Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/11/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Matino e Barbara Taurino, domicilio eletto presso lo studio Sandro Matino in Lecce, via Templari,10/A;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determina dirigenziale -OMISSIS- del 16 settembre 2024 (pubblicata sul B.U.R.P. n. -OMISSIS- del 26 settembre 2024) notificata a mezzo p.e.c. in data 16 settembre 2024, con cui la Regione Puglia ha rigettato l’istanza presentata dalla Società ricorrente, ex artt. 8 e 9 Legge Regionale n. 9/2017, di autorizzazione all’esercizio per 30 posti di Centro Diurno per soggetti non autosufficienti e 30 posti per disabili, nonché 106 posti di R.s.a. di mantenimento anziani (di cui 92 di R.s.a. di mantenimento di tipo “A” e 14 di R.s.a di mantenimento di tipo “B”) e 69 di R.s.a. disabili di mantenimento di tipo “A”, relativa alla struttura -OMISSIS- sita in -OMISSIS- (di proprietà della ricorrente) e conseguentemente revocato i pareri favorevoli di compatibilità alla realizzazione, ex art. 7 Legge Regionale n. 9/2017, di cui alle determinazioni dirigenziali regionali n-OMISSIS- del 4 marzo 2021 e 84 del 24 marzo 2021, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota prot. -OMISSIS- del 9 luglio 2024, a firma del Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria, notificata in pari data, avente ad oggetto: “-OMISSIS- Avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9 del 2017 e dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 e conseguente revoca dei pareri di compatibilità rilasciati con DD 68 del 04/0-OMISSIS- e 84 del 24/0-OMISSIS- relativi alla struttura denominata -OMISSIS- sita in -OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista l’ordinanza cautelare n. 44 del 16 gennaio 2025, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (confermata in appello con ordinanza della Sezione III^ del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2025);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI UR e uditi per le parti i difensori gli Avv.ti S. Matino e B. Taurino per la parte ricorrente e l’Avv. D. Limongelli, in sostituzione dell'Avv. L. Valla, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alle controparti il 13 novembre 2024 e depositato in giudizio il 15 novembre 2024, la Società ricorrente, operante nel settore della costruzione e manutenzione e proprietaria dell’Immobile sito in -OMISSIS- identificato nel N.C.E.U. al Foglio -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS-, sub 1 e 2, destinato a struttura sociosanitaria denominata -OMISSIS-, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Avvalendosi della deroga contemplata dal comma 7-bis dell’art. 29, della Legge Regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha presentato per il tramite del S.U.A.P. del Comune di -OMISSIS-, istanza, per il rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale in merito a n. 235 posti relativi alle seguenti tipologie di assistenza: “- RSA di mantenimento anziani tipo A – R.R. n. -OMISSIS- con dotazione di n. 69 p.l. pari a 4 nuclei;- RSA di mantenimento demenze – tipo B - R.R. n. -OMISSIS- con dotazione di n. 37 p.l. pari a 2 nuclei;- RSA di mantenimento disabili gravi – tipo A – R.R. n. -OMISSIS- con dotazione di n. 47 p.l. pari a n. 4 nuclei- RSA di mantenimento disabili meno gravi – tipo B – R.R. n. -OMISSIS- con dotazione di n. 22 p.l. pari a n. 2 nuclei- Centro diurno per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 30 posti.- Centro diurno per disabili con dotazione di n. 30 posti.2)”.
Con Determinazioni dirigenziali -OMISSIS- del 04.03.2021e -OMISSIS- del 24.03.2021, il Dipartimento di Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di -OMISSIS-; pertanto il predetto Comune, in data 05.05.2021, ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione n. -OMISSIS- e la Società ricorrente ha trasmesso istanza volta al rilascio dell’autorizzazione all'esercizio.
2.2. Espone, inoltre, la Società ricorrente che la Regione Puglia, con nota prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, ravvisata la necessità di acquisire ulteriore documentazione, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di -OMISSIS- ad effettuare un sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dai R.R. nn. -OMISSIS- del 2019 e il predetto Dipartimento, in data 03.11.2021, con nota protocollata al n. AOO -OMISSIS- -OMISSIS- ha comunicato che la struttura possiede i predetti requisiti.
2.3. Espone, ancora, la Società ricorrente che, non essendo seguito, nel termine di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 9/2017 (ovvero, entro 60 gg. dalla comunicazione del parere da parte del Dipartimento) il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, la stessa Società ricorrente, con diffida dell’ 8.07.2022 ne ha sollecitato il rilascio alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, se necessario attraverso l’attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della L.241/90 e ss.mm., ma la Regione Puglia ha riscontrato la predetta nota, rilevando con atto prot.-OMISSIS- del 09.08.2022, talune carenze nella indicazione dei requisiti organizzativi (personale) e chiedendo di acquisire ulteriore documentazione. Pertanto, espone la Società ricorrente, di aver inviato la documentazione integrativa richiesta con nota del 26 settembre 2022 e con nota del 17 ottobre 2022 prot. n. 00-OMISSIS- la Regione Puglia, dopo aver constatato che “la maggior parte del personale infermieristico ha residenza in altre Regioni e che alcune risorse risultano in forza presso la Società -OMISSIS- S.r.l. ed aver rilevato la circostanza che “Quest’ultima società ... in uno spot pubblicitario (la cui pubblicazione risale al 31/05/2021...) ancora ad oggi visualizzabile sul canale <YouTube> dichiara di essere titolare della Residenza per anziani sita in -OMISSIS- in Viale -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS-”, ha rammentato alla Società ricorrente il contenuto delle previsioni dettate dall’art. 9 della L.R. n. 9/2017, evidenziando che dal giorno del rilascio dell’autorizzazione (o entro e non oltre il termine concesso nell’atto autorizzativo che comunque non è superiore a 20 giorni dalla notifica dello stesso) la Società -OMISSIS- sarà obbligata a sottoscrivere i contratti di lavoro con tutto il personale indicato nelle tabelle inviate alla Regione e ad avviare l’attività, pena l’annullamento dell’autorizzazione stessa.
2.4. Espone, ancora, la Società ricorrente che, nonostante la trasmissione della richiesta documentazione integrativa, persistendo l’inerzia della Regione Puglia, con ricorso ex artt. 31 e 117 CPA, iscritto al n. 1-OMISSIS-/2023 R.G., ha adito il T.A.R. Puglia - Bari onde ottenere, previa la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione regionale di provvedere al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, così come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/2017, la condanna della stessa a concludere il procedimento nel termine di legge. Con sentenza n. 900/2024, pronunciata in data 2.07.2024, pubblicata il 26.07.2024, la seconda sezione del predetto T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l'effetto, accertato l’illegittimità del silenzio inadempimento verificatosi nel caso di specie, ordinando alla Regione Puglia di determinarsi con provvedimento espresso sull’istanza della Società ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza medesima, disponendo, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione onerata, la nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di -OMISSIS-, con facoltà di delega ad altro funzionario del suo ufficio.
2.5. Espone, infine, la Società ricorrente di aver ricevuto il 9 luglio 2024, la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria ha comunicato l’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e conseguente revoca dei pareri di compatibilità e che, con proprie memorie ex art. 10 bis L. n. 241/1990 e ss.mm. ha contestato le predette osservazioni.
Con Atto Dirigenziale -OMISSIS- del 16.09.2024, notificato il 16.09.2024, la Regione Puglia ha poi disposto il rigetto dell’istanza presentata dalla Società ricorrente ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio con conseguente revoca dei pareri di compatibilità.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 9, commi 2 e 4 lett. d), della Legge Regionale n. 9/2017. Eccesso di potere. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Contraddittorietà dell’azione amministrativa.
II) Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 9, comma 5 lett. f) della Legge Regionale n. 9/2017. Eccesso di potere. Erronea presupposizione in fatto e in diritto.
4. In data 22 novembre 2024 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. Con memorie depositate il 13 dicembre 2024, la Regione Puglia ha eccepito l’incompetenza della Sezione di Bari del T.A.R. Puglia, ritenendo, invece, competente la sezione staccata di Lecce e ha insistito per il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza collegiale n. 1218 del 18 dicembre 2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II ha rimesso gli atti al Presidente del T.A.R. Puglia - Bari per le determinazioni in ordine alla competenza, poiché “ la vicenda in oggetto risulta rientrare, quanto agli effetti di ciascuno degli atti impugnati, in un ambito territoriale esclusivamente ed univocamente riconducibile al circondario del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce ”.
7. Con ordinanza presidenziale n. 289 del 21 dicembre 2024, il ricorso in epigrafe è stato attribuito alla competenza della Sezione staccata di Lecce del T.A.R. Puglia.
8. Con memoria depositata il 10 gennaio 2025, la Regione Puglia ha insistito per il rigetto del ricorso.
9. Con l’ordinanza cautelare n. 44 del 16 gennaio 2025, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare infondato, ritenendosi insuperabile il motivo ostativo - autonomamente idoneo a sorreggere il provvedimento di diniego impugnato - basato sulla violazione, da parte della Società odierna ricorrente, dell’art. 9 della Legge Regionale n. 9/2017 e sulla non veridicità delle autodichiarazioni presentate dalla stessa alla Pubblica Amministrazione nell’ambito del procedimento amministrativo di che trattasi; emergendo nella specie la prova, quantomeno attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, della mutazione soggettiva del soggetto istante e della già decisa cessione dell’azienda de qua ad un soggetto terzo avvenuta illegittimamente (pur senza atti formali) nella fase antecedente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio richiesta, da parte della Società ricorrente, peraltro mai attiva nel settore dell’assistenza socio - sanitaria .”.
10. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (n. 44/2025) è stato presentato appello e il Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2025, ha rigettato l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto, quanto al fumus boni juris, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto ad una cognizione sommaria il ricorso in appello non risulta assistito da significativi elementi di fondatezza, in quanto fornisce una diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti ma non supera le evidenze documentali assunte a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado;
Ritenuto altresì che sul piano del periculum in mora, il pregiudizio derivante all’appellante dall’esecuzione del provvedimento impugnato non risulta assistito dai presupposti della gravità ed irreparabilità in quanto:
- è contestata fra le parti la possibilità che i controversi posti letto in deroga possano essere o meno riassegnati ad altre strutture, in relazione al fabbisogno regionale;
- ove tale soluzione non fosse praticabile o comunque praticata, è per ciò solo esclusa la possibilità che in capo all’appellante si realizzi un pregiudizio grave ed irreparabile;
- ove al contrario una simile evenienza si verificasse, nel bilanciamento fra gli interessi antagonisti non potrebbe che risultare prevalente quello della collettività ad un efficace soddisfacimento del fabbisogno correlato alla tutela della salute (mediante strutture allo stato dotate dei requisiti);
- in ogni caso, quanto al paventato danno connesso agli investimenti economici, non può ritenersi sussistente un legittimo affidamento avente ad oggetto i proventi relativi ai posti letto controversi, anche in ragione del fatto che nessun positivo provvedimento dell’amministrazione ha prodotto una simile aspettativa, e che al contrario il profilo controverso nel giudizio di merito concerne proprio i tratti di diligenza della condotta della struttura appellante nelle more del relativo procedimento;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare e che le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza ”.
11. Con memoria depositata il 16 ottobre 2025, la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
12. Con memoria depositata il 27 ottobre 2025, la Regione Puglia ha insistito per il rigetto del ricorso.
13. Nella pubblica udienza del 19 novembre 2024, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 44/2025 (confermata dal Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2025), con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la motivazione sopra riportata.
14.1. Sono privi di giuridico fondamento i due pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente) formulati dalla difesa dei ricorrenti.
Rileva il Tribunale che, come rilevato in sede cautelare, è insuperabile il motivo ostativo - autonomamente idoneo a sorreggere il provvedimento di diniego impugnato - basato sulla violazione, da parte della Società odierna ricorrente, dell’art. 9 della Legge Regionale n. 9/2017.
Il predetto art. 9, rubricato “ Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza ”, al comma 1 prevede che: “ L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale ” e al comma successivo consente il trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, purchè tali modifiche siano comunicate all’Amministrazione, al fine di consentire, da parte di quest'ultima le verifiche necessarie, ovvero, più precisamente, “ previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi -OMISSIS-, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile ”, pena, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.
La Legge Regionale richiamata prevede, dunque, la possibilità di trasferire la sola autorizzazione unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 2112 cc. e non contempla anche la cessione del parere di compatibilità e della conseguente autorizzazione alla realizzazione.
Pertanto, la cessione, il subentro o qualsiasi modifica soggettiva non sono ammissibili nella fase antecedente al rilascio dell’autorizzazione e dopo il rilascio dell’autorizzazione, il titolare della stessa deve avviare l’attività, potendo cederla solo in una fase successiva e all’esito di una rigorosa procedura di verifica che prevede di accertare che la struttura (ai sensi dell’art 2112 c.c.) non abbia avuto un periodo di interruzione di attività, l’insussistenza di una delle ipotesi di decadenza stabilite dai commi -OMISSIS- dello stesso art. 9, in capo alla cedente e alla cessionaria, il possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. -OMISSIS- in capo alla cessionaria.
Nel caso de quo , dagli atti depositati risulta che la Regione Puglia, nell’ambito del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio alla struttura -OMISSIS- di -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 17/10/2022, ha evidenziato l’esistenza di uno spot pubblicitario del canale “youtube”, risalente al 13/05/2021 (ossia immediatamente successivo ai due pareri di compatibilità regionali di marzo 2021), nel quale il Gruppo -OMISSIS- avrebbe dichiarato di essere titolare della residenza per anziani sita in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS- in -OMISSIS- e che la stessa Società -OMISSIS- in data 11/06/2024 avrebbe chiesto un incontro con la predetta Regione per sollecitare la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in capo alla Società ricorrente, confermando l’esistenza di “un accordo traslativo della struttura e relativa futura attività”.
Inoltre, il contratto quadro stipulato tra la Società ricorrente - in qualità di venditrice - e il Gruppo -OMISSIS- - in qualità di acquirente delle quote societarie e del compendio ivi specificato - corrobora ulteriormente tale tesi, con la precisazione che al pegno su quote sociali si applica la stessa disciplina prevista per il pegno sulle azioni, fatto salvo l’art. -OMISSIS-1 c.c., pertanto la costituzione dà origine ad un contratto reale ad effetti reali.
Pertanto, è emersa nella specie la prova, quantomeno attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, della mutazione soggettiva del soggetto istante e della già decisa cessione dell’azienda de qua ad un soggetto terzo illegittimamente, ovvero nella fase antecedente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio richiesta, da parte della Società ricorrente, peraltro mai attiva nel settore dell’assistenza socio - sanitaria.
Rileva, inoltre il Tribunale che la Società ricorrente ha ottenuto i posti di cui al parere di compatibilità, rilasciato con D.D. 68 del 04/0-OMISSIS- in deroga al fabbisogno regionale, in applicazione dell’art 29 comma 7 bis della L.R. n. 9 del 2017 poichè titolare di un permesso di costruire antecedente alla data del 31/12/2017. Il predetto articolo 29, ha infatti previsto, al comma 7 bis, una deroga alla regola di inammissibilità delle istanze presentate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della L.R. 9 del 2017 e dei R.R. 4 e 5 del 2019 stabilendo che : “ Sono fatte salve, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero. ”.
La disposizione regionale è finalizzata a garantire a chi avesse iniziato i lavori per la realizzazione di strutture socio-sanitarie la possibilità di realizzare la struttura già in fase di realizzazione, pertanto questa ratio viene meno se la destinataria della deroga di favore decida, ancor prima di avviare la struttura e di ottenere l’autorizzazione regionale, di cederla ad un soggetto diverso, non in possesso delle caratteristiche previste dal predetto art. 29.
Inoltre, nel bilanciamento fra interessi contrapposti risulta prevalente quello della collettività di tutelare il diritto alla salute che il servizio assistenziale destinato alle persone disabili e non autosufficienti, garantisce proteggendo, in particolare categorie fragili di utenti, pertanto la necessità che le strutture siano dotate dei requisiti richiesti.
Inoltre, il provvedimento impugnato si fonda anche sul mancato possesso della Società ricorrente dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, poiché dalla consultazione del D.U.R.C. effettuata dalla Regione Puglia, la predetta Società è risultata irregolare, in violazione dell’art. 9 comma 5 lett f) della L.R. 9 del 2017. Quest’ultima previsione prevede che l’autorizzazione all’esercizio decade, tra l’altro, per “ coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori ”. Pertanto in caso di irregolarità del D.U.R.C. la decadenza costituisce, in maniera tassativa, senza quindi ammettere alcuna valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, l'effetto automatico e ha natura non già costitutiva, bensì dichiarativa. Tale previsione regionale è in linea con la giurisprudenza amministrativa secondo cui “ la mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti (Cons. Stato, Ad. plen, 8 maggio 2012 n. 8; Cons. Stato, V, 18 luglio 2017, n. 3551) ” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n.1141 del 19/02/2019), al fine di consentire la repressione del lavoro nero e delle irregolarità contributive ed assicurative oltre che di vaglio di affidabilità dell’operatore.
15. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.
16.Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alla novità e alla complessità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI Moro, Presidente FF
RI UR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI UR | RI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.