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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3855/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3855/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIOLI ANDREA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI ANDREA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al mutuo rispetto. Si da' atto che il sig. con il consenso della moglie, si e' gia' trasferito Parte_1 altrove.
2) Le parti riconoscono di avere ciascuna una propria attivita' lavorativa e di essere economicamente autosufficienti.
Riconoscono, inoltre, di avere già regolato tra loro ogni questione economico/patrimoniale.
3) Si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o della carta
d'identità valevole per l'estero e si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso per il visto per
l'espatrio.
4) Le spese del presente atto saranno integralmente a carico del sig. Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a MI (MO) Parte_1
il 27/11/1979 e ata a MODENA (MO) il 15/03/1982 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelnuovo Rangone di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2024, atto n.10, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3855/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIOLI ANDREA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI ANDREA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al mutuo rispetto. Si da' atto che il sig. con il consenso della moglie, si e' gia' trasferito Parte_1 altrove.
2) Le parti riconoscono di avere ciascuna una propria attivita' lavorativa e di essere economicamente autosufficienti.
Riconoscono, inoltre, di avere già regolato tra loro ogni questione economico/patrimoniale.
3) Si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o della carta
d'identità valevole per l'estero e si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso per il visto per
l'espatrio.
4) Le spese del presente atto saranno integralmente a carico del sig. Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a MI (MO) Parte_1
il 27/11/1979 e ata a MODENA (MO) il 15/03/1982 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelnuovo Rangone di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2024, atto n.10, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale