata e comprovata dal contratto di noleggio in atti), è stata lanciata una bomba carta (cfr. relazione di servizio depositata in atti).
Tali elementi di fatto appaiono gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (Cons. Stato, n. 317/2021).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché per giurisprudenza constante il D.A.SPO. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. ex multis T.a.r. per la Sicilia, sez. IV, 15 gennaio 2025, n. 95; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 2 aprile 2024, n. 1241);
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in ragione dell’ampia discrezionalità di cui gode la P.A. in tale ambito, la delimitazione spaziale (e temporale, con chiaro riferimento alla concomitanza degli incontri agonistici e della manifestazioni sportive della squadra) della misura – così come applicata nel provvedimento impugnato – non appare il frutto di valutazioni sproporzionate o irragionevoli e la perimetrazione delle aree interdette appare rispondente al criterio selettivo della vicinitas , da intendersi quale collegamento fisico o funzionale di un determinato luogo – puntualmente specificato nel provvedimento impugnato nella nota in calce – con il sito ove si disputa la competizione sportiva (T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 marzo 2023, n. 740).
Diversamente da quanto opinato in ricorso, il provvedimento circoscrive in maniera sufficientemente precisa l’ambito di efficacia del divieto, indicando i luoghi limitrofi all’impianto sportivo e quelli di accesso notorio per il suo raggiungimento.
Per altro (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sent. n. 1475/23), va condiviso «l’orientamento giurisprudenziale secondo cui per quanto riguarda “l’estensione dell’inibitoria a competizioni sportive e luoghi di sosta, transito di sportivi e tifosi, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che la prescrizione di specificamente indicare le manifestazioni sportive di interesse non può intendersi come impossibile onere di loro elencazione essendo sufficiente che gli eventi siano determinabili con onere del destinatario di tenersi informato” (cfr. T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 23 febbraio 2023 n. 190; Cass n. 23958/2014). Inoltre, con riferimento ai luoghi di sosta, dimora, transito di squadre e tifoserie, il provvedimento fa esplicito riferimento alla “concretezza” della situazione e pone il divieto, appunto, nel limite in cui, concretamente e “in relazione a specifiche circostanze”, le aree interdette siano in quello specifico momento interessate da dimora, sosta o transito di chi partecipa o assiste alle competizioni; non si tratta quindi di un divieto astratto e aprioristico».
Consegue che il provvedimento appare adeguatamente motivato, sicché ne deriva il rigetto della censura e del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non potendosi predicare la manifesta infondatezza del ricorso e nella sussistenza delle altre condizioni di legge per le quali l’interessato ha reso le relative dichiarazioni sostitutive, il Collegio procede all’accoglimento dell’opposizione al diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato depositata il 13.12.2023. Il compenso del difensore verrà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato corredata dalla dimostrazione della permanenza di tutti i requisiti durante l’intero periodo del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge.
Ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato onerando la Segreteria di comunicare la decisione agli uffici finanziari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZI RI TA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI RI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.