CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, EL
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 843/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso cEmail_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 352/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120239005504573000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190004880646 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190013158555 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041201900159613 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0412019002493488 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190028333125 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200006303125 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200018714375 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200026952256 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 snc (C.F./P.I. P.IVA_1) ha impugnato la sentenza n. 352/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 04120239005504573000, notificata in data 21.07.2023, per un importo di € 112.621,77, relativo a diverse cartelle di pagamento per tributi erariali, diritti camerali e tassa automobilistica per gli anni dal 2014 al 2018.
La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando ila Contribuente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €.1.000,00, oltre spese generali (15%), ritenendo sanati i vizi di notifica dell'intimazione per raggiungimento dello scopo, regolari le notifiche a mezzo PEC delle cartelle presupposte, infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione (anche alla luce delle sospensioni per il periodo pandemico) e sufficientemente motivato l'atto impugnato.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1 - Omessa pronuncia sulla mancata prova della notifica dei ruoli presupposti alle cartelle di pagamento, vizio che determinerebbe la nullità di tutti gli atti conseguenti.
2 - Errata pronuncia sulla nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, eseguite a mezzo PEC da un indirizzo ('Email_3') asseritamente non ufficiale e non presente nei pubblici registri, con conseguente lesione del diritto di difesa.
3 - Errata pronuncia in materia di prescrizione, per aver il giudice di prime cure applicato il termine decennale ai tributi erariali anziché quello quinquennale e per non aver considerato che, stante la nullità delle notifiche,
i termini decorrerebbero dal momento in cui le somme erano dovute.
4 - Omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, ex art. 25 D.P.R. 602/73.
5 - Errata pronuncia sugli oneri di riscossione, per non aver considerato la mancata contestazione specifica sul punto da parte dell'Agente della Riscossione in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha ribadito la correttezza del proprio operato, sostenendo l'inesistenza di un obbligo di notifica dei ruoli, la piena validità delle notifiche a mezzo PEC alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (incluse le Sezioni Unite), l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza, e la pretestuosità delle doglianze avversarie. Ha inoltre evidenziato come questa stessa Corte si sia già pronunciata in senso sfavorevole alla contribuente su alcune delle medesime cartelle con sentenze n. 1225/2024 e n. 1251/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
1. Sul primo motivo di appello: Omessa pronuncia sulla mancata prova della notifica dei ruoli.
Il motivo è infondato. L'appellante lamenta l'omessa pronuncia del primo giudice sulla dedotta mancata notifica dei ruoli, da cui discenderebbe la nullità delle cartelle e dell'intimazione impugnata. Tale doglianza si basa su un presupposto giuridico errato.
Nel sistema della riscossione mediante ruolo, quest'ultimo costituisce il titolo esecutivo, ma l'atto che la legge prevede sia portato a conoscenza del contribuente è la cartella di pagamento, la quale costituisce l'estratto del ruolo e ne recepisce il contenuto (art. 25, D.P.R. n. 602/1973). Non esiste alcuna norma che imponga all'Agente della Riscossione la notifica autonoma e preventiva del ruolo. La pretesa tributaria viene manifestata al debitore attraverso la notifica della cartella di pagamento, ed è avverso quest'ultima che il contribuente ha l'onere di proporre impugnazione per far valere eventuali vizi, sia propri dell'atto notificatogli, sia relativi all'atto presupposto (il ruolo), quale la sua invalidità o inesistenza.
Nel caso di specie, non avendo la contribuente impugnato tempestivamente le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione, ogni vizio relativo ai ruoli, anche se astrattamente fondato, risulta sanato per acquiescenza, e la pretesa creditoria è divenuta definitiva. Ne consegue che la mancata produzione in giudizio della prova di notifica dei ruoli è irrilevante, non essendo tale adempimento richiesto dalla legge. Il motivo va, pertanto, rigettato.
2. Sul secondo motivo di appello: Nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
Anche tale motivo è destituito di fondamento. L'appellante sostiene la nullità delle notifiche delle cartelle in quanto eseguite da un indirizzo PEC dell'ADER non censito nei pubblici elenchi. La tesi non può essere accolta.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, è ormai consolidata nel ritenere la piena validità di tali notifiche. Come correttamente evidenziato dall'appellata e ritenuto dal primo giudice, la più stringente regola di cui all'art.
3-bis della L. n. 53/1994, che impone l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi a pena di nullità, si applica esclusivamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati e non si estende alle notifiche degli atti tributari da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli Agenti della
Riscossione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 15979/2022) hanno chiarito che, in tema di notifica a mezzo PEC da parte di un ente pubblico, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non determina la nullità della notifica qualora la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza su provenienza e oggetto dell'atto.
Una maggiore rigidità formale è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ma non per quello del mittente.
Nel caso in esame, l'indirizzo mittente ('Email_3') contiene il dominio 'pec.agenziariscossione.gov.it', che rende la provenienza dall'Agente della Riscossione immediatamente riconoscibile e inequivocabile, escludendo ogni ragionevole sospetto di "pishing" o spam. L'appellante,
d'altronde, non ha allegato né provato alcun pregiudizio concreto e specifico al proprio diritto di difesa derivante da tale presunta irregolarità. Al contrario, la denuncia di un vizio meramente formale, senza la prospettazione di una lesione effettiva, non merita tutela (cfr. Cass. n. 982/2023).
Le notifiche, perfezionatesi con la consegna dei messaggi nella casella PEC della società destinataria (come provato dalle ricevute di avvenuta consegna prodotte da ADER), hanno pienamente raggiunto il loro scopo legale, rendendo le cartelle conoscibili. La scelta della contribuente di non aprire i messaggi costituisce un comportamento che non può inficiare la regolarità del procedimento notificatorio. Pertanto, la sentenza di primo grado va confermata anche su questo punto.
3. Sul terzo motivo di appello: Prescrizione.
Il motivo è infondato. L'appellante invoca il termine di prescrizione breve (quinquennale) per i tributi erariali.
Tuttavia, come si è detto, le cartelle di pagamento presupposte non sono state tempestivamente impugnate e sono, pertanto, divenute definitive. Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Sez. U., sent. n. 23397/2016), quando la pretesa tributaria è cristallizzata in una cartella di pagamento non opposta, il termine di prescrizione per l'azione esecutiva non è più quello "breve" proprio del singolo tributo, ma si converte nel termine ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata nel luglio 2023 a fronte di cartelle notificate tra il 2019 e il 2022. Anche senza considerare i periodi di sospensione dei termini di riscossione disposti dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine decennale non risulta in alcun modo spirato. L'eccezione di prescrizione è, di conseguenza, infondata.
4. Sul quarto e quinto motivo di appello: Decadenza e oneri di riscossione.
Anche questi motivi sono infondati. L'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, è palesemente infondata, essendo stata ampiamente provata in atti la tempestiva notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte entro i termini di legge.
Quanto alla doglianza sugli oneri di riscossione, che l'appellante ritiene illegittimi per mancata specifica contestazione di ADER in primo grado, si osserva che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la censura "destituita di fondamento". Gli oneri di riscossione sono dovuti per legge (art. 17, D. Lgs. n. 112/1999)
e la loro debenza e quantificazione non sono state oggetto di una contestazione specifica e circostanziata da parte della contribuente, la quale si è limitata a una generica eccezione di illegittimità. Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in relazione a censure generiche e non supportate da alcun elemento concreto.
Infine, come rilevato dall'appellata, questa stessa Corte, con le sentenze n. 1225/2024 e n. 1251/2024, ha già rigettato appelli del medesimo contribuente aventi ad oggetto alcune delle cartelle qui in esame, confermando la piena legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione su questioni analoghe, a riprova della pretestuosità delle tesi riproposte nel presente giudizio.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri vigenti.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, EL
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 843/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso cEmail_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 352/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120239005504573000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190004880646 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190013158555 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041201900159613 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0412019002493488 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190028333125 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200006303125 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200018714375 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200026952256 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 snc (C.F./P.I. P.IVA_1) ha impugnato la sentenza n. 352/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 04120239005504573000, notificata in data 21.07.2023, per un importo di € 112.621,77, relativo a diverse cartelle di pagamento per tributi erariali, diritti camerali e tassa automobilistica per gli anni dal 2014 al 2018.
La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando ila Contribuente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €.1.000,00, oltre spese generali (15%), ritenendo sanati i vizi di notifica dell'intimazione per raggiungimento dello scopo, regolari le notifiche a mezzo PEC delle cartelle presupposte, infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione (anche alla luce delle sospensioni per il periodo pandemico) e sufficientemente motivato l'atto impugnato.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1 - Omessa pronuncia sulla mancata prova della notifica dei ruoli presupposti alle cartelle di pagamento, vizio che determinerebbe la nullità di tutti gli atti conseguenti.
2 - Errata pronuncia sulla nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, eseguite a mezzo PEC da un indirizzo ('Email_3') asseritamente non ufficiale e non presente nei pubblici registri, con conseguente lesione del diritto di difesa.
3 - Errata pronuncia in materia di prescrizione, per aver il giudice di prime cure applicato il termine decennale ai tributi erariali anziché quello quinquennale e per non aver considerato che, stante la nullità delle notifiche,
i termini decorrerebbero dal momento in cui le somme erano dovute.
4 - Omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, ex art. 25 D.P.R. 602/73.
5 - Errata pronuncia sugli oneri di riscossione, per non aver considerato la mancata contestazione specifica sul punto da parte dell'Agente della Riscossione in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha ribadito la correttezza del proprio operato, sostenendo l'inesistenza di un obbligo di notifica dei ruoli, la piena validità delle notifiche a mezzo PEC alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (incluse le Sezioni Unite), l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza, e la pretestuosità delle doglianze avversarie. Ha inoltre evidenziato come questa stessa Corte si sia già pronunciata in senso sfavorevole alla contribuente su alcune delle medesime cartelle con sentenze n. 1225/2024 e n. 1251/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
1. Sul primo motivo di appello: Omessa pronuncia sulla mancata prova della notifica dei ruoli.
Il motivo è infondato. L'appellante lamenta l'omessa pronuncia del primo giudice sulla dedotta mancata notifica dei ruoli, da cui discenderebbe la nullità delle cartelle e dell'intimazione impugnata. Tale doglianza si basa su un presupposto giuridico errato.
Nel sistema della riscossione mediante ruolo, quest'ultimo costituisce il titolo esecutivo, ma l'atto che la legge prevede sia portato a conoscenza del contribuente è la cartella di pagamento, la quale costituisce l'estratto del ruolo e ne recepisce il contenuto (art. 25, D.P.R. n. 602/1973). Non esiste alcuna norma che imponga all'Agente della Riscossione la notifica autonoma e preventiva del ruolo. La pretesa tributaria viene manifestata al debitore attraverso la notifica della cartella di pagamento, ed è avverso quest'ultima che il contribuente ha l'onere di proporre impugnazione per far valere eventuali vizi, sia propri dell'atto notificatogli, sia relativi all'atto presupposto (il ruolo), quale la sua invalidità o inesistenza.
Nel caso di specie, non avendo la contribuente impugnato tempestivamente le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione, ogni vizio relativo ai ruoli, anche se astrattamente fondato, risulta sanato per acquiescenza, e la pretesa creditoria è divenuta definitiva. Ne consegue che la mancata produzione in giudizio della prova di notifica dei ruoli è irrilevante, non essendo tale adempimento richiesto dalla legge. Il motivo va, pertanto, rigettato.
2. Sul secondo motivo di appello: Nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
Anche tale motivo è destituito di fondamento. L'appellante sostiene la nullità delle notifiche delle cartelle in quanto eseguite da un indirizzo PEC dell'ADER non censito nei pubblici elenchi. La tesi non può essere accolta.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, è ormai consolidata nel ritenere la piena validità di tali notifiche. Come correttamente evidenziato dall'appellata e ritenuto dal primo giudice, la più stringente regola di cui all'art.
3-bis della L. n. 53/1994, che impone l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi a pena di nullità, si applica esclusivamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati e non si estende alle notifiche degli atti tributari da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli Agenti della
Riscossione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 15979/2022) hanno chiarito che, in tema di notifica a mezzo PEC da parte di un ente pubblico, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non determina la nullità della notifica qualora la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza su provenienza e oggetto dell'atto.
Una maggiore rigidità formale è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ma non per quello del mittente.
Nel caso in esame, l'indirizzo mittente ('Email_3') contiene il dominio 'pec.agenziariscossione.gov.it', che rende la provenienza dall'Agente della Riscossione immediatamente riconoscibile e inequivocabile, escludendo ogni ragionevole sospetto di "pishing" o spam. L'appellante,
d'altronde, non ha allegato né provato alcun pregiudizio concreto e specifico al proprio diritto di difesa derivante da tale presunta irregolarità. Al contrario, la denuncia di un vizio meramente formale, senza la prospettazione di una lesione effettiva, non merita tutela (cfr. Cass. n. 982/2023).
Le notifiche, perfezionatesi con la consegna dei messaggi nella casella PEC della società destinataria (come provato dalle ricevute di avvenuta consegna prodotte da ADER), hanno pienamente raggiunto il loro scopo legale, rendendo le cartelle conoscibili. La scelta della contribuente di non aprire i messaggi costituisce un comportamento che non può inficiare la regolarità del procedimento notificatorio. Pertanto, la sentenza di primo grado va confermata anche su questo punto.
3. Sul terzo motivo di appello: Prescrizione.
Il motivo è infondato. L'appellante invoca il termine di prescrizione breve (quinquennale) per i tributi erariali.
Tuttavia, come si è detto, le cartelle di pagamento presupposte non sono state tempestivamente impugnate e sono, pertanto, divenute definitive. Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Sez. U., sent. n. 23397/2016), quando la pretesa tributaria è cristallizzata in una cartella di pagamento non opposta, il termine di prescrizione per l'azione esecutiva non è più quello "breve" proprio del singolo tributo, ma si converte nel termine ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata nel luglio 2023 a fronte di cartelle notificate tra il 2019 e il 2022. Anche senza considerare i periodi di sospensione dei termini di riscossione disposti dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine decennale non risulta in alcun modo spirato. L'eccezione di prescrizione è, di conseguenza, infondata.
4. Sul quarto e quinto motivo di appello: Decadenza e oneri di riscossione.
Anche questi motivi sono infondati. L'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, è palesemente infondata, essendo stata ampiamente provata in atti la tempestiva notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte entro i termini di legge.
Quanto alla doglianza sugli oneri di riscossione, che l'appellante ritiene illegittimi per mancata specifica contestazione di ADER in primo grado, si osserva che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la censura "destituita di fondamento". Gli oneri di riscossione sono dovuti per legge (art. 17, D. Lgs. n. 112/1999)
e la loro debenza e quantificazione non sono state oggetto di una contestazione specifica e circostanziata da parte della contribuente, la quale si è limitata a una generica eccezione di illegittimità. Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in relazione a censure generiche e non supportate da alcun elemento concreto.
Infine, come rilevato dall'appellata, questa stessa Corte, con le sentenze n. 1225/2024 e n. 1251/2024, ha già rigettato appelli del medesimo contribuente aventi ad oggetto alcune delle cartelle qui in esame, confermando la piena legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione su questioni analoghe, a riprova della pretestuosità delle tesi riproposte nel presente giudizio.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri vigenti.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 3500,00 oltre accessori di legge.