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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9428 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 48086 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Carlo Maria Mattioli Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice-
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_2 C.F._1
Francesco FF
- parte convenuta-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
AB OR
- parte convenuta-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e per i motivi innanzi esposti: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice dell'atto di Parte_1 compravendita a rogito Notaio del 28.03.2019 in Roma, Repertorio n. Persona_1
422 Raccolta n. 331, trascritto il 03.04.2019 con Registro Particolare 26833 Registro
1 Generale 38810, tramite il quale (codice fiscale Parte_2
), riservandosi il diritto di abitazione sua vita natural durante, C.F._1 ha venduto ad (codice fiscale le seguenti Controparte_1 C.F._2 porzioni immobiliari site in Comune di Roma, Via Cavalese n. 14 facenti parte dell'edificio "A" e precisamente: (i) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno tre, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 224, particella 593, subalterno 520, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq 159, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 149, Rendita Euro 1.988,36, Via Cavalese n. 14, piano: 1 interno 3 edificio: A;
(ii) locale cantina posto al piano terra, distinto con il numero interno tre, confinante con intercapedine, con corridoio, con locali cantina di proprietà o Pt_3 suoi aventi causa, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 224, particella 593 subalterno 521, zona censuaria 4, categoria C/2, classe 7, consistenza mq 6, superficie catastale totale mq 7, Rendita Euro 43,07, Via Cavalese
n. 14 piano:T interno: 3 edificio: A;
(iii) posto auto coperto posto al piano seminterrato, distinto con il numero interno tre, della superficie catastale di mq 13
(tredici), avente accesso carrabile da Via Campione d'Italia numero 21; confinante con area di manovra, con posti auto distinti con i numeri di interno 2 e 4 e con intercapedine, salvo altri;
censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 224, particella 593 subalterno 504, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 13, superficie catastale totale mq 13, Rendita Euro 93,32, Via
Campione d'Italia n. 21 piano: S1 interno: 3 edificio: A;
2) ordinare al competente
Conservatore dei registri immobiliari presso l'Ufficio Provinciale di Roma, Roma 1, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
- per parte convenuta “Voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria Parte_2 istanza eccezione e deduzione disattesa: - in via pregiudiziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., sospendere il presente procedimento sino all'esito del giudizio con Rg. 2442/2019 attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di
Roma; - nel merito, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande e richieste ex adverso formulate nei confronti dell'odierno concludente;
- con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario”;
2 - per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni CP_1 contraria istanza: -in via preliminare: sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa di definizione del giudizio pendente al N.R.G. ______ della Corte di Appello di Roma tra la e il dott. per le ragioni esposte;
-nel Parte_1 Parte_2 merito, in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione ex art. 2901 c.c. per la revocatoria dell'atto di compravendita a rogito Notaio di Roma del 28 marzo 2019, Persona_1
Rep. n. 422, Racc. n. 331, per la carenza delle condizioni previste ex lege per la loro proposizione e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto infondate. Con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 proponendo nei loro confronti domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto l'atto dispositivo compiuto con il contratto di compravendita stipulato dai convenuti il
28.3.2019, a rogito del dott. , rep. n. 422, racc. n. 331. Persona_1
Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che il 3.6.2010 il convenuto aveva eseguito un intervento Parte_2 chirurgico in qualità di primo operatore presso la struttura sanitaria ICOT di Latina, di proprietà della stessa società;
- che il paziente operato era deceduto durante l'intervento;
- che, in data 26.2.2019, il Tribunale di Latina aveva emesso la sentenza n. 506/2019, con la quale il convenuto era stato condannato al pagamento, in Parte_2 solido con la società attrice, della somma complessiva di euro 1.140.000,00, oltre lucro cessante, interessi e spese legali, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei congiunti del paziente deceduto, con contestuale condanna del a Parte_2 manlevare da quanto pagato per effetto della sentenza;
Parte_1
- che, in data 8.3.2019, i congiunti del paziente deceduto avevano quindi intimato alla stessa il pagamento dell'importo dovuto in forza della predetta sentenza;
Parte_1
- che con comunicazione trasmessa via PEC in data 15.3.2019, aveva Parte_1 diffidato il ad adempiere a quanto statuito nella sentenza;
Parte_2
3 - che tuttavia, appena un mese dopo la sentenza ed a distanza di pochi giorni dall'intimazione ricevuta, il con atto di vendita del 28.3.2019, aveva Parte_2 trasferito ad riservandosi il diritto di abitazione, la nuda Controparte_1 proprietà dell'unico immobile di valore che si trovava nel suo patrimonio, ossia dell'appartamento sito nel Comune di Roma in via Cavalese n. 14, posto al primo piano e distinto al numero interno tre, comprensivo di locale cantina e posto auto coperto, al prezzo di euro 150.000,00;
- che la era la zia del in quanto sorella della di lui madre CP_1 Parte_2 CP_2
[...]
- che ricorrevano pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda spiegata, atteso, fra l'altro, che: (i) il debitore aveva posto il essere un atto Parte_2 dispositivo a titolo oneroso, sia pure per il prezzo irrisorio di euro 150.000,00; (ii) le ragioni di credito della attrice trovavano riscontro nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Latina, in esecuzione della quale la stessa attrice aveva già corrisposto agli aventi diritto l'importo di euro 320.662,40; (iii) il fatto che il credito fosse ancora sub judice, essendo stata la sentenza appellata, non escludeva la proponibilità dell'azione revocatoria;
(iv) ricorreva l'elemento dell'eventus damni, tenuto anche conto che l'immobile oggetto di atto dispositivo era stato acquistato dal nell'anno 2010, per il maggior prezzo di euro 690.000,00, che lo stesso Parte_2 non era titolare di altri beni immobili di valore significativo (risultando Parte_2 titolare solo di diritti su lastrici solari privi di valore commerciale ed essendosi riservato, in sede di atto dispositivo, il diritto di abitazione, non pignorabile), né disponeva di altri beni o redditi idonei a garantire la soddisfazione delle ragioni di credito della attrice;
(v) entrambi i convenuti erano a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore mediante l'atto dispositivo, come era desumibile dalla tempistica di quest'ultimo, dallo stretto legame di parentela fra le parti, dal prezzo irrisorio pattuito (trattandosi di appartamento di pregio, della superficie di 159 mq e sito nella zona residenziale di via Cortina d'Ampezzo, acquistato nel 2010 al prezzo di euro
690.000,00), delle modalità anomale di pagamento del prezzo (effettuato, quanto all'importo di euro 107.944,10, tramite un assegno bancario, anziché tramite un circolare) e dal fatto che la convenuta acquirente non presentasse alcun interesse all'acquisto (essendo persona di 72 anni, senza figli e già proprietaria di altri beni, fra i
4 quali quello ove risiedeva).
1.2. La convenuta si è costituita in giudizio oltre il termine Controparte_1 di cui all'art. 166 c.c., proponendo istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che difettava, in capo a sé, il requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato, non essendo convivente con il nipote e non avendo avuto contezza, in quanto estranea all'attività professionale dal medesimo svolta, della vicenda che lo aveva coinvolto;
- che peraltro, derivando dall'avvenuto pagamento di somme da parte della attrice in favore degli aventi diritto, il credito era sorto solo successivamente al compimento dell'atto dispositivo a titolo oneroso, con conseguente necessità per la stessa attrice di dare prova del requisito della dolosa preordinazione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo;
- che, alla data della stipula della compravendita, risiedeva Parte_2 comunque all'estero, tanto che il medesimo aveva conferito procura speciale al proprio padre,
[...]
che era stato poi colui che aveva proposto alla stessa convenuta l'acquisto Persona_2 dell'immobile, essendovi un rapporto di frequentazione di intensità maggiore di quella intercorrente con il nipote;
Pt_2
- di avere effettuato l'acquisto con finalità di investimento;
- che il prezzo di vendita era stato integralmente corrisposto (quanto ad euro
107.944,10 mediante assegno bancario n. 3043307126-02 non trasferibile e regolarmente incassato e, quanto alla residua somma di euro 42.055,90, “mediante successivi versamenti in contanti, come risultante dai prelievi per i corrispondenti importi”) e non poteva essere qualificato come irrisorio, tenuto conto che, a seguito del drastico calo del mercato immobiliare, il valore dell'immobile avrebbe potuto essere pari, in astratto, a circa euro 450.000,00 e che era stata oggetto di trasferimento solo la nuda proprietà;
- che la sentenza del tribunale di Latina n. 506/2019 era stata impugnata dal convenuto innanzi alla Corte di appello di Roma, con conseguente necessità di Parte_2 disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
1.3. Anche il convenuto si è costituito in giudizio oltre il termine Parte_2
5 di cui all'art. 166 c.c., proponendo anch'egli istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Oltre a svolgere difese sostanzialmente coincidenti con quelle dell'altra convenuta, ha infatti ulteriormente allegato, eccepito e dedotto:
- che la documentazione prodotta da parte attrice era in ogni caso inidonea a provare le effettive dazioni di denaro effettuate dalla stessa attrice in favore dei terzi aventi diritto in base alla sentenza emessa dal Tribunale di Latina;
- che l'intenzione di vendere il bene immobile era risalente nel tempo, tanto che era stato dato incarico al notaio di preparare gli atti e di procedere alle necessarie verifiche preliminari e pregiudizievoli di rito, ben prima dell'emissione della sentenza e della comunicazione inviata da missiva quest'ultima che peraltro non aveva Parte_1 ad oggetto una richiesta di pagamento, quanto un invito allo stesso a Parte_2 procedere alla liquidazione delle somme liquidate (dal Tribunale di Latina) in favore dei congiunti del deceduto;
- che il patrimonio complessivo dello stesso ed i redditi del medesimo Parte_2 erano, sia all'epoca dell'atto dispositivo, sia all'attualità, del tutto idonei a garantire la soddisfazione delle eventuali ragioni di credito della attrice, comunque allo stato non quantificabili in un importo eccedente i 320.662,40 euro, ossia pari alla somma asseritamente corrisposta ai terzi aventi diritto;
- che l'atto dispositivo era in ogni caso esente da revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.p.c., in quanto lo stesso aveva alienato l'immobile per restituire Parte_2 al proprio padre la provvista ricevuta nel 2010 per acquistare il medesimo immobile poi rivenduto, come confermato da fatto che era stato il padre ad occuparsi di tutte le attività inerenti la vendita.
1.4. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. come da ordinanza dell'11.5.2021 (da intendersi qui confermata), assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie delle parti come da ordinanza dell'1.6.2022 (da intendersi anch'essa qui confermata), la causa, istruita tramite produzioni documentali, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe, con termini ex art 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda revocatoria proposta da parte attrice deve essere accolta per le
6 ragioni di seguito esposte.
3. Parte attrice è soggetto legittimato alla proposizione dell'azione revocatoria ordinaria.
3.1. Come è noto, infatti, in tema di azione revocatoria viene in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento della predetta azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (v. Cass. S.U.
9440/2004 e da ultimo anche Cass. 4212/2020).
E' dunque legittimato all'esercizio dell'azione revocatoria anche il soggetto che sia soltanto titolare di una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. 20002/2008 e Cass.
11755/2018).
3.2. Nel caso di specie, non vi è dunque ragione di escludere la legittimazione della attrice alla proposizione dell'azione.
Parte attrice ha infatti prodotto la sentenza n. 506/2019, pubblicata in data
26.2.2019, con cui il Tribunale di Latina ha accertato il diritto della stessa Pt_1 ad agire in regresso nei confronti del condannando quindi
[...] Parte_2 quest'ultimo a tenere indenne la prima da quanto pagato ai danneggiati per effetto della sentenza stessa (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
Né rileva, in senso contrario, il fatto che – come emerge dalla ulteriore documentazione agli atti (v. doc. 22 bis del fascicolo di parte attrice e doc. 4 del fascicolo di parte convenuta – la Corte di appello di Roma, con ordinanza Parte_2 del 27.7.2019, abbia sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente agli importi eccedenti l'importo di euro 165.960,00 per ciascuna parte vittoriosa e, con ordinanza del 20.7.2020, abbia disposto la rinnovazione della CTU.
Le circostanze appena menzionate non fanno infatti apparire prima facie pretestuose le ragioni di credito della opposta, evidenziando anzi come il giudice di appello, sia pure mediante lo scrutinio sommario effettuato ai fini della valutazione
7 dell'istanza di sospensione, non abbia ritenuto priva di fondamento l'obbligazione dei debitori solidali, sia pure nei limiti del minore ammontare sopra indicato.
3.3. La stessa attrice ha inoltre versato in atti la documentazione attestante il proprio parziale adempimento, nei confronti dei terzi danneggiati e quale coobbligata in via solidale, mediante la corresponsione del complessivo importo di euro
320.662,40 (v. docc. 18 e da 22 a 29 del fascicolo di parte attrice).
Del tutto generiche e quindi inidonee a privare di efficacia probatoria la documentazione appena menzionata – in ogni caso poi prodotta da parte attrice anche in originale – sono peraltro le contestazioni sollevate dai convenuti in ordine alla effettuazione dei predetti pagamenti.
Va in ogni caso osservato che dette contestazioni non sono neanche astrattamente idonee ad escludere la legittimazione della attrice.
Come già evidenziato, ai fini della legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria ordinaria viene in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa.
La ragione di credito della attrice, nella specie, deve quindi intendersi sorta non a seguito della emissione della sentenza attualmente oggetto di impugnazione, né a seguito dei successivi pagamenti effettuati dalla stessa attrice, ma per effetto dell'illecito (rappresentato dall'esecuzione dell'intervento chirurgico del 3.6.2010 e dal decesso verificatosi al termine dello stesso) che ha determinato, fin da subito,
l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria (sebbene all'epoca non ancora liquida) a carico degli obbligati in solido (ossia del e della e della Parte_2 Parte_1 conseguente insorgenza, altrettanto immediata, del diritto dell'obbligato in solido ad agire in via di regresso, nei confronti dell'altro coobbligato, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c. (come poi accertato dalla predetta sentenza).
Al riguardo, va infatti anche ricordato (cfr. Cass. 15930/2002) che il condebitore solidale "ex delicto" può esercitare il regresso anche in via preventiva, ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero.
Motivo per cui il diritto al regresso del coobbligato, sia pure condizionato, rientra nel perimetro della nozione lata di ragione di credito, come sopra delineata.
3.4. Le considerazioni appena esposte inducono inoltre a ritenere nella specie
8 applicabile, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, la disciplina prevista per l'ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, con conseguente necessità di accertamento della sola scientia damni – anziché della partecipazione alla dolosa preordinazione – in capo al terzo beneficiario dell'atto dispositivo.
La ragione di credito della attrice, come poi accertata dalla sentenza di primo grado del 26.2.2019 e pur se ancora sub iudice, è infatti insorta fin dal giugno del
2010, mentre l'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria è stato posto in essere il
23.3.2019.
4. Va poi rigettata, in quanto inammissibile e comunque infondata, l'eccezione di esenzione dall'azione revocatoria, sollevata dal convenuto sulla base del Parte_2 disposto dell'art. 2901, comma 3, c.c., a norma del quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
4.1. Al riguardo, va premesso (cfr. Cass. 14420/2013) che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, terzo comma, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. E della prova di tali presupposti è evidentemente onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che invochi l'applicazione dell'esenzione stessa (cfr. Cass. 17766/2016).
Tuttavia, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
16793/2015 e Cass. 19963/2023), il ricorso alla predetta esenzione integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio.
Nel caso in esame, entrambe le parti convenute, costituitesi in giudizio prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ma dopo la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
(nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie e dunque del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione), sono allora incorse nelle decadenze
9 previste dall'art. 167, comma 2, c.p.c. e sono quindi decadute anche dalla possibilità di sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
L'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. – comunque anche fondata su allegazioni generiche e non supportata da prove idonee a dimostrare l'esistenza del debito e la sua pregressa scadenza – è pertanto inammissibile, in quanto tardiva.
5. Ricorrono poi gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901
c.c. ed in particolare quelli richiesti in caso di atto dispositivo a titolo oneroso compiuto successivamente all'insorgenza del credito.
5.1. Quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore (c.d. eventus damni), va infatti premesso che, in linea generale, non occorre che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr.
Cass. 7452/2000).
Non è quindi necessario che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e comunque definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (cfr. Cass. 6676/1998), sulla base di una valutazione operata, ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. 16986/2007).
L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può peraltro consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
A questo proposito, si è quindi condivisibilmente affermato che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. 1896/2012 e Cass. 7262/2000).
In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va inoltre precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente
10 le caratteristiche.
E' invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass 15265/2006, Cass. 7767/2007 e
Cass. 16221/2019).
5.2. Quanto poi al requisito soggettivo, si osserva che, allorché l'atto di disposizione (come nella specie) sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la sola consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(cd. scientia damni).
L'elemento soggettivo in questione è infatti integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000, Cass. 5741/2004,
Cass. 16825/2013 e Cass. 28423/2021).
La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011).
Con specifico riguardo alla posizione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo, assumono quindi anche rilievo i rapporti personali intercorrenti con il debitore, ove essi siano tali da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
5.3. Nella specie, risulta dunque in primo luogo integrato il requisito dell'eventus damni.
E' infatti evidente come l'atto dispositivo abbia comportato una modifica qualitativa del patrimonio del disponente (sostituzione di diritti reali immobiliari con denaro, del cui effettivo incasso non è stata peraltro neanche data prova) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito.
Inoltre, a fronte di quanto allegato da parte attrice circa l'inconsistenza del residuo patrimonio del debitore (anche in ragione, va aggiunto, del regime di intrasferibilità ed impignorabilità che caratterizza il diritto di abitazione che il disponente si è riservato),
11 i convenuti non hanno specificamente allegato e provato l'esistenza di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.
5.4. Sulla base delle risultanze acquisite, si deve poi ritenere integrato anche il requisito della scientia damni.
La ricorrenza del requisito in questione in capo al debitore disponente è evidente.
Il convenuto ha infatti posto in essere l'atto dispositivo dopo Parte_2
l'emissione della sentenza di primo grado con cui era stato condannato – oltre che al risarcimento dei danni, liquidati per un ammontare di notevole entità, nei confronti dei prossimi congiunti del soggetto deceduto – a tenere indenne la odierna attrice, quale debitrice in via solidale che aveva agito nei suoi confronti in via di regresso.
Le risultanze acquisite consentono inoltre di ritenere acquisita la prova della ricorrenza della scientia damni anche in capo alla beneficiaria dell'atto dispositivo convenuta.
Costituiscono infatti circostanze gravi, precise e concordanti idonee a far presumere la conoscenza del pregiudizio arrecato, anche da parte della convenuta lo stretto legale parentale fra la stessa ed il disponente e la tempistica dell'atto. CP_1
Quanto al primo aspetto (legame parentale, sia pure di affinità), va infatti osservato che è la stessa convenuta ad ammettere di avere avuto all'epoca, con il padre del disponente (ossia con poi intervenuto in sede di compravendita Persona_2 come procuratore speciale del figlio), un rapporto di conoscenza e frequentazione caratterizzato da “intensità sicuramente maggiore di quella intercorrente con il nipote
” e tale da avere portato il primo a proporle l'acquisto dell'immobile (v. comparsa Pt_2 di costituzione e risposta, pag. 11).
In mancanza di risultanze tali da evidenziare un affievolimento del legale che caratterizza di norma il rapporto parentale di cui si discute (essendo pacifico che la sia la sorella della madre di e che sia invece CP_1 Parte_2 Persona_2 il padre di e stante anche l'evidente rilevanza dell'accadimento Parte_2
(essendo appena stato condannato, con sentenza depositata il Parte_2
26.2.2019, al risarcimento di un importo superiore a 1.200.000,00 euro), si presenta quindi inverosimile l'ipotesi che abbia tenuto del tutto all'oscuro la Persona_2 acquirente di quanto accaduto.
12 Quanto poi al secondo aspetto (tempistica dell'atto), si osserva che, a fronte della già evidenziata stretta consecuzione temporale fra sentenza di condanna e atto dispositivo, i convenuti non hanno dato prova di alcun concreto elemento idoneo a corroborare né l'assunto secondo cui la vendita fosse da tempo in programma (non risultando che la vendita sia stata preceduta da particolari trattative o comunque attività preparatorie ed essendo documentato, all'opposto, che la procura speciale è stata conferita al padre del appena sei giorni prima della stipulazione dell'atto di Parte_2 compravendita) e che la stessa sia stata posta in essere dalla acquirente con finalità di investimento (non risultando neanche che la convenuta fosse usualmente dedita ad effettuare investimenti immobiliari, né che nella specie la medesima sia stata spinta all'investimento per qualche specifica ragione).
6. In accoglimento della domanda attorea, va dunque dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il contratto di compravendita immobiliare oggetto di causa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, nel complessivo importo indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M., con applicazione dello scaglione da euro 520.001,00 ad euro
1.000.000,00, tenuto conto sia dell'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, sia dell'interesse in concreto perseguito dalla attrice con l'azione proposta, non apparendo comunque ipotizzabile, sulla scorta degli elementi prospettati dalla stessa attrice, che l'immobile oggetto di atto dispositivo abbia valore pari all'entità della predetta ragione di credito;
parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] ed dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., Parte_2 Controparte_1 del contratto di compravendita del 28.3.2019 a rogito del notaio dott.ssa , Persona_1 rep. n. 422, racc. n. 331, con cui ha trasferito ad Parte_2 Controparte_1
riservandosi il diritto di abitazione sua vita natural durante, il diritto di proprietà
[...] delle porzioni immobiliari site in Roma, via Cavalese n. 14, censite nel catasto
13 fabbricati del Comune di Roma al foglio 224, particella 593, subalterni 520
(l'appartamento), 521 (il locale cantina) e 504 (il posto auto);
2) condanna e in via tra loro solidale, al Parte_2 Controparte_1 rimborso, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
29.193,00 per compenso professionale ed euro 1.703,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 48086 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Carlo Maria Mattioli Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice-
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_2 C.F._1
Francesco FF
- parte convenuta-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
AB OR
- parte convenuta-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e per i motivi innanzi esposti: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice dell'atto di Parte_1 compravendita a rogito Notaio del 28.03.2019 in Roma, Repertorio n. Persona_1
422 Raccolta n. 331, trascritto il 03.04.2019 con Registro Particolare 26833 Registro
1 Generale 38810, tramite il quale (codice fiscale Parte_2
), riservandosi il diritto di abitazione sua vita natural durante, C.F._1 ha venduto ad (codice fiscale le seguenti Controparte_1 C.F._2 porzioni immobiliari site in Comune di Roma, Via Cavalese n. 14 facenti parte dell'edificio "A" e precisamente: (i) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno tre, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 224, particella 593, subalterno 520, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq 159, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 149, Rendita Euro 1.988,36, Via Cavalese n. 14, piano: 1 interno 3 edificio: A;
(ii) locale cantina posto al piano terra, distinto con il numero interno tre, confinante con intercapedine, con corridoio, con locali cantina di proprietà o Pt_3 suoi aventi causa, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 224, particella 593 subalterno 521, zona censuaria 4, categoria C/2, classe 7, consistenza mq 6, superficie catastale totale mq 7, Rendita Euro 43,07, Via Cavalese
n. 14 piano:T interno: 3 edificio: A;
(iii) posto auto coperto posto al piano seminterrato, distinto con il numero interno tre, della superficie catastale di mq 13
(tredici), avente accesso carrabile da Via Campione d'Italia numero 21; confinante con area di manovra, con posti auto distinti con i numeri di interno 2 e 4 e con intercapedine, salvo altri;
censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 224, particella 593 subalterno 504, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 13, superficie catastale totale mq 13, Rendita Euro 93,32, Via
Campione d'Italia n. 21 piano: S1 interno: 3 edificio: A;
2) ordinare al competente
Conservatore dei registri immobiliari presso l'Ufficio Provinciale di Roma, Roma 1, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
- per parte convenuta “Voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria Parte_2 istanza eccezione e deduzione disattesa: - in via pregiudiziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., sospendere il presente procedimento sino all'esito del giudizio con Rg. 2442/2019 attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di
Roma; - nel merito, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande e richieste ex adverso formulate nei confronti dell'odierno concludente;
- con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario”;
2 - per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni CP_1 contraria istanza: -in via preliminare: sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa di definizione del giudizio pendente al N.R.G. ______ della Corte di Appello di Roma tra la e il dott. per le ragioni esposte;
-nel Parte_1 Parte_2 merito, in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione ex art. 2901 c.c. per la revocatoria dell'atto di compravendita a rogito Notaio di Roma del 28 marzo 2019, Persona_1
Rep. n. 422, Racc. n. 331, per la carenza delle condizioni previste ex lege per la loro proposizione e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto infondate. Con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 proponendo nei loro confronti domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto l'atto dispositivo compiuto con il contratto di compravendita stipulato dai convenuti il
28.3.2019, a rogito del dott. , rep. n. 422, racc. n. 331. Persona_1
Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che il 3.6.2010 il convenuto aveva eseguito un intervento Parte_2 chirurgico in qualità di primo operatore presso la struttura sanitaria ICOT di Latina, di proprietà della stessa società;
- che il paziente operato era deceduto durante l'intervento;
- che, in data 26.2.2019, il Tribunale di Latina aveva emesso la sentenza n. 506/2019, con la quale il convenuto era stato condannato al pagamento, in Parte_2 solido con la società attrice, della somma complessiva di euro 1.140.000,00, oltre lucro cessante, interessi e spese legali, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei congiunti del paziente deceduto, con contestuale condanna del a Parte_2 manlevare da quanto pagato per effetto della sentenza;
Parte_1
- che, in data 8.3.2019, i congiunti del paziente deceduto avevano quindi intimato alla stessa il pagamento dell'importo dovuto in forza della predetta sentenza;
Parte_1
- che con comunicazione trasmessa via PEC in data 15.3.2019, aveva Parte_1 diffidato il ad adempiere a quanto statuito nella sentenza;
Parte_2
3 - che tuttavia, appena un mese dopo la sentenza ed a distanza di pochi giorni dall'intimazione ricevuta, il con atto di vendita del 28.3.2019, aveva Parte_2 trasferito ad riservandosi il diritto di abitazione, la nuda Controparte_1 proprietà dell'unico immobile di valore che si trovava nel suo patrimonio, ossia dell'appartamento sito nel Comune di Roma in via Cavalese n. 14, posto al primo piano e distinto al numero interno tre, comprensivo di locale cantina e posto auto coperto, al prezzo di euro 150.000,00;
- che la era la zia del in quanto sorella della di lui madre CP_1 Parte_2 CP_2
[...]
- che ricorrevano pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda spiegata, atteso, fra l'altro, che: (i) il debitore aveva posto il essere un atto Parte_2 dispositivo a titolo oneroso, sia pure per il prezzo irrisorio di euro 150.000,00; (ii) le ragioni di credito della attrice trovavano riscontro nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Latina, in esecuzione della quale la stessa attrice aveva già corrisposto agli aventi diritto l'importo di euro 320.662,40; (iii) il fatto che il credito fosse ancora sub judice, essendo stata la sentenza appellata, non escludeva la proponibilità dell'azione revocatoria;
(iv) ricorreva l'elemento dell'eventus damni, tenuto anche conto che l'immobile oggetto di atto dispositivo era stato acquistato dal nell'anno 2010, per il maggior prezzo di euro 690.000,00, che lo stesso Parte_2 non era titolare di altri beni immobili di valore significativo (risultando Parte_2 titolare solo di diritti su lastrici solari privi di valore commerciale ed essendosi riservato, in sede di atto dispositivo, il diritto di abitazione, non pignorabile), né disponeva di altri beni o redditi idonei a garantire la soddisfazione delle ragioni di credito della attrice;
(v) entrambi i convenuti erano a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore mediante l'atto dispositivo, come era desumibile dalla tempistica di quest'ultimo, dallo stretto legame di parentela fra le parti, dal prezzo irrisorio pattuito (trattandosi di appartamento di pregio, della superficie di 159 mq e sito nella zona residenziale di via Cortina d'Ampezzo, acquistato nel 2010 al prezzo di euro
690.000,00), delle modalità anomale di pagamento del prezzo (effettuato, quanto all'importo di euro 107.944,10, tramite un assegno bancario, anziché tramite un circolare) e dal fatto che la convenuta acquirente non presentasse alcun interesse all'acquisto (essendo persona di 72 anni, senza figli e già proprietaria di altri beni, fra i
4 quali quello ove risiedeva).
1.2. La convenuta si è costituita in giudizio oltre il termine Controparte_1 di cui all'art. 166 c.c., proponendo istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che difettava, in capo a sé, il requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato, non essendo convivente con il nipote e non avendo avuto contezza, in quanto estranea all'attività professionale dal medesimo svolta, della vicenda che lo aveva coinvolto;
- che peraltro, derivando dall'avvenuto pagamento di somme da parte della attrice in favore degli aventi diritto, il credito era sorto solo successivamente al compimento dell'atto dispositivo a titolo oneroso, con conseguente necessità per la stessa attrice di dare prova del requisito della dolosa preordinazione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo;
- che, alla data della stipula della compravendita, risiedeva Parte_2 comunque all'estero, tanto che il medesimo aveva conferito procura speciale al proprio padre,
[...]
che era stato poi colui che aveva proposto alla stessa convenuta l'acquisto Persona_2 dell'immobile, essendovi un rapporto di frequentazione di intensità maggiore di quella intercorrente con il nipote;
Pt_2
- di avere effettuato l'acquisto con finalità di investimento;
- che il prezzo di vendita era stato integralmente corrisposto (quanto ad euro
107.944,10 mediante assegno bancario n. 3043307126-02 non trasferibile e regolarmente incassato e, quanto alla residua somma di euro 42.055,90, “mediante successivi versamenti in contanti, come risultante dai prelievi per i corrispondenti importi”) e non poteva essere qualificato come irrisorio, tenuto conto che, a seguito del drastico calo del mercato immobiliare, il valore dell'immobile avrebbe potuto essere pari, in astratto, a circa euro 450.000,00 e che era stata oggetto di trasferimento solo la nuda proprietà;
- che la sentenza del tribunale di Latina n. 506/2019 era stata impugnata dal convenuto innanzi alla Corte di appello di Roma, con conseguente necessità di Parte_2 disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
1.3. Anche il convenuto si è costituito in giudizio oltre il termine Parte_2
5 di cui all'art. 166 c.c., proponendo anch'egli istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Oltre a svolgere difese sostanzialmente coincidenti con quelle dell'altra convenuta, ha infatti ulteriormente allegato, eccepito e dedotto:
- che la documentazione prodotta da parte attrice era in ogni caso inidonea a provare le effettive dazioni di denaro effettuate dalla stessa attrice in favore dei terzi aventi diritto in base alla sentenza emessa dal Tribunale di Latina;
- che l'intenzione di vendere il bene immobile era risalente nel tempo, tanto che era stato dato incarico al notaio di preparare gli atti e di procedere alle necessarie verifiche preliminari e pregiudizievoli di rito, ben prima dell'emissione della sentenza e della comunicazione inviata da missiva quest'ultima che peraltro non aveva Parte_1 ad oggetto una richiesta di pagamento, quanto un invito allo stesso a Parte_2 procedere alla liquidazione delle somme liquidate (dal Tribunale di Latina) in favore dei congiunti del deceduto;
- che il patrimonio complessivo dello stesso ed i redditi del medesimo Parte_2 erano, sia all'epoca dell'atto dispositivo, sia all'attualità, del tutto idonei a garantire la soddisfazione delle eventuali ragioni di credito della attrice, comunque allo stato non quantificabili in un importo eccedente i 320.662,40 euro, ossia pari alla somma asseritamente corrisposta ai terzi aventi diritto;
- che l'atto dispositivo era in ogni caso esente da revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.p.c., in quanto lo stesso aveva alienato l'immobile per restituire Parte_2 al proprio padre la provvista ricevuta nel 2010 per acquistare il medesimo immobile poi rivenduto, come confermato da fatto che era stato il padre ad occuparsi di tutte le attività inerenti la vendita.
1.4. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. come da ordinanza dell'11.5.2021 (da intendersi qui confermata), assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie delle parti come da ordinanza dell'1.6.2022 (da intendersi anch'essa qui confermata), la causa, istruita tramite produzioni documentali, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe, con termini ex art 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda revocatoria proposta da parte attrice deve essere accolta per le
6 ragioni di seguito esposte.
3. Parte attrice è soggetto legittimato alla proposizione dell'azione revocatoria ordinaria.
3.1. Come è noto, infatti, in tema di azione revocatoria viene in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento della predetta azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (v. Cass. S.U.
9440/2004 e da ultimo anche Cass. 4212/2020).
E' dunque legittimato all'esercizio dell'azione revocatoria anche il soggetto che sia soltanto titolare di una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. 20002/2008 e Cass.
11755/2018).
3.2. Nel caso di specie, non vi è dunque ragione di escludere la legittimazione della attrice alla proposizione dell'azione.
Parte attrice ha infatti prodotto la sentenza n. 506/2019, pubblicata in data
26.2.2019, con cui il Tribunale di Latina ha accertato il diritto della stessa Pt_1 ad agire in regresso nei confronti del condannando quindi
[...] Parte_2 quest'ultimo a tenere indenne la prima da quanto pagato ai danneggiati per effetto della sentenza stessa (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
Né rileva, in senso contrario, il fatto che – come emerge dalla ulteriore documentazione agli atti (v. doc. 22 bis del fascicolo di parte attrice e doc. 4 del fascicolo di parte convenuta – la Corte di appello di Roma, con ordinanza Parte_2 del 27.7.2019, abbia sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente agli importi eccedenti l'importo di euro 165.960,00 per ciascuna parte vittoriosa e, con ordinanza del 20.7.2020, abbia disposto la rinnovazione della CTU.
Le circostanze appena menzionate non fanno infatti apparire prima facie pretestuose le ragioni di credito della opposta, evidenziando anzi come il giudice di appello, sia pure mediante lo scrutinio sommario effettuato ai fini della valutazione
7 dell'istanza di sospensione, non abbia ritenuto priva di fondamento l'obbligazione dei debitori solidali, sia pure nei limiti del minore ammontare sopra indicato.
3.3. La stessa attrice ha inoltre versato in atti la documentazione attestante il proprio parziale adempimento, nei confronti dei terzi danneggiati e quale coobbligata in via solidale, mediante la corresponsione del complessivo importo di euro
320.662,40 (v. docc. 18 e da 22 a 29 del fascicolo di parte attrice).
Del tutto generiche e quindi inidonee a privare di efficacia probatoria la documentazione appena menzionata – in ogni caso poi prodotta da parte attrice anche in originale – sono peraltro le contestazioni sollevate dai convenuti in ordine alla effettuazione dei predetti pagamenti.
Va in ogni caso osservato che dette contestazioni non sono neanche astrattamente idonee ad escludere la legittimazione della attrice.
Come già evidenziato, ai fini della legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria ordinaria viene in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa.
La ragione di credito della attrice, nella specie, deve quindi intendersi sorta non a seguito della emissione della sentenza attualmente oggetto di impugnazione, né a seguito dei successivi pagamenti effettuati dalla stessa attrice, ma per effetto dell'illecito (rappresentato dall'esecuzione dell'intervento chirurgico del 3.6.2010 e dal decesso verificatosi al termine dello stesso) che ha determinato, fin da subito,
l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria (sebbene all'epoca non ancora liquida) a carico degli obbligati in solido (ossia del e della e della Parte_2 Parte_1 conseguente insorgenza, altrettanto immediata, del diritto dell'obbligato in solido ad agire in via di regresso, nei confronti dell'altro coobbligato, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c. (come poi accertato dalla predetta sentenza).
Al riguardo, va infatti anche ricordato (cfr. Cass. 15930/2002) che il condebitore solidale "ex delicto" può esercitare il regresso anche in via preventiva, ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero.
Motivo per cui il diritto al regresso del coobbligato, sia pure condizionato, rientra nel perimetro della nozione lata di ragione di credito, come sopra delineata.
3.4. Le considerazioni appena esposte inducono inoltre a ritenere nella specie
8 applicabile, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, la disciplina prevista per l'ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, con conseguente necessità di accertamento della sola scientia damni – anziché della partecipazione alla dolosa preordinazione – in capo al terzo beneficiario dell'atto dispositivo.
La ragione di credito della attrice, come poi accertata dalla sentenza di primo grado del 26.2.2019 e pur se ancora sub iudice, è infatti insorta fin dal giugno del
2010, mentre l'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria è stato posto in essere il
23.3.2019.
4. Va poi rigettata, in quanto inammissibile e comunque infondata, l'eccezione di esenzione dall'azione revocatoria, sollevata dal convenuto sulla base del Parte_2 disposto dell'art. 2901, comma 3, c.c., a norma del quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
4.1. Al riguardo, va premesso (cfr. Cass. 14420/2013) che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, terzo comma, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. E della prova di tali presupposti è evidentemente onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che invochi l'applicazione dell'esenzione stessa (cfr. Cass. 17766/2016).
Tuttavia, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
16793/2015 e Cass. 19963/2023), il ricorso alla predetta esenzione integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio.
Nel caso in esame, entrambe le parti convenute, costituitesi in giudizio prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ma dopo la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
(nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie e dunque del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione), sono allora incorse nelle decadenze
9 previste dall'art. 167, comma 2, c.p.c. e sono quindi decadute anche dalla possibilità di sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
L'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. – comunque anche fondata su allegazioni generiche e non supportata da prove idonee a dimostrare l'esistenza del debito e la sua pregressa scadenza – è pertanto inammissibile, in quanto tardiva.
5. Ricorrono poi gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901
c.c. ed in particolare quelli richiesti in caso di atto dispositivo a titolo oneroso compiuto successivamente all'insorgenza del credito.
5.1. Quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore (c.d. eventus damni), va infatti premesso che, in linea generale, non occorre che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr.
Cass. 7452/2000).
Non è quindi necessario che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e comunque definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (cfr. Cass. 6676/1998), sulla base di una valutazione operata, ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. 16986/2007).
L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può peraltro consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
A questo proposito, si è quindi condivisibilmente affermato che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. 1896/2012 e Cass. 7262/2000).
In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va inoltre precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente
10 le caratteristiche.
E' invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass 15265/2006, Cass. 7767/2007 e
Cass. 16221/2019).
5.2. Quanto poi al requisito soggettivo, si osserva che, allorché l'atto di disposizione (come nella specie) sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la sola consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(cd. scientia damni).
L'elemento soggettivo in questione è infatti integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000, Cass. 5741/2004,
Cass. 16825/2013 e Cass. 28423/2021).
La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011).
Con specifico riguardo alla posizione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo, assumono quindi anche rilievo i rapporti personali intercorrenti con il debitore, ove essi siano tali da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
5.3. Nella specie, risulta dunque in primo luogo integrato il requisito dell'eventus damni.
E' infatti evidente come l'atto dispositivo abbia comportato una modifica qualitativa del patrimonio del disponente (sostituzione di diritti reali immobiliari con denaro, del cui effettivo incasso non è stata peraltro neanche data prova) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito.
Inoltre, a fronte di quanto allegato da parte attrice circa l'inconsistenza del residuo patrimonio del debitore (anche in ragione, va aggiunto, del regime di intrasferibilità ed impignorabilità che caratterizza il diritto di abitazione che il disponente si è riservato),
11 i convenuti non hanno specificamente allegato e provato l'esistenza di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.
5.4. Sulla base delle risultanze acquisite, si deve poi ritenere integrato anche il requisito della scientia damni.
La ricorrenza del requisito in questione in capo al debitore disponente è evidente.
Il convenuto ha infatti posto in essere l'atto dispositivo dopo Parte_2
l'emissione della sentenza di primo grado con cui era stato condannato – oltre che al risarcimento dei danni, liquidati per un ammontare di notevole entità, nei confronti dei prossimi congiunti del soggetto deceduto – a tenere indenne la odierna attrice, quale debitrice in via solidale che aveva agito nei suoi confronti in via di regresso.
Le risultanze acquisite consentono inoltre di ritenere acquisita la prova della ricorrenza della scientia damni anche in capo alla beneficiaria dell'atto dispositivo convenuta.
Costituiscono infatti circostanze gravi, precise e concordanti idonee a far presumere la conoscenza del pregiudizio arrecato, anche da parte della convenuta lo stretto legale parentale fra la stessa ed il disponente e la tempistica dell'atto. CP_1
Quanto al primo aspetto (legame parentale, sia pure di affinità), va infatti osservato che è la stessa convenuta ad ammettere di avere avuto all'epoca, con il padre del disponente (ossia con poi intervenuto in sede di compravendita Persona_2 come procuratore speciale del figlio), un rapporto di conoscenza e frequentazione caratterizzato da “intensità sicuramente maggiore di quella intercorrente con il nipote
” e tale da avere portato il primo a proporle l'acquisto dell'immobile (v. comparsa Pt_2 di costituzione e risposta, pag. 11).
In mancanza di risultanze tali da evidenziare un affievolimento del legale che caratterizza di norma il rapporto parentale di cui si discute (essendo pacifico che la sia la sorella della madre di e che sia invece CP_1 Parte_2 Persona_2 il padre di e stante anche l'evidente rilevanza dell'accadimento Parte_2
(essendo appena stato condannato, con sentenza depositata il Parte_2
26.2.2019, al risarcimento di un importo superiore a 1.200.000,00 euro), si presenta quindi inverosimile l'ipotesi che abbia tenuto del tutto all'oscuro la Persona_2 acquirente di quanto accaduto.
12 Quanto poi al secondo aspetto (tempistica dell'atto), si osserva che, a fronte della già evidenziata stretta consecuzione temporale fra sentenza di condanna e atto dispositivo, i convenuti non hanno dato prova di alcun concreto elemento idoneo a corroborare né l'assunto secondo cui la vendita fosse da tempo in programma (non risultando che la vendita sia stata preceduta da particolari trattative o comunque attività preparatorie ed essendo documentato, all'opposto, che la procura speciale è stata conferita al padre del appena sei giorni prima della stipulazione dell'atto di Parte_2 compravendita) e che la stessa sia stata posta in essere dalla acquirente con finalità di investimento (non risultando neanche che la convenuta fosse usualmente dedita ad effettuare investimenti immobiliari, né che nella specie la medesima sia stata spinta all'investimento per qualche specifica ragione).
6. In accoglimento della domanda attorea, va dunque dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il contratto di compravendita immobiliare oggetto di causa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, nel complessivo importo indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M., con applicazione dello scaglione da euro 520.001,00 ad euro
1.000.000,00, tenuto conto sia dell'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, sia dell'interesse in concreto perseguito dalla attrice con l'azione proposta, non apparendo comunque ipotizzabile, sulla scorta degli elementi prospettati dalla stessa attrice, che l'immobile oggetto di atto dispositivo abbia valore pari all'entità della predetta ragione di credito;
parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] ed dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., Parte_2 Controparte_1 del contratto di compravendita del 28.3.2019 a rogito del notaio dott.ssa , Persona_1 rep. n. 422, racc. n. 331, con cui ha trasferito ad Parte_2 Controparte_1
riservandosi il diritto di abitazione sua vita natural durante, il diritto di proprietà
[...] delle porzioni immobiliari site in Roma, via Cavalese n. 14, censite nel catasto
13 fabbricati del Comune di Roma al foglio 224, particella 593, subalterni 520
(l'appartamento), 521 (il locale cantina) e 504 (il posto auto);
2) condanna e in via tra loro solidale, al Parte_2 Controparte_1 rimborso, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
29.193,00 per compenso professionale ed euro 1.703,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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