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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1505/2025, promossa con ricorso depositato in data 20/05/2025 da
, con avv.ti ANTONELLA STELLA e DANIELE RECANATI, e ND Parte_1
PICCOLOMO, con avv. ANTONIO TAMBORRA.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente questo Tribunale esponendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dall'anno 2019, registrando la convivenza presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di UI NA nell'anno 2024; da tale relazione sentimentale nasceva in Trieste il 19/09/2023 la piccola NA
; cessata la relazione, le parti hanno inteso regolamentare le modalità di affido, collocamento e
[...] mantenimento della minore.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, siccome qui di seguito riportate:
“A. La casa familiare di esclusiva proprietà della IG.ra , sarà ad ella assegnata con tutti gli Parte_2 arredi e corredi ivi presenti, fatta eccezione per i seguenti beni mobili di esclusiva proprietà del signor
OM i quali sono stati già prelevati.
Il IG. OM AL ha rilasciato la casa familiare ad ha cambiato la residenza in Gorizia alla via
Nizza n. 4.
B. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni NA attualmente vigenti circa l'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della minore presso l'abitazione assegnata alla madre, sita in UI NA (TS) alla Frazione Sistiana/Sesljan n. 231/Q.
pagina 1 di 5 Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno tutte assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti la figlia minore.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare, anche separatamente, la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La IG. ra non avrà la facoltà di trasferire fuori provincia la propria residenza e quella della Parte_2 minore , se non previo consenso del padre. NA
Il IG. OM potrà incontrare e tenere con sé la figlia liberamente, previa intesa verbale con la IG. ra e compatibilmente sia con le esigenze della minore nonché con le esigenze lavorative di ambedue Parte_2
i ricorrenti.
Entrambi i genitori, previa intesa, potranno effettuare una videochiamata al giorno con la figlia , nei Per_1 giorni in cui la minore è con l'altro genitore. in caso di disaccordo tra i genitori, il diritto di visita sarà così determinato:
IL PADRE AVRÀ DIRITTO DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI VISITA:
a) Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna, gli incontri si terranno prevalentemente in due giorni, preferibilmente nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nella settimana che termina con il weekend materno gli incontri si terranno nei giorni lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20.00, con cena compresa. Detti giorni potranno variare in relazione ai turni che il IG. OM comunicherà tramite e-mail o sms alla IG. ra , garantendo sempre la Parte_2 possibilità di incontrare la minore, concordando eventuali recuperi o cambi di giornata;
b) La minore trascorrerà con il padre weekend alternati, e in particolare, dal sabato alle ore 10:30 alla sera fino alle ore 20.00, con cena compresa e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 20.00, con cena compresa;
Le parti valuteranno il pernotto, solo quando la minore sarà in grado di farlo.
c) Nella settimana A Il papà preleverà la minore dalla casa familiare sita in UI – NA o dal nido sito in
Trieste, o in futuro, dalla scuola dell'infanzia/materna e sarà poi prelevata dalla madre per riportarla nella casa familiare negli orari stabiliti;
nella settimana B la mamma preleverà la minore dalla casa paterna o dal nido sito in Trieste, o in futuro, dalla scuola dell'infanzia/materna e sarà poi prelevata dal padre per riportarla nella casa materna negli orari stabiliti;
d) Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di lavoro, di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto della volontà della minore.
e) IL PADRE AVRÀ DIRITTO DURANTE IL PERIODO ESTIVO:
pagina 2 di 5 rimane invariata l'alternanza settimanale prevista per il periodo invernale, considerando la frequentazione del nido/scuola materna ovvero eventuali centri estivi, salvo il periodo di vacanza con ciascun genitore di cui al successivo punto f)
f) DURANTE IL PERIODO ESTIVO:
La minore, a partire dal terzo anno di età, trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore nel periodo estivo, considerando i mesi di luglio e agosto di ogni anno, i quali si comunicheranno detto periodo a mezzo Mail o WhatsApp entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno.
Detti periodi andranno comunque concordati entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno.
Ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro, l'indirizzo della località di vacanza dove porterà la minore
. Per_1
Viene garantito durante il soggiorno della minore con i rispettivi genitori, la possibilità per entrambi, di poter effettuare una videochiamata giornaliera, in orario che verrà concordato tramite cellulare o mail;
g) FESTIVITÀ:
Il periodo natalizio sarà così disciplinato:
- Dal giorno 24 Dicembre sino al giorno 26 Dicembre, la minore trascorrerà detto periodo con un genitore ad anni alterni;
per l'anno 2025 la minore trascorrerà il Natale con la mamma;
- Il giorno 31 Dicembre ed il giorno 1° Gennaio, sempre ad anni alterni, con l'altro genitore;
per l'anno 2025 la minore trascorrerà detto periodo con il IG. OM;
(il pernotto resta escluso per i primi 3 anni di vita della minore, salvo diversi accordi tra i genitori)
- Il giorno del 6 Gennaio ad anni alterni;
per l'anno 2026 la minore trascorrerà detto periodo con il Per_1 papà;
- Il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno della Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni;
per l'anno 2025 il giorno di Pasqua lo trascorrerà con la IG. ra ed il giorno di Pasquetta con il IG. Pt_2
OM;
- I giorni del 1° Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno, 1° Novembre e 8 Dicembre, ed ogni altra festività (es. patrono 3 novembre, Ferragosto), ad anni alterni;
qualora la festività ricorra in un giorno di visita spettante all'altro genitore, le parti concorderanno il recupero entro i successivi 30 giorni;
RICORRENZE DELLA MINORE da festeggiarsi (possibilmente) insieme o ad anni alterni;
- Festa della mamma e festa del papà da festeggiare con il rispettivo genitore anche se dovesse ricadere in un giorno che non sia quello previsto dal diritto di visita;
- I Compleanni di ciascun genitore, ovvero i giorni del 15 Gennaio per la madre e del 11 Luglio per il papà di ogni anno, saranno trascorsi con la minore, anche se dovessero ricadere in un giorno diverso da quello previsto dal diritto di visita;
- Il compleanno della minore , ovvero il 19 Settembre di ogni anno, verrà festeggiato insieme ed in Per_1 caso di disaccordo, ad anni alterni ma garantendo all'altro genitore di trascorrere almeno due ore della giornata con la bambina, sulla base del rispetto della volontà e del benessere della minore;
pagina 3 di 5 h) DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA DELLA MINORE il genitore presso cui non è domiciliata avrà diritto, previo accordo e compatibilmente alle disponibilità dell'altro, di poter effettuare una videochiamata la figlia.
i) SUL DIRITTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE:
Il IG. OM AL – a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso – si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 250,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico bancario su c/c bancario intestato alla IG. ra , entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese solare. Parte_2
L'ASSEGNO UNICO sarà totalmente percepito della IG. ra sino a nuova pattuizione;
Parte_2
Con la sottoscrizione del presente ricorso, il IG. OM autorizza sin d'ora la IG. ra a porre Parte_2 in essere tutto quanto occorra per la riscossione totale della somma.
Eventuali ulteriori importi percepiti della NO e/o dal sig. OM a titolo di sovvenzioni pubbliche Pt_2 in sostegno della genitorialità ovvero rimborsi relativi a spese straordinarie verranno ripartiti tra gli stessi nella misura del 50%.
Viene fatta salva la facoltà per l'altro genitore di portare i suddetti importi in compensazione con le eventuali spese straordinarie da questo dovute l) Le SPESE STRAORDINARIE regolate secondo il protocollo del Tribunale di Trieste dd. 18.5.2015 cui si rimanda espressamente, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si fa particolare riferimento alla necessità del preventivo accordo qualora la spesa superi i limiti di esborso annuali ivi previsti ovvero non sia compresa nel Protocollo.
m) Per quanto attiene alle spese extra relative all'eventuale assunzione di una babysitter, alle spese per il trasporto pubblico e per eventuali ripetizioni scolastiche le parti dichiarano di equipararle alle spese di cui al punto 1) del protocollo di cui sopra facendosi carico delle stesse nella misura del 50 % ciascuno;
n) Il IG. OM AL rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia, fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
o) Le parti si impegnano affinché venga garantito e preservato il diritto della figlia alla frequentazione dei nonni sia materni che paterni collaterali e degli zii, anche attraverso delle videochiamate, le quali dovranno essere concordate.
Nella medesima ottica le figure parentali potranno coadiuvare ciascun coniuge nelle emergenze e necessità.
p) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e quella materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza della figlia.
pagina 4 di 5 q) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, e del documento d'identità valido per l'espatrio per sé e per la minore.
C. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per i rapporti nascenti dalla convivenza, chiedendo l'annotazione dello scioglimento dell'Unione Civile presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
UI/NA (TS).
D. Le spese legali relative alla presente procedura saranno interamente compensate tra le parti e per quanto non espressamente stabilito, le parti richiamano la disciplina dettata dalle vigenti norme di legge”.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi della figlia minore , senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né Per_1 si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 17/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1505/2025, promossa con ricorso depositato in data 20/05/2025 da
, con avv.ti ANTONELLA STELLA e DANIELE RECANATI, e ND Parte_1
PICCOLOMO, con avv. ANTONIO TAMBORRA.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente questo Tribunale esponendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dall'anno 2019, registrando la convivenza presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di UI NA nell'anno 2024; da tale relazione sentimentale nasceva in Trieste il 19/09/2023 la piccola NA
; cessata la relazione, le parti hanno inteso regolamentare le modalità di affido, collocamento e
[...] mantenimento della minore.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, siccome qui di seguito riportate:
“A. La casa familiare di esclusiva proprietà della IG.ra , sarà ad ella assegnata con tutti gli Parte_2 arredi e corredi ivi presenti, fatta eccezione per i seguenti beni mobili di esclusiva proprietà del signor
OM i quali sono stati già prelevati.
Il IG. OM AL ha rilasciato la casa familiare ad ha cambiato la residenza in Gorizia alla via
Nizza n. 4.
B. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni NA attualmente vigenti circa l'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della minore presso l'abitazione assegnata alla madre, sita in UI NA (TS) alla Frazione Sistiana/Sesljan n. 231/Q.
pagina 1 di 5 Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno tutte assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti la figlia minore.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare, anche separatamente, la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La IG. ra non avrà la facoltà di trasferire fuori provincia la propria residenza e quella della Parte_2 minore , se non previo consenso del padre. NA
Il IG. OM potrà incontrare e tenere con sé la figlia liberamente, previa intesa verbale con la IG. ra e compatibilmente sia con le esigenze della minore nonché con le esigenze lavorative di ambedue Parte_2
i ricorrenti.
Entrambi i genitori, previa intesa, potranno effettuare una videochiamata al giorno con la figlia , nei Per_1 giorni in cui la minore è con l'altro genitore. in caso di disaccordo tra i genitori, il diritto di visita sarà così determinato:
IL PADRE AVRÀ DIRITTO DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI VISITA:
a) Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna, gli incontri si terranno prevalentemente in due giorni, preferibilmente nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nella settimana che termina con il weekend materno gli incontri si terranno nei giorni lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20.00, con cena compresa. Detti giorni potranno variare in relazione ai turni che il IG. OM comunicherà tramite e-mail o sms alla IG. ra , garantendo sempre la Parte_2 possibilità di incontrare la minore, concordando eventuali recuperi o cambi di giornata;
b) La minore trascorrerà con il padre weekend alternati, e in particolare, dal sabato alle ore 10:30 alla sera fino alle ore 20.00, con cena compresa e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 20.00, con cena compresa;
Le parti valuteranno il pernotto, solo quando la minore sarà in grado di farlo.
c) Nella settimana A Il papà preleverà la minore dalla casa familiare sita in UI – NA o dal nido sito in
Trieste, o in futuro, dalla scuola dell'infanzia/materna e sarà poi prelevata dalla madre per riportarla nella casa familiare negli orari stabiliti;
nella settimana B la mamma preleverà la minore dalla casa paterna o dal nido sito in Trieste, o in futuro, dalla scuola dell'infanzia/materna e sarà poi prelevata dal padre per riportarla nella casa materna negli orari stabiliti;
d) Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di lavoro, di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto della volontà della minore.
e) IL PADRE AVRÀ DIRITTO DURANTE IL PERIODO ESTIVO:
pagina 2 di 5 rimane invariata l'alternanza settimanale prevista per il periodo invernale, considerando la frequentazione del nido/scuola materna ovvero eventuali centri estivi, salvo il periodo di vacanza con ciascun genitore di cui al successivo punto f)
f) DURANTE IL PERIODO ESTIVO:
La minore, a partire dal terzo anno di età, trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore nel periodo estivo, considerando i mesi di luglio e agosto di ogni anno, i quali si comunicheranno detto periodo a mezzo Mail o WhatsApp entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno.
Detti periodi andranno comunque concordati entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno.
Ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro, l'indirizzo della località di vacanza dove porterà la minore
. Per_1
Viene garantito durante il soggiorno della minore con i rispettivi genitori, la possibilità per entrambi, di poter effettuare una videochiamata giornaliera, in orario che verrà concordato tramite cellulare o mail;
g) FESTIVITÀ:
Il periodo natalizio sarà così disciplinato:
- Dal giorno 24 Dicembre sino al giorno 26 Dicembre, la minore trascorrerà detto periodo con un genitore ad anni alterni;
per l'anno 2025 la minore trascorrerà il Natale con la mamma;
- Il giorno 31 Dicembre ed il giorno 1° Gennaio, sempre ad anni alterni, con l'altro genitore;
per l'anno 2025 la minore trascorrerà detto periodo con il IG. OM;
(il pernotto resta escluso per i primi 3 anni di vita della minore, salvo diversi accordi tra i genitori)
- Il giorno del 6 Gennaio ad anni alterni;
per l'anno 2026 la minore trascorrerà detto periodo con il Per_1 papà;
- Il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno della Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni;
per l'anno 2025 il giorno di Pasqua lo trascorrerà con la IG. ra ed il giorno di Pasquetta con il IG. Pt_2
OM;
- I giorni del 1° Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno, 1° Novembre e 8 Dicembre, ed ogni altra festività (es. patrono 3 novembre, Ferragosto), ad anni alterni;
qualora la festività ricorra in un giorno di visita spettante all'altro genitore, le parti concorderanno il recupero entro i successivi 30 giorni;
RICORRENZE DELLA MINORE da festeggiarsi (possibilmente) insieme o ad anni alterni;
- Festa della mamma e festa del papà da festeggiare con il rispettivo genitore anche se dovesse ricadere in un giorno che non sia quello previsto dal diritto di visita;
- I Compleanni di ciascun genitore, ovvero i giorni del 15 Gennaio per la madre e del 11 Luglio per il papà di ogni anno, saranno trascorsi con la minore, anche se dovessero ricadere in un giorno diverso da quello previsto dal diritto di visita;
- Il compleanno della minore , ovvero il 19 Settembre di ogni anno, verrà festeggiato insieme ed in Per_1 caso di disaccordo, ad anni alterni ma garantendo all'altro genitore di trascorrere almeno due ore della giornata con la bambina, sulla base del rispetto della volontà e del benessere della minore;
pagina 3 di 5 h) DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA DELLA MINORE il genitore presso cui non è domiciliata avrà diritto, previo accordo e compatibilmente alle disponibilità dell'altro, di poter effettuare una videochiamata la figlia.
i) SUL DIRITTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE:
Il IG. OM AL – a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso – si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 250,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico bancario su c/c bancario intestato alla IG. ra , entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese solare. Parte_2
L'ASSEGNO UNICO sarà totalmente percepito della IG. ra sino a nuova pattuizione;
Parte_2
Con la sottoscrizione del presente ricorso, il IG. OM autorizza sin d'ora la IG. ra a porre Parte_2 in essere tutto quanto occorra per la riscossione totale della somma.
Eventuali ulteriori importi percepiti della NO e/o dal sig. OM a titolo di sovvenzioni pubbliche Pt_2 in sostegno della genitorialità ovvero rimborsi relativi a spese straordinarie verranno ripartiti tra gli stessi nella misura del 50%.
Viene fatta salva la facoltà per l'altro genitore di portare i suddetti importi in compensazione con le eventuali spese straordinarie da questo dovute l) Le SPESE STRAORDINARIE regolate secondo il protocollo del Tribunale di Trieste dd. 18.5.2015 cui si rimanda espressamente, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si fa particolare riferimento alla necessità del preventivo accordo qualora la spesa superi i limiti di esborso annuali ivi previsti ovvero non sia compresa nel Protocollo.
m) Per quanto attiene alle spese extra relative all'eventuale assunzione di una babysitter, alle spese per il trasporto pubblico e per eventuali ripetizioni scolastiche le parti dichiarano di equipararle alle spese di cui al punto 1) del protocollo di cui sopra facendosi carico delle stesse nella misura del 50 % ciascuno;
n) Il IG. OM AL rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia, fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
o) Le parti si impegnano affinché venga garantito e preservato il diritto della figlia alla frequentazione dei nonni sia materni che paterni collaterali e degli zii, anche attraverso delle videochiamate, le quali dovranno essere concordate.
Nella medesima ottica le figure parentali potranno coadiuvare ciascun coniuge nelle emergenze e necessità.
p) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e quella materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza della figlia.
pagina 4 di 5 q) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, e del documento d'identità valido per l'espatrio per sé e per la minore.
C. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per i rapporti nascenti dalla convivenza, chiedendo l'annotazione dello scioglimento dell'Unione Civile presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
UI/NA (TS).
D. Le spese legali relative alla presente procedura saranno interamente compensate tra le parti e per quanto non espressamente stabilito, le parti richiamano la disciplina dettata dalle vigenti norme di legge”.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi della figlia minore , senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né Per_1 si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 17/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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