CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
LUCENTE PAOLA, LA
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2457/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 623 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, ed Ricorrente_1 proponevano ricorso contro il comune di Amantea avverso l'avviso di accertamento n 623 del 10/10/2023, notificato il 3/1/24, relativo ad IMU 2018 con il quale si intimava il apgamento della somma di euro 10.026,00
Eccepivano:
nullità dell'avviso perché effettuato da operatore di posta privata senza licenza individuale speciale, rilasciata dal MISE a norma dell'art 1 co 57 lett b L 124/2017 , che deve essere richiesta dopo l'entrata in vigore della legge ovvero dal 10/0/2017;
carenza dei motivi e violazione del diritto di difesa e dell'art 7 Dello statuto del contribuente per mancata indicazione della zona urbanistica , dell'indice di edificabilità e del calcolo del valore del terreno al metro quadrato;
difetto di motivazione sulla base imponibile;
violazione della legge regionale n 19/02 e 28/2016 per mancata approvazione del PSA .
evidenziava che i terreni ricadevano in zone diverse dalla A e B ragion per cui il carattere edificatorio sarebbe decaduto e le zone declassata in zone bianche e zone agricole, per le quali l'IMU non è dovuta.
Si costitutiva il comune di Amantea e chiedeva il rigetto del ricorso.
Allegava sentenza di questa Corte di giustizia tributaria con la quale il medesimo ricorso relativo all'imposta TASI del 2018 veniva deciso cin senso favorevole all'ente, in data 15/4/2025-
Con memora difensiva il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale , nello specifico della sentenza suddetta in violazione dell'rt 32 codice tributario.
La corte, all'udienza del 20/172026 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Invero, con riferimento alla prima censura nullità dell'avviso per notifica effettuata da operatore di posta privata non abilitato che la censura è infondata, dal momento che non può essere ritenuta inesistente la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal d.lgs. n. 58 del 2011, a decorrere dal 30 aprile dello stesso anno, e quella compiutamente attuata con la L. n. 124 del 2017 (Cass
n. 1357/2018) trattandosi di nullità per la quale opera, comunque, la sanatoria ex art. 156 del c.p.c..
Conseguentemente la notifica risulta sanata dalla stessa condotta della contribuente, che ha regolarmente impugnato l'avviso.
Con riferimento alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990, art.7 legge
210/2000 – carenza di motivazione – violazione del diritto di difesa. Parte resistente, ha esibito, in giudizio, la deliberazione richiamata nelle motivazioni dell'atto impugnato, la deliberazione GM n. 103 del
16 luglio 2017, mediante, la quale, ha fissato i criteri, nonché i valori a mq da attribuire alla superfice delle aree fabbricabili. L'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.
Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione." Con riferimento alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990, art.7 dello statuto del contribuente, giova evidenziare che il comune di Amantea ha esibito, in giudizio, la deliberazione richiamata nelle motivazioni dell'atto impugnato, la deliberazione GM n. 103 del 16 luglio
2017, mediante, la quale, ha fissato i criteri, nonché i valori a mq da attribuire alla superfice delle aree fabbricabili. L'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
Va precisato, nel merito, che un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non fa diventare il terreno agricolo, ma incide solo sulla determinazione della base imponibile .
Sul punto, invero, la norma ,nel definire le fattispecie imponibili, afferma che “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.”
Nel caso di specie, le aree oggetto di tassazione sono indicate come edificabili nel piano regolatore adottato dal Comune di Amantea, pertanto, sotto tale profilo, le censure mosse dal contribuente sono prive di pregio.
Ne consegue che, nella determinazione della base imponibile ai fini I.M.U., dovendo farsi riferimento al valore venale e non a quello catastale del bene, l'amministrazione non può prescindere dalla rivalutazione dello stesso collegabile alle potenzialità edificatorie, in perfetta adesione ai parametri previsti dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992
La norma suddetta, infatti, dispone che “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”
Non è, pertanto condivisibile la tesi del ricorrente circa la diversa vocazione edificatoria del bene, dal momento che la Suprema Corte di cassazione ha privilegiato una nozione più formale che sostanziale del concetto di edificabilità, ponendo in risalto la qualificazione urbanistica del bene piuttosto che l'effettivo e concreto utilizzo dello stesso. Le limitazioni alle possibilità di utilizzo edificatorio del bene non incidono sulla sua qualificazione, posto che lo stesso non cessa di essere edificabile e non può tornare all'originaria destinazione agricola, ma unicamente sulla sua valorizzazione (A ciò si aggiunga, che per la determinazione del valore venale di un terreno, sono da considerarsi edificabili le aree qualificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto la destinazione legale imprime ad esse una qualità che non richiede di essere confermata da ulteriori indagini, e ciò a prescindere dalla classificazione catastale del terreno e dalla mancanza di opere di urbanizzazione, che può incidere solo ai fini della concreta determinazione del valore dell'area.
Le spese seguono la regola della soccombenza
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza sez. 7:
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del comune di Amantea, che liquida in complessive euro 780,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
LUCENTE PAOLA, LA
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2457/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 623 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, ed Ricorrente_1 proponevano ricorso contro il comune di Amantea avverso l'avviso di accertamento n 623 del 10/10/2023, notificato il 3/1/24, relativo ad IMU 2018 con il quale si intimava il apgamento della somma di euro 10.026,00
Eccepivano:
nullità dell'avviso perché effettuato da operatore di posta privata senza licenza individuale speciale, rilasciata dal MISE a norma dell'art 1 co 57 lett b L 124/2017 , che deve essere richiesta dopo l'entrata in vigore della legge ovvero dal 10/0/2017;
carenza dei motivi e violazione del diritto di difesa e dell'art 7 Dello statuto del contribuente per mancata indicazione della zona urbanistica , dell'indice di edificabilità e del calcolo del valore del terreno al metro quadrato;
difetto di motivazione sulla base imponibile;
violazione della legge regionale n 19/02 e 28/2016 per mancata approvazione del PSA .
evidenziava che i terreni ricadevano in zone diverse dalla A e B ragion per cui il carattere edificatorio sarebbe decaduto e le zone declassata in zone bianche e zone agricole, per le quali l'IMU non è dovuta.
Si costitutiva il comune di Amantea e chiedeva il rigetto del ricorso.
Allegava sentenza di questa Corte di giustizia tributaria con la quale il medesimo ricorso relativo all'imposta TASI del 2018 veniva deciso cin senso favorevole all'ente, in data 15/4/2025-
Con memora difensiva il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale , nello specifico della sentenza suddetta in violazione dell'rt 32 codice tributario.
La corte, all'udienza del 20/172026 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Invero, con riferimento alla prima censura nullità dell'avviso per notifica effettuata da operatore di posta privata non abilitato che la censura è infondata, dal momento che non può essere ritenuta inesistente la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal d.lgs. n. 58 del 2011, a decorrere dal 30 aprile dello stesso anno, e quella compiutamente attuata con la L. n. 124 del 2017 (Cass
n. 1357/2018) trattandosi di nullità per la quale opera, comunque, la sanatoria ex art. 156 del c.p.c..
Conseguentemente la notifica risulta sanata dalla stessa condotta della contribuente, che ha regolarmente impugnato l'avviso.
Con riferimento alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990, art.7 legge
210/2000 – carenza di motivazione – violazione del diritto di difesa. Parte resistente, ha esibito, in giudizio, la deliberazione richiamata nelle motivazioni dell'atto impugnato, la deliberazione GM n. 103 del
16 luglio 2017, mediante, la quale, ha fissato i criteri, nonché i valori a mq da attribuire alla superfice delle aree fabbricabili. L'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.
Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione." Con riferimento alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990, art.7 dello statuto del contribuente, giova evidenziare che il comune di Amantea ha esibito, in giudizio, la deliberazione richiamata nelle motivazioni dell'atto impugnato, la deliberazione GM n. 103 del 16 luglio
2017, mediante, la quale, ha fissato i criteri, nonché i valori a mq da attribuire alla superfice delle aree fabbricabili. L'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
Va precisato, nel merito, che un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non fa diventare il terreno agricolo, ma incide solo sulla determinazione della base imponibile .
Sul punto, invero, la norma ,nel definire le fattispecie imponibili, afferma che “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.”
Nel caso di specie, le aree oggetto di tassazione sono indicate come edificabili nel piano regolatore adottato dal Comune di Amantea, pertanto, sotto tale profilo, le censure mosse dal contribuente sono prive di pregio.
Ne consegue che, nella determinazione della base imponibile ai fini I.M.U., dovendo farsi riferimento al valore venale e non a quello catastale del bene, l'amministrazione non può prescindere dalla rivalutazione dello stesso collegabile alle potenzialità edificatorie, in perfetta adesione ai parametri previsti dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992
La norma suddetta, infatti, dispone che “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”
Non è, pertanto condivisibile la tesi del ricorrente circa la diversa vocazione edificatoria del bene, dal momento che la Suprema Corte di cassazione ha privilegiato una nozione più formale che sostanziale del concetto di edificabilità, ponendo in risalto la qualificazione urbanistica del bene piuttosto che l'effettivo e concreto utilizzo dello stesso. Le limitazioni alle possibilità di utilizzo edificatorio del bene non incidono sulla sua qualificazione, posto che lo stesso non cessa di essere edificabile e non può tornare all'originaria destinazione agricola, ma unicamente sulla sua valorizzazione (A ciò si aggiunga, che per la determinazione del valore venale di un terreno, sono da considerarsi edificabili le aree qualificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto la destinazione legale imprime ad esse una qualità che non richiede di essere confermata da ulteriori indagini, e ciò a prescindere dalla classificazione catastale del terreno e dalla mancanza di opere di urbanizzazione, che può incidere solo ai fini della concreta determinazione del valore dell'area.
Le spese seguono la regola della soccombenza
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza sez. 7:
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del comune di Amantea, che liquida in complessive euro 780,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.