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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 226/2025 R.G.
TRIBUNALE DI BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. ; P.I. ), in persona del l.r.p.t.; P.IVA_1 P.IVA_2 ritenuta la propria competenza, in forza delle espresse previsioni contrattuali (docc. 2-6), anche nei confronti dei garanti persone fisiche nei cui confronti è richiesta l'ingiunzione, stante il ruolo di soci con partecipazioni non trascurabili in capo agli stessi, nonché di amministratore unico, in capo ad uno di essi, della società garantita all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione (Cass. Sez.
Un. 5868/2023; C-74/2015 e C-534/2015 , come si evince dalla CP_1 CP_2 CP_3 visura camerale della società versata in atti (doc. n. 1); rilevato che, in base degli estratti conto autocertificati ex art. 50 T.U.B. (docc. 12 e 13), il credito risulta certo, liquido ed esigibile, sussistendo le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; osservato che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività, in quanto l'intervenuto fallimento della società garantita non costituisce una ragione per ritenere sussistente il grave pregiudizio in caso di ritardata esecuzione, tantomeno alla luce della non ingente esposizione debitoria in esame e dell'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare aggredibile (docc. 14 e 15), nonché della garanzia pubblica del credito;
INGIUNGE
a (C.F. ) ed a CP_4 C.F._1 Controparte_5
(C.F. ), in qualità di fideiussori coobbligati, di pagare alla parte ricorrente C.F._2 in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 44.895,45;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta, nonché in € 286,00 per spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre alle successive occorrende;
AVVERTE le parti ingiunte che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.
Biella, 17 marzo 2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo
TRIBUNALE DI BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. ; P.I. ), in persona del l.r.p.t.; P.IVA_1 P.IVA_2 ritenuta la propria competenza, in forza delle espresse previsioni contrattuali (docc. 2-6), anche nei confronti dei garanti persone fisiche nei cui confronti è richiesta l'ingiunzione, stante il ruolo di soci con partecipazioni non trascurabili in capo agli stessi, nonché di amministratore unico, in capo ad uno di essi, della società garantita all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione (Cass. Sez.
Un. 5868/2023; C-74/2015 e C-534/2015 , come si evince dalla CP_1 CP_2 CP_3 visura camerale della società versata in atti (doc. n. 1); rilevato che, in base degli estratti conto autocertificati ex art. 50 T.U.B. (docc. 12 e 13), il credito risulta certo, liquido ed esigibile, sussistendo le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; osservato che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività, in quanto l'intervenuto fallimento della società garantita non costituisce una ragione per ritenere sussistente il grave pregiudizio in caso di ritardata esecuzione, tantomeno alla luce della non ingente esposizione debitoria in esame e dell'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare aggredibile (docc. 14 e 15), nonché della garanzia pubblica del credito;
INGIUNGE
a (C.F. ) ed a CP_4 C.F._1 Controparte_5
(C.F. ), in qualità di fideiussori coobbligati, di pagare alla parte ricorrente C.F._2 in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 44.895,45;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta, nonché in € 286,00 per spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre alle successive occorrende;
AVVERTE le parti ingiunte che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.
Biella, 17 marzo 2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo