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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 165/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott. ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 30 agosto 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MUSCHIO SCHIAVONE GIANFRANCO (C.F: C.F._1
del foro di Taranto, presso il cui studio elegge domicilio giusta mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. VICENTINI ERICA (c.f. , presso C.F._3
il cui studio in Trento, via Grazioli n. 73, elegge domicilio , come da procura in atti. appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, in accoglimento del presente atto di appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare: a) disporre CTU meccanica sul veicolo BL tg EV
205 KZ di proprietà della per descrizione e la Parte_1
quantificazione dei danni subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro per cui è causa;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata: b) risultando già accertata la responsabilità esclusiva del Sig. nella produzione del Controparte_1
sinistro che causava la distruzione dell'autocarro Fiat BL tg. EV 205 KZ di proprietà della società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento, in favore della società in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € 7.500,00
(di cui € 7.000,00 per valore commerciale del veicolo distrutto, € 200,00 per spese di reperimento di veicolo similare, € 300,00 per spese di trasferimento di veicolo similare), o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con svalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro;
c) condannare il Sig. al pagamento delle spese e dei Controparte_1
compensi professionali maturati e non corrisposti, relativi all'istanza di negoziazione assistita (prima fase) secondo i Parametri Forensi previsti per l'Attività Stragiudiziale ex Artt. 1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2014, e dunque pag. 2/20 nella misura di € 270,00, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
d) condannare il Sig. al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame, compensare le spese di giudizio di entrambi i gradi
Per parte appellata ed appellante incidentale
Nel merito, respingere, l'atto di appello di per la riforma Parte_1
della sentenza n. 136/2024, G.I. dott.ssa De Tommaso, n. 990/2021 R.G. dal Tribunale di Trento - pubblicata il 1.2.2024, per i motivi di cui in narrativa e specificati nei singoli motivi dedotti.
In via incidentale, nel merito accogliere i motivi specificamente dedotti con l'atto di comparsa di costituzione nel giudizio d'appello del sig.
[...]
per la riforma, per quanto di ragione, della sentenza n. CP_1
136/2024, G.I. dott.ssa De Tommaso, n. 990/2021 R.G. dal Tribunale di
Trento - pubblicata il 1.2.2024.
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2021 Parte_1
conveniva avanti al Tribunale di Trento chiedendone Controparte_1
la condanna al risarcimento del danno cagionato al veicolo Fiat BL tg
EV205KZ, per l'importo di € 7.500,00 di cui € 7.000,00 per il valore del veicolo distrutto, € 200,00 per spese di reperimento di altro mezzo ed €
300,00 per spese di trasferimento di veicolo similare, a seguito del sinistro avvenuto il 10 luglio 2019. Esponeva che in tale data il proprio dipendente pag. 3/20 aveva preso, senza autorizzazione, il veicolo che si trovava CP_1
ricoverato presso il CMP di Trento di , con cui l'attrice aveva CP_2
in corso un rapporto di appalto per il trasporto della posta;
ed alle ore 15.30 aveva perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada;
sul luogo era intervenuta la polizia locale di Trento-Monte Bondone e il mezzo aveva riportato danni tali da renderne antieconomica la riparazione.
Si costituiva contestando la ricostruzione di Controparte_1
controparte. Esponeva che : il mezzo era sempre stato utilizzato per l'attività lavorativa di relativa al servizio di trasporto dei prodotti Pt_1
postali e che non vi era l'obbligo di trattenere i furgoni presso il CPO di
Trento; il giorno 10/7/2019 aveva utilizzato il furgone dalle 11.30 alle Contr 14,00 e, rientrando al di Trento, si era accorto di avere un chiodo nella gomma, per cui aveva contattato la responsabile aziendale CP_4
che gli aveva detto di raggiungerlo presso la sua abitazione per il
[...]
Per_ cambio del pneumatico, ma all'altezza di di Pergine era stato costretto a fermarsi perché il pneumatico si era completamente sgonfiato;
la CP_4
lo aveva raggiunto con una gomma di scorta ed egli era quindi ripartito per rientrare presso il CPO di Trento ma nel tragitto aveva perso il controllo del furgone a causa dell'usura dei pneumatici. Evidenziava la carente manutenzione del veicolo, al pari di tutti i mezzi aziendali, e la circostanza che le gomme venivano sostituite solo se inutilizzabili.
Allegava che in occasione di un incontro con la ed il legale CP_4
rappresentante di , , questi aveva dichiarato che nulla era Pt_1 Tes_1
dovuto per il sinistro, perché era stato causato dall'uso di pneumatici non a norma e conseguentemente non gli era stata fatta alcuna contestazione disciplinare. La società aveva sollevato la questione del risarcimento solo pag. 4/20 dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a seguito della sua richiesta di pagamento di differenze retributive. Deduceva che il sinistro si era verificato esclusivamente a causa del difetto di manutenzione, imputabile alla società proprietaria, in violazione dell'obbligo di sicurezza sulla stessa gravante in quanto datore di lavoro e che, in ogni caso, aveva Pt_1
rinunciato al risarcimento. In subordine obiettava che il furgone, dopo l'urto, aveva riportato solo danni alla carrozzeria per un esborso non superiore ad € 2.500,00; inoltre a causa dell'eccessivo chilometraggio e la scarsa manutenzione il suo valore era pari a zero e comunque era stato rivenduto ad un commerciante di auto. Chiedeva quindi il rigetto della domanda di parte attrice.
In via riconvenzionale, allegava di avere ricevuto dal responsabile dell'azienda l'incarico di installare, al di fuori dell'orario di lavoro, dispositivi satellitari sui mezzi nonché di coibentare altri furgoni con il poliuretano verso il corrispettivo € 300,00 a furgone;
e di avere quindi provveduto ad installare 19 impianti satellitari ed allestire 19 furgoni con poliuretano nonché ulteriori 9 furgoni con la segnaletica necessaria per trasporto sangue, occorrenti ad per l'esecuzione di un altro appalto, Pt_1
previo accordo di compenso di € 150,00 ad autoveicolo. Chiedeva quindi la condanna della parte attrice al pagamento dell'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
in subordine, ne domandava la condanna di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'arricchimento ingiustificato ottenuto da a seguito delle installazioni. Pt_1
contestava le allegazioni del sia in relazione Controparte_5 CP_1
all'uso del furgone incidentato, adducendo che era privo di sistema satellitare e non poteva essere usato, essendo solo “ di scorta”, sia allo pag. 5/20 stato di manutenzione;
negava inoltre la dedotta rinuncia al risarcimento.
Sollevava eccezione di prescrizione del credito azionato in via riconvenzionale e nel merito negava di avere conferito alcun incarico.
Con sentenza n. 136/2024 il Tribunale di Trento respingeva entrambe le domande e per l'effetto, a fronte della soccombenza reciproca, compensava le spese del grado.
Rilevava che non era contestato ed era comunque provato che in data 17 Con luglio 2019 il furgone BL tg EV 205 KZ di proprietà della
[...]
e condotto da aveva subito un sinistro. Dal CP_7 Controparte_8
verbale della Polizia locale Trento-Monte Bondone emergeva che il veicolo condotto da aveva urtato contro la cuspide-giunzione CP_1
delle strutture di guard-rail all'altezza dello svincolo di uscita 9 posto sulla destra della statale che convoglia il flusso del traffico verso Trento Nord;
ed era stata contestata al conducente la contravvenzione per violazione dell'art. 141 co. 1 CdS, per aver circolato ad una velocità che non aveva garantito il controllo del veicolo ed in particolare l'arresto tempestivo dinnanzi ad un ostacolo prevedibile entro il suo campo di visibilità; nonchè di aver circolato con pneumatici anteriori usurati, ai sensi dell'art. 79 co. 1, CdS. Prendeva poi atto che i danni riportati dal furgone emergevano dal verbale nonché dalle foto allegate.
Il Tribunale osservava che sia nell'ipotesi in cui l'utilizzo del furgone fosse stato autorizzato, come sosteneva sia in caso contrario CP_1
secondo l'assunto della attrice, la responsabilità del sinistro doveva essere imputata al convenuto, ai sensi dell'art. 141 co. 1 CdS. Escludeva poi che potesse costituire una esimente lo stato di usura delle gomme , dal momento che tale norma poneva a carico del conducente l'obbligo di pag. 6/20 adeguare la velocità anche alle condizioni del veicolo, ragione per cui proprio perché sapeva che le gomme erano usurate, avrebbe CP_1
dovuto regolare l'andatura in modo tale da scongiurare i rischi della velocità derivanti anche dall'usura delle gomme;
mentre il convenuto non aveva neppure frenato prima dell'impatto, non essendo state rinvenute dai verbalizzanti tracce sull'asfalto.
Tuttavia, respingeva la domanda di risarcimento, formulata in ragione del valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro in quanto l'entità dei danni avrebbe reso la riparazione antieconomica. Osservava che la prima richiesta di ristoro era stata formulata nel febbraio 2021, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con , nonostante il sinistro CP_1
risalisse al 2019. Sottolineava poi che l'attrice non aveva esperito un accertamento tecnico preventivo dello stato del veicolo, dell'entità economica dei danni e del suo valore ante-sinistro; non aveva inoltre prodotto una valutazione di altro mezzo avente caratteristiche medesime e di immatricolazione coeva e non aveva prodotto un certificato del PRA attestante la rottamazione, che quindi risultava meramente allegata;
né al contempo erano stati comprovati eventuali costi di riparazione. Pertanto il
Tribunale escludeva che potesse essere proficua una CTU, da effettuarsi a distanza di molti anni dal sinistro, considerato poi che non era stata dimostrata la sorte del mezzo che, secondo la prospettazione del convenuto, aveva continuato a circolare ed era stato impiegato nei servizi di trasporto svolti da Parte_1
Al contempo, respingeva la domanda riconvenzionale, con cui
[...]
aveva chiesto il pagamento per lavori di allestimento, CP_8
effettuati al di fuori dell'orario di lavoro verso un compenso unitario pag. 7/20 pattuito in € 300,00 per l'installazione del sistema satellitare, e di € 150,00 per l'installazione dei dispositivi per il trasporto sangue
Prendeva atto che la teste che era stata a propria volta Controparte_4
dipendente di , aveva riferito che , padre di , aveva Pt_1 Per_2 Tes_1
richiesto a di collocare il poliestere su tutti i furgoni, in modo CP_1
che la posta non si rovinasse, quando veniva caricata, nonché di installare il sistema satellitare su quasi tutti i mezzi, riconoscendo , in nero, €
300,00 ad impianto montato;
ed aveva confermato che aveva CP_1
messo molti di tali impianti ed aveva inoltre allestito anche 3 o 4 furgoni per il trasporto sangue. Evidenziato che la testimone aveva subito un procedimento penale in relazione ad una imputazione di truffa nei confronti di nell'ambito del quale aveva ottenuto la messa alla Pt_1
prova e che era pendente un contenzioso di lavoro con la società attrice, il Tribunale reputava che tali elementi incidessero sulla serenità e affidabilità delle sue dichiarazioni, e quindi formulava una valutazione di scarsa attendibilità.
Ricordava poi che dipendente, Persona_3
attualmente in pensione, aveva riferito che si era Controparte_1
recato a ER a casa sua, dove teneva parcheggiato il mezzo di cui si serviva per i trasporti, ed aveva montato il gps sul suo furgone e su quelli di altri tre soggetti in servizio presso le poste a ER;
ma il Giudice di prime cure escludeva che tali indicazioni fossero decisive dal momento che il teste non aveva avuto conoscenza dell'incarico che sarebbe stato dato a e dei relativi termini, e non era stato in grado di CP_1
descrivere gli altri allestimenti di cui il convenuto chiedeva il pagamento. Rilevava poi una incongruenza fra le dichiarazioni del pag. 8/20 che aveva riferito di aver lavorato per per 2-3 anni prima Persona_3 Pt_1
della sua deposizione, avendo cessato il rapporto a novembre 2020, e la prospettazione del convenuto che aveva datato nel 2015 gli interventi di installazione. Sulla base di tali riscontri, concludeva nel senso che non vi fossero elementi adeguati a comprovare la domanda riconvenzionale.
Con atto di citazione notificato il 30 agosto 2024, proponeva appello
[...]
chiedendo che, disposta CTU diretta alla quantificazione dei Parte_1
danni subiti dal veicolo, si condannasse di cui era Controparte_1
stata accertata la responsabilità esclusiva del sinistro , al risarcimento dei danni nella complessiva somma di € 7.500,00, o in misura diversa da accertarsi in corso di causa, oltre accessori;
chiedeva inoltre la rifusione delle spese del doppio grado nonché quelle di mediazione con distrazione a favore del difensore.
Si costituiva eccependo la tardività dell'appello , di Controparte_1
cui chiedeva in ogni caso la declaratoria di inammissibilità ex art 348 bis c.p.c; e nel merito il rigetto. In via di appello incidentale domandava l'accoglimento dei propri motivi .
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione al Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di tardività dell'appello principale sollevata dalla difesa di controparte. E' documentato, e non contestato , che l'atto di citazione in appello è stato notificato all'avvocato Erica Vicentini, procuratrice di in data Controparte_1
30.8.2024 . Dallo storico del giudizio di primo grado, consultabile in consolle, emerge che la sentenza del Tribunale di Trento n 136/2024 è
pag. 9/20 stata pubblicata in data primo febbraio 2024; essendo pacifica la mancata notifica della sentenza, la decadenza dalla impugnazione ai sensi dell'art
327 c.p.c. sarebbe maturata con il decorso di sei mesi dalla pubblicazione. Ricordato che ai sensi degli artt. 155, comma 2, c.p.c. tale termine si calcola “non “ex numero bensì ex nominatione dierum sicché scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza” (Cass
22518/2023) e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, ne consegue che la notifica effettuata in data 30 agosto 2024 è tempestiva.
Nel merito, in primo luogo censura che il Tribunale non ha Parte_1
dato atto che in sede di interrogatorio formale, confermando il capitolo n 5, aveva confessato di avere utilizzato il mezzo in Controparte_8
assenza di autorizzazione.
Impugna inoltre la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'attrice non avesse provato le condizioni del veicolo, l'entità dei danni ed il valore commerciale del mezzo, evidenziando che tale statuizione si poneva in contraddizione rispetto alla descrizione operata dagli agenti dello stato del veicolo che era parimenti visibile anche dalle foto allegate al verbale.
Rilevato che la prova dei danni non avrebbe potuto essere fornita né da un preventivo e neppure per mezzo del certificato di rottamazione , allega che, alla luce della analitica descrizione operata dai verbalizzanti, qualsiasi
CTU meccanica potrebbe effettuare una quantificazione del danno, comparando poi il valore ottenuto con il valore commerciale del veicolo, che all'epoca era immatricolato da soli cinque anni, al fine di definire l'economicità o meno dell'eventuale intervento riparativo.
pag. 10/20 Sottolinea che lo stesso in sede di interpello, aveva ammesso CP_1
che il veicolo era andato distrutto. Contesta la fondatezza della allegazione di controparte secondo cui il mezzo sarebbe stato rivenduto, evidenziando inoltre la tardività della produzione del documento che ne costituirebbe il riscontro. Obietta che le risultanze del verbale contraddicevano la tesi del secondo cui vi sarebbero stati danni solo alla carrozzeria CP_1
per un importo di € 2500,00; in ogni caso, in via di estremo subordine, domanda che il risarcimento sia riconosciuto nei limiti dell'importo ammesso da controparte .
Per ragioni di economia processuale è opportuno esaminare il primo motivo, con cui è censurata la mancata valorizzazione della confessione del unitamente a quello proposto con appello incidentale, con CP_1
cui è stato contestato che il sinistro sarebbe avvenuto per colpa addebitabile al conducente.
L'appellato obietta che era alla guida del veicolo di proprietà dell'appellante mentre eseguiva la consegna della posta , a cui era adibito per contratto e che la fuoriuscita dalla sede stradale era stata determinato esclusivamente dalla carenza di manutenzione, in quanto i pneumatici erano lisci. Nega inoltre di essere stato a conoscenza dello stato dei pneumatici, affermando di averne avuto contezza solo dopo il sinistro.
Deduce che la responsabilità della manutenzione e delle conseguenze di tale carenza doveva essere imputata esclusivamente alla datrice di lavoro che aveva permesso la circolazione di un veicolo che non aveva gli standard di sicurezza sufficienti.
Osserva la Corte che la dinamica del sinistro accertata in sentenza è fondata sulle risultanze del verbale ed in particolare sui rilievi e sulle foto pag. 11/20 ad esso allegati . I verbalizzanti avevano trovato il veicolo nella posizione assunta dopo l'impatto il veicolo : esso sormontava con l'avantreno una rotaia sulla quale scorre un sistema ammortizzante che retrocede per ridurre l'entità dell'impatto, che nello specifico era molto arretrato, mentre la parte catarifrangente era deformata .
Tali elementi confermano in modo inequivocabile che il conducente si è scontrato frontalmente con la cuspide-giunzione delle CP_1
strutture di guard-rail, mentre si stava apprestando ad imboccare l'uscita 9 verso Trento Nord - Gardolo posta sulla destra della carreggiata, come confermato dalla posizione assunta dal veicolo e confermato dallo stesso nella immediatezza dei fatti alla Polizia Locale. L'assenza di segni di frenata, come rilevato in sentenza, e le buone condizioni della strada e di visibilità, essendo il sinistro avvenuto nel primo pomeriggio di un giorno di luglio, portano a confermare la valutazione operata dal
Tribunale secondo cui il conducente non teneva una velocità adeguata che gli consentisse il controllo del veicolo e l'arresto in presenza di un ostacolo , la cui presenza era peraltro prevedibile.
La circostanza che avesse immediatamente dichiarato ai CP_1
verbalizzanti di avere ripetutamente richiesto in precedenza alla società proprietaria il cambio dei pneumatici, in particolare quelli anteriori, induce fondatamente a ritenere che egli fosse consapevole del carente stato di manutenzione del veicolo, per cui, a maggior ragione , avrebbe dovuto tenere una condotta di guida prudente ed una velocità particolarmente moderata, proprio in considerazione delle condizioni dei pneumatici.
La tesi della mancanza di consapevolezza, su cui si sofferma l'appellante incidentale, appare inoltre incongruente con le allegazioni pag. 12/20 difensive della parte che, con la comparsa di costituzione di primo grado , ha dedotto che poco prima del sinistro aveva dovuto cambiare una gomma, per cui deve desumersi che in tale occasione aveva necessariamente esaminato i pneumatici. A maggiore ragione, pertanto, il conducente avrebbe dovuto adottare una velocità ed una condotta di guida che gli permettessero di frenare efficacemente. Va quindi confermata la dichiarazione di responsabilità del in relazione al sinistro. CP_1
Dal momento che la valutazione operata in ordine alla condotta di guida colposa tenuta dal conducente risulta assorbente anche rispetto al profilo se l'uso della vettura fosse stato autorizzato o meno, deve conseguentemente ravvisarsi una carenza di interesse dell'appellante a censurare che il Tribunale non avrebbe valorizzato le Parte_1
dichiarazioni di natura confessoria in relazione all'uso non autorizzato del veicolo, rese dalla controparte in sede di interpello.
Con riferimento al secondo motivo dell'appello principale, va sottolineato che il risarcimento del danno è chiesto con riguardo al valore di mercato del veicolo, indicato in €7000,00 , ed altre spese per il reperimento di altro mezzo nonché il trasferimento di veicolo similare , sul presupposto che i danni rendevano antieconomica la riparazione. Nel presente grado, censurando le valutazioni operate in sentenza, la difesa dell'appellante deduce che l'elencazione dei danni presente del verbale, da valutarsi congiuntamente alle fotografie del mezzo dimesse in atti nonché alle dichiarazioni confessorie rese dal , prova in modo CP_8
adeguato il danno nei termini chiesti, e che tali elementi sono sufficienti per disporre CTU per la descrizione e la quantificazione dei danni causati dal sinistro, reiterando quindi l'istanza istruttoria.
pag. 13/20 Osserva la Corte che, non essendo stato allegato che avrebbe la Pt_1
disponibilità del mezzo , ogni valutazione dei danni e della dedotta antieconomicità delle riparazioni deve necessariamente essere effettuata sulla base dei documenti in atti, vale a dire del verbale, delle foto allegate e delle altre foto dimesse da come peraltro esplicitamente Parte_1
sollecitato dalla difesa di parte appellante.
Dalle fotografie sono percepibili l' accartocciamento del cofano e del paraurti, la deformazioni dei parafanghi , la rottura dei fanali anteriori, che trovano rispondenza nell'elenco redatto dai verbalizzanti, in cui sono indicati danni alla carrozzeria, ai paraurti, ai parafanghi, alla mascherina di una ruota ed ai dispositivi airbag conducente ed alla cinture di sicurezza nonché la voce “perdita liquidi refrigeranti causa rottura radiatore e olio motore, causa danni al blocco motore”. Deve tuttavia evidenziarsi che alla genericità di tale descrizione non sopperisce alcun ulteriore dato documentale, dal momento che non è stata dimessa nessuna fotografia del veicolo con il cofano aperto. Come già rilevato dal Tribunale,
[...]
che non ha ritenuto di richiedere ATP, non ha neppure dimesso Pt_1
una relazione di parte che descrivesse in modo articolato ed analitico lo stato del veicolo .
Inoltre, sulla base di tali emergenze istruttorie appare meramente esplorativa una CTU , che dovrebbe essere effettuata esclusivamente sulla elencazione dei danni presente nel verbale e sulle foto, ed in carenza di dati circostanziati sulle condizioni del veicolo.
Infine non può ritenersi dirimente ai fini della prova della antieconomicità della riparazione, come suggerito dalla difesa dell'appellante, la conferma da parte del del capitolo n 5 con particolare riguardo all'inciso CP_1
pag. 14/20 che il veicolo “veniva distrutto” nel sinistro stradale, dovendosi ricordare che il valore di confessione è attribuito alle dichiarazioni relative a fatti storici, ma non ad una valutazione evocata dalla formulazione del capitolo , che non contiene alcun riferimento ai danni specifici .
Deve quindi concordarsi con il Tribunale che non essendo stato provato che i danni causati dal sinistro avrebbero comportato la antieconomicità della riparazione, va respinta la domanda di risarcimento del danno , proposta nella misura del valore di mercato. Parimenti non vi è prova in relazione alle altre voci, indicate in € 200,00 per una dedotta spesa di reperimento di altro veicolo ed in €300,00 per spese di trasferimento mai documentate.
E' parimenti infondata la domanda subordinata diretta alla liquidazione del danno nella misura di € 2500,00 , in quanto la tesi secondo cui vi sarebbe stato un riconoscimento della controparte per tale minore importo si fonda su una esegesi della comparsa di costituzione di primo grado che non può essere condivisa , dal momento che l'inciso, valutato nel contesto generale dell'atto, che contestava la responsabilità e i danni, deve essere più propriamente essere inteso come rilievo della eccessività della richiesta di controparte e della tesi della antieconomicità delle riparazioni, sull'assunto che i danni sarebbero stati solo alla carrozzeria;
ma non si può ravvisare alcun riconoscimento.
Il rigetto della domanda riconvenzionale è stata impugnata con appello incidentale: censura la valutazione di inattendibilità Controparte_1
della teste lamentando che era stata formulata solo in Controparte_4
ragione della pendenza di un procedimento penale a suo carico. Fa presente che in data 28 febbraio 2024 era stata dichiarata la estinzione del pag. 15/20 reato per positivo esito della messa in prova;
e che era stata negato il risarcimento del danno ad;
contesta quindi come non fondato il Pt_1
giudizio di inattendibilità, evidenziando che la testimonianza ha riguardato fatti diversi da quelli per cui vi era stato il rinvio a giudizio della donna .
Ciò premesso, evidenzia che entrambi i testimoni hanno confermato che aveva svolto con diligenza i lavori di installazione dei Controparte_1
GPS sui furgoni di proprietà della controparte e che , per tale attività, non era stata pagata la somma concordata;
inoltre la teste ha riferito CP_4
dell'incontro con il vertice aziendale tenutosi a casa sua, in occasione del quale era stato conferito l'incarico di installare i GPS sui furgoni a fronte di un corrispettivo da pagarsi in nero, in modo da assicurare alla società proprietaria dei veicoli il maggior risparmio ed assicurare la massima marginalità possibile nel contratto d'appalto con CP_2 Controparte_9
Ricorda che anche il ha confermato gli interventi di Tes_2
installazione dei gps effettuati dal sui furgoni di CP_1 Parte_1
.
[...]
Il motivo non può trovare accoglimento.
E' documentato che nei confronti di è stato emesso in Controparte_4
data 5.9.2022 decreto penale di condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 640 c.p.c 61 n 9 e 11 c.p. per aver indebitamente lucrato retribuzione ed accessori con artifici e raggiri perpetrati mediante un uso indebito , per fini personali, del veicolo aziendale a lei assegnato;
la difesa del ha inoltre allegato che la imputata è stata ammessa CP_1
all'istituto della messa in prova, positivamente conclusasi con conseguente declaratoria di estinzione del reato . E' stato parimenti allegato pag. 16/20 dalla difesa dell'appellante incidentale l'instaurazione da parte della di un procedimento davanti al Giudice del Lavoro per la CP_4
condanna di alla corresponsione di competenze. Parte_1
Si può quindi concordare con il Tribunale che è opportuna una valutazione particolarmente attenta della attendibilità della teste, dal momento che tale articolato contenzioso con l'appellante, pendente alla data in cui la ha deposto, avrebbe potuto influire sulla serenità CP_4
delle sue dichiarazioni, che quindi potranno essere valorizzate solo in quanto adeguatamente circostanziate e supportate da adeguati riscontri.
La teste ha riferito di avere assistito alla richiesta formulata da , Per_2
padre di legale rappresentante di , di installare sui furgoni Tes_1 Pt_1
il poliestere in modo che la posta non si rovinasse quando era caricata;
ha aggiunto che gli aveva inoltre riferito che gli aveva CP_1 Per_2
chiesto di apprendere presso un elettrauto come installare il Gps, in modo da poterlo poi realizzare sui furgoni;
ha poi precisato che in sua presenza aveva concordato con un compenso di € 300,00 ad Per_2 CP_1
impianto, da corrispondere in nero;
ha confermato che erano stati installati parecchi impianti, un ventina , nel corso di un mese, e che ella provvedeva ad avvertire i rispettivi autisti o in mancanza ad aprire i mezzi, avendo la seconda chiave. In ordine all'epoca dei fatti, la CP_4
ha dapprima indicato che l'incarico di foderare il furgoni era stato dato nel
2014, pur precisando di non essere certa;
quindi ha dichiarato che l'incarico era stato dato nel 2015. Ha aggiunto che nel 2016 o 2017 Per_
su richiesta di ” aveva allestito alcuni furgoni per il CP_8
trasporto del sangue, ma di non essere a conoscenza delle condizioni pag. 17/20 economiche. Ha dichiarato che le aveva riferito di non avere CP_1
percepito alcun compenso.
Ad una attenta analisi della deposizione emerge innanzitutto che l'incarico relativo ai furgoni destinati al servizio postale, con il rivestimento o con i Gps, sarebbe stato da , che ha tuttavia precisato di Per_2
essere stato mero dipendente nella società del figlio, e non invece da quest'ultimo che era il legale rappresentate di . Va inoltre Parte_1
sottolineata l'incertezza palesata dalla in relazione alla epoca ( CP_4
2014 o 2015) in cui tale incarico sarebbe stato conferito ,nel corso di un incontro in cui ella avrebbe partecipato.
In ordine al numero dei furgoni destinati al servizio postale, l'indicazione
“di una ventina” non è stata supportata da ulteriori indicazioni che potessero circostanziarla. Al contempo, la teste non ha saputo riferire sulle condizioni pattuite per l'allestimento dei furgoni per il trasporto di sangue .
Va aggiunto che neppure la deposizione del teste ha fornito Tes_3
indicazioni sulle condizioni pattuite per la installazione dei Gps e sul numero di veicoli su cui il lavoro era stato eseguito, posto che si è limitato a confermare che era stato installato su quello da lui utilizzato nonché su altri tre di colleghi di ER .
Infine, il teste impiegato amministrativo che operava a Tes_2
Martinafranca, ha dichiarato di non avere saputo di un incarico a CP_1
per l'installazione dei GPS ed anzi lo ha escluso, facendo riferimento a fatture di una ditta, circostanza che si scontra con la tesi dell'incarico “ in nero”; parimenti ha ricordato di altra fattura di ditta di NO per alcuni furgoni per il trasporto del sangue .
pag. 18/20 Mancano quindi indicazioni precise e circostanziate fornite dai testi, ivi compresa la stessa tali incertezze, in relazione alle condizioni CP_4
pattuite ed anche sul numero preciso dei veicoli oggetto di intervento, sono preclusive dell'accertamento e della liquidazione del credito azionato da CP_1
Va quindi confermato il rigetto della domanda
Con un ultimo motivo, l'appellante principale impugna la statuizione di compensazione delle spese di primo grado, contestando la sussistenza della soccombenza reciproca;
stigmatizza che il Tribunale non ha tenuto conto che aveva confessato di avere preso indebitamente il CP_1
mezzo di proprietà di , che esso era rimasto distrutto a seguito del Pt_1
sinistro ed aveva ammesso il credito nella minore somma di € 2500,00
Richiamati i principi della Suprema Corte, nega inoltre la ricorrenza degli altri presupposti previsti dall'art 92 c.p.c. per la soccombenza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Ad una attenta analisi delle difese di emerge in modo inconfutabile Pt_1
che l'accertamento della responsabilità di in relazione al CP_1
sinistro è stato chiesto esclusivamente come presupposto della condanna del medesimo al risarcimento dei danni conseguenti, la cui domanda è stata respinta per difetto di prova sul danno.
Deve quindi concordarsi con il Tribunale che ricorre nello specifico la soccombenza reciproca delle parti rispetto alla domanda formulata da controparte, per cui appare pienamente condivisibile la statuizione in termini di soccombenza reciproca formulata dal Tribunale
Alla infondatezza dei motivi proposti sia con l'appello principale sia con quello incidentale consegue la conferma della sentenza impugnata.
pag. 19/20 In ragione della soccombenza reciproca, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione totale delle spese di lite anche nel presente grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale e di quello incidentale,
conferma la sentenza del Tribunale di Trento n. 136/2024 .
Compensa per intero le spese di lite del presente grado .
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 3/06/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 165/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott. ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 30 agosto 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MUSCHIO SCHIAVONE GIANFRANCO (C.F: C.F._1
del foro di Taranto, presso il cui studio elegge domicilio giusta mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. VICENTINI ERICA (c.f. , presso C.F._3
il cui studio in Trento, via Grazioli n. 73, elegge domicilio , come da procura in atti. appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, in accoglimento del presente atto di appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare: a) disporre CTU meccanica sul veicolo BL tg EV
205 KZ di proprietà della per descrizione e la Parte_1
quantificazione dei danni subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro per cui è causa;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata: b) risultando già accertata la responsabilità esclusiva del Sig. nella produzione del Controparte_1
sinistro che causava la distruzione dell'autocarro Fiat BL tg. EV 205 KZ di proprietà della società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento, in favore della società in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € 7.500,00
(di cui € 7.000,00 per valore commerciale del veicolo distrutto, € 200,00 per spese di reperimento di veicolo similare, € 300,00 per spese di trasferimento di veicolo similare), o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con svalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro;
c) condannare il Sig. al pagamento delle spese e dei Controparte_1
compensi professionali maturati e non corrisposti, relativi all'istanza di negoziazione assistita (prima fase) secondo i Parametri Forensi previsti per l'Attività Stragiudiziale ex Artt. 1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2014, e dunque pag. 2/20 nella misura di € 270,00, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
d) condannare il Sig. al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame, compensare le spese di giudizio di entrambi i gradi
Per parte appellata ed appellante incidentale
Nel merito, respingere, l'atto di appello di per la riforma Parte_1
della sentenza n. 136/2024, G.I. dott.ssa De Tommaso, n. 990/2021 R.G. dal Tribunale di Trento - pubblicata il 1.2.2024, per i motivi di cui in narrativa e specificati nei singoli motivi dedotti.
In via incidentale, nel merito accogliere i motivi specificamente dedotti con l'atto di comparsa di costituzione nel giudizio d'appello del sig.
[...]
per la riforma, per quanto di ragione, della sentenza n. CP_1
136/2024, G.I. dott.ssa De Tommaso, n. 990/2021 R.G. dal Tribunale di
Trento - pubblicata il 1.2.2024.
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2021 Parte_1
conveniva avanti al Tribunale di Trento chiedendone Controparte_1
la condanna al risarcimento del danno cagionato al veicolo Fiat BL tg
EV205KZ, per l'importo di € 7.500,00 di cui € 7.000,00 per il valore del veicolo distrutto, € 200,00 per spese di reperimento di altro mezzo ed €
300,00 per spese di trasferimento di veicolo similare, a seguito del sinistro avvenuto il 10 luglio 2019. Esponeva che in tale data il proprio dipendente pag. 3/20 aveva preso, senza autorizzazione, il veicolo che si trovava CP_1
ricoverato presso il CMP di Trento di , con cui l'attrice aveva CP_2
in corso un rapporto di appalto per il trasporto della posta;
ed alle ore 15.30 aveva perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada;
sul luogo era intervenuta la polizia locale di Trento-Monte Bondone e il mezzo aveva riportato danni tali da renderne antieconomica la riparazione.
Si costituiva contestando la ricostruzione di Controparte_1
controparte. Esponeva che : il mezzo era sempre stato utilizzato per l'attività lavorativa di relativa al servizio di trasporto dei prodotti Pt_1
postali e che non vi era l'obbligo di trattenere i furgoni presso il CPO di
Trento; il giorno 10/7/2019 aveva utilizzato il furgone dalle 11.30 alle Contr 14,00 e, rientrando al di Trento, si era accorto di avere un chiodo nella gomma, per cui aveva contattato la responsabile aziendale CP_4
che gli aveva detto di raggiungerlo presso la sua abitazione per il
[...]
Per_ cambio del pneumatico, ma all'altezza di di Pergine era stato costretto a fermarsi perché il pneumatico si era completamente sgonfiato;
la CP_4
lo aveva raggiunto con una gomma di scorta ed egli era quindi ripartito per rientrare presso il CPO di Trento ma nel tragitto aveva perso il controllo del furgone a causa dell'usura dei pneumatici. Evidenziava la carente manutenzione del veicolo, al pari di tutti i mezzi aziendali, e la circostanza che le gomme venivano sostituite solo se inutilizzabili.
Allegava che in occasione di un incontro con la ed il legale CP_4
rappresentante di , , questi aveva dichiarato che nulla era Pt_1 Tes_1
dovuto per il sinistro, perché era stato causato dall'uso di pneumatici non a norma e conseguentemente non gli era stata fatta alcuna contestazione disciplinare. La società aveva sollevato la questione del risarcimento solo pag. 4/20 dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a seguito della sua richiesta di pagamento di differenze retributive. Deduceva che il sinistro si era verificato esclusivamente a causa del difetto di manutenzione, imputabile alla società proprietaria, in violazione dell'obbligo di sicurezza sulla stessa gravante in quanto datore di lavoro e che, in ogni caso, aveva Pt_1
rinunciato al risarcimento. In subordine obiettava che il furgone, dopo l'urto, aveva riportato solo danni alla carrozzeria per un esborso non superiore ad € 2.500,00; inoltre a causa dell'eccessivo chilometraggio e la scarsa manutenzione il suo valore era pari a zero e comunque era stato rivenduto ad un commerciante di auto. Chiedeva quindi il rigetto della domanda di parte attrice.
In via riconvenzionale, allegava di avere ricevuto dal responsabile dell'azienda l'incarico di installare, al di fuori dell'orario di lavoro, dispositivi satellitari sui mezzi nonché di coibentare altri furgoni con il poliuretano verso il corrispettivo € 300,00 a furgone;
e di avere quindi provveduto ad installare 19 impianti satellitari ed allestire 19 furgoni con poliuretano nonché ulteriori 9 furgoni con la segnaletica necessaria per trasporto sangue, occorrenti ad per l'esecuzione di un altro appalto, Pt_1
previo accordo di compenso di € 150,00 ad autoveicolo. Chiedeva quindi la condanna della parte attrice al pagamento dell'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
in subordine, ne domandava la condanna di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'arricchimento ingiustificato ottenuto da a seguito delle installazioni. Pt_1
contestava le allegazioni del sia in relazione Controparte_5 CP_1
all'uso del furgone incidentato, adducendo che era privo di sistema satellitare e non poteva essere usato, essendo solo “ di scorta”, sia allo pag. 5/20 stato di manutenzione;
negava inoltre la dedotta rinuncia al risarcimento.
Sollevava eccezione di prescrizione del credito azionato in via riconvenzionale e nel merito negava di avere conferito alcun incarico.
Con sentenza n. 136/2024 il Tribunale di Trento respingeva entrambe le domande e per l'effetto, a fronte della soccombenza reciproca, compensava le spese del grado.
Rilevava che non era contestato ed era comunque provato che in data 17 Con luglio 2019 il furgone BL tg EV 205 KZ di proprietà della
[...]
e condotto da aveva subito un sinistro. Dal CP_7 Controparte_8
verbale della Polizia locale Trento-Monte Bondone emergeva che il veicolo condotto da aveva urtato contro la cuspide-giunzione CP_1
delle strutture di guard-rail all'altezza dello svincolo di uscita 9 posto sulla destra della statale che convoglia il flusso del traffico verso Trento Nord;
ed era stata contestata al conducente la contravvenzione per violazione dell'art. 141 co. 1 CdS, per aver circolato ad una velocità che non aveva garantito il controllo del veicolo ed in particolare l'arresto tempestivo dinnanzi ad un ostacolo prevedibile entro il suo campo di visibilità; nonchè di aver circolato con pneumatici anteriori usurati, ai sensi dell'art. 79 co. 1, CdS. Prendeva poi atto che i danni riportati dal furgone emergevano dal verbale nonché dalle foto allegate.
Il Tribunale osservava che sia nell'ipotesi in cui l'utilizzo del furgone fosse stato autorizzato, come sosteneva sia in caso contrario CP_1
secondo l'assunto della attrice, la responsabilità del sinistro doveva essere imputata al convenuto, ai sensi dell'art. 141 co. 1 CdS. Escludeva poi che potesse costituire una esimente lo stato di usura delle gomme , dal momento che tale norma poneva a carico del conducente l'obbligo di pag. 6/20 adeguare la velocità anche alle condizioni del veicolo, ragione per cui proprio perché sapeva che le gomme erano usurate, avrebbe CP_1
dovuto regolare l'andatura in modo tale da scongiurare i rischi della velocità derivanti anche dall'usura delle gomme;
mentre il convenuto non aveva neppure frenato prima dell'impatto, non essendo state rinvenute dai verbalizzanti tracce sull'asfalto.
Tuttavia, respingeva la domanda di risarcimento, formulata in ragione del valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro in quanto l'entità dei danni avrebbe reso la riparazione antieconomica. Osservava che la prima richiesta di ristoro era stata formulata nel febbraio 2021, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con , nonostante il sinistro CP_1
risalisse al 2019. Sottolineava poi che l'attrice non aveva esperito un accertamento tecnico preventivo dello stato del veicolo, dell'entità economica dei danni e del suo valore ante-sinistro; non aveva inoltre prodotto una valutazione di altro mezzo avente caratteristiche medesime e di immatricolazione coeva e non aveva prodotto un certificato del PRA attestante la rottamazione, che quindi risultava meramente allegata;
né al contempo erano stati comprovati eventuali costi di riparazione. Pertanto il
Tribunale escludeva che potesse essere proficua una CTU, da effettuarsi a distanza di molti anni dal sinistro, considerato poi che non era stata dimostrata la sorte del mezzo che, secondo la prospettazione del convenuto, aveva continuato a circolare ed era stato impiegato nei servizi di trasporto svolti da Parte_1
Al contempo, respingeva la domanda riconvenzionale, con cui
[...]
aveva chiesto il pagamento per lavori di allestimento, CP_8
effettuati al di fuori dell'orario di lavoro verso un compenso unitario pag. 7/20 pattuito in € 300,00 per l'installazione del sistema satellitare, e di € 150,00 per l'installazione dei dispositivi per il trasporto sangue
Prendeva atto che la teste che era stata a propria volta Controparte_4
dipendente di , aveva riferito che , padre di , aveva Pt_1 Per_2 Tes_1
richiesto a di collocare il poliestere su tutti i furgoni, in modo CP_1
che la posta non si rovinasse, quando veniva caricata, nonché di installare il sistema satellitare su quasi tutti i mezzi, riconoscendo , in nero, €
300,00 ad impianto montato;
ed aveva confermato che aveva CP_1
messo molti di tali impianti ed aveva inoltre allestito anche 3 o 4 furgoni per il trasporto sangue. Evidenziato che la testimone aveva subito un procedimento penale in relazione ad una imputazione di truffa nei confronti di nell'ambito del quale aveva ottenuto la messa alla Pt_1
prova e che era pendente un contenzioso di lavoro con la società attrice, il Tribunale reputava che tali elementi incidessero sulla serenità e affidabilità delle sue dichiarazioni, e quindi formulava una valutazione di scarsa attendibilità.
Ricordava poi che dipendente, Persona_3
attualmente in pensione, aveva riferito che si era Controparte_1
recato a ER a casa sua, dove teneva parcheggiato il mezzo di cui si serviva per i trasporti, ed aveva montato il gps sul suo furgone e su quelli di altri tre soggetti in servizio presso le poste a ER;
ma il Giudice di prime cure escludeva che tali indicazioni fossero decisive dal momento che il teste non aveva avuto conoscenza dell'incarico che sarebbe stato dato a e dei relativi termini, e non era stato in grado di CP_1
descrivere gli altri allestimenti di cui il convenuto chiedeva il pagamento. Rilevava poi una incongruenza fra le dichiarazioni del pag. 8/20 che aveva riferito di aver lavorato per per 2-3 anni prima Persona_3 Pt_1
della sua deposizione, avendo cessato il rapporto a novembre 2020, e la prospettazione del convenuto che aveva datato nel 2015 gli interventi di installazione. Sulla base di tali riscontri, concludeva nel senso che non vi fossero elementi adeguati a comprovare la domanda riconvenzionale.
Con atto di citazione notificato il 30 agosto 2024, proponeva appello
[...]
chiedendo che, disposta CTU diretta alla quantificazione dei Parte_1
danni subiti dal veicolo, si condannasse di cui era Controparte_1
stata accertata la responsabilità esclusiva del sinistro , al risarcimento dei danni nella complessiva somma di € 7.500,00, o in misura diversa da accertarsi in corso di causa, oltre accessori;
chiedeva inoltre la rifusione delle spese del doppio grado nonché quelle di mediazione con distrazione a favore del difensore.
Si costituiva eccependo la tardività dell'appello , di Controparte_1
cui chiedeva in ogni caso la declaratoria di inammissibilità ex art 348 bis c.p.c; e nel merito il rigetto. In via di appello incidentale domandava l'accoglimento dei propri motivi .
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione al Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di tardività dell'appello principale sollevata dalla difesa di controparte. E' documentato, e non contestato , che l'atto di citazione in appello è stato notificato all'avvocato Erica Vicentini, procuratrice di in data Controparte_1
30.8.2024 . Dallo storico del giudizio di primo grado, consultabile in consolle, emerge che la sentenza del Tribunale di Trento n 136/2024 è
pag. 9/20 stata pubblicata in data primo febbraio 2024; essendo pacifica la mancata notifica della sentenza, la decadenza dalla impugnazione ai sensi dell'art
327 c.p.c. sarebbe maturata con il decorso di sei mesi dalla pubblicazione. Ricordato che ai sensi degli artt. 155, comma 2, c.p.c. tale termine si calcola “non “ex numero bensì ex nominatione dierum sicché scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza” (Cass
22518/2023) e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, ne consegue che la notifica effettuata in data 30 agosto 2024 è tempestiva.
Nel merito, in primo luogo censura che il Tribunale non ha Parte_1
dato atto che in sede di interrogatorio formale, confermando il capitolo n 5, aveva confessato di avere utilizzato il mezzo in Controparte_8
assenza di autorizzazione.
Impugna inoltre la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'attrice non avesse provato le condizioni del veicolo, l'entità dei danni ed il valore commerciale del mezzo, evidenziando che tale statuizione si poneva in contraddizione rispetto alla descrizione operata dagli agenti dello stato del veicolo che era parimenti visibile anche dalle foto allegate al verbale.
Rilevato che la prova dei danni non avrebbe potuto essere fornita né da un preventivo e neppure per mezzo del certificato di rottamazione , allega che, alla luce della analitica descrizione operata dai verbalizzanti, qualsiasi
CTU meccanica potrebbe effettuare una quantificazione del danno, comparando poi il valore ottenuto con il valore commerciale del veicolo, che all'epoca era immatricolato da soli cinque anni, al fine di definire l'economicità o meno dell'eventuale intervento riparativo.
pag. 10/20 Sottolinea che lo stesso in sede di interpello, aveva ammesso CP_1
che il veicolo era andato distrutto. Contesta la fondatezza della allegazione di controparte secondo cui il mezzo sarebbe stato rivenduto, evidenziando inoltre la tardività della produzione del documento che ne costituirebbe il riscontro. Obietta che le risultanze del verbale contraddicevano la tesi del secondo cui vi sarebbero stati danni solo alla carrozzeria CP_1
per un importo di € 2500,00; in ogni caso, in via di estremo subordine, domanda che il risarcimento sia riconosciuto nei limiti dell'importo ammesso da controparte .
Per ragioni di economia processuale è opportuno esaminare il primo motivo, con cui è censurata la mancata valorizzazione della confessione del unitamente a quello proposto con appello incidentale, con CP_1
cui è stato contestato che il sinistro sarebbe avvenuto per colpa addebitabile al conducente.
L'appellato obietta che era alla guida del veicolo di proprietà dell'appellante mentre eseguiva la consegna della posta , a cui era adibito per contratto e che la fuoriuscita dalla sede stradale era stata determinato esclusivamente dalla carenza di manutenzione, in quanto i pneumatici erano lisci. Nega inoltre di essere stato a conoscenza dello stato dei pneumatici, affermando di averne avuto contezza solo dopo il sinistro.
Deduce che la responsabilità della manutenzione e delle conseguenze di tale carenza doveva essere imputata esclusivamente alla datrice di lavoro che aveva permesso la circolazione di un veicolo che non aveva gli standard di sicurezza sufficienti.
Osserva la Corte che la dinamica del sinistro accertata in sentenza è fondata sulle risultanze del verbale ed in particolare sui rilievi e sulle foto pag. 11/20 ad esso allegati . I verbalizzanti avevano trovato il veicolo nella posizione assunta dopo l'impatto il veicolo : esso sormontava con l'avantreno una rotaia sulla quale scorre un sistema ammortizzante che retrocede per ridurre l'entità dell'impatto, che nello specifico era molto arretrato, mentre la parte catarifrangente era deformata .
Tali elementi confermano in modo inequivocabile che il conducente si è scontrato frontalmente con la cuspide-giunzione delle CP_1
strutture di guard-rail, mentre si stava apprestando ad imboccare l'uscita 9 verso Trento Nord - Gardolo posta sulla destra della carreggiata, come confermato dalla posizione assunta dal veicolo e confermato dallo stesso nella immediatezza dei fatti alla Polizia Locale. L'assenza di segni di frenata, come rilevato in sentenza, e le buone condizioni della strada e di visibilità, essendo il sinistro avvenuto nel primo pomeriggio di un giorno di luglio, portano a confermare la valutazione operata dal
Tribunale secondo cui il conducente non teneva una velocità adeguata che gli consentisse il controllo del veicolo e l'arresto in presenza di un ostacolo , la cui presenza era peraltro prevedibile.
La circostanza che avesse immediatamente dichiarato ai CP_1
verbalizzanti di avere ripetutamente richiesto in precedenza alla società proprietaria il cambio dei pneumatici, in particolare quelli anteriori, induce fondatamente a ritenere che egli fosse consapevole del carente stato di manutenzione del veicolo, per cui, a maggior ragione , avrebbe dovuto tenere una condotta di guida prudente ed una velocità particolarmente moderata, proprio in considerazione delle condizioni dei pneumatici.
La tesi della mancanza di consapevolezza, su cui si sofferma l'appellante incidentale, appare inoltre incongruente con le allegazioni pag. 12/20 difensive della parte che, con la comparsa di costituzione di primo grado , ha dedotto che poco prima del sinistro aveva dovuto cambiare una gomma, per cui deve desumersi che in tale occasione aveva necessariamente esaminato i pneumatici. A maggiore ragione, pertanto, il conducente avrebbe dovuto adottare una velocità ed una condotta di guida che gli permettessero di frenare efficacemente. Va quindi confermata la dichiarazione di responsabilità del in relazione al sinistro. CP_1
Dal momento che la valutazione operata in ordine alla condotta di guida colposa tenuta dal conducente risulta assorbente anche rispetto al profilo se l'uso della vettura fosse stato autorizzato o meno, deve conseguentemente ravvisarsi una carenza di interesse dell'appellante a censurare che il Tribunale non avrebbe valorizzato le Parte_1
dichiarazioni di natura confessoria in relazione all'uso non autorizzato del veicolo, rese dalla controparte in sede di interpello.
Con riferimento al secondo motivo dell'appello principale, va sottolineato che il risarcimento del danno è chiesto con riguardo al valore di mercato del veicolo, indicato in €7000,00 , ed altre spese per il reperimento di altro mezzo nonché il trasferimento di veicolo similare , sul presupposto che i danni rendevano antieconomica la riparazione. Nel presente grado, censurando le valutazioni operate in sentenza, la difesa dell'appellante deduce che l'elencazione dei danni presente del verbale, da valutarsi congiuntamente alle fotografie del mezzo dimesse in atti nonché alle dichiarazioni confessorie rese dal , prova in modo CP_8
adeguato il danno nei termini chiesti, e che tali elementi sono sufficienti per disporre CTU per la descrizione e la quantificazione dei danni causati dal sinistro, reiterando quindi l'istanza istruttoria.
pag. 13/20 Osserva la Corte che, non essendo stato allegato che avrebbe la Pt_1
disponibilità del mezzo , ogni valutazione dei danni e della dedotta antieconomicità delle riparazioni deve necessariamente essere effettuata sulla base dei documenti in atti, vale a dire del verbale, delle foto allegate e delle altre foto dimesse da come peraltro esplicitamente Parte_1
sollecitato dalla difesa di parte appellante.
Dalle fotografie sono percepibili l' accartocciamento del cofano e del paraurti, la deformazioni dei parafanghi , la rottura dei fanali anteriori, che trovano rispondenza nell'elenco redatto dai verbalizzanti, in cui sono indicati danni alla carrozzeria, ai paraurti, ai parafanghi, alla mascherina di una ruota ed ai dispositivi airbag conducente ed alla cinture di sicurezza nonché la voce “perdita liquidi refrigeranti causa rottura radiatore e olio motore, causa danni al blocco motore”. Deve tuttavia evidenziarsi che alla genericità di tale descrizione non sopperisce alcun ulteriore dato documentale, dal momento che non è stata dimessa nessuna fotografia del veicolo con il cofano aperto. Come già rilevato dal Tribunale,
[...]
che non ha ritenuto di richiedere ATP, non ha neppure dimesso Pt_1
una relazione di parte che descrivesse in modo articolato ed analitico lo stato del veicolo .
Inoltre, sulla base di tali emergenze istruttorie appare meramente esplorativa una CTU , che dovrebbe essere effettuata esclusivamente sulla elencazione dei danni presente nel verbale e sulle foto, ed in carenza di dati circostanziati sulle condizioni del veicolo.
Infine non può ritenersi dirimente ai fini della prova della antieconomicità della riparazione, come suggerito dalla difesa dell'appellante, la conferma da parte del del capitolo n 5 con particolare riguardo all'inciso CP_1
pag. 14/20 che il veicolo “veniva distrutto” nel sinistro stradale, dovendosi ricordare che il valore di confessione è attribuito alle dichiarazioni relative a fatti storici, ma non ad una valutazione evocata dalla formulazione del capitolo , che non contiene alcun riferimento ai danni specifici .
Deve quindi concordarsi con il Tribunale che non essendo stato provato che i danni causati dal sinistro avrebbero comportato la antieconomicità della riparazione, va respinta la domanda di risarcimento del danno , proposta nella misura del valore di mercato. Parimenti non vi è prova in relazione alle altre voci, indicate in € 200,00 per una dedotta spesa di reperimento di altro veicolo ed in €300,00 per spese di trasferimento mai documentate.
E' parimenti infondata la domanda subordinata diretta alla liquidazione del danno nella misura di € 2500,00 , in quanto la tesi secondo cui vi sarebbe stato un riconoscimento della controparte per tale minore importo si fonda su una esegesi della comparsa di costituzione di primo grado che non può essere condivisa , dal momento che l'inciso, valutato nel contesto generale dell'atto, che contestava la responsabilità e i danni, deve essere più propriamente essere inteso come rilievo della eccessività della richiesta di controparte e della tesi della antieconomicità delle riparazioni, sull'assunto che i danni sarebbero stati solo alla carrozzeria;
ma non si può ravvisare alcun riconoscimento.
Il rigetto della domanda riconvenzionale è stata impugnata con appello incidentale: censura la valutazione di inattendibilità Controparte_1
della teste lamentando che era stata formulata solo in Controparte_4
ragione della pendenza di un procedimento penale a suo carico. Fa presente che in data 28 febbraio 2024 era stata dichiarata la estinzione del pag. 15/20 reato per positivo esito della messa in prova;
e che era stata negato il risarcimento del danno ad;
contesta quindi come non fondato il Pt_1
giudizio di inattendibilità, evidenziando che la testimonianza ha riguardato fatti diversi da quelli per cui vi era stato il rinvio a giudizio della donna .
Ciò premesso, evidenzia che entrambi i testimoni hanno confermato che aveva svolto con diligenza i lavori di installazione dei Controparte_1
GPS sui furgoni di proprietà della controparte e che , per tale attività, non era stata pagata la somma concordata;
inoltre la teste ha riferito CP_4
dell'incontro con il vertice aziendale tenutosi a casa sua, in occasione del quale era stato conferito l'incarico di installare i GPS sui furgoni a fronte di un corrispettivo da pagarsi in nero, in modo da assicurare alla società proprietaria dei veicoli il maggior risparmio ed assicurare la massima marginalità possibile nel contratto d'appalto con CP_2 Controparte_9
Ricorda che anche il ha confermato gli interventi di Tes_2
installazione dei gps effettuati dal sui furgoni di CP_1 Parte_1
.
[...]
Il motivo non può trovare accoglimento.
E' documentato che nei confronti di è stato emesso in Controparte_4
data 5.9.2022 decreto penale di condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 640 c.p.c 61 n 9 e 11 c.p. per aver indebitamente lucrato retribuzione ed accessori con artifici e raggiri perpetrati mediante un uso indebito , per fini personali, del veicolo aziendale a lei assegnato;
la difesa del ha inoltre allegato che la imputata è stata ammessa CP_1
all'istituto della messa in prova, positivamente conclusasi con conseguente declaratoria di estinzione del reato . E' stato parimenti allegato pag. 16/20 dalla difesa dell'appellante incidentale l'instaurazione da parte della di un procedimento davanti al Giudice del Lavoro per la CP_4
condanna di alla corresponsione di competenze. Parte_1
Si può quindi concordare con il Tribunale che è opportuna una valutazione particolarmente attenta della attendibilità della teste, dal momento che tale articolato contenzioso con l'appellante, pendente alla data in cui la ha deposto, avrebbe potuto influire sulla serenità CP_4
delle sue dichiarazioni, che quindi potranno essere valorizzate solo in quanto adeguatamente circostanziate e supportate da adeguati riscontri.
La teste ha riferito di avere assistito alla richiesta formulata da , Per_2
padre di legale rappresentante di , di installare sui furgoni Tes_1 Pt_1
il poliestere in modo che la posta non si rovinasse quando era caricata;
ha aggiunto che gli aveva inoltre riferito che gli aveva CP_1 Per_2
chiesto di apprendere presso un elettrauto come installare il Gps, in modo da poterlo poi realizzare sui furgoni;
ha poi precisato che in sua presenza aveva concordato con un compenso di € 300,00 ad Per_2 CP_1
impianto, da corrispondere in nero;
ha confermato che erano stati installati parecchi impianti, un ventina , nel corso di un mese, e che ella provvedeva ad avvertire i rispettivi autisti o in mancanza ad aprire i mezzi, avendo la seconda chiave. In ordine all'epoca dei fatti, la CP_4
ha dapprima indicato che l'incarico di foderare il furgoni era stato dato nel
2014, pur precisando di non essere certa;
quindi ha dichiarato che l'incarico era stato dato nel 2015. Ha aggiunto che nel 2016 o 2017 Per_
su richiesta di ” aveva allestito alcuni furgoni per il CP_8
trasporto del sangue, ma di non essere a conoscenza delle condizioni pag. 17/20 economiche. Ha dichiarato che le aveva riferito di non avere CP_1
percepito alcun compenso.
Ad una attenta analisi della deposizione emerge innanzitutto che l'incarico relativo ai furgoni destinati al servizio postale, con il rivestimento o con i Gps, sarebbe stato da , che ha tuttavia precisato di Per_2
essere stato mero dipendente nella società del figlio, e non invece da quest'ultimo che era il legale rappresentate di . Va inoltre Parte_1
sottolineata l'incertezza palesata dalla in relazione alla epoca ( CP_4
2014 o 2015) in cui tale incarico sarebbe stato conferito ,nel corso di un incontro in cui ella avrebbe partecipato.
In ordine al numero dei furgoni destinati al servizio postale, l'indicazione
“di una ventina” non è stata supportata da ulteriori indicazioni che potessero circostanziarla. Al contempo, la teste non ha saputo riferire sulle condizioni pattuite per l'allestimento dei furgoni per il trasporto di sangue .
Va aggiunto che neppure la deposizione del teste ha fornito Tes_3
indicazioni sulle condizioni pattuite per la installazione dei Gps e sul numero di veicoli su cui il lavoro era stato eseguito, posto che si è limitato a confermare che era stato installato su quello da lui utilizzato nonché su altri tre di colleghi di ER .
Infine, il teste impiegato amministrativo che operava a Tes_2
Martinafranca, ha dichiarato di non avere saputo di un incarico a CP_1
per l'installazione dei GPS ed anzi lo ha escluso, facendo riferimento a fatture di una ditta, circostanza che si scontra con la tesi dell'incarico “ in nero”; parimenti ha ricordato di altra fattura di ditta di NO per alcuni furgoni per il trasporto del sangue .
pag. 18/20 Mancano quindi indicazioni precise e circostanziate fornite dai testi, ivi compresa la stessa tali incertezze, in relazione alle condizioni CP_4
pattuite ed anche sul numero preciso dei veicoli oggetto di intervento, sono preclusive dell'accertamento e della liquidazione del credito azionato da CP_1
Va quindi confermato il rigetto della domanda
Con un ultimo motivo, l'appellante principale impugna la statuizione di compensazione delle spese di primo grado, contestando la sussistenza della soccombenza reciproca;
stigmatizza che il Tribunale non ha tenuto conto che aveva confessato di avere preso indebitamente il CP_1
mezzo di proprietà di , che esso era rimasto distrutto a seguito del Pt_1
sinistro ed aveva ammesso il credito nella minore somma di € 2500,00
Richiamati i principi della Suprema Corte, nega inoltre la ricorrenza degli altri presupposti previsti dall'art 92 c.p.c. per la soccombenza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Ad una attenta analisi delle difese di emerge in modo inconfutabile Pt_1
che l'accertamento della responsabilità di in relazione al CP_1
sinistro è stato chiesto esclusivamente come presupposto della condanna del medesimo al risarcimento dei danni conseguenti, la cui domanda è stata respinta per difetto di prova sul danno.
Deve quindi concordarsi con il Tribunale che ricorre nello specifico la soccombenza reciproca delle parti rispetto alla domanda formulata da controparte, per cui appare pienamente condivisibile la statuizione in termini di soccombenza reciproca formulata dal Tribunale
Alla infondatezza dei motivi proposti sia con l'appello principale sia con quello incidentale consegue la conferma della sentenza impugnata.
pag. 19/20 In ragione della soccombenza reciproca, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione totale delle spese di lite anche nel presente grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale e di quello incidentale,
conferma la sentenza del Tribunale di Trento n. 136/2024 .
Compensa per intero le spese di lite del presente grado .
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 3/06/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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