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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/09/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 970 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO Parte_1
ANGELO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 29.3.24 adiva il Tribunale di Agrigento in Parte_1 funzione del Giudice del Lavoro esponendo, in punto di fatto, di avere prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda la Rifiorita soc. coop. agricola negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. CP_ Allegava di aver ricevuto dall' a seguito di emanazione del Verbale Ispettivo
n. 2022004673/DL del 26.1.2023, provvedimento di disconoscimento CP_1
Protocollo .0100.28/09/2023.0267689 notificato a mezzo r.a.r. il giorno CP_1
3.10.2023 ed il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202023, per il periodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 provvedimento di disconoscimento Protocollo .0100.02/10/2023.0270228 notificato a mezzo CP_1
r.a.r. il giorno 11.10.2023 ed il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202023, per il periodo dall'1.6.2018 al 31.12.2018; provvedimento di disconoscimento Protocollo .0100.05/10/2023.0274876 CP_1 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 19.10.2023 ed il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo dall'1.6.2019 al 31.12.2019; provvedimento di disconoscimento Protocollo
1 .0100.10/10/2023.0278933 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 17.10.2023 ed CP_1 il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo dall'1.5.2020 al 31.12.2020. Chiedeva quindi di “1) Ritenere e dichiarare che il Sig. ha Parte_1 lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della “Rifiorita” per anni 2017, 2018, 2019 per 102 giorni ciascuno e nell'anno 2020 per 152 giorni;
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittima, revocandole con qualsiasi 6 statuizione: a) la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “
[...]
, Protocollo Parte_2
0100.28/09/2023.0267689 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 3.10.2023 ed CP_1 il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202023, per il periodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 b) la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “La Parte_2
”, Protocollo 0100.02/10/2023.0270228 notificato a mezzo r.a.r.
[...] CP_1 il giorno 11.10.2023 ed il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202023, per il periodo dall'1.6.2018 al 31.12.2018; c) la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “
[...]
”, 0100.05/10/2023.0274876 notificato a Parte_2 CP_1 mezzo r.a.r. il giorno 19.10.2023 ed il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo dall'1.6.2019 al 31.12.2019; d) la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “
[...]
”, 0100.10/10/2023.0278933 notificato a Parte_2 CP_1 mezzo r.a.r. il giorno 17.10.2023 ed il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo dall'1.5.2020 al 31.12.2020 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare che il Sig. aveva diritto, per i suddetti Pt_1 periodi e per i giorni indicati, ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli ed a percepire la relativa indennità di disoccupazione, malattia ed assegni familiari;
”. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' , chiedendo, nel merito, il CP_1 rigetto del ricorso per infondatezza. La causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi
[...]
e (ud. 20.11.24), veniva decisa all'esito del Tes_1 Testimone_2 deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10.9.25.
Motivi della decisione Per quel che concerne il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente in sede ispettiva appare opportuno premettere che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura
2 onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass., civ. sez. lav., n. 7995/2000; Cass. Civ. sez. lav. n. 7845/2003). Ne consegue in tal caso che, a seguito di disconoscimento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento di ogni diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Deve, poi, precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli Ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli Ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014). Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, la prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso CP_1 che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia di alcuni rapporti di lavoro formalmente denunciati all' , tra cui quello di parte ricorrente, che ha subito un CP_1 disconoscimento parziale delle giornate lavorate.
3 A fronte di tale ricostruzione fattuale, sono stati escussi i testi Testimone_1
e . Testimone_2
Il testimone , fratello del ricorrente, ha dichiarato di avere Testimone_1 prestato attività per la società dal 2017 al 2020 e di avere un Parte_2 contenzioso pendente con l' per disconoscimento di giornate agricole. Ha CP_1 riferito che il ricorrente è suo fratello e che hanno lavorato insieme in quel periodo, unitamente ad altri braccianti tra cui , Tes_2 Persona_1 [...]
la sorella e, nell'ultimo periodo, la nipote Per_2 Persona_3 [...]
. Ha ricordato di aver sempre iniziato a lavorare verso aprile o maggio, Per_4 mentre il fratello cominciava di solito un mese più tardi, cioè a giugno, proseguendo entrambi fino a fine anno. Ha aggiunto che l'attività veniva svolta per due, tre o anche quattro giorni a settimana e che talvolta si recava sui campi in macchina con il fratello o con , talvolta incontrandosi la Persona_1 mattina al benzinaio della variante di Palma di Montechiaro insieme ad altri operai. Ha indicato le contrade Celona, OT e FF come i luoghi di lavoro e ha precisato che l'orario era dalle ore 7.00 alle 14.30 in inverno e dalle ore 6.00 alle 13.30 in estate. Ha riferito che le indicazioni operative venivano impartite da
, in qualità di caposquadra, mentre , pur essendo Persona_1 Persona_5 presidente della Rifiorita, si limitava a rare presenze sui campi senza impartire disposizioni dirette. Ha dichiarato di essere stato retribuito da in Persona_5 contanti o con assegni, a volte anche settimanalmente.
Il testimone ha dichiarato di avere anch'egli un contenzioso Testimone_2 pendente con l' per disconoscimento di giornate agricole. Ha riferito di CP_1 avere lavorato per la società dal 2017 al 2020 insieme, tra gli altri, a Parte_2
, e , ricordando altresì Testimone_1 Persona_1 Controparte_2 la presenza di , moglie di . Ha confermato che Persona_4 Persona_1
aveva lavorato nello stesso periodo, pur precisando di non Testimone_1 ricordare con esattezza i mesi, che gli sono sembrati aprile, maggio, giugno, settembre, forse ottobre e novembre. Ha dichiarato che le mansioni svolte consistevano nella raccolta di peperoni e zucchine, nella selezione degli ortaggi non idonei e nella pulizia delle piante. Ha riferito di avere visto il ricorrente due, tre o quattro volte a settimana, ma che vi erano settimane in cui non lo aveva incontrato affatto, circostanza dovuta alla variabilità dei campi di destinazione. Ha indicato le contrade Celona, Torre di FF e OT come luoghi di lavoro, con orario dalle ore 7.00 alle 14.00 o 14.30 e pausa pranzo. Ha dichiarato che le istruzioni operative venivano impartite da , caposquadra, mentre Persona_1
, pur essendo proprietario dell'azienda, si limitava a sopralluoghi Persona_5 senza dare disposizioni dirette. Ha infine precisato di essere stato retribuito da in contanti o mediante assegni, con cadenza variabile tra Persona_5 settimanale e mensile.
4 In ordine alla credibilità dei testimoni occorre rilevare come tanto
[...]
quanto abbiano dichiarato di avere a loro volta Tes_1 Testimone_2 contenziosi pendenti con l' per disconoscimento di giornate agricole. CP_1
Tale circostanza, pur se non sufficiente a determinare alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone, certo impone particolare rigore nel vaglio di attendibilità in quanto “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”. (Cass. 11414/2013; Conf. 7763/2010). Il contenzioso pendente, dunque, pur non determinando di per sé una causa di incapacità a testimoniare, incide in modo significativo sulla genuinità delle dichiarazioni rese, ponendo i testi in una situazione di evidente conflitto di interessi rispetto all'oggetto del presente giudizio. La loro posizione di ricorrenti in procedimenti analoghi, infatti, lascia ragionevolmente presumere un interesse concreto, quantomeno in via di fatto, a un esito favorevole della presente controversia, tale da condizionare la piena attendibilità delle deposizioni. I testi, invero, “hanno interesse a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna appellata alle dipendenze della medesima azienda, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta” (v. Corte d'Appello Catanzaro sent. CP_1
n. 1618/2018). Deve, altresì, osservarsi che entrambi i testimoni, già escussi in procedimenti analoghi, hanno reso dichiarazioni che appaiono sostanzialmente sovrapponibili e intercambiabili, con un evidente intento di reciproco conforto probatorio, in quanto parimenti destinatari dei medesimi provvedimenti di cancellazione da parte dell' . CP_1
Tale contesto –unito al rapporto di parentela del teste con il ricorrente, Pt_1 rafforza il giudizio di scarsa attendibilità, posto che le loro deposizioni si inseriscono in una prospettiva difensiva comune, funzionale a contrastare l'accertamento ispettivo.
Quanto al contenuto delle deposizioni, entrambe si caratterizzano per formulazioni generiche e aspecifiche. I testimoni non hanno indicato date puntuali di inizio e fine della prestazione, non hanno quantificato in modo certo la frequenza e la durata effettiva delle giornate
5 lavorative, non hanno descritto compiti individualizzanti che distinguessero il ricorrente dagli altri addetti e non hanno documentato modalità retributive riconducibili a una periodicità regolare. Le affermazioni sulla frequenza della presenza si sono presentate in termini variabili e non sempre confrontabili tra loro, mentre le mansioni sono state descritte con terminologia generica riproponibile in qualunque attività bracciantile stagionale. Alla luce delle considerazioni che precedono, le dichiarazioni testimoniali si appalesano intrinsecamente deboli, generiche e non specifiche, prive di dati certi in ordine alla durata, continuità e riconducibilità della prestazione lavorativa al ricorrente, e pertanto non idonee a superare le risultanze amministrative né a dimostrare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nei sensi di cui all'art. 2094 cod. civ.
Né possono, ex se, ritenersi sufficienti a provare il rapporto le produzioni documentali della parte ricorrente (unilav, buste paga, certificazioni, etc.). Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di assunzioni simulate. È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000). Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile possa portare, attraverso uno scambio di credibilità, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
Alla luce dell'istruttoria documentale e dichiarazioni rese, delle contraddizioni interne ed esterne ai racconti testimoniali e della scarsa precisione e coerenza delle deposizioni, non si ritiene raggiunta, secondo i criteri di cui all'art. 2697 c.c., la prova dello svolgimento effettivo di attività lavorativa agricola da parte del ricorrente presso l'azienda agricola . Parte_2
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese sono poste ordinariamente in capo alla parte soccombente, ex art. 91 c.p.c, liquidate in euro 1312,00 secondo i parametri ministeriali (cause di previdenza, valore fino a 5.200 euro, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione;
valori minimi per la semplicità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
6 Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , CP_1 liquidandole in euro 1.312,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute. Così deciso in Agrigento, 15/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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