Sentenza 19 dicembre 2024
Massime • 1
Nell'udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non è possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'ordinamento non riconosce all'imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2024, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
A 03011-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: SALVATORE DOVERE Presidente - Sent. n. sez. 1334/2024 CC 19/12/2024- Relatore - LUCIA VIGNALE R.G.N. 36535/2024 UGO BELLINI GABRIELLA CAPPELLO DAVIDE LAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SAVONA nei confronti di: RE RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 settembre 2024, resa nell' udienza predibattimentale a carico di IO IF, imputato del reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il Tribunale di Savona ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero «per nullità derivata dalla nullità della notifica del decreto penale di condanna datato 9 maggio 2023» e ha disposto la restituzione degli atti al PM.
2. Per comprendere la vicenda e i motivi di ricorso occorre preliminarmente riferire: - che, in data 4 novembre 2022, IO IF, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, dichiarò domicilio presso la propria residenza in Loano, Via Aurelia n. 117/4; che, per errore materiale, nell'intestazione del verbale (ma non nella verbalizzazione della dichiarazione di domicilio ove è correttamente indicato l'indirizzo di via Aurelia 117/4), fu indicato, quale indirizzo di residenza dell'indagato, l'abitazione sita in Loano, via Aurelia 177/4; - che, a causa di questo errore materiale, tutte le notifiche furono eseguite in Via Aurelia 177/4, indirizzo al quale, ovviamente, IF non era reperibile. In particolare, fu tentata all'indirizzo errato la notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 9 maggio 2023 su richiesta del Pubblico ministero e, poiché la notifica non andò a buon fine, il decreto penale di condanna fu revocato ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. Il Pubblico ministero, cui furono restituiti gli atti a seguito della revoca, emise l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, ai fini della notifica di questo provvedimento, dispose ricerche dell'indagato a cura della PG. La PG incaricata delle ricerche rintracciò IF e lo convocò nei propri uffici, ove (il 23 agosto 2023) gli notificò l'avviso «a mani proprie». L'avviso di conclusione delle indagini preliminari fu regolarmente notificato al difensore di fiducia nominato contestualmente alla dichiarazione di domicilio. Il 20 febbraio 2024, il Pubblico ministero emise decreto che dispone il giudizio. Anche in questo caso, il luogo ove eseguire la notificazione fu erroneamente indicato in Loano, via Aurelia 177/4 ove l'imputato non fu rintracciato. All'udienza di comparizione predibattimentale, il difensore di fiducia eccepì la nullità del decreto di citazione a giudizio sostenendo che la nullità della notifica del decreto penale di condanna aveva determinato la nullità della revoca del decreto stesso e di tutti gli atti successivi. Tale eccezione fu accolta e gli atti furono restituiti al Pubblico ministero. 2 ке 3. Con atto del 16 settembre 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona ha proposto ricorso contro l'ordinanza che ha dichiarato la nullità derivata» del decreto di citazione a giudizio, sostenendone l'abnormità. Il ricorrente osserva: - che il decreto penale di condanna è stato revocato dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 7 giugno 2023 e, dunque, non ha mai prodotto alcun effetto processuale;
- che, infatti, l'azione penale è stata esercitata con decreto di citazione a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen.; -che l'errore nella notifica, pur avendo determinato la revoca del decreto penale di condanna, non può aver determinato la nullità del decreto di citazione a giudizio, preceduto (ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), dalla notifica «a mani proprie» dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
che, nel caso di specie, la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata tentata all'indirizzo errato, sicché il Tribunale doveva dichiarare la nullità della notifica, ma non aveva ragione di dichiarare la nullità del decreto di citazione;
- che, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, se occorre rinnovare la notifica della citazione a giudizio, a tale rinnovazione deve provvedere il tribunale. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato (comunque emesso in violazione dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen.) è abnorme perché la nullità del decreto di citazione è stata ritenuta quale conseguenza «di un fatto privo di alcun collegamento col decreto stesso e palesemente irrilevante, ossia l'erronea notifica del decreto penale revocato». Si tratterebbe, dunque, di un provvedimento che contrasta col sistema processuale vigente, ha determinato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e ha creato una situazione di stallo non emendabile.
4. Con memoria scritta del 25 novembre 2024, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per il giudizio.
5. Il difensore dell'imputato ha replicato con memoria del 28 novembre 2024 sottolineando che, se la notifica del decreto penale di condanna fosse avvenuta al domicilio effettivamente dichiarato (Via Aurelia 117/4 e non via Aurelia 177/4), sarebbe andata a buon fine e IF «avrebbe potuto scegliere tra non opporre detto decreto od opporlo chiedendo eventuali riti alternativi o il processo ordinario», possibilità che gli è stata preclusa. Il difensore osserva che, nel caso 3 di specie, non viene in considerazione la, pur sussistente, nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, ma la nullità della notifica del decreto penale, dalla quale è derivata la nullità della revoca del decreto stesso e di tutti gli atti successivi. Rileva che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non ha determinato una stasi irrimediabile del procedimento, atteso che il Pubblico ministero potrebbe reiterare la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, indicare correttamente il domicilio dichiarato e consentire così all'interessato, ricevuta la regolare notifica del decreto, di valutare se proporre o meno opposizione ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Come noto, l'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite la quale si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell'esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, il supremo Collegio ha distinto l'abnormità strutturale dall'abnormità funzionale. L'abnormità strutturale è riconoscibile in caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto)» e in caso di «deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo» (carenza di potere in concreto). Si verifica, quindi, oltre che nei casi in cui il provvedimento adottato non è espressione di un potere previsto dall'ordinamento, anche nei casi in cui un potere riconosciuto al giudice è esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge «e cioè completamente al di fuori dei casi 4 consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite». L'abnormità funzionale, invece, è riscontrabile «nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata, dunque, all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al Pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, pag. 9 della motivazione).
3. Nel caso in esame, il Tribunale ha desunto la nullità del decreto di citazione a giudizio dalla nullità della notifica del decreto penale di condanna e dalla asserita conseguente nullità del provvedimento di revoca del decreto penale. Per l'effetto, ha disposto la restituzione degli atti al PM. Il provvedimento impugnato è sommariamente motivato, ma parla chiaramente di una nullità del decreto di citazione a giudizio «derivata dalla nullità della notifica del decreto penale di condanna». Secondo il Tribunale, dunque, essendo risultato infruttuoso il tentativo di notifica del decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto avvedersi che in quella notifica c'era un errore e ripeterla. Poiché non lo ha fatto, ha lasciato che una notifica viziata da nullità producesse effetto e tale effetto sarebbe rappresentato dal provvedimento di revoca del decreto penale e di restituzione degli atti al pubblico ministero (adottato ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen.) che sarebbe affetto da nullità derivata. Secondo il Tribunale, inoltre, in presenza di un provvedimento di revoca del decreto penale di condanna affetto da tale nullità derivata, non sarebbe consentito al pubblico ministero emettere il decreto di citazione a giudizio: questi sarebbe "obbligato" a rilevare la nullità della notifica del decreto penale (e la conseguente ipotizzata nullità della revoca) e a chiedere nuovamente l'emissione di un decreto penale di condanna, essendogli preclusa ogni diversa modalità di esercizio dell'azione penale ed essendo affetto da una ulteriore nullità derivata» il decreto di citazione a giudizio emesso in questa situazione.
4. Plurime ragioni contrastano con queste conclusioni e portano a ritenere l'abnormità del provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti: · ha dichiarato la nullità del provvedimento di revoca del decreto penale di condanna facendola dipendere dalla nullità della notifica del decreto stesso in assenza di una espressa previsione di legge e, nel farlo, ha esercitato un potere che l'ordinamento processuale non attribuisce al giudice del predibattimento;
- ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. 5 الله 5. L'ordinanza impugnata afferma che il provvedimento di cui all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. è affetto da nullità derivata se adottato a causa di una nullità della notifica del decreto penale di condanna. Così opinando, il Tribunale implicitamente sostiene che, quando un decreto penale è stato emesso, l'imputato ha diritto alla notifica di quel decreto, sicché la revoca è affetta da nullità se la notifica sarebbe stata possibile e non è avvenuta. L'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il decreto penale debba essere revocato quando non sia stato possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, ma non prevede espressamente che la nullità della notifica determini la nullità della revoca. Tale nullità dovrebbe pertanto essere desunta dall'art. 178 cod. proc. pen.: si dovrebbe ritenere che la revoca di un decreto penale di condanna, se disposta a causa della nullità della citazione di quel decreto, comporti l'inosservanza di disposizioni concernenti «l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale» (art. 178 lett. b), oppure di disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato» (art. 178 lett. c). La prima possibilità può essere esclusa in radice: a seguito della revoca del decreto penale, gli atti sono restituiti al pubblico ministero, il quale resta libero di esercitare l'azione penale in forme diverse rispetto a quella che aveva prescelto. Non ha maggior pregio il riferimento alla violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. sviluppato dal difensore dell'imputato nella memoria del 25 novembre 2024. L'art. 111 Cost. consacra il diritto dell'imputato a fruire del rito ordinario. Stabilisce, infatti, che «i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita» debbano essere regolati dalla legge, ma non sancisce il diritto dell'imputato a fruire di riti alternativi (meno garantiti del giudizio ordinario) al fine di poter ottenere riduzioni di pena o altri benefici. Non si comprende, inoltre, perché i diritti di difesa potrebbero essere pregiudicati dal fatto che un imputato (citato a giudizio e messo in condizione di difendersi nel contraddittorio delle parti) non abbia potuto fruire di un rito (quale il procedimento per decreto) che, a differenza del giudizio ordinario (e di alcuni tra i riti alternativi che possono essere chiesti prima dell'apertura del dibattimento), non è assistito dalle garanzie del contraddittorio (su questo tema cfr. Sez. 4, n. 47373 del 25/09/2008, Schirripa, Rv. 242764). Indubbiamente il decreto penale di condanna può essere "vantaggioso" per l'imputato sia per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio (art. 459, comma 2, cod. proc. pen.) che sotto altri profili (art. 460, comma 5, cod. proc. pen.). È pur vero, tuttavia, che il sistema processuale vigente non riconosce tutela alla 6 mera aspettativa di poter fruire di questi vantaggi e dunque non consente di riconoscere all'imputato il diritto a veder definito il procedimento con decreto penale di condanna piuttosto che con giudizio ordinario. Si osserva in proposito: che, nei casi previsti dall'art. 459 cod. proc. pen., il pubblico ministero può scegliere di esercitare l'azione penale con richiesta di decreto penale di condanna oppure con citazione a giudizio, senza che la legge consenta all'indagato e al suo difensore alcuna interlocuzione preventiva su questa scelta;
- che è incompatibile con tale, inequivoco, assetto normativo la tesi (sostenuta dalla difesa dell'imputato) secondo la quale, quando un decreto penale di condanna è stato emesso, l'imputato ha diritto alla notifica dell'atto e quindi può far valere in giudizio la nullità di questa notifica e la nullità derivata del provvedimento di revoca.
5.1. Ai sensi dell'art. 460, comma 3, cod. proc. pen. il decreto penale di condanna deve essere notificato al condannato. L'art. 461 cod. proc. pen. prevede che, se nel termine di quindici giorni dalla notificazione, non viene proposta opposizione, oppure è proposta una opposizione inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. Gli artt. 462 e 175, comma 2, cod. proc. pen. prevedono che la persona condannata con decreto penale divenuto esecutivo, a sua richiesta e salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, possa essere «restituita nel termine per proporre opposizione» se non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento». L'insieme di queste norme rende evidente che la regolarità della notifica del decreto penale di condanna è funzionale a garantire all'imputato la possibilità di proporre opposizione e ad evitare che un decreto possa diventare esecutivo ancorché l'imputato non ne sia stato informato: se la notifica del decreto penale di condanna è nulla, l'imputato ha diritto a far valere questa nullità per proporre opposizione e ottenere che, nel giudizio conseguente, il decreto penale di condanna sia revocato ex art. 463, comma 3, cod. proc. pen. Il sistema delineato dal legislatore, però, non contiene alcuna disposizione dalla quale sia possibile desumere che l'imputato ha diritto ad ottenere la nuova emissione di un decreto penale erroneamente revocato, per di più mantenendo la possibilità di scegliere se opporlo o rinunciare a farlo. - e deve pertanto essere6. È coerente con queste premesse sistematiche ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il principio di tassatività delle impugnazioni comporta l'inoppugnabilità del provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen.; principio dal quale discende che questo provvedimento può essere oggetto 7 ке di ricorso in cassazione nei soli casi di abnormità (Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020, Zoppo, Rv. 278916; Sez. 3, n. 16786 del 28/02/2013, Berenbruch, Rv. 255093; già in precedenza: Sez. 1, n. 5646 del 17/11/1998, dep. 1999, Cimatti, Rv. 212092; Sez. 7, n. 43024 del 06/11/2002, Manzo, Rv. 222810). Tale abnormità è stata ritenuta sussistente quale «abnormità funzionale»> conseguente alla deviazione del provvedimento giudiziale rispetto al suo modello legale (e quindi allo scopo per il quale è previsto) in un caso di revoca del decreto penale di condanna disposta «in ragione dell'impossibilità di stabilire se la notificazione sia stata eseguita» (Sez. 4, n. 27555 del 05/06/2008, Cirasola, Rv.240738) e in un caso di revoca conseguente alla «mancata trasmissione, da parte dell'ufficiale notificatore, della prova dell'avvenuta consegna del [...] decreto nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato» (Sez. 6, n. 45684 del 12/11/2008, Topi, Rv. 241663). Si è escluso, invece, che possa essere ritenuto abnorme un provvedimento di revoca adottato sull'erroneo presupposto dell'irreperibilità dell'imputato (Sez. 4, n. 47373 del 25/09/2008, Schirripa, Rv. 242764; Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020, Zoppo, Rv. 278916 01). Come è stato condivisibilmente affermato (Sez. 3, n. 16786 del 28/02/2013, Berembruch, Rv. 255093 pag. 2 della motivazione), «l'abnormità del provvedimento di revoca ricorre laddove lo stesso sia stato adottato al di fuori del caso in cui sia impossibile la notificazione per irreperibilità», dovendo intendersi per irreperibilità, «nel senso in cui tale concetto è impiegato dall'art. 460 cod. proc. pen. [...] la generale non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento, non presupponendosi necessariamente l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 cod. proc. pen.». La revoca non può essere considerata abnorme, invece, «allorquando l'impossibilità di notificazione sia frutto di un'errata considerazione dei presupposti di fatto della stessa» perché, in questi casi, il provvedimento è fondato «sia pure erroneamente, su una irreperibilità del destinatario nel senso generale predetto». In sintesi: quando la revoca è fondata sulla constatazione che l'atto non ha potuto essere notificato, anche se questa mancata notifica è frutto di un errore, il provvedimento non può ritenersi abnorme. Nell'emetterlo, infatti, il giudice ha valutato le modalità della notificazione e, anche se questa valutazione è frutto di una errata percezione dell'esistenza delle situazioni di fatto che giustificano la revoca, non si può sostenere che il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale. In presenza di una notifica negativa, inoltre, non è possibile ritenere che il potere di revoca sia stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge «e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole 8 limite» e neppure che vi sia stata una indebita regressione del procedimento tale da determinarne una stasi irrimediabile.
7. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deve concludere che il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona - ancorché fondato, per errore, sulla ritenuta irreperibilità del destinatario non era abnorme e, - pertanto, non era suscettibile di impugnazione. Di conseguenza, il Pubblico Ministero cui gli atti furono restituiti non poteva far altro che esercitare l'azione penale in modo diverso da quello inizialmente prescelto. Ciò è avvenuto con l'emissione del decreto di cui all'art. 552 cod. proc. pen. e non si comprende perché un decreto di citazione a giudizio emesso dopo la revoca di un decreto penale di condanna (e il conseguente regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari) potrebbe essere considerato, invece che come autonomo atto di esercizio dell'azione penale, come un atto "derivato" dal decreto penale e dal provvedimento di revoca;
né si comprende perché la nullità della notifica del decreto penale di condanna potrebbe comportare la «nullità derivata» della citazione diretta a giudizio. Per quanto esposto, dichiarando la nullità del decreto di citazione a giudizio per nullità derivata dalla nullità della notifica del decreto penale di condanna», il Tribunale ha esercitato un potere che in astratto l'ordinamento gli attribuisce, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. Ciò è tanto più evidente se si considera che, nel caso di specie, il giudizio ordinario si era instaurato a seguito di citazione diretta ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen., sicché la ritenuta nullità sarebbe «derivata» dalla nullità di una notifica che il Tribunale non era neppure chiamato a verificare. Questa Corte di legittimità, peraltro, si è occupata di un caso nel quale, in un giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il giudice del dibattimento aveva dichiarato la nullità del decreto penale di condanna e ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero e ha ritenuto l'abnormità del provvedimento osservando che un decreto penale di condanna ritualmente opposto ha, quale unico effetto, «quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna» (Sez. 1, n. 22710 del 05/12/2012, dep. 2013, Kebao, Rv. 256538, pag. 5 della motivazione). Tale condivisibile osservazione, formulata con riferimento ad un decreto penale di condanna ritualmente opposto, vale, a maggior ragione, con riferimento a un decreto penale di condanna che non ha mai prodotto alcun effetto essendo stato revocato ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. 9 A A queste considerazioni si deve aggiungere che, nella prospettiva ermeneutica indicata dal Tribunale, il Pubblico Ministero cui gli atti erano stati restituiti ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. si trovava in una situazione di stallo perché, non potendo impugnare il provvedimento di revoca, poteva esercitare l'azione penale soltanto con l'emissione di un decreto di citazione a giudizio affetto da nullità. In conclusione, deve essere ribadito con riferimento alla udienza di comparizione predibattimentale introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il principio (affermato prima della riforma) secondo il quale «nell'ambito del giudizio dibattimentale incardinato a seguito della revoca del decreto penale di condanna disposta ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. non possono farsi valere vizi del predetto provvedimento di revoca» (Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020, Zoppo, Rv. 278916 - 02).
9. Alla luce delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona, per l'ulteriore corso. Così deciso il 19 dicembre 2024 ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Lucia Vignale Salvatore Dovere DEPOSITATO CANCELLERIA 27 2025 izionare Giudizi $1 Dr RA AT 10