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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7859/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa ON UI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 7859/2025 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. LEGA MERCEDE MARIA;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
rapp.ta e difesa come da mandato in atti Controparte_1
dall'Avv. PLENTEDA RAFFAELE;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in causa la Parte_1 [...]
(d'ora innanzi anche solo la s.a.s.), unitamente ad altre Controparte_1
parti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il
14.01.2021 alle ore 08:45 circa in Maglie (Le) allorquando, mentre attraversava a piedi la via
Ferramosca, con direzione Ospedale, veniva investita dall'autovettura Lancia Delta targata EA 845
KE recante targa prova X1P06229.
Con separate comparse si sono costituiti i convenuti, i quali hanno svolto plurime eccezioni preliminari e, nel merito, hanno concluso per il rigetto della domanda attrice.
In particolare, la s.a.s. ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, atteso che la vettura coinvolta nell'incidente – all'epoca dei fatti – apparteneva ad altro convenuto, i.e. CP_2
poiché a costui venduta il 27.03.2019 e ha concluso per l'estromissione dal giudizio.
1 Su tale eccezione, parte attrice ha preso posizione nella memoria art. 171 ter c.p.c. comma 1, rimettendosi al Giudice in ordine all'estromissione di tale parte dal giudizio, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 6.11.2025 l'avv. di parte attrice ha evidenziato che “al momento dell'incidente Cont ancora non era stato volturato, presso detto passaggio di proprietà. Detta pratica amministrativa è stata effettuata dopo l'introduzione del giudizio”; per converso, la difesa della s.a.s. ha ribadito che “in atti risultano depositati il contratto nonché le fatture elettroniche di pagamento;
evidenzia, altresì, che in atti risulta acquisita una pec inviata prima dell'introduzione del giudizio, da cui emerge la cessione dell'autovettura”.
Il Tribunale ha quindi separato la domanda introdotta da nei confronti della da Parte_1 CP_1
quella introdotta dalla medesima attrice nei confronti degli altri convenuti. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni secondo il sopradescritto tenore ed è stata trattenuta per la decisione solo la prima domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dalla convenuta è fondata e va accolta.
Emerge documentalmente, infatti, che l'auto che ha investito l'attrice all'epoca dei fatti fosse già nella titolarità di Del resto, atteso che trattasi di contratto ad effetti reali, il CP_2
perfezionamento del passaggio della proprietà è legato all'incontro di volontà di alienante e acquirente e la voltura presso il PRA consente solo la conoscibilità a terzi dell'operazione negoziale avvenuta (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 06/03/2020, n. 6385).
A ciò aggiungasi che sull'estromissione della ha concordato la stessa CP_1 Pt_1
Ciò posto, quindi, va affrontata la questione legata alla liquidazione delle spese di lite.
Le stesse, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, vanno poste a carico di parte attrice.
In atti, infatti, vi è una pec inviata all'attrice, risalente al 23.06.2022, e quindi in epoca antecedente all'introduzione del giudizio, da cui si evince la cessione della vettura prima dell'incidente per cui è causa.
Risultano allegati, peraltro, alla missiva sia il contratto che la fattura relativa al pagamento.
In altri termini, l'attrice era perfettamente consapevole della titolarità del bene in capo ad CP_2
e, ciò nonostante, ha deciso di citare in giudizio la
[...] CP_4
2
[...] Ne consegue, quindi, che le spese di lite devono gravare in capo a costei. Le stesse vanno liquidate sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile-complessità bassa della vicenda e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. L'ammontare è stato quindi dimezzato stante la natura documentale del giudizio e il consenso tra le parti in ordine alla definizione in rito della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 7859/2025 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere tra e la Parte_1 [...]
Controparte_1
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 1.450,00 oltre spese documentate, spese Controparte_1
forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 12/12/2025. Il Giudice
Dott.ssa ON UI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa ON UI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 7859/2025 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. LEGA MERCEDE MARIA;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
rapp.ta e difesa come da mandato in atti Controparte_1
dall'Avv. PLENTEDA RAFFAELE;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in causa la Parte_1 [...]
(d'ora innanzi anche solo la s.a.s.), unitamente ad altre Controparte_1
parti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il
14.01.2021 alle ore 08:45 circa in Maglie (Le) allorquando, mentre attraversava a piedi la via
Ferramosca, con direzione Ospedale, veniva investita dall'autovettura Lancia Delta targata EA 845
KE recante targa prova X1P06229.
Con separate comparse si sono costituiti i convenuti, i quali hanno svolto plurime eccezioni preliminari e, nel merito, hanno concluso per il rigetto della domanda attrice.
In particolare, la s.a.s. ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, atteso che la vettura coinvolta nell'incidente – all'epoca dei fatti – apparteneva ad altro convenuto, i.e. CP_2
poiché a costui venduta il 27.03.2019 e ha concluso per l'estromissione dal giudizio.
1 Su tale eccezione, parte attrice ha preso posizione nella memoria art. 171 ter c.p.c. comma 1, rimettendosi al Giudice in ordine all'estromissione di tale parte dal giudizio, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 6.11.2025 l'avv. di parte attrice ha evidenziato che “al momento dell'incidente Cont ancora non era stato volturato, presso detto passaggio di proprietà. Detta pratica amministrativa è stata effettuata dopo l'introduzione del giudizio”; per converso, la difesa della s.a.s. ha ribadito che “in atti risultano depositati il contratto nonché le fatture elettroniche di pagamento;
evidenzia, altresì, che in atti risulta acquisita una pec inviata prima dell'introduzione del giudizio, da cui emerge la cessione dell'autovettura”.
Il Tribunale ha quindi separato la domanda introdotta da nei confronti della da Parte_1 CP_1
quella introdotta dalla medesima attrice nei confronti degli altri convenuti. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni secondo il sopradescritto tenore ed è stata trattenuta per la decisione solo la prima domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dalla convenuta è fondata e va accolta.
Emerge documentalmente, infatti, che l'auto che ha investito l'attrice all'epoca dei fatti fosse già nella titolarità di Del resto, atteso che trattasi di contratto ad effetti reali, il CP_2
perfezionamento del passaggio della proprietà è legato all'incontro di volontà di alienante e acquirente e la voltura presso il PRA consente solo la conoscibilità a terzi dell'operazione negoziale avvenuta (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 06/03/2020, n. 6385).
A ciò aggiungasi che sull'estromissione della ha concordato la stessa CP_1 Pt_1
Ciò posto, quindi, va affrontata la questione legata alla liquidazione delle spese di lite.
Le stesse, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, vanno poste a carico di parte attrice.
In atti, infatti, vi è una pec inviata all'attrice, risalente al 23.06.2022, e quindi in epoca antecedente all'introduzione del giudizio, da cui si evince la cessione della vettura prima dell'incidente per cui è causa.
Risultano allegati, peraltro, alla missiva sia il contratto che la fattura relativa al pagamento.
In altri termini, l'attrice era perfettamente consapevole della titolarità del bene in capo ad CP_2
e, ciò nonostante, ha deciso di citare in giudizio la
[...] CP_4
2
[...] Ne consegue, quindi, che le spese di lite devono gravare in capo a costei. Le stesse vanno liquidate sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile-complessità bassa della vicenda e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. L'ammontare è stato quindi dimezzato stante la natura documentale del giudizio e il consenso tra le parti in ordine alla definizione in rito della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 7859/2025 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere tra e la Parte_1 [...]
Controparte_1
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 1.450,00 oltre spese documentate, spese Controparte_1
forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 12/12/2025. Il Giudice
Dott.ssa ON UI
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