Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2024, n. 3011
CASS
Sentenza 19 dicembre 2024

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Nell'udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non è possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'ordinamento non riconosce all'imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2024, n. 3011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3011
    Data del deposito : 19 dicembre 2024

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